Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

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Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

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Assolutamente NO - io sono pessimista e realista e quindi, se devo dirla tutta, NON ci ho mai sperato :oops:


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Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

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Ottimo
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Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

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Il CdS annulla la sentenza del Tar Lazio sede di Roma n. 8114/2021, pubblicata l’8.7.2021, per:

- L’occorsa violazione dell’art. 73, co. 3, c.p.a. comporta la nullità della sentenza di primo grado per lesione del diritto di difesa, presidiato dagli artt. 24 e 111 Cost., concretandosi una delle tassative ipotesi di rimessione della causa al primo Giudice previste dall’art. 105, co. 1, c.p.a..

- Di conseguenza, in accoglimento del primo motivo d’appello, va annullata la sentenza impugnata e rimessa la causa ad altra sezione del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (analogamente, del resto, in CdS, II, n. 8277/2021).
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Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

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Il Tar Lazio dichiara il ricorso inammissibile presentato dalle sigle sindacali CO.NA.PO. Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco e del S.A.P. Sindacato Autonomo di Polizia.
I motivi leggeteli direttamente.
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Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

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Il Tar Lazio dichiara il ricorso INAMMISSIBILE proposto da Confsal Vigili del Fuoco - Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco.

Ormai coloro che si trovano in "navigazione", conviene che si ritirino facendo chiudere i ricorsi ancora pendenti e non definiti sia dal Tar che dal CdS.
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Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

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Il Tar di Bolzano con la sentenza n. 135 (udienza pubblica del 27 aprile 2022) dichiara il ricorso inammissibile per le ragioni esposte in motivazione e, in particolare, per quanto attiene alla sola domanda di accertamento sub a) delle conclusioni formulate dai ricorrenti, per difetto di giurisdizione, trattandosi di materia devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti, davanti alla quale la medesima potrà essere riproposta con le modalità e nei termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm..
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Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

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il Tar per l’Umbria con la sentenza n. 294 ( udienza pubblica del 12 aprile 2022 ) in merito al ricorso dei ricorrenti, «tutti dipendenti ed ex dipendenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia Penitenziaria>> che avevano chiesto risarcimento dei danni derivanti dalla mancata attivazione della previdenza complementare integrativa ai sensi dell’art. 26, c. 20, della legge n. 448/1998 e dell’art. 3, c. 2, del d.lgs. n. 252/2005, scrive quanto segue:

- Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.

1) - In merito alla domanda risarcitoria formulata dai ricorrenti, poi, va richiamato quanto chiarito nella già citata sentenza del Consiglio di Stato n. 8440 del 2021, ove si precisa che il sistema della previdenza complementare è stato integralmente rimesso alle procedure di negoziazione e di concertazione, con la conseguenza che le Amministrazioni odierne appellate non hanno alcun autonomo obbligo di provvedere, non potendo unilateralmente disciplinare la materia, né, peraltro, sono previsti termini nei quali debba essere data attuazione alla detta previdenza complementare.

2) - Infine, la domanda risarcitoria formulata dagli odierni ricorrenti non può trovare fondamento nemmeno nella sentenza delle Sezioni unite della Cassazione da ultimo citata (Cass. civ., sez. un., 20 ottobre 2020, n. 22807), trattandosi di pronuncia che ha statuito solo sulla giurisdizione senza che ne derivi alcuna affermazione circa il merito del giudizio (anche su questo punto si vedano le considerazioni di Cons. Stato, sez. II, 20 dicembre 2021, n. 8440, cit.).

Concludendo con:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’INPS, dei Ministeri dell’Interno, della Giustizia e dell’Economia e delle finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- dichiara il ricorso inammissibile.
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Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

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Oggi il Tar Lazio pubblica n. 10 sentenze. Se qualcuno si riconosce d'aver partecipato in questi ricorsi con i legali citati qui sotto, questo è l'esito delle udienze del giorno 18/05/2022.

1) - Tar Lazio sentenza n. 6488 (ric. del 2022 presentato da una moltitudine di ricorrenti, appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate, ai Corpi di polizia ad ordinamento militare) rappresentati e difesi dall'avvocato Michela Scafetta, ud. 18.05.2022,

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone;
- dichiara il ricorso improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, limitatamente ai sigg.ri A. D., M. J. S., V. U.;
- dichiara, quanto agli altri ricorrenti, il ricorso inammissibile, per carenza di legittimazione attiva;
- compensa le spese di lite, in ragione della definizione in rito, quanto alle posizioni dei sigg.ri A. D., M. J. S., V. U.;
- condanna i rimanenti ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, in favore delle resistenti Amministrazioni, in ragione di complessivi € 20.000,00 (euro ventimila/00), oltre accessori come per legge.


