Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

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Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

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La CdC Basilicata con la sentenza n. 24/2021 di oggi 23/03/2021 nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione essendo la stessa demandata al Giudice amministrativo, precisa che, la sentenza richiamata dai ricorrenti (CdC Puglia n.207/2020) risulta riformata dalla sentenza n. 73/2021 della 3^ Sezione Centrale Appello.

1) Il ricorso riguardava la richiesta di “…risarcimento del danno per mancata attivazione del fondo di previdenza complementare integrativa per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dei corpi di polizia ad ordinamento militare da quantificarsi in base a quanto previsto nella sentenza n.207/2000 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia…”.

2) - L’INPS in secondo luogo, evidenziava come l’attivazione (o meno) della previdenza integrativa complementare appartenesse alla sfera politica, attività, quest’ultima, insindacabile e, quindi, ontologicamente sottratta al vaglio dell’autorità giudiziaria.


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Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

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Quanto da me ribadito in precedenza viene confermato.
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Il TAR Lazio si pronuncia su 2 ricorsi inoltrati nel 2020 da personale che nel 1995 non aveva maturato i 18 anni di contribuzione, dichiarandoli inammissibile e compensando le spese. Infatti si legge:

1) - Sul punto, il Collegio condivide il consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Tribunale (da ultimo ribadito dalla sentenza del TAR Lazio, I Stralcio, 1 febbraio 2021, n. 1292)…….

2) - Si può rilevare, in via meramente incidentale, che la legittimazione ad impugnare il silenzio nella materia “de qua” va invece riconosciuta alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (quanto alle forze di polizia a ordinamento civile) ed ai Comitati centrali di rappresentanza (per le forze armate), quali organismi esponenziali di interessi collettivi, portatori, quantomeno, di un interesse legittimo procedimentale e pertanto chiamati e legittimati a partecipare ai predetti procedimenti e ad agire contro l’inerzia dei competenti organi dell’amministrazione attraverso l’unico strumento possibile, ovverosia l’azione avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a., esperibile in presenza di posizione di interesse legittimo connessa all'esercizio di un potere amministrativo.

3) - Tuttavia l’azione all’odierno vaglio è stata proposta unicamente da militari - persone fisiche e non da associazioni sindacali rappresentative, il che conferma l’inammissibilità del gravame per carenza di legittimazione attiva.
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Angelo98
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Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

Messaggio da Angelo98 »

È stato ripetuto varie volte nelle pagine precedenti che si tratta di un contenzioso (moralmente giusto), ma giuridicamente senza alcuna speranza, a parte un eventuale futuro irrisorio indennizzo per legge “Pinto”.
Però qualcuno, nonostante tutto, con stizza e ripicca, ha risposto ...”che intende continuare a farsi prendere in giro “......!!!
Allora, rispettando l’altrui volontà,.....sinceri auguri,,,,,!
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Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

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Tar Lazio,

CC. ricorrenti,

N.B.: non è 1 sentenza ma, una richiesta di autorizzazione al deposito di files su supporto informatico in quanto i ricorrenti in questo ricorso sono molti ed il Giudice ha autorizzato.
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Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

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Pubblicate oggi queste 2 sentenze del TAR Lazio i cui ricorsi sono stati presentati nel lontano 2011 sempre con lo stesso Avvocato.

N.B.: detti ricorsi sono stati dichiarati inammissibile per difetto di giurisdizione ed evidentemente qualcosa non è stato chiaro.

Nelle sentenze si legge:

1) - E’ evidente che la controversia attiene alla sussistenza del diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione, il che radica la giurisdizione in capo alla Corte dei Conti; mentre i ricorrenti non hanno fatto valere, direttamente, il mancato avvio della competenza complementare, né hanno chiesto il risarcimento dei danni conseguenti (petita sostanziali che, radicherebbero, al contrario, la giurisdizione di questo Tribunale sulla base della già citata Cassazione civile sez. un. 20/10/2020, n. 22807).

Cmq. le sentenze hanno lo stesso argomento ed esito finale.
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Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

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per opportuna notizia,

RICORSO PERSO

Il TAR precisa:

1) - L’insussistenza di una posizione giuridica meritevole di tutela in capo all’odierno ricorrente con riguardo all'inadempimento delle Amministrazioni convenute nella attivazione e costituzione delle forme di previdenza complementare, depriva, invero, di per sé di ogni consistenza l’azione risarcitoria dal medesimo avanzata.

