Premio di congedamento e restituz. somme percepite

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Premio di congedamento e restituz. somme percepite

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Questa è una sentenza del Tar Sardegna che spiega il perchè del provvedimento di restituzione somme già corrisposte a titolo di premio per congedamento.
Mi chedo: Ma che centra il fatto che un militare che decide di congedarsi e poi dopo qualche tempo transita in altra Amministrazione deve restituire i soldi percepiti?
Ma.
Sarà!!!!
Comunque, quanto sotto è messo a disposizione di tutti per opportuno orientamento.




27/01/2011 201100065 Sentenza 1


N. 00065/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01004/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1004 del 2004, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Ghia, Marco Pisano e Carlo Tack, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Pisano in Cagliari, via Puccini n. 2;
contro
Il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23;
per l'annullamento
del provvedimento n. OMISSIS del 1 settembre 2004, con il quale il reparto “Comandi e Supporti tattici” ha chiesto al ricorrente la restituzione delle somme percepite a titolo di premio di congedamento ai sensi dell’art. 40 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;
della nota del Ministero della Difesa n. OMISSIS, allegata al provvedimento di cui sopra;
di tutti gli atti del procedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2010 il dott. Giorgio Manca e uditi l’avv. Marco Pisano per il ricorrente e l’avv. G.. T.., avvocato dello Stato, per l'amministrazione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. - Con il ricorso in epigrafe, notificato il 7 ottobre 2004 e depositato il successivo 14 ottobre, il sig. OMISSIS impugna il provvedimento con il quale il Ministero della Difesa, Reparto Comando e Supporti Tattici “Sassari”, gli ha chiesto la restituzione delle somme a suo tempo percepite a titolo di premio di congedamento ai sensi dell’art. 40 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. L’atto è motivato con riferimento alla circostanza che il ricorrente, dopo aver prestato servizio nell’Esercito come volontario in ferma breve triennale, è transitato presso la Polizia di Stato.
A sostegno del richiesto annullamento è dedotta la violazione dell’art. 40 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, nonché l’eccesso di potere sotto diversi profili.
2. – Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, chiedendo che il ricorso sia respinto.
3. – All’udienza pubblica del 24 novembre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. – Il ricorso è infondato.
La disposizione invocata dal ricorrente è stata, infatti, costantemente intesa dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2172/2008 e Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n 532/2009) nel senso che il premio di congedamento ha lo scopo di favorire il reinserimento nella vita civile dei soggetti che abbandonano il servizio militare senza avere conseguito alcun titolo di pensione e, quindi, non spetta a coloro che transitano ad altra amministrazione. Dal caso di specie non emergono ragioni per discostarsi da tale orientamento. Ne deriva come conseguenza che la motivazione addotta dall’amministrazione, secondo cui il passaggio dall’Esercito alle Forze di Polizia non dà diritto al premio stabilito dall’art. 40 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è giuridicamente corretta.
5. - Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 27/01/2011


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Re: Premio di congedamento e restituz. somme percepite

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Ecco una sentenza del Consiglio di Stato decisiva su questo argomento.

02/03/2011 201101337 Sentenza 4

N. 01337/2011REG.PROV.COLL.
N. 04367/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4367 del 2008, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato , domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
OMISSIS, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n. 03607/2007, resa tra le parti, concernente RIGETTO RICHIESTA PREMIO DI CONGEDAMENTO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2011 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per la parte appellante l’avvocato dello Stato OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il sig. OMISSIS , già volontario in ferma breve ( VFB ) dell’Esercito , successivamente inquadrato nei ruoli del Corpo forestale dello Stato, impugnava innanzi al TAR per il Veneto il provvedimento recante il rigetto della sua istanza volta ad ottenere la corresponsione del c.d. premio di congedamento.
L’adito Tar con sentenza n.3607 del 12 novembre 2007 accoglieva il proposto ricorso giudicandolo fondato in relazione, in particolare, alla erronea interpretazione della normativa disciplinante la concessione del beneficio in parola.
Il Ministero della Difesa ha impugnato tale sentenza, ritenendola errata nelle osservazioni e prese conclusioni.
In particolare, a sostegno del proposto gravame l’Amministrazione appellante sostiene che una corretta interpretazione delle disposizioni legislative dettate in materia inducono a ritenere sia in virtù del dato letterale della norma sia in base alle finalità della stessa che l’interessato in relazione allo status dallo stesso ricoperto non possa giovarsi del beneficio de quo.
Con ordinanza n.3140 del 10 giugno 2008 questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza suindicata.
All’udienza del 1 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, l’appello si appalesa fondato, dovendo l’impugnata sentenza essere integralmente riformata.
La legge 24 dicembre 1986 n.958 all’art.40 ha introdotto il c.d. premio di congedamento, dovuto, in particolare ( comma 1 ) all’atto di congedamento ai graduati e ai militari di truppa in ferma di leva prolungata .
Il presupposto per farsi luogo alla concessione di tale beneficio, è da rinvenirsi nella posizione del soggetto che è costretto ad abbandonare il servizio militare senza aver conseguito alcun titolo a pensione per essere reinserito nella vita civile.
In tali sensi peraltro depone proprio il temine “all’atto del congedamento”, intendendo per esso il momento in cui il militare cessa completamente dal servizio , per cui il legislatore ha previsto un indennizzo una tantum proprio per facilitare al soggetto che non ha acquisito il diritto a pensione il reinserimento nella società .
Se quella testè illustrata è la ratio che anima la norma recante il beneficio in questione ( cfr in tali sensi, questa Sezione n.7775/06 ) è evidente che non può giovarsi della corresponsione del premio in questione chi , come l’appellato, riveste un posizione diametralmente opposta a quella sopra descritta .
In altri termini, il diritto al premio non sussiste per il militare che, già in ferma, non sia cessato completamente dal servizio, per essere, in particolare , transitato in s.p.e o comunque in maniera stabile nei ruoli di una delle Forze Armate o delle altre Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile
Ora, è proprio questa la posizione del sig. OMISSIS che è un volontario in ferma breve ( e non in ferma prolungata ) e cioè riveste uno status che per scelta normativa ancorchè di natura temporanea, in realtà risulta propedeutico all’inserimento in pianta organica preso le Forze Armate ed Organismi sopra indicati, in un rapporto di prosecuzione del servizio prestato quale VFB.
E’ accaduto così che l’interessato è transitato nel Corpo Forestale dello Stato in virtù di un bando di arruolamento ( art.1 ) che prevede l’accesso ai ruoli tra gli altri, del CFS ai volontari dell’Esercito in ferma triennale, con l’ulteriore, significativa prescrizione ai fini in esame ( art.14 ) che “l’ammissione alle carriere iniziali delle Forze di polizia avviene dopo il termine della ferma triennale e dà luogo al proscioglimento della ferma nonché alla perdita del grado rivestito durante il servizio delle Forze Armate. Viene comunque conservata l’anzianità di servizio ai soli fini retributivi e previdenziali “ e tanto a conferma che in effetti alcun congedamento ( inteso come definitiva cessazione ) dal servizio nella specie si è verificato
La ratio e la lettera della legge depongono quindi per un’applicazione stricto iure , senza che possa farsi luogo ad un interpretazione di tipo estensivo come erroneamente statuito dal TAR, lì dove il primo giudice non ha tenuto conto che il sig. OMISSIS dal momento in cui è transitato, senza soluzione di continuità dal servizio, in una delle Forze di Polizia di cui al DPR 332/97 non può più considerarsi destinatario di una disposizione legislativa di favore che prevede una tale speciale gratifica solo per chi cessa definitivamente dal servizio , per “ ritornare “ alla vita civile ( in tale senso Cons Stato Sez. III ( parere 20 giugno 2000).
Il Tar utilizza a sostegno del proprio assunto il termine utilizzato nella circolare del Ministero della Difesa del 28 giugno 1999 secondo cui il premio non spetterebbe a coloro che transitano “nelle carriere iniziali del servizio permanente” ( e quindi non varrebbe tale divieto per coloro che transitano nel Corpo Forestale dello Stato) ma , al di là delle valenza recessiva dell’interpretazione di una circolare a fronte del non equivoco dettato della legge, in realtà la dizione surriportata della suindicata circolare va letta nel senso di immissione nei ruoli organici delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia ad ordinamento militare e civile , cioè esattamente di quelle categorie professionali in relazione alle quali il DPR 2/9/1993 n.332 prevede la speciale disciplina per il transito dei volontari in ferma breve.
Appare peraltro equo, attesa la natura della controversia, compensare tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e, in riforma dell’impugnata sentenza , rigetta il ricorso di primo grado.
Spese e competenze del doppio grado del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Anna Leoni, Presidente FF
Raffaele Greco, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Silvia La Guardia, Consigliere


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Il 02/03/2011
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Re: Premio di congedamento e restituz. somme percepite

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Sentenza Breve 1

N. 01005/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00850/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 850 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Impiduglia, presso il cui studio in Palermo, via Oberdan, n. 5, è elettivamente domiciliato;
contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via Alcide De Gasperi, n. 81, è domiciliato per legge;
per l'annullamento
- dell'atto dispositivo n. OMISSIS del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo -Ufficio Trattamento Economico Attività, notificato in data 29/03/2011 dal Comando Stazione Carabinieri di OMISSIS, con il quale è stato "revocato e contestualmente recuperato il premio semestrale previsto dall'art. 38 della legge 20 settembre 1980 n. 574, dell'importo lordo di euro 12.466,53 attribuito (al OMISSIS) con atto disposto n. OMISSIS del 23.03.2006"
- della nota prot. n. ………/2010 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo - Ufficio Trattamento Economico Attività, avente ad oggetto recupero somme corrisposte in eccesso al S. Tenente in congedo OMISSIS notificato in data 30/03/2011 dal Comando Stazione Carabinieri di OMISSIS - con il quale il ricorrente veniva informato che nei confronti dello stesso è stato avviato un procedimento amministrativo per il recupero delle somme percepite a titolo di premio di congedamento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2011 il dott. Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato:

1. Il gravame ha ad oggetto il provvedimento, con il quale il Comando Generale dei Carabinieri ha disposto il recupero del c.d. “premio di congedamento” nei confronti del ricorrente.
Con il primo motivo si deduce la prescrizione della pretesa ai sensi dell’art. 2948 sub c) c.c..
La censura è fondata avuto riguardo alla circostanza che il diritto all’emolumento in questione, che va qualificato come indennità spettante per la cessazione del rapporto di lavoro, si prescrive, ai sensi della norma surrichiamata, in cinque anni.
Nella fattispecie in esame il premio di congedamento è stato erogato mediante accredito il 24 febbraio 2006, mentre il provvedimento di recupero è stato notificato il 29 marzo 2011, ovverosia oltre il termine prescrizionale di 5 anni.
2. Parimenti fondato è il terzo motivo, con il quale si deduce la spettanza del premio in questione alla luce del combinato disposto dell’art. 38 della l. 20 settembre 1980, n. 574 e degli artt. 24, comma 1, e 28, comma 4, del d.lgs.vo 8 maggio 2001, n. 215.
Invero, l’art. 38 surrichiamato prevede, al comma 1: “Agli ufficiali di complemento che vengono congedati al termine della ferma volontaria di due anni o che ne sono prosciolti è corrisposto un premio pari al 15 per cento dello stipendio iniziale annuo lordo spettante al sottotenente di complemento (o grado corrispondente) in servizio di prima nomina, per ogni semestre di ferma volontaria espletata”.
L’art. 24 surrichiamato statuisce: “Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento”, mentre il successivo art. 28 dispone: “Agli ufficiali in ferma prefissata si applica il trattamento previsto per gli ufficiali di complemento”.
Nella specie il ricorrente è stato arruolato il 23 giugno 2003, nominato sottotenente il 15 settembre 2003 e collocato in congedo per fine ferma in data 14 gennaio 2006.
Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 38 per la concessione del premio di congedamento.
Concludendo, per le ragioni suesposte, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Si ritiene opportuno compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
Aurora Lento, Primo Referendario, Estensore


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Il 27/05/2011
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Re: Premio di congedamento e restituz. somme percepite

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Diritto alla percezione del premio di congedamento ex art. 40 della l. n. 958/1986 e quantificazione del premio di congedamento dovuto.
Ha fatto bene questo militare ha fare ricorso al TAR di Palermo, almeno ha ottenuto la differenza che gli spettava.


