Preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge 241/90

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antoniomlg
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Re: Preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge 241/90

Messaggio da antoniomlg »

Marco Metello ha scritto:Caro Cristian 71 e antoniomig,
la speciale elargizione mi è stata data solo per due dei cinque episodi sinora definiti; almeno stando a quello che mi è stato detto telefonicamente, lo status mi è stato attribuito quale "Vittima del dovere" ad opera della criminalità comune. I relativo decreto ancora me lo devono inviare. L'unico riscontro positivo è stata la boccata di ossigeno della speciale elargizione.
Un abbraccio.
Rimango senza parole........

da quanto tempo hai ricevuto la speciale elargizione?
ciao


christian71
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Re: R: Preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge 241/90

Messaggio da christian71 »

Marco Metello ha scritto:Caro Cristian 71 e antoniomig,
la speciale elargizione mi è stata data solo per due dei cinque episodi sinora definiti; almeno stando a quello che mi è stato detto telefonicamente, lo status mi è stato attribuito quale "Vittima del dovere" ad opera della criminalità comune. I relativo decreto ancora me lo devono inviare. L'unico riscontro positivo è stata la boccata di ossigeno della speciale elargizione.
Un abbraccio.
Mmmmm....secondo me al Ministero regna il caos e la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra...
Le solite cose .....

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pietro17
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Re: Preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge 241/90

Messaggio da pietro17 »

Sanno bene cosa fanno. Almeno per quel che mi riguarda. Comunque, caro Antonio, se non sbaglio la spec el l'ha intascata a dicembre.
Saluti.

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Marco Metello
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Re: Preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge 241/90

Messaggio da Marco Metello »

La speciale elargizione l'ho percepita nella prima decade del mese di marzo u.s.
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antoniomlg
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Re: Preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge 241/90

Messaggio da antoniomlg »

Secondo da quale punto di vista guardi la cosa,
potresti essere in una botte di ferro.
potresti tirare l'acqua al tuo mulino,
potresti fare strike.
potresti ecc ecc

conosco un caso simile al tuo. ma di un collega dell'esercito.

gli è arrivato il decreto con una percentuale con non lo soddisfaceva,
mentre con il suo legale stavano preparando il ricorso, per la percentuale,
gli è arrivato il bonifico della speciale elargizione, di detta percentuale,
a questo punto il ricorso era bello che presentato.
il tribunale gli ha dato ragione (sulla percentuale)
ma il ministero ha fatto appello,
poiche nel fare appello non hanno chiesto la sospensiva, si stanno subendo un'altro ricorso
per l'ottemperanza.

ciao
panorama
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Re: Preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge 241/90

Messaggio da panorama »

Con il presente ricorso straordinario al P.d.R., il CdS delinea il metodo sul riconoscimento delle cause di servizio.

Esso riferisce:
--------------------------------------
-) - Vanno innanzitutto richiamati in sintesi alcuni principi propri del contenzioso per il riconoscimento delle cause di servizio dei pubblici dipendenti.

1) - La competenza nel procedimento attivato dall'istanza di riconoscimento appartiene alla commissione medica ospedaliera, che accerta la malattia.

2) - Invece, la competenza a verificare il nesso eziologico tra la malattia e l'attività di servizio dell'interessato spetta in via esclusiva al C.V.C.S. , organo consultivo i cui pareri sono, per la stessa amministrazione, obbligatori e vincolanti.

3) - Viene meno, a fronte di questa ripartizione di competenze, la possibilità che gli eventuali contrasti in ordine alla dipendenza dall'attività di servizio di una infermità o lesione, tra il parere del C.V.C.S. e qualsiasi altro responso o referto, previsti o meno dal procedimento, si risolvano in illegittimità.

4) - Il parere del Comitato è quindi il modello entro il quale deve adeguarsi il giudizio finale dell'Amministrazione. Ne consegue che il parere dell'organo consultivo è considerato integralmente riprodotto nel decreto conclusivo, che ne fa propria la motivazione.

