PPO al netto mensile?

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CanticoDeiMatti
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Re: PPO al netto mensile?

Messaggio da CanticoDeiMatti »

naturopata ha scritto: gio nov 21, 2019 9:26 am Al netto sei sui 1100 abbondanti
Ultima domanda.
È vero che bisogna restituire il 50 % dell’equo indennizzo percepito?
Leggevo così su altre discussioni.


naturopata
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Re: PPO al netto mensile?

Messaggio da naturopata »

CanticoDeiMatti ha scritto: gio nov 21, 2019 9:31 am
naturopata ha scritto: gio nov 21, 2019 9:26 am Al netto sei sui 1100 abbondanti
Ultima domanda.
È vero che bisogna restituire il 50 % dell’equo indennizzo percepito?
Leggevo così su altre discussioni.
Si.
panorama
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Re: PPO al netto mensile?

Messaggio da panorama »

Pensione privilegiata

I requisiti necessari per la concessione del trattamento privilegiato sono, ai sensi dell'alt 67 del D.P.R. nr.1092/73:
1- La presenza di indennità o lesioni dipendenti da fatti di servizio;
2- L'ascrivibilità di tali infermità o lesioni ad una delle 8 categorie della Tabella A annessa alla Legge 18.03.1968 nr. 313.

Se tali malattie non sono suscettibili di miglioramento il trattamento privilegiato spetta a vita.

Invece, in caso di suscettibilità dì miglioramento, ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. nr. 1092/73, spetta un assegno di misura pari alla pensione privilegiata per un certo numero di anni (da un minimo di 2 ad un massimo di 6).

Alla scadenza dell'assegno in questione, lo stesso può essere rinnovato oppure, in caso le malattie non siano più suscettibili di miglioramento, va corrisposta la pensione privilegiata ordinaria a vita (si evidenzia, comunque, che una volta concesso l'assegno rinnovabile, alla scadenza del medesimo, è prassi consolidata che si passi al trattamento vitalizio).
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D.P.R. 1092/1973
Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Art. 67.
(Misura della pensione privilegiata dei militari)


Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione.

La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di questo articolo.

Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La pensione cosi' aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art. 54.

Qualora sia stata raggiunta l'anzianità indicata dal primo comma dell'art. 52, la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, se più favorevole.

Per i caporal maggiori, i caporali e i soldati, per i sottocapi e i comuni di I e II classe del C.E.M.M., per i primi avieri, gli allievi scelti e gli avieri nonché per gli allievi carabinieri, allievi della guardia di finanza, allievi delle guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia ed allievi delle guardie forestali dello Stato la misura della pensione privilegiata è quella indicata nell'annessa tabella n. 3.

Art. 68.
(Assegno rinnovabile per i militari)


Se le infermità o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono suscettibili di miglioramento, spetta al militare un assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione e di durata da due a sei anni in relazione al tempo necessario per il miglioramento, salvo quanto disposto nel quarto comma.

Alla scadenza dell'assegno rinnovabile anzidetto, se le infermità o le lesioni sono ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e non sono più suscettibili di miglioramento spetta la pensione; se sono da ascrivere alla tabella B, annessa alla citata legge 18 marzo 1968, n. 313, spetta l'indennità per una volta tanto stabilita dall'articolo seguente; se non sono più ascrivibili ad alcuna delle due tabelle non spetta ulteriore trattamento privilegiato. Qualora, invece, le infermità o le lesioni siano ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e continuino ad essere suscettibili di miglioramento, spetta un secondo assegno rinnovabile che, insieme al precedente, non superi la durata di sei anni; se il precedente sia durato sei anni spetta la pensione.

Alla scadenza del secondo assegno rinnovabile, spetta la pensione o l'indennità per una volta tanto, secondo la ascrivibilità delle infermità o delle lesioni, oppure non spetta ulteriore trattamento se esse non sono più ascrivibili ad alcuna delle due tabelle di cui sopra.

La somma dei vari periodi per i quali è accordato l'assegno rinnovabile non può eccedere quattro anni per gli invalidi affetti da un'infermità di cui alla tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e fruenti per la stessa infermità di assegno rinnovabile con superinvalidità. In ogni caso, se alla scadenza dell'assegno la invalidità sia ascrivibile, per miglioramento, ad una categoria inferiore alla prima, gli interessati conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio ed il nuovo trattamento decorrerà dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata l'ascrivibilità della categoria inferiore.

Qualora, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, non spetti la pensione privilegiata ne' altro assegno rinnovabile, il militare che abbia compiuto la necessaria anzianità di servizio consegue la pensione normale dal giorno della scadenza dell'assegno rinnovabile.
CanticoDeiMatti
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Re: PPO al netto mensile?

Messaggio da CanticoDeiMatti »

La mia non è suscettibile di miglioramento.
59Andrea
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Re: PPO al netto mensile?

Messaggio da 59Andrea »

In caso di riforma per causa di servizio per il cacolo della pensione privilegiata e del TFS vi partecipano anche i sei scatti così come previsto per il limite di età?
hirundo
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Re: imorto lordo

Messaggio da hirundo »

Buonasera a tutti.
Ieri ho ricevuto via posta la delibera dell inps con cui mi accettavano la pensione privilegiata passando da un pal originario all atto del congedo (m S007 credo si chiami cosi) di 32.000 a 34900.l adeguamento nn corrsisponde al 10% del pal ma a circa 8,9%.Avendo saputo da sempre che l imorto della ppo e' cieca 10% del pal all atto del congedo, mi domando se sia un errore o rientra nella nprma.
Qualcuno ha avuto riscontro in merito al 10%.
Grazie anticipatamente a chi vorra rispondermi.
GiulioTR
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Re: PPO al netto mensile?

Messaggio da GiulioTR »

Io da poco ho percepito PPO. e corrisponde al 10% della pensione.
hirundo
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Re: PPO al netto mensile?

Messaggio da hirundo »

Allora devo supporre che abbiano sbagliato
hirundo
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Re: PPO al netto mensile?

Messaggio da hirundo »

Allora devo supporre che abbiano sbagliato
GiulioTR
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Re: PPO al netto mensile?

Messaggio da GiulioTR »

Assolutamente sì, la PPO è il 10%.
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