Procedimento disciplinare di stato

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NavySeals
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Re: Procedimento disciplinare di stato

Messaggio da NavySeals »

Leonardo1056 ha scritto: ven ott 02, 2020 11:26 am Loro cercheranno di toglierti la pensione ma con un buon avvocato vedrai che ci salti fuori.
La legge 1093 del 73 art.52 vai a leggerlo e vedrai che rientri se ai maturato almeno 20 anni di servizio alla riforma.
Caro Leonardo, mi spiace contraddirti, ma quell'articolo era valido quando in pensione ci si poteva andare con 20 anni. Oggi, se non si hanno maturato o l'età anagrafica o gli anni di contributi (vecchiaia o anzianità), la pensione non spetta in caso di rimozione. Come noto, in caso di rimozione dal grado, la decorrenza sarà retroattiva e il motivo della cessazione dal servizio sarà questa e non l'inabilità. E' pieno di sentenze che confermano tutto quanto sto dicendo. Ma se per caso conosci una sentenza definitiva che afferma quanto dici, fa la cortesi di pubblicarla.

Salvo sei comunque "salvo". Hai notificato la sentenza il 27.12.2019. Se la sentenza aveva la dicitura di irrevocabilità, vale a tutti gli effetti (la GdF è l'unica che si inventa questa cosa della "conformità" che non è scritta da alcuna parte. Quindi, dal 27.12.2019 decorrono i 90 gg, che con la sospensione amministrativa (23.02 - 15.05) ti fanno arrivare al 17.06.2020. Questo è il termine ultimo.


Leonardo1056
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Re: Procedimento disciplinare di stato

Messaggio da Leonardo1056 »

Ciao navySeals spiacente io lo vista in prima persona e ti dico con 24 anni di servizio effettivo alla data della riforma 23 agosto 2000 con l'articolo 52 della legge 1092 del 73 l percepisco la pensione .
Sentenza luglio 2019 del consiglio di stato Roma.
naturopata
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Re: Procedimento disciplinare di stato

Messaggio da naturopata »

Leonardo1056 ha scritto: mer ott 07, 2020 9:37 am Ciao navySeals spiacente io lo vista in prima persona e ti dico con 24 anni di servizio effettivo alla data della riforma 23 agosto 2000 con l'articolo 52 della legge 1092 del 73 l percepisco la pensione .
Sentenza luglio 2019 del consiglio di stato Roma.

Mi sembra di averla letta e forse anche postata sul forum da qualche parte, tuttavia quello che è successo a te è un miracolo, perché non solo la competenza era della Corte dei Conti e non del Giudice Amministrativo (quest'ultimo non sa nulla del diritto pensionistico e quindi ha letto quell'articolo che non ha più valenza):

Sentenza I^ sez. Centrale Corte dei Conti n.243/2018

Si fa presente, al riguardo, che il possesso del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, in passato valido ai fini dell’accesso a pensione
normale, è attualmente vigente soltanto in caso di cessazione per infermità, dipendente o meno da causa di servizio, a norma degli artt. 42, comma 1, e 52, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973.

In caso di cessazione dal servizio per cause diverse dall’infermità, è noto che il personale militare, pur in attesa dell’intervento di armonizzazione previsto dall’art. 24, comma 18, d.l. n. 201/2011, soggiace alla regolazione posta con il d.lgs. n. 165/1997. Occorre, quindi, il raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, da calcolare tenendo conto dell’aliquota annua di rendimento di cui all’art. 17, comma 1, l. n. 724/1994 (fissata al 2% e, quindi, ridotta rispetto alle percentuali previste dall’art. 54, d.P.R. n. 1092/1973), nonché dell’abbattimento progressivo delle aliquote di rendimento per fasce di retribuzioni eccedenti il c.d. tetto pensionabile disposto dall’art. 59, comma 1, l. n. 449/1997. Trovano, inoltre, applicazione gli incrementi per speranza di vita, alla pensione anticipata come a quella di vecchiaia (art. 12, comma 12-quater, d.l. n. 78/2010, come modificato dal d.l. n. 201/2011), unitamente al regime della c.d. finestra mobile (art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2010).

Quindi in tutti i casi diversi dall'infermità e quindi anche la destituzione.
naturopata
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Re: Procedimento disciplinare di stato

Messaggio da naturopata »

Pubblicato il 02/03/2020
N. 01506/2020REG.PROV.COLL.

N. 00778/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 778 del 2012, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta, Giovanni Carta e Giuseppe Piscitelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giorgio Carta in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 87;
contro

Il Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’irrogazione della sanzione di stato -OMISSIS-


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2020 il Cons. Carla Ciuffetti, udito l’Avv.to dello Stato Andrea Giordano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe il primo giudice ha respinto il ricorso presentato dall’odierno appellante avverso la determinazione in data -OMISSIS-, con la quale il Vice direttore generale per il personale militare del Ministero della difesa gli aveva inflitto la sanzione di stato della -OMISSIS-, con conseguente cessazione dal servizio permanente. Tale sanzione costituiva l’esito di un procedimento disciplinare avviato dall’Amministrazione dopo aver acquisito copia conforme di sentenza penale di condanna del ricorrente passata in giudicato in data -OMISSIS-.

2. Con il presente appello l’interessato deduce l’erroneità della sentenza impugnata quanto:

a) alla violazione dei termini relativi all’avvio e alla conclusione del procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 9 della l. n. 19/1990, applicabile ratione temporis e della «guida tecnica – norme e procedure disciplinari», approvata con l’atto n. M_-OMISSIS-^ di protocollo del 10 giugno 2008, dal Direttore generale per il personale militare del Ministero della difesa, nonché alla violazione dell’art. 21-bis della l. n. 241/1990 che stabilisce che “il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso”. L’Amministrazione sarebbe stata a conoscenza del passaggio in giudicato della menzionata sentenza ben prima della data del 25 maggio 2010, in cui aveva acquisito copia conforme dell’atto, come dimostrerebbe una dichiarazione di un collega del ricorrente versata in atti. Inoltre, poiché il provvedimento di irrogazione di sanzione disciplinare deve considerarsi di natura ricettizia, perfezionandosi con la notifica al destinatario, l’Amministrazione sarebbe comunque decaduta dal potere di irrogare la sanzione. Infatti, la notificazione del provvedimento al destinatario era avvenuta in data 9 marzo 2011, quindi oltre il termine di 270 giorni entro il quale avrebbe dovuto concludersi il procedimento disciplinare;

b) violazione dei principi di imparzialità, del giusto procedimento e del contraddittorio, nonché della menzionata guida tecnica, che stabilisce che la comunicazione della nomina ad ufficiale inquirente deve “indicare sommariamente gli addebiti da contestare all’inquisito senza esprimere alcun giudizio”: invece, con la nota n. -OMISSIS-, con cui aveva nominato l’ufficiale inquirente incaricandolo di condurre l’inchiesta nei confronti del ricorrente, il Capo di stato maggiore aveva espresso un giudizio sulla condotta del militare.