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N. 01615/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01442/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1442 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati OMISSIS, presso il cui studio in via Libertà, n. 171, è elettivamente domiciliato;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via Alcide De Gasperi, n. 81, è domiciliato per legge;
per l’accertamento
del diritto alla percezione del premio di congedamento ex art. 40 della l. n. 958/1986.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il primo referendario Aurora Lento;
Uditi, alla pubblica udienza del 20 luglio 2011, i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato:

FATTO
Con ricorso, notificato il 28 luglio 2009 e depositato il 4 agosto successivo, il signor OMISSIS esponeva: di avere prestato servizio quale volontario in ferma breve con decorrenza dal 5 dicembre 2001; di essere stato collocato in congedo illimitato dall’8 settembre 2008; di avere ricevuto un premio di congedamento pari ad € 9.007,59.
Ritenendo non corretto il calcolo dell’emolumento, aveva inoltrato varie istanze al Ministero della Difesa, che non aveva, però, adottato alcun provvedimento correttivo.
Ha chiesto l’accertamento del proprio diritto ad un premio pari complessivamente ad € 17.456,56, oltre interessi e rivalutazione (trattandosi di credito di lavoro), vinte le spese.
Il gravame è stato affidato al seguente unico motivo:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 40 della l. n. 958/1986 e degli artt. 14 e 15 della l. n. 226/2004.
Per l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato.
Alla udienza del 20 luglio 2011, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso, che ha ad oggetto la quantificazione del premio di congedamento dovuto al ricorrente, il quale, come risulta dalla documentazione versata in atti, ha prestato servizio come volontario in ferma breve dal 5 dicembre 2001 al 30 giugno 2008, ovverosia per 6 anni, 6 mesi e 29 giorni, è fondato.
Il Ministero della Difesa ha, infatti, liquidato un premio di € 9.007,59, al quale, nelle more del giudizio, si è aggiunto (come dichiarato in udienza dal difensore del ricorrente) un ulteriore versamento di € 3.711,20.
La somma complessivamente dovuta era invece di € 17.465,56, pari ad € 2.495,08 moltiplicato per 7, dovendo trovare applicazione l’art. 40 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, secondo il quale “Ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata all'atto del congedamento è corrisposto un premio pari a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato”.
Non può, invece, trovare accoglimento la richiesta di corresponsione di interessi e rivalutazione sulle somme dovute, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente con il richiamo alla sentenza della sez. I bis del TAR Lazio Roma n. 1800 del 26 febbraio 2004, in accordo con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (vedi decisione della IV sezione n. 7775 del 21 dicembre 2006), deve ritenersi che il premio di congedamento ha natura indennitaria e va applicato il regime ordinario delle obbligazioni di valuta.
Ne deriva il riconoscimento del diritto agli interessi legali sulla sorte capitale dalla data della collocazione in congedo a quella dell'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna il Ministero della difesa a pagare in favore del ricorrente le somme indicate in motivazione.
Pone a carico della parte soccombente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori se e in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere
Aurora Lento, Primo Referendario, Estensore


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Il 07/09/2011
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Re: Premio di congedamento e restituz. somme percepite

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Il provvedimento impugnato è stato adottato poiché il ricorrente non aveva completato il periodo di ferma breve, essendo stato collocato in congedo assoluto per riforma, prima dello scadere del termine triennale, in quanto giudicato non idoneo al servizio militare per causa non dipendente dal servizio.

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Numero 04523/2011 e data 09/12/2011


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 26 ottobre 2011

NUMERO AFFARE 00896/2011
OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor OMISSIS, nato ad OMISSIS il ….. novembre 1981 e residente ad Arzano, per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento del 9 febbraio 2010, adottato dal 33° reggimento dell’esercito, con cui è stato disposto il recupero delle somme da lui percepite a titolo di premio di congedamento, concessogli con atto n. …… del 2 novembre 2000.
LA SEZIONE
Vista la relazione 27 gennaio 2011 con la quale il ministero della difesa, direzione generale per il personale militare, ha chiesto il previsto parere al Consiglio di Stato sul ricorso sopra indicato;
visto il ricorso, proposto con atto notificato l’8 giugno 2010;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carlo Mosca.

Premesso:
Il volontario in ferma breve in congedo OMISSIS chiede l’annullamento del provvedimento del 2010 con cui è stato disposto il recupero delle somme corrispostegli nel 2000 a titolo di premio di congedamento, ai sensi dell’art. 40 della legge 24 dicembre 1986 n. 958, che al primo comma disponeva: «Ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata all’atto del congedamento è corrisposto un premio pari a due volte l’ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato».
Il provvedimento impugnato è stato adottato poiché il ricorrente non aveva completato il periodo di ferma breve, essendo stato collocato in congedo assoluto per riforma, prima dello scadere del termine triennale, in quanto giudicato non idoneo al servizio militare per causa non dipendente dal servizio.
Il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 40 della legge n. 958/1986, l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti. Il ricorrente evidenzia che il premio gli era stato corrisposto senza che egli l’avesse chiesto, e che la richiesta di restituzione avviene a distanza di più di nove anni dall’erogazione e, in tal senso, è viziata da eccesso di potere.
Secondo l’amministrazione il citato articolo 40 non trova applicazione perché si riferisce a coloro che sono in ferma di leva prolungata, e tale non è il caso del ricorrente, il quale, pur essendo stato reclutato in ferma prolungata, è stato successivamente, a domanda, ammesso alla commutazione della ferma prolungata in ferma breve triennale. Ciò di per sé chiarisce, per l’amministrazione, la non applicabilità della norma invocata. Per di più, il ricorrente non ha completato la ferma per inidoneità non dipendente da causa di servizio, il che esclude ulteriormente il diritto a percepire il premio che, secondo una circolare, va riconosciuto solo quando la patologia o la lesione contratta venga riconosciuta come dipendente da causa di servizio.
L’attività di recupero è stata posta in essere dall’amministrazione, ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile (restituzione d’indebito), nell’esercizio di un diritto patrimoniale non rinunziabile, poiché correlato al conseguimento di finalità di pubblico interesse.

Considerato:
L’Amministrazione aveva a suo tempo corrisposto la somma d’ufficio, evidentemente ritenendo irrilevante la circostanza che la ferma prolungata fosse stata commutata in ferma triennale. Una volta spontaneamente riconosciuto il diritto del militare alla percezione della somma, non poteva, senza violare il principio contrattuale di buona fede che presiede all’esecuzione delle obbligazioni (articoli 1375 e 1366 del codice civile), tornare sulla sua decisione e applicare retroattivamente una sua nuova interpretazione della legge. È perciò fondata, stante il carattere paradossale della richiesta di restituzione, la censura di eccesso di potere, e il provvedimento di recupero dev’essere annullato. Non è poi chiaro che abbia a vedere con la questione la disposizione dell’articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 196, richiamata dall’Amministrazione a propria giustificazione («“Militari di truppa in ferma volontaria” 1. I sergenti e i graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, o in ferma breve, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in servizio da meno di due anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, entro sei mesi da tale data, inoltrare domanda per chiedere l’integrale applicazione nei loro confronti delle norme del presente decreto. ... 4. La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1986, n. 958, per quanto non abrogate dal presente decreto ed, in particolare, degli articoli 32 e 40 in materia di trattamento economico»).
Il ricorso, pertanto, è fondato e va accolto.
L’esame dell’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato resta assorbito.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, annullando il provvedimento impugnato.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Mosca Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Dr.ssa Tiziana Tomassini
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Re: Premio di congedamento e restituz. somme percepite

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Ottima riflessione del Tar di Bari al riguardo del negato premio di congedamento.

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N. 00611/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01060/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1060 del 2009, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cristina Ricciardella e Francesco Piancone, con domicilio eletto presso l’avv. Paolo Minervini in Bari, via Piccinni, 66;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

del provvedimento dello VIII Reggimento genio guastatori Folgore di Legnago, protocollo M.D.E. 24005/…., avente ad oggetto il rigetto dell'istanza inviata dal ricorrente per ottenere la corresponsione del premio di congedamento di cui all'articolo 40 della legge 24 dicembre 1986 n. 958;
di tutti gli atti presupposti, conseguenti correlati, ancorché non conosciuti;
per l'accertamento del diritto
del signor OMISSIS a percepire il premio di congedamento previsto dall'articolo 40 della legge 24 dicembre 1986 n. 958

e per la condanna

del Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., al pagamento in favore del ricorrente del premio di congedamento, pari a due volte l'ultima mensilità percepite per ogni anno o frazione superiore ai sei mesi di servizio prestato, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi calcolati sulle somme rivalutate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
A. Il ricorrente ha prima prestato servizio per un anno in qualità di volontario in ferma annuale ed è stato poi trattenuto quale volontario in ferma breve, completando il periodo triennale di ferma di leva prolungata (con l’acquisizione del grado di caporalmaggiore).
Alla scadenza della ferma triennale è stato ammesso al trattenimento in servizio per ulteriori due anni a partire dal giorno 8 gennaio 2007. In data 8 ottobre 2007 è stato collocato in congedo illimitato per proscioglimento dalla ferma a domanda, presentata perché assunto presso una ditta di Bari.
Ha chiesto perciò il premio di congedamento, che gli è stato negato con nota 10 giugno 2008 dello VIII RGT Folgore, sul presupposto che, spettando il premio al termine della ferma ed essendo stata la medesima (obbligatoria ai sensi dell'articolo 6, lettera B), del decreto legislativo 275/2006) interrotta prima del termine, il soggetto sarebbe decaduto dal diritto.
La posizione della Difesa è stata ulteriormente chiarita con nota del Ministero - Direzione generale per il personale militare - I aprile 2009, secondo la quale "la ferma biennale prevista dall'art. 15 del D. Lgs. 215/01 assorbe la ferma breve inizialmente contratta così che la ferma volontaria sia da considerare nella sua unitarietà; non si ritiene, quindi, possa essere riconosciuto il diritto … alla corresponsione del beneficio".
Invocando pronunce che in realtà si sono occupate soprattutto (negandola) della spettanza del premio ai militari di leva passati in servizio permanente, il ricorrente sostiene che l'unico presupposto per maturare detto premio è il congedo.
La tesi opposta sulla quale insiste l'Amministrazione è che il congedo rappresenti un presupposto necessario ma non sufficiente del premio, dovendo anche essere completamente assolto il periodo di ferma per il quale il soggetto si è obbligato.
All'udienza del 9 febbraio 2012, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
B. Il ricorso dev’essere accolto.
L’art. 40, comma 1, della legge 24 dicembre 1986 n. 958 dispone che “ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata all'atto del congedamento è corrisposto un premio pari a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato”.
Rispetto alla formulazione della norma si deve rilevare che l’interpretazione proposta dall’Amministrazione non trova riscontro nel tenore letterale della norma, che in alcun modo richiama il necessario completo assolvimento della ferma prolungata quale requisito per far sorgere il diritto al premio in questione. La norma collega la previsione di vantaggio all’intervento dell’atto di “congedamento”, cioè alla cessazione del rapporto con la struttura militare e precisa che il premio stesso è rapportato ad ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio prestato (T.A.R. Toscana, Sez. I, 26 novembre 2008 n. 2985), svolgendo così una chiara funzione indennitaria in favore di chi debba ricollocarsi sotto il profilo lavorativo nella società civile (Cons. Stato, Sez. III, 22 aprile 2010 n. 2642; Sez. IV, 29 maggio 2008 n. 2588; Sez. IV, 21 dicembre 2006, n. 7775)
Tutto lascia intendere che la volontà legislativa sia quella di consentire il sorgere del relativo diritto anche in capo a chi abbia svolto solo parzialmente il servizio di leva prolungata, anche perché un elemento preclusivo come quello individuato dall’Amministrazione, di ostacolo al sorgere di un diritto, avrebbe avuto bisogno di espressa menzione nel testo della legge.
Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso dev’essere accolto, con conseguente affermazione dell’obbligo dell’Amministrazione di corrispondere al ricorrente il premio di congedamento rapportato al periodo di servizio utile dallo stesso svolto, oltre agli interessi legali sulle medesime somme.
Le spese seguono soccombenza, come da liquidazione equitativa in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento dello VIII Reggimento genio guastatori Folgore di Legnago, protocollo M.D.E. 24005/…. e condanna l’Amministrazione della Difesa a corrispondere al ricorrente il premio di congedamento rapportato al periodo di servizio utile dallo stesso svolto, oltre agli interessi legali sulle medesime somme.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, pari a euro 2.000,00, oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE



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Il 22/03/2012
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Re: Premio di congedamento e restituz. somme percepite

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1) - Recupero delle somme percepite a titolo di premio di congedamento.

2) - Per giurisprudenza pacifica (Cfr. Cons. Stato, VI, 27 novembre 2002 n. 6500), l’azione di recupero delle somme indebitamente corrisposte al dipendente è soggetta alla prescrizione decennale.

3) - Per quanto concerne l’eccepita irripetibilità dei contributi previdenziali e dei tributi erariali regolarmente versati, l’Amministrazione ha previsto che le somme restituite dall’interessato potranno essere portate in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi, costituendo onere deducibile ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 917/1986, per cui il danno economico paventato dal ricorrente non sussiste.

