Ppo finalmente la sentenza

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Ppo finalmente la sentenza

Messaggio da Barbara.net »

La Corte dei conti in sezioni riunite ha stabilito l ammissibilità del cumulo tra ppo e stipendio
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Roby68
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Re: Ppo finalmente la sentenza

Messaggio da Roby68 »

E sarebbe il 10% della PAL?
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Re: Ppo finalmente la sentenza

Messaggio da Barbara.net »

Roby68 ha scritto:E sarebbe il 10% della PAL?
Si
trasmarterzo
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Re: Ppo finalmente la sentenza

Messaggio da trasmarterzo »

Barbara.net ha scritto:
Roby68 ha scritto:E sarebbe il 10% della PAL?
Si
Buongiorno collega, gentilissima la tua risposta in merito al quesito che si attendeva, io ho tentennato un po' nella risposta da dare in quanto sul forum dedicato ai colleghi CC, ove la sentenza è stata pubblicata, giustamente c'è un po' di confusione per quell' art. 139 ecc ecc...
Ad ogni modo lo spett.le Avv. Vitelli, dice li (http://forum.grnet.it/carabinieri-f43/s ... 24423.html" onclick="window.open(this.href);return false;):
Ho atteso la pubblicazione della sentenza in rassegna sul sito ufficiale e così occorre prendere atto che il testo corretto è sostanzialmente il seguente: "...il diritto al cumulo NON è impedito....".
Come è evidente, quel "NON" indirizza in una direzione molto precisa l'intero quadro del principio generale finale espresso dalle Sezioni Riunite.
Ora potete tornare a "sbizzarrirvi" con le varie opinioni, di certo in modo più ponderato e privo di dubbi.
Più in là ci risentiremo per i commenti definitivi.


Cosa vuol dire .... IL DIRITTO AL CUMULO NON E' IMPEDITO?
Siamo alle solite? Cioe', c'è questa benedetta "certezza" o siamo sempre nelle ipotesi che poi faranno come gli gira? E quindi sempre a fare ricorsi per vincere ma sborsando sempre soldi per far girare l' economia?

Ovviamente si parte da una base solida e consolidata, questo si certamente...

Poi altra domanda, il cumulo tra lo stipendio civile con la pensione privilegiata è riferita a quella ordinaria (10%) sempre o anche a quella tabellare? Ovvero, chi ha pochi anni di servizio (esempio 15/20 ecc..) ed ha una categoria tabellare importante (esempio 5/4 tabella A), avrebbe diritto alla pensioe privilegiata tabellare (non ordinaria del 10%);
in tal caso se transita al ruolo civile il cumulo è tra stipendio+pp ordinaria oppure stipendio+pp tabellare?
Penso che la pp tabellare in quel caso non spetterebbe ma chiedo conferma a tutti...
Saluti a tutti.
naturopata
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Re: Ppo finalmente la sentenza

Messaggio da naturopata »

Poi altra domanda, il cumulo tra lo stipendio civile con la pensione privilegiata è riferita a quella ordinaria (10%) sempre o anche a quella tabellare? Ovvero, chi ha pochi anni di servizio (esempio 15/20 ecc..) ed ha una categoria tabellare importante (esempio 5/4 tabella A), avrebbe diritto alla pensioe privilegiata tabellare (non ordinaria del 10%);
in tal caso se transita al ruolo civile il cumulo è tra stipendio+pp ordinaria oppure stipendio+pp tabellare?
Penso che la pp tabellare in quel caso non spetterebbe ma chiedo conferma a tutti...
Saluti a tutti.[/quote]

I tuoi quesiti e dubbi sono fondati e mi direbbe proprio da dire che si appalesa sempre più chiaro che questo cumulo, a conti fatti, non può sussistere e che ci abbiano capito davvero poco. Tuttavia, visto che al momento sembrerebbe che spetti anche se non hanno aggiunto nulla di nuovo a quello che chiunque capirebbe, leggendo gli art. in questione, alla fine dovrebbe spettare la P.P.O., così come prevista normativamente, ovvero la più conveniente tra l'art. 67, comma 2 o art. 67, comma 4, percentualista o normale + aumento del 10%. Chissà quanto durerà, quindi chi si trova in mezzo è meglio che approfitti della confusione iniziale.
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Re: Ppo finalmente la sentenza