3. Il Ministero della difesa, costituito in data 17 febbraio 2012, ha chiesto il rigetto dell’appello.

4. Il ricorso è infondato e va respinto.

4.1. Con riferimento a quanto esposto sub 2. lett. a), il Collegio condivide la conclusione cui è pervenuto il primo giudice, che ha ritenuto che il procedimento disciplinare in questione si fosse concluso nel rispetto dei termini di legge, avendo rilevato che: la sentenza di condanna del ricorrente era stata acquisita dall’Amministrazione in data 25 maggio 2010, il relativo procedimento disciplinare era iniziato con la contestazione degli addebiti in data 11 agosto 2010 e si era concluso “con l’emanazione del provvedimento impugnato in data -OMISSIS-, ossia entro i 270 giorni decorrenti dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto piena e documentata contezza della suddetta sentenza di condanna”.

Tale conclusione è infatti conforme alla giurisprudenza di questo Consiglio che ha chiarito che “la decorrenza dei termini del procedimento disciplinare parte dalla conoscenza qualificata della sentenza passata in giudicato” (Cons. Stato, sez. IV, 11 giugno 2015 n. 2853). Nella fattispecie, una tale conoscenza poteva essere raggiunta solo dalla data di acquisizione della copia conforme della sentenza irrevocabile di condanna, non certo attraverso comunicazioni informali da parte di terzi come preteso dall’appellante. Inoltre, correttamente il Tar ha ritenuto il procedimento si fosse tempestivamente concluso con l’adozione del provvedimento impugnato, rilevando la notificazione al destinatario solo ai fini dell’efficacia dell’atto nei suoi confronti e non ai fini del perfezionamento dell’atto stesso (cfr. Cons. Stato, sez. IV 28 marzo 2019 n. 2050). Del resto, anche la menzionata guida tecnica, alla lettera H, n. 4, pag. 30, evidenzia che “il provvedimento che irroga la sanzione di -OMISSIS-, per legge, è perfetto, valido ed esplica i suoi effetti dalla data del decreto”.

Pertanto i motivi di appello indicati sub 2. lett. a) devono essere rigettati.

4.2. Con riferimento al motivo di appello sub 2, lett. b), il Collegio ritiene che la qualificazione della condotta del militare contenuta nella nota n. -OMISSIS- integri un aspetto motivazionale dell’atto. Perciò, va esente da censure la sentenza in epigrafe laddove afferma che tale qualificazione costituiva un elemento di garanzia per il ricorrente, diretto a porlo “in condizione di approntare ogni sua difesa” senza alcun effetto di vincolo sui soggetti incaricati delle successive determinazioni. Peraltro sulla gravità dell’imputazione da cui l’appellante era stato attinto neppure l’appellante solleva persuasive censure.

Quindi, anche i motivi di appello sub. 2. lett. b) devono essere rigettati.

Per quanto sopra esposto l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata deve essere confermata.

Il regolamento delle spese processuali del grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l’appellante alla rifusione, in favore dell’Amministrazione, delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre alle maggiorazioni di legge, se dovute.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, co. 1 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2020 con l’intervento dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Italo Volpe, Consigliere

Carla Ciuffetti, Consigliere, Estensore



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carla Ciuffetti Fabio Taormina





IL SEGRETARIO
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Re: Procedimento disciplinare di stato

Messaggio da salvo704 »

razie a tutti....sempre gentili per le vostre informazioni...oggi il mio legale mi ha anche riferito che per quanto riguarda i termini nel contesto dell’art. 103 D.L. n. 18/2020 – dedicato alla disciplina della «sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza» (come recita la sua rubrica) – è stata inserita una disposizione che si occupa dei procedimenti disciplinari (comma 5), statuendo che «i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020»; tale statuizione, peraltro, è stata successivamente prorogata nella sua efficacia, essendosi stabilito che «il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020» (art. 37 D.L. 8 aprile 2020, n. 23.

L’art. 103, comma 5, del cit. D.L. n. 18/2020 fa riferimento, ai «termini dei procedimenti disciplinari» anche (per quanto qui più specificamente interessa) a carico del personale militare, per disporne la sospensione fino al termine del 15 aprile, poi prorogato al 15 maggio 2020, a condizione che si tratti di procedimento “pendente alla data del 23 febbraio 2020, o iniziato successivamente a tale data”. A tal proposito l’Amministrazione non può ignorare che il territorio del mio comune di residenza,XXXXXXXXX), non rientrava tra quelli gravati dalle limitazioni imposta dalle misure di contenimento in parola.

La prima e più significativa questione interpretativa posta dalla richiamata disposizione riguarda, com’è ovvio, il momento a partire dal quale i termini procedimentali si devono intendere (esser stati) sospesi: l’eventuale collocazione di tale dies a quo proprio alla data del 23 febbraio 2020 porrebbe, evidentemente, un problema di retroattività della disposizione richiamata. In proposito, tuttavia, pur considerando che la regola generale di irretroattività della legge dispone solo parzialmente di copertura costituzionale (giusta art. 25, cpv., Cost.), va evidenziato che – anche a prescindere dalla necessità di una chiara esplicitazione della deroga alla regola generale e, comunque, della sua eccezionalità – il tenore letterale della disposizione e la previsione (art. 11 prel.) secondo la quale «la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo», potrebbero indirizzare nel senso che la data del 23 febbraio sia stata indicata unicamente per accertare la pendenza (o l’inizio) del procedimento al quale riferire la sospensione dei termini; sì che l’efficacia della sospensione dovrebbe allora operare, per tali procedimenti, (solo) a far data dal 17 marzo 2020, giorno della pubblicazione in G.U. del D.L. n. 18/2020 e della sua entrata in vigore, per come esplicitamente stabilito dall’art. 127 del D.L. medesimo.


