Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

Feed - CARABINIERI

mark77

Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

Messaggio da mark77 »

Buonasera,
mi permetto di informarvi che nel forum 'Carabinieri' è aperto un post relativo al ricorso promosso dall'Avv. mandolesi sull'avvio dei fondi pensione per gli Operatori del Comparto Difesa-Sicurezza. L'argomento riguarda un pò tutti noi, operatori delle FF.AA. e delle FF.PP.. e sarebbe, quindi, molto gradito un vostro intervento, soprattutto di qualche rappresentante dei Cocer e dei sindacati di PS, anche per capire a che punto è giunta l'attività negoziale sollecitata dal Commissario ad Acta e se, eventualmente, ci sono dei problemi.
Questo è link: http://forum.grnet.it/carabinieri-f43/r ... 86-30.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie a tutti!


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

Messaggio da panorama »

giusto per notizie se può interessare ai vostri appartenenti.
--------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 2T ,numero provv.: 201602152, - Pubb. 18/02/2016 -


N. 02152/2016 REG.PROV.COLL.
N. 04751/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4751 del 2009, proposto dai signori (congruo nr. di ricorrenti – OMISSIS – per questione di spazio), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Mandolesi, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, Via Paolo Emilio, 34;

contro

- il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in persona del Ministro p.t., n.c.;

nei confronti di

- il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

- l’INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica), in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;

per l'accertamento

- in via principale del diritto dei ricorrenti – previa eventuale rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale della legge n. 335 del l995, in parte qua e degli articoli 2 del d.lgs. n. 124 del 1993 e 3, comma 2 del d.lgs. n. 252 del 2005, in relazione agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione - al riconoscimento del trattamento pensionistico loro spettante secondo il sistema c.d. retributivo vigente prima della riforma di cui alla legge n. 335/1995, fino a quando non sia data completa attuazione al sistema della previdenza complementare, previsto dalla predetta legge n. 335 del 1995;

- in via subordinata, per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni cagionati ai ricorrenti conseguenti al mancato tempestivo avvio delle procedure di negoziazione o concertazione del trattamento di fine servizio e/o fine rapporto e della istituzione della previdenza complementare.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2015 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti l’avv. De Ninno, su delega dell'avv. Mandolesi, e l’avv. Melillo dell’Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti chiedono l’accertamento del diritto ad ottenere il riconoscimento del trattamento pensionistico spettante secondo il sistema retributivo vigente nel periodo antecedente la riforma del sistema pensionistico attuata con la legge n. 335 del 1995 (c.d. Riforma Dini), previa eventuale dichiarazione di incostituzionalità in parte qua della predetta legge n. 335 del 1995 e degli articoli 2 del decreto legislativo n. 124 del 1993 e 3, comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 2005. In via subordinata chiedono la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del mancato tempestivo avvio delle procedure di negoziazione e concertazione del trattamento di fine rapporto e previdenza complementare.

2. In particolare i ricorrenti, tutti in servizio, lamentano che: 1) l’introduzione del sistema pensionistico contributivo, in luogo del più favorevole sistema retributivo, sarebbe oltremodo penalizzante per i dipendenti pubblici - ivi compresi i ricorrenti stessi, già in possesso di anzianità di servizio precedente al 31 dicembre 1995, ma inferiore ai 18 anni alla data del 1° gennaio 1996; o assunti a far data dall’1.1.1996 - perché implica un calcolo della pensione non più basato sulla retribuzione, bensì sui contributi versati nel corso dell’intera vita lavorativa; 2) sebbene i pregiudizi derivanti dalla riforma c.d. Dini e la disparità di trattamento ingenerata da tale riforma fossero ben noti al legislatore del 1995 - che aveva infatti previsto che il divario derivante dal passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo avrebbe dovuto essere compensato mediante una forma previdenziale aggiuntiva, comunemente nota come il Secondo Pilastro della riforma c.d. Dini - a distanza di oltre dieci anni dalla riforma, non si sarebbe ancora concretamente provveduto ad attivare la previdenza complementare, finalizzata a compensare le disparità di trattamento create dalla riforma.

3. Inoltre, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento del diritto al calcolo della pensione con il sistema retributivo, sino all’effettiva attuazione delle previdenza complementare, i ricorrenti chiedono a questo Tribunale di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge n. 335 del 1995, in parte qua, per l’asserito contrasto con le norme costituzionali e in particolare con l’articolo 3 (per la macroscopica, ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra la situazione dei dipendenti privati, per i quali sono state previste modalità di accesso ai c.d. Fondi pensione e quella dei dipendenti pubblici e tra questi ultimi tra coloro a favore dei quali i Fondi sono stati attivati e coloro, come i ricorrenti, non ammessi a ciò), con l’articolo 36, comma 1 e l’articolo 38, comma 2 ( perché il nuovo sistema, se applicato prima della creazione del c.d. ” Secondo Pilastro ”, non garantisce la proporzionalità della pensione alla quantità e qualità del lavoro prestato nè l’adeguatezza di tale forma di retribuzione (differita) alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia).

4. Alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2015, udito l'avv. Melillo dell’Avvocatura Generale dello Stato per l’Amministrazione resistente il quale eccepisce il difetto di giurisdizione nonchè ulteriori profili di inammissibilità del ricorso, la causa passa in decisione.

5. In via preliminare il Collegio - alla luce della giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. II, 14 maggio 2014 n. 5024; id., 26 novembre 2014, n. 11856, da ultimo, id. n. 5814 del 2015) – esamina i profili attinenti all’ammissibilità del ricorso con riferimento alla giurisdizione, muovendo dal presupposto che la presente controversia attenga alla materia pensionistica e, quindi, sia devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti di cui all’art. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934.

2. In particolare, va rilevato che la controversia in esame verte principalmente sull’accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento pensionistico ad essi spettante secondo il sistema retributivo più favorevole, vigente nel periodo antecedente la riforma attuata con la legge n. 335 del 1995 e in relazione a ciò va richiamata la posizione della giurisprudenza secondo cui, ai sensi degli articoli 13 e 62 del R.D. 1214/1934, la giurisdizione della Corte dei Conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca l’elemento identificativo del petitum sostanziale, vale a dire tutte le controversie riguardanti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (cfr. ex multis, Cass. civ., SS.UU. ,16 gennaio 2003, n. 573; id. SS.UU. 20 aprile 2015, n. 7958 ). Le Sezioni Unite hanno ribadito la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, ai sensi delle predette norme, per tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l’importo, e comprese altresì quelle di risarcimento danni per l’inadempimento delle suddette obbligazioni (cfr. Cass. civ., SS.UU. 27 febbraio 2013, n. 4853).

A ciò va aggiunto che il Giudice amministrativo con particolare riferimento a controversie analoghe a quella in esame - aventi anch’esse ad oggetto domande di accertamento del diritto al riconoscimento del trattamento pensionistico spettante secondo il sistema retributivo vigente anteriormente alla riforma c.d. Dini, nonché domande di condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti al mancata istituzione della previdenza complementare - ha declinato la propria giurisdizione in favore di quella della Corte dei Conti (cfr. Tar Umbria, 7 agosto 2013, n. 432; Tar Lazio, Roma, Sez. I-bis, 22 febbraio 2010, n. 2721).

3. Inoltre, solo per completezza, il Collegio osserva che a diverse conclusioni non potrebbe pervenirsi sulla base delle pronunce, anche di questa Sezione (cfr Tar Lazio, Roma, Sez. II, 30 luglio 2013, n. 7715), con le quali il Giudice amministrativo ha ritenuto la giurisdizione in relazione a controversie (ben diverse da quella in esame) aventi ad oggetto l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, il procedimento amministrativo finalizzato all’attivazione della previdenza complementare (il c.d. Secondo Pilastro della riforma Dini). Infatti, in tali occasioni per fondare la giurisdizione del giudice amministrativo è stato correttamente richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., SS.UU, 12 ottobre 2009, n. 21554) - evidentemente non applicabile alla fattispecie in esame - secondo il quale per radicare la giurisdizione della Corte dei Conti «non è sufficiente la natura latamente previdenziale della prestazione richiesta, ma occorre altresì che tale prestazione sia dovuta da un ente preposto alla previdenza obbligatoria nell’ambito di un rapporto (previdenziale, appunto) che trovi fonte esclusiva nella legge e abbia causa, soggetti e contenuto diversi rispetto al rapporto di lavoro, il quale a sua volta si ponga rispetto al rapporto previdenziale come mero presupposto di fatto e non come momento genetico del diritto alla prestazione».

4. Tenuto conto di quanto precede, il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti di cui all’art. 13 e 62 del R.D. n. 1214 del 1934.

5. In ragione della particolarità delle questioni trattate, nonché della definizione in rito della presente controversia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 8 ottobre e 19 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/02/2016
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

Messaggio da panorama »

Il ricorrente, assistente capo della Polizia penitenziaria, in attività di servizio.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

La Corte dei Conti precisa:

1) - La carenza nell’attualità dello status di pensionato da parte del ricorrente rende inammissibile il ricorso, in quanto, essendo il ricorrente in attività di servizio, non è possibile misurare e calcolare l’entità del pregiudizio economico che potrà prodursi all’atto del futuro collocamento a riposo, con conseguente indeterminatezza dell’an e del quantum della pretesa fatta valere in giudizio.

2) - Inoltre, sia la domanda principale che quella risarcitoria, pur sostenute da un evidente interesse, mancano del requisito dell'attualità, poiché nel lasso di tempo necessariamente intercorrente tra il momento attuale e la data del collocamento a riposo sono ipotizzabili successivi interventi di settore in materia previdenziale, che renderebbero la presente pronuncia inutiliter data.

3) - Il ricorrente è, all'attualità, carente di interesse a ricorrere, essendo lo stesso in servizio, sicché l'attuale domanda di liquidazione del trattamento “secondo il sistema retributivo vigente ante-riforma legge n. 335 del 1995”, oltre che la domanda risarcitoria, presuppongono la liquidazione del trattamento pensionistico in misura “notevolmente inferiore rispetto a quello assicurato dal sistema retributivo”;

- ) - misura che, allo stato, non è possibile apprezzare nemmeno in ipotesi, avuto riguardo all'assenza dei requisiti per l'accesso alla pensione da parte del ricorrente;

- ) - né in relazione alla seconda parte del petitum sarebbe possibile a questo Giudice stabilire l'an e il quantum del danno asseritamente arrecato al ricorrente dalla mancata attuazione della previdenza complementare.

4) - Poiché il ricorrente, tuttora in servizio, agisce in giudizio per ottenere una declaratoria di mero principio in ordine alla liquidabilità del preteso futuro trattamento di quiescenza secondo il sistema di calcolo retributivo, in relazione a una situazione giuridica del tutto avulsa dall'esercizio concreto ed attuale del proprio diritto a pensione, sia nell'an che nel quantum, la pensione risulta un evento non imminente;

N.B.: leggete tutto il resto qui sotto.
----------------------------------------------------------------------------------------

MARCHE SENTENZA 34 29/05/2017
---------------------------------------------------------------------------------------

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
MARCHE SENTENZA 34 2017 PENSIONI 29/05/2017


34/2017

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale regionale per le Marche

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico nella materia pensionistica Cons. Fabio Gaetano Galeffi, ha pronunciato, nella pubblica udienza del 16 maggio 2017, con l’assistenza del Segretario sig. Giuseppe Castelletti, la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 21948/PM/VR del Registro di Segreteria, sul ricorso presentato il 18 luglio 2016, promosso, senza patrocinio di avvocato, da BA.. MASSIMO, nato a ……, il ……., residente a ………..,

CONTRO
• Inps, Via Ciro il Grande 21, Roma;
• Ministero dell’economia e delle finanze, Via XX Settembre 97, Roma;
• Dipartimento amministrazione penitenziaria, Largo Luigi Daga 2, Roma;

PER

il riconoscimento, previa eventuale remissione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità della legge n. 335/1995 e degli artt. 2 del d. lgs. n. 124/1993 e 3, comma 2, del d. lgs. n. 252/2005, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 Cost, del trattamento pensionistico spettante secondo il sistema retributivo vigente prima della riforma di cui alla legge n. 335/1995, fino a quando non sia data completa attuazione al sistema della previdenza complementare.