Ricorso perso.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


N. 00463/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00118/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 118 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanbattista Valensise, con domicilio eletto presso Antonella Lupis Avv in Reggio Calabria, via S. Anna N. 49;
contro

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15; Ministero della Difesa;
per l'annullamento

previa sospensione
- dell’atto dispositivo n°……./ds in data 13/05/2011 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo – Ufficio Economico e Attività, con il quale è stato “revocato e contestualmente recuperato il premio semestrale previsto dall’art. 38 della legge 20 settembre 1980 n.574 dell’importo lordo di euro 12.466,53, attribuito con atto dispositivo n……datato 20/04/2006”;
- della comunicazione nr. ……../12/447-1/9260/2010 di prot. del 14 dicembre 2011 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo – Ufficio Economico e Attività, avente ad oggetto “recupero somme corrisposte in eccesso S. Tenente in congedo OMISSIS” con la quale il ricorrente veniva tra l’altro informato che nei confronti dello stesso era stato avviato un procedimento amministrativo per il recupero delle somme percepite a titolo di premio di congedamento;
atti tutti notificati a mezzo racc. a.r. n. …….-07 in data 30 dicembre 2011.

- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento comunque preordinato, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 il dott. Ettore Leotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

A - Premesso che:
Il Dott. OMISSIS, nato a OMISSIS, ha partecipato al concorso per il reclutamento di Ufficiali in ferma prefissata dell’Arma dei Carabinieri, bandito con D.D. 11 novembre 2002 (in G.U.R.I. – IV Serie Speciale) ed ha conseguito la nomina a S. Tenente l’1 dicembre 2003.

Tenuto conto del periodo di frequenza del relativo corso, ha prestato servizio dall’8 settembre 2003 al 28 marzo 2006, data di fine ferma, per complessivi anni due, mesi sei e giorni ventuno.

Con atto dispositivo n. ……. del 20 aprile 2006, all’atto del congedamento, gli è stato corrisposto il premio di cui all’art. 38 della L. n. 574/1980, per l’importo di Euro 12.466,53.

Sennonché, con successivo atto dispositivo n……/ds del 13 maggio 2011 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo – Ufficio Economico e Attività ha disposto la revoca ed il recupero del suddetto premio di congedamento.

L’interessato ne è stato informato con comunicazione nr. ……./12/447-1/9260/2010 di prot. del 14 dicembre 2011, con la quale è stata prevista la possibilità di chiedere la rateizzazione del disposto recupero.

Con il presente gravame il Dott. OMISSIS ha impugnato gli atti da ultimo indicati, deducendone l’illegittimità sotto vari profili.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, per avversare il gravame, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza collegiale n. 241 del 21 marzo 2012 sono stati disposti taluni incombenti istruttori, eseguiti dall’Amministrazione.

B – Considerato che:
Come precisato dal Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza 16 giugno 2011, alla quale espressamente si rinvia, “l'indennità di congedamento, meglio indicata come premio di fine ferma, è stata introdotta in origine dall'art.38 della legge 20/9/1980 in favore degli ufficiali di complemento in rafferma, di quegli ufficiali cioè che svolgono un periodo di servizio aggiuntivo connotato dalla volontarietà e tale indennità andava così a premiare quegli ufficiali ausiliari che fossero ammessi ad ulteriore ferma, con l'erogazione, appunto, di un siffatto emolumento commisurato al 15% dello stipendio iniziale annuo lordo in godimento al sottotenente di complemento (o grado equiparato).

Successivamente, il d.lgs. 8 maggio 2001 n.215 ha introdotto la categoria degli ufficiali in ferma prefissata (UFP) considerati anche questi come ufficiali ausiliari di cui le Forze Armate si servono per esigenze operative e gli artt.24 e 28 di detta legge hanno esteso a questi ultimi la disciplina riguardante lo stato giuridico ed economico contemplata per gli ufficiali di complemento, stante la sostanziale analogia delle due figure professionali.

Sulla base di tale assimilazione, … il premio di fine ferma può (e deve essere) attribuito sempreché ricorrano le stesse condizioni e i medesimi presupposti che contrassegnano il riconoscimento di tale indennità per gli ufficiali di complemento (quelli in rafferma), dovendo, in particolare, sussistere la condizione per l'ufficiale (all'epoca quello di complemento, ora quello in ferma prefissata) di aver contratto una ferma ulteriore e successiva rispetto a quella iniziale.

Il beneficio economico de quo è dunque subordinato, quanto all'an e alla sua entità, alla contrazione di una ferma ulteriore all'evidente scopo di incentivare l'ulteriore trattenimento in servizio del personale e in difetto di tale requisito (ammissione all'ulteriore ferma annuale) viene meno la ragione per corrispondere l'emolumento in questione”.

Nella specie, dalla documentazione depositata in atti risulta che il ricorrente è stato ammesso alla ferma volontaria prefissata, conformemente a quanto prescritto dal Decreto Leg.vo 31 luglio 2003 n. 236 (che ha elevato ad anni 2 e mesi 6 il periodo di ferma, inizialmente previsto per 18 mesi) e non ha fruito di un’ulteriore ferma che, ove concessa, avrebbe dovuto essere annuale (Cfr. art. 24, comma 6, del Decreto Leg.vo n. 236/2003 citato).

Pertanto il premio di fine ferma non gli doveva essere corrisposto e correttamente l’Amministrazione ne ha disposto il recupero.

C – Considerato che:
L’azione di recupero trova fondamento nell’art. 2033 Cod. civ., che obbliga l’Amministrazione, in ragione della doverosità dell’azione amministrativa e dell’esistenza di un interesse pubblico ad una corretta utilizzazione delle risorse, a ripetere ciò che essa ha indebitamente pagato.
Per giurisprudenza pacifica (Cfr. Cons. Stato, VI, 27 novembre 2002 n. 6500), l’azione di recupero delle somme indebitamente corrisposte al dipendente è soggetta alla prescrizione decennale.

D – Per quanto concerne l’eccepita irripetibilità dei contributi previdenziali e dei tributi erariali regolarmente versati, l’Amministrazione ha previsto che le somme restituite dall’interessato potranno essere portate in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi, costituendo onere deducibile ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 917/1986, per cui il danno economico paventato dal ricorrente non sussiste.

E –In ordine alla buona fede del percipiente (che effettivamente deve ritenersi sussistente), essa potrà essere fatta valere soltanto ai fini delle modalità del recupero, per il quale l’Amministrazione ha già previsto autonomamente la possibilità di richiedere la rateizzazione mensile (Cfr. in termini, Tar Lazio, Sezione Prima bis, 28 settembre 2010 n. 32498).

F – Quanto al risarcimento dei danni, la relativa domanda deve essere rigettata, attesa la legittimità del disposto recupero.

G – Ritenuto, in conclusione, di rigettare il ricorso in epigrafe, compensando integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio, tenuto conto della peculiarità della fattispecie in esame.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Leotta, Presidente, Estensore
Giuseppe Caruso, Consigliere
Caterina Criscenti, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





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Il 02/07/2012
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Re: Premio di congedamento e restituz. somme percepite

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1) - Gli appellanti -- già volontari in ferma prolungata nell’Esercito, successivamente transitati in s.p.e - chiedono l’annullamento della decisione del TAR Lazio che ha negato loro il diritto ad ottenere la corresponsione del premio di congedamento, corrispondente a due volte l’ultima mensilità per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio prestato.

2) - L’appello è affidato a due rubriche di gravame entrambe relative alla violazione dell’art. 40 della L. 24 dicembre 1986 n. 958.

3) - Il Ministero della Difesa, che in precedenza avrebbe sempre affermato che la ferma volontaria non poneva soluzioni di continuità in quanto determinava uno status giuridico autonomo e differente da quello in s.p.e., contraddittoriamente con il diniego impugnato in primo grado avrebbe eccepito che vi sarebbe una linea di continuità professionale tra la ferma volontaria e quella dei militari in s.p.e. che impedirebbe il riconoscimento del premio.

IL Consiglio di Stato ha affermato:

1) - Come esattamente rilevato dal TAR, è la formulazione stessa ("all'atto del congedamento") che dimostra che la ratio della norma deve essere individuata nel senso di voler assicurare uno speciale indennizzo una tantum per facilitare il reinserimento nella società dei militari in ferma prolungata.

2) - L’interpretazione giurisprudenziale univoca e consolidata della Sezione (cfr. infra multa. Consiglio di Stato, sez. IV, 21 dicembre 2006, n. 7775; Consiglio Stato, sez. IV, 08 ottobre 2007, n. 5205; Consiglio Stato, sez. IV, 26 maggio 2008, n. 2503; Consiglio Stato, sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2172; Consiglio di Stato, sez. IV, 02 marzo 2011, n. 1337, ecc., ecc.), in casi identici.

3) - Infine si deve rilevare l’assoluta incongruenza dei riferimenti alla natura peculiare ed autonoma del servizio prestato in ferma su base volontaria annuale o quadriennale, in quanto il periodo di cui all’art. 621 lett. a) del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, costituisce rapporto di servizio a tempo determinato, che non può essere ricondotto al servizio continuativo, preso in considerazione dall'art. 1, d.p.r. n. 1032/1973 ai fini della computabilità nell'indennità di buonuscita. Come tutti i periodi pre –ruolo, la ferma volontaria è qualificabile come servizio "riscattabile" ai fini previdenziali dal comma 6 dell'art. 5 del d.lg. n. 165 del 1997, ossia l'interessato può ottenerne a domanda il computo con onere a suo carico di contribuzione volontaria (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI 12 aprile 2011 n. 2239; Consiglio Stato, sez. VI 27 ottobre 2009 n. 6555; Consiglio Stato sez. VI 17 settembre 2009 n. 5545).

Appello respinto.
Di queste sotto la stessa data ne stanno tante altre e tutte con lo stesso giudizio negativo.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

06/08/2012 201204453 Sentenza 4


N. 04453/2012REG.PROV.COLL.
N. 06172/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6172 del 2008, proposto da:
A. G., rappresentato e difeso dagli avv. Giancarlo Viglione, Fabio Viglione, con domicilio eletto presso Fabio Viglione in Roma, via Ovidio, 32; ( congruo numero ricorrenti – omissis);

contro
Ministero della Difesa;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 09844/2007, resa tra le parti, concernente riconoscimento del premio di congedamento.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2012 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti l’avv. Giancarlo Viglione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Gli appellanti -- già volontari in ferma prolungata nell’Esercito, successivamente transitati in s.p.e - chiedono l’annullamento della decisione del TAR Lazio che ha negato loro il diritto ad ottenere la corresponsione del premio di congedamento, corrispondente a due volte l’ultima mensilità per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio prestato.

L’appello è affidato a due rubriche di gravame entrambe relative alla violazione dell’art. 40 della L. 24 dicembre 1986 n. 958.

Il Ministero non si è costituito in giudizio.

Chiamata all’udienza pubblica, la causa su richiesta del difensore dell’avvocato della parte ricorrente, è stata trattenuta in decisione.

L’appello è infondato.

___ 1. La parte appellante afferma l’erroneità della sentenza impugnata in quanto:
___1.1. il diritto alla speciale gratifica avrebbe dunque dovuto senz’altro essere riconosciuto loro in relazione al solo presupposto dell’avvenuto “congedamento” al termine della ferma prolungata svolta presso l’Esercito. Il diniego sarebbe perciò stato cagionato da un’erronea interpretazione della norma, che non comprenderebbe affatto esclusioni di sorta.

___1.2. Il Ministero della Difesa, che in precedenza avrebbe sempre affermato che la ferma volontaria non poneva soluzioni di continuità in quanto determinava uno status giuridico autonomo e differente da quello in s.p.e., contraddittoriamente con il diniego impugnato in primo grado avrebbe eccepito che vi sarebbe una linea di continuità professionale tra la ferma volontaria e quella dei militari in s.p.e. che impedirebbe il riconoscimento del premio.

Erroneamente il TAR avrebbe ritenuto che il beneficio sarebbe finalizzato al reinserimento nella vita civile.
L’appello è infondato.

La legge 24 dicembre 1986 n. 958 all'art. 40, comma 1, ha introdotto il c.d. premio di congedamento, beneficio dovuto, in particolare “all'atto di congedamento ai graduati e ai militari di truppa in ferma di leva prolungata “.

Come esattamente rilevato dal TAR, è la formulazione stessa ("all'atto del congedamento") che dimostra che la ratio della norma deve essere individuata nel senso di voler assicurare uno speciale indennizzo una tantum per facilitare il reinserimento nella società dei militari in ferma prolungata.

L’interpretazione giurisprudenziale univoca e consolidata della Sezione (cfr. infra multa. Consiglio di Stato, sez. IV, 21 dicembre 2006, n. 7775; Consiglio Stato, sez. IV, 08 ottobre 2007, n. 5205; Consiglio Stato, sez. IV, 26 maggio 2008, n. 2503; Consiglio Stato, sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2172; Consiglio di Stato, sez. IV, 02 marzo 2011, n. 1337, ecc., ecc.), in casi identici, è sempre stata nel senso che il premio di congedamento, previsto dall'art. 40, l. 24 dicembre 1986 n. 958:
-- ha il suo presupposto legittimante esclusivamente nella posizione del soggetto che è costretto ad abbandonare il servizio militare, senza aver conseguito alcun titolo a pensione, per essere reinserito nella vita civile;
-- non spetta ai militari che cessano dalla ferma breve o prolungata per passare al servizio permanente effettivo o comunque per entrare in maniera stabile nei ruoli di una delle Forze Armate, o delle Forze di Polizia militari o civili, fruendo di un congruo trattamento retributivo.

