Procedimento disciplinare

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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CSS
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Iscritto il: mer feb 11, 2009 8:40 pm

Procedimento disciplinare

Messaggio da CSS »

Salve,
mi è stato notificato l'avvio di un procedimento disciplinare a mio carico.
In esso viene indicato genericamente che devo presentare delle memorie difensive nei termini previsti dalla legge. Quali sono questi termini? Sono obbligato a presentare giustificazioni prima del processo?
Grazie.
CSS


AVVOCATO

Re: Procedimento disciplinare

Messaggio da AVVOCATO »

Caro sig. CSS,
rispondo alla legittima curiosità/perplessità, facendo le dovute distinzioni:-
quando viene aperto un procedimento disciplinare, bisogna vedere quale è l'organo che procede alla formulazione della contestazione; mi spiego, se è il Comandante diretto territoriale, immediatamente superiore e da cui c'è dipendenza gerarchica, allora si è nella fase in cui i cd. diritti minimi di difesa sono ridotti al lumicino. Infatti, in questo caso, così come sancisce l'art.59, che costituisce l'ipotesi cd. abbreviata del proc.to disciplinare per eccellenza, il diretto superiore, che può infliggere la sanzione dal richiamo alla consegna semplice, segue le tappe d'appresso indicate:-
a. contestazione degli addebiti;
b. acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali;
c. esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli adottati a giustificazione;
d. Decisione;
e. comunicazione all'interessato.
Attenzione, però, la genericità dele contestazioni, da Lei indicate, mi sembra non esatta, perchè in effetti il superiore ha il dovere giuridico (legge 241/1990 sulla trasparenza) di indicare chiaramente quali è che siano gli addebiti; pertanto nella nota inviataLe deve esserci necessariamente l'indicazione della cd. manchevolezza, che deve essere giustificata e poi perseguita, salvo, prova contraria.-
La chiesta produzione delle cd. memorie difensive (o note di risposta, vds art.170 e segg. c.p.c.) è prescritta per legge, ma, attenzione, la qual cosa non è obbligatoria, essendo rimessa alla parte "inquisita" la facoltà di produrle o meno.
Nel suo caso Le suggerisco " caldamente " di abbozzare, comunque, una linea difensiva.- In dettta circostanza, se non è abbastanza avvezzo alle dinamiche difensive, si faccia consigliare o suggerire da un avvocato, esperto in diritto militare.-
Il termine per il deposito delle memorie è quello indicato dalla legge, che si sostanzia nel termine massimo di 30 gg.-
Redatte le memorie, queste sarano poi depositate c/o l'ufficio del suo diretto superiore, in attesa della sua decisione.-
E' da aggiungere, altresì, che il tipo di proc.to in questione è anomalo, in quanto non è quasi mai prevista la possibilità della audizione dell'incolpato ( inaudita altera parte).-
Dopo il depopsito, giungerà quindi la decisione del superiore, a fronte della quale potrà fare ricorso gerarchico.-
Rimango infine perplesso, in quanto Lei usa il termine "processo". Faccia attenzione, se nella comunicazione è stata indicata invece una data, entro la quale si deve presentare unitamente ad un difensore (le suggerisco sempre un collega che sia in possesso delle minime nozioni di diritto ) allora la cosa è diversa: in questo caso è il suo legale che dovrà redigere, e non Lei, le note difensive, ed il procedimento sarà tenuto presso il cd. Comando di Corpo, ove il Comandante in persona avrà il potere di irrogare fino anche la sanzione massima della consegna di rigore.-
In questo e solo caso Lei sarà audito e poi, sempre in costanza di processo, il suo difensore (ex. art. 66 e segg. dpr 545/ 1986) potrà prendere la parola e formulare la sua arringa.-
Al termine del "dibattimento", entro 2 ore dalla celebrazione dello stesso, la Commissione si pronunzierà, o assolvendola o irrogando una sanzione, che a seconda della meritevolezza e convenienza, potrà impugnare in gravame d'appello, o gerarchicamente o innanzi al tar.-
Le ricordo, infine, che può essere difeso da militare anche di altra forza armata.
Auguri.-
Giovanni Magrì
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