Posizione tra CMO 1^ Istanza e "2^ istanza ?

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antoniotondo
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Posizione tra CMO 1^ Istanza e "2^ istanza ?

Messaggio da antoniotondo »

Qualcuno conosce la risposta ?
Essendo in aspettativa e rifiutando quanto proposto in commissione medica prima istanza, ricorrendo alla seconda istanza, quale la posizione della persona in aspettativa? Continuano a conteggiarsi i 730 giorni ?


luigino2010
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Re: Posizione tra CMO 1^ Istanza e "2^ istanza ?

Messaggio da luigino2010 »

antoniotondo ha scritto:Qualcuno conosce la risposta ?
Essendo in aspettativa e rifiutando quanto proposto in commissione medica prima istanza, ricorrendo alla seconda istanza, quale la posizione della persona in aspettativa? Continuano a conteggiarsi i 730 giorni ?

La posizione è identica a quella della cmo sino a nuovo giudizio della commissione di seconda istanza.
Quindi se sei in aspettativa rimani in aspettativa, se sei idoneo rimani idoneo, è chiaro che i giorni di aspettativa continuano...

ciao
panorama
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Re: Posizione tra CMO 1^ Istanza e "2^ istanza ?

Messaggio da panorama »

Giusto per notizia e meglio che la posto anche qui.

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In questo parere interlocutorio (e non definitivo) emerge un dato "particolare" circa la competenza della Commissione Medica di II istanza su determinate valutazioni, infatti relativamente al d.P.R. n. 461/01 si legge:

1) - che a far data dal 2002 le Commissioni di II istanza sono state esautorate dal pronunciarsi sulla dipendenza/interdipendenza/aggravamento di infermità da causa di servizio, essendo stata la competenza delle stesse limitata alla sola procedura di accertamento di idoneità al servizio;

Posto questo parere interlocutorio a titolo orientativo poichè non si finisce mai d'imparare.
Cmq. bisogna ora attendere il giudizio finale che chiarisce il tutto.

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05/09/2012 201005225 Interlocutorio 2 Adunanza di Sezione 09/05/2012


Numero 03805/2012 e data 05/09/2012 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 9 maggio 2012

NUMERO AFFARE 05225/2010
OGGETTO:
Ministero della Difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Sig. OMISSIS, avverso la negata revisione del trattamento pensionistico privilegiato di 6^ categoria.

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 214/09 del 15.09.2011, con la quale il Ministero della Difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, consigliere Nicolò Pollari;
ritenuto quanto riferito dall’Amministrazione nella menzionata relazione;

PREMESSO:
In data 16.02.2001, il sig. OMISSIS presentava istanza di revisione del trattamento pensionistico privilegiato per intervenuto aggravamento dell’infermità “Ulcera duodenale”, nonché il riconoscimento di nuove menomazioni interdipendenti da quelle già riconosciute dipendenti da causa di servizio.

A seguito dell’asserito silenzio dell’Amministrazione, il ricorrente, con atto di diffida del 29.12.2008, reiterava l’istanza di essere sottoposto a visita medica necessaria per valutare l’aggravamento della menomazione già riscontratagli ed il riconoscimento di nuove menomazioni interdipendenti da quelle già riconosciute dipendenti da causa di servizio.

In data 24.03.2009, il Ministero della Difesa disponeva gli accertamenti sanitari di rito.

Con verbale mod. BL/B n. ……… del 22.06.2009, la Commissione Medico Ospedaliera di Torino confermava le ascrivibilità a tabella/categoria già operate precedentemente, non riconosceva alcuna interdipendenza tra le patologie, né la dipendenza da causa di servizio delle infermità “Ernia Iatale” e “Spondiloartrosi cervicale”, e lasciava immutate le precedenti pronunce sul trattamento privilegiato.

Avverso il verbale mod. BL/B n. …….. del 22.06.2009 della CMO di Torino, in data 26.06.2009, il ricorrente ha presentato ricorso innanzi alla Commissione Medica di II istanza.