Correlativamente, ci si potrebbe poi interrogare sulla nozione di pendenza o inizio del procedimento disciplinare, dal momento che a tali situazioni fa espressamente riferimento il cit. art. 103, comma 5, D. l. n. 18/2020. Sennonché, al riguardo è necessario sottolineare che ove si concordasse sulla individuazione del dies a quo nella data del 17 marzo 2020, il riferimento – con riguardo a una data specifica (nella specie: il 23 febbraio 2020) – alla pendenza o al successivo inizio del procedimento finirebbe per introdurre una regola ben poco perspicua, la quale coincide, sostanzialmente, con l’affermazione che la disposizione sospensiva si applica a tutti i procedimenti iniziati prima o dopo del 23 febbraio 2020, purché pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020. Infatti, ove a quest’ultima data il procedimento disciplinare risultasse già definito, mancherebbe, evidentemente (a prescindere dal momento in cui esso è iniziato), lo stesso sostrato della norma (i.e.: il termine da sospendere); mentre la sua pendenza alla data di entrata in vigore del decreto legge comporterebbe comunque l’assoggettamento a sospensione dei suoi termini, tanto se esso è iniziato prima del 23 febbraio 2020 (essendo già a quella data pendente) che dopo. In questa prospettiva, il riferimento alla data in questione evidenzierebbe semplicemente che la sospensione dei termini del procedimento pendente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 ha luogo anche se esso è iniziato in epoca anteriore all’adozione delle prime misure restrittive: del che, tuttavia, nessuno avrebbe dubitato pur in assenza di un simile riferimento (chiaro essendo che la ratio della sospensione, come già anticipato, è quella di evitare la necessità dello svolgimento dell’attività giurisdizionale in costanza dell’emergenza epidemiologica acuta).

Una diversa soluzione potrebbe prospettarsi, naturalmente, ove si ritenesse di poter accedere ad una portata sostanzialmente retroattiva della sospensione: se, infatti, la previsione normativa fosse da intendere nel senso che per i procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020 i termini in corso sono (rimasti) sospesi a partire da quella data; mentre per quelli iniziati successivamente la sospensione dei termini ha avuto luogo da subito, non essendone quindi iniziato il decorso, la distinzione tra procedimenti pendenti e procedimenti successivamente avviati potrebbe recuperare un margine di apprezzabilità, perché servirebbe a chiarire che i procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio hanno subito la sospensione dei termini solo da quella data, laddove per quelli iniziati successivamente i termini (sono rimasti sospesi a partire dal momento in cui avrebbe dovuto iniziare a computarsene il decorso e dunque) non sono mai iniziati a decorrere. Una siffatta conclusione non sembra, in definitiva, potersi certamente escludere, pur dovendosi osservare che una chiara indicazione per la retroattività della regola difetta nel testo normativo; e che, inoltre, essendo stata disposta senz’altro e indistintamente la sospensione dei termini procedimentali, pur a fronte di rischi epidemiologici (a torto o a ragione) normativamente ritenuti territorialmente circoscritti, la ragionevolezza della sospensione anche in confronto di soggetti rispetto ai quali non ha operato una effettiva limitazione (o un impedimento) all’ordinato svolgimento dell’attività processuale potrebbe risultare assai dubbia. Nondimeno, neppure può trascurarsi che lo stesso art. 103 D. L. n. 18/2020, regolando (al comma 1) la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi esplicita (questa volta, in modo non equivoco) la durata della sospensione, individuandola certamente nel periodo (anteriore alla sua entrata in vigore) compreso tra la data del 23 febbraio 2020 (o quella, successiva, di inizio del procedimento) e il 15 aprile 2020 .

La sospensione disposta dalla normativa emergenziale riguarda i «termini dei procedimenti disciplinari» e, tra questi, i termini del procedimento disciplinare a carico del personale militare. L’art. 1392 del codice di Ordinamento militare contempla una serie di termini, ma – come subito si dirà – non per tutti può ritenersi operante la sospensione. Intanto, come già anticipato, l’applicazione della misura sospensiva dettata dal comma 5 dell’art. 103 D.L. n. 18/2020 presuppone che il procedimento disciplinare (prima del 23 febbraio 2020, perché già pendente a quella data, o, comunque, in un momento successivo) sia già iniziato.
Tale termine, evidentemente, si colloca senz’altro a monte del procedimento disciplinare, precedendone indubbiamente l’inizio; e poiché – secondo quanto più sopra detto:
- la sospensione dei termini presuppone che il procedimento disciplinare sia già iniziato , deve allora ritenersi che il termine dei 90 giorni di cui all’art. 1392 del c.o.m. per l’attivazione del procedimento inteso ad accertare la responsabilità disciplinare corra egualmente durante l’emergenza epidemiologica, non formando esso oggetto della sospensione dettata dall’art. 103, comma 5, D.L. n. 18/2020 (né tale termine si inserisce nel contesto di una sequenza procedimentale amministrativa: ciò che sarebbe rilevante agli effetti del comma 1 dell’art. 103 citato).

Al riguardo si ritiene utile fornire una puntale informazione su quali siano gli effetti che vengono a determinarsi rispetto ai termini ordinariamente previsti dalle procedure disciplinari, alla luce di quanto prescritto dall’art.103, comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 c.d. “Cura Italia” dell’intervenuta indicazione normativa assunta dal legislatore con carattere di straordinarietà.

Quello che qui maggiormente rileva, in coerenza con la presente trattazione, è quanto indicato dal succitato art. 1392 del C.o.m. al comma 1 “Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, (salvo il caso in cui l'amministrazione abbia già proceduto disciplinarmente ai sensi dell'articolo 1393, comma 1,) deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione” e del comma 3 “. Il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione”, quindi il termine iniziale per la contestazione degli addebiti (90 gg. dalla conoscenza piena-protocollazione) ed il termine finale per la conclusione del procedimento (180 gg. dalla contestazione degli addebiti) rivestono natura perentoria, come altresì confermato in sede consultiva anche dal Consiglio di Stato.

I soli termini infraprocedimentali, tra cui ad esempio quello (40 gg.) per segnalare all’Ufficio disciplina, i fatti notevoli ai fini disciplinari sono, quindi, ordinatori, ferma restando la regola generale di tempestività da osservare, che risulterebbe violata da dilazioni smodate e irragionevoli anche dei termini ordinatori, come anche ribadito dal novellato art.55-bis, comma 9-ter - primo periodo - introdotto dalla c.d.“Riforma Madia”.

Il succiato art. 1392 del C.o.m. ha, dunque, così assai opportunamente scongiurato, il rischio di trasformare (improvvisamente) in ordinatorio anche il termine iniziale e quello finale che necessitano invece di “certezze” temporali, che risultano dunque pienamente garantite dalla “perentorietà” asseverata.

Ritornando alle indicazioni impartite dall’art. 103, comma 5 – il termine finale (di 180 giorni decorrenti da quello iniziale in cui si è proceduto alla contestazione degli addebiti) per la conclusione di un qualsiasi procedimento disciplinare pendente alla data del 23 febbraio 2020 - restava sospeso di norma per un periodo di 52 giorni - quello cioè intercorrente tra il 24 febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020, poi prorogato al 15.05.2020 -.