UDITO, nella pubblica udienza del 16 maggio 2017, l’avv. Italo Pierdominici per l’Inps; presente il ricorrente; assenti le altre amministrazioni.

VISTI gli atti e documenti di causa.

FATTO

Il ricorrente, assistente capo della Polizia penitenziaria, in attività di servizio, evidenzia nell’atto introduttivo del giudizio:

- che l’introduzione del sistema pensionistico contributivo e/o misto, in luogo del pregresso sistema retributivo, è penalizzante per i dipendenti del comparto sicurezza che hanno un’anzianità di servizio al 31 dicembre 1995 inferiore ai 18 anni;

- che il legislatore era consapevole della disparità di trattamento ingenerata dal nuovo sistema pensionistico, tanto da aver disposto, all’interno di tale sistema, il c.d. “secondo pilastro ” costituito dalla previdenza integrativa, in aggiunta a quella ordinaria basato sulla contribuzione versata;

- che la previdenza integrativa, dopo oltre venti anni dalla sua istituzione, non è ancora stata attivata;

- che, in mancanza della previdenza integrativa, occorre, secondo il ricorrente, sollevare questione di legittimità costituzionale della legge n. 335/1995, per la macroscopica disparità di trattamento con altre categorie di lavoratori per i quali è stata attivata la predetta previdenza integrativa, per lesione dell’art. 36 Cost., in quanto il nuovo sistema pensionistico, applicato prima della creazione del secondo pilastro , non garantisce la proporzionalità della pensione alla quantità e qualità del lavoro prestato, né l’adeguatezza del trattamento pensionistico alle esigenze del lavoratore e della sua famiglia; che emergerebbe macroscopica, ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra categorie di lavoratori e tra appartenenti a ruoli inferiori e superiori, in maniera inversamente proporzionale alla contribuzione versata.

Chiede, previa eventuale remissione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità della legge n. 335/1995 e degli artt. 2 del d. lgs. n. 124/1993 e 3, comma 2, del d. lgs. n. 252/2005, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 Cost, il riconoscimento del trattamento pensionistico spettante secondo il sistema retributivo vigente prima della riforma di cui alla legge n. 335/1995, fino a quando non sia data completa attuazione al sistema della previdenza complementare; in via subordinata, la condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento dei danni cagionati al ricorrente per il mancata tempestivo avvio delle procedure di negoziazione o concertazione del trattamento di fine servizio e/o fine rapporto e della istituzione della previdenza complementare.

L’Inps si costituisce con memoria depositata l’11 novembre 2016 chiede, disattesa l’eccezione di incostituzionalità della legge n. 335/1995 di riforma del sistema pensionistico in quanto manifestamente infondata, di respingere il ricorso; vinte le spese.

Si costituisce inoltre l’amministrazione della giustizia, con nota depositata il 2 maggio 2017, evidenziando:

di non essere competente per la previdenza integrativa, essendo la materia demandata al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del consiglio dei ministri; che la Corte costituzionale ha affermato l’inesistenza di diritti acquisiti in materia previdenziale; che analoghi ricorsi sono stati rigettati dalle Sezioni della Corte dei conti. Chiede quindi il rigetto del ricorso.

Nell’udienza del 16 maggio 2017, l’avv. Pierdominici per l’Inps insiste affinché il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque respinto nel merito. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulle conseguenze derivanti dalla mancata attuazione della previdenza complementare, nei confronti del ricorrente, dipendente pubblico appartenente al Comparto difesa e sicurezza, in attività di servizio.

1) Va verificata preliminarmente la sussistenza della giurisdizione sulla materia in contestazione. Al riguardo, l’indirizzo interpretativo prevalente è concorde nel ritenere sussistente la giurisdizione della Corte dei conti, trattandosi di questioni direttamente riguardante la liquidazione della pensione e la misura della pensione stessa (Cass. SS.UU. 573/2003; Corte conti, sez. Abruzzo n. 10/2016, sez. Piemonte, n. 4/2016; sez. Marche nn. 10/2017 e 11/2017). È infatti incontroversa la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti a decidere sulla pretesa pensionistica, tenuto conto dell’ormai consolidato indirizzo interpretativo che riconosce al Giudice contabile, ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934, una giurisdizione avente carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca l’elemento identificativo del petitum sostanziale, vale a dire tutte le controversie riguardanti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti. Tale soluzione interpretativa, sostenuta da più pronunce, viene pertanto condivisa da questo giudicante, il quale non ha motivo di discostarsene.

2) Ciò posto, si osserva che il comportamento dilatorio dell’amministrazione pubblica risulta oggettivamente sussistente. Tale comportamento, a distanza di circa 22 anni dall’approvazione della legge di riforma c.d. Dini (legge 8 agosto 1995, n. 335, recante “riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”), potrebbe determinare l’insorgenza di situazioni lesive della posizione giuridica soggettiva del ricorrente, sotto il profilo del contrasto con parametri costituzionali, tra cui in particolare con l’art. 3 Cost, essendovi personale di altri Comparti di contrattazione già destinatari da lungo tempo degli strumenti della previdenza complementare, con gli artt. 36 e 38, secondo comma, Cost., in quanto il ricorrente si vedrebbe indebitamente privato di uno strumento che possa consentirgli in futuro l’integrazione del trattamento pensionistico, oltre che con l’art. 113 Cost., non essendo accettabile che, a fronte di un comportamento palesemente e lungamente omissivo dell’amministrazione, l’ordinamento non appronti e non renda disponibile alcuno strumento per la effettiva tutela giurisdizionale della posizione giuridica soggettiva di cui si lamenta la lesione.

3) Pur tuttavia, il ricorrente si trova in attività di servizio.

Osserva il giudicante che la domanda principale del ricorso, tendente ad ottenere il calcolo della pensione secondo il previgente sistema retributivo (in luogo del sistema contributivo o di quello misto) e formulata come ipotetica conseguenza anche in senso risarcitorio - sia pure in via di prospettazione - della mancata attuazione della previdenza complementare, difetta dei necessari presupposti che consistono nel possesso, da parte del ricorrente, dello stato di quiescenza. La carenza nell’attualità dello status di pensionato da parte del ricorrente rende inammissibile il ricorso, in quanto, essendo il ricorrente in attività di servizio, non è possibile misurare e calcolare l’entità del pregiudizio economico che potrà prodursi all’atto del futuro collocamento a riposo, con conseguente indeterminatezza dell’an e del quantum della pretesa fatta valere in giudizio.

Inoltre, sia la domanda principale che quella risarcitoria, pur sostenute da un evidente interesse, mancano del requisito dell'attualità, poiché nel lasso di tempo necessariamente intercorrente tra il momento attuale e la data del collocamento a riposo sono ipotizzabili successivi interventi di settore in materia previdenziale, che renderebbero la presente pronuncia inutiliter data.

L’indirizzo interpretativo in materia, condiviso e fatto proprio da questo giudicante, indica chiaramente che i fatti possono essere accertati dal Giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio (art. 2697 c.c.) e non per gli effetti possibili e futuri; l'intervento del Giudice deve essere escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione di una questione meramente futura ed ipotetica (cfr. Corte conti I Sez. appello n. 1082/2014; sez. Abruzzo n. 10/2016, sez. Piemonte, n. 4/2016; Sez. Puglia nn. 316/2016 e 395/2016; Sez. Marche nn. 10/2017 e 11/2017).

Il ricorrente è, all'attualità, carente di interesse a ricorrere, essendo lo stesso in servizio, sicché l'attuale domanda di liquidazione del trattamento “secondo il sistema retributivo vigente ante-riforma legge n. 335 del 1995”, oltre che la domanda risarcitoria, presuppongono la liquidazione del trattamento pensionistico in misura “notevolmente inferiore rispetto a quello assicurato dal sistema retributivo”; misura che, allo stato, non è possibile apprezzare nemmeno in ipotesi, avuto riguardo all'assenza dei requisiti per l'accesso alla pensione da parte del ricorrente; né in relazione alla seconda parte del petitum sarebbe possibile a questo Giudice stabilire l'an e il quantum del danno asseritamente arrecato al ricorrente dalla mancata attuazione della previdenza complementare.

Poiché il ricorrente, tuttora in servizio, agisce in giudizio per ottenere una declaratoria di mero principio in ordine alla liquidabilità del preteso futuro trattamento di quiescenza secondo il sistema di calcolo retributivo, in relazione a una situazione giuridica del tutto avulsa dall'esercizio concreto ed attuale del proprio diritto a pensione, sia nell'an che nel quantum, la pensione risulta un evento non imminente;
allorché l’interessato farà valere in concreto l'invocato diritto, il regime previdenziale potrebbe essere rivisto ben più d'una volta, sicché l'odierna pronuncia, positiva o negativa che sia, resterebbe inutiliter data; ne deriva l’inammissibilità del ricorso, in quanto non è in discussione il diritto concreto ed attuale ad accedere alla pensione, né la misura della futura pensione stessa, e l’invocato diritto del ricorrente a vedersi calcolare il trattamento pensionistico secondo il sistema retributivo sino all’effettiva attuazione della previdenza complementare non potrà che essere valutato in sede giudiziale solo se e al momento in cui gli stessi avranno titolo a pensione, ad esempio in occasione della domanda di pensione o in occasione della liquidazione della pensione stessa.

Essendo parte ricorrente ancora in attività di servizio, poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza.

Parte ricorrente è quindi priva di interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c., secondo cui per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse; l’interesse ad agire, la cui mancanza è rilevabile d’ufficio in qualunque stato e grado del processo, deve consistere nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, con prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente.

É evidente che, pur dandosi atto della mancata attuazione del c.d. secondo pilastro sulla previdenza complementare nei confronti del personale del comparto difesa e sicurezza, cui appartiene il ricorrente, non è possibile richiedere lo spostamento dell’entrata in vigore del sistema contributivo, non potendo questo giudice disapplicare una legge in vigore, con un sindacato diffuso che non gli è concesso esercitare in via ipotetica nel sistema costituzionale italiano.

Da questo quadro ricostruttivo, caratterizzato dal mancato collocamento a riposo del ricorrente, discende quindi l’inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio per carenza di interesse a ricorrere in capo allo stesso.

4) L’inammissibilità, come sopra dichiarata, della domanda principale per carenza, nell’attualità, di interesse a ricorrere, coinvolge conseguenzialmente la connessa domanda accessoria di risarcimento del danno. Anche la domanda risarcitoria, peraltro, manca del requisito dell'attualità, poiché nel periodo di tempo intercorrente sino al collocamento a riposo potrebbero sopravvenire misure di compensazione economica all’interno del sistema della previdenza complementare, atte a recuperare la situazione di svantaggio ora esistente, essendo ipotizzabili successivi interventi di settore in materia previdenziale, che renderebbero la presente pronuncia inutiliter data.

5) Va infine dichiarata l’inammissibilità della domanda giudiziale per la parte inerente il trattamento di fine servizio e/o di fine rapporto, avendo giurisdizione al riguardo, per i comparti non contrattualizzati, il Giudice Amministrativo (T.A.R.), ai sensi dell'art. 63 del d. lgs. n. 165/2001 (C.d.S., sez. VI, n. 2356/2011; C.d.c., sez. Friuli V.G., n. 11/2007; sez. Lombardia, n. 348/2006; Sez. Abruzzo n. 10/2016).

6) Le questioni di legittimità costituzionale prospettate dal ricorrente debbono pertanto essere respinte, non potendo trovare ingresso in questo giudizio, a causa dell’inammissibilità della domanda giudiziale.

7) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, per carenza di interesse a ricorrere. La particolarità della controversia e la natura di inammissibilità della pronuncia, oltre che il carattere di assoluta novità delle questioni trattate, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 174/2016, per compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per le Marche, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara l’inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse a ricorrere.

Spese compensate.

Così deciso ad Ancona, nella Camera di Consiglio del 16 maggio 2017.
IL GIUDICE UNICO
f.to (dott. Fabio Gaetano Galeffi)


PUBBLICATA IL 29/05/2017


IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
f.to (dr.ssa Raffaella Omicioli)
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

Messaggio da panorama »

Con questa sentenza della Corte dei Conti Sardegna sul ricorso presentato dai colleghi CC., la Corte precisa alcune cose, anche se non lo ha accolto:

Ricorso anche per il risarcimento del danno.
--------------------------------------------------------------------
Ecco alcuni brani:

1) - A sostegno della pretesa, premesso che alcuni ricorrenti sono stati assunti dopo il 31 dicembre 1995 ed altri, alla medesima data, avevano un'anzianità contributiva inferiore ai diciotto anni, di talché dovrebbero vedersi calcolare l'ordinario trattamento di quiescenza col criterio c.d. "contributivo" oppure con quello c.d. " misto", notevolmente inferiore a quello assicurato dal previgente sistema retributivo, è stato evidenziato quanto di seguito si riassume.