In tale scia, deve rilevarsi che il “premio di congedamento” non ha natura retributiva; non integra un trattamento di fine rapporto; e neppure costituisce un’elargizione a titolo grazioso di un generico sostegno, ma costituisce un beneficio una tantum di natura genericamente indennitaria per aiutare, chi cessa completamente dal servizio militare a fronteggiare le concrete difficoltà del momento.

Infine si deve rilevare l’assoluta incongruenza dei riferimenti alla natura peculiare ed autonoma del servizio prestato in ferma su base volontaria annuale o quadriennale, in quanto il periodo di cui all’art. 621 lett. a) del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, costituisce rapporto di servizio a tempo determinato, che non può essere ricondotto al servizio continuativo, preso in considerazione dall'art. 1, d.p.r. n. 1032/1973 ai fini della computabilità nell'indennità di buonuscita. Come tutti i periodi pre –ruolo, la ferma volontaria è qualificabile come servizio "riscattabile" ai fini previdenziali dal comma 6 dell'art. 5 del d.lg. n. 165 del 1997, ossia l'interessato può ottenerne a domanda il computo con onere a suo carico di contribuzione volontaria (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI 12 aprile 2011 n. 2239; Consiglio Stato, sez. VI 27 ottobre 2009 n. 6555; Consiglio Stato sez. VI 17 settembre 2009 n. 5545).

In ogni caso, il diritto al premio non poteva quindi essere riconosciuto ai militari che, una volta cessati dalla forma prolungata, non erano affatto rientrati nella vita civile, ma in seguito alla vincita del relativo concorso erano poi transitati in servizio permanente effettivo.

L’appello deve conseguentemente essere respinto, e per l’effetto deve confermarsi integralmente la decisione di primo grado.

In assenza della costituzione del Ministero della Difesa non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:
___ 1. respinge l'appello, come in epigrafe proposto.
___ 2. Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Guido Romano, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: Premio di congedamento e restituz. somme percepite

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Ricorso Accolto al TAR LAZIO.

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05/03/2013 201302366 Sentenza 1B


N. 02366/2013 REG.PROV.COLL.
N. 10921/2006 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10921 del 2006, proposto da:
C. P., rappresentato e difeso dagli avv. Clizia Calamita Di Tria, Raffaello Misasi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, corso D'Italia, 102;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato ex lege, in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento
del diritto a percepire il premio di congedamento dal servizio militare ed i benefici previsti dall'art. 40 della legge 24 dicembre 1986 n. 958.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2013 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso in esame, il ricorrente, già Caporal Maggiore Istruttore dell’Esercito Italiano, prosciolto dalla ferma breve e collocato in congedo illimitato con provvedimento del 10.3.2000, avendo vinto il concorso pubblico per entrare nella Polizia Municipale di Milano, agisce in giudizio per ottenere l’accertamento del diritto a percepire il premio di congedamento dal servizio militare ed i benefici previsti dall'art. 40 della legge 24 dicembre 1986 n. 958; nell’epigrafe è indicata altresì la pretesa alla costituzione della posizione assicurativa, che però non viene ulteriormente menzionata nel prosieguo del gravame.

Si è costituta in giudizio l'Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del gravame.

Con memoria in vista della trattazione del merito il ricorrente ha ulteriormente precisato le proprie deduzioni.

All'udienza pubblica del 16 gennaio 2013 il ricorso è trattenuto in decisione, con la precisazione, da parte del patrono del ricorrente, che la pretesa azionata è circoscritta al riconoscimento del diritto al premio di congedamento.

La questione sottoposta all’esame del Collegio concerne l’interpretazione dell’art. 40 della L. 24-12-1986 n. 958, Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, che disciplina i benefici in contestazione nei termini seguenti:” 1. Ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata all'atto del congedamento è corrisposto un premio pari a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.

2. Ai sergenti di complemento trattenuti in servizio, ai sensi del precedente articolo 32, è corrisposto un premio di congedamento pari a due volte l'ultima mensilità per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.

3. In favore del suddetto personale, che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva obbligatorio, alla costituzione, a cura e spese dell'Amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione”.

Secondo l’interpretazione del ricorrente la disposizione invocata prevede, unico presupposto necessario e sufficiente per la corresponsione del premio in contestazione, il collocamento in congedo, risultando ininfluente il passaggio nei ruoli dell’Amministrazione Municipale, atteso che, se il legislatore avesse ritenuto necessari ulteriori condizioni, l’avrebbe espressamente previsto, come nel successivo art. 40 co. 3 ove, ai fini della costituzione della posizione assicurativa, ha prescritto l’ulteriore requisito del non aver acquisito diritto a pensione.

La pretesa del ricorrente merita accoglimento alla stregua dell’orientamento interpretativo in materia consolidatosi nel senso che il premio di congedamento , previsto dall'art. 40, l. 24 dicembre 1986 n. 958, ha il suo unico presupposto legittimante esclusivamente nella posizione del soggetto che è costretto ad abbandonare il servizio militare senza aver conseguito alcun titolo a pensione, per essere reinserito nella vita civile, sicchè non spetta ai militari che cessano dalla ferma breve o prolungata per passare al servizio permanente effettivo o, comunque, per entrare in maniera stabile nei ruoli di una delle Forze Armate o delle Forze di Polizia militari o civili, fruendo di un congruo trattamento retributivo; detto beneficio non ha natura retributiva, non integra un trattamento di fine rapporto e neppure costituisce un'elargizione a titolo grazioso di un generico sostegno, ma costituisce un beneficio una tantum di natura genericamente indennitaria per aiutare, chi cessa completamente dal servizio militare, a ricollocarsi sotto il profilo lavorativo nella società civile (Cons. Stato, sez. IV, 6.8.2012 n. 4452). In tale prospettiva è stato altresì precisato che il fatto-presupposto del congedamento costituisce l’unica condizione prescritta per la corresponsione del premio anche perché la configurazione di ulteriori condizioni, il cui difetto possa operare quale elemento preclusivo al sorgere di un diritto, “avrebbe bisogno di espressa menzione nel testo della legge” (T.A.R. Bari Puglia sez. III 22 marzo 2012 n. 611). Tale orientamento è condiviso dalla Sezione (da ultimo T.A.R. Roma Lazio sez. I bis, 22.5.2012 n. 4630 e 1.9.2012 n. 7460, n. 9842 del 2007) che ha ripetutamente evidenziato la natura del premio di congedamento finalizzato a consentire di sopperire alle più immediate esigenze del militare che lasci il servizio senza avere diritto alla pensione, affermando che detto premio:

- ha il suo presupposto legittimante esclusivamente nella posizione del soggetto che è costretto ad abbandonare il servizio militare, senza aver conseguito alcun titolo a pensione, per essere reinserito nella vita civile;

- non spetta ai militari che cessano dalla ferma breve o prolungata per passare al servizio permanente effettivo o comunque per entrare in maniera stabile nei ruoli di una delle Forze Armate, o delle Forze di Polizia militari o civili, fruendo di un congruo trattamento retributivo; esclusione che trova peraltro giustificazione anche nel fatto che il transito agevolato in tali Corpi costituisce già di per sé un istituto di natura premiale per il servizio prestato in posizione di ferma.

Ne consegue che, nella fattispecie in esame, sussistendo il presupposto dell’intervento congedamento – che costituisce l’unico requisito prescritto per il riconoscimento del diritto al beneficio in contestazione - e non sussistendo la condizione ostativa del transito “agevolato” in altre Forze Armate o di Polizia militari o civili, va riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire le relative somme.

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente declaratoria del diritto del ricorrente a percepire il premio in contestazione e dell'obbligo dell'Amministrazione di corrispondere le relative somme.

Sussistono tuttavia giusti motivi, attesa la natura interpretativa della controversia, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a percepire il premio di congedamento e condanna l'Amministrazione della Difesa a corrispondere al ricorrente le relative somme.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 05/03/2013
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Re: Premio di congedamento e restituz. somme percepite

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Ricorso Accolto.

IL TAR di Lecce precisa:

1) - A nulla vale, inoltre, il riferimento operato dal Ministero all’art. 40 della legge 24 dicembre 1986 n. 958, come interpretato dalla giurisprudenza maggioritaria, che si riferisce chiaramente a fattispecie differente rispetto a quella in esame senza contemplare, come invece fa proprio l’art 11 comma 3, l’ipotesi dei militari passati in servizio permanente effettivo.

Per completezza vi invito ha leggere il tutto qui sotto.
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08/08/2013 201301775 Sentenza 3


N. 01775/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00857/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 857 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Bruno, con domicilio eletto presso Luigi Covella in Lecce, via M. De Pietro, N.23;

contro
Ministero Della Difesa, 15° Stormo, Centro Sar Aeronautica Militare Di Brindisi, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l'annullamento
per il riconoscimento del diritto del ricorrente di conseguire il premio di congedamento ex art. 11 comma 3, L. 19.05.1986 n. 224.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Della Difesa e di 15° Stormo, Centro Sar Aeronautica Militare Di Brindisi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2013 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori Sono presenti l'avv.to A. Bruno e l'Avv.to dello Stato A. Tarentini.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il Sig. OMISSIS presta servizio presso il OMISSIS con il grado di capitano.

A seguito del superamento del concorso G.U. 4^ S.S.N. 18 del 5.3.2002 per la nomina a Tenenti e Capitani A.A.r.n.s. in servizio permanente effettivo, il sig. OMISSIS ha richiesto al Comando Distaccamento Aeroportuale dell’Aeronautica Militare di Brindisi la corresponsione del premio di congedamento come previsto dall’art. 11 della legge 19 maggio 1986 n. 224.

Con foglio …..-512/136/NC del 12.1.2004 la Sezione Amministrativa del suddetto Distaccamento ha negato l’emolumento richiesto sostenendo che condizione necessaria per la sua corresponsione è costituta dal previo collocamento in congedo illimitato dell’avente diritto, in assenza del quale nulla è dovuto.

Il capitano OMISSIS, quindi, ha adito questo Tribunale per sentir dichiarare il suo diritto alla corresponsione dell’emolumento previsto dalla citata disposizione normativa, assumendo che l’erogazione del premio di congedamento agli ufficiali di complemento presupporrebbe esclusivamente il passaggio di questi nel servizio permanente effettivo senza necessità alcuna del previo collocamento in congedo illimitato da parte dell’avente diritto.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa chiedendo il rigetto della domanda in quanto l’art. 11 della legge n. 224/86 indicherebbe, quale necessario presupposto per l’erogazione del premio di congedamento, il previo collocamento in congedo illimitato degli ufficiali di complemento, circostanza, questa, non verificatasi nel caso di specie essendo il capitano OMISSIS transitato direttamente e senza soluzione di continuità nel servizio permanente effettivo, con anzianità assoluta decorrente dal 2. 12. 2001.

Con memoria di replica depositata il 20.5.2013, il ricorrente ha ribadito il proprio assunto precisando che, in base al chiaro ed univoco tenore letterale dell’art 11 della legge n. 224/86, occorrerebbe tenere distinte le due ipotesi in esso contemplate. Nel primo caso, infatti, la norma farebbe riferimento all’ipotesi in cui il militare di complemento sia posto definitivamente in congedo, parametrando il premio di congedamento da un minimo di £ 200.000 a un massimo di £ 350.000 con lo scopo di sopperire alle più immediate esigenze dei militari che lasciano il servizio; nel secondo caso, invece, ovvero con riferimento all’ipotesi in cui il militare sia passato in servizio permanente effettivo, l’indennità sarebbe quantificata direttamente nella somma fissa di £ 100.000 per ogni semestre di leva espletato e costituirebbe una gratifica per la ferma prestata .

A nulla varrebbe, inoltre, in senso contrario, la giurisprudenza richiamata dall’Amministrazione resistente in quanto relativa alla diversa fattispecie prevista dall’art. 40 della legge n. 958/86.

All’udienza del 12 giugno 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti motivazioni in

DIRITTO
L’art. 11 della legge 18 maggio 1986 n. 224 stabilisce che: “agli ufficiali piloti di complemento dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, collocati in congedo illimitato al termine della ferma ovvero prima, in base a quanto stabilito dai precedenti articoli 7, comma2, 9, comma 2 e 10, comma 2. è corrisposto un premio di congedamento. Tale premio spetta, per ogni semestre di servizio prestato posteriormente al compimento del quindicesimo mese di ferma per il quale si sia percepita l’indennità mensile di aeronavigazione, come di seguito indicato: a) lire 350.000, per gli ufficiali che abbiano completato la ferma di ani dodici; b) lire 275.000, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di ferma inferiore a dodici anni ma superiore a dieci; c) lire 200.000, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di ferma pari o inferiore a dieci anni. Il premio è corrisposto nella misura di lire 100.000 a semestre agli ufficiali che ottengono il passaggio in servizio permanente effettivo, ai sensi del successivo artciolo18”.