In conseguenza tutta le “attività” tecnico-giuridiche in questione resteranno per così dire “cristallizzate” e potranno essere compiutamente “riprese” solo a far data dal 15 Maggio 2020.

Si ritiene opportuno, al fine di meglio far intendere l’applicazione della sospensione in parola, riportare di seguito due esempi pratici:
• contestazione di addebiti datata 11 gennaio 2020 - il termine per la conclusione del relativo procedimento disciplinare che avrebbe dovuto scadere il 09 Luglio 2020, in applicazione dell’art. 103, comma 5, si deve intendere procrastinato al 30 settembre 2020;
• contestazione di addebiti datata 6 marzo 2020 - il termine per la conclusione del relativo procedimento disciplinare che avrebbe dovuto scadere il 2 settembre 2020, in applicazione dell’art. 103, comma 5, si deve intendere procrastinato all’11 Novembre 2020.
Alla luce di quanto, si spera, esaustivamente esposto nei precedenti paragrafi, non risulta che il procedimento disciplinare acceso nei miei confronti risulta pendente o iniziato tra le date del 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.

Dando per scontato che l’Amministrazione abbia posto in essere ogni azione finalizzata all’instaurazione del Procedimento disciplinare di Stato sulla scorta dell’acquisizione della sentenza assolutoria in data 14 gennaio 2020, non si comprendono i motivi a fronte dei quali il Col. XXXXXXXXXXi, possa aver autonomamente ed arbitrariamente deciso di disattendere le disposizioni sancite dalla Circolare n. 0329940/119 di Prot. del 02.11.2016, avente per oggetto “Rapporti tra il procedimento disciplinare e quello penale.” che gli avrebbero imposto di trasmettere, tramite gerarchico e munite dei relativi pareri, nuove valutazioni e proposte che sarebbero dovute pervenire ai competenti uffici non oltre il quarantesimo giorno dalla data sopra indicata, cioè il 14 gennaio 2020, a nulla rilevando, come dimostrato, la sospensione “Covid-19” invocata dall’Amministrazione.

Spero possa essere utile a qualcun altro nel Forum.
Leonardo1056
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Re: Procedimento disciplinare di stato

Messaggio da Leonardo1056 »

naturopata ha scritto: mer ott 07, 2020 1:14 pm
Leonardo1056 ha scritto: mer ott 07, 2020 9:37 am Ciao navySeals spiacente io lo vista in prima persona e ti dico con 24 anni di servizio effettivo alla data della riforma 23 agosto 2000 con l'articolo 52 della legge 1092 del 73 l percepisco la pensione .
Sentenza luglio 2019 del consiglio di stato Roma.

Mi sembra di averla letta e forse anche postata sul forum da qualche parte, tuttavia quello che è successo a te è un miracolo, perché non solo la competenza era della Corte dei Conti e non del Giudice Amministrativo (quest'ultimo non sa nulla del diritto pensionistico e quindi ha letto quell'articolo che non ha più valenza):

Sentenza I^ sez. Centrale Corte dei Conti n.243/2018

Si fa presente, al riguardo, che il possesso del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, in passato valido ai fini dell’accesso a pensione
normale, è attualmente vigente soltanto in caso di cessazione per infermità, dipendente o meno da causa di servizio, a norma degli artt. 42, comma 1, e 52, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973.

In caso di cessazione dal servizio per cause diverse dall’infermità, è noto che il personale militare, pur in attesa dell’intervento di armonizzazione previsto dall’art. 24, comma 18, d.l. n. 201/2011, soggiace alla regolazione posta con il d.lgs. n. 165/1997. Occorre, quindi, il raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, da calcolare tenendo conto dell’aliquota annua di rendimento di cui all’art. 17, comma 1, l. n. 724/1994 (fissata al 2% e, quindi, ridotta rispetto alle percentuali previste dall’art. 54, d.P.R. n. 1092/1973), nonché dell’abbattimento progressivo delle aliquote di rendimento per fasce di retribuzioni eccedenti il c.d. tetto pensionabile disposto dall’art. 59, comma 1, l. n. 449/1997. Trovano, inoltre, applicazione gli incrementi per speranza di vita, alla pensione anticipata come a quella di vecchiaia (art. 12, comma 12-quater, d.l. n. 78/2010, come modificato dal d.l. n. 201/2011), unitamente al regime della c.d. finestra mobile (art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2010).

Quindi in tutti i casi diversi dall'infermità e quindi anche la destituzione.
Ciao naturapata non è un miracolo ma un mio diritto,
Perché all'atto della mia riforma avevo 24 anni e 4 mesi di servizio effettivo.
La G. Di F. Voleva cambiare da riformato a espulso e non lo poteva fare.
Tanti è vero che il giudice gli dice che se volevono potevo no fare di nuovo il disiplinare senza toccarmi il diritto alla pensione.
Leonardo1056
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Re: Procedimento disciplinare di stato

Messaggio da Leonardo1056 »

naturopata ha scritto: mer ott 07, 2020 1:14 pm
Leonardo1056 ha scritto: mer ott 07, 2020 9:37 am Ciao navySeals spiacente io lo vista in prima persona e ti dico con 24 anni di servizio effettivo alla data della riforma 23 agosto 2000 con l'articolo 52 della legge 1092 del 73 l percepisco la pensione .
Sentenza luglio 2019 del consiglio di stato Roma.

Mi sembra di averla letta e forse anche postata sul forum da qualche parte, tuttavia quello che è successo a te è un miracolo, perché non solo la competenza era della Corte dei Conti e non del Giudice Amministrativo (quest'ultimo non sa nulla del diritto pensionistico e quindi ha letto quell'articolo che non ha più valenza):

Sentenza I^ sez. Centrale Corte dei Conti n.243/2018

Si fa presente, al riguardo, che il possesso del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, in passato valido ai fini dell’accesso a pensione
normale, è attualmente vigente soltanto in caso di cessazione per infermità, dipendente o meno da causa di servizio, a norma degli artt. 42, comma 1, e 52, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973.