2) - esistenza di un disegno di legge (DDL) S. 2381 XVII Legislatura - disposizioni in materia di previdenza complementare integrativa per il personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e del soccorso pubblico – presentato in Senato in data 11.05.16 ed assegnato il successivo 28 giugno all’11° Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente, che si prefiggerebbe l’obiettivo di porre rimedio all’annosa questione (il cui testo è stato riportato nell’atto difensivo).

3) - Vi è, infine, da considerare che i ricorrenti (e gli altri dipendenti del comparto difesa e sicurezza), sono gli unici nell’ambito del pubblico impiego per i quali non ha trovato attuazione il disegno legislativo sulla previdenza complementare, prevista dalla riforma del 1995, né hanno sortito effetto le iniziative giudiziarie portate avanti.

4) - Con la legge n. 335 del 1995 è stato introdotto il nuovo sistema di calcolo contributivo delle pensioni, allo scopo (come sottolineato, da ultimo, dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 23 del 26/01/2017) di favorire il riequilibrio finanziario e di rimuovere le sperequazioni e le diseguaglianze provocate dal calcolo retributivo (relazione dell’undicesima commissione permanente, Lavoro e Previdenza sociale, al disegno di legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).

5) - Trattasi, dunque, di una nuova architettura legislativa del “sistema pensioni” che, in quanto tale, non può essere disapplicata dal giudice.

6) - Peraltro, va considerato che il giudice può procedere alla disapplicazione di una norma interna (ma non di una legge), secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nei casi in cui la stessa sia in contrasto con una fonte normativa comunitaria di diretta applicazione nell’ordinamento giuridico nazionale (circostanza non ravvisabile nella specie), potendo, in caso contrario, sollecitare, laddove ne ritenga la rilevanza e la non manifesta infondatezza, l’intervento del giudice delle leggi (cfr., Sezione Lazio, sentenza n. 83 del 02/03/2016).

7) - A ben vedere, ed in linea generale, la invocata disparità di trattamento si radica, nella stessa prospettazione di parte attrice, non nelle norme sindacate, ma nella mancata attuazione delle medesime, come desumibile dall’analisi della diversa operatività della previdenza complementare privata e pubblica, e dei riflessi che tale differenza comporta sul piano economico, operata da parte ricorrente a sostegno della domanda subordinata.

8) - In tale ottica, innegabile appare che il sistema contributivo, in sé considerato, sia tutt’altro che irrazionale, ricollegando il trattamento pensionistico alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e assicurando, mediante la capitalizzazione della contribuzione e il coefficiente di trasformazione alla stessa applicabile, che sia data attuazione alla garanzia costituzionale dell’adeguatezza dei trattamenti pensionistici, in un quadro di compatibilità con le risorse finanziarie disponibili e con le grandezze macroeconomiche rilevanti (cfr. sentenza Corte Cost. n. 23/2017).

9) - In primo luogo, rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta di regolare in un certo modo un determinato regime pensionistico, informato al principio della pluralità delle coperture previdenziali, soltanto in parte garantite dall'assicurazione generale obbligatoria per l'I.V.S., gestita dall'I.N.P.S.

10) - Seppure, per effetto della riforma del 1995, il trattamento di pensione maturato nel regime dell’AGO-IVS (e, per quanto qui interessa, nelle forme sostitutive, esclusive o esonerative), sia stato sensibilmente ridimensionato rispetto al passato,
- ) - non vi è motivo di ritenere che non sia, di per sé solo,

- ) - sufficiente ad assicurare al lavoratore in quiescenza mezzi adeguati alle esigenze di vita, cui devono provvedere organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato, data anche la salvaguardia del trattamento minimo, “riconducibile al secondo comma dell'art. 38 della Costituzione e parzialmente derogatoria del principio di proporzionalità della pensione ai contributi versati a vantaggio del principio di solidarietà” (v. C. cost., sent. 119 del 1997, e giurisprudenza ivi richiamata).

11) - Ciò comporta che la costituzione di fondi pensione di categoria e la definizione delle relative caratteristiche, anche in punto di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro, ben può essere demandata a successive procedure negoziali tra i lavoratori e il datore di lavoro, con scelta tutt’altro che incoerente rispetto ai valori costituzionali.

12) - A non voler considerare che pur in mancanza (o in attesa) della costituzione di un fondo negoziale “chiuso” di categoria,
- ) - qualunque lavoratore ha comunque la concreta possibilità di aderire a un fondo pensione “aperto”,

- ) - fruendo degli stessi benefici fiscali in relazione ai contributi versati, ai rendimenti maturati sul proprio montante individuale e alle prestazioni erogate,

mentre

- ) - la mancata trasformazione del TFS del personale non contrattualizzato in TFR, pur pregiudicando, nell’attualità, la possibilità di conferire il TFR stesso a un fondo pensione,

- ) - comporta per converso la conservazione di un regime di calcolo di regola più vantaggioso e non ha influenza, in ogni caso, sul trattamento obbligatorio a carico dello Stato.

13) - Deve essere, dunque, conclusivamente affermato che l’asserita incostituzionalità non deriva,

- ) - come già in precedenza sottolineato dalla applicazione immediata del sistema contributivo (o misto),

- ) - quanto dall’omessa previsione legislativa di eventuali meccanismi procedimentali o assetti normativi anche sostitutivi volti,

- ) - in ipotesi, a rendere obbligatoria la costituzione dei fondi pensione, e la possibilità di conferimento ad essi del TFR entro un tempo prestabilito:

- ) - facoltà queste che, all’evidenza, attengono alla diversa sfera, normativa e politica insieme,

- ) - destinata a regolare gli assetti contrattuali della generalità del comparto,

- ) - attraverso le previste procedure di concertazione e negoziazione, nelle quali i singoli soggetti intervengono per il tramite delle loro rappresentanze sindacali, o degli organi a tal fine individuati.

Cmq. leggete il tutto qui sotto.
------------------------------------------------------------------------------------------

SARDEGNA SENTENZA 168 20/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SARDEGNA SENTENZA 168 2017 PENSIONI 20/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------



Sent. N. 168/2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere Maria Elisabetta LOCCI, quale giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23.936 del registro di Segreteria, proposto dai signori: ( OMISSIS per questione di spazio n. 454 ricorrenti ), tutti rappresentati e difesi dall’Avvocato Roberto MANDOLESI (CF: MNDRRT64P20D542C; PEC: robertomandolesi@ordineavvocatiroma.org ), presso il cui studio, sito in Roma, via Paolo Emilio n. 34, hanno eletto domicilio, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del Ministro pro tempore, il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, entrambi domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Cagliari via Dante n. 23/25, e l’INPS, Gestione Dipendenti Pubblici.

Uditi, nella pubblica udienza del 23 novembre 2017 il difensore dei ricorrenti, Avvocato Stefania SCAMUTZI, per delega dell’Avvocato Roberto MANDOLESI, e l’Avvocato Alessandro DOA per l’INPS.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso depositato in data 22 febbraio 2017 i ricorrenti, dipendenti in servizio appartenenti, con diversi gradi/qualifiche, alle Forze di Polizia, hanno chiesto:

a) in via principale, che venga accertato il proprio diritto a vedersi calcolare il trattamento pensionistico spettante — sino all'effettiva attuazione della previdenza complementare — secondo il criterio cosiddetto "retributivo", previa eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge n. 335/1995, e dell'art. 3, co.2, d.lgs. n.252/2005, in parte qua, e previo eventuale annullamento e/o disapplicazione degli atti a ciò ostativi ed, in particolare, delle leggi, decreti e circolari disciplinanti la materia de qua; nonché dei vari provvedimenti ad essi consequenziali e/o connessi, comunque lesivi dei loro diritti; e che, di conseguenza, siano condannate le Amministrazioni convenute, ognuna per le rispettive competenze, ad adottare il sistema di calcolo del trattamento pensionistico spettante - sino all'effettiva attuazione della previdenza complementare - secondo il metodo c.d. "retributivo”;

b) in via subordinata, che siano condannate le Amministrazioni al risarcimento dei danni economici effettivamente subiti dai ricorrenti conseguenti al mancato tempestivo avvio delle necessarie procedure per la negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio e/o fine rapporto, e della connessa e conseguente istituzione della previdenza complementare (c.d. "Secondo Pilastro"); danni da liquidarsi in misura pari ai valori finali indicati in euro nella perizia tecnico-contabile versata agli atti, ovvero - sulla scorta di tali valori - in via del tutto equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

A sostegno della pretesa, premesso che alcuni ricorrenti sono stati assunti dopo il 31 dicembre 1995 ed altri, alla medesima data, avevano un'anzianità contributiva inferiore ai diciotto anni, di talché dovrebbero vedersi calcolare l'ordinario trattamento di quiescenza col criterio c.d. "contributivo" oppure con quello c.d. " misto", notevolmente inferiore a quello assicurato dal previgente sistema retributivo, è stato evidenziato quanto di seguito si riassume.

Sussisterebbe in primo luogo la giurisdizione della Corte dei conti, in quanto la controversia verterebbe principalmente sull'accertamento del diritto a percepire il trattamento pensionistico ad essi spettante secondo il sistema retributivo più favorevole, vigente nel periodo antecedente la riforma attuata con la legge n. 335/1995, come riconosciuto dal Giudice amministrativo in casi analoghi (ex multis: TAR Roma, n. 5024/14 e n.2721/09; TAR Perugia n. 432/13).

Nel merito del ricorso, ricostruita l’evoluzione normativa nella materia pensionistica e le sperequazioni che verrebbero a crearsi tra pensionati ante e post “riforma Dini”, con l’introduzione del metodo di calcolo misto e/o contributivo, è stato posto l’accento sul fatto che lo stesso Legislatore del 1995, avvedutosi di tale problema, aveva previsto, accanto alla previdenza obbligatoria (il cosiddetto "Primo Pilastro", volto ad assicurare in siffatta maniera la pensione di base), anche il cosiddetto "Secondo Pilastro” ossia la previdenza complementare, per il tramite dei "Fondi Pensione".

La previdenza complementare avrebbe dovuto attuarsi "immediatamente" (per evitare che vi fosse una diminuzione della copertura pensionistica rispetto al reddito), attraverso una contribuzione reale anche a carico dello Stato e, per le quote non coperte dal predetto stanziamento, con i cosiddetti "accreditamenti figurativi".

Ad avviso dei ricorrenti, secondo lo stesso Legislatore, la costituzione del c.d. "Secondo Pilastro" era condizione necessaria per garantire adeguati livelli di copertura previdenziale a tutti quei lavoratori penalizzati dall'introduzione dei nuovi (e più deleteri, dal punto di vista economico) sistemi di calcolo del trattamento pensionistico.

A tali fini, è stato evidenziato che, dopo numerosi solleciti, reiterati annualmente dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative delle forze di polizia ad ordinamento civile, e dai consigli centrali della rappresentanza militare, e dopo l’invio di formali atti di diffida da parte dei diretti interessati, il competente TAR, specificamente adito, aveva accolto i ricorsi per annullamento del silenzio rifiuto, dichiarando l’obbligo per le resistenti amministrazioni di concludere il procedimento amministrativo entro 180 giorni (ex multis: TAR Roma, sent. n. 2721/2010). Persistendo l’inadempimento delle predette amministrazioni, veniva, di poi, accolto il connesso ricorso per l’esecuzione del giudicato, e nominato a un commissario ad acta.

Quest’ultimo, peraltro, sentito il TAR (nota del 19.11.2013), non avrebbe potuto fare altro che diffidare nuovamente il ministero competente ad avviare le procedure di concertazione e contrattazione per l’intero comparto difesa e sicurezza, interessando allo scopo le organizzazioni sindacali e i consigli centrali di rappresentanza e dandone informazione ai ricorrenti, diretti interessati, affinché potessero tenerne conto nel sollecitare l’avvio delle procedure stesse.

