diverso trattamento ai fini della pensione privilegiata
Ricorso in appello perso.
1) - Il ricorrente ha prestato servizio dal 18.08.1995 al 17.08.1996 e cioè in pieno regime delle disposizioni di cui al D.P.R. 1079/70, la pensione è stata liquidata tenendo conto dello stipendio e di tutti gli elementi presenti nella retribuzione.
si legge nello SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2) - Di conseguenza sostiene non sia a lui applicabile la normativa di cui alle LL. 724/1994 e 335/1995 (con il conglobamento della IIS) prevista per le pensioni ordinarie, sulla base del solo fatto che durante la leva il Carabiniere Ausiliario riceve un "corrispettivo", come dimostra anche il fatto che il Legislatore ha previsto anche una diversa modalità di corrispettivo (lo stipendio solo per gli effettivi, la paga per gli ausiliari) (L. 662/1996) data la mancata, formale "assunzione" nei ruoli dell'Amministrazione.
3) - L’errore in cui cade la difesa del ricorrente è quello di ritenere che la pensione privilegiata conferita al proprio assistito, al pari dell’analoga attribuita ai militari di leva, abbia natura risarcitoria e non contributiva e, pertanto, andava attribuita la speciale indennità in misura intera e separata non rientrando nell’ipotesi di cui all’art. 15, co.3, della L. n. 724/1995.
La CdC Sez. 3^ d'Appello precisa:
si legge in RAGIONI DELLA DECISIONE
4) - Preliminarmente va specificato che il rapporto di servizio del Carabiniere Ausiliario non può essere equiparato al servizio di leva tout court pur se viene considerato sostitutivo del medesimo (unicamente) quanto all’assolvimento dell’obbligo di leva militare. In particolare, detto servizio è caratterizzato dalla volontarietà ed è svolto a domanda, integrando a tutti gli effetti un rapporto di dipendenza con l’Amministrazione dello Stato, dando perciò luogo al sinallagma contrattuale (prestazione resa dal militare/diritto alla controprestazione stipendiale e relativa tutela contributiva).
5) - Pertanto il servizio svolto dal Carabiniere Ausiliario, sostitutivo del servizio di leva, non è ad esso completamente assimilabile, dato lo svolgimento da parte del militare di funzioni proprie dell’Arma dei Carabinieri e del ruolo di appartenenza e il pagamento corrispettivo, quale controprestazione, di una retribuzione stipendiale, caratterizzata dalla tutela contributiva.
6) - La pensione privilegiata attribuita al XX di cui è causa, quindi, non ha natura meramente risarcitoria (al pari dell’analoga attribuita ai militari di leva) ma reddituale, rientrando pienamente nell’ipotesi di cui all’art.15, comma 3, L.n.724/1994; essa ha indubitabilmente natura stipendiale ‘ordinaria’; ciò è evincibile anche dal fatto che sullo stipendio, posto a fondamento della base pensionabile, il Carabiniere Ausiliario ha pagato i cc.dd. ‘contributi’.
7) - Si ricorda inoltre che - successivamente - con la L. n. 662/1996, in vigore dal 1° gennaio 1997, allo ‘Stipendio’ del Carabiniere Ausiliario è stata sostituita la ‘Paga giornaliera’, disponendosi altresì la corresponsione di un’indennità aggiuntiva, ma il XX si è congedato il 17 agosto 1996 e, dunque, in pieno regime delle disposizioni di cui al DPR n.1079/1970;
Leggete il tutto qui sotto.
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Sezione TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 193 Pubblicazione 10/10/2019
Sent. 193/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
III SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
composta dai seguenti magistrati
dott. Antonio Galeota, Presidente ff
dott.ssa Giuseppa Maneggio, Consigliere
dott.ssa Giuseppina Maio, Consigliere
dott.ssa Cristiana Rondoni, Consigliere relatore
dott. Marco Smiroldo, Consigliere
riunita in Camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso in appello iscritto al n°50689 del registro di Segreteria, proposto da XX XX, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Lippi, con il quale elegge domicilio in Roma Via Antonio Baiamonti 4, come da procura in calce all’atto introduttivo
contro
Ministero della Difesa, — in persona del legale rappresentante in carica p.t., domiciliato presso la sede di Roma, v.le dell'Esercito 186, nonché presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma in via dei Portoghesi 12
PER L'ANNULLAMENTO
della sentenza della Corte dei Conti Sez. Giurisd. Lazio n. 126/2015 depositata il 24.02.2015
Esaminati i documenti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza del giorno 7 novembre 2018, con l’assistenza del segretario, sig.ra Maria Elisabetta Sfrecola, il relatore, Cons. Cristiana Rondoni, l’avv. Simonetta Marchetti, per delega, per il ricorrente non rappresentata l’amministrazione della difesa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con la sentenza impugnata la Sezione territoriale del Lazio ha respinto, il ricorso, formulato dal sig. XX, in quanto “il servizio svolto dal carabiniere ausiliario, sostitutivo del servizio di leva, non è certamente ad esso assimilabile tant’è che il riferimento alla ferma di leva di cui all’art. 4 comma 1 b) del d. lgs. 198/1995 ha carattere meramente temporale (“per la sola ferma di leva”)”, mentre per il resto, il militare svolge le funzioni proprie dell’Arma e del ruolo di appartenenza e riceve quale controprestazione una retribuzione stipendiale, caratterizzata dalla tutela contributiva.
