Problematiche in genere, negato accesso agli atti P.A.

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Re: Problematiche in genere, negato accesso agli atti P.A.

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Il Ministero della Difesa (Arma dei Carabinieri) perde l'Appello.
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accesso agli atti relativi all'istanza di trasferimento per "ricongiungimento familiare".

1) - Il Ministero sostiene che la visione dei documenti, accordata dal T.A.R., sarebbe impedita dagli artt. 1048 e 1049 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, danneggerebbe l’operato dell’Arma sul territorio, sarebbe in concreto inutile per contestare il diniego di trasferimento (posto che al Comando generale spetterebbe una valutazione complessiva e altamente discrezionale della collocazione del personale sul territorio), si risolverebbe in un controllo generalizzato sull’operato dell’Amministrazione.

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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201601435
- Public 2016-04-13 -


N. 01435/2016REG.PROV.COLL.
N. 06065/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6065 del 2015, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Pipino, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. Calabria – sede di Reggio Calabria n. 00475/2015, resa tra le parti, concernente accesso agli atti relativi all'istanza di trasferimento.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016 il cons. Giuseppe Castiglia; per le parti nessuno è presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il signor OMISSIS, carabiniere scelto in servizio presso la Stazione di Palmi, ha chiesto il trasferimento presso la Legione Carabinieri Sicilia per ricongiungimento familiare.

2. A seguito del diniego, motivato con la “deficitaria situazione organica del Comando Legione Carabinieri Calabria”, ha impugnato tale provvedimento innanzi al T.A.R., come pure ha impugnato il diniego opposto alla sua domanda di accesso a determinati atti.

3. Con sentenza 14 maggio 2015, n. 475, il T.A.R. per la Calabria – Reggio Calabria:

a) ha dichiarato inammissibile - per mancata notifica ai terzi controinteressati - il ricorso nella parte in cui era volto a ottenere l’ostensione delle determine di trasferimento del personale per ricongiungimento al coniuge;

b) lo ha accolto nella parte concernente la “tabella relativa alle risorse del personale non graduato previsto in pianta organica presso il Comando Legione Carabinieri Calabria, con particolare riferimento al Comando Compagnia Carabinieri di Palmi” e al “prospetto relativo ai militari non graduati effettivamente presenti ed aggregati presso il Comando Compagnia Carabinieri di Palmi”, considerando la conoscenza di tali documenti necessaria a “contestare efficacemente, nel giudizio R.G. n. 765/14, il diniego opposto dall’Amministrazione alla domanda di ricongiungimento”;

c) nel contemperamento dei diversi interessi, ha ritenuto che l’accesso dovesse compiersi mediante “la sola visione del documento senza il rilascio di copie”;

d) ha dato all’Amministrazione il termine di quindici giorni per adempiere.

4. Il Ministero della difesa ha interposto appello contro la sentenza, chiedendone anche la sospensione dell’efficacia esecutiva.

5. Il Ministero sostiene che la visione dei documenti, accordata dal T.A.R., sarebbe impedita dagli artt. 1048 e 1049 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, danneggerebbe l’operato dell’Arma sul territorio, sarebbe in concreto inutile per contestare il diniego di trasferimento (posto che al Comando generale spetterebbe una valutazione complessiva e altamente discrezionale della collocazione del personale sul territorio), si risolverebbe in un controllo generalizzato sull’operato dell’Amministrazione.

6. Il signor OMISSIS ha resistito con controricorso.

7. Con ordinanza 29 luglio 2015, n. 3376, la Sezione ha respinto la domanda cautelare dell’Amministrazione.

8. Alla camera di consiglio del 31 marzo 2016, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

9. In via preliminare, il Collegio rileva che la ricostruzione in fatto, come sopra riportata e ripetitiva di quella operata dal giudice di prime cure, non è stata contestata dalle parti costituite. Di conseguenza, vigendo la preclusione posta dall’art. 64, comma 2, c.p.a., devono considerarsi assodati i fatti oggetto di giudizio.

10. Ancora in limine, il Collegio dà atto che la sentenza di primo grado non è stata impugnata nella parte in cui ha dichiarato parzialmente inammissibile il ricorso introduttivo; parte che dunque è passata in giudicato.

11. L’appello è infondato.

12. Come la Sezione ha già osservato nell’ordinanza cautelare n. 3376/2015, la questione di diritto è già stata esaminata - e risolta in senso favorevole alla parte privata - con la sentenza della stessa Sezione 3 settembre 2014, n. 4493, dalla motivazione della quale non vi è ragione per discostarsi.

13. In linea generale, nella disciplina del diritto di accesso vengono in gioco “interessi giuridicamente rilevanti, anche in contrapposizione tra di loro: interesse all'accesso; interesse alla riservatezza di terzi; tutela del segreto” (Cons. Stato, ad. plen., 18 aprile 2006, n. 6).

14. Nella presente controversia, l’Amministrazione richiama gli artt. 1048 e 1049 del d.P.R. n. 90 del 2010, che sottraggono all’accesso determinate categorie di documenti concernenti la sicurezza e la difesa nazionale e le relazioni internazionali (art. 1048) ovvero l’ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità (art. 1049).

15. Fra tali documenti rientrano quelli relativi a “struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento, e munizionamento tecnico dei reparti dell'Arma dei carabinieri” (art. 1049, comma 2, lett. b).

16. Il regolamento, tuttavia, ciò fa in dichiarata applicazione dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

E’ quindi alla fonte primaria che occorre guardare per comprendere i limiti entro i quali la deroga opera: essa consente al Governo di prevedere casi di sottrazione al diritto di accesso in relazione - per quanto qui rileva - all’interesse alla salvaguardia dell’ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità, ma ha cura di specificare che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” (art. 24, comma 7).

17. In altri termini, il legislatore ha già operato all’origine un bilanciamento degli interessi, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza a fronte di quelle alla difesa degli interessi dell’istante, quando i documenti richiesti risultino a tal fine necessari.

18. Non v’è dubbio che, nel caso di specie, i documenti in questione servano a contestare, nella sede giurisdizionale amministrativa (presso la quale già all’epoca della domanda pendeva giudizio), il diniego opposto dall’Amministrazione alla domanda di ricongiungimento.

19. Ovviamente il giudice dell’accesso, come pure il soggetto pubblico richiesto, non può andare oltre una valutazione circa il collegamento dell’atto - obiettivo o secondo la prospettazione del richiedente - con la situazione soggettiva da tutelare e circa l’esistenza di una concreta necessità di tutela, senza poter apprezzare nel merito la fondatezza della pretesa o le strategie difensive dell’interessato (giurisprudenza consolidata; cfr. per tutte Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55; Id., sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 461; Id., sez. V, 23 marzo 2015, n. 1545; Id., sez. IV, 9 febbraio 2016, n. 527).

20. Piuttosto - come ha osservato ancora la sentenza n. 4493/2014 - la tendenziale segretezza della documentazione deve essere contemperata con le esigenze di difesa, facendo leva, ove ragionevolmente possibile, sulle modalità dell’ostensione. Il che il T.A.R. ha appunto fatto, escludendo - a tutela dell’interesse pubblico - la possibilità di trarre copie dei documenti in oggetto, in quanto riproducibili e divulgabili, e limitando l’accesso alla sola visione.

21. Ad avviso del Collegio, la modalità così individuata rappresenta un corretto bilanciamento dei contrapposti interessi ed è tale da non danneggiare l’operato dell’Arma sul territorio.

22. Va poi escluso che la domanda di accesso in questione si prefigga di realizzare un controllo generalizzato sull’attività dell’Amministrazione, in quanto i documenti richiesti sono specificamente individuati, né che essa possa influire sulla indiscussa ampia discrezionalità del Comando generale dall’Arma nel disporre l’impiego del personale dipendente, del che si potrà discutere in sede di valutazione della legittimità del diniego opposto alla domanda di trasferimento presentata dal militare.

23. Dalle considerazioni che precedono discende che, come già detto, l’appello è infondato e va perciò respinto, con conferma della sentenza impugnata.

24. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.

25. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali del presente grado, che liquida nell’importo di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/04/2016


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Re: Problematiche in genere, negato accesso agli atti P.A.

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istanza di trasferimento sia ai sensi dell'art. 398 del R.G.A. che ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001.
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1) - diniego dell'amministrazione in relazione alla propria richiesta di accesso agli atti, chiedeva la consultazione e l'estrazione di copia dei documenti relativi.

2) - Con unico articolato motivo di censura l'appellante fonda le proprie doglianze sull'obbligo disposto dal T.A.R. a carico dell'amministrazione di esibire i documenti richiesti e non ottenuti dal sig. B.. attinenti alle dotazioni organiche e alla situazione dei trasferimenti dei reparti di interesse.

Il CdS precisa:

3) - Preliminarmente il Collegio osserva che nella disciplina del diritto di accesso vengono in gioco "interessi giuridicamente rilevanti, anche in contrapposizione tra di loro: interesse all'accesso; interesse alla riservatezza di terzi; tutela del segreto" (Cons. Stato, ad. plen., 18 aprile 2006, n. 6).

4) - Nella presente controversia, l'amministrazione richiama gli artt. 1048 e 1049 del d.P.R. n. 90 del 2010

5) - Non v'è dubbio che, nel caso di specie, i documenti in questione servano a contestare, nella sede giurisdizionale amministrativa (presso la quale già all'epoca della domanda pendeva giudizio), il diniego opposto dall'amministrazione alla domanda di ricongiungimento.