Ma anche tali ulteriori solleciti, stando a quanto rappresentato in atti, non avrebbero avuto riscontro pratico, di talché permarrebbero le ragioni di sperequazione, in punto di trattamento pensionistico, poste a base del ricorso, non essendo stata data la possibilità di compensare, mediante la previdenza complementare, il trattamento stesso, in violazione dell’espressa volontà del legislatore.

Ad avviso della difesa dei ricorrenti, dunque, in presenza di una tale situazione, gravida di risvolti incostituzionali, sarebbe più che legittima la pretesa ad ottenere — quanto meno sino al momento in cui sarà stata attuata la cosiddetta "previdenza complementare", un trattamento previdenziale da calcolarsi (anche per essi) secondo il tradizionale metodo "retributivo".

Diversamente ragionando, dovrebbe sollevarsi questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di legge in materia, nella parte in cui esse siano interpretate nel senso di rendere applicabile la “riforma Dini” al personale del comparto difesa e sicurezza, senza che sia stata parallelamente resa effettiva la possibilità, anche per questi ultimi, di accedere alle forme di previdenza complementare indissolubilmente legate alla riforma stessa (secondo il principio equitativo del simul stabunt, simul cadent).

Pertanto, l’applicazione parziale della “riforma Dini”, ovvero l’introduzione del sistema contributivo non accompagnata dalla possibilità di accedere alla previdenza complementare, violerebbe il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione (stante la macroscopica, ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento tra la situazione dei dipendenti privati e quella dei dipendenti pubblici e, all’interno di quest’ultima categoria, tra coloro a favore dei quali i fondi pensione sono stati attivati e coloro che, come i ricorrenti, non si sono visti riconosciuta tale legittima possibilità). Violerebbe, altresì, i principi di equa retribuzione e proporzionalità di cui agli articoli 36 e 38 della Costituzione, posto che il sistema contributivo di per sé solo, senza l’effettiva creazione del secondo pilastro, non garantirebbe la proporzionalità della pensione alla quantità e qualità del lavoro prestato, né l’adeguatezza di tale forma di retribuzione differita alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia.

Per tale via, analoghe censure di non conformità a Costituzione (artt. 3; 36, co. l; e 38, co .2), sono state mosse nei confronti dell’art. 3, co. 2, del d.lgs. n. 252/05, norma emanata in attuazione della legge-delega n. 243/2004 (cosiddetta "Riforma Maroni"), nella parte in cui (reiterando, di fatto, pedissequamente la disposizione di cui all'art. 3 del d. lgs. n. 124/93), nello stabilire che la previdenza integrativa è istituita mediante Accordi o Contratti collettivi, non avrebbe attribuito ai singoli lavoratori alcun mezzo per l'esercizio effettivo del diritto (id est: per reagire all'eventuale inerzia delle OO.SS.).

In via subordinata, i ricorrenti hanno rilevato come il “mancato tempestivo avvio delle necessarie procedure per la negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio e/o fine rapporto, e della connessa - e conseguente -istituzione della previdenza complementare”, abbia comportato un danno risarcibile attuale e concreto, allegando ai fini della quantificazione e del nesso causale, perizia tecnico-contabile a firma del Prof. Daniele Pace (il danno è stato stimato tenendo conto dell’impossibilità di fruire, sul piano fiscale, della deduzione dei versamenti al fondo pensione e dell’impossibilità di destinare al fondo pensione stesso il TFR, aumentando per tal via il montante previdenziale).

Tale danno sarebbe conseguenza dell’inadempimento delle convenute Amministrazioni il cui comportamento omissivo, oltre che dal riferito contenzioso davanti al Giudice amministrativo, sarebbe stato stigmatizzato (quale vulnus normativo) finanche con un'interrogazione parlamentare (versata in atti).

L’Avvocatura dello Stato, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Difesa, si è costituita in giudizio in data 9.6.2017, depositando articolata memoria difensiva con la quale ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità e/ o improponibilità del ricorso e delle avverse domande, ovvero che sia respinto nel merito perché infondato, previa, occorrendo, declaratoria di non rilevanza e manifesta infondatezza delle prospettate questioni di legittimità costituzionale. Con vittoria di spese.

A sostegno delle rassegnate conclusioni è stato dedotto quanto segue.

In via preliminare, il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire in quanto i ricorrenti sono tutti in servizio, e nei loro confronti non si è ancora perfezionata la fattispecie costituiva del diritto a pensione. Ciò, alla luce della giurisprudenza contabile, priverebbe di rilevanza anche la prospettata questione di legittimità costituzionale, in ragione dell'insussistenza di una condizione dell'azione. Peraltro, detta questione sarebbe, comunque, da ritenersi manifestamente infondata, stante la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha statuito che spetta al Legislatore il potere di determinare il trattamento pensionistico da riconoscere ai pubblici dipendenti, variandone la consistenza e le modalità in relazione alle circostanze temporali, senza che da ciò derivi una discriminazione tra pensionati costituzionalmente rilevante, fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona (Corte Cost., n. 30/2004 e Corte dei conti, Sez. Giur. Lazio, n. 1127 in data 7 novembre 2012).

In ogni modo, per quanto concerne la dedotta ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento, gli stessi ricorrenti avrebbero riferito l’effetto lesivo alla mancata piena attuazione delle norme censurate, non venendo in rilievo, conseguentemente, profili di incostituzionalità discendenti dalle medesime disposizioni (Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Regione Piemonte sentenza n. 4/2016, e Sez. Giurisdizionale per la Regione Lazio sentenza n. 208 del 15.6.2016).

Nel merito, l’Avvocatura dello Stato ha sottolineato la correttezza dell’operato delle Amministrazioni convenute, rilevando come, in relazione ai contenziosi promossi per il mancato avvio delle trattative negoziali, la giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che i dipendenti pubblici destinatari dell'attività contrattuale collettiva, o del decreto presidenziale di recepimento degli esiti della procedura di concertazione, sono titolari di un interesse finale e del tutto indiretto e riflesso, e non già di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile in ordine all'avvio e conclusione dei procedimenti "negoziali". Quest’ultimo sarebbe rinvenibile esclusivamente in capo alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e/o ai Comitati centrali di rappresentanza, sempre quali organismi esponenziali di interessi collettivi (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5698/ 2011; T. A.R Lazio, sez. I, sentenze n. 2092/2011 e nn. 7448, 7456 e 7458 del 2010).

Del pari improponibile ed inammissibile, sia sotto il profilo del difetto di giurisdizione, sia per difetto di un interesse concreto e attuale, e comunque del tutto infondata ed indimostrata, sarebbe la domanda risarcitoria avanzata dai ricorrenti in via subordinata.

Difatti, in pendenza del rapporto di lavoro, e in assenza di maturazione dei requisiti per il riconoscimento del diritto a pensione, non sarebbe ravvisabile alcun pregiudizio attuale derivato da inadempimento di obbligazioni o prestazioni pensionistiche (Corte dei Conti sez. giurisdizionale per la Regione Piemonte n. 4 del 18.1.2016).

Peraltro, la richiesta di liquidazione dell'asserito danno in via equitativa sarebbe inammissibile anche sotto il diverso profilo della mancata prova della sussistenza del medesimo, ovvero di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria azionata (Cass. n. 15585/2007 e n. 4948/2013).

È stata, infine, eccepita l'intervenuta prescrizione dei diritti e crediti a qualunque titolo azionati dai ricorrenti, e formulata specifica contestazione degli assunti e conclusioni della perizia di parte nonché degli avversi conteggi e tabelle riassuntive.

L’INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 9 giugno 2017, con la quale sono state formulate le seguenti conclusioni:

a) in via preliminare, che sia dichiarato il parziale difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, in merito alle domande relative a TFS o TFR, comunque formulate;

b) sempre in via preliminare, che sia dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'INPS, con riferimento alla domanda di risarcimento danni e di mancato avvio della previdenza complementare;

c) nel merito, che il ricorso sia respinto, in quanto infondato in fatto e diritto, anche con riferimento all'eccepita inammissibilità, e, comunque, non provato nei confronti dell’INPS. In ogni caso, col favore delle competenze professionali come per legge.

Nell’articolato atto defensionale l’Istituto previdenziale ha mosso preliminari eccezioni di inammissibilità avuto riguardo, per un verso, alla mancanza di una previa istanza amministrativa (ex art. 71 lett. b) del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, poi sostituito dall’art. 153 lett. B, D.lgs. n. 174/2016), come da sempre affermato, e da ultimo ribadito dalla giurisprudenza contabile (ex multis Sezione Toscana n. 105/2015; n. 62/2016; n. 6/2017), mentre per altro profilo, il ricorso sarebbe inammissibile per estrema genericità, mancando qualsiasi elemento utile ad identificare le singole posizioni asseritamente lese, non essendo stata indicati in ricorso, né altrimenti documentati, gli elementi che connotano la posizione individuale di ciascuno dei ricorrenti.

Ha anche eccepito il difetto parziale di giurisdizione della Corte dei Conti in ordine alla domanda di "condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento dei danni conseguenti al mancato avvio delle procedure per la negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio e/o fine rapporto" e, comunque, in merito a tutte le domande relative a TFS o TFR, trattandosi di materia estranea a quella rimessa al giudice contabile, e soggetta alla giurisdizione del Tribunale ordinario quale Giudice del Lavoro, ovvero del Giudice Amministrativo.

Ha, ancora, eccepito la carenza di propria legittimazione passiva, con conseguente estromissione del giudizio, in ragione del fatto che l'attuale quadro normativo non assegna all'Ente previdenziale alcun ruolo attivo nella "creazione e/o istituzione" dei Fondi di previdenza complementare.

Nel merito, ripercorsa la disciplina normativa dettata in materia di previdenza complementare e di trattamento di fine rapporto/servizio, ha evidenziato come, in ossequio ai principi generali, spetterebbe solamente al Legislatore stabilire tempi e modalità di eventuali riforme in tema o, al più, laddove espressamente previsto, ad accordi la cui sottoscrizione vede protagoniste le Organizzazioni sindacali, in rappresentanza delle categorie dei lavoratori interessati.

Pertanto, nessuna responsabilità potrebbe essere attribuita all'INPS, giacché privo di qualunque potere al riguardo.

A non voler considerare che, allo stato attuale, nessun pregiudizio potrebbe dirsi dimostrato e dimostrabile, sia sotto il profilo dell'an che del quantum, essendo i ricorrenti tuttora in servizio; difatti, solamente al momento del loro collocamento a riposo sarà possibile verificare, alla luce delle disposizioni di legge in vigore, la misura del trattamento pensionistico concretamente conseguito rispetto a quello che sarebbe spettato in forza di diverse disposizioni di legge e così determinare, ove ne ricorrano i presupposti, quella eventuale variazione in peius, solo asserita nell’atto introduttivo del giudizio, come precisato dalla stessa giurisprudenza contabile (sentenze Sez. giurisdizionale Lazio, n. 1127 del 2012 e n. 83 del 2016).

Sul punto, è stato ulteriormente rilevato che i conteggi contenuti nella perizia versata in atti dai ricorrenti (cfr. doc. 17 del fascicolo di parte), espressamente contestati, non solo sarebbero inutilizzabili nei confronti dell’INPS, ma altresì del tutto ipotetici, e comunque errati, perché non conformi alle norme che disciplinano la materia, sia in ordine al criterio proposto, fondato su scelte soggettive dei parametri di riferimento, che per il quantum preteso; mancherebbe, inoltre, ogni riferimento alla posizione dei singoli ricorrenti, in ragione dell’assenza di qualsivoglia elemento idoneo a chiarirne la posizione contributiva, fermo restando che trattasi in ogni caso di materia che esulerebbe dalla giurisdizione della Corte dei Conti.

Con riferimento, infine, alla prospettata violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., nonché dei principi di equa retribuzione e proporzionalità, di cui agli artt. 36 e 38 Cost., l’INPS ha precisato che la questione di legittimità costituzionale sarebbe manifestamente infondata, sia perché mancherebbe, in riferimento all’art. 3 Cost., il tertium comparationis, sia in quanto la giurisprudenza della Consulta sarebbe ormai del tutto consolidata nel ritenere che spetti alla discrezionalità del Legislatore, sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali, dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico, ma ciò alle stregua delle risorse finanziare attingibili e fatta salva, ovviamente, la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona (C. Cost. sent. n. 30 del 2004).