Messaggio da trasmarterzo »

I tuoi quesiti e dubbi sono fondati e mi direbbe proprio da dire che si appalesa sempre più chiaro che questo cumulo, a conti fatti, non può sussistere e che ci abbiano capito davvero poco. Tuttavia, visto che al momento sembrerebbe che spetti anche se non hanno aggiunto nulla di nuovo a quello che chiunque capirebbe, leggendo gli art. in questione, alla fine dovrebbe spettare la P.P.O., così come prevista normativamente, ovvero la più conveniente tra l'art. 67, comma 2 o art. 67, comma 4, percentualista o normale + aumento del 10%. Chissà quanto durerà, quindi chi si trova in mezzo è meglio che approfitti della confusione iniziale.[/quote]

Buongiorno collega, sperimo bene per tutti i colleghi che devono/dovranno transitare...
Francamente l' Avv. Vitelli ha scritto....... IL DIRITTO AL CUMULO NON E' IMPEDITO, giocoforza si parte da una base ma di certo c'è che chiunque (credo) dovrà ancora una volta ricorrere per le vie giudiziarie. A me personalmente la sentenza ha prodotto piu' confusione e dubbi, come già detto purtroppo.
Per la privilegiata tabellare, se per esempio tizio matura 20 anni di contributi ed ha uno stipendio di 1600 euro, ha una causa di servizio riconosciuta con una 4ctg e deve transitare.
La 4ctg corrisponde al 70% di quella che sarà la sua pal (giusto?), supponiamo percepirà una pensione netta con 20 anni di servizio pari a 1200 euro (boh, sono troppi?).
Se transita al ruolo civile, tizio prenderà come stipendio civile l' ultimo stipendio da ps o cc o gdf o pp ecc... (cioè piu' o meno quei 1600 euro) + quei 1200 euro di privilegiata tabellare?
Puo' essere o sto dicendo, come penso, una serie di fesserie abnormi??
Credo che si debba interpellare il pregiatissimo Avv. Vitelli che certamente con la Sua illustre preparazione, competenza e gentilezza può chierirci un po' le idee.
Saluti.
naturopata
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Re: Ppo finalmente la sentenza

Messaggio da naturopata »

Buongiorno collega, sperimo bene per tutti i colleghi che devono/dovranno transitare...
Francamente l' Avv. Vitelli ha scritto....... IL DIRITTO AL CUMULO NON E' IMPEDITO, giocoforza si parte da una base ma di certo c'è che chiunque (credo) dovrà ancora una volta ricorrere per le vie giudiziarie. A me personalmente la sentenza ha prodotto piu' confusione e dubbi, come già detto purtroppo.
Per la privilegiata tabellare, se per esempio tizio matura 20 anni di contributi ed ha uno stipendio di 1600 euro, ha una causa di servizio riconosciuta con una 4ctg e deve transitare.
La 4ctg corrisponde al 70% di quella che sarà la sua pal (giusto?), supponiamo percepirà una pensione netta con 20 anni di servizio pari a 1200 euro (boh, sono troppi?).
Se transita al ruolo civile, tizio prenderà come stipendio civile l' ultimo stipendio da ps o cc o gdf o pp ecc... (cioè piu' o meno quei 1600 euro) + quei 1200 euro di privilegiata tabellare?
Puo' essere o sto dicendo, come penso, una serie di fesserie abnormi??
Credo che si debba interpellare il pregiatissimo Avv. Vitelli che certamente con la Sua illustre preparazione, competenza e gentilezza può chierirci un po' le idee.
Saluti.[/quote]

La normativa è chiara e la P.P.O. si determina così, si prenderanno stipendi da colonnello, fatto salvo maggiori aliquote irpef.

In bocca al lupo.
floyd
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Re: Ppo finalmente la sentenza

Messaggio da floyd »

Secondo la mia modesta interpretazione, prendera la percentuale sulla pal marurata sino al momento del transito.
avt8
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Re: Ppo finalmente la sentenza

Messaggio da avt8 »

floyd ha scritto:Secondo la mia modesta interpretazione, prendera la percentuale sulla pal marurata sino al momento del transito.