2) - Tar Lazio sentenza n. 6491 (ric. del 2022 presentato da una moltitudine di ricorrenti, appartenenti alla Guardia di Finanza) rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Mandolesi, ud. 18.05.2022,

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara il ricorso inammissibile, per carenza di legittimazione attiva.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, in favore delle resistenti Amministrazioni, in ragione di complessivi € 10.000,00 (euro diecimila/00), oltre accessori come per legge.


3) - Tar Lazio sentenza n. 6492 (ric. del 2022 presentato da una moltitudine di ricorrenti, appartenenti alle Forze Armate) rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Mandolesi, ud. 18.05.2022,

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso inammissibile, per carenza di legittimazione attiva.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, in favore delle resistenti Amministrazioni, in ragione di complessivi € 10.000,00 (euro diecimila/00), oltre accessori come per legge.


4) - Tar Lazio sentenza n. 6493 (ric. del 2021 presentato da una moltitudine di ricorrenti, dipendenti del Ministero dell’Economia e Finanza - Corpo della Guardia di Finanza) rappresentati e difesi dall'avvocato Ennio Cerio, ud. 18.05.2022,

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, per carenza di legittimazione attiva.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, in favore delle resistenti Amministrazioni, in ragione di complessivi € 20.000,00 (euro ventimila/00), oltre accessori come per legge.


5) - Tar Lazio sentenza n. 6494 (ric. del 2021 presentato da una moltitudine di ricorrenti, ex dipendenti del Ministero della Difesa, della Polizia di Stato, del Corpo dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e della Polizia penitenziaria) rappresentati e difesi dall'avvocato Ennio Maria Carrozzini, ud. 18.05.2022,

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, per carenza di legittimazione attiva.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, in favore delle resistenti Amministrazioni, in ragione di complessivi € 10.000,00 (euro diecimila/00), oltre accessori come per legge.


6) - Tar Lazio sentenza n. 6502 (ric. del 2021 presentato da una moltitudine di ricorrenti, dipendenti del Ministero dell’Economia e Finanza - Corpo della Guardia di Finanza) rappresentati e difesi dall'avvocato Ennio Cerio, ud. 18.05.2022,

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, per carenza di legittimazione attiva.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, in favore delle resistenti Amministrazioni, in ragione di complessivi € 10.000,00 (euro diecimila/00), oltre accessori come per legge.


7) - Tar Lazio sentenza n. 6503 (ric. del 2021 presentato da una moltitudine di ricorrenti, dipendenti del Ministero dell’Economia e Finanza - Corpo della Guardia di Finanza) rappresentati e difesi dall'avvocato Ennio Cerio, ud. 18.05.2022,

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, per carenza di legittimazione attiva.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, in favore delle resistenti Amministrazioni, in ragione di complessivi € 15.000,00 (euro quindicimila/00), oltre accessori come per legge.


8) - Tar Lazio sentenza n. 6505 (ric. del 2021 presentato da una moltitudine di ricorrenti, dipendenti del Ministero dell’Economia e Finanza - Corpo della Guardia di Finanza) rappresentati e difesi dall'avvocato Ennio Cerio, ud. 18.05.2022,

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, per carenza di legittimazione attiva.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, in favore delle resistenti Amministrazioni, in ragione di complessivi € 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre accessori come per legge.

9) - Tar Lazio sentenza n. 6515 (ric. del 2022 presentato da una moltitudine di ricorrenti, Ufficiali e Sottufficiali in servizio permanente, in parte, presso la Capitaneria di Porto-Guardia Costiera, e, in parte, presso l’Aeronautica Militare - che, al momento del collocamento in pensione, saranno assoggettati al regime c.d. misto - retributivo/contributivo -, o a quello contributivo puro.) rappresentati e difesi dall'avvocato Mattia Niki Corso, ud. 18.05.2022,

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, per carenza di legittimazione attiva.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, in favore delle resistenti Amministrazioni, in ragione di complessivi € 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre accessori come per legge.


10) - Tar Lazio sentenza n. 6516 (ric. del 2022 presentato da una moltitudine di ricorrenti, appartenenti alla Guardia di Finanza) rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Mandolesi, ud. 18.05.2022,

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, per carenza di legittimazione attiva.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, in favore delle resistenti Amministrazioni, in ragione di complessivi € 10.000,00 (euro diecimila/00), oltre accessori come per legge.
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Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

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Il giorno 20 maggio, il Tar Lazio pubblica n. 1 sentenza. Se qualcuno si riconosce d'aver partecipato in questo ricorso con il legale citato qui sotto, questo è l'esito dell’udienza del giorno 18/05/2022.