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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201602760
- Public 2016-06-22 -


N. 02760/2016REG.PROV.COLL.
N. 09593/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9593 del 2014, proposto dal Ministero della Difesa in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

contro
Sig. Giuseppe B.., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Naccarato, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Tagliamento, 76;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 01811/2014, resa tra le parti, concernente rigetto istanza di trasferimento per ricongiungimento al coniuge


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giuseppe B..;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2016 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Avvocato dello Stato Garofoli e Naccarato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- Il sig. Giuseppe B.., carabiniere in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di OMISSIS (MI), presentava, in data 29 ottobre 2011, istanza di trasferimento presso varie sedi del Lazio, ai sensi dell'art. 398 del R.G.A. per il ricongiungimento al coniuge sig.ra OMISSIS dipendente a tempo indeterminato presso un esercizio commerciale di Civitavecchia.

Il Comando Generale, con nota del 7 dicembre 2012, comunicava all'interessato, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, il preavviso di diniego dell'accoglimento della domanda.

Il sig. B.., con nota del 21 dicembre 2012, nel confermare la propria richiesta, segnalava quale elemento di novità lo stato di gravidanza della moglie.

All'esito dell'istruttoria il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con nota prot. n. …./T11-33, comunicava al sig. B.. il rigetto definitivo della sua istanza di trasferimento, adducendo quale motivo ostativo la carenza di organico.

Il sig. B.., in data 23 febbraio 2013, presentava una nuova istanza di trasferimento, questa volta di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001, per reparti della regione Lazio e della provincia di Roma.

Anche tale istanza veniva respinta dal Comando Generale, con provvedimento n …../T-2-2 notificato il 16 marzo 2013, in ragione della asserita inapplicabilità al personale militare della normativa richiamata dal sig. B...

Il sig. B.., conseguentemente, presentava, in data 30 marzo 2013, formale istanza di accesso agli atti del procedimento relativo alla richiesta di ricongiungimento al coniuge lavoratore.

Anche tale richiesta veniva denegata dal Comando dell'Arma dei Carabinieri con provvedimento del 27 aprile 2013.

Avverso i suddetti provvedimenti il sig. Giuseppe B.. proponeva ricorso al T.A.R. per la Lombardia.

Il T.A.R., con ordinanza n. 593 del 30 maggio 2013, in accoglimento della istanza di sospensione cautelare proposta dal sig. B.., disponeva l'obbligo per l'amministrazione di procedere al riesame dell'istanza di trasferimento sia ai sensi dell'art. 398 del R.G.A. che ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001.

Tale decisione veniva confermata dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3489/2013.

Il T.A.R. con altra ordinanza n. 2105/2013, accoglieva, inoltre, l'istanza del 29 maggio 2013 con cui il sig. B.., nel contestare il diniego dell'amministrazione in relazione alla propria richiesta di accesso agli atti, chiedeva la consultazione e l'estrazione di copia dei documenti relativi:
a) ai trasferimenti per ricongiungimento familiare, disposti ai sensi dell’articolo 398 R.G.A., degli appartenenti alla Legione Lombardia, nel periodo che va dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, compreso quelli in favore della caserma di Sa.. indicati nel secondo motivo di ricorso, nonché i relativi provvedimenti di accoglimento o di rigetto;
b) all’atto di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale militare complessivo del 2012;
c) ai piani occupazionali relativi agli anni 2012, 2013, 2014;
d) alle piante organiche della Legione Carabinieri Lombardia e della Legione Carabinieri Lazio, con indicazione delle carenze di personale.

Il T.A.R., con sentenza non definitiva n. 2786/2013, accoglieva la domanda di annullamento della nota del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri prot. n. …../T-2-2 del 23.2.2013, con cui era stata respinta l'istanza di assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001 e reiterava l'obbligo a carico dell'amministrazione di esibire i documenti richiesti e non ottenuti dal sig. B.. attinenti alle dotazioni organiche e alla situazione dei trasferimenti dei reparti di interesse. Tale sentenza risulta appellata dal Ministero della Difesa (r.g. n.4455/2014) e allo stato non risulta fissata l'udienza di merito.

Il Comando Generale, in esecuzione dell'ordinanza n. 593/2013 e della pronuncia non definitiva del T.A.R., con provvedimento del 22 gennaio 2014, assegnava il sig. Giuseppe B.., per un periodo di tre anni fatti decorrere retroattivamente dal giorno della nascita del figlio e fino al 28 …… 2015, alla Stazione di OMISSIS (RM), ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001.

Nelle more del giudizio il sig. B.., con motivi aggiunti del 5 aprile 2014, chiedeva, inoltre, al T.A.R. il riconoscimento dei danni economici e morali patiti per il comportamento tenuto dall'amministrazione.

1b.- Il T.A.R., con la sentenza definitiva n. 1811 dell'11 luglio 2014, ha annullato il provvedimento n. …../T11-33 del 30 gennaio 2013 con cui è stata rigettata l'istanza di trasferimento avanzata dal sig. B.. ex art. 398 del regolamento generale dell'arma dei Carabinieri ed ha accolto la richiesta di risarcimento danni, formulata con i motivi aggiunti, liquidati nella misura complessiva di €. 2.500,00.

Avverso la sentenza ha proposto appello il Ministero della Difesa.

Si è costituito in giudizio il sig. Giuseppe B.. che ha chiesto di rigettare l'appello.

DIRITTO

2.- Con unico articolato motivo di censura l'appellante fonda le proprie doglianze sull'obbligo disposto dal T.A.R. a carico dell'amministrazione di esibire i documenti richiesti e non ottenuti dal sig. B.. attinenti alle dotazioni organiche e alla situazione dei trasferimenti dei reparti di interesse.

L'appellante sostiene che il diritto di accesso sussisterebbe solo nei casi in cui vi sia un "concreto collegamento" tra gli interessi del soggetto richiedente l'accesso e l'affare amministrativo al quale si riferiscono i documenti" di cui si chiede l'ostensione.

L'appellante ritiene che, nel caso di specie, trattandosi di una procedura volta al ricongiungimento al coniuge lavoratore ex art. 398 del R.G.A. ove viene vagliata di volta in volta la posizione del singolo militare a prescindere da quella dei terzi, non vi sarebbe un "interesse qualificato" da parte dell'interessato all'ostensione dei documenti richiesti.

Sotto altro profilo, l'appellante assume che la conoscenza di documenti amministrativi da parte del dipendente non deve comportare per l'amministrazione intralci nella propria attività gestoria che è garantita a livello costituzionale e che gli atti di cui si chiede l'ostensione non sono necessari alla difesa in giudizio.

L'appellante lamenta, ancora, la contraddittorietà della sentenza del T.A.R. laddove da un lato si fa riferimento alle categorie di documenti sottratti all'accesso, ai sensi del D.P.R. n. 90/2010 artt. 1048 "tabelle ordinative organiche" e 1049 "struttura ordinativa e dotazione organiche di personale … dell'Arma dei Carabinieri" e dall'altro che l'amministrazione non avrebbe "adempiuto all'ordine del Tribunale di consentire l'accesso al ricorrente alle piante organiche della Legione Carabinieri Lombardia e della Legione Carabinieri Lazio".

L'appellante assume che la ratio di tali norme è quella di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali (art. 1048) nonché l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità (art. 1049).

L'appellante deduce inoltre che la procedura di trasferimento ex art. 398 R.G.A. non può essere automatica ma deve essere valutata compatibilmente alle esigenze dell'amministrazione che, dovendo dare attuazione ai principi di economicità e imparzialità, deve realizzare il miglior risultato possibile tra le risorse a disposizione e il minor sacrificio possibile per gli interessati.

L'appellante contesta infine la condanna al risarcimento dei danni in favore del sig. Giuseppe B. disposta dal T.A.R. per il ritardo dell'amministrazione nell'esercizio della propria azione, assumendo che alla P.A. potrebbe essere addebitata una responsabilità solo in caso di condotta "gravemente negligente" o di "una intenzionale volontà di nuocere".

3.- L'appello è infondato e va respinto.

3b.- Preliminarmente il Collegio osserva che nella disciplina del diritto di accesso vengono in gioco "interessi giuridicamente rilevanti, anche in contrapposizione tra di loro: interesse all'accesso; interesse alla riservatezza di terzi; tutela del segreto" (Cons. Stato, ad. plen., 18 aprile 2006, n. 6).

Nella presente controversia, l'amministrazione richiama gli artt. 1048 e 1049 del d.P.R. n. 90 del 2010, che sottraggono all'accesso determinate categorie di documenti concernenti la sicurezza e la difesa nazionale e le relazioni internazionali (art. 1048) ovvero l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità (art. 1049).

Fra tali documenti rientrano quelli relativi a "struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento, e munizionamento tecnico dei reparti dell'Arma dei carabinieri" (art. 1049, comma 2, lett. b).

Il regolamento, tuttavia, ciò fa in dichiarata applicazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. E' quindi alla fonte primaria che occorre guardare per comprendere i limiti entro i quali la deroga opera e che consente al Governo di prevedere casi di sottrazione al diritto di accesso in relazione - per quanto qui rileva - all'interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità. La fonte, però, ha cura di specificare che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" (art. 24, comma 7).

In altri termini, il legislatore ha già operato all'origine un bilanciamento degli interessi, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza a fronte di quelle alla difesa degli interessi dell'istante, quando i documenti richiesti risultino a tal fine necessari.

3c.- Non v'è dubbio che, nel caso di specie, i documenti in questione servano a contestare, nella sede giurisdizionale amministrativa (presso la quale già all'epoca della domanda pendeva giudizio), il diniego opposto dall'amministrazione alla domanda di ricongiungimento.