In caso di cessazione dal servizio per cause diverse dall’infermità, è noto che il personale militare, pur in attesa dell’intervento di armonizzazione previsto dall’art. 24, comma 18, d.l. n. 201/2011, soggiace alla regolazione posta con il d.lgs. n. 165/1997. Occorre, quindi, il raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, da calcolare tenendo conto dell’aliquota annua di rendimento di cui all’art. 17, comma 1, l. n. 724/1994 (fissata al 2% e, quindi, ridotta rispetto alle percentuali previste dall’art. 54, d.P.R. n. 1092/1973), nonché dell’abbattimento progressivo delle aliquote di rendimento per fasce di retribuzioni eccedenti il c.d. tetto pensionabile disposto dall’art. 59, comma 1, l. n. 449/1997. Trovano, inoltre, applicazione gli incrementi per speranza di vita, alla pensione anticipata come a quella di vecchiaia (art. 12, comma 12-quater, d.l. n. 78/2010, come modificato dal d.l. n. 201/2011), unitamente al regime della c.d. finestra mobile (art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2010).

Quindi in tutti i casi diversi dall'infermità e quindi anche la destituzione.
Ciao naturapata la competenza era della Corte dei Conti ma nessuno vieta come ho fatto io di ricorrere al Consiglio di Stato.
Il discorso che dici tu che l'articolo 52 legge 1092 del 1973 non ha più valenza io non credo proprio perché se così fosse non mi avrebbero dato la pensione indietro già dal 2002.
Il mio avvocato ha citato questo articolo 52 legge 1092 coma 3(te lo faccio breve) dice se un sottufficiale o un militare sia riformato o destituito e ha 20 di servizio ha diritto alla pensione.
naturopata
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Re: Procedimento disciplinare di stato

Messaggio da naturopata »

Ciao naturapata la competenza era della Corte dei Conti ma nessuno vieta come ho fatto io di ricorrere al Consiglio di Stato.

Certo, per questo hai avuto un miracolo. Il difetto di giurisdizione doveva essere elevato d'ufficio dal Giudice Amm.vo o dalla controparte, tuttavia la controparte, visto che al TAR/CDS si vince anche quando si dice che gl asini volano rispetto alla CdC, non l'avrà elevato ed è rimasto fregato.

Il discorso che dici tu che l'articolo 52 legge 1092 del 1973 non ha più valenza io non credo proprio perché se così fosse non mi avrebbero dato la pensione indietro già dal 2002.
Il mio avvocato ha citato questo articolo 52 legge 1092 coma 3(te lo faccio breve) dice se un sottufficiale o un militare sia riformato o destituito e ha 20 di servizio ha diritto alla pensione.

Guarda ti dimostro in breve, come hai avuto un miracolo che neanche te lo immagini. Se fosse come dici tu/il tuo avvocato, un destituito se ha 20 anni di servizio avrebbe la pensione, mentre un miliare in spe con onore se volesse andare in pensione con 20 anni, 21, 23, 24, non può farlo, può congedarsi si, ma senza diritto a pensione. Ognuno è giusto che porti le proprie esperienze, ma la cosa giusta è un'altra cosa. Comunque per tanti che hanno fregato, grazie all'immensa incompetenza, tu, in qualche modo, li hai fregati anche se inconsapevolmente.

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Leonardo1056
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Re: Procedimento disciplinare di stato

Messaggio da Leonardo1056 »

Ciao naturapata io ho portato la mia esperienza.
Io invece penso che non è un miracolo e un mio diritto.
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Re: Procedimento disciplinare di stato

Messaggio da Leonardo1056 »

naturopata ha scritto: dom ott 18, 2020 5:11 pm Ciao naturapata la competenza era della Corte dei Conti ma nessuno vieta come ho fatto io di ricorrere al Consiglio di Stato.

Certo, per questo hai avuto un miracolo. Il difetto di giurisdizione doveva essere elevato d'ufficio dal Giudice Amm.vo o dalla controparte, tuttavia la controparte, visto che al TAR/CDS si vince anche quando si dice che gl asini volano rispetto alla CdC, non l'avrà elevato ed è rimasto fregato.

Il discorso che dici tu che l'articolo 52 legge 1092 del 1973 non ha più valenza io non credo proprio perché se così fosse non mi avrebbero dato la pensione indietro già dal 2002.
Il mio avvocato ha citato questo articolo 52 legge 1092 coma 3(te lo faccio breve) dice se un sottufficiale o un militare sia riformato o destituito e ha 20 di servizio ha diritto alla pensione.

Guarda ti dimostro in breve, come hai avuto un miracolo che neanche te lo immagini. Se fosse come dici tu/il tuo avvocato, un destituito se ha 20 anni di servizio avrebbe la pensione, mentre un miliare in spe con onore se volesse andare in pensione con 20 anni, 21, 23, 24, non può farlo, può congedarsi si, ma senza diritto a pensione. Ognuno è giusto che porti le proprie esperienze, ma la cosa giusta è un'altra cosa. Comunque per tanti che hanno fregato, grazie all'immensa incompetenza, tu, in qualche modo, li hai fregati anche se inconsapevolmente.
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Io non parlo di una cosa giusta o non giusta, parlo di diritto nell'articolo 52 coma 3 legge 1092 del 73 dice testualmente che un ufficiale, sottufficiale o militare di truppa che sia riformato o destituito con 20 anni di servizio a diritto alla pensione.
Come dici tu che un militare in Spa con onore con 20 21 23 24 anni di servizio non percepisce la pensione evidentemente il diritto non lo consente.
Non credo che i giudici siano incompetenti come affermi tu.
Io non gli ho fregati inconsapevolemente ma ero certo che era un mio diritto lo dice la legge.
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Re: Procedimento disciplinare di stato

Messaggio da naturopata »

Io non parlo di una cosa giusta o non giusta, parlo di diritto nell'articolo 52 coma 3 legge 1092 del 73 dice testualmente che un ufficiale, sottufficiale o militare di truppa che sia riformato o destituito con 20 anni di servizio a diritto alla pensione.
Come dici tu che un militare in Spa con onore con 20 21 23 24 anni di servizio non percepisce la pensione evidentemente il diritto non lo consente.
Non credo che i giudici siano incompetenti come affermi tu.
Io non gli ho fregati inconsapevolemente ma ero certo che era un mio diritto lo dice la legge.

Art. 52.- Diritto al trattamento normale.
L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.

L'art.52 prevede anche questo e quindi stando a quello che tu dici, chi ha solo 12 anni effettivi, ha diritto a pensione. Io ne ho fatti 13 effettivi e mi sono congedato a domanda, ma non ho avuto alcuna pensione (tranne poi ottenere la pensione di privilegio che è una cosa a parte).