2) - Ne deriva che, essendo l’odierno ricorrente privo di legittimazione attiva a contestare l’inadempimento dell’Amministrazione circa la previsione legislativa dettata dalla legge 8 agosto 1995 n. 335 sulla previdenza complementare, da attuarsi attraverso i cd. "Fondi pensione" relativamente al personale del pubblico impiego (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 8.3.2011, n.2092; id. n. 8008 del 2010; ancora nn. 7448, 7456 e 7458 del 19 aprile 2010 e n. 10560 del 30 ottobre 2009 e n. 2991 del 24 febbraio 2010), non esiste, di fatto, un inadempimento illegittimo foriero di danno.

3) - La pretesa risarcitoria dal medesimo avanzata è, dunque, palesemente infondata per insussistenza del pre-requisito essenziale della fattispecie risarcitoria azionata ovvero, come sottolineato dalla difesa erariale, “non può configurarsi una concreta fattispecie di danno risarcibile … a favore dei soggetti a cui è stata negata la tutela in sede giurisdizionale del in forma specifica (l’attivazione della previdenza complementare di tipo negoziale)”.
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Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

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In questo ricorso i ricorrenti sono tantissimi ed il legale ha fatto presente che, non è possibile depositare, direttamente tramite il sistema SIGA, l'ingente volume dei files contenente le singole procure, le singole notifiche eseguite a mezzo PEC nonché ulteriore documentazione- chiedendo di poter essere autorizzata al deposito manuale di detti files , cosa che il Presidente ha accolto nel modo indicato nel decreto che segue..

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DECRETO PRESIDENZIALE sede di ROMA, sezione SEZIONE 1B, numero provv.: 202102307

Pubblicato il 06/07/2021

N. 02307/2021 REG. PROV. PRES.
N. 06572/2021 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)


Il Presidente
ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6572 del 2021, proposto da
-OMISSIS-;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione non costituito in giudizio;

per l'accertamento
del diritto soggettivo all'adesione al Fondo di Previdenza Complementare e della lesione derivante dalla mancata costituzione con conseguente danno pensionistico.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza, depositata in data 25.6.2021, con cui parte ricorrente - dopo aver premesso che, a causa dell’elevato numero di ricorrenti, non è possibile depositare, direttamente tramite il sistema SIGA, l'ingente volume dei files contenente le singole procure, le singole notifiche eseguite a mezzo PEC nonché ulteriore documentazione- chiede di poter essere autorizzata al deposito manuale di detti files;
VISTO l'art. 13-ter All. II c.p.a.;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016;

Ritenuto che la fattispecie de qua appare sussumibile in una delle ipotesi contemplate dall'art. 5 del precitato DPCS n. 167 del 2016;

Rilevato che le motivazioni addotte a sostegno dell'istanza, avuto riguardo al notevole numero dei ricorrenti ed agli aspetti tecnico-giuridici della controversia, secondo quanto responsabilmente dichiarato, appaiono sufficientemente idonee a giustificare -in via del tutto eccezionale- il superamento dei limiti dimensionali, ai sensi dell'art. 5 del DPCS n. 167 del 2016;


P.Q.M.

accoglie l'istanza ed autorizza il deposito delle singole notifiche eseguite a mezzo PEC, su supporto informatico (“CD-ROM non riscrivibile”), ai sensi dell’art. 5 del DPCS del 22 dicembre 2016 n. 167, impregiudicata ogni decisione del Collegio in ordine all’ammissibilità in rito ed alla fondatezza nel merito del ricorso.

Il presente Decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 6 luglio 2021.



Il Presidente
Concetta Anastasi



IL SEGRETARIO
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Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

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Ecco altra sentenza del Tar che dichiara il ricorso INAMMISSIBILE PER "difetto di legittimazione attiva in capo ai singoli ricorrenti".

1) - Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione a ricorrere, in relazione alla posizione dei ricorrenti persone fisiche, come individuati in epigrafe

Forse, ancora il concetto a tanti non è chiaro. Pazienza.
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Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

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Ecco altra sentenza del Tar Lazio che dichiara il ricorso collettivo INAMMISSIBILE PER "difetto di legittimazione attiva in capo ai singoli ricorrenti".

Il Tar precisa:

1) - Si può rilevare, in via meramente incidentale, che la legittimazione ad impugnare il silenzio nella materia “de qua” va invece riconosciuta alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (quanto alle forze di polizia a ordinamento civile) ed ai Comitati centrali di rappresentanza (per le forze armate), quali organismi esponenziali di interessi collettivi, portatori, quantomeno, di un interesse legittimo procedimentale e pertanto chiamati e legittimati a partecipare ai predetti procedimenti e ad agire contro l’inerzia dei competenti organi dell’amministrazione attraverso l’unico strumento possibile, ovverosia l’azione avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a., esperibile in presenza di posizione di interesse legittimo connessa all'esercizio di un potere amministrativo.

