privilegiata respinta
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Buongiorno a tutti i lettori ed agli amministratori del sito. Da tre mesi in pensione, dopo aver fatto domanda di privilegiata, vengo sottoposto a visita presso la CMO di Firenze, oggi ho avuto la notifica del verbale della stessa CMO, nel quale leggo che la Commissione mi ho giudicato SI idoneo alla categoria di appartenenza, inoltre la mia tabella A misura massima per spondiloartrosi con discopatie multiple riconosciuta dal comitato di verifica nel 2006, è diventata tabella B con la concessione di una tantum di due anni, poi un'altra causa di servizio riconosciuta dalla CMO di Firenze nel 1997 ed ascritta a tabella B misura massima, per meniscectomia è stata, credo, del tutto cancellata, con la dicitura "N.A," nella colonna ascrivibilità tabellare. Insomma mi hanno voluto proprio bene. Vorrei fare ricorso ma Il collega in servizio presso la CMO mi ha detto che non lo devo fare in seguito alla notifica del citato verbale della CMO in quanto lo stesso ricorso, alla Commissione medica interforze di seconda istanza del Ministero della Difesa in Roma, vale solo per il giudizio per l' idoneità in servizio da inoltrare entro 10 giorni da oggi all'amministrazione di appartenenza. Per cortesia chiedo un consiglio su come comportarmi ed eventualmente come e quando ricorrere alla Corte dei conti. Grazie.
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Re: privilegiata respinta
Messaggio da naturopata »
karlin185 ha scritto: ↑lun mag 13, 2019 4:32 pm Buongiorno a tutti i lettori ed agli amministratori del sito. Da tre mesi in pensione, dopo aver fatto domanda di privilegiata, vengo sottoposto a visita presso la CMO di Firenze, oggi ho avuto la notifica del verbale della stessa CMO, nel quale leggo che la Commissione mi ho giudicato SI idoneo alla categoria di appartenenza, inoltre la mia tabella A misura massima per spondiloartrosi con discopatie multiple riconosciuta dal comitato di verifica nel 2006, è diventata tabella B con la concessione di una tantum di due anni, poi un'altra causa di servizio riconosciuta dalla CMO di Firenze nel 1997 ed ascritta a tabella B misura massima, per meniscectomia è stata, credo, del tutto cancellata, con la dicitura "N.A," nella colonna ascrivibilità tabellare.
L'ascrivibilità ai fini di equo indennizzo può essere diversa da quella ai fini di P.P.O. (molto spesso lo è, il contrario invece è impossibile), quindi l'8^ di E.I. è divenuta 2 annualità una tantum di 8^ ai fini di P.P.O. e la "B" di E.I. è divenuta non classificabile ai fini di P.P.O.
Insomma mi hanno voluto proprio bene.
Come a tutti glia altri.
Vorrei fare ricorso ma Il collega in servizio presso la CMO mi ha detto che non lo devo fare in seguito alla notifica del citato verbale della CMO in quanto lo stesso ricorso, alla Commissione medica interforze di seconda istanza del Ministero della Difesa in Roma, vale solo per il giudizio per l' idoneità in servizio da inoltrare entro 10 giorni da oggi all'amministrazione di appartenenza. Per cortesia chiedo un consiglio su come comportarmi ed eventualmente come e quando ricorrere alla Corte dei conti. Grazie.
Devi fare istanza di liquidazione della una tantum alla sede INPS competente, allegando il verbale della C.M.O. che comunque di regola chiedono al tuo comando. All'esito della liquidazione, farai Ricorso alla Corte dei Conti previo contestuale deposito di perizia medico-legale che contraddica il giudizio della C.M.O.. Se invece non rispondono trascorsi 90 gg. dall'istanza, farai un'ulteriore diffida ad adempiere e trascorsi ulteriori 30gg sia con decreto concessivo che ancora senza risposta, potrai ricorrere alla Corte dei Conti. Comunque con le patologie che hai, dalla tua breve descrizione, sarà dura spuntare una 8^ a vita, magari ti daranno qualche altra annualità di una tantum. Fai ulteriori esami, tipo EMG agli arti superiori, se dovesse risultare una sofferenza neurogena cronica hai buone possibilità di una 8^ a vita
Re: privilegiata respinta
Buongiorno Naturopata. Hai scritto testualmente "L'ascrivibilità ai fini di equo indennizzo può essere diversa da quella ai fini di P.P.O. (molto spesso lo è, il contrario invece è impossibile), quindi l'8^ di E.I. è divenuta 2 annualità una tantum di 8^ ai fini di P.P.O. e la "B" di E.I. è divenuta non classificabile ai fini di P.P.O.".
In quale norma medico legale è prevista tale difformità? Grazie
In quale norma medico legale è prevista tale difformità? Grazie
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Re: privilegiata respinta
Messaggio da naturopata »
Senza dilungarmi in complessi esami tecnici credo che questo possa bastare:KURO OBI ha scritto: ↑dom mag 19, 2019 9:31 am Buongiorno Naturopata. Hai scritto testualmente "L'ascrivibilità ai fini di equo indennizzo può essere diversa da quella ai fini di P.P.O. (molto spesso lo è, il contrario invece è impossibile), quindi l'8^ di E.I. è divenuta 2 annualità una tantum di 8^ ai fini di P.P.O. e la "B" di E.I. è divenuta non classificabile ai fini di P.P.O.".
In quale norma medico legale è prevista tale difformità? Grazie
Il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 3670/2018 della IV Sez. (ma anche marginalmente n. 574/2018 IV Sez.), ha ritenuto che i due istituti (pensione privilegiata ed equo indennizzo) siano ancorati, invero, a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme ed all’anzidetta diversità dell'oggetto della verifica corrisponderebbe una diversità di disciplina; sarebbe conseguentemente possibile, in sede di liquidazione dell’equo indennizzo, susseguente a reclamata dipendenza dell'infermità da causa di servizio, che sussistano provvedimenti contrastanti. Ai fini della concessione dell'equo indennizzo non assumerebbe alcuna rilevanza, infatti, il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio ad opera della Corte dei conti nel giudizio volto alla liquidazione della pensione privilegiata, stante l'autonomia tra i due procedimenti. Tanto in considerazione del fatto che, ai fini della pensione privilegiata l'esame viene portato sul nesso tra l'evento e l'infermità che ne è derivata e di cui bisogna accertare la gravità, mentre nel caso dell'equo indennizzo la verifica ha come oggetto il rapporto tra l'infermità stessa e la menomazione che ne è derivata e per la quale viene chiesto l'indennizzo (ciò ripreso da Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro sentenza 21 ottobre 2014, n. 22297).
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