Con memoria depositata in data 09.06.2017 il difensore dei ricorrenti, in riscontro alle eccezioni sollevate dalle convenute amministrazioni, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, specificando ulteriormente quanto segue:

a) sussisterebbe l’interesse attuale e concreto dei ricorrenti, come di recente riconosciuto dalla Sez. Abruzzo, con sentenza n. 40/2017, stante la compiuta esposizione delle ragioni di fatto e diritto poste a fondamento della domanda giudiziale, sia quella principale concernente il sistema pensionistico da applicare, sia quella subordinata riguardante la richiesta risarcitoria, alla prima indissolubilmente legata, contenente gli elementi necessari per la quantificazione del danno;

b) non rileverebbe, inoltre, la mancanza di una previa istanza amministrativa, stante il sostanziale silenzio-rifiuto dell’Amministrazione di appartenenza a provvedere sulle istanze presentate, come stabilito dalla Sez. Lazio, con sentenza n. 83/2016, con la quale è stato altresì riconosciuto il diritto dei ricorrenti ad avere una pronuncia di merito, dopo la corretta declaratoria di difetto di giurisdizione del Tar Lazio al quale si erano rivolti;

c) contrariamente a quanto dedotto dalle Amministrazioni convenute, sarebbero stati forniti gli elementi utili al fine di rendere pronuncia nel merito della vicenda, avuto riguardo alla posizione giuridica lesa: tutti i ricorrenti, accomunati dall’avere un’anzianità di servizio che al 31.12.1995 non superava i 18 anni, o dall’essere neoassunti dall’1.1.1996, dopo l’entrata in vigore della legge di riforma (c.d. Dini), si sarebbero visti, indistintamente, mutare il sistema di calcolo del loro trattamento pensionistico (da “retributivo” a “contributivo”), e trattenere i correlati contributi previdenziali.

Tale posizione giuridica “fattuale”, chiaramente espressa nel ricorso introduttivo del giudizio, sarebbe l’elemento essenziale per valutare, in via principale, la disapplicazione di una norma di legge per incostituzionalità, essendo stati tutti penalizzati dal diverso sistema di calcolo della futura pensione introdotto con la legge n.335/1995.

Per la domanda di risarcimento del danno, avanzata in subordine, è stato evidenziato che la mancanza di alcuni dati personali dei ricorrenti, sebbene necessari ai fini del calcolo del quantum effettivamente dovuto a ciascuno di loro, non precluderebbe una pronuncia giudiziale di mero accertamento, secondo i criteri indicati in perizia e non contestati, rinviando a momenti e sedi diverse la quantificazione dell’effettivo danno subito dai singoli, o disponendo a tal fine una consulenza tecnica d’ufficio, previa acquisizione dei dati personali dei ricorrenti presso le Amministrazioni convenute, in applicazione del c.d. principio dispositivo, avendo i ricorrenti medesimi, per parte propria, prodotto in atti le prove documentali che è stato possibile reperire ai fini dell’accertamento dell’an e del quantum del danno patrimoniale richiesto.

Il legale di parte ricorrente ha specificato, inoltre, che sussisterebbe la legittimazione passiva delle Amministrazioni convenute e dell’INPS, e la giurisdizione della Corte dei Conti in ordine alla domanda subordinata di risarcimento del danno, fondata non tanto sulle mancate prestazioni (TFR) relative alla c.d. previdenza complementare, quanto sulla mancata colpevole attivazione del secondo pilastro pensionistico e sul connesso silenzio-rifiuto formatosi al riguardo.

Ha, quindi, insistito per l’accoglimento del ricorso, ritenendo attuale la domanda proposta, non emergendo, dagli interventi legislativi succedutisi nel tempo, una riconsiderazione della materia in termini più favorevoli per i ricorrenti, pur dando atto dell’esistenza di un disegno di legge (DDL) S. 2381 XVII Legislatura - disposizioni in materia di previdenza complementare integrativa per il personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e del soccorso pubblico – presentato in Senato in data 11.05.16 ed assegnato il successivo 28 giugno all’11° Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente, che si prefiggerebbe l’obiettivo di porre rimedio all’annosa questione (il cui testo è stato riportato nell’atto difensivo).

Con note d’udienza depositate in data 19 giugno 2017, l’Avvocato MANDOLESI, nel ribadire la peculiarità della questione, ha evidenziato come le Amministrazioni convenute, nel dispiegare difese identiche a quelle formulate per altri ricorsi, avrebbero particolarmente insistito per la condanna alle spese. Al riguardo, nel sottolineare la novità e la unicità della vicenda nel panorama del pubblico impiego, ha chiesto, nella scongiurata ipotesi di rigetto del ricorso, l’integrale compensazione delle spese.

Venuto in discussione il giudizio all’udienza del 21 giugno 2017, con ordinanza n. 117/2017, in applicazione degli artt. 29 CGC e 182 c.p.c., è stato assegnato alla parte ricorrente il termine perentorio del 24 ottobre 2017, per il deposito in Segreteria di una valida procura alle liti, posto che quelle esibite, trasmesse mediante posta elettronica certificata in allegato al messaggio con il quale è stato trasmesso il ricorso, non contenevano riferimenti univoci al giudizio instaurato (ex art. 5, comma 6 del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 98 del 21 ottobre 2015).

Con nota pervenuta alla Segreteria della Sezione il 23 ottobre 2017, l’Avvocato MANDOLESI, precisato che tutti i ricorrenti appartengono all’Arma dei Carabinieri , ha fatto presente che i signori M. G.; A. R. M. e V. P. sono stati indicati due volte nel ricorso introduttivo, e che per i signori E. B., R. F. e A. P. erano stati commessi errori di trascrizione nei dati anagrafici (sempre nel ricorso).

Ha poi, compiuto un’elencazione dei ricorrenti, distinguendo tra coloro che avevano conferito la procura alle liti, depositata in ottemperanza all’ordinanza e quelli che invece detta procura non avevano conferito.

Dal riscontro operato con gli atti di causa risulta non esibita la procura alle liti, oltre che per i ricorrenti indicati dalla difesa, anche per i signori D. M. A.; M. A. R. e V. P., i quali, va precisato, non figurano nella memoria in atti neppure tra coloro i quali hanno conferito detta procura.

Con ulteriore memoria integrativa, depositata in data 10 novembre 2017, la difesa dei ricorrenti, in relazione all’eccepita inammissibilità del ricorso per mancanza di una previa istanza amministrativa, ha specificato che in casi analoghi l’INPS si sarebbe limitato a riscontrare le specifiche domande sempre in termini generali e con clausole di stile e che, nel caso di specie, non rileverebbe né la singola posizione pensionistica lesa, né il previo esperimento della via amministrativa, essendo l’Istituto obbligato ad adottare, per legge, il sistema di calcolo delle pensioni secondo il metodo contributivo. Infine, con riferimento alle spese di giudizio, ha sottolineato che, in casi analoghi, anche due recentissime pronunce della Sezione Lombardia ne avrebbero disposto la compensazione (sentenze n. 81/2017 e 99/2017).

Con successive note d’udienza, pervenute in data 15 novembre 2017, l’Avvocato MANDOLESI ha ulteriormente rimarcato la stretta connessione intercorrente tra la riforma pensionistica e l’attuazione della previdenza complementare, come peraltro implicitamente riconosciuto dalle Amministrazioni convenute (il Ministero dell’Interno, nella memoria depositata per analogo giudizio, e l’INPS, Direzione Centrale Pensioni, nella nota trasmessa al difensore dei ricorrenti in risposta a diffide inoltrate da altri soggetti, versata in atti e priva di data).

La causa è stata esaminata all'udienza del 23 novembre 2017, nel corso della quale l’Avvocato SCAMUTZI, nell’interesse dei ricorrenti, ha integralmente richiamato le memorie in atti.

L’Avvocato DOA, per l’INPS, nel richiamare a sua volta le difese e conclusioni in atti, ha insistito per il difetto di legittimazione passiva dell’Istituto.

--------------------

FINE PRIMA PARTE
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

Messaggio da panorama »

SECONDA PARTE
-----------------------------------------------

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Delle questioni preliminari.

1.a. Regolarità della procura alle liti.

In via preliminare, si prende atto delle precisazioni in merito alla duplice indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio, di alcuni ricorrenti, ovvero i signori M. G., A. R. M. e V. P.: pertanto nell’elencazione riportata in epigrafe (che tiene conto della registrazione nel sistema informatico del ricorso originariamente presentato), i numeri 196 e 200 vanno entrambi riferiti ad un unico ricorrente, sig. M. G.; analogamente è a dirsi per i numeri 243 e 289, riferibili entrambi al sig. A. R. M., e per i numeri 318 e 350, riferibili al sig. V. P. (cfr. nota depositata in data 23 ottobre 2017).

Con riferimento alla regolare instaurazione del processo, va constatato il mancato deposito di valida procura alle liti nei termini in precedenza assegnati con ordinanza, per i ricorrenti che di seguito si elencano, non essendovi in atti elementi che consentano di riferire con certezza ai medesimi l’operato del difensore.

Difatti, le procure alle liti in origine esibite, contenute in documento separato dal ricorso e trasmesse per posta elettronica, non contengono riferimenti univoci al giudizio promosso in questa sede, vuoi per la data (risultano conferite nel dicembre 2015), vuoi per l’oggetto, facendo espressa menzione di un ricorso proposto al fine di censurare l’illegittimo silenzio serbato dai convenuti sull’intimazione, con cui è stato chiesto l’avvio delle procedure volte alla costituzione di forme pensionistiche complementari, mentre la domanda principale del ricorso qui presentato attiene al riconoscimento del diritto a vedersi calcolare il trattamento pensionistico spettante secondo il metodo retributivo.

Va, altresì precisato che, rispetto all’elenco redatto dalla difesa nella nota depositata in data 23 ottobre 2017, non risulta agli atti la procura alle liti anche per i signori D.M. A., M. A. R. e V. P., i quali, peraltro, non figurano ricompresi, nella predetta nota, neppure tra i ricorrenti che hanno conferito procura speciale.

Conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile (cfr. Cassazione Sez. U, Sentenza n. 14212 del 06/07/2005 e Sez. 3, Sentenza n. 9462 del 18/04/2013) il ricorso proposto dai signori: ( OMISSIS per questione di spazio ).

Quanto alle spese, per tale specifico aspetto, ritiene questo Giudice di dover fare applicazione dell’art. 31, comma 3, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (codice della giustizia contabile, di seguito CGC), in forza del quale si può procedere alla compensazione delle stesse tra le parti, tra gli altri casi quando, come è avvenuto nella specie, si definisca il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari.

1.b Difetto di giurisdizione della Corte dei conti. Difetto di legittimazione passiva dell’INPS.

Il difetto di giurisdizione è stato eccepito da tutte le Amministrazioni convenute: in particolare, dall’Avvocatura dello Stato per ciò che attiene alla domanda risarcitoria avanzata in via subordinata e, dall’INPS, con formula più ampia, riferita a tutte le domande relative al trattamento di fine rapporto o servizio comunque avanzate.

Al riguardo, premesso che, come esposto in narrativa, il ricorso appare articolato in due distinte domande, sussiste sicuramente la giurisdizione della Corte su quella principale, diretta ad ottenere la corresponsione del trattamento pensionistico, ancorché sino all’effettiva attuazione della previdenza complementare, secondo il criterio retributivo.

Trattasi, difatti, di questione attinente l’an e il quantum di posizioni pensionistiche di dipendenti dello Stato, la cui decisione involge direttamente il conseguente trattamento senza, per come proposta, riflesso alcuno sul trattamento di attività di servizio.

Ciò è sufficiente per riservarne la cognizione alla Corte dei conti, mentre altri aspetti, derivati o conseguenti all’essere i ricorrenti ancora in servizio, attengono alla ammissibilità o meno del ricorso (riguardata sotto l’aspetto dell’interesse ad agire) e verranno nel prosieguo esaminati.

Diverso discorso è a farsi per la domanda avanzata in via subordinata e diretta ad ottenere il risarcimento dei danni economici effettivamente subiti dai ricorrenti conseguenti al mancato tempestivo avvio delle necessarie procedure per la negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio e/o fine rapporto, e della connessa e conseguente istituzione della previdenza complementare.