1) - Tar Lazio sentenza n. 6534 (ric. del 2022 presentato da un congruo nr. di ricorrenti, i quali hanno prestano servizio nel (l’ex) Corpo Forestale dello Stato e sono ora transitati in altra Forza di polizia (ad ordinamento militare) rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Mandolesi.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, per carenza di legittimazione attiva.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, in favore delle resistenti Amministrazioni, in ragione di complessivi € 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre accessori come per legge.


Il giorno 21 maggio, il Tar Lazio pubblica n. 1 sentenza. Se qualcuno si riconosce d'aver partecipato in questo ricorso con il legale citato qui sotto, questo è l'esito dell’udienza del giorno 18/05/2022.

2) - Tar Lazio sentenza n. 6592 (ric. del 2022 presentato da un congruo nr. di ricorrenti, in servizio presso la Guardia di Finanza, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Mandolesi.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, per carenza di legittimazione attiva.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, in favore delle resistenti Amministrazioni, in ragione di complessivi € 10.000,00 (euro diecimila/00), oltre accessori come per legge.
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Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

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Strano che l'amministrazione abbia richiesto la condanna alle spese per i ricorrenti per "lite temeraria" . Non vorrei sbagliarmi ma la richiesta del ricorso è volta al risarcimento di un danno patrimoniale causato dal mancato avvio della previdenza complementare già più volte sollecitata dal tar del lazio. Orbene grazie e Dio il nostro è uno stato di Diritto. Nell'ultimo contratto è stata stanziata una somma da devolvere a coloro che sono andati in pensione con il sistema misto e con ciò danneggiati. E'' stato presentato addirittura un disegno di legge in senato ad hoc (da senatori di destra e sinistra) . Con questo volevo dimostrare......che un'ingiustizia c'è stata... Buona serata
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Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

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https://www.infodivise.it/militare-in-s ... dei-conti/

Leggendo bene mi pare il solito articolo del giornalaio dietro l'angolo...
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Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

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Ciao firefox, il link che hai messo sta già nel forum GdF ed è vecchio, ma qualcuno, lo ha risuscitato e non si sa per quale motivo essendo che poi detta sentenza è stata RIBALTATA in appello.
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Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

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Grazie Panorama...infatti qualcosa NON mi tornava....sono i soliti giornalai del web che devono fari girare le notizie trite e ritrite :D
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Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

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Tar F.V.G. sentenza NON DEFINITIVA n. 244 + ORDINANZA COLLEGIALE n. 245 (ric. del 2021 presentato da un congruo nr. di ricorrenti, precisato di lavorare o aver lavorato alle dipendenze delle Forze Armate), rappresentati e difesi dagli avvocati Anissa Touijar e Viviana La Manna, ud. 25.05.2022,

Con la sentenza NON definitiva stabilisce:

DOMANDA

a) di accertare, “previa eventuale dichiarazione di incostituzionalità della L. 335/1995 in parte qua”, il loro diritto al sistema previdenziale retributivo o, in subordine, il diritto a detto sistema previdenziale fino al momento in cui sarà avviata la previdenza complementare per il personale militare;

b) di “condannare per l’effetto il Ministero della Difesa e l’INPS al risarcimento dei danni conseguenti al mancato tempestivo avvio delle necessarie procedure per la negoziazione e concertazione del trattamento di fine rapporto e della connessa e conseguente istituzione della previdenza complementare nella misura che l’Ill.mo Giudice adito vorrà individuare, il tutto oltre al pagamento delle spese, diritti e onorari della procedura, da attribuirsi ai sottoscritti avvocati anticipatari. Salvo ogni altro diritto.”.

GIUDIZIO PQM

a) dichiara inammissibili le domande di accertamento del diritto dei ricorrenti al sistema previdenziale retributivo o, in subordine, del diritto al sistema previdenziale retributivo fino al momento in cui sarà avviata la previdenza complementare per il personale militare, trattandosi di materia devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti, davanti alla quale le medesime potranno essere riproposte con le modalità e nei termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm.;

b) sulla domanda risarcitoria provvede con separata ordinanza che disporrà altresì sulla regolamentazione delle spese di lite.


Con l'ORDINANZA COLLEGIALE sulla domanda risarcitoria stabilisce

- Quanto a questa seconda domanda il Collegio ritiene di dover dichiarare l’incompetenza del T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, essendo invece territorialmente competente il T.A.R. per il Lazio, sede di Roma.