Ovviamente il giudice dell'accesso, come pure il soggetto pubblico richiesto, non può andare oltre una valutazione circa il collegamento dell'atto - obiettivo o secondo la prospettazione del richiedente - con la situazione soggettiva da tutelare e circa l'esistenza di una concreta necessità di tutela, senza poter apprezzare nel merito la fondatezza della pretesa o le strategie difensive dell'interessato ( cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55; Id., sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 461; Id., sez. V, 23 marzo 2015, n. 1545; Id., sez. IV, 9 febbraio 2016, n. 527).

3d.- Va poi escluso che la domanda di accesso in questione si prefigga di realizzare un controllo generalizzato sull'attività dell'amministrazione, in quanto i documenti richiesti sono specificamente individuati, né che essa possa influire sulla indiscussa ampia discrezionalità del Comando generale dall'Arma nel disporre l'impiego del personale dipendente, del che si potrà discutere in sede di valutazione della legittimità del diniego opposto alla domanda di trasferimento presentata dal militare.

Giova soggiungere che la legislazione in materia di accesso, oltre a soddisfare un generale requisito di trasparenza, "mira" a ridurre il contenzioso, evitando la deteriore prassi del passato, in virtù delle quale la parte istante era "obbligata" a proporre il ricorso, senza avere in precedenza potuto delibare in ordine alla compiuta consistenza delle proprie ragioni.

Ciò determinava un aumento esponenziale del contenzioso, e, soprattutto, creava la condizione per cui venivano proposte impugnazioni che - ove la parte istante avesse potuto conoscere gli atti su cui si era fondata la statuizione reiettiva dell'Amministrazione- non sarebbero state presentate.

4.- L’assunto principale dell'appello, va quindi disatteso perchè l'accoglimento disposto dal T.A.R. non impone affatto alcun generalizzato controllo sull'attività dell'Amministrazione, risultando questo il limite negativo del diritto di accesso.

5.- Resta fermo, inoltre, che "la situazione giuridicamente rilevante disciplinata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo” (ex aliis, Cons. Stato, Sez. VI, 28.01.2013, n. 511).

Da ciò consegue che la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto.").

Le eventuali problematiche di tutela della riservatezza di terzi, poi, sono agevolmente risolvibili mercè eventuale mascheramento dei nomi dei militari interessati dai trasferimenti.

Conclusivamente, l'appello va disatteso e la sentenza confermata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in misura di euro 3.000,00 in favore dell'appellato sig. Giuseppe B...

5b.- Le eventuali problematiche di tutela della riservatezza di terzi, infine, sono agevolmente risolvibili mercè eventuale mascheramento dei nomi dei militari interessati dai trasferimenti.

5c.- Per quanto concerne, infine, il capo dell’appello concernente la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno, va rilevato che il ritardo dell’amministrazione non appare con riguardo al caso di specie giustificato da oggettive incertezze normative e che comunque i tempi di decisione, soprattutto se riguardati all tipologia, invero non complessa ma puntuale, del provvedimento richiesto, non possono essere posti a carico del privato.

6.- Conclusivamente, l'appello va disatteso e la sentenza confermata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in misura di euro 3.000,00 in favore dell'appellato sig. Giuseppe B...

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in misura del sig. Giuseppe B.., appellato .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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CC. per la 398 RGA
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Ricorso al Tar Lazio Accolto
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1) - Ritiene il Collegio, anche alla luce della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ( Cons. St., sez. IV, 5 maggio 2016, n. 2760), il ricorso deve essere accolto e, pertanto, consentito l’accesso nei termini di cui in motivazione.

2) - E’ noto che la presente azione di accesso ha carattere strumentale, per cui, in disparte la natura della stessa in termini di diritto soggetto o di interesse legittimo, la sua essenziale finalità è quella di tutela di interessi giuridicamente significativi in un contesto dialettico di posizioni contrastanti, in alcuni casi, come quello di specie, anche costituzionalmente rilevanti (Cons. St., ad. plen., 18 aprile 2006, n. 6).

3) - In buona sostanza la plenaria ha sanzionato che l’indicata azione è teleologicamente orientata, non già a fornire una utilità finale al cittadino, quanto piuttosto a tutela di ulteriori e distinte situazioni soggettive, esse sì aventi una utilità finale.

4) - Nel caso di specie l’accesso documentale è funzionale a verificare la legittimità della motivazione del provvedimento di diniego del trasferimento.

5) - Ora, il diniego di accesso agli atti è puntualmente disciplinato dal legislatore ( art. 24, comma 2, L. 241/1990) anche attraverso forme di rinvio a norme regolamentari.

Sempre il TAR Precisa:

6) - In conclusione, l’ampia discrezionalità riconosciuta alla p.a. e, segnatamente all’Arma dei carabinieri, in materia di ricongiungimento familiare, deve essere esercitata attraverso strumenti provvedimentali in cui sia garantito il controllo di legalità esercitabile dal ricorrente attraverso l’analisi dialettica della motivazione del provvedimento di diniego.

7) - Tale tutela può e deve essere esplicitata anche attraverso la puntuale disamina del provvedimento nei suoi momenti motivazionali.

8) - Nel caso di specie la p.a. ha giustificato il diniego del trasferimento sulla base della situazione di organico nei rispettivi reparti che non consente un tale movimento.

9) - Tale rilievo, in tesi non scrutinabile perché afferente al merito della questione, in realtà necessità di una obiettiva dimostrazione, che nel caso di specie non vi è stato, avendo la p.a. limitato la motivazione ad una sintetica notazione.

N.B.: leggete il tutto qui sotto se d'interesse.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201710880 - Public 2017-10-31 -
Pubblicato il 31/10/2017


N. 10880/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01485/2017 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1485 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S. C. C., rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta, Giovanni Carta, Chiara Lo Mastro, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Carta in Roma, viale Parioli N. 55;

contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la declaratoria del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

annullamento della determinazione n. 90/20-1-NRP di protocollo del 30 agosto 2016 con la quale il Comandante dell'Ufficio personale del Comando legione carabinieri “Basilicata” ha disposto il rigetto parziale della richiesta di accesso agli atti presentata dal ricorrente;

- degli artt. 1048, comma 1, lett. r), e 1049, comma 2, lett. b), del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, nella misura in cui contrastano con l'art. 24, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi o conseguenti a detto provvedimento;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3\8\2017 :

Annullamento della determinazione n. 323664/C1-T-2 del 19 agosto 2016, depositata nel presente giudizio il 27 maggio 2017, con la quale il capo dell'ufficio personale marescialli – SM – I Reparto del Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha disposto il rigetto parziale della richiesta di accesso agli atti del ricorrente;
di tutti gli atti comunque presupposti, connessi o conseguenti a detto provvedimento.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Perviene al Tribunale il ricorso per riassunzione del giudizio instaurato davanti alla Sezione I del TAR Basilicata, la cui originaria individuazione giudiziaria è stata declinata per incompetenza territoriale.

Il gravame è stato riassunto nei tempi normativamente previsti.

Preliminarmente il Collegio deve scrutinare l’eccezione di irricevibilità, inammissibilità del gravame, così come avanzata dall’avvocatura erariale, perché i motivi aggiunti proposti per l’annullamento della determinazione n. 323664/C1-T-2 del 19 agosto 2016 sono stati presentati tardivamente, atteso che tale atto era già stato prodotto e, quindi, conosciuto, con il deposito dello stesso agli atti del ricorso pendente innanzi al TAR Basilicata.

Osserva il Collegio.

La disamina del documento in questione ( nota n. 323664/C1-T-2 del 19 agosto 2016 ) evidenzia che lo stesso, in realtà, era esclusivamente diretto ad un Ufficio interno della p.a. ed aveva l’unica funzione di segnalare e partecipare formalmente al ricorrente il contenuto motivazionale del parziale diniego alla richiesta di accesso agli atti.

Si tratta, all’evidenza, di un atto endoprocedimentale che, in quanto tale, non necessita di una autonoma impugnazione e che, stante il suo mero contenuto informativo all’Ufficio che avrebbe dovuto provvedere alla compilazione del provvedimento finale - come in effetti si è verificato con la partecipazione del provvedimento di parziale diniego all’accesso -, non richiedeva neppure una sua successiva impugnazione, non apportando al procedimento alcuna ulteriore e diversa determinazione della resistente, che non fosse già contenta nel provvedimento impugnato, in grado di pregiudicare la situazione soggettiva del ricorrente.

E’ insegnamento giurisprudenziale, pacifico e non controverso, che il principio della necessaria preventiva impugnazione dell'atto presupposto vale solo quando si deducono vizi propri di quell'atto che si riflettono sull'atto consequenziale ovvero se l'assetto degli interessi coinvolti sia stato comunque definito dall'atto presupposto non impugnato.

In altri termini l’atto meramente endoprocedimentale è inidoneo, in quanto tale, ad essere oggetto di una autonoma impugnazione (Cons. di St., sez. IV, 12 ottobre 2016, n. 4208).

Nel caso di specie, invero, il pregiudizio della situazione giuridica soggettiva è intervenuto solo dopo l’atto effettivamente partecipato al ricorrente e non già con la mera comunicazione interna.

Pertanto la mancata impugnazione, ovvero la tardiva impugnazione dell’atto endoprocedimentale attraverso il ricorso per motivi aggiunti, risulta inconferente nella presente vicenda processuale e, come tale, inammissibile, senza che ciò possa ripercuotersi sul gravame avverso l’atto finale.

Ciò detto, la questione sottoposta al giudizio del Collegio attiene alla legittimità del diniego, o meglio del parziale diniego, espresso alla p.a. alla richiesta di accesso di atti.