Prima di cantare vittoria leggete bene cosa dice la sezione di appello della corte dei conti- Non compete la pp se si transita nei ruoli civili della stessa amministrazione- dopo riforma-in quanto non vi e cessazione ed interruzione del rapporto di lavoro ma solo un trasferimento


Sent. n. 529/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello
Composta dai sig.ri Magistrati:
dott. Enzo ROTOLO Presidente
dott.ssa Emma ROSATI Consigliere relatore
dott. Antonio CIARAMELLA Consigliere
dott.ssa Pina Maria Adriana LA CAVA Consigliere
dott.ssa Giuseppina MIGNEMI Primo Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 50893 del ruolo generale, promosso dal sig. Giuseppe DE MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi NOBILE, elettivamente domiciliato in Benevento, al Viale Mellusi, n. 85, presso il di lui studio, CONTRO l’INPS, con sede in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi CALIULO, Clementina PULLI, Emanuela CAPANNOLI e Mauro RICCI, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria, n. 29,
AVVERSO
la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la CAMPANIA, n. 984/2015, depositata il 4 novembre 2015.
Visti tutti gli atti e documenti di causa.
Uditi nella pubblica udienza del 6 luglio 2017, il relatore Consigliere dott.ssa Emma ROSATI nonché l’avv. Lidia CARCAVALLO, per delega verbale dell’avv. Emanuela CAPANNOLO, per l’INPS. Assente il legale di parte appellante.
Ritenuto in fatto
Con la sentenza impugnata, la Sezione giudicante territoriale della CAMPANIA ha rigettato il ricorso del signor Giuseppe DE MARIA (ex Dipendente del Corpo di Polizia Penitenziaria presso la Casa circondariale di BENEVENTO, transitato nel ruolo civile dell’Amministrazione penitenziaria in data 6 maggio 2011) che aveva chiesto in prime cure il riconoscimento della pensione ex art. 42, DPR 29.12.1973, n. 1092, che gli era stata negata in sede amministrativa.
Il sig. DE MARIA ha impugnato la statuizione di rigetto, deducendo la violazione dell’art. 42, DPR n. 1092/1973, in quanto la sentenza impugnata non aveva preso in adeguata considerazione due fondamentali elementi del ricorso: il motivo per cui vi fu dispensa dal servizio e se vi sia stata o meno la risoluzione del rapporto di lavoro; ha dedotto poi violazione e/o erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 130 e 133, DPR n. 1092/1973. Concludendo, l’appellante ha affermato come sia evidente che il DE MARIA cessò dal servizio solo ed esclusivamente perché non riconosciuto idoneo allo svolgimento di mansioni militari dalla CMO di seconda istanza, dunque a causa della sua infermità psicofisica. Inoltre, vi fu una chiara risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto il transito nei ruoli civili non comportò alcuna prosecuzione del lavoro fino ad allora svolto, sia in senso formale che sostanziale: il DE MARIA, infatti, sottoscrisse un nuovo e diverso contratto di lavoro, svolgendo attività lavorativa del tutto differente dalla precedente.
Ha chiesto, perciò, il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere la pensione diretta di inabilità, ex art. 42, DPR n. 1092/1973 e la condanna dell’INPS al pagamento di detta pensione, a far data dal 29.10.2008 (giorno successivo alla cessazione del primo rapporto di lavoro), oltre a interessi e rivalutazione.
Con memoria difensiva, recepita in data 21.12.2016, l’INPS ha chiesto il rigetto dell’appello, per infondatezza, richiamando la disciplina prevista dall’art. 191, DPR n. 1092/1973, quale disciplina applicabile nella fattispecie.
All’odierna pubblica udienza, l’avv. L. CARCAVALLO, per l’INPS appellato, si è riportata all’atto scritto, insistendo per il rigetto dell’appello. Assente l’avv. Luigi NOBILE, per l’appellante.