Ciò premesso, risulta, nel caso, in esame, che il ricorrente, in servizio presso l’Aeronautica militare a partire dal 1 ottobre 1991 con la qualifica di allievo ufficiale di complemento, a seguito del superamento del concorso per la nomina di tenenti e capitani A.A.r.n.s, bandito nella G.U. 4^ serie speciale concorsi n.18 in data 5 marzo 2002, sia transitato, senza soluzione di continuità, nel servizio permanente effettivo, con anzianità assoluta decorrente dal 2 dicembre 2001.

Ciò premesso, si tratta di stabilire se l’indennità prevista dall’art.11 della legge n. 224/86 gli sia dovuta non essendo il militare mai stato collocato in congedo illimitato.

Sostiene il ricorrente che, laddove il militare di complemento sia posto definitivamente in congedo, il premio andrebbe da un minimo di £ 200.000 a un massimo di £ 350.000 con la finalità di sopperire alle più immediate esigenze dei militari che lasciano il servizio mentre, nel caso in cui il militare sia passato in servizio permanente effettivo, l’indennità sarebbe quantificata nella somma fissa di £ 100.000 per ogni semestre di leva, costituendo una gratifica per la ferma prestata .

Il Ministero resistente sostiene, invece, che per avere diritto al suddetto emolumento, il militare dovrebbe prima terminare la ferma ed essere collocato in congedo e poi transitare nel servizio permanente effettivo, costituendo l’indennità una sorta di gratifica per coloro che, a seguito dell’effettivo congedo e con il proscioglimento dalle Forze armate, escono definitivamente dalla vita militare.

Ritiene il Collegio che quest’ultima interpretazione della norma contrasta con l’univoco e chiaro tenore letterale della disposizione invocata e che, pertanto, l’assunto del Ministero non può essere condiviso.

In base a quanto previsto dall’art 11 della legge n. 224/86, infatti, deve ritenersi che legislatore abbia inteso distinguere l’ipotesi in cui il militare è posto in congedo illimitato al termine della ferma dall’ipotesi in cui ottiene il passaggio in servizio permanente effettivo ai sensi del successivo articolo 18 ovvero, mediante superamento del concorso bandito dal Ministero della Difesa per il reclutamento di capitani in servizio permanente effettivo, quantificando il premio di congedamento, nel primo caso, in una misura compresa tra un massimo di £ 350.000 a un minimo di £ 200.000 e, nel secondo caso, in una misura fissa di £ 100.000 per ogni semestre di leva espletato.

Condividendo l’assunto del ricorrente, quindi, deve rilevarsi che la previsione contenuta nel comma 3 appare univoca nello stabilire, quale unico presupposto per l’erogazione del premio, il passaggio dell’avente diritto nel servizio permanente effettivo senza richiedere, come invece pretenderebbe l’Amministrazione resistente, l’ulteriore condizione del previo collocamento del militare in congedo illimitato.

A nulla vale, inoltre, il riferimento operato dal Ministero all’art. 40 della legge 24 dicembre 1986 n. 958, come interpretato dalla giurisprudenza maggioritaria, che si riferisce chiaramente a fattispecie differente rispetto a quella in esame senza contemplare, come invece fa proprio l’art 11 comma 3, l’ipotesi dei militari passati in servizio permanente effettivo.

Per le ragioni sopra esposte la domanda deve essere accolta con condanna dell’Amministrazione all’erogazione dell’emolumento previsto dall’art 11 comma 3 della legge n. 224/86, nella misura ivi quantificata, nonché al pagamento delle somme maturate a titolo di interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

Le spese di lite, invece, devono essere compensate giusta la novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Costantini, Presidente
Enrico d'Arpe, Consigliere
Rita Luce, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 08/08/2013
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Re: Premio di congedamento e restituz. somme percepite

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Ricorso mezzo accolto
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28/02/2014 201400288 Sentenza 1


N. 00288/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00013/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M. S., rappresentata e difesa dall'avv. omissis;

contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e Ministero della Difesa, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, e presso la stessa domiciliati in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento
- dell'atto a firma del Capo servizio trattamento economico del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri del 01.10.2012, prot. n…., notificato il 29.10.2012, recante la comunicazione dell'avvio del procedimento di recupero della somma di €.12.466,53, corrisposta a titolo di premio di fine ferma;

- dell’atto dispositivo n. ….del 14.8.2012 con cui il Capo del servizio trattamento economico del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha disposto la revoca ed il contestuale recupero del premio di congedamento;

- di ogni altro atto specificamente indicato in ricorso;

quanto al ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 25 novembre 2013, per l’annullamento
- della nota del 12 agosto 2013 prot. n. ….. con la quale il Capo del servizio del trattamento economico del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha comunicato il riavvio del procedimento di recupero del premio di congedamento;

- di ogni altro atto indicato nel ricorso per motivi aggiunti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2014 i difensori delle parti avv.ti …….;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 28 dicembre 2012 e depositato il 5 gennaio 2013, la ricorrente, già Allievo Ufficiale dei Carabinieri in ferma prefissata per trenta mesi a decorrere dal 12 gennaio 2004, premettendo di aver ricevuto nel mese di dicembre 2006 la somma netta di €. 8.614,94 (lordi €. 12.466,53), quale premio di congedamento previsto dall'art. 38 della l. 20.9.1980, n. 574, impugna gli atti in epigrafe indicati con cui viene disposta la revoca della precisata attribuzione economica ed il conseguente recupero nella misura lorda, con la motivazione che «l'interessato, al termine della prima ferma volontaria, è stato ammesso ad ulteriore ferma di anni uno dal 12.07.2006 al 2.11.2006, senza aver espletato servizio per almeno un semestre in tale posizione», sicché mancherebbe il presupposto per l'attribuzione del beneficio.

1.1 La ricorrente deduce in via preliminare la prescrizione del diritto dell'Amministrazione alla ripetizione delle somme, oltre all'infondatezza nel merito della pretesa restitutoria per erroneità del presupposto motivazionale, ritenendo di avere invece titolo a percepire tale emolumento e contestando comunque le determinazioni dell'Amministrazione sulla base di articolate censure, denunciandone sia l'eccesso di potere che la violazione di legge sotto diversi profili. In particolare, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 l. n. 574/80, 24 e 28 d.lgs n.215/2001, 3 e 7 l. n. 241/1990, nonché la violazione del principio di buona fede ed affidamento del dipendente.

Chiede, infine, che sia accertato il suo diritto al premio in questione, e, in via gradata, sia dichiarato errato l’ammontare della somma richiesta in restituzione, in quanto calcolato al lordo delle ritenute fiscali.

1.2 Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 14 novembre 2013, l’interessata, reiterando le domande ed argomentazioni poste a fondamento del ricorso introduttivo, estende l'impugnativa alle successive determinazioni con cui l'Amministrazione ha disposto il riavvio del procedimento di recupero, precedentemente sospeso per 270 giorni, confermando la originaria statuizione di revoca.

2. Resiste l'Amministrazione, con atto di costituzione del 22 gennaio 2013, domandando che il ricorso sia respinto.

3.- All’udienza del 29 gennaio 2014 il Collegio si è riservata la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato alla stregua delle considerazioni che seguono.

1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso, al fine di paralizzare la pretesa restitutoria dell'Amministrazione intimata.

Sul punto appare dirimente la considerazione per cui, in materia di ripetizione dell'indebito, il diritto del solvens alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte ex art. 2033 c.c. si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, inconferente essendo il richiamo all'art. 2948 c.c., che attiene alla diversa disciplina della prescrizione quinquennale prevista per alcuni crediti, in ragione della particolare causa giustificativa degli stessi (ex pluribus Tar Reggio Calabria, 2 luglio 2012 n. 463; Tar Salerno, sez. I, 10 giugno 2010 n. 8696; Tar Catania, sez. II, 12 febbraio 2010 n. 214).

2. - Passando all'esame delle ulteriori questioni prospettate con il secondo e terzo motivo di ricorso, occorre stabilire se le somme corrisposte all’interessata costituiscano indebito e, quindi, se la loro successiva ripetizione possa dirsi legittima; circostanze queste entrambe negate dalla difesa della ricorrente.

2.1 Giova allora brevemente ricostruire la disciplina legislativa risultante dal combinato disposto dell'art. 38 della legge 20 settembre 1980, n. 574 e degli artt. 24, comma primo, e 28, comma quarto, del d.lgs. 8 maggio 2001, n.215.

L'art. 38, comma 1, della legge n. 574 del 1980, riconosce agli Ufficiali di complemento congedati al termine della ferma volontaria di due anni successiva al compimento del servizio di prima nomina, un premio di fine ferma, pari al 15 per cento dello stipendio iniziale annuo lordo spettante al sottotenente di complemento (o grado corrispondente), per ogni semestre di ferma volontaria espletata. Detto premio è stato esteso agli Ufficiali in ferma prefissata, categoria introdotta all'indomani della riforma del servizio di leva obbligatorio, così come stabilito dall'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 215 del 2001, in forza dell'applicazione agli stessi del trattamento economico previsto per gli Ufficiali di complemento, in ragione della sostanziale analogia di funzioni e di ruolo ricoperti nell'organizzazione delle Forze armate.

2.2 Così ricostruito il quadro normativo, la questione che si pone all'esame del Collegio attiene alla corretta individuazione dei presupposti in presenza dei quali si procede all'estensione del trattamento economico previsto per gli Ufficiali di complemento dall'art. 38 citato in favore degli Ufficiali in ferma prefissata di cui al d.lgs n. 215/2001.

Sul punto il Collegio ritiene fondata l'eccezione della difesa resistente in forza della quale, ai fini del corretto riconoscimento della misura premiale in questione occorre l'ammissione dell'Ufficiale ad una ferma ulteriore e successiva rispetto al servizio di prima nomina, con la precisazione che proprio in relazione a tale ulteriore periodo va calcolato e corrisposto il premio.

A detta conclusione si perviene prioritariamente in ragione della ratio dell'istituto premiale che si qualifica quale incentivo economico per il volontario trattenimento in servizio, riconosciuto anche in ragione del corrispondente interesse dell'Amministrazione ad avvalersi, per un ulteriore periodo di tempo, di professionalità e competenze già acquisite dall'Ufficiale nel corso della prima rafferma, al fine di sopperire a specifiche carenze di professionalità tecniche o di fronteggiare peculiari esigenze operative.

Del resto, la riprova che la ferma cui fa riferimento l'art. 38, l. 574/80, il cui espletamento costituisce titolo per percepire il premio di congedamento, sia successiva ed ulteriore ad un primo periodo di trattenimento in servizio proviene proprio dalla considerazione che solo tale ferma poteva qualificarsi "volontaria" in quanto svolta, a domanda, dagli Ufficiali di complemento al termine dei 15 mesi di servizio di prima nomina, con cui essi assolvevano, tra l'altro, all'obbligo del servizio militare. E' dunque solo con riferimento a tale periodo di volontario trattenimento in servizio che va calcolato il premio da corrispondere, atteso che lo stesso art. 38 ragguaglia il premio (pari al 15 per cento dello stipendio annuo lordo del sottotenente di complemento o grado corrispondente) al numero di semestri di ferma volontaria espletata.

Ne consegue che, anche ai fini dell'estensione del beneficio in questione agli Ufficiali in ferma prolungata, può farsi riferimento esclusivamente all'eventuale ulteriore ferma (di anni uno) cui gli stessi possono essere ammessi a domanda ex art. 24, comma 6, d.lgs. n. 215/2001.

2.3 Va invece disattesa l'affermazione delle Amministrazioni intimate secondo cui occorrerebbe, quale ulteriore presupposto per il riconoscimento economico de quo, l'aver svolto almeno sei mesi effettivi di ulteriore ferma.

A tale convincimento si giunge sulla base di una piana interpretazione della norma (art. 38, quarto comma) che è chiara sul punto: «Ai fini della corresponsione dei premi di fine ferma di cui ai precedenti primo e terzo comma, la frazione di semestre superiore a tre mesi è computata come semestre intero».

La ragionevolezza di tale interpretazione è poi confermata dalla sopravvenuta previsione normativa contenuta nel Codice dell'Ordinamento Militare - D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - che, intervenendo, tra l'altro, al riassetto del trattamento giuridico degli Ufficiali in ferma prefissata, facendo luce, in via interpretativa, su espressioni dubbie ed evidenziando il contenuto implicito delle disposizione da riprodurre (così come chiarito nella relazione illustrativa al libro sesto del codice dell'ordinamento militare), all'art. 1796 così prevede: «Agli ufficiali in ferma prefissata, anche se transitati in servizio permanente effettivo, spetta il premio di fine ferma di cui dall'articolo 1786, per ogni semestre di ferma volontaria, ulteriore e successiva a quella iniziale, considerando come semestre intero la frazione di semestre superiore a tre mesi»

2.4 Orbene, con riferimento al caso in esame, il Tenente S. M. risulta aver espletato (dal 12 luglio 2006 al 2 novembre 2006) un periodo di servizio ulteriore rispetto alla ferma prefissata che, in forza del citato art. 38, ultimo comma, va equiparato al semestre intero, in quanto superiore a tre mesi. Risulta dunque concretato il presupposto necessario per maturare il diritto al premio di congedamento, limitatamente a tale ulteriore periodo, parificato a tutti gli effetti al semestre.