Per meglio definire il dato fattuale della presente vicenda è opportuno rappresentare che il Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri S. C. C., in servizio presso la Legione Carabinieri “Basilicata”, ha presentato, nell’aprile 2016, domanda di trasferimento, ai sensi dell’art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri in uno con la circolare sul “ricongiungimento al coniuge lavoratore” diramata dal Comando Generale.

In particolare il predetto chiedeva di essere trasferito dalla Stazione di G... (MT) ai reparti dell’Arma in provincia di Brindisi e Taranto.

La p.a. ha respinto la richiesta a cagione della esuberante situazione organica nel ruolo Ispettori della Legione Puglia rispetto a quella deficitaria della Basilicata.

Il ricorrente, allora, presentava, in data 1 agosto 2016, istanza di accesso agli atti afferenti al denegato trasferimento, chiedendo di acquisire:

- i pareri gerarchici;

- “tutti i trasferimenti di personale (ordinari e straordinari)” disposti “in entrata” per la Legione
Puglia, “nei ruoli dello scrivente”, nel periodo compreso tra il 7.04 e il 22.07.2016 (date
rispettivamente di presentazione dell’istanza di trasferimento e di notifica della sfavorevole
determinazione);

“tutti i trasferimenti di personale (ordinari e straordinari)” disposti “in uscita” dalla Legione
Basilicata, “nei ruoli dello scrivente” nel suddetto arco temporale;

- “le piante/tabelle organiche”, complessive e “con particolare riferimento al ruolo e grado” di
appartenenza, dei “reparti insistenti nell’ambito” delle Legioni Puglia e Basilicata.

Il Comando Generale accoglieva in parte la suddetta domanda.

In particolare la p.a. concedeva l’accesso alla domanda di trasferimento, ai pareri espressi dalla scala gerarchica, agli appunti interni di Stato Maggiore, nonché le lettere della Compagnia Carabinieri di Matera, rappresentando al contempo che :

- le “tabelle ordinative organiche” sono sottratte all’accesso ai sensi dell’art. 1048, comma 1,
lettera r) del D.P.R. 90/2010 e le “dotazioni di personale dei reparti dell’Arma dei Carabinieri”
sono altresì precluse ai sensi dell’art. 1049, comma 2, lettera b) del medesimo decreto,
evidenziando nella circostanza che, grazie all’acquisizione degli appunti di Stato Maggiore,
il militare avrebbe comunque avuto piena contezza numerica del saldo delle situazioni
della forza nel ruolo Ispettori delle Legioni Carabinieri Puglia e Basilicata, ritenute ostative
all’ambito reimpiego;

-Infine, rilevava che la richiesta di acquisire “la documentazione concernente tutti i trasferimenti di personale (ordinari e straordinari)” determinati “in entrata” per la Legione Puglia e “in uscita” dalla Legione Basilicata, “disposti e/o assentiti nei ruoli dello scrivente, nel periodo compreso tra il 7 aprile 2016 e il 22 luglio 2016”, era formulata in modo del tutto generico e indeterminato, difettando, a dire della p.a., di un interesse diretto, concreto e attuale dell’istante, per cui non si riscontrava una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali era chiesto l’accesso.

In altre parole, per la p.a., la richiesta non è stata evasa nella parte in cui la stessa era in contrasto con le norme regolamentari, nonchè preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato della stessa, non ammesso dalla vigente normativa.

Avverso tale negativa determinazione è insorto il ricorrente con il ricorso oggetto del presente scrutinio.

Ritiene il Collegio, anche alla luce della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ( Cons. St., sez. IV, 5 maggio 2016, n. 2760), il ricorso deve essere accolto e, pertanto, consentito l’accesso nei termini di cui in motivazione.

E’ noto che la presente azione di accesso ha carattere strumentale, per cui, in disparte la natura della stessa in termini di diritto soggetto o di interesse legittimo, la sua essenziale finalità è quella di tutela di interessi giuridicamente significativi in un contesto dialettico di posizioni contrastanti, in alcuni casi, come quello di specie, anche costituzionalmente rilevanti (Cons. St., ad. plen., 18 aprile 2006, n. 6).

In buona sostanza la plenaria ha sanzionato che l’indicata azione è teleologicamente orientata, non già a fornire una utilità finale al cittadino, quanto piuttosto a tutela di ulteriori e distinte situazioni soggettive, esse sì aventi una utilità finale.

Nel caso di specie l’accesso documentale è funzionale a verificare la legittimità della motivazione del provvedimento di diniego del trasferimento.

Ora, il diniego di accesso agli atti è puntualmente disciplinato dal legislatore ( art. 24, comma 2, L. 241/1990) anche attraverso forme di rinvio a norme regolamentari.

Nel sistema militare le generali previsioni escludenti di cui DPR 184/2006 sono state declinate negli artt. 1048 e 1049 del DPR n. 90/2010.

Conseguentemente la p.a. ha motivato il diniego di accesso principalmente in forza delle previsioni di cui agli artt. 1048 e 1049 del DPR n. 90/2010, nella parte in cui sono esclusi dall’accesso quei documenti concernenti la sicurezza e la difesa nazionale e le relazioni internazionali (art. 1048) ovvero l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità ( art. 1049).

Tali previsioni devono, però, inserirsi ed interpretarsi nel contesto della gerarchia delle fonti coesistenti nell’Ordinamento e, segnatamente, della rispettiva forza e valore del riportato regolamento rispetto alla L. 241/1990.

Sul punto un recente arresto del Consiglio di Stato ha precisato : “E' quindi alla fonte primaria che occorre guardare per comprendere i limiti entro i quali la deroga opera e che consente al Governo di prevedere casi di sottrazione al diritto di accesso in relazione - per quanto qui rileva - all'interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità. La fonte, però, ha cura di specificare che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" (art. 24, comma 7). In altri termini, il legislatore ha già operato all'origine un bilanciamento degli interessi, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza a fronte di quelle alla difesa degli interessi dell'istante, quando i documenti richiesti risultino a tal fine necessari “ ( Cons. St. n. 2786/13 cit.).

Il principio espresso è chiaro ed univoco : i documenti effettivamente sottratti all’accesso costituiscono una eccezione e riguardano, in buona sostanza, soltanto quelli destinati a salvaguardare interessi statuali non comprimibili in modo assoluto.

Non solo.

La legittimità di una istanza di accesso sulle opposte esigenze pubbliche si configura, in concreto, unicamente dal rappresentato collegamento tra quanto richiesto ed il pregiudizio della situazione soggettiva, così come declinata dalla parte.

Sul punto il Consiglio di Stato ha precisato i termini della questione : “ Il soggetto pubblico richiesto non può andare oltre una valutazione circa il collegamento dell’atto - obiettivo o secondo la prospettazione del richiedente - con la situazione soggettiva da tutelare e circa l’esistenza di una concreta necessità di tutela, senza poter apprezzare nel merito la fondatezza della pretesa o le strategie difensive dell’interessato “ (giurisprudenza consolidata; cfr. per tutte Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55; Id., sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 461; Id., sez. V, 23 marzo 2015, n. 1545).

In altre parole, è la obiettiva prospettazione dell’attività defensionale, così come svolta dalla parte nel procedimento, che costituisce l’oggetto della valutazione della p.a..

Tale prospettazione, però, non è soggetta, da parte della p.a., ad uno scrutinio del merito della stessa.

E’ proprio la esposta pretesa finale che individua e distingue la legittimità della richiesta da quella di un generalizzato controllo dell’azione pubblica, con la precisazione che : “ … la situazione giuridicamente rilevante disciplinata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo” ( Cons. Stato, Sez. VI, 28.01.2013, n. 511).

In conclusione, l’ampia discrezionalità riconosciuta alla p.a. e, segnatamente all’Arma dei carabinieri, in materia di ricongiungimento familiare, deve essere esercitata attraverso strumenti provvedimentali in cui sia garantito il controllo di legalità esercitabile dal ricorrente attraverso l’analisi dialettica della motivazione del provvedimento di diniego.

Tale tutela può e deve essere esplicitata anche attraverso la puntuale disamina del provvedimento nei suoi momenti motivazionali.

Nel caso di specie la p.a. ha giustificato il diniego del trasferimento sulla base della situazione di organico nei rispettivi reparti che non consente un tale movimento.

Tale rilievo, in tesi non scrutinabile perché afferente al merito della questione, in realtà necessità di una obiettiva dimostrazione, che nel caso di specie non vi è stato, avendo la p.a. limitato la motivazione ad una sintetica notazione.

Di contro, la esplicitazione puntuale delle ragioni del diniego avrebbe consentito, anche alla parte, di apprezzare, in tutta la sua evidenza, la determinazione negativa.

In altri termini proprio alla luce dei principi di trasparenza, buona amministrazione e leale cooperazione, è interesse della parte resistente partecipare in modo compiute le scelte discrezionali operate e quella del ricorrente di conoscere se il posto, nella sede di servizio ambita, sia precluso al richiedente, per obiettive esigenze organizzative.

Per cui deve essere assentito e concesso l’accesso alle tabelle organiche afferenti al ruolo del ricorrente, relativamente ai militari in servizio nella regione Puglia e Basilicata, così come deve essere consentito l’accesso al numero di tutti i trasferimenti effettuati dalla p.a. nel periodo 7 aprile e 22 luglio 2016 nel ruolo del richiedente e per le sedi sopra indicate.

Tale accesso, dovrà, comunque, avvenire previa esclusione dei dati sensibili e dei nominativi dei militari interessati.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed ordina l’accesso ai documenti richiesti nei termini indicati nella parte motiva.

Dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che, a mente del D.M. n. 55/2014, complessivamente quantifica in euro 1.500,00 ( millecinquecento), oltre IVA, CPA e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Concetta Anastasi





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Re: Problematiche in genere, negato accesso agli atti P.A.

Messaggio da panorama »

Il CdS rigetta l'Appello del Ministero della Difesa.

In pratica il ricorso riguarda un nostro collega CC.

- diniego accesso documenti amministrativi ( istanze di prenotazione ).
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Il CdS precisa (qui sotto alcuni brani):

1) - Considerato che l’appello proposto è infondato, il che esime il Collegio dall’esaminare le eccezioni di inammissibilità del medesimo, articolate dall’appellato con la memoria del 28 marzo 2018;

2) - Considerato che la partecipazione dell’attuale appellato alla “espressione di gradimento” con prenotazione per eventuale trasferimento
- legittima il medesimo, ove il trasferimento non intervenga,
- ad effettuare l’accesso alle corrispondenti “prenotazioni” effettuate da altri colleghi ed ai nominativi dei colleghi effettivamente trasferiti;

3) - Ritenuto che l’esercizio del diritto di accesso nel caso di specie,
- volto a tutelare la posizione di interesse legittimo della quale il militare è titolare,
- non si caratterizza come una attività di controllo generalizzato dell’attività amministrativa,
- ma solo quale verifica ex post di quanto effettuato dall’amministrazione con finalità di tutela delle proprie posizioni giuridiche soggettive;

4) - Ritenuto, infine, che l’amministrazione, una volta che
- anche in considerazione delle prenotazioni effettuate dai militari -
- procede ad assegnare loro nuove sedi per trasferimento,
- pone chiaramente in essere un procedimento amministrativo (in relazione agli atti del quale il diritto di accesso, per le ragioni già esposte, è esercitabile e consentibile);

N.B.: Leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA BREVE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201802209
- Public 2018-04-12 -


Pubblicato il 12/04/2018

N. 02209/2018 REG. PROV. COLL
N. 01750/2018 REG. RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1750 del 2018, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
Fabio Alt.., rappresentato e difeso dall'avvocato Filomena Pellicano', con domicilio eletto presso lo studio Giacomo Falcone in Reggio Calabria, via Arghillà, 62 - Villa San Giuseppe;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZ. I BIS n. 12786/2017, resa tra le parti, concernente
diniego accesso documenti amministrativi;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fabio Alt..;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Fabio Borioni su delega di Filomena Pellicanò e l'Avvocato dello Stato Gaetana Natale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 60 Cpa;

Considerato che la sentenza impugnata ha accolto il ricorso dell’appellato Fabio Alt.. e, per l’effetto, ha ordinato all’amministrazione di consentire l’accesso ai documenti richiesti, e precisamente “alla lista nominativa di tutte le prenotazioni effettuate dai colleghi (con relativa data di presentazione della domanda) in relazione alla procedura alla quale l’esponente ha partecipato per la sede di Reggio Calabria”, nonché ai nominativi dei colleghi la cui domanda per la predetta sede è stata accolta;

Rilevato che il Ministero della difesa ha articolato, quali motivi di appello (come desumibili dalle pagg. 3-6 ricorso):

che, in ragione della particolarità di quanto effettuato dall’amministrazione – e cioè attività che non costituisce una procedura selettiva ma solo una “valutazione complessiva delle qualità dei militari prenotati” - ne consegue che “l’originaria istanza di accesso non può che essere considerata preordinata ad esercitare un controllo generalizzato dell’attività dell’amministrazione”;

che l’istanza di accesso non poteva trovare accoglimento in quanto il caso in esame non è “riconducibile ad un procedimento amministrativo tipico”;

Considerato che l’appello proposto è infondato, il che esime il Collegio dall’esaminare le eccezioni di inammissibilità del medesimo, articolate dall’appellato con la memoria del 28 marzo 2018;

Considerato che la partecipazione dell’attuale appellato alla “espressione di gradimento” con prenotazione per eventuale trasferimento legittima il medesimo, ove il trasferimento non intervenga, ad effettuare l’accesso alle corrispondenti “prenotazioni” effettuate da altri colleghi ed ai nominativi dei colleghi effettivamente trasferiti;

Ritenuto che l’esercizio del diritto di accesso nel caso di specie, volto a tutelare la posizione di interesse legittimo della quale il militare è titolare, non si caratterizza come una attività di controllo generalizzato dell’attività amministrativa, ma solo quale verifica ex post di quanto effettuato dall’amministrazione con finalità di tutela delle proprie posizioni giuridiche soggettive;

Rilevato che non sussistono, nel caso di specie, particolari ragioni di riservatezza eventualmente prevalenti sull’esercizio del diritto di accesso con finalità di tutela;

Ritenuto, infine, che l’amministrazione, una volta che - anche in considerazione delle prenotazioni effettuate dai militari - procede ad assegnare loro nuove sedi per trasferimento, pone chiaramente in essere un procedimento amministrativo (in relazione agli atti del quale il diritto di accesso, per le ragioni già esposte, è esercitabile e consentibile);

Ritenuto, peraltro, che la eventuale natura non procedimentale dell’attività non è comunque di ostacolo al diritto di accesso che, sussistendone i presupposti, può esser rivolto verso qualsiasi documento amministrativo (e tale natura hanno gli atti oggetto dell’istanza di accesso);

Ritenuto, pertanto, di dovere rigettare l’appello, stante la sua infondatezza, e, per l’effetto, di confermare la sentenza impugnata, con regolazione delle spese conseguente alla soccombenza nel presente grado di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),
definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Ministero della Difesa (n. 1750/2018 r.g.), lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna il Ministero della Difesa appellante al pagamento, in favore dell’appellato, delle spese ed onorari del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Oberdan Forlenza Filippo Patroni Griffi





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Re: Problematiche in genere, negato accesso agli atti P.A.

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Il CdS bacchetta l'Arma e il Ministero della Difesa

Fatta chiarezza su alcuni atti/documenti, quindi rinfreschiamoci la mente è prendiamoci i nostri diritti se ci troviamo in tale situazione.
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Ecco alcuni brani.

1) - è stata irrogata la sanzione disciplinare di corpo della consegna di giorni cinque.

2) - Contestualmente, l’Amministrazione ha avviato anche un procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale.

3) - ha chiesto, al fine di tutelarsi dalle accuse mosse nei suoi confronti nel provvedimento disciplinare, l’accesso ai seguenti atti:
“- verbale o atto da cui si evincano le complete generalità' della persona che ebbe a consegnare la documentazione in data 31 marzo 2014 al comando dipendente dalla compagnia cc di OMISSIS;

- estremi del procedimento penale nei suoi confronti archiviato in data 11 gennaio 2016;

- annotazione a firma del Comandante di compagnia del mese di giugno 2014;

- messaggi trasmessi all’Autorità giudiziaria;

ogni altro atto compiuto finalizzato ad avvalorare la proposta di trasferimento d'autorità di cui al f.n. ……/t-15 del 12.04.2016 del Comando Legione Carabinieri Lazio”.

4) - Con nota del 15 giugno 2016, prot. …./10, l'Amministrazione ha accolto l'istanza di accesso limitatamente ai soli documenti relativi al procedimento disciplinare.
- ) - Per i restanti atti, facenti parte del fascicolo relativo ad un procedimento penale, l’Amministrazione lo ha invitato a formulare istanza di rilascio delle copie all’Autorità giudiziaria inquirente.

5) - Il -OMISSIS- ha quindi richiesto, ai sensi dell’art. 116 c.p.p., gli atti non rilasciati alla segreteria della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario.

6) - Lo stesso ufficio, tuttavia, ha respinto l’istanza in quanto l’interessato, non essendo parte del procedimento penale, non era titolato ad acquisire i documenti richiesti, comunque in possesso anche dell’Amministrazione.
Pertanto, in data 22 giugno 2016 ha inoltrato una nuova richiesta di accesso limitatamente agli atti non consegnati.

7) - Contro la nota del 26 giugno 2016 con la quale l’Amministrazione ha respinto tale successiva richiesta, il -OMISSIS- ha proposto ricorso al T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, che con la sentenza indicata in epigrafe lo ha solo in parte accolto,
- ) - disponendo l’accesso limitatamente alle annotazione a firma del Comandante di compagnia del mese di giugno 2014 e al verbale di consegna dei documenti del 31 marzo 2014.

8) - Il Ministero della Difesa ha impugnato la predetta sentenza, formulando il seguente motivo di appello.
- ) - Ai sensi dell’art. 116 c.p.p. chiunque vi abbia interesse può ottener il rilascio di copie di singoli atti del procedimento penale. Di conseguenza, secondo il Ministero appellante, l’Amministrazione (rectius la Compagnia Carabinieri di OMISSIS) ha correttamente rinviato l’interessato al giudice penale competente, cioè il GIP presso il Tribunale di OMISSIS (parte appellata ha invece chiesto gli atti dalla Procura della Repubblica).

Il CdS precisa:

9) - Con il ricorso di primo grado, il marsciallo OMISSIS aveva chiesto anche l’accesso agli atti in possesso dell’Amministrazione relativi al procedimento penale instaurato a suo carico e poi concluso con una archiviazione.

10) - Il T.a.r., tuttavia, ha ritenuto che tali documenti, in quanto riferiti all'attività investigativa, dovevano, ai sensi dell'art. 24 comma 1, lettera a), della legge n. 241 del 1990, essere esclusi dal diritto di accesso.
L’apertura di un procedimento penale, seppure poi archiviato, avrebbe imposto al ricorrente di chiederne l’ostensione all’Autorità giudiziaria.