5) - In particolare, è infondata la doglianza con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241 del1990, non avendo 1'amministrazione procedente comminato il c.d. preavviso di rigetto, e infondata, e deve di conseguenza essere rigettata.

6) - Deve, in proposito, essere ricordato che la giurisprudenza delle Sezioni consultive del Consiglio di Stato ha da tempo escluso che la disciplina di cui all'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 trovi applicazione nel procedimento riguardante il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio di infermità, regolato dal D.P.R n. 461 del 2001, e ciò in considerazione della natura vincolante del parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all'art. 14 del cennato D.P.R n. 461 del 2001.

7) - E' stato, infatti, osservato che la natura non solo obbligatoria, ma vincolante, del parere reso nella materia in questione dal Comitato di verifica per le cause di servizio esclude 1'obbligo del preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 (Cons. Stato, Sez. III 18 dicembre 2007 n. 3036/07).

8) - Il procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da una infermità, pur non essendo ricompreso fra le ipotesi di esclusione espressamente previste dalla legge, e tuttavia scandito con precisione da cadenze temporali predefinite dal d.lgs. n. 461 del 2001, che all'art. 14 ha qualificato il parere del Comitato di verifica come vincolante (Cons. Stato, Sez. III 14 settembre 2010 n. 3270/2009) e stato così ritenuto che in tale fattispecie 1'omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento non svolga alcun ruolo, dal momento che la natura vincolante del parere rende superflua tale comunicazione, dovendo l'amministrazione conformarsi al parere.

9) - Il sopra ricordato indirizzo della III Sezione consultiva del Consiglio di Stato è conforme, d'altra parte, a quello elaborato in sede giurisdizionale, alla stregua del quale la violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 non e invocabile allorché il provvedimento conclusivo del procedimento abbia contenuto vincolato (Cons. Stato, Sez. IV, 10 ottobre 2007 n. 5314.

10) - Parimenti infondata , infine, e la doglianza con cui il ricorrente deduce la violazione dell'art. 14 del D.P.R n. 461 del 2001 ed il mancato rispetto dei termini da tale disposizione previsti. Tali termini, infatti, non hanno carattere perentorio, ma ordinatario (vedi Cons. St., Sez. III, 14 settembre 2010 n. 3270/2009, all'interno di una giurisprudenza costante), ed obbediscono ad una esigenza di carattere sollecitatorio.

Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201500356 - Public 2015-02-04 -
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Numero 00356/2015 e data 04/02/2015


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 17 dicembre 2014

NUMERO AFFARE 04795/2012

OGGETTO:
Ministero della difesa

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, avverso mancato riconoscimento della dipendenza Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal sig. -OMISSIS-, per l’annullamento del decreto n. -OMISSIS-, che respinge l'istanza di concessione del beneficio dell'equo indennizzo per mancata dipendenza da causa di servizio di infermità.

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. -OMISSIS-, con la quale il Ministero della difesa (Direzione generale della previdenza militare) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
Visto il ricorso ,proposto in data -OMISSIS-;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Mauro Zampini;

PREMESSO:

Il primo maresciallo luogotenente E.I. -OMISSIS-, attuale ricorrente, impugna chiedendone l'annullamento il decreto ministeriale n. -OMISSIS- , con il quale si respinge, in conformità al parere reso in data -OMISSIS-– esso stesso impugnato -, la domanda di concessione del beneficio dell'equo indennizzo con la motivazione della mancanza del requisito essenziale della dipendenza da causa di servizio dell'infermità:
- " gastroduodenite e colite spastica".

La domanda di riconoscimento di dipendenza dal servizio dell'affezione reca la data -OMISSIS-, aveva riscontrato l'infermità all'odierno istante giudicandola ascrivibile alla tabella A, categoria 8°, misura massima, non pronunciandosi su altra patologia per rinunzia dell'interessato alla definizione della pratica.

Il successivo -OMISSIS- chiedeva la concessione del beneficio economico, con esito nei menzionati provvedimenti di rigetto, impugnati con il presente atto di gravame.

