Ppo finalmente la sentenza

Feed - POLIZIA DI STATO

trasmarterzo
Riferimento
Riferimento
Messaggi: 363
Iscritto il: sab ago 19, 2017 5:52 pm

Re: Ppo finalmente la sentenza

Messaggio da trasmarterzo »

enryely ha scritto:credo che questo artico di legge possa giustificare il fatto che il nuovo impiego non è di diretta derivazione del precedente.

Legge 183/2010

Art. 19.

(Specificita' delle Forze armate, delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei
contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica,
pensionistica e previdenziale, e' riconosciuta la specificita' del
ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche' dello stato giuridico del
personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarita' dei
compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da
leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni
democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed
esterna, nonche' per i peculiari requisiti di efficienza operativa
richiesti e i correlati impieghi in attivita' usuranti.

Buona giornata
Quoto a pieno, il transito nel ruolo civile comporta la perdita della SPECIFICITA'.


naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1766
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: Ppo finalmente la sentenza

Messaggio da naturopata »

La sentenza afferma questo:

AFFERMA

Il seguente principio di diritto:

“- ai termini e agli effetti dell’art. 139, terzo co., del D.P.R. n. 1092/73, le fattispecie nelle quali il titolare di pensione di privilegio per infermità contratte durante il servizio militare, cessato per inidoneità al S.M.I. ed immesso nei ruoli civili della pubblica amministrazione, ricadono nell’ambito della disciplina di cui ai primi due commi dell’art. 139, ancorché l’immissione del militare nei ruoli civili sia avvenuta non ad esito di concorso, e anche qualora il transito sia avvenuto a domanda;

- anche in tali fattispecie il diritto al cumulo non è impedito, ai sensi dell’art. 139, primo co., qualora sia accertato che il nuovo rapporto di servizio sia diverso da quello che ha dato luogo alla pensione privilegiata, senza che ai fini dell’accertamento della “diversità” dei due servizi possano trovare applicazione, in via diretta o quale criterio interpretativo, le disposizioni di cui alle lettere dalla a) alla f) dell’art. 133 del medesimo D.P.R.”.

Si parla solo di nuovo rapporto di servizio e non di specificità, altrimenti avrebbero affermato che il cumulo spetta in tutti i casi di transito. Invece affermano che, oltre al caso ovvio del concorso, spetta anche negli altri casi in cui il nuovo rapporto di servizio sia diverso. Nuovo rapporto di servizio (lavoro), vuol dire con diverso datore di lavoro e non mansioni diverse con il medesimo datore di lavoro. Il Ministero della Difesa ha opposto il fatto che solo per concorso spetta il cumulo e non anche quando il militare/agente transiti anche ad altra amministrazione differente dalla precedente (esempio citato da AVT8).

Vedi lettera f) art 133 (divieto di cumulo) in cui viene citato lo Stato e gli Enti (tutti senza distinzione):
f) nomina senza concorso a posto statale o presso gli enti di cui all'art. 130, conseguita in derivazione o in continuazione o, comunque, in costanza di un precedente rapporto d'impiego rispettivamente con lo Stato o con gli enti stessi.

Comunque a breve si vedranno i primi casi, ma chi è già transitato è a posto deve propendere per questa tesi, il problema è per chi è attualmente indeciso.
trasmarterzo
Riferimento
Riferimento
Messaggi: 363
Iscritto il: sab ago 19, 2017 5:52 pm

Re: Ppo finalmente la sentenza

Messaggio da trasmarterzo »

naturopata ha scritto:La sentenza afferma questo:

AFFERMA

Il seguente principio di diritto:

“- ai termini e agli effetti dell’art. 139, terzo co., del D.P.R. n. 1092/73, le fattispecie nelle quali il titolare di pensione di privilegio per infermità contratte durante il servizio militare, cessato per inidoneità al S.M.I. ed immesso nei ruoli civili della pubblica amministrazione, ricadono nell’ambito della disciplina di cui ai primi due commi dell’art. 139, ancorché l’immissione del militare nei ruoli civili sia avvenuta non ad esito di concorso, e anche qualora il transito sia avvenuto a domanda;

- anche in tali fattispecie il diritto al cumulo non è impedito, ai sensi dell’art. 139, primo co., qualora sia accertato che il nuovo rapporto di servizio sia diverso da quello che ha dato luogo alla pensione privilegiata, senza che ai fini dell’accertamento della “diversità” dei due servizi possano trovare applicazione, in via diretta o quale criterio interpretativo, le disposizioni di cui alle lettere dalla a) alla f) dell’art. 133 del medesimo D.P.R.”.