11) - Il giudice di primo grado ha quindi consentito l’accesso solo a quelli fuori dalla vicenda penale e sufficientemente individuati nell’istanza: OMISSIS (leggere direttamente in sentenza)

12) - Le conclusioni del T.a.r. non possono essere condivise.
Innanzitutto, va rilevato che con l’archiviazione del procedimento penale non sussistono ragioni ostative all’accesso ai relativi atti in possesso dell’Amministrazione e riconducibili al ricorrente incidentale (atti comunque non oggetto di sequestro).

13) - Il diritto di accesso, ferme le ovvie limitazioni derivanti dal segreto d’ufficio o da prevalenti ragioni di privacy, ha infatti una portata ampia collegata in particolare alla necessità dell’interessato di essere posto nelle condizioni di esercitare al meglio ogni forma di tutela consentita.

14) - Peraltro, anche gli atti relativi e denunce ed esposti sono accessibili. Questi ultimi, una volta entrati nella disponibilità dell'Amministrazione, non sono preclusi dall’accesso per esigenze di tutela della riservatezza, giacché il predetto diritto non assume un'estensione tale da includere il diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione che comunque va ad incidere nella sfera giuridica di terzi (Cons. St., sez. V, 19 maggio 2009 n. 3081; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 11 febbraio 2016 n. 396).

15) - Né il nostro ordinamento, ispirato a principi democratici di trasparenza, imparzialità e responsabilità ammette la possibilità di denunce segrete.
Colui il quale subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha quindi un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti di iniziativa e di preiniziativa, quali, appunto, denunce, segnalazioni o esposti (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 12 luglio 2016 n. 980, T.A.R. Campania, sez. VI, 4 febbraio 2016 n. 639).

16) - Il diritto di accesso non soffre, infatti, limitazioni se non quelle espressamente previste con legge o, comunque, in base a legge e non è, in particolare, soggetto ad applicazioni interpretative, manipolative o, comunque, riduttive ad opera dell'Autorità atteso che ogni Amministrazione è tenuta a dar seguito all'istanza del privato (ove rispettosa dei crismi normativi quanto a forma, oggetto, interesse sostanziale sotteso), mediante l'esibizione o la consegna di copia di quella documentazione precisamente richiesta, salvo che non ricorrano le tassative circostanze legislativamente previste per differirne ovvero negarne l'accesso (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 19 aprile 2017, n. 1832).

17) - Non sono infine ravvisabili, come invece ritenuto dal T.a.r., incertezze circa l’individuazione degli atti oggetto dell’istanza di accesso.

18) - Conseguentemente, va ordinato all’Amministrazione appellante di consentire l’accesso a tutti gli atti richiesti....

N.B.: rileggi i punti dal n. 9 al 12 e dal n. 14 al 16.

Cmq. Leggete per intero tutta la sentenza del C.d.S.
--------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201803128
– Public 2018-05-24 -

Pubblicato il 24/05/2018

N. 03128/2018 REG. PROV. COLL.
N. 02396/2017 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2396 del 2017, proposto dal
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Leandro Bombardieri, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Premuda, 2;

per la riforma
della sentenza del Tar per il Lazio, sede di Roma, sezione prima bis, n. 2665 del 21 febbraio 2017, resa tra le parti, concernente il parziale accoglimento di un ricorso per l’accesso proposto dal -OMISSIS-.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2018 il consigliere Nicola D'Angelo e udito, per l’appellato, l’avvocato Carlo Romeo, su delega dell’avvocato Leandro Bombardieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Al signor -OMISSIS-, sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, già in servizio presso la stazione di OMISSIS, è stata irrogata la sanzione disciplinare di corpo della consegna di giorni cinque. Contestualmente, l’Amministrazione ha avviato anche un procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale.

2. Con istanza di accesso del 26 maggio 2016 il -OMISSIS- ha chiesto, al fine di tutelarsi dalle accuse mosse nei suoi confronti nel provvedimento disciplinare, l’accesso ai seguenti atti:

“- verbale o atto da cui si evincano le complete generalità' della persona che ebbe a consegnare la documentazione in data 31 marzo 2014 al comando dipendente dalla compagnia cc di OMISSIS;

- estremi del procedimento penale nei suoi confronti archiviato in data 11 gennaio 2016;

- annotazione a firma del Comandante di compagnia del mese di giugno 2014;

- messaggi trasmessi all’Autorità giudiziaria;

5. f.n. OMISSIS del Comando provinciale dei Carabinieri di Roma, inviato per competenza alla detta unità organizzativa;

6. ogni altro atto compiuto finalizzato ad avvalorare la proposta di trasferimento d'autorità di cui al f.n. ……/t-15 del 12.04.2016 del Comando Legione Carabinieri Lazio”.

3. Con nota del 15 giugno 2016, prot. …./10, l'Amministrazione ha accolto l'istanza di accesso limitatamente ai soli documenti relativi al procedimento disciplinare. Per i restanti atti, facenti parte del fascicolo relativo ad un procedimento penale, l’Amministrazione lo ha invitato a formulare istanza di rilascio delle copie all’Autorità giudiziaria inquirente.

4. Il -OMISSIS- ha quindi richiesto, ai sensi dell’art. 116 c.p.p., gli atti non rilasciati alla segreteria della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di OMISSIS.

Lo stesso ufficio, tuttavia, ha respinto l’istanza in quanto l’interessato, non essendo parte del procedimento penale, non era titolato ad acquisire i documenti richiesti, comunque in possesso anche dell’Amministrazione.

Pertanto, in data 22 giugno 2016 ha inoltrato una nuova richiesta di accesso limitatamente agli atti non consegnati.

5. Contro la nota del 26 giugno 2016 con la quale l’Amministrazione ha respinto tale successiva richiesta, il -OMISSIS- ha proposto ricorso al T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, che con la sentenza indicata in epigrafe lo ha solo in parte accolto, disponendo l’accesso limitatamente alle annotazione a firma del Comandante di compagnia del mese di giugno 2014 e al verbale di consegna dei documenti del 31 marzo 2014.

6. Il Ministero della Difesa ha impugnato la predetta sentenza, formulando il seguente motivo di appello.

6.1. Ai sensi dell’art. 116 c.p.p. chiunque vi abbia interesse può ottener il rilascio di copie di singoli atti del procedimento penale. Di conseguenza, secondo il Ministero appellante, l’Amministrazione (rectius la Compagnia Carabinieri di OMISSIS) ha correttamente rinviato l’interessato al giudice penale competente, cioè il GIP presso il Tribunale di OMISSIS (parte appellata ha invece chiesto gli atti dalla Procura della Repubblica).

In ogni caso, la sentenza avrebbe ordinato l’ostensione di un documento, quello relativo alle annotazioni del giugno 2016, inesistente

7. Il -OMISSIS- si è costituito in giudizio il 4 maggio 2017, proponendo anche ricorso incidentale in relazione alla parte della sentenza impugnata che ha respinto il suo ricorso.

In particolare, ha prospettato l’errore materiale in cui sarebbe incorsa la sentenza laddove ha disposto il rilascio delle annotazioni riferibili al 2016 invece che al 2014, nonché l’erronea esclusione dall’ordine di esibizione degli altri atti richiesti.

8. Con ordinanza cautelare n. 2003 del 12 maggio 2017, questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata presentata contestualmente al ricorso.

9. Con memoria depositata il 1° marzo 2018 il Ministero della Difesa ha comunicato la sopravvenuta carenza di interesse all’appello, chiedendo la compensazione delle spese.

10. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 22 marzo 2018.

11. L’appello principale è improcedibile.

12. A seguito della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, sezione prima bis, n. 29 del 2018 che ha disposto l’ottemperanza della sentenza impugnata e la nomina del commissario ad acta, sono stati resi disponibili all’accesso i documenti che lo stesso Tribunale aveva ritenuto ostensibili.

Per questa ragione, l’Amministrazione con la memoria del 1° marzo 2018 ha dichiarato di non avere più interesse all’appello.

Non resta pertanto al Collegio che prendere atto di tale sopravvenuta carenza di interesse.

13. Quanto al ricorso incidentale proposto dal -OMISSIS-, va preliminarmente osservato che lo stesso deve essere considerato come appello incidentale improprio essendo relativo ai capi della sentenza impugnata con i quali il T.a.r. ha respinto in parte il suo ricorso introduttivo.

In particolare, tale mezzo incidentale è nella sostanza un appello autonomo, che ha la medesima natura di quello principale: l'appellante incidentale, parzialmente soccombente in primo grado, ha chiesto la revisione dei capi o dei punti della sentenza che gli sono sfavorevoli, sicché il suo interesse ad impugnarla nasce da essa e non dall'appello principale (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 2 agosto 2017, n. 3873).

Ne consegue che, in forza della regola di concentrazione delle impugnazioni, esso deve essere proposto all'interno del giudizio instaurato con l'appello principale che comunque non ne altera l'intima struttura. Incidentale è, infatti, solo la tecnica con la quale viene attivata l'impugnazione (e ciò perché, nel sistema vigente, l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del rapporto processuale, nel quale devono confluire le impugnazioni degli altri soccombenti) e non anche il suo contenuto.

Lo stesso deve dunque essere valutato come un’impugnazione autonoma, in quanto diretto contro capi della sentenza diversi e indipendenti da quelli impugnati dall’appellante principale e afferenti a distinta domanda di annullamento (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 8 novembre 2013, n. 5342), e deve essere esaminato a partire dal rispetto del termine decadenziale di proposizione di cui all’art. 96, comma 3, c.p.a..