Dunque le somme corrisposte al Tenente S.. risultano solo in parte indebitamente corrisposte in quanto erroneamente calcolate su 5 semestri, mentre correttamente l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere al computo delle somme spettanti avendo come riferimento un solo semestre.

2.5 Quanto alle doglianze mosse in ordine all'illegittimità della ripetizione per violazione dell'art. 7 l. 241/90 e violazione del principio del legittimo affidamento, è sufficiente richiamare la giurisprudenza che sul punto è consolidata nell'affermare la vincolatività e doverosità delle ripetizione di somme indebitamente erogate ad un pubblico dipendente.

Sicché da un lato l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento di recupero di somme non dovute non costituisce causa di illegittimità del recupero, dall'altro l'affidamento di quest'ultimo e la sua buona fede non sono di ostacolo all'esercizio del potere-dovere di recupero da parte dell'Amministrazione, rilevando l'elemento soggettivo dell'interessato solo ai fini della individuazione delle modalità del recupero, che devono essere per quanto possibile meno gravose per l'accipiens in buona fede (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 10 maggio 2012 n. 2704).

Nel caso di specie, comunque, consta che l'Amministrazione abbia consentito la partecipazione al procedimento della dipendente, ammessa a presentare memorie scritte, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento di recupero.

3. Resta da esaminare la questione afferente alle modalità della restituzione delle somme, al fine di stabilire se gli importi in eccesso corrisposti al dipendente e da restituire vadano calcolati al lordo ovvero, così come pure sostenuto dalla ricorrente con il quarto motivo di ricorso, al netto delle imposte e trattenute di legge.

3.1. Sulla questione il Collegio ritiene fondata la prospettazione della ricorrente circa la illegittimità della ripetizione disposta dall'Amministrazione con gli atti impugnati, atteso che con gli stessi è stata chiesta la restituzione delle somme indebitamente versate nell'importo lordo, comprensivo cioè di oneri fiscali, anziché al netto di questi, mai entrati nella sfera del percipiente.
All'uopo si richiama la ferma giurisprudenza secondo cui nei rapporti tra Amministrazione e dipendente la ripetizione delle somme erroneamente erogate dalla prima non può non avere ad oggetto le somme effettivamente percepite ed entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, potendo l'Amministrazione provvedere alla richiesta di rimborso delle somme versate a titolo di ritenuta direttamente nei confronti del Fisco, ove ne ricorrono le condizioni (Cons. Stato sez. VI, 2.3.2009, n. 1164, sez. IV, 27.9.2012, n. 5043; Tar Lazio, Roma, Sez. I bis, 9.2.2012, n. 1317).
Si tratta, altresì, di un'ulteriore applicazione del principio per cui la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte deve avvenire con modalità tali da arrecare minore sacrificio possibile per l'accipiens in buona fede.

4. Per quanto sopra detto, il ricorso va accolto nei limiti sopra precisati.

In ragione della parziale soccombenza, le spese vanno per metà compensate e per la restante parte poste a carico dell’Amministrazione resistente e complessivamente liquidate in via equitativa in €. 1.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto, negli stessi limiti annulla l’atto dispositivo n. ….. del 14.8.2012 a firma del Capo del servizio trattamento economico del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Le spese vanno per metà compensate e per la restante parte poste a carico delle Amministrazioni resistenti e complessivamente liquidate in via equitativa in €. 1.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D'Alterio, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 28/02/2014
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Re: Premio di congedamento e restituz. somme percepite

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Ricorso ACCOLTO.
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1) - Il ricorrente ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri dal mese di maggio 1997 fino al maggio 1998 in qualità di carabiniere ausiliario.

2) - Dall’8 aprile 2002 all’8 aprile 2005 ha prestato servizio in qualità di volontario ammesso alla ferma breve triennale.

3) - Successivamente, alla scadenza della ferma triennale è stato ammesso, ai sensi dell’art. 15 del d.lg. n. 215/2001, a una prima rafferma biennale (dall’8 aprile 2005 all’8 aprile 2007), a un seconda rafferma biennale (dall’8 aprile 2007 all’8 aprile 2009) ed infine ad una terza rafferma biennale fino al suo congedamento a domanda avvenuto in data 21 settembre 2010.

4) - Successivamente, il Ministero ha riconsiderato la posizione del ricorrente e con il provvedimento n. 190 del 31 marzo 2012 (cfr. deposito del 25 maggio 2012) ha concesso al ricorrente il suddetto beneficio ma solo per il periodo della ferma breve triennale (8 aprile 2002 – 8 aprile 2005) e non anche per il periodo successivo (dall’8 aprile 2005 fino alla cessazione del servizio avvenuta in data 21 settembre 2010).

5) - Non è stato viceversa pagato il premio per il periodo corrispondente alle tre rafferme biennali consecutive l’ultima delle quali non conclusa per il proscioglimento a domanda del ricorrente avvenuto in data 21 settembre 2010.

IL TAR precisa:

6) - Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso deve essere accolto, per la parte non divenuta improcedibile per effetto del provvedimento n. 190/2012, con conseguente affermazione dell'obbligo dell'amministrazione di corrispondere al ricorrente il premio di congedamento anche per il restante periodo di servizio svolto relativo alle tre rafferme biennali dall’8 aprile 2005 al 21 settembre 2010, data del congedamento, oltre agli interessi legali sulle medesime somme decorrenti dalla predetta data del congedamento del 21 settembre 2010 fino alla data dell'effettivo soddisfo.
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SENTENZA ,sede di NAPOLI ,sezione SEZIONE 6 ,numero provv.: 201501267 - Public 2015-02-25 -


N. 01267/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00514/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 514 del 2011, proposto da:
A. P., rappresentato e difeso dall’avvocato Ezio Maria Zuppardi, con il quale elettivamente domicilia in Napoli al viale Gramsci, n.16;

contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato ove ope legis domicilia in Napoli alla via A. Diaz 11;

per l’annullamento,
della nota del Ministero della difesa – 21° Reggimento Genio Guastatori prot. 0012700 dell’8.11.2010 con la quale si respinge l’istanza formulata dal ricorrente al fine di ottenere il premio di congedamento ex art. 40 l. n. 958/86;

nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente alla liquidazione del premio di congedamento ex art. 40 della legge n. 958/1986;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2015 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri dal mese di maggio 1997 fino al maggio 1998 in qualità di carabiniere ausiliario. Dall’8 aprile 2002 all’8 aprile 2005 ha prestato servizio in qualità di volontario ammesso alla ferma breve triennale. Successivamente, alla scadenza della ferma triennale è stato ammesso, ai sensi dell’art. 15 del d.lg. n. 215/2001, a una prima rafferma biennale (dall’8 aprile 2005 all’8 aprile 2007), a un seconda rafferma biennale (dall’8 aprile 2007 all’8 aprile 2009) ed infine ad una terza rafferma biennale fino al suo congedamento a domanda avvenuto in data 21 settembre 2010.

Con il presente gravame il ricorrente ha chiesto la corresponsione del premio di congedamento ai sensi dell’art. 40 della legge n. 958 del 1986 che gli è stata negato con la nota del Ministero n. 12700 dell’8 ottobre 2010. In particolare, l’amministrazione ha ritenuto (si veda anche la nota del 30 gennaio 2009 della Direzione Generale per il Personale militare) che “nell’ipotesi di proscioglimento anticipato dall’ulteriore ferma contratta il premio non possa essere elargito, poiché la rafferma biennale, prevista dall'art. 15 del D. Lgs. 215/01, assorbe la ferma breve inizialmente contratta” “così che la ferma volontaria sia da considerare nella sua unitarietà”.

In sostanza secondo l’amministrazione non sarebbe sufficiente il congedo per ottenere il premio de quo, dovendo anche essere completamente assolto il periodo di ferma per il quale il soggetto si è obbligato.

Successivamente, il Ministero ha riconsiderato la posizione del ricorrente e con il provvedimento n. 190 del 31 marzo 2012 (cfr. deposito del 25 maggio 2012) ha concesso al ricorrente il suddetto beneficio ma solo per il periodo della ferma breve triennale (8 aprile 2002 – 8 aprile 2005) e non anche per il periodo successivo (dall’8 aprile 2005 fino alla cessazione del servizio avvenuta in data 21 settembre 2010).

Il ricorrente ha dichiarato, pertanto di avere ancora interesse per tale ultimo periodo a vedersi riconosciuto il diritto al pagamento del premio mentre la difesa erariale ha insistito nel ritenere cessata la materia del contendere.

Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è in parte improcedibile e in parte fondato.

Segnatamente è improcedibile in relazione all’avvenuta corresponsione del premio con il provvedimento n. 190/2012 per il periodo coincidente con la ferma triennale (8.4.2002 – 8.4.2005) avendo la stessa amministrazione riconosciuto il diritto del ricorrente. Non è stato viceversa pagato il premio per il periodo corrispondente alle tre rafferme biennali consecutive l’ultima delle quali non conclusa per il proscioglimento a domanda del ricorrente avvenuto in data 21 settembre 2010.

Ritiene il Collegio che anche per tale ultimo periodo l’interessato abbia diritto alla corresponsione del premio.

L'art. 40, comma 1, della legge 24 dicembre 1986 n. 958 dispone che "ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata all'atto del congedamento è corrisposto un premio pari a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato".

La disposizione come è stato chiarito dalla giurisprudenza non richiama in alcun modo, al fine del sorgere del diritto in questione, il necessario completo assolvimento della ferma prolungata. La norma collega, infatti, la previsione di vantaggio all'intervento dell’atto di “congedamento”, cioè alla cessazione del rapporto con la struttura militare e precisa che il premio stesso è rapportato ad ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio prestato (T.A.R. Toscana, Sez. I, 26 novembre 2008 n. 2985), svolgendo così una chiara funzione indennitaria in favore di chi debba ricollocarsi sotto il profilo lavorativo nella società civile (Cons. Stato, Sez. III, 22 aprile 2010 n. 2642; Sez. IV, 29 maggio 2008 n. 2588; Sez. IV, 21 dicembre 2006, n. 7775)

Tutto lascia intendere che la volontà legislativa sia quella di consentire il sorgere del relativo diritto anche in capo a chi abbia svolto solo parzialmente il servizio di leva prolungata, anche perché un elemento preclusivo come quello individuato dall'amministrazione, di ostacolo al sorgere di un diritto, avrebbe avuto bisogno di espressa menzione nel testo della legge.

Inoltre, la disposizione medesima deve essere applicata non soltanto ai volontari in ferma breve che abbiano terminato il servizio alla fine del triennio di ferma, ma anche a quelli che abbiano ottenuto una o due rafferme in applicazione del comma 2 dell’art. 15 d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215. Sarebbe infatti assurdo che una ferma triennale possa dar diritto al premio di congedamento, mentre il prolungamento biennale della stessa faccia venir meno il diritto medesimo, soprattutto quando il trattamento economico e giuridico in occasione della fine del rapporto di servizio non dia luogo ad una forma di ristoro per il servizio prestato. Se la ratio dell’art. 40 l. n. 958 del 1986 è quella di garantire un beneficio economico a chi debba ricollocarsi sotto il profilo lavorativo nella società civile (Cons. Stato, IV Sez., 29 maggio 2008, n. 2588), è evidente che la medesima ratio ricorre nell’ipotesi sottoposta all’esame di questo Collegio.

Non è ricavabile, infatti, dal quadro normativo, una diversa funzione svolta dai volontari in forma abbreviata e volontari in forma prolungata, costituendo sia l’una che l’altra categoria, una forma di reclutamento di personale militare il cui servizio è in linea di principio sottoposto a limiti temporali e che solo ricorrendo certe condizioni può trasformarsi in servizio permanente.

Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso deve essere accolto, per la parte non divenuta improcedibile per effetto del provvedimento n. 190/2012, con conseguente affermazione dell'obbligo dell'amministrazione di corrispondere al ricorrente il premio di congedamento anche per il restante periodo di servizio svolto relativo alle tre rafferme biennali dall’8 aprile 2005 al 21 settembre 2010, data del congedamento, oltre agli interessi legali sulle medesime somme decorrenti dalla predetta data del congedamento del 21 settembre 2010 fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio, alla luce del comportamento procedimentale dell’amministrazione, possono essere compensate.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo accoglie e, per l'effetto, annulla, in parte qua, il provvedimento impugnato e condanna l'amministrazione della difesa a corrispondere al ricorrente il premio di congedamento anche per il restante periodo di servizio (non riconosciuto dal provvedimento n. 190/2012) relativo alle tre rafferme biennali dall’8 aprile 2005 al 21 settembre 2010, data del congedamento, oltre agli interessi legali sulle medesime somme decorrenti dalla predetta data del congedamento del 21 settembre 2010 fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Renata Emma Ianigro, Consigliere
Paola Palmarini, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 25/02/2015
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Re: Premio di congedamento e restituz. somme percepite

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premio di congedamento.
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Il TAR Lazio precisa:

1) - Come già chiarito dalla giurisprudenza in materia, con orientamento ormai consolidato e condiviso dalla Sezione (vedi, da ultimo, Cons. St. IV n. 750/2015; TAR Lazio, I bis, n. 5413/2015 e già n. 4630/2012) l’Amministrazione non può recuperare le somme trattenute ai ricorrenti sul lordo corrispostogli, a costoro trattenute in qualità di sostituto d’imposta nonché a titolo di contributi previdenziali in quanto si tratta di somme che gli interessati non hanno mai percepito e, quindi, fuori dalla loro disponibilità.

