Principio di pari opportunità
Inviato: lun ott 06, 2014 8:13 pm
Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell'ordinamento militare
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Art. 1467 Applicazione del principio di pari opportunità
1. Nell’ordinamento delle Forze armate deve essere assicurata la realizzazione del principio delle pari opportunità uomo-donna, nel reclutamento del personale militare, nell’accesso ai diversi gradi, qualifiche, specializzazioni e incarichi del personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.
Codice dell'ordinamento militare
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Art. 1467 Applicazione del principio di pari opportunità
1. Nell’ordinamento delle Forze armate deve essere assicurata la realizzazione del principio delle pari opportunità uomo-donna, nel reclutamento del personale militare, nell’accesso ai diversi gradi, qualifiche, specializzazioni e incarichi del personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.