Tuttavia la normativa pensionistica è particolare:
Art. 204.dpr 1092/73- Motivi della revoca.
La revoca o la modifica di cui all'articolo precedente può aver luogo quando:
a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti;
b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità;


Art. 205.- Iniziativa e termini.
La revoca e la modifica sono effettuate d'ufficio o a domanda dell'interessato.
Nei casi previsti nelle lett. a) e b) dell'art. 204 il provvedimento è revocato o modificato d'ufficio non oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso;

Ma alla fine, la pensione ti è stata ripristinata?
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Re: Procedimento disciplinare di stato

Messaggio da Leonardo1056 »

Leonardo1056 ha scritto: mar ott 20, 2020 12:39 pm
naturopata ha scritto: dom ott 18, 2020 5:11 pm Ciao naturapata la competenza era della Corte dei Conti ma nessuno vieta come ho fatto io di ricorrere al Consiglio di Stato.

Certo, per questo hai avuto un miracolo. Il difetto di giurisdizione doveva essere elevato d'ufficio dal Giudice Amm.vo o dalla controparte, tuttavia la controparte, visto che al TAR/CDS si vince anche quando si dice che gl asini volano rispetto alla CdC, non l'avrà elevato ed è rimasto fregato.

Il discorso che dici tu che l'articolo 52 legge 1092 del 1973 non ha più valenza io non credo proprio perché se così fosse non mi avrebbero dato la pensione indietro già dal 2002.
Il mio avvocato ha citato questo articolo 52 legge 1092 coma 3(te lo faccio breve) dice se un sottufficiale o un militare sia riformato o destituito e ha 20 di servizio ha diritto alla pensione.

Guarda ti dimostro in breve, come hai avuto un miracolo che neanche te lo immagini. Se fosse come dici tu/il tuo avvocato, un destituito se ha 20 anni di servizio avrebbe la pensione, mentre un miliare in spe con onore se volesse andare in pensione con 20 anni, 21, 23, 24, non può farlo, può congedarsi si, ma senza diritto a pensione. Ognuno è giusto che porti le proprie esperienze, ma la cosa giusta è un'altra cosa. Comunque per tanti che hanno fregato, grazie all'immensa incompetenza, tu, in qualche modo, li hai fregati anche se inconsapevolmente.
Io non parlo di una cosa giusta o non giusta, parlo di diritto nell'articolo 52 coma 3 legge 1092 del 73 dice testualmente che un ufficiale, sottufficiale o militare di truppa che sia riformato o destituito con 20 anni di servizio a diritto alla pensione.
Come dici tu che un militare in Spa con onore con 20 21 23 24 anni di servizio non percepisce la pensione evidentemente il diritto non lo consente.
Non credo che i giudici siano incompetenti come affermi tu.
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Si certo era un mio diritto.
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Re: Procedimento disciplinare di stato

Messaggio da naturopata »

Si certo era un mio diritto.

Io non sono Don Chisciotte e contro i mulini a vento nulla posso.

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Re: Procedimento disciplinare di stato

Messaggio da Leonardo1056 »

Leonardo1056 ha scritto: mer ott 21, 2020 9:05 am
Leonardo1056 ha scritto: mar ott 20, 2020 12:39 pm
naturopata ha scritto: dom ott 18, 2020 5:11 pm Ciao naturapata la competenza era della Corte dei Conti ma nessuno vieta come ho fatto io di ricorrere al Consiglio di Stato.

Certo, per questo hai avuto un miracolo. Il difetto di giurisdizione doveva essere elevato d'ufficio dal Giudice Amm.vo o dalla controparte, tuttavia la controparte, visto che al TAR/CDS si vince anche quando si dice che gl asini volano rispetto alla CdC, non l'avrà elevato ed è rimasto fregato.

Il discorso che dici tu che l'articolo 52 legge 1092 del 1973 non ha più valenza io non credo proprio perché se così fosse non mi avrebbero dato la pensione indietro già dal 2002.
Il mio avvocato ha citato questo articolo 52 legge 1092 coma 3(te lo faccio breve) dice se un sottufficiale o un militare sia riformato o destituito e ha 20 di servizio ha diritto alla pensione.

Guarda ti dimostro in breve, come hai avuto un miracolo che neanche te lo immagini. Se fosse come dici tu/il tuo avvocato, un destituito se ha 20 anni di servizio avrebbe la pensione, mentre un miliare in spe con onore se volesse andare in pensione con 20 anni, 21, 23, 24, non può farlo, può congedarsi si, ma senza diritto a pensione. Ognuno è giusto che porti le proprie esperienze, ma la cosa giusta è un'altra cosa. Comunque per tanti che hanno fregato, grazie all'immensa incompetenza, tu, in qualche modo, li hai fregati anche se inconsapevolmente.
Io non parlo di una cosa giusta o non giusta, parlo di diritto nell'articolo 52 coma 3 legge 1092 del 73 dice testualmente che un ufficiale, sottufficiale o militare di truppa che sia riformato o destituito con 20 anni di servizio a diritto alla pensione.
Come dici tu che un militare in Spa con onore con 20 21 23 24 anni di servizio non percepisce la pensione evidentemente il diritto non lo consente.
Non credo che i giudici siano incompetenti come affermi tu.
Io non gli ho fregati inconsapevolemente ma ero certo che era un mio diritto lo dice la legge.
Si certo era un mio diritto.
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Ciao naturapata io non ho detto che tu sei Don Chisciotto che puoi risolvere i problemi ci sono gli avvocati per risolvere i problemi,io parlo di diritto.
Vedo che più di una volta ti vuoi sostituire anche ai giudici mi sembri un po' presuntuoso.
Non ti conosco e non ti posso giudicati e no voglio giucicarti anche perché non sono io che ti devo giudicare.
Io penso che su questo forum bisogna portare la propria esperienza così si può aiutare o informare i colleghi che si trovano in difficoltà con la propria amministrazione.
Io penso anziché pubblicare solo sentenze negative vanno pubblicate sentenze positive che da speranze agli altri colleghi.
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Re: Procedimento disciplinare di stato

Messaggio da naturopata »

( Sentenza . n . 378/2020 )
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
IL GIUDICE MONOCRATICO
Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, all’esito dell’udienza del 30 settembre 2020, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 35584 del registro di segreteria, sul ricorso presentato da XX, nato a X il X (cod. fisc. X)), rappresentato e difeso dell’Avv. Paolo Palma, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Taranto, al Corso Piemonte n. 100/B

contro:

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore;

l’INPS,rappresentato e difeso dall’avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale, in Bari, alla via Putignani n. 108;

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo, in persona del Comandante pro tempore

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

Ritenuto in

FATTO

1.-Con ricorso depositato in data 20 gennaio 2020, il sig. XX ,militare di truppa in congedo e già sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri ha impugnato:

- il Foglio nr. M_D GMIL REG 2019 0416940 datato 4 luglio 2019 (Prot. del 10 luglio 2019) con il quale si comunicava la revoca del decreto M_D GMIL REG2019 0372247 del 12 giugno 2019, a seguito dell’intervenuta irrogazione della sanzione disciplinare della “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari”;

- il Decreto Dirigenziale N. M_D GMIL REG2019 415576 del 9 luglio 2019 (mai notificato al ricorrente) con il quale si formalizzava la revoca del precedente decreto del 12 giugno 2019 di collocamento in congedo assoluto con diritto a pensione;

- il Foglio n. 288969 NS/1-1-PFP in data 7 luglio 2019 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri attestante “…il mancato diritto a pensione di invalidità del ricorrente…”.