Considerato in diritto
L’appello è infondato.
Dalla lettura della sentenza impugnata emerge un iter ragionativo ed argomentativo coerente con le documentazioni versate in atti e con la disciplina legislativa applicabile nella fattispecie, vale a dire, l’art. 191 del DPR n. 1092/1973 e non quella speciale prevista invece dall’art. 42 dello stesso testo normativo, invocata dall’appellante; a tenore di quest’ultimo articolo, infatti, il dipendente che cessa dal servizio per raggiungimento del limite d’età o per infermità non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione normale se ha compiuto quindici anni di servizio effettivo; nei casi di dimissioni, di decadenza, di destituzione e di ogni altro caso di cessazione dal servizio, il dipendente ha diritto alla pensione normale se ha compiuto venti anni di servizio effettivo”. (Cfr., art. 42, 1° e 2° comma, DPR 29 dicembre 1973, n. 1092).
In questa sede d’appello – come del resto in prime cure – non si forniscono argomentazioni sufficienti per superare il fatto, incontestato, che il procedimento che regola il passaggio dell’appartenente ai ruoli del Corpo della Polizia Penitenziaria ad altro ruolo della stessa o di altra amministrazione (come del resto accade per gli appartenenti ai corpi armati dello Stato) non può essere definito come ‘cessazione’ bensì come ‘trasferimento in altri ruoli’; stabilisce infatti, a tal uopo, l’art. 75, 1° comma, D. Lgs. 30.10.1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria) che il personale del Corpo di polizia penitenziaria, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all’assolvimento di compiti d’istituto può a domanda essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell’Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato semprechè l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego”. Pare perciò indubbio che il trasferimento de quo non possa essere considerato una ‘cessazione’ nel senso voluto dal legislatore affinchè si configuri l’ipotesi di conferimento d’ufficio della pensione di privilegio. Del resto, sul punto, anche la giurisprudenza di questa Corte dei conti appare consolidata. (Cfr., per un caso analogo, questa stessa Sez. I^ d’appello, n. 228/2015). Non si rinvengono, perciò, irragionevolezze e/o carenze di motivazione nella sentenza qui impugnata, quali errori di diritto, scrutinabili in questa sede d’appello.
E’ importante sottolineare, a conclusione, che il sig. DE MARIA non è cessato dalla Polizia Penitenziaria e poi transitato altrove, bensì, a seguito di sua richiesta, è transitato dai ruoli della Polizia Penitenziaria, ai ruoli del personale civile del Ministero della Giustizia e pertanto il caso rientra nella disciplina di cui all’art. 191 del DPR n. 1092 del 1973 e non in quella (speciale), di cui all’art. 42 dello stesso Decreto presidenziale.
La sentenza qui impugnata va pertanto confermata, in quanto condivisibile e di esatto rigore giuridico, restando assorbìte tutte le altre questioni sollevate dall’appellante, con conseguente liquidazione delle spese di giudizio a carico di parte soccombente, come da dispositivo.
Nulla per le spese di giustizia.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI - SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,
RIGETTA l’appello epìgrafato e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.
LIQUIDA in favore dell’INPS le spese di giudizio, nella somma totale di euro 1.000,00.
Nulla per le spese di giustizia.
Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 6 luglio 2017.
enryely
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Re: Ppo finalmente la sentenza