La Commissione Medica di II istanza restituiva la pratica al ricorrente sostenendo che il ricorso essere presentato tramite l’Ente di appartenenza. Di conseguenza, il ricorrente trasmetteva dapprima il ricorso al Ministero della Difesa, che si dichiarava incompetente, e successivamente, in data 14.09.2009, alla Direzione Generale della Sanità Militare (Difesan).

Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla ricezione del ricorso da parte della Direzione Generale della Sanità Militare (Difesan), il ricorrente ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, integrato da motivi aggiunti in data 20.11.2010, avverso il silenzio rigetto formatosi sul ricorso in parola, nonché avverso il decreto n. 26 del 04.11.2009 del Ministero della Difesa, con il quale è stata respinta l’istanza di revisione del trattamento pensionistico privilegiato del 16.02.2001.

A mezzo di tale gravame, il ricorrente chiede l’annullamento o la riforma dei suddetti provvedimenti dell’Amministrazione, deducendo i seguenti motivi di diritto: eccesso di potere, violazione e falsa applicazione di legge, erronea valutazione dei fatti, insufficiente motivazione e sviamento di potere.

Il Ministero riferente, nella propria relazione, rileva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in quanto presentato avverso un atto non definitivo di natura endoprocedimentale, ossia il verbale mod. BL/B n. …….. del 22.06.2009 della Commissione Medico Ospedaliera di Torino.

Quanto, poi, al ricorso presentato dal ricorrente in data 26.06.2009 alla Commissione Medica di II istanza, il Ministero osserva che tale Organismo ha dichiarato la propria incompetenza a pronunciarsi sulla dipendenza dell’infermità da causa di servizio, in ossequio alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 461/01. Lo stesso Dicastero, inoltre, sostiene che l’Amministrazione ha provveduto a comunicare all’interessato, tramite il legale, che a far data dal 2002 le Commissioni di II istanza sono state esautorate dal pronunciarsi sulla dipendenza/interdipendenza/aggravamento di infermità da causa di servizio, essendo stata la competenza delle stesse limitata alla sola procedura di accertamento di idoneità al servizio
Riguardo poi al rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente volta alla revisione del trattamento pensionistico privilegiato, determinata con decreto n. 26 del 04.11.2009, l’Amministrazione fa rilevare che, trattandosi di materia pensionistica, è esclusa la proposizione del ricorso straordinario in virtù della giurisdizione speciale attribuita alla Corte dei Conti nella stessa materia.

Con atto del 30.01.2012, il ricorrente ha prodotto una memoria di replica alle controdeduzioni svolte dal Ministero della Difesa.

CONSIDERATO:
Si ritiene che ai fini dell’espressione del parere occorre preliminarmente acquisire la seguente documentazione che non risulta versata in atti:
- il foglio con cui la Commissione Medica di II istanza si è dichiarata incompetente a pronunciarsi sulla dipendenza dell’infermità da causa di servizio, in ossequio alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 461/01;

- copia della lettera con cui l’Amministrazione ha comunicato all’interessato, tramite il legale, che a far data dal 2002 le Commissioni di II istanza sono state esautorate dal pronunciarsi sulla dipendenza/interdipendenza/aggravamento di infermità da causa di servizio, essendo stata la competenza delle stesse limitata alla sola procedura di accertamento di idoneità al servizio;

- il foglio del 21.03.2011, pratica n. 214/2009, richiamato dal parere del Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa del prot. n. 0068/2011 del 30.06.2011.
P.Q.M.
Sospende ogni pronuncia in attesa che l’Amministrazione provveda agli incombenti istruttori suindicati.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Nicolo' Pollari Roberto Garofoli




IL SEGRETARIO
D.ssa Elvira Pallotta
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Re: Posizione tra CMO 1^ Istanza e "2^ istanza ?

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Con questa sentenza del 30/04/2014 "non definitiva" per "alcune cose", fa capire cmq.:

- il valore del giudizio medico della CMO1 e della CMO2;
- chiarisce i tempi per i ricorsi in appello e per che cosa si occupa la CMO2;
- chiarisce sulla competenza del Tar se uno è stato già congedato.