Nello specifico il ricorrente ha allegato che, a seguito di un procedimento medico-legale iniziato in data 4 aprile 2019, cessava dal servizio per inabilità assoluta al servizio militare con provvedimento emesso in data 9 maggio 2019, e veniva collocato in congedo assoluto; che “…successivamente(…) veniva sottoposto a procedimento disciplinare di stato, a seguito di procedimento penale (tutt’oggi nelle fasi delle indagini preliminari) conclusosi con un provvedimento emesso dall’amministrazione in data 18 giugno 2019, e notificata il 25.06.2019, D.M. n. M_D GMIL REG2019 00381407 18.06.2019,PER SOLI FINI GIURIDICI,che statuiva la perdita del grado con decorrenza dalla data della notifica, come comunicato dalla stessa Amministrazione…”; che il provvedimento di perdita del grado è stato impugnato dinnanzi al TAR Puglia - Lecce e ad oggi è ancora sub iudice; che l’Amministrazione Militare, in data successiva alla conclusione dell’accertamento medico instaurato nei suoi confronti, comunicava all’INPS il prospetto riepilogativo per la concessione della pensione ordinaria d’invalidità a seguito di riforma dal servizio, e che, nonostante fosse stato destinatario di “…Decreto di congedo assoluto di natura irrevocabile…”non veniva erogato, a tutt’oggi,il trattamento pensionistico ordinario e privilegiato riconosciuto.

A sostegno dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati ha dedotto la violazione degli artt. 923 e 929 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 66/2010, per eccesso di potere,ha eccepito la violazione degli artt. 4, 24 e 38 della Costituzione, ed ha chiesto, in via cautelare,la sospensione dei provvedimenti impugnati e, nel merito,l’accoglimento del ricorso con conseguente riconoscimento del diritto a conseguire il trattamento di pensione per “riforma”.

2.Con memoria depositata in data 26 marzo 2020,si è costituito in giudizio il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri deducendo l’infondatezza del ricorso con varie argomentazioni di cui si dirà in parte motiva, nei limiti in cui ciò si riterrà necessario ai fini del decidere.

3.L’udienza camerale del 21 maggio 2020, fissata per l’esame dell’istanza di sospensiva, è stata rinviata d’ufficio con decreto presidenziale del 16 marzo 2020 a data successiva al 31 maggio 2020 in applicazione della normativa sopravvenuta recante misure di contenimento del contagio da Covid 19.

Con successivo proprio decreto in data 18 maggio 2020 è stata fissata l’udienza camerale per il giorno 30 settembre 2020, stessa data già fissata per la trattazione nel merito della causa.

4.In data 15 giugno 2020,il legale del ricorrente ha depositato una memoria integrativa con la quale ha chiesto la sospensione del presente giudizio nelle more dell’esito del procedimento penale e del procedimento amministrativo e, in subordine,l’accoglimento del ricorso.

5.Con memoria in data 18 settembre 2020, si è costituito l’INPS eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto giuridicamente infondato.

All’udienza del 30 settembre 2020,l’avv. Gianfranco Trani per delega, si è riportato all’atto scritto, che ha sinteticamente illustrato, depositando a sostegno dell’avanzata pretesa del ricorrente due sentenze della Sezione giurisdizionale per la Campania che avrebbero accolto ricorsi analoghi a quello che ne occupa.

L’avv.Ilaria De Leonardis per l’INPS si è riportata alla memoria di costituzione insistendo per l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Il giudizio, non comparso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, è stato definito,come da dispositivo letto nella stessa udienza e di seguito trascritto.

Considerato in

DIRITTO

Va preliminarmente disattesa la domanda di sospensione del giudizio prodotta in limine dal legale del ricorrente, motivata con la necessità di attendere la definizione del giudizio penale e di quello amministrativo (del quale ultimo, tuttavia, non è stata fornita prova), in quanto incongrua, essendo stata formulata in relazione ad un processo instaurato dallo stesso istante.

Ancora in via preliminare, va rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall’Istituto previdenziale, in quanto compete all’INPS la liquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente, a seguito del suo collocamento in congedo per infermità, risultando, invero, del tutto inconferente la circostanza che l’impugnazione sia stata esperita, esclusivamente, con riferimento a provvedimenti emessi dall’Amministrazione di appartenenza del ricorrente.

Ciò posto, osserva, in punto di fatto,il giudicante che dalla documentazione prodotta in giudizio dalle parti, risulta che:

· la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi ha emesso in data 18 ottobre 2018, un “decreto di perquisizione personale, locale e domiciliare e di sequestro” nei confronti dell’X, all’epoca in servizio presso la Stazione Carabinieri di Monopoli con il grado di Maresciallo Maggiore dei Carabinieri;

· il Comando Legione Carabinieri “Puglia” con atto in data 23 ottobre 2018, ha proposto, all’esito della verifica della documentazione giudiziaria trasmessa dal requirente penale, l’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente;

· con decreto dirigenziale del 28 gennaio 2019 è stata disposta la “sospensione precauzionale obbligatoria” del suddetto sottufficiale con decorrenza 4 gennaio 2019, in esecuzione dell’ordinanza del 23 novembre 2018 emessa dal Tribunale di Lecce - Sezione del Riesame, che applicava la misura interdittiva della “sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio” per 12 mesi;

· la Corte di Cassazione, in data 5 marzo 2019, ha rigettato il ricorso per l’annullamento della suindicata ordinanza e, conseguentemente, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, ha emesso, nei confronti dell’X, l’ordine di esecuzione della medesima misura interdittiva della “sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio di Maresciallo Maggiore dell’Arma dei Carabinieri”, con decorrenza dal 5 marzo 2019 (atto n. 744/2018 R.M.C.P. - Trib. di Lecce dell’8 marzo 2019);

· con decreto in data 12 giugno 2019,a seguito del verbale di visita collegiale della Commissione Medica Interforze di 2^ istanza datato 9 maggio 2019, il ricorrente veniva giudicato permanentemente non idoneo al servizio d’istituto nell’Arma dei Carabinieri,e conseguentemente disposto il suo collocamento in congedo assoluto a decorrere e dalla medesima data;