14. Ciò premesso, va rilevato che l’appello incidentale è stato depositato contestualmente all’atto di costituzione (2 maggio 2017) ed è stato proposto nel rispetto del termine di sessanta giorni di cui al citato art. 96, comma 3, c.p.a. (l’appello principale è stato notificato in data 24 marzo 2017, l’appello incidentale è stato notificato il 20 aprile 2017). Inoltre, lo stesso mezzo di impugnazione risulta fondato nel merito.

15. Con il ricorso di primo grado, il marsciallo OMISSIS aveva chiesto anche l’accesso agli atti in possesso dell’Amministrazione relativi al procedimento penale instaurato a suo carico e poi concluso con una archiviazione.

Il T.a.r., tuttavia, ha ritenuto che tali documenti, in quanto riferiti all'attività investigativa, dovevano, ai sensi dell'art. 24 comma 1, lettera a), della legge n. 241 del 1990, essere esclusi dal diritto di accesso. L’apertura di un procedimento penale, seppure poi archiviato, avrebbe imposto al ricorrente di chiederne l’ostensione all’Autorità giudiziaria.

16. Il giudice di primo grado ha quindi consentito l’accesso solo a quelli fuori dalla vicenda penale e sufficientemente individuati nell’istanza: “In altri termini, a prescindere dalla specifica indicazione della data e del numero di protocollo attribuito agli atti richiesti, non v'è dubbio come l'accesso non possa costringere l'Amministrazione ad attività di ricerca ed elaborazione dati, di guisa che la relativa istanza non può essere generica, eccessivamente estesa o riferita ad atti non specificamente individuati”.

17. Le conclusioni del T.a.r. non possono essere condivise.

Innanzitutto, va rilevato che con l’archiviazione del procedimento penale non sussistono ragioni ostative all’accesso ai relativi atti in possesso dell’Amministrazione e riconducibili al ricorrente incidentale (atti comunque non oggetto di sequestro).

Il diritto di accesso, ferme le ovvie limitazioni derivanti dal segreto d’ufficio o da prevalenti ragioni di privacy, ha infatti una portata ampia collegata in particolare alla necessità dell’interessato di essere posto nelle condizioni di esercitare al meglio ogni forma di tutela consentita.

Peraltro, anche gli atti relativi e denunce ed esposti sono accessibili. Questi ultimi, una volta entrati nella disponibilità dell'Amministrazione, non sono preclusi dall’accesso per esigenze di tutela della riservatezza, giacché il predetto diritto non assume un'estensione tale da includere il diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione che comunque va ad incidere nella sfera giuridica di terzi (Cons. St., sez. V, 19 maggio 2009 n. 3081; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 11 febbraio 2016 n. 396).

Né il nostro ordinamento, ispirato a principi democratici di trasparenza, imparzialità e responsabilità ammette la possibilità di denunce segrete. Colui il quale subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha quindi un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti di iniziativa e di preiniziativa, quali, appunto, denunce, segnalazioni o esposti (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 12 luglio 2016 n. 980, T.A.R. Campania, sez. VI, 4 febbraio 2016 n. 639).

18. Il diritto di accesso non soffre, infatti, limitazioni se non quelle espressamente previste con legge o, comunque, in base a legge e non è, in particolare, soggetto ad applicazioni interpretative, manipolative o, comunque, riduttive ad opera dell'Autorità atteso che ogni Amministrazione è tenuta a dar seguito all'istanza del privato (ove rispettosa dei crismi normativi quanto a forma, oggetto, interesse sostanziale sotteso), mediante l'esibizione o la consegna di copia di quella documentazione precisamente richiesta, salvo che non ricorrano le tassative circostanze legislativamente previste per differirne ovvero negarne l'accesso (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 19 aprile 2017, n. 1832).

19. Non sono infine ravvisabili, come invece ritenuto dal T.a.r., incertezze circa l’individuazione degli atti oggetto dell’istanza di accesso.

In primo luogo, correttamente il ricorrente incidentale rileva che l’atto richiesto (annotazioni del comandante di Compagnia), di cui l’Amministrazione dichiara l’inesistenza, si riferiva la 2014 e non come erroneamente riportato nella sentenza al 2016.

Più in generale, la richiesta di accesso appare sufficientemente determinata, anche con riferimento agli atti che hanno formato oggetto di valutazione in sede penale (ad esempio, le conversazioni con una minorenne che sono state richiamate al fine di giustificare, sulla base dell’eccesso di confidenzialità, il procedimento disciplinare e il trasferimento per incompatibilità ambientale).

Cosicché non risulta motivato, neppure sotto questo profilo, il diniego espresso dall’Amministrazione all’accesso.

20. Per le ragioni sopra esposte, l’appello principale va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, mentre l’appello incidentale va accolto e, per l’effetto, va in parte riformata la sentenza impugnata con conseguente accoglimenti in toto del ricorso di primo grado.

Conseguentemente, va ordinato all’Amministrazione appellante di consentire l’accesso a tutti gli atti richiesti dal -OMISSIS-.

20. Le spese di giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione appellante nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:

- dichiara improcedibile l’appello principale;

- accoglie l’appello incidentale e per l’effetto in parziale riforma della sentenza impugnata accoglie in toto il ricorso di primo grado.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio in favore del signor -OMISSIS- nella misura complessiva di euro 1.000,00 (mille/00), oltre agli altri oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Troiano, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola D'Angelo Paolo Troiano





IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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Re: Problematiche in genere, negato accesso agli atti P.A.

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Importante decisione che ci offre il sito FICIESSE

Ricorso Accolto.

L’interessato (Militare della Guardia di Finanza) per ottenere un proprio diritto si è dovuto rivolgere alla Commissione per l’Accesso ai documenti Amministrativi.

Infatti, tale Commissione ha dato torto all’Amministrazione della Guardia di Finanza.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
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Re: Problematiche in genere, negato accesso agli atti P.A.

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per notizia, interessante sentenza d'Appello.

Qui sotto, alcuni brani.

1) - Il ricorrente ha chiesto all’Amministrazione di potere prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione relativa ai procedimenti di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio avviati d’ufficio per le infermità ed i traumi a lui occorsi il 28 aprile 2016.

2) - il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che l’istanza di accesso da lui proposta era eccessivamente generica e con funzione meramente esplorativa.

3) - L’interessato ha infatti specificato che i documenti dei quali ha chiesto di prendere visione sono quelli che si riferiscono ad un episodio ben noto all’Amministrazione: l’incidente a lui occorso il 28 aprile 2016, a bordo di un automezzo militare ove si trovava mentre era in attività di servizio.

Il Giudice d'Appello precisa:

4) - Il fatto che l’interessato abbia chiesto di accedere a “tutta la documentazione” relativa al procedimento, omettendo - dunque - più specifici e dettagliati riferimenti (quali i numeri di protocollo delle note o la precisa tipologia degli atti richiesti), è del tutto naturale e non dimostra affatto alcuna mancanza di diligenza da parte sua: non può essere ignorato, al riguardo - infatti - che egli non era a conoscenza di “quali” specifici atti fossero stati adottati, ma che presumeva - con induzione condivisibile - che “alcuni” atti fossero (rectius: dovessero essere) stati adottati, e che proprio per questo chiedeva di esaminarli.

5) - D’altra parte, se ne avesse conosciuto i dettagli, ciò avrebbe significato che ne era già venuto in possesso; e sarebbe stato assurdo chiederli.

6) - Mentre ciò che certamente non ha senso, ad avviso del Collegio, è che in caso come quello dedotto in giudizio - concernente un incidente occorso ad un militare in servizio - l’Amministrazione assuma una posizione sì rigidamente e sterilmente formalistica, trincerandosi dietro una inerzia e/o un silenzio del tutto inconducenti.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
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Re: Problematiche in genere, negato accesso agli atti P.A.

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Ricorso accolto, a seguito di un procedimento di separazione tra coniugi.


- contro l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Salerno

1) - per ottenere documentazione utile e necessaria ad attuare le opportune difese nell’ambito del procedimento di separazione personale incardinato presso il Tribunale di Nocera Inferiore.

IL TAR precisa:

2) - La giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto il diritto del coniuge, anche in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, di accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale del coniuge, al fine di difendere il proprio interesse giuridico, attuale e concreto, “ … la cui necessità di tutela è reale ed effettiva e non semplicemente ipotizzata … sussiste uno stretto nesso di pertinenza tra il documento e la tutela dell’interesse …” (cfr. TAR Lazio, Sez. I, n. 672/2011; Tar Napoli, sez. VI. n. 3740 del 2019 e n. 5763 del 2018), in quanto i documenti fiscali del coniuge risultano “oggettivamente utili” al perseguimento del fine di tutela.
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SENTENZA sede di SALERNO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201901448,

Pubblicato il 30/07/2019

N. 01448/2019 REG. PROV. COLL.
N. 00508/2019 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 508 del 2019, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Ida Leonardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

nei confronti
il signor G. C. non costituito in giudizio;

per l'annullamento
del diniego alla domanda di accesso inoltrata in data 7 febbraio 2019.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2019 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. In data 7 febbraio 2019, la dott.ssa -OMISSIS- ha proposto istanza all’Agenzia dell’entrate dipartimento di Salerno, ai sensi e per gli effetti degli art. 22 e ss., L. 241/90, per ottenere documentazione utile e necessaria ad attuare le opportune difese nell’ambito del procedimento di separazione personale incardinato presso il Tribunale di Nocera Inferiore.