2.- Con appello notificato il 22 marzo 2016 e tempestivamente depositato, il XX ha impugnato la sentenza in epigrafe per i seguenti motivi:
1) Violazione degli artt. 1886 e 1887 del d.lgs. n. 66/2010, 53 e 99 d.p.r. 1092/73 e 3 l. 324/1959.
L’odierno ricorrente è titolare di una pensione privilegiata riconosciutagli per una infermità contratta mentre stava prestando servizio di leva, quindi avente carattere totalmente risarcitorio, anche se ha prestato tale servizio come ausiliario nell'Arma dei Carabinieri.
Di conseguenza sostiene non sia a lui applicabile la normativa di cui alle LL. 724/1994 e 335/1995 (con il conglobamento della IIS) prevista per le pensioni ordinarie, sulla base del solo fatto che durante la leva il Carabiniere Ausiliario riceve un "corrispettivo", come dimostra anche il fatto che il Legislatore ha previsto anche una diversa modalità di corrispettivo (lo stipendio solo per gli effettivi, la paga per gli ausiliari) (L. 662/1996) data la mancata, formale "assunzione" nei ruoli dell'Amministrazione.
Ritiene parte ricorrente che la pensione di cui è causa gli doveva essere liquidata secondo la normativa previgente, essendo inapplicabili al caso di specie le predette LL. 724/1994 e 335/95, così come anche esplicitamente confermato dal D.lgs n. 66 del 15.03.2010 (codice dell'ordinamento militare) agli artt. 1886 e 1887. La pensione privilegiata tabellare de quo ha carattere esclusivamente risarcitorio, essendo stata contratta l'infermità nel periodo di leva e, dunque, non rientra tra le pensioni contemplate dalla normativa di cui alle LL. 724/1994 e 335/1995 la quale, come si sa, prevede la nuova disciplina pensionistica soltanto per le pensioni contributive e retributive nonché, all'art. 2 comma 12, per le pensioni di inabilità (per infermità non dipendenti da c.s.).
2) Violazione art. 8 DIgs 165/1997.
In via meramente subordinata si vuole sottolineare che, comunque, la normativa di cui alle LL. 724/1994 e 335/1995 sarebbe - anche ratione temporis — inapplicabile alla pensione del ricorrente, congedato dal 17 agosto 1996 e risarcito con una pensione per infermità contratta prima ancora del predetto congedo, dato che le leggi 335/95 e 724/94 — per i corpi militari — sono entrate in vigore solo dal 01.01.1998 (con il D.Lgs. 30-4-1997 n. 165).
3.- Con memoria in data 8 febbraio 2018 si è costituita l’amministrazione della Difesa chiedendo in via principale che il ricorso venga rigettato perché infondato, in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, che vengono quantificate forfettariamente in € 1.000,00 (euro mille/00) in quanto:
- con riferimento al regolamento delle spese di giudizio si faccia applicazione dell’art. 92 c.p.c., come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, che prevede che solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare le spese tra le parti”;
- nella denegata ipotesi di accoglimento dell’appello, reiterando l’eccezione di prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2 della legge n. 428/85, per i ratei pensionistici precedentemente maturati, già opposta nel giudizio di primo grado con nota prot. M_D GPREV 0179739 del 30/10/2014.
Con riguardo alla natura reddituale ovvero risarcitoria del trattamento pensionistico privilegiato conferito al Carabiniere Ausiliario in congedo, l’amministrazione sottolinea che il rapporto di servizio del carabiniere ausiliario non può essere equiparato al servizio di leva tout court, pur se va considerato sostitutivo del medesimo, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di leva.