· con decreto dirigenziale del 18 giugno 2019, è stato disposto nei confronti del ricorrente, con decorrenza 5 marzo 2019, la sanzione della “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari” ai sensi dell’art. 861, comma 1, lett.d) e dell’art. 867, comma 5 del D.Lgs n. 66/2010, disponendosi contestualmente la cessazione dal servizio permanente e l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano, senza alcun grado;

· con nota in data 26 giugno 2019, il Comando - Centro Nazionale Amministrativo ha trasmesso all’INPS (Polo Nazionale dell’Arma dei Carabinieri di Chieti)i dati giuridici ed economici dell’X,utili per la liquidazione del trattamento pensionistico;

· con decreto dirigenziale de l9 luglio 2019è stato revocato il suddetto provvedimento del 12 giugno 2019, con il quale l’X,a decorrere dal 9 maggio 2019, era stato collocato in congedo assoluto per infermità;

· in precedenza, con nota del 5 luglio 2019,nelle more dell’adozione del provvedimento di cui sopra,il Comando - Centro Nazionale Amministrativo ha comunicato all’INPS (Polo Nazionale dell’Arma dei Carabinieri di Chieti), a rettifica alla precedente nota del 26 giugno 2019, la cessazione dal servizio dell’X ai sensi degli artt. 861, comma 1, lett. d), 867, comma 5 e 923, comma 1 del D.Lgs n. 66/2010.

In buona sostanza, l’applicazione retroattiva della cessazione per rimozione per perdita del grado, nei termini suddetti, ha comportato la revoca del provvedimento con cui il ricorrente era stato collocato in congedo assoluto per infermità dal 9 maggio 2019 e, conseguentemente, a seguito dell’intervenuta modifica del titolo della cessazione dal servizio, l’irriconoscibilità del trattamento di quiescenza vitalizio, atteso che, alla data del 5 marzo 2019, l’X non ne aveva ancora maturato i requisiti di legge per mancato raggiungimento della richiesta anzianità di servizio.

Alla luce dei suddetti elementi, ritiene il giudicante che la pretesa del ricorrente diretta ad ottenere, in pratica, la conservazione del trattamento pensionistico liquidato con il provvedimento del 12 giugno 2019 sia infondata.

Invero, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, ha fatto esatta e corretta applicazione della normativa recata dal D.Lgs n. 66/2010 e, nello specifico, del combinato disposto dell’art. 861 comma 1 lett. d (che prevede la misura della“perdita del grado” a seguito di rimozione all’esito di un procedimento disciplinare), e dell’art. 867, comma 5 (che fissa la decorrenza della perdita del grado alla data di cessazione dal servizio, ovvero, alla data di applicazione della sospensione, se a tale data è pendente un procedimento penale o disciplinare che si è concluso successivamente con la perdita del grado),norme queste che hanno sostanzialmente riprodotto l’analoga disciplina già recata dagli artt. 37 e 61comma 2 della legge n. 599/1954.

Orbene, nel caso all’esame risulta incontroverso, sulla base della documentazione incartata al fascicolo processuale e, comunque, mai contestata, la circostanza che l’X, all’epoca della cessazione dal servizio per infermità assoluta (dal 9 maggio 2019), fosse già iniziato il procedimento disciplinare(dal 23 ottobre 2018) e, per altro verso l’X fosse stato parimenti attinto dal provvedimento di “sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio di Maresciallo Maggiore dell’Arma dei Carabinieri” (dal 5 marzo 2019).

Legittimamente, pertanto, l’Amministrazione militare di appartenenza ha sostituito al precedente titolo giuridico estintivo del rapporto d’impiego, quello derivante dalla sopravvenuta rimozione per perdita del grado.

D’altra parte, è acclarato che il ricorrente,alla data della cessazione per perdita del grado, non fosse in possesso dei requisiti di legge per il riconoscimento del trattamento di quiescenza vitalizio ordinario, non avendo ancora maturato un’anzianità di servizio utile ai sensi dall’art. 6 comma 2 del D.Lgs n. 165/1997 e dell’art. 59, comma 6 della Legge n. 449/1997.

Né si può pervenire a differente decisione sulla scorta della giurisprudenza richiamata dal legale del ricorrente, risultando, invero, la stessa del tutto isolata (Corte dei conti, Sez. Giur. Campania, sent. n. 2091/2007 e 1^ Sez. d’appello, sent. n. 48/2015), ovvero non pertinente rispetto al caso di specie(cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. Campania, sent. n. 270/2014) vertendosi in un caso in cui “…il procedimento disciplinare non era pendente al momento della cessazione dal servizio…”così come più esplicitamente evidenziato in sede di appello(cfr. Corte dei conti, 2^ Sez. d’appello, sent. n. 256/2016).

Invero, la prevalente e consolidata giurisprudenza di questa Corte, condivisa da questo giudice, e dalla quale, pertanto non vi è motivo di discostarsi si è orientata in senso diametralmente opposto (cfr. ex multis: 3^Sez.d’appello, sent. n. 42/2019 e sent. n. 463/2016 e 2^ Sez. d’appello, sent. n. 619/2018, nonché la copiosa giurisprudenza ivi citata).

Infine, per completezza, deve aggiungersi che si rivela tutto inconferente il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 557/1989, formulato dal legale del ricorrente per sostenere il possesso dei necessari requisiti contributivi in capo all’X,atteso che tale pronuncia riguarda una norma abrogata dall’art. 254 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

D’altra parte, la disposizione di cui all’art. 52 dello stesso testo unico che prevedeva la possibilità di accedere alla pensione di anzianità al raggiungimento di 20 anni di servizio effettivo,per i militari sia che fossero cessati dal servizio a domanda che per decadenza o perdita del grado, risulta superata dalle sopra richiamate norme recate dall’art. 6 comma 2 del D.Lgs n. 165/1997 e dall’art. 59, comma 6 della Legge n. 449/1997 e successive modifiche, che hanno stabilito diversi limiti di età e di servizio per accedere alla pensione di anzianità.

In conclusione,il ricorso va rigettato in quanto destituito di giuridico fondamento.

La decisione sulla domanda cautelare resta assorbita dalla definizione del giudizio nel merito.

In considerazione della peculiarità della fattispecie all’esame e della sussistenza di qualche difforme precedente giurisprudenziale, ancorché minoritario, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell’art. 31, comma 3 del c.g.c..

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Così deciso, in Bari, all’esito dell’udienza del 30 settembre 2020.

Il Giudice

F.to (Rossana De Corato)
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