Premi residuali al personale militare addetto al controllo d

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Premi residuali al personale militare addetto al controllo d

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Art. 2262 Legge n. 66/2010 (Premi residuali al personale militare addetto al controllo del traffico aereo).

3. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’ articolo 1804 che, alla data del 22 gennaio 2004, abbiano superato il quarantacinquesimo e non superato il cinquantesimo anno di età, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui all’ articolo 1804.
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Ricorso al Tar

per l'accertamento

dell’illegittimità del silenzio rifiuto (ex art. 117 c.p.a) formatosi sull’istanza del 25.02.2015, finalizzata ad ottenere il riesame della precedente determinazione di cui alla nota del 2.02.2015 e il riconoscimento del diritto a percepire la corresponsione del premio di cui all’art. 2262 comma 3 della L. n. 66 del 15.03.2010;

nonché per l’accertamento

del diritto del ricorrente al riconoscimento del premio di cui al menzionato art- 2262 comma 3 L. n. 66/2010;

e per la condanna

del Ministero della Difesa al pagamento della somma di € 21.691,19, oltre interessi e rivalutazione come per legge, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 7.06.2015;

nonché per l’annullamento,

ove occorra, della nota prot. n. M ....../P.06.03 del 2.02.2015 con la quale è stata “…momentaneamente respinta, con espressa riserva di dare risposta definitiva…”, l’istanza presentata dal sig. OMISSIS per beneficiare della concessione del premio di cui all’art. 2262 della L. n. 66/2010 e di ogni altro atti presupposto, preordinato, connesso e conseguente comunque lesivo dei diritti del ricorrente.
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FATTO e DIRITTO

Considerato che:

- il sig. OMISSIS, Tenente Colonnello dell’Aeronautica militare, ha prestato servizio presso il OMISSIS, in qualità di controllore del traffico aereo, dal 27.01.1987 al 7.06.2015, data in cui è cessato dal servizio permanente per raggiungimento dei limiti di età;

- con l’art 2 comma 3 della L. n. 365 del 22 dicembre 2003 è stata prevista la corresponsione, in un’unica soluzione, di un premio, al raggiungimento dei limiti di età, al personale controllore del traffico aereo;

- la suddetta disposizione è stata successivamente trasfusa nelle disposizioni di cui agli artt. 1804 e 2262 della L. n. 66 del 15.03.2010, Codice dell’ordinamento militare;

- con nota del 2.02.2015 l’Aeronautica Militare ha riscontrato la richiesta di corresponsione del premio, comunicando che l’stanza al momento non poteva essere accolta in quanto “i commi 2 e 3 dell’art. 2262 del D.L. 15.03.2010 n. 66 sono stati abrogati dalla legge di stabilità 23.12.2014 n. 190” ;

OMISSIS

Ritenuto che:

- il ricorso avverso il silenzio serbato dal Ministero della Difesa sull’istanza di riesame presentata dal ricorrente in data 25.02.2015 è inammissibile in quanto volto al riconoscimento di un diritto soggettivo del ricorrente che deve essere valutato nell’ambito del giudizio di accertamento del diritto. Il rito del silenzio, per giurisprudenza consolidata, non può essere attivato nell'ipotesi in cui viene chiesto il soddisfacimento di posizioni aventi natura sostanziale di diritti, in quanto il silenzio rifiuto può formarsi esclusivamente in relazione all’inerzia dell’amministrazione su una domanda intesa ad ottenere l’adozione di un provvedimento amministrativo ad emanazione vincolata, ma di contenuto discrezionale (ex multis, cfr. C.d.S., sez. V, 26.9.2013, n. 4793). A ciò si aggiunga che, secondo i principi generali, non si ravvisa alcun obbligo di provvedere su di un’istanza di parte volta al riesame, a cui può riconoscersi al più valore di mera sollecitazione;

- va quindi dichiarato inammissibile il ricorso avverso il silenzio- rifiuto, aspirando il ricorrente alla corresponsione del premio per cui è causa, rivendicato nell’ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Aeronautica militare;

- per la parte del ricorso con cui si chiede l’accertamento dell’esistenza del diritto al riconoscimento del premio di cui al menzionato art. 2262 comma 3 L. n. 66/2010 e la condanna del Ministero della Difesa al pagamento della somma di € 21.691,19, oltre interessi e rivalutazione come per legge, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 7.06.2015, è necessario seguire il rito ordinario, per il quale il Presidente provvederà alla fissazione della relativa udienza di merito;

- analogamente, per l’impugnativa della nota prot. n. M ......./P.06.03 del 2.02.2015 con la quale è stata “…momentaneamente respinta, con espressa riserva di dare risposta definitiva…”, l’istanza presentata dal sig. OMISSIS per beneficiare della concessione del premio di cui all’art. 2262 della L. n. 66/2010, è necessario seguire il rito ordinario, per il quale il Presidente provvederà alla fissazione della relativa udienza di merito;

Per quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che:

- vadano trattate separatamente con il rito ordinario le questioni che esulano dall’ambito di cognizione del giudice adito ex art. 117 c.p.a.;

- vada, quindi, definita con sentenza parziale definitiva la sola domanda proposta avverso il silenzio dell’amministrazione intimata;

- vada invece disposta la conversione del rito e la trattazione in udienza pubblica delle domande di annullamento e di accertamento del diritto alla corresponsione del premio per cui è causa;

- le spese della presente fase possano integralmente compensarsi tra le parti.

P.Q.M.


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