Difatti, come già accuratamente sottolineato dal giudice contabile (cfr. in particolare, Sezione Abruzzo, sentenza n. 40/2017 e la giurisprudenza della Cassazione ivi richiamata), non può per tale aspetto parlarsi di pensioni “pubbliche”, nell’accezione di pensioni “in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge”, in quanto l'effettivo oggetto delle controversie in materia di previdenza complementare va identificato “in obbligazioni sostanzialmente retributive”, sebbene con funzione previdenziale in senso lato, che trovano titolo immediato e diretto nel rapporto di lavoro, anziché nell'autonomo rapporto previdenziale, ed integrano un particolare atteggiarsi del primo, per effetto di disposizioni negoziali di natura privatistica intese ad assicurare, attraverso un meccanismo di retribuzione differita, l'operatività di provvidenze, non sostitutive, né alternative rispetto al regime previdenziale in senso stretto, ma complementari ad esso.

La natura di siffatti emolumenti e, in correlazione ad essa, la individuazione del plesso giudiziario chiamato a pronunciarsi, è stata, d’altro canto, riconosciuta da parte attrice, laddove nell’atto introduttivo del giudizio ha ampiamente illustrato le pronunce dell’adito TAR in controversie similari, e i provvedimenti dallo stesso adottati, sicuramente affermativi della propria giurisdizione, ancorché rivelatisi improduttivi di effetti concreti (ivi compresa la disposta nomina del commissario ad acta), per i particolari meccanismi di partecipazione, e la natura dei soggetti coinvolti nell’attuazione della previdenza complementare.

Analogo discorso è a farsi qualora si voglia interpretare la pretesa dei ricorrenti come attinente alla “giusta” corresponsione del trattamento di fine servizio o fine rapporto: anche in tal caso, per giurisprudenza pacifica, le questioni relative sono attribuite alla giurisdizione del giudice competente per il rapporto di lavoro (da ultimo: Cass., SS.UU., ord. 25039 del 7.11.2013).

Da ciò consegue la carenza di giurisdizione anche per l’aspetto relativo al risarcimento del danno asseritamente patito dai ricorrenti, ricollegato per un verso, al mancato tempestivo avvio dei fondi pensione (l’esercizio dell’opzione per il passaggio al regime di trattamento di fine rapporto, avrebbe generato un montante più elevato rispetto al regime di trattamento di fine servizio) e, per altro verso, alla maggiore tassazione IRPEF (il passaggio al TFS avrebbe dato luogo ad un ammontare deducibile più consistente).

Trattasi, all’evidenza, di questioni risarcitorie non derivanti dalla gestione del rapporto pensionistico, ma trovanti causa nella mancata attuazione del “secondo pilastro”.

Pertanto, sulla domanda subordinata, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte e, agli effetti di cui all’art. 17 CGC, si indica nel Giudice amministrativo il giudice provvisto di giurisdizione.

Rimane assorbito l’esame di ogni altra eccezione sollevata su detta pretesa dalle convenute amministrazioni, ivi compresa la richiesta di estromissione dal giudizio, formulata dall’INPS con riferimento specifico all’assenza di qualsivoglia ruolo attivo nella creazione e/o istituzione della previdenza complementare. Deve, peraltro, essere precisato che rimane ferma la legittimazione passiva dell’Istituto sulla domanda principale, atteso che l’ente previdenziale è nell’ordinamento pensionistico il soggetto erogatore del trattamento di quiescenza e, dunque, in buona sostanza, soggetto processuale necessario, dovendosi tenere distinto l’aspetto sostanziale della controversia, ricollegabile non alla legittimazione, ma al merito della domanda, in cui l’ente previdenziale può dimostrare l’inesistenza di un proprio obbligo giuridico, o di eventuali responsabilità, delle quali sia chiamato a rispondere.

Rimane altresì assorbita la questione di illegittimità costituzionale, mossa da parte attrice nei confronti dell’art. 3, co. 2, del d.lgs. n. 252/05, norma emanata in attuazione della legge-delega n. 243/2004, nella parte in cui, nello stabilire che la previdenza integrativa è istituita mediante Accordi o Contratti collettivi, non avrebbe attribuito ai singoli lavoratori alcun mezzo per l'esercizio effettivo del diritto (id est: per reagire all'eventuale inerzia delle OO.SS.).

1.c Inammissibilità della domanda principale.

Sempre in via preliminare, deve essere valutata l’esistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda, anche alla luce delle censure mosse dalle convenute Amministrazioni, avuto riguardo sia alla mancanza di un interesse attuale e concreto (cfr. memoria Avvocatura dello Stato in atti), sia all’assenza di una previa istanza amministrativa (cfr. memoria INPS).

In ordine al primo aspetto, ritiene questo giudice, contrariamente all’avviso espresso da talune Sezioni di questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. Puglia, sentenza n. 349 dell’11/07/2017 e Sezione Lombardia, sentenza n. 99 del 27/06/2017) che debba ravvisarsi l’interesse, attuale e concreto, in capo ai ricorrenti, ad ottenere una pronuncia nel merito della domanda.

Ciò alla luce di due particolari circostanze:

a) rileva, per un verso, come posto in evidenza dalla Sezione Abruzzo, nella sentenza n. 40/2017, il fatto che il lavoratore sia titolare, nell'ambito del rapporto previdenziale, di un diritto soggettivo alla posizione assicurativa che gli compete ai sensi di legge, riconoscendone la natura di bene giuridico suscettibile, nel corso del rapporto previdenziale e ancor prima del conseguimento del diritto alle prestazioni, di autonomo accertamento e tutela. Tra le facoltà del lavoratore assicurato in cui si esprime il contenuto del diritto suddetto, ritiene la Corte che vada annoverata quella ad avere certezza dell'esatto ammontare della contribuzione complessiva esistente a suo credito e all'acquisizione, a tal fine, di notizie in merito ai contributi versati nel corso dell'attività lavorativa e alla relativa "consistenza", da intendere, quest'ultima, come estesa, oltre che alla quantità, anche alla qualità della contribuzione, vale a dire all'"utilità" della stessa ai fini pensionistici. Sussiste quindi un vero e proprio diritto del lavoratore assicurato alla informazione, speculare, peraltro, al dovere di dare certezza sulla consistenza del credito contributivo via via maturato dagli assicurati, che costituisce un obbligo specifico dell'Istituto assicuratore, iscritto nel rapporto giuridico previdenziale, come è argomentabile dall'art. 54 della legge 9 marzo 1989 n. 88 (e, in generale, dalla legge 8 luglio 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); sicché ove il diritto stesso rimanga insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinazione della consistenza della contribuzione, il richiedente ha un interesse qualificato ad agire, di cui è indubbia l'attualità, per farne accertare la lesione, derivante dall'inadempimento. Questo comporta (…) che deve considerarsi certo ed attuale l'interesse ad agire dell'assicurato medesimo per ottenere dal giudice l'accertamento della effettiva consistenza (intesa anche come "valore" ai fini pensionistici) della propria posizione contributiva e rimuovere così lo stato di incertezza oggettiva sulla esattezza dei dati al riguardo forniti dall'ente previdenziale (cfr. le pronunce della Cassazione, Sez. Lav., sent. 9125 del 21 giugno 2002, e Cass., sent. 2392 del 18 novembre 1965, richiamate nella sentenza citata).

b) per altro verso, come correttamente evidenziato dalla Sezione Lazio, sentenza n. 83 del 02/03/2016, a fronte di una corretta declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, non può essere negato il diritto dei ricorrenti ad avere una pronuncia nel merito della domanda, in assenza della quale rimarrebbero prive di azione e, dunque, di tutela, posizioni giuridicamente rilevanti il cui attuale stato di incertezza, indubbiamente, condiziona le scelte fondamentali che ciascun dipendente è chiamato a fare, al fine di ottenere mezzi economici adeguati alle proprie esigenze di vita una volta terminata l’attività lavorativa; scelte, al momento, fortemente condizionate dalla impossibilità di accedere a forme pensionistiche complementari di categoria.

In quest’ottica, la tesi dei ricorrenti, secondo cui la perdurante mancata attuazione del “secondo pilastro” rischia di comportare, nei loro confronti, il collasso dell’intera struttura previdenziale progettata dal legislatore, involge posizioni di diritto soggettivo suscettibili di autonomo accertamento e tutela, anche sotto il profilo della quantità e della qualità della contribuzione complessivamente esistente a loro favore, secondo l’insegnamento della Corte di cassazione, dinanzi richiamato (cfr. Sez. Abruzzo, sentenza n. 40/2017).

Né dirimente appare, ai fini di una declaratoria di inammissibilità del ricorso, la mancanza di una previa istanza amministrativa, richiesta quale presupposto specifico dall’art. 153, comma 1, lett. b) CGC, a mente del quale i ricorsi in materia pensionistica di cognizione della Corte dei conti sono inammissibili quando “si propongono domande sulle quali non si si provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all’amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere”.

La norma da ultimo emanata risulta perfettamente sovrapponibile al disposto di cui all'art. 71 lett. b) del R.D. 1038 del 13 agosto 1933, nel vigore della quale la giurisprudenza contabile aveva ritenuto superabile, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, la necessità di una previa statuizione dell’amministrazione, o della attivazione della procedura costitutiva di un silenzio qualificato, nelle ipotesi in cui, vertendosi su questione di diritto, sia notorio il comportamento dell’amministrazione medesima di fronte ad analoghe richieste dei privati (Corte conti, Sez. Emilia Romagna n. 2078 dell'11.11.2000; id. Lazio, n. 608 del 16.02.2006; id. Piemonte n. 170 del 07.07.2006). Tale affermazione di principio, che questo giudice ritiene di dover condividere, appare applicabile nel caso di specie, in cui viene in contestazione il sistema di calcolo del trattamento pensionistico che l’INPS è tenuto, per legge, ad applicare, di talché nessuna previa istanza in via amministrativa avrebbe potuto trovare accoglimento, per tale via venendosi a configurare un sostanziale silenzio rifiuto.

Né la domanda proposta in via principale può essere tacciata di inammissibilità per estrema genericità, come dedotto dall’INPS. L’ulteriore specificazione delle posizioni dei singoli ricorrenti, che sarebbe stata necessaria ai fini della determinazione del danno laddove fosse stata ritenuta la giurisdizione della Corte, non rileva ai differenti fini della richiesta disapplicazione, per incostituzionalità, delle norme che regolano il sistema pensionistico vigente, essendo sufficiente sul punto l’indicazione che tutti i ricorrenti siano accomunati dall’avere un’anzianità di servizio che al 31.12.1995 non superava i 18 anni, o dall’essere neoassunti dall’1.1.1996.

Su tali situazioni, dunque, le norme censurate hanno parimenti inciso, mutando il sistema di calcolo della pensione (a prescindere dalla fondatezza della pretesa, che è questione riservata al merito) e, per tale via, individuando l’elemento essenziale ai fini del richiesto accertamento.

Vi è, infine, da considerare che i ricorrenti (e gli altri dipendenti del comparto difesa e sicurezza), sono gli unici nell’ambito del pubblico impiego per i quali non ha trovato attuazione il disegno legislativo sulla previdenza complementare, prevista dalla riforma del 1995, né hanno sortito effetto le iniziative giudiziarie portate avanti.

2. Venendo al merito della domanda principale i ricorrenti invocano l’applicazione nei loro confronti, fino all’attuazione della previdenza complementare (di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come innovato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335), del sistema di conferimento della pensione (cd retributivo) in vigore anteriormente alla riforma Dini (appunto legge n. 335/1995).

Qualora si dovesse ritenere applicabile il sistema contributivo o misto, senza la possibilità di accedere alla ricordata previdenza complementare, è stata dedotta la illegittimità costituzionale della legge n. 335/1995 (per detto aspetto), giacché violerebbe il principio di uguaglianza di cui all’art. 3, e i principi di equa retribuzione e proporzionalità di cui ai successivi art. 36 e 38 della Costituzione.

La pretesa non appare meritevole di accoglimento, così come non appaiono fondate le censure di incostituzionalità mosse alle disposizioni di cui si chiede la disapplicazione, in ragione delle argomentazioni che seguono.