2) - Deve perciò ritenersi illegittimo il provvedimento di ripetizione disposto dall’Amministrazione al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, salva la possibilità per la medesima di chiedere, quale sostituto di imposta, il rimborso al Fisco delle somme trattenute per errore e versate in eccesso rispetto a quelle effettivamente dovute dall’interessato (cfr. T.A.R. Toscana, I Sezione, 11 aprile 2013 n. 565).

3) - Tale scelta non solo risulta illegittima alla stregua del consolidato orientamento sopra richiamato, in quanto, in definitiva, il recupero al lordo delle somme erogate finirebbe per porre a carico del dipendente interessato anche il rimborso delle somme già versate dall’ente all’erario - comportando ciò, tra l’altro, arricchimento senza causa a favore dell’amministrazione procedente – e da questi non fruite – violando il principio secondo cui la ripetizione dell’indebito va effettuata sulla base del netto percepito – ma risulta altresì illegittimo perché non sussiste nemmeno la possibilità del ricorrente di beneficiare delle detrazioni fiscali per le somme di cui si chiede il rimborso.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201602217, - Public 2016-02-19 -


N. 02217/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01397/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1397 del 2015, proposto da:
A. M., rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Mercadante, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
dell'ingiunzione di pagamento n. 370 del 24/11/2014


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 25.11.2015 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Il ricorrente agisce in giudizio avverso l’atto di recupero indicato in epigrafe con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo, gli ingiunge il pagamento di euro 12.466,53, di somme "indebitamente percepite" a titolo di premio di congedamento nonché, quale atto presupposto, il provvedimento nr. …../DS del 13/05/2011, con il quale Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo, revocava il premio di congedamento ex art. 38 Legge 20/09/1980 n. 574, per l'ammontare di Euro 12.466,53 (cod. 745 cod. 805 del Mod. L/A aprile 2006), e disponeva, contestualmente, il recupero delle somme corrisposte a tale titolo con provvedimento n. 15744 datato 08/05/2006.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di censura: violazione dell’art. 2033 cod. civile e dei principi in materia di recupero di indebito delle somme erogate al dipendente pubblico ribaditi dal consolidamento orientamento giurisprudenziale secondo cui l’amministrazione non può ripetere, come avvenuto nel caso di specie, le somme al lordo “anche perché l’importo lordo non è mai pervenuto nella sfera patrimoniale del ricorrente”.

Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione chiedendo il rigetto del proposto ricorso.

Con ordinanza n. 1449/ 2015 è stata accolta l’istanza di sospensione del gravato provvedimento di recupero limitatamente alla determinazione di disporre il detto recupero (della mensilità indebitamente erogata) al lordo delle ritenute IRPEF.

In vista della udienza per la trattazione del merito il ricorrente ha replicato alla memoria della resistente rappresentato l’impossibilità di “rivalersi” con l’Amministrazione fiscale dato che egli beneficia, in qualità di giovane professionista, del regime fiscale forfetario agevolato (c.d. de minimis) di tassazione del reddito, come, peraltro, espressamente rappresentato all’Amministrazione resistente con nota inviata via PEC in data 16.12.2014.

Alla pubblica udienza del 25.11.2015 il ricorso viene trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Come già chiarito dalla giurisprudenza in materia, con orientamento ormai consolidato e condiviso dalla Sezione (vedi, da ultimo, Cons. St. IV n. 750/2015; TAR Lazio, I bis, n. 5413/2015 e già n. 4630/2012) l’Amministrazione non può recuperare le somme trattenute ai ricorrenti sul lordo corrispostogli, a costoro trattenute in qualità di sostituto d’imposta nonché a titolo di contributi previdenziali in quanto si tratta di somme che gli interessati non hanno mai percepito e, quindi, fuori dalla loro disponibilità. Deve perciò ritenersi illegittimo il provvedimento di ripetizione disposto dall’Amministrazione al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, salva la possibilità per la medesima di chiedere, quale sostituto di imposta, il rimborso al Fisco delle somme trattenute per errore e versate in eccesso rispetto a quelle effettivamente dovute dall’interessato (cfr. T.A.R. Toscana, I Sezione, 11 aprile 2013 n. 565).

Tali principi trovano applicazione nel caso in esame in cui è incontestato che le somme indebitamente erogate sono soggette a recupero, ma si fa questione della legittimità della pretesa dell’amministrazione, che ha già versato all’erario le somme trattenute per acconto d’imposta, di recuperare al lordo di tali ritenute fiscali quanto già corrisposto al ricorrente in tal modo addossando allo stesso “l’onere di un eventuale, correlativo, recupero dell’indebito tributario, per la cui attivazione e conseguimento è indispensabile la collaborazione attiva dell’amministrazione in quanto erogatrice del reddito soggetto a trattenuta”.

Tale scelta non solo risulta illegittima alla stregua del consolidato orientamento sopra richiamato, in quanto, in definitiva, il recupero al lordo delle somme erogate finirebbe per porre a carico del dipendente interessato anche il rimborso delle somme già versate dall’ente all’erario - comportando ciò, tra l’altro, arricchimento senza causa a favore dell’amministrazione procedente – e da questi non fruite – violando il principio secondo cui la ripetizione dell’indebito va effettuata sulla base del netto percepito – ma risulta altresì illegittimo perché non sussiste nemmeno la possibilità del ricorrente di beneficiare delle detrazioni fiscali per le somme di cui si chiede il rimborso.

Al riguardo il ricorrente ribadisce anche in questa sede che non può beneficiare della deduzione dal reddito complessivo le somme in contestazione in quanto è assoggettato al cd. “regime fiscale dei minini” previsto per i giovani professionisti che, operando su un regime forfettario, non consente di poter dedurre dal reddito, ai fini della determinazione della base impunibile IRPEF, tra gli oneri deducibili le somme restituite a tiolo di indebito come previsto dall’art. 10 del DPR 917/1986.

Alla luce delle considerazioni soprasvolte il ricorso risulta fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell’impugnata ordinanza ingiunzione nella parte in cui dispone il recupero delle somme erroneamente corrisposte e non dovute al ricorrente al lordo delle imposte anziché al netto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), accoglie il ricorso in epigrafe ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla, per quanto di ragione, l’atto impugnato.

Condanna la resistente amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25.11.2015 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore
Roberto Vitanza, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: Premio di congedamento e restituz. somme percepite

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revoca ed il contestuale recupero del premio di congedamento di cui all’art. 38 della legge n. 574 del 1980.
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Il CdS "rimprovera" l'Amministrazione per alcune cose.

1) - Secondo il ricorrente, infatti, 1'Amministrazione, a fronte di una somma netta corrisposta pari a 4.878,13 euro avrebbe proceduto a recuperare la maggiore somma lorda di 8.557,43 euro, senza considerare che una parte di tale somma non sarebbe entrata nella disponibilità del ricorrente, trattandosi di contributi previdenziali ed oneri fiscali e, dunque, di somme “che non possono essere richieste in restituzione al ricorrente”.

2) - Nella specie, infatti, il premio sarebbe stato accreditato al ricorrente nel mese di aprile 2006 mentre il provvedimento di recupero gli sarebbe stato comunicato solo in data 22 febbraio 2013.......

IL CdS precisa:

3) - Preliminarmente la Sezione osserva che la categoria degli Ufficiali in ferma prefissata - categoria cui è appartenuto il ricorrente - è stata istituita con il d. lgs. 8 maggio 2001, n. 215 e che gli artt. 24, comma 1 e 28, comma 4 del citato d. lgs. n. 215 del 2001, applicabili al caso di specie ratione temporis, hanno esteso ai suddetti Ufficiali le norme sullo stato giuridico e economico previste per gli Ufficiali di complemento.

4) - nota dell'Agenzia delle entrate del 23 maggio 2013 - depositata in atti e relativa ad un interpello concernente una fattispecie analoga a quella in esame - atteso che l’Agenzia delle entrate, tramite tale nota, si è espressa per la legittimità della richiesta di recupero dell’indebito al lordo delle ritenute di legge sulla base di quanto disposto dall’art. 10, comma 1, lett. d-bis) del d. P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) e, dunque, sulla base di un articolo che statuisce la deducibilità dal reddito complessivo del contribuente di tutte le somme restituite in quanto indebitamente percepite e non le modalità concrete con cui detto recupero deve aver luogo.

5) - Il richiamo effettuato dall’Amministrazione al TUIR, dunque, non risulta adeguato a superare il consolidato orientamento più volte espresso dalla Corte di Cassazione e da questo Consiglio di Stato, in base al quale, come in precedenza esposto, “la ripetizione dell'indebito nei confronti del dipendente non può non avere ad oggetto le somme da quest'ultimo percepite in eccesso, vale a dire quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente” (Cons. di Stato, Sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1164).

N.B.: leggete per completezza il tutto qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201700991 - Public 2017-05-08 -

Numero 00991/2017 e data 02/05/2017 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 5 aprile 2017

NUMERO AFFARE 03304/2013

OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Tenente in congedo Corrado C., contro il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, avverso gli atti concernenti la revoca ed il contestuale recupero del premio di congedamento di cui all’art. 38 della legge n. 574 del 1980.

LA SEZIONE

Vista la nota del 4 ottobre 2013, prot. n. M_DGMIL2VDGVIV8SC10267045, di trasmissione della relazione del 9 agosto 2013, pervenuta alla segreteria della Sezione il 18 ottobre 2013, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere sull’affare in oggetto;

Vista la nota del 22 gennaio 2014, prot. n. M_DGMIL2VDGVIV8SC10015597, di trasmissione della relazione integrativa del 7 gennaio 2014, con cui il Ministero della difesa ha controdedotto a quanto rilevato dal ricorrente con la memoria del 6 novembre 2013;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.

Premesso e considerato.

1. Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe il Tenente in congedo Corrado C. ha chiesto l’annullamento dell’atto, prot. n. 20309/DS del 5 ottobre 2012, con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto la revoca dell’atto n. 14158 del 20 gennaio 2006 ed il contestuale recupero dell’emolumento erogato ai sensi dell’art. 38 della legge n. 574 del 1980, di importo lordo pari a 8.557,43 euro; della relativa nota di accompagnamento prot. n. 809614DS/44/103-1 del 13 novembre 2012; delle circolari prot. n. 98207 del 20 febbraio 2008, prot. n. 553454 del 17 novembre 2008 e prot. n. 64893 del 6 febbraio 2009; delle relative note di accompagnamento; nonché di ogni altro atto o provvedimento lesivo, inerente o connesso, preparatorio o conseguenziale.

2. Con la relazione istruttoria in epigrafe il Ministero riferente si è espresso per il rigetto nel merito del ricorso in esame.

Con la memoria del 6 novembre 2013 il ricorrente ha impugnato la nota prot. n. 809614DS/44/103-7-2012 del 9 settembre 2013 - con cui gli è stato comunicato “il riavvio del procedimento” di recupero, sospeso con la nota prot. n. 809614DS/44/103-2-2012 del 21 gennaio 2013 - ed ha ulteriormente articolato le censure di cui al ricorso in oggetto.

Con la relazione integrativa in epigrafe il Ministero riferente ha istruito le controdeduzioni formulate dal ricorrente e si è nuovamente espresso per il rigetto del ricorso in esame.

3. Ciò posto, la Sezione ritiene di essere in possesso di sufficienti elementi per procedere all’esame della controversia.

Con il primo motivo di gravame il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per erroneità del quantum richiesto.

Secondo il ricorrente, infatti, 1'Amministrazione, a fronte di una somma netta corrisposta pari a 4.878,13 euro avrebbe proceduto a recuperare la maggiore somma lorda di 8.557,43 euro, senza considerare che una parte di tale somma non sarebbe entrata nella disponibilità del ricorrente, trattandosi di contributi previdenziali ed oneri fiscali e, dunque, di somme “che non possono essere richieste in restituzione al ricorrente”.

Inoltre, il provvedimento impugnato farebbe riferimento ad “ulteriori somme a titolo di non meglio specificate competenze stipendiali e/o assegni, a detta dell’Amministrazione, non dovute al ricorrente ed erroneamente corrisposte” ma l’Amministrazione stessa, nel procedere al recupero di tali somme, non avrebbe esplicitato né “di quali retribuzioni trattasi” né “il criterio di calcolo adoperato dall’Amministrazione per il recupero”, con la conseguenza che i provvedimenti impugnati dovrebbero ritenersi, sotto questo profilo, illegittimi.