Considerato:

Controdeduce la relazione ministeriale eccependo in via preliminare alla valutazione degli elementi di merito l'inammissibilità del ricorso per presunto difetto di sindacabilità degli atti impugnati, in quanto espressione di discrezionalità tecnica: la Sezione vi prescinde.

Il ricorso è infondato.

Vanno innanzitutto richiamati in sintesi alcuni principi propri del contenzioso per il riconoscimento delle cause di servizio dei pubblici dipendenti.

La competenza nel procedimento attivato dall'istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di una infermità, patologia o lesione appartiene alla commissione medica ospedaliera, che accerta la malattia.

Invece, la competenza a verificare il nesso eziologico tra la malattia e l'attività di servizio dell'interessato spetta in via esclusiva al C.V.C.S. (comitato di verifica per le cause di servizio), organo consultivo i cui pareri sono, per la stessa amministrazione, obbligatori e vincolanti.

Viene meno, a fronte di questa ripartizione di competenze, la possibilità che gli eventuali contrasti in ordine alla dipendenza dall'attività di servizio di una infermità o lesione, tra il parere del C.V.C.S. e qualsiasi altro responso o referto, previsti o meno dal procedimento, si risolvano in illegittimità.

Il parere del Comitato è quindi il modello entro il quale deve adeguarsi il giudizio finale dell'Amministrazione. Ne consegue che il parere dell'organo consultivo è considerato integralmente riprodotto nel decreto conclusivo, che ne fa propria la motivazione.

E nella specie non si ravvisano vizi di logicità del procedimento tali da integrare il denunciato eccesso di potere.

In particolare, è infondata la doglianza con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241 del1990, non avendo 1'amministrazione procedente comminato il c.d. preavviso di rigetto, e infondata, e deve di conseguenza essere rigettata.

Deve, in proposito, essere ricordato che la giurisprudenza delle Sezioni consultive del Consiglio di Stato ha da tempo escluso che la disciplina di cui all'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 trovi applicazione nel procedimento riguardante il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio di infermità, regolato dal D.P.R n. 461 del 2001, e ciò in considerazione della natura vincolante del parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all'art. 14 del cennato D.P.R n. 461 del 2001.

E' stato, infatti, osservato che la natura non solo obbligatoria, ma vincolante, del parere reso nella materia in questione dal Comitato di verifica per le cause di servizio esclude 1'obbligo del preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 (Cons. Stato, Sez. III 18 dicembre 2007 n. 3036/07). Il procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da una infermità, pur non essendo ricompreso fra le ipotesi di esclusione espressamente previste dalla legge, e tuttavia scandito con precisione da cadenze temporali predefinite dal d.lgs. n. 461 del 2001, che all'art. 14 ha qualificato il parere del Comitato di verifica come vincolante (Cons. Stato, Sez. III 14 settembre 2010 n. 3270/2009) e stato così ritenuto che in tale fattispecie 1'omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento non svolga alcun ruolo, dal momento che la natura vincolante del parere rende superflua tale comunicazione, dovendo l'amministrazione conformarsi al parere.

Il sopra ricordato indirizzo della III Sezione consultiva del Consiglio di Stato è conforme, d'altra parte, a quello elaborato in sede giurisdizionale, alla stregua del quale la violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 non e invocabile allorché il provvedimento conclusivo del procedimento abbia contenuto vincolato (Cons. Stato, Sez. IV, 10 ottobre 2007 n. 5314.

Parimenti infondata , infine, e la doglianza con cui il ricorrente deduce la violazione dell'art. 14 del D.P.R n. 461 del 2001 ed il mancato rispetto dei termini da tale disposizione previsti. Tali termini, infatti, non hanno carattere perentorio, ma ordinatario (vedi Cons. St., Sez. III, 14 settembre 2010 n. 3270/2009, all'interno di una giurisprudenza costante), ed obbediscono ad una esigenza di carattere sollecitatorio.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso sia infondato.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mauro Zampini Sergio Santoro




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Re: Preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge 241/90