Con la legge n. 335 del 1995 è stato introdotto il nuovo sistema di calcolo contributivo delle pensioni, allo scopo (come sottolineato, da ultimo, dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 23 del 26/01/2017) di favorire il riequilibrio finanziario e di rimuovere le sperequazioni e le diseguaglianze provocate dal calcolo retributivo (relazione dell’undicesima commissione permanente, Lavoro e Previdenza sociale, al disegno di legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).

Trattasi, dunque, di una nuova architettura legislativa del “sistema pensioni” che, in quanto tale, non può essere disapplicata dal giudice.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, come correttamente posto in evidenza dalla sentenza n. 40/2017 della Sezione Abruzzo, il legislatore non ha inteso introdurre alcuna clausola di “subordinazione” o “collegamento” (nel senso di condizione sospensiva o risolutiva) tra il nuovo sistema di calcolo contributivo (o misto) della pensione e l’attivazione delle forme di previdenza complementare di comparto; né può ritenersi che una clausola del genere fosse implicita nel disegno legislativo ove si consideri che, all’opposto, la decorrenza delle modifiche sul sistema di calcolo della pensione era fissata espressamente e perentoriamente al 1° gennaio 1996, mentre la costituzione di fondi pensione negoziali o l’adesione collettiva ad altre forme di previdenza complementare restava rimessa alla contrattazione collettiva o alle procedure di concertazione o negoziazione per il personale non contrattualizzato ad ordinamento militare o civile.

Peraltro, va considerato che il giudice può procedere alla disapplicazione di una norma interna (ma non di una legge), secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nei casi in cui la stessa sia in contrasto con una fonte normativa comunitaria di diretta applicazione nell’ordinamento giuridico nazionale (circostanza non ravvisabile nella specie), potendo, in caso contrario, sollecitare, laddove ne ritenga la rilevanza e la non manifesta infondatezza, l’intervento del giudice delle leggi (cfr., Sezione Lazio, sentenza n. 83 del 02/03/2016).

Venendo, dunque, all’esame delle prospettate questioni di costituzionalità, vi è da precisare che le stesse hanno formato oggetto di approfondito esame da parte di diverse Sezioni di questa Corte (cfr., tra le altre, Sezione Lazio e Abruzzo, più sopra richiamate).

A ben vedere, ed in linea generale, la invocata disparità di trattamento si radica, nella stessa prospettazione di parte attrice, non nelle norme sindacate, ma nella mancata attuazione delle medesime, come desumibile dall’analisi della diversa operatività della previdenza complementare privata e pubblica, e dei riflessi che tale differenza comporta sul piano economico, operata da parte ricorrente a sostegno della domanda subordinata.

Ad ogni modo, deve essere evidenziato che nelle disposizioni normative di cui si censura la conformità a Costituzione non è dato ravvisare alcuno dei presupposti cui la giurisprudenza della Consulta ha ricollegato un “vulnus” ai principi della nostra Carta fondamentale, giacché nel “nostro sistema costituzionale non è affatto interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l’oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti (salvo, ovviamente, in caso di norme retroattive, il limite imposto in materia penale dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione). Unica condizione essenziale è che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello stato di diritto” (Corte Cost. sentenza n. 390 del 1995).

In tale ottica, innegabile appare che il sistema contributivo, in sé considerato, sia tutt’altro che irrazionale, ricollegando il trattamento pensionistico alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e assicurando, mediante la capitalizzazione della contribuzione e il coefficiente di trasformazione alla stessa applicabile, che sia data attuazione alla garanzia costituzionale dell’adeguatezza dei trattamenti pensionistici, in un quadro di compatibilità con le risorse finanziarie disponibili e con le grandezze macroeconomiche rilevanti (cfr. sentenza Corte Cost. n. 23/2017).

Compatibilità con le risorse finanziarie che costituisce uno dei principi fondamentali che la Consulta ha, numerose volte, valutato nell’ambito della materia previdenziale affermando che il legislatore può - al fine […] di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale – ridurre trattamenti pensionistici già in atto (sentenze n. 417 e n. 361 del 1996, n. 240 del 1994, n. 822 del 1988) e, ancora, che il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente) - se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita l’erogazione della prestazione ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute (sentenza n. 349 del 1985).

Ma neppure possono ravvisarsi profili di incostituzionalità nell’applicazione del sistema contributivo non accompagnata dall’attivazione di forme di previdenza complementare di comparto, secondo il percorso argomentativo seguito dalla sentenza n. 40/2017 della Sezione Abruzzo, che questo giudice condivide e che di seguito si riporta nelle sue linee essenziali.

In primo luogo, rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta di regolare in un certo modo un determinato regime pensionistico, informato al principio della pluralità delle coperture previdenziali, soltanto in parte garantite dall'assicurazione generale obbligatoria per l'I.V.S., gestita dall'I.N.P.S.

Seppure, per effetto della riforma del 1995, il trattamento di pensione maturato nel regime dell’AGO-IVS (e, per quanto qui interessa, nelle forme sostitutive, esclusive o esonerative), sia stato sensibilmente ridimensionato rispetto al passato, non vi è motivo di ritenere che non sia, di per sé solo, sufficiente ad assicurare al lavoratore in quiescenza mezzi adeguati alle esigenze di vita, cui devono provvedere organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato, data anche la salvaguardia del trattamento minimo, “riconducibile al secondo comma dell'art. 38 della Costituzione e parzialmente derogatoria del principio di proporzionalità della pensione ai contributi versati a vantaggio del principio di solidarietà” (v. C. cost., sent. 119 del 1997, e giurisprudenza ivi richiamata).

La previdenza integrativa, aggiungendosi al trattamento obbligatorio, è volta a consentire al lavoratore, sulla base di una scelta libera e informata, di beneficiare di un mero “complemento” del trattamento di quiescenza, aggiuntivo rispetto a quello assicurato dalla legge; come tale il trattamento integrativo non ha carattere “necessario” e resta in linea di principio ininfluente ai fini del raggiungimento dei livelli minimi di tutela costituzionalmente previsti, potendo essere variamente modulato dal legislatore nell’ambito dell’ampia discrezionalità di cui gode in materia (in tema, cfr. C. cost., sent. 310 del 1995).

Ciò comporta che la costituzione di fondi pensione di categoria e la definizione delle relative caratteristiche, anche in punto di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro, ben può essere demandata a successive procedure negoziali tra i lavoratori e il datore di lavoro, con scelta tutt’altro che incoerente rispetto ai valori costituzionali.

A non voler considerare che pur in mancanza (o in attesa) della costituzione di un fondo negoziale “chiuso” di categoria, qualunque lavoratore ha comunque la concreta possibilità di aderire a un fondo pensione “aperto”, fruendo degli stessi benefici fiscali in relazione ai contributi versati, ai rendimenti maturati sul proprio montante individuale e alle prestazioni erogate, mentre la mancata trasformazione del TFS del personale non contrattualizzato in TFR, pur pregiudicando, nell’attualità, la possibilità di conferire il TFR stesso a un fondo pensione, comporta per converso la conservazione di un regime di calcolo di regola più vantaggioso e non ha influenza, in ogni caso, sul trattamento obbligatorio a carico dello Stato.

Deve essere, dunque, conclusivamente affermato che l’asserita incostituzionalità non deriva, come già in precedenza sottolineato dalla applicazione immediata del sistema contributivo (o misto), quanto dall’omessa previsione legislativa di eventuali meccanismi procedimentali o assetti normativi anche sostitutivi volti, in ipotesi, a rendere obbligatoria la costituzione dei fondi pensione, e la possibilità di conferimento ad essi del TFR entro un tempo prestabilito: facoltà queste che, all’evidenza, attengono alla diversa sfera, normativa e politica insieme, destinata a regolare gli assetti contrattuali della generalità del comparto, attraverso le previste procedure di concertazione e negoziazione, nelle quali i singoli soggetti intervengono per il tramite delle loro rappresentanze sindacali, o degli organi a tal fine individuati.

Per tali ragioni, il ricorso non merita accoglimento.

Quanto alle spese, in applicazione dell’art. 31, commi 1 e 3, del codice di giustizia contabile, può esserne disposta la compensazione, tenuto conto del momento in cui il ricorso è stato depositato, in ragione della assoluta novità della questione trattata.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’avvocato Roberto MANDOLESI relativamente alle parti ricorrenti, indicate nominativamente in parte motiva, per le quali il difensore è risultato sprovvisto di valida procura alle liti.

Per il resto, respinge il ricorso con riguardo alla domanda principale di accertamento del diritto alla liquidazione della pensione con il sistema retributivo.

Dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda subordinata, concernente il risarcimento dei danni, e indica come giudice provvisto di giurisdizione il giudice amministrativo.

Spese compensate.
Per il deposito della sentenza è fissato il termine di quaranta giorni dalla data dell’udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 23 novembre 2017.

Il Giudice unico
f.to Maria Elisabetta LOCCI


Depositata in Segreteria il 20 dicembre 2017.


Il Dirigente
f.to Giuseppe Mullano
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

Messaggio da panorama »

N.B.: Se qualche lettore vuole commentare, è pregato di evitare il copia/incolla, altrimenti le pagine si allungano.

grazie
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

Messaggio da panorama »

Appello rigettato

sentenza numero 395 pubblicata 11/10/2018

difesi dall’Avvocato Roberto Mandolesi
----------------------

1) - dipendenti pubblici appartenenti alla Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato e all’ex Corpo Forestale, ancora in servizio,

2) - In subordine, i ricorrenti chiedevano la condanna al risarcimento dei danni economici conseguenti al mancato tempestivo avvio delle necessarie procedure per la negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio e/o di fine rapporto e della connessa istituzione della previdenza complementare.

La Corte dei Conti Sezione Prima d'Appello scrive:

3) - Secondo il convincente percorso argomentativo del Giudice di primo grado, la domanda principale, intesa ad ottenere il calcolo della pensione secondo il previgente sistema retributivo, a causa della mancata attuazione del sistema di previdenza complementare, difetta dei necessari presupposti che consistono nel possesso, da parte dei ricorrenti, dei requisiti per il collocamento a riposo d’ufficio o nell’accoglimento di una domanda amministrativa di collocamento a riposo, per aver svolto il periodo di servizio minimo richiesto dalla legge a tale scopo.

4) - E la carenza di attualità dello status di pensionati rende inammissibile il ricorso, poiché inteso a sindacare le modalità di calcolo di un trattamento pensionistico non attualmente spettante, ma solo ipotetico e futuro.

5) - Non sarebbe, infatti, possibile misurare e calcolare l’entità del pregiudizio economico che solo ipoteticamente potrebbe prodursi all’atto del futuro collocamento a riposo, con conseguente indeterminatezza dell’ “an” e del “quantum” della pretesa fatta valere in giudizio.

6) - Inoltre, sia la domanda principale dei ricorrenti che quella risarcitoria, prospettata in via subordinata, mancano del requisito dell’attualità, considerato che non è dato conoscere con certezza quale sarà la disciplina normativa applicabile al momento del pensionamento di ciascuno dei ricorrenti, attuali appellanti.

7) - va rilevato che l’inammissibilità della domanda principale per carenza di interesse a ricorrere non può che coinvolgere la connessa domanda accessoria di risarcimento del danno, anch’essa mancante del requisito dell’attualità, per le ragioni innanzi prospettate.


vedi allegato
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

Messaggio da panorama »

CdC Toscana n. 148/2019

Primo pilastro e Secondo pilastro - pensione complementare

Ricorrente CC. pensionato.

N.B.: la palla gira sempre tra G.A. e CdC

La CdC conclude scrivendo:

1) - In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, va affermata la carenza di giurisdizione di questa Corte, in favore di quella del Giudice amministrativo, per l’aspetto relativo al risarcimento del danno asseritamente patito dal ricorrente, ricollegato per un verso, al mancato tempestivo avvio dei fondi pensione (l’esercizio dell’opzione per il passaggio al regime di trattamento di fine rapporto, avrebbe generato un montante più elevato rispetto al regime di trattamento di fine servizio)
- ) - e, per altro verso, alla maggiore tassazione IRPEF (il passaggio al TFS avrebbe dato luogo ad un ammontare deducibile più consistente).