Messaggio da enryely »

Questa sentenza nulla ha a che vedere con la pensione privilegiata ordinaria.
Infatti si riferisce ad una richiesta di pensione ordinaria con i requisiti di pensione privilegiata ordinaria, che la legge non contempla.
Buon Santo Stefano.
trasmarterzo
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Re: Ppo finalmente la sentenza

Messaggio da trasmarterzo »

La suddetta sentenza dice...
il procedimento che regola il passaggio dell’appartenente ai ruoli del Corpo della Polizia Penitenziaria ad altro ruolo della stessa o di altra amministrazione (come del resto accade per gli appartenenti ai corpi armati dello Stato) non può essere definito come ‘cessazione’ bensì come ‘trasferimento in altri ruoli’; stabilisce infatti, a tal uopo, l’art. 75, 1° comma, D. Lgs. 30.10.1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria) che il personale del Corpo di polizia penitenziaria, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all’assolvimento di compiti d’istituto può a domanda essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell’Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato semprechè l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego”. Pare perciò indubbio che il trasferimento de quo non possa essere considerato una ‘cessazione’ nel senso voluto dal legislatore affinchè si configuri l’ipotesi di conferimento d’ufficio della pensione di privilegio. Del resto, sul punto, anche la giurisprudenza di questa Corte dei conti appare consolidata. (Cfr., per un caso analogo, questa stessa Sez. I^ d’appello, n. 228/2015). Non si rinvengono, perciò, irragionevolezze e/o carenze di motivazione nella sentenza qui impugnata, quali errori di diritto, scrutinabili in questa sede d’appello.
E’ importante sottolineare, a conclusione, che il sig. DE MARIA non è cessato dalla Polizia Penitenziaria e poi transitato altrove, bensì, a seguito di sua richiesta, è transitato dai ruoli della Polizia Penitenziaria, ai ruoli del personale civile del Ministero della Giustizia e pertanto il caso rientra nella disciplina di cui all’art. 191 del DPR n. 1092 del 1973 e non in quella (speciale), di cui all’art. 42 dello stesso Decreto presidenziale.

Secondo quanto sopra, quindi, chi transita nella medesima Amministrazione non ha diritto alla ppo. Bene, non vorrei pero' che chi scegliesse invece di transitare in altre Amministrazioni possa poi avere notevoli difficoltà per fare in modo di non fargli percepire stipendio civile + p.p.o. (o p.p.t., ancora non ho capito...)?

Oppure che qualcuno (alta sfera..) possa un giorno dire che se tizio CHIEDE A DOMANDA (e non imposto dalla cmo...) di transitare in ALTRA AMMINISTRAZIONE, anche in questo caso non gli spetterà o avrà enormi difficoltà perchè poi avrebbe sempre stip civ+ppo?

A mio modesto pensiero, ovviamente.
Per il collega enryely, ottima osservazione.

Buone Feste a tutti, saluti.
avt8
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Re: Ppo finalmente la sentenza

Messaggio da avt8 »

trasmarterzo ha scritto:La suddetta sentenza dice...
il procedimento che regola il passaggio dell’appartenente ai ruoli del Corpo della Polizia Penitenziaria ad altro ruolo della stessa o di altra amministrazione (come del resto accade per gli appartenenti ai corpi armati dello Stato) non può essere definito come ‘cessazione’ bensì come ‘trasferimento in altri ruoli’; stabilisce infatti, a tal uopo, l’art. 75, 1° comma, D. Lgs. 30.10.1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria) che il personale del Corpo di polizia penitenziaria, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all’assolvimento di compiti d’istituto può a domanda essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell’Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato semprechè l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego”. Pare perciò indubbio che il trasferimento de quo non possa essere considerato una ‘cessazione’ nel senso voluto dal legislatore affinchè si configuri l’ipotesi di conferimento d’ufficio della pensione di privilegio. Del resto, sul punto, anche la giurisprudenza di questa Corte dei conti appare consolidata. (Cfr., per un caso analogo, questa stessa Sez. I^ d’appello, n. 228/2015). Non si rinvengono, perciò, irragionevolezze e/o carenze di motivazione nella sentenza qui impugnata, quali errori di diritto, scrutinabili in questa sede d’appello.
E’ importante sottolineare, a conclusione, che il sig. DE MARIA non è cessato dalla Polizia Penitenziaria e poi transitato altrove, bensì, a seguito di sua richiesta, è transitato dai ruoli della Polizia Penitenziaria, ai ruoli del personale civile del Ministero della Giustizia e pertanto il caso rientra nella disciplina di cui all’art. 191 del DPR n. 1092 del 1973 e non in quella (speciale), di cui all’art. 42 dello stesso Decreto presidenziale.

Secondo quanto sopra, quindi, chi transita nella medesima Amministrazione non ha diritto alla ppo. Bene, non vorrei pero' che chi scegliesse invece di transitare in altre Amministrazioni possa poi avere notevoli difficoltà per fare in modo di non fargli percepire stipendio civile + p.p.o. (o p.p.t., ancora non ho capito...)?