Messaggio da panorama »

sentenza Tar Catania del 25/03/2016
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posto alcuni pezzi importanti
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1) - il ricorrente ha proposto il ricorso in epigrafe, lamentando l'illegittimità degli atti impugnati sia per violazione dell'articolo 10 bis della legge numero 241 del 1990, essendo stato omesso il preavviso di rigetto, cosa che ha determinato ripercussioni sostanziali sul provvedimento finale, avuto riguardo alla circostanza che il parere ha rilevato la genericità degli elementi acquisiti, deliberando la non dipendenza della causa di servizio allo stato degli atti;

OMISSIS

DIRITTO

2) - Il Collegio prende in esame il primo motivo di ricorso, a proposito del quale giova premettere che in materia di obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241 nei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio si sono registrati in giurisprudenza due orientamenti opposti:
- ) - quello secondo il quale va escluso che la disciplina di cui all'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 trovi applicazione nel procedimento riguardante il riconoscimento della dipendenza dalla causa di servizio di infermità, regolato dal D.P.R. n. 461 del 2001, e ciò in considerazione della natura vincolante del parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all'art. 14 del cennato D.P.R. n. 461 del 2001 (tra le più recenti: T.A.R. Calabria, sez. II Catanzaro, 6 maggio 2015 n. 778; Consiglio di Stato, sez. II, 29/04/2015, n. 748; T.A.R. Lazio, sez. I Roma, 8/04/2015, n. 5107) ovvero perchè l'istituto del preavviso di rigetto non si applica ai procedimenti amministrativi di natura previdenziale (T.A.R. Puglia, sez. II Lecce , 29/01/2015, n. 380; T.A.R. Piemonte, sez. I Torino 12 dicembre 2014 n. 1991),
- ) - e quello, di segno opposto,
secondo il quale è illegittimo il provvedimento recante diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente che non sia stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, perché il procedimento finalizzato al riconoscimento della dipendenza di una determinata patologia da causa di servizio non rientra fra i procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali, né, ai fini dell'applicazione della sanatoria giurisprudenziale di cui all'art. 21 octies, cit. l. n. 241 del 1990, rileva che l' amministrazione non avrebbe comunque potuto concludere diversamente il procedimento, stante la natura vincolante del parere negativo espresso dal comitato di verifica per le causa di servizio, atteso che l'art. 14 comma 1, d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 contempla espressamente la possibilità, per l' amministrazione, di richiedere un ulteriore parere al suddetto Comitato ove non ritenga di conformarsi al primo parere, a ciò eventualmente sollecitata da puntuali e persuasive osservazioni dell'interessato (T.A.R. Piemonte, sez. I Torino, 23/01/2014, n. 132).

3) - Questa Sezione in passato ha aderito al primo orientamento, ad esempio con la decisione 7/11/2013, n. 2680, con la quale ha ritenuto che "poiché nei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità del dipendente pubblico, il parere del Comitato di Verifica, oltre che obbligatorio, è anche vincolante, l'Amministrazione non è tenuta a comunicare il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90, in quanto l'eventuale partecipazione procedimentale dell'interessato non potrebbe produrre effetti sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato (in termini, dec. cit.)”.

4) - Ma tale orientamento non è stato condiviso dal C.G.A. Reg. Sic.na, che,
- ) - nel riformare una decisione di questa Sezione ove si era respinta "la censura proposta con il secondo motivo di ricorso, relativa alla asserita violazione delle norme partecipative" di cui all’art. 10 bis legge n. 241/90 in quanto questa Sezione aveva ritenuto che " non può assumersi la violazione delle norme partecipative quando il provvedimento sia – come nel caso (in ragione del rilievo che, pacificamente, assume in subiecta materia il parere del Comitato di verifica) – vincolante per l’Amministrazione",
- ) - ha, al contrario, ritenuto sussistente la violazione delle norme partecipative, "dal momento che il parere del Comitato di verifica non si fondava su valutazioni tecnico-scientifiche (vincolanti), ma su valutazioni relative ai fatti, rispetto alle quali la partecipazione dell’interessato avrebbe potuto avere decisivo rilievo per rimuovere il da lui asserito erroneo convincimento dell’Amministrazione (in termini, C.G.A., decisione n. 548/2015 del 16/07/2015)”.