2) - Quanto alle domande risarcitorie ne è evidente l’irritualità per altro motivo trattandosi di ricorso collettivo con oltre duecento ricorrenti che non possono vantare situazioni identiche rispetto alle rispettive posizioni sostanziali, ai presupposti dei ritardi e alle rispettive conseguenze.
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Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

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Ecco altra sentenza del Tar Lazio che dichiara il ricorso INAMMISSIBILE
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Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

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DECRETO PRESIDENZIALE sede di ROMA, sezione SEZIONE 1B, numero provv.: 202104063

Pubblicato il 15/11/2021

N. 04063/2021 REG.PROV.PRES.
N. 10591/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)


Il Presidente

ha pronunciato il presente
DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 10591 del 2021, proposto da
OMISSIS (numerosissimo elenco dei ricorrenti), rappresentati e difesi dagli avvocati Aurora Notarianni, Ettore Sbarra, Franco Scarpelli, Floriana Nasso, Luigi De Andreis, Francesco Rusconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione, Ministero della Difesa, non costituiti in giudizio;
per l'accertamento del diritto soggettivo all'adesione al Fondo di Previdenza Complementare e della lesione derivante dalla mancata costituzione con conseguente danno pensionistico.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza, depositata in data 29.10.2021, con cui parte ricorrente rappresenta che l'ingente volume dei files contenente le singole procure alla lite, le notifiche eseguite a mezzo PEC nonché la documentazione da allegare al ricorso superano i limiti dimensionali e chiede, pertanto, di poter essere autorizzata al deposito in diversa modalità;
VISTO l'art. 13-ter All. II c.p.a.;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016;
Ritenuto che la fattispecie de qua appare sussumibile in una delle ipotesi contemplate dall'art. 5 del precitato DPCS n. 167 del 2016;
Rilevato che le motivazioni addotte a sostegno dell'istanza, avuto riguardo al notevole numero dei ricorrenti ed agli aspetti tecnico-giuridici della controversia, secondo quanto responsabilmente dichiarato, appaiono sufficientemente idonee a giustificare -in via del tutto eccezionale- il superamento dei limiti dimensionali, ai sensi dell'art. 5 del DPCS n. 167 del 2016;


P.Q.M.

accoglie l'istanza ed autorizza il deposito degli atti menzionati su supporto informatico (“CD-ROM non riscrivibile”), ai sensi dell’art. 5 del DPCS del 22 dicembre 2016 n. 167, impregiudicata ogni decisione del Collegio in ordine all’ammissibilità in rito ed alla fondatezza nel merito del ricorso.

Il presente Decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 14 novembre 2021.


Il Presidente
Concetta Anastasi

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Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

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Anche il Tar Calabria sede di Catanzaro, rigetta il ricorso del collega della PolStato.
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Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

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Tar Catania dichiara il ricorso del personale della Marina Militare "Inammissibile per difetto di legittimazione attiva".

- mancata attivazione, della previdenza complementare.
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Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

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La sentenza n. 4431/2021 di cui all’appello è stata postata qui in data 15/04/2021 unitamente ad altra, per chi la vuole leggere è la 2^ in basso.

Il CdS con questa nuova sentenza (la quale conferma quella del Tar) che ha rigettato l’appello dei ricorrenti, - a mio avviso - praticamente ha detto fine alle illusioni, sia sotto l’obbligo di provvedere che sotto l’aspetto del risarcimento, oltre che, sulla questione della sentenza della Cassazione SS.RR. n. 22807/2020 spiegando i dovuti motivi.

Inizialmente scrive:

1) - Ritiene il Collegio di non doversi discostare, nel caso di specie, dall’orientamento consolidato di questo Consiglio, che ha escluso la legittimazione ad agire dei singoli dipendenti nel procedimento per l’accertamento dell’obbligo di provvedere all’attuazione della previdenza complementare.

AGGIUNGENDO molto più avanti anche:

2) - Del tutto irrilevante rispetto alla ricostruzione del contesto normativo di riferimento è la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 22807 del 20 ottobre 2020, trattandosi di sentenza che si è pronunciata solo sulla giurisdizione senza che ne derivi alcuna affermazione circa il merito del giudizio.

Il mio consiglio è quello di chiedere la chiusura dei ricorsi pendenti onde dover sostenere altre spese.
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Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

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Il Tar Lazio dichiara il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva.

N.B. i motivi potete leggerli nell'allegato.
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