La volontarietà di tale servizio, svolto a domanda, rispetto a quello obbligatorio, crea un vero rapporto di dipendenza con l’Amministrazione dello Stato, dando luogo ad una relazione contrattuale sinallagmatica ove a fronte della prestazione resa dal militare sta il suo diritto ad una controprestazione stipendiale caratterizzata dalla stessa tutela contributiva che sorregge tutti i rapporti d’impiego riguardanti le amministrazioni pubbliche (sent. n. 33/2010 della Corte dei Conti –Prima Sezione Centrale).
La suddetta pensione, determinata sulla base di un trattamento stipendiale, è pertanto soggetta a contribuzione, di modo che nella specie ha trovato applicazione l’art. 15, co. 3 della L. 23/12/1994 n. 724 nel senso che il trattamento è stato determinato tenendo conto di tutti gli elementi retributivi assoggettati a contribuzione ivi compresa l’I.I.S.
La predetta norma stabilisce, altresì, che le disposizioni relative alla corresponsione della indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione previste dall’art. 2 della legge 27 maggio 1959, n.324 sono applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994.
L’errore in cui cade la difesa del ricorrente è quello di ritenere che la pensione privilegiata conferita al proprio assistito, al pari dell’analoga attribuita ai militari di leva, abbia natura risarcitoria e non contributiva e, pertanto, andava attribuita la speciale indennità in misura intera e separata non rientrando nell’ipotesi di cui all’art. 15, co.3, della L. n. 724/1995.
L’esclusione delle sole pensioni tabellari dall’applicazione dell’art. 15, terzo comma, della legge n.724/1994, non discende dalla considerazione della natura di tale trattamento, quanto dal fatto che a definire il quantum di tale trattamento non possono valere gli elementi retributivi (compresa l’indennità integrativa speciale) assolutamente mancanti nella pensione di specie.
Il problema della natura del trattamento pensionistico privilegiato spettante al militare di leva ha rilievo ai soli fini fiscali, nel senso della sua assoggettabilità o meno al prelievo tributario, ma è assolutamente estraneo alle modalità della sua liquidazione ed invero la pensione di cui fruisce il ricorrente è esente da imposizione fiscale come da sentenza della Corte Costituzionale n. 387 del 4/11-7-1989 (applicazione della Circolare del Ministero delle Finanze n. 21 del 21.5.1991).
La circostanza che la pensione del ricorrente non sia stata assoggettata all’imposizione fiscale in forza della Circolare sopra menzionata non consente di farne derivare una identica disciplina di calcolo del relativo trattamento pensionistico. Anzi proprio la distinzione tra tali pensioni e quelle tabellari e l’equiparazione delle stesse ai soli fini dell’esenzione fiscale, depone per il mantenimento per ognuno di tali trattamenti delle regole che ne fissano i criteri di determinazione e liquidazione.
Il ricorrente ha prestato servizio dal 18.08.1995 al 17.08.1996 e cioè in pieno regime delle disposizioni di cui al D.P.R. 1079/70, la pensione è stata liquidata tenendo conto dello stipendio e di tutti gli elementi presenti nella retribuzione.
Aggiunge infine che il Codice sull’Ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010) non è applicabile alla presente controversia, essendo il sig. XX cessato dal servizio in data 17 agosto 1996 ed avendo prodotto la domanda di pensione privilegiata nel 1997; al riguardo, deve sottolinearsi che le disposizioni normative de quibus hanno natura di diritto sostanziale e non processuale; è pertanto ultroneo ed inconferente qualsiasi richiamo alle norme contenute nel Codice sull’Ordinamento militare succitato, in quanto contrario ai principi di diritto di cui all’art. 11 preleggi (disposizioni preliminari al codice civile).
Conclusivamente l’amministrazione ribadisce, che la disciplina applicabile al caso di specie è quella contenuto nell’art. 15, comma 3, L. 23 dicembre 1994, n. 724, che prevede l’IIS inglobata nella base pensionabile e non quale assegno accessorio
Il trattamento pensionistico dell’odierno appellante, determinato sulla base anche del trattamento stipendiale, è pertanto soggetto a contribuzione in applicazione l’art.15, comma. 3 della L. 23/12/1994 n. 724, nel senso che il trattamento è stato determinato tenendo conto di tutti gli elementi retributivi assoggettati a contribuzione ivi compresa l’I.I.S.