Con il secondo motivo di gravame il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione dell'art. 2948, comma 1, n. 5) del Codice Civile, atteso che, secondo il ricorrente, l’Amministrazione avrebbe disposto il recupero del premio di congedamento dopo il decorso del termine prescrizionale quinquennale di cui al succitato art. 2948 del Codice Civile. Nella specie, infatti, il premio sarebbe stato accreditato al ricorrente nel mese di aprile 2006 mentre il provvedimento di recupero gli sarebbe stato comunicato solo in data 22 febbraio 2013 e, dunque, “ben oltre il termine di prescrizione” in precedenza citato.

Con il terzo motivo di gravame il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione dell'art. 38 della legge n. 574 del 1980, degli artt. 24, comma 1 e 28, comma 4 del d. lgs. n. 215 del 2001 e dell'art. 2033 del Codice Civile nonché per “applicazione retroattiva di circolari”.

Secondo il ricorrente, infatti, 1’Amministrazione, nel disporre il recupero del premio in precedenza erogato, avrebbe pedissequamente applicato alla fattispecie in esame le norme che disciplinano il trattamento economico degli Ufficiali di complemento, senza tener conto delle sostanziali differenze tra questa categoria e quella degli Ufficiali in ferma prefissata.

Inoltre, attraverso le circolari anch’esse oggetto della presente impugnativa - tutte adottate in un momento successivo rispetto all’erogazione del premio - l’Amministrazione avrebbe innovato, con effetto retroattivo, l'ordinamento giuridico, prevedendo condizioni di attribuzione del beneficio economico non previste dalla normativa di settore che, sul punto, prevedrebbe esclusivamente che “agli Ufficiali in ferma prefissata si applica il trattamento (economico) previsto per gli Ufficiali di complemento” (art. 28, comma 4 del d. lgs. n. 215 del 2001).

All’epoca dell’attribuzione del premio di congedamento, dunque, non vi era alcuna norma che precludeva la concessione del premio al ricorrente, con la conseguenza che il recupero di detto emolumento da parte dell’Amministrazione non potrebbe che ritenersi illegittimo, essendosi basato fra l’altro su circolari dell’Amministrazione, prive di valore normativo e non applicabili retroattivamente.

Con il quarto motivo di gravame il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione degli artt. 21 quinquies, 21 nonies e 3, commi 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, atteso che 1'Amministrazione avrebbe proceduto alla revoca del beneficio in questione senza evidenziare sopravvenute ragioni di pubblico interesse e senza motivare in ordine alla ragioni sottese al provvedimento impugnato.

Infine, con il quinto motivo di gravame il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, non avendo l’Amministrazione assicurato le necessarie garanzie partecipative poiché gli avrebbe inviato la relativa comunicazione di avvio solo al termine della procedura di recupero.

4. Tanto premesso, la Sezione ritiene che il ricorso risulti fondato nei termini che seguono.

4.1 Preliminarmente la Sezione osserva che la categoria degli Ufficiali in ferma prefissata - categoria cui è appartenuto il ricorrente - è stata istituita con il d. lgs. 8 maggio 2001, n. 215 e che gli artt. 24, comma 1 e 28, comma 4 del citato d. lgs. n. 215 del 2001, applicabili al caso di specie ratione temporis, hanno esteso ai suddetti Ufficiali le norme sullo stato giuridico e economico previste per gli Ufficiali di complemento.
Inoltre, deve rilevarsi che il premio di fine ferma, all’epoca dei fatti controversi, era disciplinato, per gli Ufficiali di complemento, dall’art. 38 della legge 20 settembre 1980, n. 574, il quale prevedeva la concessione di tale beneficio agli Ufficiali di complemento soltanto nell’ipotesi in cui i medesimi fossero stati ammessi all’ulteriore “ferma volontaria di due anni”.

Dal descritto quadro normativo emerge, dunque, con sufficiente chiarezza che, anche per gli Ufficiali in ferma prolungata, la corresponsione del premio di fine ferma era subordinato, in base alla legislazione vigente all’epoca dei fatti, alla prestazione da parte dell’Ufficiale interessato di un ulteriore periodo di ferma.

Orbene, nel caso di specie, il ricorrente, arruolato nell’Arma dei Carabinieri in data 9 settembre 2004 e nominato Tenente in ferma prefissata il 22 novembre 2004, è stato collocato in congedo per fine ferma in data 23 marzo 2006, non essendo stato ammesso all’ulteriore periodo di ferma volontaria: ne deriva, quindi, che l’Amministrazione ha legittimamente proceduto a richiedere all’interessato la restituzione del succitato premio di fine ferma, erroneamente corrispostogli.

Ciò risulta, peraltro, conforme alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, secondo cui “il premio di fine ferma può (e deve essere) attribuito agli Ufficiali in ferma prefissata sempreché ricorrano le stesse condizioni e i medesimi presupposti che contrassegnano il riconoscimento di tale indennità per gli Ufficiali di complemento, dovendo, in particolare, sussistere la condizione per l'Ufficiale di aver contratto una ferma ulteriore e successiva rispetto a quella iniziale” (ex multis: Cons. di Stato, Sez. II, 24 ottobre 2012, n. 187/2013, Sez. IV, 16 giugno 2011, n. 3658 e Sez. III, 19 maggio 2009, n. 2820/09).

A quanto precede non può opporsi la circostanza che il recupero delle somme sarebbe avvenuto oltre il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, comma 1, n. 5) del Codice Civile, e ciò in quanto, in base alla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, “è consolidato il principio onde il diritto alla repetitio indebiti da parte della p.a., a norma dell'art. 2946 del codice civile, è soggetto a prescrizione ordinaria decennale il cui termine decorre dal giorno in cui le somme sono state materialmente erogate” (Cons. di Stato, Sez. IV, 17 settembre 2014, n. 4117), con la conseguenza che il provvedimento impugnato, adottato in data 5 ottobre 2012, deve ritenersi tempestivo rispetto al termine di prescrizione decennale di cui al citato art. 2946 del codice civile, avendo l’Amministrazione attribuito al ricorrente il premio con l’atto dispositivo prot. n. 14158 del 20 gennaio 2006,

4.2. La Sezione, tuttavia, non può esimersi dal rilevare che, in base alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, “costituisce jus receptum che l'Amministrazione, nel procedere al recupero delle somme indebitamente erogate ai propri dipendenti, deve eseguire detto recupero al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali; non può invece pretendere di ripetere le somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali) allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente” (Cons. di Stato, Sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5010).

Il medesimo orientamento, inoltre, risulta conforme a quello fatto proprio anche dalla Corte di Cassazione che, in proposito, ha evidenziato che “nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente” (Cass. Civ., Sez. Lav., 2 febbraio 2012, n. 1464).

Orbene, nel caso di specie, non risulta contestato in atti che l’Amministrazione abbia proceduto a chiedere al ricorrente la restituzione “dell'importo lordo di 8.557,43 euro”, comprensivo di imposte e contributi, con la conseguenza che, sotto il profilo in esame, la censura formulata dalla parte ricorrente con il primo motivo di gravame deve ritenersi fondata.

A quanto esposto non può, peraltro, opporsi il contenuto della nota dell'Agenzia delle entrate del 23 maggio 2013 - depositata in atti e relativa ad un interpello concernente una fattispecie analoga a quella in esame - atteso che l’Agenzia delle entrate, tramite tale nota, si è espressa per la legittimità della richiesta di recupero dell’indebito al lordo delle ritenute di legge sulla base di quanto disposto dall’art. 10, comma 1, lett. d-bis) del d. P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) e, dunque, sulla base di un articolo che statuisce la deducibilità dal reddito complessivo del contribuente di tutte le somme restituite in quanto indebitamente percepite e non le modalità concrete con cui detto recupero deve aver luogo.

D’altronde ciò che rileva nella fattispecie non è il rapporto intercorrente tra l’interessato e l’Agenzia fiscale - regolato dal succitato art. 10, comma 1, lett. d-bis) del TUIR - ma quello fra il ricorrente e l’Amministrazione, nell’ambito del quale la seconda versa al primo gli emolumenti al netto delle ritenute fiscali (nonché previdenziali e assistenziali), con la conseguenza che non risulta logico chiedere all’interessato un adempimento che può essere posto in essere direttamente dall’Amministrazione stessa senza gravare sul soggetto interessato in maniera non utile ai fini del dovuto recupero delle somme erogate a titolo di imposte e contributi.

Il richiamo effettuato dall’Amministrazione al TUIR, dunque, non risulta adeguato a superare il consolidato orientamento più volte espresso dalla Corte di Cassazione e da questo Consiglio di Stato, in base al quale, come in precedenza esposto, “la ripetizione dell'indebito nei confronti del dipendente non può non avere ad oggetto le somme da quest'ultimo percepite in eccesso, vale a dire quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente” (Cons. di Stato, Sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1164).

8. Conclusivamente, alla stregua delle suesposte considerazioni, deve ritenersi fondato il primo motivo di ricorso, con la conseguenza che il ricorso stesso deve essere accolto, nei termini in precedenza esposti, con parziale assorbimento dei restanti motivi e con salvezza degli ulteriori atti che l'Amministrazione riterrà di adottare in relazione alla fattispecie in esame.

P.Q.M.

La Sezione ritiene che il ricorso debba essere accolto nei termini di cui in motivazione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudio Boccia Gianpiero Paolo Cirillo




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
panorama
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Re: Premio di congedamento e restituz. somme percepite

Messaggio da panorama »

Argomento un po' diverso dalla restituzione delle somme.

Giusto per notizia a chi ha prestato tale periodo di servizio e chiede il TFR: >> prima ferma di durata triennale, seguita da più rafferme di durata biennale;

Ecco quanto si è verificato:
----------------------------------

Il TAR Campania sede di Napoli ha rigettato il ricorso,

RICHIESTO: - Riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire l’indennità di buonuscita prevista dall’articolo 1 del D.P.R. n. 1032 del 1973.

il ricorrente espone:

- di aver prestato servizio nell’Esercito Italiano

- che il periodo di servizio prestato è consistito in una prima ferma di durata triennale (dall’8 aprile 2002 all’8 aprile 2005), seguita da più rafferme di durata biennale (2005-2007, 2007-2009 e 2009-2011);

- che, alla scadenza della ferma triennale, la sua posizione retributiva e contributiva veniva parificata a quella dei volontari in servizio permanente, con conseguente iscrizione al fondo di previdenza e versamento dei contributi previdenziali per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 29 settembre 2010;

- che è stato impiegato anche, dal 2 dicembre 2004 al 10 giugno 2005, nell’ambito di operazioni all’estero;

- che, infine, in data 21 settembre 2010 è stato collocato in congedo illimitato.

IL RICORRENTE HA:

- Con l’impugnato provvedimento ...... la Sezione Coordinamento Amministrativo del 21° Reggimento Genio Guastatori ha comunicato al ricorrente che “la [sua] richiesta ad ottenere la liquidazione del TFR non può essere accolta in quanto ai Volontari in Ferma Breve non è prevista tale indennità, così come indicato anche dal Ministero delle Finanze con risoluzione n. -OMISSIS-, il quale ha riconosciuto al premio di congedamento [già percepito dal ricorrente a seguito della sentenza di questo Tribunale n. 1267 del 2015] la natura giuridica di indennità di fine rapporto”.

In sentenza si legge ( ecco qualche brano):

1) - L’invocato articolo 1 del D.P.R. n. 1032 del 1973, stabilisce che: OMISSIS >> leggere direttamente dalla sentenza o dalla Norma.

2) - Il Collegio non ignora le oscillazioni giurisprudenziali riguardo alla questione qui esaminata, e tuttavia ritiene di dover aderire all’indirizzo espresso dal Consiglio di Stato che, nel riformare una pronuncia di primo grado, ha chiarito quanto segue: OMISSIS >> (sezione quarta, sentenza n. 755 del 2011; in termini, T.A.R. Lazio, sezione prima bis, sentenza n. 811 del 2018).

COSI' nel finale:

3) - Ne deriva che il servizio volontario pre-ruolo svolto a tempo determinato dal ricorrente può essere utilmente considerato ai fini previdenziali, mentre con riferimento al diverso fine della corresponsione dell’indennità di buonuscita – che qui rileva – è riscattabile per scelta dell’interessato e, in quanto tale, soggetto a contribuzione volontaria e non a carico dell’Amministrazione. Coerentemente, l’INPS ha inviato al ricorrente la nota prot.-OMISSIS-), con la quale gli “riconosce il diritto al riscatto … agli effetti della liquidazione del trattamento di fine servizio” del periodo dall’8 aprile 2002 al 21 settembre 2010.

N.B.: Come sempre Vi invito a leggere direttamente dall'allegato per comprendere meglio i fatti.
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