In particolare, la ricorrente chiedeva i seguenti atti relativi al coniuge:

1. le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni d’imposta disponibili;

2. i contratti di locazione/comodato a terzi degli immobili in proprietà piena ed esclusiva e di quelli in comproprietà con i fratelli e altri parenti;

3. le comunicazioni inviate da tutti gli operatori finanziari all’anagrafe tributaria, sezione Archivio dei rapporti finanziari, relative ai rapporti continuativi, alle operazioni di natura finanziaria e ai rapporti di qualsiasi genere, anche in qualità di delegante o delegato;

4. la visura dell’Anagrafe dei conti intrattenuti con banche e operatori finanziari: elenco e saldo dei rapporti di conto corrente e di conto di deposito.

2. L’Agenzia delle Entrate di Salerno riscontrava negativamente l’istanza sul presupposto che il controinteressato aveva opposto diniego e che in ogni caso fosse necessaria una preventiva autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria dinanzi al quale pendeva il procedimento di separazione dei coniugi.

La ricorrente, deduce la illegittimità del diniego di accesso contestando in primo luogo che possa farsi applicazione delle regole che disciplinano la posizione del creditore procedente nell’ambito del giudizio di esecuzione e che prevedono che per la acquisizione di specifica documentazione patrimoniale si renda necessaria l’autorizzazione del Presidente del Tribunale dinanzi al quale pende lo specifico procedimento esecutivo.

Alla camera di consiglio del 12 giugno 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Il ricorso è fondato e va accolto.

La giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto il diritto del coniuge, anche in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, di accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale del coniuge, al fine di difendere il proprio interesse giuridico, attuale e concreto, “ … la cui necessità di tutela è reale ed effettiva e non semplicemente ipotizzata … sussiste uno stretto nesso di pertinenza tra il documento e la tutela dell’interesse …” (cfr. TAR Lazio, Sez. I, n. 672/2011; Tar Napoli, sez. VI. n. 3740 del 2019 e n. 5763 del 2018), in quanto i documenti fiscali del coniuge risultano “oggettivamente utili” al perseguimento del fine di tutela.

Ritenuto, pertanto, che sussistono tutti i presupposti di legge il ricorso va accolto.

Conseguentemente, il Collegio, accertato il diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia degli atti menzionati nell’istanza di accesso del 7 febbraio 2019, annulla il diniego e condanna l’Amministrazione resistente all’esibizione della documentazione oggetto della richiesta nel termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione-notificazione della presente sentenza.

Spese compensate per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 508 del 2019, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla amministrazione resistente di esibire alla ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, i documenti da lei richiesti con l’istanza del 7 febbraio 2019 e di consentire l’estrazione di copie

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Angela Fontana, Primo Referendario, Estensore
Fabio Maffei, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angela Fontana Francesco Riccio





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Re: Problematiche in genere, negato accesso agli atti P.A.

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per notizia,

Codice di Procedura Penale

c.p.p. art. 391-quater. Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione.

1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.
2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.
3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368 (nota 1).

N.B.: rif. Nota (1) Il titolo VI-bis, con gli articoli da 391-bis a 391-decies, è stato aggiunto dall' art. 11 , L. 7 dicembre 2000, n. 397 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 2).
-------------------------------------

Dal sito Brocardi.it

https://www.brocardi.it/codice-di-proce ... uater.html



LIBRO QUINTO - Indagini preliminari e udienza preliminare > Titolo VI bis - Investigazioni difensive > Articolo 391 quater

Articolo 391 quater Codice di procedura penale
(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione

Dispositivo dell'art. 391 quater Codice di procedura penale

Fonti → Codice di procedura penale → LIBRO QUINTO - Indagini preliminari e udienza preliminare → Titolo VI bis - Investigazioni difensive
(nota 1)

1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.
2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.
3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.

Note
(1) Tale articolo, come l'intero Titolo all'interno del quale è inserito, è stato aggiunto dall'art. 11, della l. 7 dicembre 2000, n. 397.

Ratio Legis
Tale disposizione è stata inserita nel codice penale al fine di fornire una più ampia tutela i poteri e doveri del difensore.

Spiegazione dell'art. 391 quater Codice di procedura penale
La norma in esame si occupa dei rapporti tra il difensore e la pubblica amministrazione che detenga documenti rilevanti per l'investigazione difensiva.

Il difensore può infatti chiedere di prendere visione dei documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.

L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente. Va precisato che l'ostensione dei documenti amministrativi trova peraltro puntuale disciplina negli artt. 22 e ss., che tramite il richiamo al Codice Privacy, stabilisce in generale che anche i dati sensibili di terzi possono essere resi accessibili, qualora vi sia l'esigenza di difendersi in sede giurisdizionale.

In caso di rifiuto da parte della P.A., il difensore può rivolgersi al pubblico ministero, chiedendo che questo sequestri i documenti.

Se il pubblico ministero, per contro, ritiene di non disporre il sequestro dei documenti, è tenuto a trasmettere la richiesta del difensore al giudice per le indagini preliminari, affinché si pronunci sul punto.
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Re: Problematiche in genere, negato accesso agli atti P.A.

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notizia tratta dal seguente Parere del CdS
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Numero 02714/2019 e data 30/10/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 9 ottobre 2019


NUMERO AFFARE 00228/2018

OGGETTO:
Ministero della salute.


OMISSIS


1) - Il primo petitum, basato sulla pretesa che,

a norma dell'art. 2 della l. 241/1990, il ricorrente avrebbe il potere di conoscere con precisione i contenuti e gli autori di segnalazioni che possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio nei propri confronti,

è inammissibile in questa sede, in quanto egli avrebbe dovuto adire il TAR competente ai sensi dell’art. 133 c.p.a. secondo quanto recentemente ribadito da questa sezione, con la recente decisione n. 2483/2019.
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Re: Problematiche in genere, negato accesso agli atti P.A.

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L’appello dell’Amministrazione deve essere respinto.

L’istituto dell’accesso agli atti della pubblica amministrazione è stato ricostruito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 6 del 2006, la sentenza n. 10 del 2020 e la sentenza n. 19 del 2020.

L’accesso “documentale” (ex l. n. 241/1990) deve essere collegato alle specifiche ed attuali esigenze del richiedente che è così posto in una posizione differenziata rispetto agli altri cittadini.

L’esigenza di difendersi nell’ambito di un procedimento amministrativo legittima il diritto di conoscere e di estrarre copia di un documento amministrativo.

E’ orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa che le previsioni del comma 1 dell’art. 59, d.lgs. n. 193/2003 (c.d. codice della privacy ) e del comma 7 dell’art. 24, l. n. 241/1990 (in base al quale “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici“) hanno codificato la prevalenza del diritto di accesso agli atti amministrativi sulle esigenze di riservatezza, che vanno considerate recessive quando l’accesso sia esercitato prospettando l’esigenza della difesa di un interesse giuridicamente rilevante.

Con riferimento ai dati personali comuni il diritto all’accesso ai documenti amministrativi prevale sempre sull’interesse alla riservatezza.

Con riferimento ai dati sensibili le esigenze di riservatezza possono essere garantite o con la previsione di limitate omissioni o autorizzando solo la presa visione senza autorizzare anche l’estrarre copia degli atti.

La sentenza impugnata motiva con precisione il rapporto che intercorre tra i documenti richiesti e l’esigenza difensiva.


N.B.- SI ALLEGA:

sentenza n. 19 del 2020 del CdS A.P. per l'accesso agli Atti, questo per separazione.
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Re: Problematiche in genere, negato accesso agli atti P.A.

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Il C.G.A.R. Siciliana nel 2020 accoglie l'appello della ricorrente nei confronti dell'Inps, che aveva negato l'accesso ai prospetti degli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti negli anni 2016, 2017 e 2018 al defunto Zio, sussistendo il suo interesse alla conoscenza dei suddetti documenti, necessari per curare o difendere i propri interessi giuridici innanzi al giudice ordinario al fine di accertare che la volontà del de cuius, espressa dallo stesso nel testamento olografo del 10 gennaio 2018, non fosse stata condizionata da interventi esterni, così da rendere invalido il testamento medesimo.

Il Giudice d'Appello precisa:

Ecco alcuni versi:

1) - Se è vero che la ricorrente, odierna appellante, non rivestiva la qualità di erede o legataria del de cuius o di soggetto legittimario al momento dell’apertura della successione testamentaria, è altrettanto vero che la stessa, in quanto figlia di un fratello, anch’esso defunto, del signor S. C., ha nei confronti del suddetto la stessa relazione di parentela dei controinteressati, figli, a loro volta, di un altro fratello del de cuius, anch’esso defunto.

2) - Essa, pertanto, in difetto di un valido testamento, sarebbe erede legittima al pari dei cugini.

3) - Di qui il suo interesse a impugnare il testamento olografo e la sua legittimazione a cercare, anche tramite l’accesso agli atti, prove della invalidità del testamento olografo.

4) - L’invalidità del testamento, infatti, determinerebbe nella ricorrente la qualità di erede secondo le regole della successione legittima.
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Re: Problematiche in genere, negato accesso agli atti P.A.

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separata dal coniuge

- il Tar accoglie l'istanza della ricorrente

1) - diniego di accesso agli atti dell'INPS e cioè, copia dell’estratto conto contributivo e delle buste paga relative ai redditi percepiti nel corso degli anni 2020-2021, in quanto sussisterebbero i presupposti per chiedere la modifica delle condizioni di separazione, così da ottenere l’aumento della misura dell’assegno in questione;

- poiché il coniuge sarebbe moroso nel pagamento degli assegni pregressi l’interessata intenderebbe procedere al recupero dei ratei non corrisposti;
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