Si parla solo di nuovo rapporto di servizio e non di specificità, altrimenti avrebbero affermato che il cumulo spetta in tutti i casi di transito. Invece affermano che, oltre al caso ovvio del concorso, spetta anche negli altri casi in cui il nuovo rapporto di servizio sia diverso. Nuovo rapporto di servizio (lavoro), vuol dire con diverso datore di lavoro e non mansioni diverse con il medesimo datore di lavoro. Il Ministero della Difesa ha opposto il fatto che solo per concorso spetta il cumulo e non anche quando il militare/agente transiti anche ad altra amministrazione differente dalla precedente (esempio citato da AVT8).

Vedi lettera f) art 133 (divieto di cumulo) in cui viene citato lo Stato e gli Enti (tutti senza distinzione):
f) nomina senza concorso a posto statale o presso gli enti di cui all'art. 130, conseguita in derivazione o in continuazione o, comunque, in costanza di un precedente rapporto d'impiego rispettivamente con lo Stato o con gli enti stessi.

Comunque a breve si vedranno i primi casi, ma chi è già transitato è a posto deve propendere per questa tesi, il problema è per chi è attualmente indeciso.
Si parla solo di nuovo rapporto di servizio e non di specificità, altrimenti avrebbero affermato che il cumulo spetta in tutti i casi di transito.
Secondo me, tuttavia la specificità è uno STATU QUO, che poi nel transito si perde.
E' propria delle FF.AA ed FF.PP. non certo del personale del ruolo civile delle medesime amministrazioni, forse non è stato considerato proprio perchè giuridicamente è intrinseco al servizio?
Ad ogni modo come giustamente dice il collega naturopata, valuteranno e ci informeranno eventualmente i colleghi che transiteranno.
Saluti.
Alessandrorecita1984
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 6
Iscritto il: mer dic 20, 2017 2:23 pm

Re: Ppo finalmente la sentenza

Messaggio da Alessandrorecita1984 »

Transitato nel ruolo civile della difesa , oggi ho avuto il riconoscimento della causa di servizio.
Posso andare in privilegiata e basta ?
Siccome sento leggo che siccome transitato nel ruolo civile non mi spetta ... Io sono purtroppo tabella a cat 1, alcuni parlano di possibilità di cumulo , ma a me interesserebbe sapere almeno se posso prendere privilegiata e basta .
Mi posso dimettere dal ruolo civile e prendere solo ppo ??? Grazie 3929764943
enryely
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 117
Iscritto il: sab ago 04, 2012 1:47 pm

Re: Ppo finalmente la sentenza

Messaggio da enryely »

Ciao Alessandrorecita se sei stato assunto a tempo indeterminato puoi percepire la pensione privilegiata a vita, se invece eri con contratto a termine, come ferme prefissate allora non credo.
Saluti
Alessandrorecita1984
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 6
Iscritto il: mer dic 20, 2017 2:23 pm

Re: Ppo finalmente la sentenza

Messaggio da Alessandrorecita1984 »

Io ero sergente , tempo indeterminato...
Il problema sembra che siccome si transitato nel.ruolo civile in attesa della sentenza mi dicono cche sia un problema...

Ma se mi dimetto? Posso avere la sola ppo??
avt8
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 2925
Iscritto il: gio gen 30, 2014 8:36 pm

Re: Ppo finalmente la sentenza

Messaggio da avt8 »

Alessandrorecita1984 ha scritto:Io ero sergente , tempo indeterminato...
Il problema sembra che siccome si transitato nel.ruolo civile in attesa della sentenza mi dicono cche sia un problema...

Ma se mi dimetto? Posso avere la sola ppo??
Se si transitato nel ruolo civile e ti dimetti non hai diritto alla PP-In quanto e stata abolita per i dipendenti civili dello stato,e tu essendo passato a tale impiego hai perso lo status di militare,per cui non hai diritto alla PP
Rispondi