La predetta norma stabilisce, altresì, che le disposizioni relative alla corresponsione della indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione previste dall’art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 sono applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994.
Orbene dall’esame della pratica pensionistica dell’appellante è evidente che essendo stato collocato in congedo a far data dal 17.08.1996, il regime pensionistico da applicare fosse quello delineato dalla normativa sopra richiamata.
4.- All’udienza del 7 novembre 2018, udita la relazione del Cons. Rondoni, l’avv. Marchetti per XX ha confermato le argomentazioni svolte a sostegno dell’atto d’appello; la causa è, quindi, passata in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va specificato che il rapporto di servizio del Carabiniere Ausiliario non può essere equiparato al servizio di leva tout court pur se viene considerato sostitutivo del medesimo (unicamente) quanto all’assolvimento dell’obbligo di leva militare. In particolare, detto servizio è caratterizzato dalla volontarietà ed è svolto a domanda, integrando a tutti gli effetti un rapporto di dipendenza con l’Amministrazione dello Stato, dando perciò luogo al sinallagma contrattuale (prestazione resa dal militare/diritto alla controprestazione stipendiale e relativa tutela contributiva).
Pertanto il servizio svolto dal Carabiniere Ausiliario, sostitutivo del servizio di leva, non è ad esso completamente assimilabile, dato lo svolgimento da parte del militare di funzioni proprie dell’Arma dei Carabinieri e del ruolo di appartenenza e il pagamento corrispettivo, quale controprestazione, di una retribuzione stipendiale, caratterizzata dalla tutela contributiva.
Quanto poi all’IIS, va ricordato che si tratta di un importo aggiuntivo, corrisposto sullo stipendio e sulla pensione, al fine di adeguarli al costo della vita; a partire dagli anni 70, l’IIS ha perso la sua natura di assegno accessorio, anche a seguito di diversi interventi della Corte costituzionale e del Legislatore (LL. n.724/1994 e n.335/1995) e dal 1° gennaio 1995 essa è entrata a far parte della retribuzione pensionabile (art.15, comma 3, L. n.724/1994, già cit.).
La pensione privilegiata attribuita al XX di cui è causa, quindi, non ha natura meramente risarcitoria (al pari dell’analoga attribuita ai militari di leva) ma reddituale, rientrando pienamente nell’ipotesi di cui all’art.15, comma 3, L.n.724/1994; essa ha indubitabilmente natura stipendiale ‘ordinaria’; ciò è evincibile anche dal fatto che sullo stipendio, posto a fondamento della base pensionabile, il Carabiniere Ausiliario ha pagato i cc.dd. ‘contributi’.
L’esclusione delle sole pensioni tabellari (destinate al personale di leva) dall’applicazione dell’art. 15 succitato non discende dalla considerazione della natura (risarcitoria) di tali trattamenti, ma dal fatto che a definire il quantum del trattamento tabellare non possono valere gli elementi retributivi (compresa l’IIS) assolutamente mancanti in esso.
Si ricorda inoltre che - successivamente - con la L. n. 662/1996, in vigore dal 1° gennaio 1997, allo ‘Stipendio’ del Carabiniere Ausiliario è stata sostituita la ‘Paga giornaliera’, disponendosi altresì la corresponsione di un’indennità aggiuntiva, ma il XX si è congedato il 17 agosto 1996 e, dunque, in pieno regime delle disposizioni di cui al DPR n.1079/1970; la sua pensione perciò era stata esattamente liquidata dall’Amministrazione militare, tenendo conto dello stipendio e di tutti gli altri elementi presenti nella retribuzione.
In conclusione la disciplina applicabile al caso di specie è quindi quella contenuta nell’art.15, comma 3, L. 23 dicembre 1994, n.724, che prevede l’IIS inglobata nella base pensionabile e non quale assegno accessorio.
Ne deriva che l’appello proposto deve essere respinto.
Le spese legali di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 800,00.
Nulla per le spese di giustizia.
P.Q.M.
la Corte dei conti - III Sezione giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, azione, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, respinge l’appello e per l’effetto conferma la sentenza di primo grado
Le spese seguono la soccombenza e e si liquidano in € 800,00.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2018.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Cons. Cristiana Rondoni F.to Pres. ff Antonio Galeota
Depositato in Segreteria il 10 ottobre 2019
Il Dirigente
F.to Dott. Salvatore Antonio Sardella
PPO: Il Carabiniere ausiliario non è assimilabile al servizio di Leva.
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