Oppure che qualcuno (alta sfera..) possa un giorno dire che se tizio CHIEDE A DOMANDA (e non imposto dalla cmo...) di transitare in ALTRA AMMINISTRAZIONE, anche in questo caso non gli spetterà o avrà enormi difficoltà perchè poi avrebbe sempre stip civ+ppo?

A mio modesto pensiero, ovviamente.
Per il collega enryely, ottima osservazione.

Buone Feste a tutti, saluti.

Il dipendente che viene riformato, ma idoneo al transito nei ruoli civili anche di altra amministrazione- Se decide di passare ad amministrazione diversa dalla sua per esempio uno della P.S. chiede di passare alla Pubblica Istruzione oppure al Ministero dell'agricoltura- Se ha una patologia ascritta a Tab.A dalla 1^ ctg.alla 8^ catg. ha diritto oltre allo stipendio anche alla pensione privilegiata tabellare percentualistica calcolata a secondo della categoria attribuita-
Conosco un collega della PS riformato e passato al Ministero delle finanze, e percepisce la pensione privilegiata di 6^ categoria e lo stipendio-
enryely
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Re: Ppo finalmente la sentenza

Messaggio da enryely »

Il cumulo tra stipendio e p.p.o. è possibile anche quando non si cambia ministero, semplicemente perchè il lavoro da dipendente civile non è derivazione del precedente rapporto lavorativo.
Ad esempio, io, maresciallo della M.M., sono stato riformato e transitato all'impiego civile, ho perso lo status di militare e ho cambiato tipo di lavoro.
Qui sotto il link dell'ultima sentenza che chiarisce (benino) questo aspetto.
Buona serata.

http://www.avvocatoguerra.it/notizie/tr ... -stipendio" onclick="window.open(this.href);return false;
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Re: Ppo finalmente la sentenza

Messaggio da naturopata »

Ahimè questa sentenza non ha risolto proprio niente ed è da vedere come verrà interpretata da una miriade di amministrazioni.

Io condivido quanto dice AVT8 (ma ciò non significa che sarà così), tuttavia il passaggio ad altra amm.ne, non dovrebbe essere una scelta del militare, ma necessitata e documentata (carenza di posti soltanto, per me), altrimenti passi allo stesso ministero, proprio per evitare che così un militare abbia la possibilità, per scelta, di avere pensione e stipendio.

Invece secondo l'interpretazione di enryely che è poi quella dello studio Guerra e si presume della sentenza a SS.RR. n.42/17, con la semplice perdita dello status di militare ho cambiato tipo di lavoro. Ma allora i poliziotti e gli agenti di custodia che tale status militare non l'hanno, ma percepiscono la P.P.O. che fanno? Inoltre, ripropongo la stessa domanda a cui nessuno ha dato risposto, qual è un caso in cui vi è prosecuzione del vecchio rapporto di lavoro? Perché io non ne vedo e quindi la normativa avrebbe previsto che, in qualsiasi caso di transito spetta il cumulo e non ci sarebbe l'eccezione dell'art. 139, che lo prevede per concorso, anche, con riserva di posti.

Detto ciò, tutti siamo allenatori e tutti siamo giuristi, però dei dati oggettivi vi sono, poi in Italia di errori giudiziari ce ne sono stati, ce ne sono e ce ne saranno ancora e magari, fra qualche tempo verrà fuori un altro cambio, quando magari tutti transiteranno per prendere stipendio e pensione o daranno "indicazioni" alle C.M.O. per riformare tutti senza possibilità di transito.

Chi si trova in mezzo e magari ha sbagliato a transitare o meno è giusto che ci provi, per chi invece deve decidere, diventa dura.
enryely
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Re: Ppo finalmente la sentenza

Messaggio da enryely »

credo che questo artico di legge possa giustificare il fatto che il nuovo impiego non è di diretta derivazione del precedente.

Legge 183/2010

Art. 19.

(Specificita' delle Forze armate, delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei
contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica,
pensionistica e previdenziale, e' riconosciuta la specificita' del
ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche' dello stato giuridico del
personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarita' dei
compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da
leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni
democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed
esterna, nonche' per i peculiari requisiti di efficienza operativa
richiesti e i correlati impieghi in attivita' usuranti.

Buona giornata
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