5) - Il Collegio ritiene di uniformarsi all'indirizzo espresso dal Giudice d'appello, alla stregua del quale il ricorso risulta fondato sotto l'assorbente profilo fatto valere con il primo motivo, risultando incontestata la mancata trasmissione del cd. preavviso di rigetto.

6) - D'altra parte, il rilievo non ha natura meramente formale, poiché, a fronte dell'esclusione, da parte dell'Amm.ne, della riconducibilità delle patologie sofferte dal ricorrente al servizio prestato, il ricorrente avrebbe potuto far valere gli argomenti dedotti con il secondo motivo di ricorso, depositando la relativa documentazione (in particolare, la consulenza tecnica di parte espletata sulla persona del ricorrente, con la quale il perito, sulla base dell'esame dello stato matricolare, ha ritenuto innegabile che il servizio prestato dal ricorrente abbia comportato la sottoposizione -OMISSIS- a prolungate sollecitazioni meccaniche durante i lunghi servizi automontati, nonché a fattori di esposizione perifrigeranti e reumatizzanti, a causa della prestazione dei servizi all'aperto, con conseguente prolungata esposizione alle intemperie meteorologiche, tutti fattori specifici che hanno determinato nel tempo l'insorgere delle patologie in questione).

7) - Quanto detto è rafforzato dalla circostanza che, come risulta pacifico tra le parti in giudizio, il parere del Comitato ha espressamente evidenziato l'insufficienza degli elementi documentali al fine di valutare compiutamente la correlazione tra le menomazioni ed i fatti di servizio, con ciò ammettendosi, sostanzialmente, l'utilità dell'apporto dell'interessato.

OMISSIS

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione ....)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, secondo quanto indicato in motivazione, e per l'effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna le Amministrazioni resistenti, in solido, a rifondere al ricorrente spese ed onorari di giudizio, liquidati nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori.
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Re: Preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge 241/90

Messaggio da panorama »

altra del Tar Catania del 25.03.2016
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posto alcuni pezzi anche di questa
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1) - Con il ricorso in epigrafe il ricorrente lamentava l'illegittimità del provvedimento di rigetto e degli atti endoprocedimentali, sotto un primo profilo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 6 L. 11 febbraio 2005 n. 15, ed eccesso di potere, essendo stata omessa la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento alla domanda.

2) - Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, L. 7 agosto 1990 n. 241, per difetto di istruttoria, e dell’art. 11, D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, avendo il Comitato escluso che le infermità diagnosticate dipendessero dagli eventi occorsi al ricorrente a causa del servizio senza tenere adeguatamente conto della complessiva e grave situazione clinica del ricorrente e dei precedenti di servizio.

DIRITTO

3) - Il Collegio prende in esame il primo motivo di ricorso, a proposito del quale giova premettere che in materia di obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241 nei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio si sono registrati in giurisprudenza due orientamenti opposti:
- ) - quello secondo il quale va escluso che la disciplina di cui all'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 trovi applicazione nel procedimento riguardante il riconoscimento della dipendenza dalla causa di servizio di infermità, regolato dal D.P.R. n. 461 del 2001, e ciò in considerazione della natura vincolante del parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all'art. 14 del cennato D.P.R. n. 461 del 2001 (tra le più recenti: T.A.R. Calabria, sez. II Catanzaro, 6 maggio 2015 n. 778; Consiglio di Stato, sez. II, 29/04/2015, n. 748; T.A.R. Lazio, sez. I Roma, 8/04/2015, n. 5107) ovvero perchè l'istituto del preavviso di rigetto non si applica ai procedimenti amministrativi di natura previdenziale (T.A.R. Puglia, sez. II Lecce , 29/01/2015, n. 380; T.A.R. Piemonte, sez. I Torino 12 dicembre 2014 n. 1991),
- ) - e quello, di segno opposto,
- ) - secondo il quale è illegittimo il provvedimento recante diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente che non sia stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, perché il procedimento finalizzato al riconoscimento della dipendenza di una determinata patologia da causa di servizio non rientra fra i procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali, né, ai fini dell'applicazione della sanatoria giurisprudenziale di cui all'art. 21 octies, cit. l. n. 241 del 1990, rileva che l' amministrazione non avrebbe comunque potuto concludere diversamente il procedimento, stante la natura vincolante del parere negativo espresso dal comitato di verifica per le causa di servizio, atteso che l'art. 14 comma 1, d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 contempla espressamente la possibilità, per l' amministrazione, di richiedere un ulteriore parere al suddetto Comitato ove non ritenga di conformarsi al primo parere, a ciò eventualmente sollecitata da puntuali e persuasive osservazioni dell'interessato (T.A.R. Piemonte, sez. I Torino, 23/01/2014, n. 132).