2) - Trattasi, all’evidenza, di questioni risarcitorie non derivanti dalla gestione del rapporto pensionistico, ma trovanti causa nella mancata attuazione del “secondo pilastro”.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Folgore77
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 385
Iscritto il: lun apr 08, 2019 3:38 pm

Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

Messaggio da Folgore77 »

Questo rimbalzo di responsabilità sulla previdenza complementare è una cosa che lascia davvero allibiti :evil:
Il mancato avvio della previdenza complementare arreca un danno notevole agli arruolati con il sistema contributivo c.d. 'puro' (post 1996). Un gap previdenziale notevole, rispetto al retributivo ed anche al misto, che avrebbe dovuto essere compensato proprio dal secondo pilastro previdenziale.
Ora, è palese che siamo danneggiati, così come è palese la mancata applicazione della Legge Dini al nostro Comoartto.
Nonostante tutto...sentenze come questa, con continui dinieghi o rimbalzi di responsabilità.
Assurdo.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

Messaggio da panorama »

questo ricorso non appartiene al legale di cui al post ma ad un altro. Essendo l'argomento legato alla previdenza complementare posto qui anche questa sentenza.


Ricorso perso dei colleghi della GdiF.

1) - rifiuto a concludere il procedimento amministrativo relativo all’instaurazione della previdenza complementare di cui agli artt. 67 del D.P.R. 254/99, 74 della l. 388/200 e 1 della l. 243/2000

2) - i ricorrenti - in qualità di appartenenti “al personale non dirigente della Guardia di Finanza”, con svariate qualifiche, specificamente indicate, destinatari del nuovo regime pensionistico “misto” introdotto dalla legge n. 335 del 1995 – impugnano il provvedimento con cui, in data 6 novembre 2013, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è rifiutata di “avviare e concludere il procedimento amministrativo relativo all’instaurazione della previdenza complementare di cui agli artt. 67 del D.P.R. 254/99, 74 della L. 388/2000 e 1 della L. 243/2000”

3) - In ultimo, i ricorrenti chiedono, ancora, la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni subiti e subendi.

Il TAR LAZIO scrive:

- Ecco alcuni brani.

4) - Tuttavia, con riguardo al regime pensionistico del personale militare e di polizia, quale disciplinato dal D.Lgs. 30.4.1997 n. 165, va rilevato che per dette categorie di dipendenti pubblici non hanno ancora trovato attuazione le norme del D.Lgs. n. 195/1995, come modificato dal D.Lgs. 31.3.2000 n. 129, poiché il processo di avvio della previdenza complementare dei detti dipendenti pubblici potrà dirsi concluso nella prima fase, allorché saranno emanati i decreti del Presidente della Repubblica, all’esito di una concertazione tra Ministeri interessati, Comandi militari e rappresentanti dei Co.Ce.R. (Consigli Centrali di Rappresentanza), cioè degli organismi rappresentativi dei lavoratori.

5) - L’effettivo passaggio al nuovo regime potrà avvenire soltanto alla data dei provvedimenti presidenziali di recepimento degli accordi sindacali e delle piattaforme di concertazione.

6) - Ciò lascia intendere che il ritardo nelle procedure non possa essere ascritto all’inerzia dei Ministeri intimati, bensì alle lentezze di un tavolo di concertazione del quale fanno parte anche i rappresentanti sindacali delle categorie lavorative interessate.

7) - Se si considera che il DPR 16.4.2009 n. 51 (di recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia a ordinamento militare, tra cui vi è la Guardia di Finanza) ha approvato una pre-intesa per l’accelerazione di dette procedure negoziali nel comparto “Difesa-Sicurezza”, appare evidente che senza una definizione dei detti accordi, nessun Ministero possa autonomamente dar luogo all’istituzione della previdenza complementare per i propri dipendenti.
- Tale considerazione potrebbe persino indurre – e in effetti ha indotto il giudice amministrativo in alcune sue pronunce - a ritenere che, in questa fase, gli unici legittimati a stimolare l’iniziativa della concertazione verso i Ministeri siano proprio le rappresentanze sindacali dei dipendenti pubblici (cfr.: TAR Lazio I-bis 6.5.2015 n. 6491; TAR Lazio, I, 17.2.2015 n. 2738; Cons. Stato IV, 4.2.2014, n. 504; T.A.R. Lazio, I-bis, 26.3.2014 n. 3348; T.A.R. Lazio I, 8.3.2011 n. 2092; Cons. Stato IV, n. 5698/2011).

- Anche senza aderire a tale impostazione giurisprudenziale, è, pertanto, evidente che non si possa imputare ai Ministeri alcun ritardo per attività richiedenti una concertazione ai tavoli negoziali.

N.B.: rileggi i punti n. 6, 7 e 8.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

Messaggio da panorama »

In una sentenza del Tar Lazio di Dicembre 2019 che dichiara inammissibile un ricorso del 2009 per difetto di giurisdizione, per il seguente problema:

per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti a beneficiare del diritto al regime previdenziale retributivo ovvero misto retributivo-contributivo con la quota retributiva calcolata fino alla data in cui verrà istituita la previdenza complementare per il personale -OMISSIS-, con la conseguente condanna delle amministrazioni convenute al pagamento dei contributi previdenziali pagati in eccesso, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, con tutte le eventuali maggiorazioni dovute ex lege.

SI LEGGE:

La legge di riforma n. 335/1995 (c.d. Riforma Dini), ha previsto, infatti, il passaggio immediato dal sistema retributivo a quello contributivo, in forza del quale il calcolo della pensione viene effettuato sulla base dei contributi versati nel corso dell’intera vita lavorativa.

In particolare, per i dipendenti già in servizio si applica:
a. interamente il sistema retributivo, qualora vantino al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva superiore ai 18 anni;
b. il sistema misto, in presenza di un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni.

Come rilevato più volta dal Tar, le questioni relative all’entità del trattamento pensionistico rientrano nella sfera di giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214.

Infatti, l’art. 62 del R.D. 1214 del 1934 devolve alla giurisdizione della Corte dei Conti i giudizi “contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato”, e “tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti, nonché le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato dello Stato o nel -OMISSIS- le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità”.

Tale norma consente, quindi, di ritenere devolute alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia pensionistica, tutte le liti aventi ad oggetto l’accertamento dell’an e del quantum del diritto pensionistico, rientrando in detto ambito anche i provvedimenti di “riscatto di servizi” e di “computo di servizi” finalizzati al conseguimento ovvero alla commisurazione della pensione. Inoltre, in forza della citata disposizione, sono attribuiti alla cognizione della Corte dei Conti tutti gli altri ricorsi in materia di pensione attribuiti da leggi speciali alla Corte stessa (articolo 62, comma 2, del testo unico citato), tra i quali vanno annoverati quelli concernenti le pensioni dei dipendenti degli Enti locali (articolo 60 del Regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680), nonché i ricorsi in tema di riscatto di ulteriori periodi di servizio o del corso legale degli studi universitari, finalizzati al conseguimento ovvero alla commisurazione della pensione erogata dalle ex Casse pensioni degli Istituti previdenziali, poi dall’INPDAP e oggi dall’INPS (cfr. l’articolo 65, comma 3, della legge 6 luglio 1939, n. 1035)”.

Orbene, non può farsi a meno di evidenziare che:

A) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno più volte chiarito che, ai sensi degli articoli 13 e 62 del R.D. 1214/1934, la giurisdizione della Corte dei Conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca l’elemento identificativo del petitum sostanziale, vale a dire tutte le controversie riguardanti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (ex multis, Cassazione civile, Sez. un. 16 gennaio 2003, n. 573);

B) le Sezioni Unite hanno pure ribadito la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, a norma degli artt. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, per tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l’importo, e comprese altresì quelle di risarcimento danni per l’inadempimento delle suddette obbligazioni (Cassazione civile, Sez. un., 27 febbraio 2013, n. 4853);

C) con particolare riferimento a controversie analoghe a quella in esame - aventi anch’esse ad oggetto domande di accertamento del diritto al riconoscimento del trattamento pensionistico spettante secondo il sistema retributivo vigente anteriormente alla del 1995, nonché domande di condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti al mancata istituzione della previdenza complementare - il Giudice amministrativo (ex multis, Tar Umbria Perugia, 7 agosto 2013, n. 432; Tar Lazio, sez. I bis, 22 febbraio 2010, n. 2721) ha declinato la giurisdizione in favore della Corte dei Conti.

Né la giurisdizione della Corte dei Conti ora indicata può ritenersi venuta meno per effetto dell'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che ha devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, atteso che tale norma fa salve le controversie specificamente indicate, tra le quali rientrano quindi anche quelle espressamente devolute dal legislatore alla giurisdizione della Corte dei Conti.

La giurisdizione del giudice amministrazione, infine, non può dirsi radicata, come sostenuto dai ricorrenti nella memoria da ultimo depositata, nella collegata domanda di condanna alla restituzione di quanto asseritamente versato in eccesso, atteso che la domanda, nella sua lessicale connotazione e nella sua concreta articolazione, appare meramente consequenziale rispetto alla descritta domanda di accertamento.

Con specifico riferimento alla domanda per la condanna al risarcimento del danno derivante dal mancato tempestivo avvio delle procedure di negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto e della connessa istituzione della previdenza complementare, essa, anche a prescindere dall’esito del regolamento per conflitto negativo di giurisdizione al momento pendente dinanzi alle Sezioni Unite (n. 9357/2019) su analoga vicenda, è comunque allo stato inammissibile per carenza di attualità dell’interesse. Infatti, trattandosi di domanda proposta in via subordinata, essa non può essere allo stato esaminata, non potendo questo giudice scrutinare la domanda principale per difetto di giurisdizione.
mimì
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 106
Iscritto il: sab gen 14, 2017 10:13 pm

Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

Messaggio da mimì »

Buon giorno e buon anno a tutti.
A luglio 2019 lo studio Mandolesi, a seguito del ricorso relativo alla previdenza complementare, mi comunicava e mi richiedeva dati (tra cui l'Iban) e documenti per un risarcimento danni, già riconosciuto con sentenza inappellabile, per la legge Pinto (irragionevole durata del processo). A tutt'oggi ancora non mi è stato accreditato il relativo importo. Qualcuno del forum ha notizie in merito? Grazie.
Folgore77
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 385
Iscritto il: lun apr 08, 2019 3:38 pm

Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

Messaggio da Folgore77 »

mimì ha scritto: sab gen 18, 2020 8:18 am Buon giorno e buon anno a tutti.
A luglio 2019 lo studio Mandolesi, a seguito del ricorso relativo alla previdenza complementare, mi comunicava e mi richiedeva dati (tra cui l'Iban) e documenti per un risarcimento danni, già riconosciuto con sentenza inappellabile, per la legge Pinto (irragionevole durata del processo). A tutt'oggi ancora non mi è stato accreditato il relativo importo. Qualcuno del forum ha notizie in merito? Grazie.
Ciao Mimì,
scusa, in che anno avevi aderito al ricorso promosso dallo studio Mandolesi?
Io non ho ricevuto nessuna mail...
oceano
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 83
Iscritto il: gio feb 25, 2016 1:59 pm

Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

Messaggio da oceano »

Un saluto a tutti gli utenti del forum.
Anche io, come te, sto aspettando il risarcimento della Legge Pinto,relativo alla previdenza complementare.
La pratica è seguita da un altro studio legale.
Quando arriverà l'accredito, lo comunicherò sul forum.
Grazie. Ciao a tutti.
mimì
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 106
Iscritto il: sab gen 14, 2017 10:13 pm

Re: Previdenza complementare: ricorso Avv. Mandolesi

Messaggio da mimì »

Folgore77 ha scritto: sab gen 18, 2020 10:42 am
mimì ha scritto: sab gen 18, 2020 8:18 am Buon giorno e buon anno a tutti.
A luglio 2019 lo studio Mandolesi, a seguito del ricorso relativo alla previdenza complementare, mi comunicava e mi richiedeva dati (tra cui l'Iban) e documenti per un risarcimento danni, già riconosciuto con sentenza inappellabile, per la legge Pinto (irragionevole durata del processo). A tutt'oggi ancora non mi è stato accreditato il relativo importo. Qualcuno del forum ha notizie in merito? Grazie.
Ciao Mimì,
scusa, in che anno avevi aderito al ricorso promosso dallo studio Mandolesi?
Io non ho ricevuto nessuna mail...
Caro Folgore 77,
il mio ricorso pensione fu depositato nell'anno 2009. Ho dato mandato all'avvocato per ricorso Legge Pinto il 21.12.2012.
Saluti.
Rispondi