Inoltre, in merito a tale controversia veniva chiesto al citato TAR l'applicarsi il cd.foro speciale” del pubblico impiego dell’articolo 13, comma 2, cod.proc.amm..

Ma il Tar scrive quanto quì sotto:

1) - Nella fattispecie quindi il foro speciale del pubblico impiego non può trovare applicazione dato che alcuni dei ricorrenti sono cessati dal servizio (come essi stessi premettono alle loro doglianze); la circostanza che non tutti i ricorrenti siano dipendenti in servizio impedisce l’applicazione del criterio speciale e rende quindi applicabili i criteri generali (cfr. T.A.R. Campania, n. 6608/2021).

N.B.: come sempre, Vi invito nella lettura dell'unico allegato.
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Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

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Retromarcia.

DECRETO DECISORIO sede di ROMA, sezione SEZIONE 1Q, numero provv.: 202204961

Pubblicato il 01/07/2022

N. 04961/2022 REG. PROV. PRES.
N. 01949/2022 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)


Il Presidente

ha pronunciato il presente
DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1949 del 2022, proposto dai signori:
-OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Mandolesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio n. 34;

contro

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, non costituito in giudizio;

Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per l'accertamento e la declaratoria della responsabilità delle convenute Amministrazioni - ciascuna per quanto di propria competenza - per omesso esercizio della funzione amministrativa finalizzata alla costituzione del Fondo pensione (e della connessa previdenza complementare) del comparto sicurezza e difesa e, del correlato diritto dei ricorrenti a conseguire il risarcimento del danno; nonché
per la condanna delle predette Amministrazioni a risarcire i ricorrenti dei danni patrimoniali patiti e patiendi in conseguenza di tale omissione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c), e 84 c.p.a.;
Considerato che i ricorrenti non hanno più alcun interesse ad agire giudizialmente nei confronti delle convenute Amministrazioni profilandosi un indirizzo giurisprudenziale conforme nel senso di ritenere carente un tale loro interesse;
Visto l'atto di rinuncia notificato e depositato da parte ricorrente il 30 giugno 2022;
Considerato che le parti costituite non si sono opposte alla rinuncia, ai sensi del co. 3 del cit. art. 84;
Ritenuto di dover dare atto della rinuncia al ricorso ma che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.


P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del ricorso indicato in epigrafe per rinuncia.

Spese compensate.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione formale alle parti costituite.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria per procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a consentire l’identificazione della parte stessa.

Così deciso in Roma il giorno 30 giugno 2022.



Il Presidente
Concetta Anastasi



IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

----------------------------

N.B.: a questo Decreto di cui sopra, se ne aggiungono altri e sempre dello stesso studio legale:


1) - Tar Lazio DECRETO DECISORIO n. 4962 ma non indica l’avvocato difensore dei ricorrenti, ma, indica lo studio in Roma, via Paolo Emilio n. 34 >>> Dichiara l'estinzione del ricorso indicato in epigrafe per rinuncia.

2) - Tar Lazio DECRETO DECISORIO n. 4963 i cui ricorrenti sono rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Mandolesi con studio in Roma, via Paolo Emilio n. 34 >>> Dichiara l'estinzione del ricorso indicato in epigrafe per rinuncia.

3) - Tar Lazio DECRETO DECISORIO n. 4964 i cui ricorrenti sono rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Mandolesi >>> Dichiara l'estinzione del ricorso indicato in epigrafe per rinuncia.

4) - Tar Lazio DECRETO DECISORIO n. 4965 ma non indica l’avvocato difensore dei ricorrenti, ma, indica lo studio in Roma, via Paolo Emilio n. 34 >>> Dichiara l'estinzione del ricorso indicato in epigrafe per rinuncia.

5) - Tar Lazio DECRETO DECISORIO n. 4966 ma non indica l’avvocato difensore dei ricorrenti, ma, indica lo studio in Roma, via Paolo Emilio n. 34 >>> Dichiara l'estinzione del ricorso indicato in epigrafe per rinuncia.

6) - Tar Lazio DECRETO DECISORIO n. 4967 i cui ricorrenti sono rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Mandolesi >>> Dichiara l'estinzione del ricorso indicato in epigrafe per rinuncia.

7) - Tar Lazio DECRETO DECISORIO n. 4968 i cui ricorrenti sono rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Mandolesi >>> Dichiara l'estinzione del ricorso indicato in epigrafe per rinuncia.
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