4) - Questa Sezione in passato ha aderito al primo orientamento, ad esempio con la decisione 7/11/2013, n. 2680, con la quale ha ritenuto che "poiché nei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità del dipendente pubblico, il parere del Comitato di Verifica, oltre che obbligatorio, è anche vincolante, l'Amministrazione non è tenuta a comunicare il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90, in quanto l'eventuale partecipazione procedimentale dell'interessato non potrebbe produrre effetti sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato (in termini, dec. cit.)”.

5) - Ma tale orientamento non è stato condiviso dal C.G.A. Reg. Sic.na, che,
- ) - nel riformare una decisione di questa Sezione ove si era respinta "la censura proposta con il secondo motivo di ricorso, relativa alla asserita violazione delle norme partecipative" di cui all’art. 10 bis legge n. 241/90 in quanto questa Sezione aveva ritenuto che " non può assumersi la violazione delle norme partecipative quando il provvedimento sia – come nel caso (in ragione del rilievo che, pacificamente, assume in subiecta materia il parere del Comitato di verifica) – vincolante per l’Amministrazione",
- ) - ha, al contrario, ritenuto sussistente la violazione delle norme partecipative, "dal momento che il parere del Comitato di verifica non si fondava su valutazioni tecnico-scientifiche (vincolanti),
- ) - ma su valutazioni relative ai fatti,
- ) - rispetto alle quali la partecipazione dell’interessato avrebbe potuto avere decisivo rilievo per rimuovere il da lui asserito erroneo convincimento dell’Amministrazione (in termini, C.G.A., decisione n. 548/2015 del 16/07/2015)”.

6) - Il Collegio ritiene di uniformarsi all'indirizzo espresso dal Giudice d'appello, alla stregua del quale il ricorso risulta fondato sotto l'assorbente profilo fatto valere con il primo motivo, risultando incontestata la mancata trasmissione del cd. preavviso di rigetto.

7) - D'altra parte, il rilievo non ha natura meramente formale, poiché, a fronte dell'esclusione, da parte dell'Amm.ne, della riconducibilità delle patologie sofferte dal ricorrente al servizio prestato, il ricorrente avrebbe potuto far valere gli argomenti dedotti con il secondo motivo di ricorso, depositando la relativa documentazione (in particolare, la consulenza tecnica di parte espletata sulla persona del ricorrente, con la quale il perito ha ritenuto “innegabile che il lavoro di OMISSIS è svolto dal Sig. -OMISSIS- in una zona impervia con strade spesso non asfaltate e con manto deformato oltre alle classiche mulattiere sicuramente hanno sottoposto e sottopongono -OMISSIS-; riconosciuti come causa della malattia -OMISSIS- tenuto conto del territorio” […] Sicuramente la tipologia del lavoro che ha svolto e che svolge ed il particolare territorio - n°.....in zone impervie- lo hanno obbligato e lo obbligano ad assumere posizioni viziate che hanno determinato nel tempo la-OMISSIS-.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione ....)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, secondo quanto indicato in motivazione, e per l'effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna le Amministrazioni resistenti, in solido, a rifondere al ricorrente spese ed onorari di giudizio, liquidati nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori.
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