Quindi vi invito ha leggere il tutto per comprendere la validità degli atti e i relativi giudizi espressi dalla CMO1 e CMO2.

Se vi trovate nelle citate condizioni sappiate come comportarvi.
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30/04/2014 201401120 Sentenza 1

N. 01120/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01023/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 1023 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. N. Z., con domicilio eletto presso l’avv.to I. S. in Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 32

contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, COMANDO LOGISTICO A.M. DI MILANO - SERVIZIO SANITARIO - COMMISSIONE MEDICA DI SECONDA ISTANZA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia n. 1

per l’annullamento:
- del provvedimento port.N.CL-CM2MI/…. datato 30.1.2013 del Comando Logistico A.M. -Servizio Sanitario - con il quale la Commissione di seconda istanza ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente dichiarandosi non competente, nonché del presupposto verbale del dipartimento di medicina legale tipo A di Padova modello Bl/B - N ACMO III… (nella parte in cui stabilisce che le patologie in valutazione per dipendenza da cause di servizio nel medesimo verbale non sono tali da determinare l’inidoneità del sig. -OMISSIS- al servizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2014 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. Con ricorso depositato in data 26 aprile 2014, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento in epigrafe deducendo: - di aver lavorato dal 1/10/1998 al 2/12/2011 alle dipendenze della Guardia di Finanza, con il grado di finanziere scelto; - che, in data 2/2/2011 la Commissione medica ospedaliera di La Spezia aveva diagnosticato un “disturbo della personalità NAS” per il quale era stato ritenuto permanentemente non idoneo al servizio militare a decorrere dal 2 dicembre 2011; - di aver presentato ricorso presso la Commissione Medica di II istanza presso il Comando logistico A.R. Servizio Sanitario di Milano, competente per territorio, la quale (con il verbale del 9 febbraio 2012) aveva confermato la precedente valutazione, considerando il sig. -OMISSIS- “permanentemente non idoneo al servizio d’istituto nella Guardia di Finanza in modo assoluto. Il giudizio scaturisce in modo esclusivo dall’infermità del giudizio diagnostico”; - che avverso tale giudizio aveva presentato ricorso giurisdizionale al fine di ottenere l’annullamento del giudizio di inidoneità formulato nei suoi confronti con il suddetto processo verbale; - che, nel frattempo, con domanda presentata in data 5/12/2011 e successiva integrazione in data 11/01/12, aveva richiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio per ulteriori infermità (quali: OMISSIS); - che la Commissione medica presso il Dipartimento militare di medicina legale tipo A di Padova, aveva ritenuto il ricorrente “non idoneo permanentemente al s.m.i ed al servizio di Istituto nella G.D.F. come da verbale in data 09/2/2012 della Commissione medica di 2a istanza di Milano per disturbo della personalità NAS”, aggiungendo che “le patologie in valutazione per la causa di servizio, l’E.I. e la P.P.0, non determinano una inidoneità al servizio”; - che avverso tale verbale aveva presentato ricorso in via gerarchica ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.p.r. 461/2001 e dell’art. 5 della L. 416/1926, chiedendo il riesame della valutazione; - che il Comando Logistico A.M. Servizio Sanitario - Commissione medica di II istanza, con il provvedimento del 30/1/2013, meglio identificato in epigrafe, sostenendo che “questa commissione medica si occupa di personale in servizio ed in relazione ai ricorsi riguardanti limitatamente l’idoneità o l’inidoneità al servizio” aveva respinto il ricorso “in quanto non di competenza dello scrivente”. Tanto premesso, l’istante ha chiesto disporsi: - la riunione del procedimento con quello pendente con n.r.g. 1299/2012; - l’annullamento del provvedimento impugnato; - in via istruttoria, l’espletamento di verificazione o CTU medico legale, per accertare che le patologie lamentate dal sig. -OMISSIS-, da sole o in concorso tra loro siano tali da determinare l’inidoneità al servizio, in via prevalente rispetto al comunque contestato disturbo di personalità NAS.

I.1. Con ordinanza 15 ottobre 2013 n. 2304, la Sezione: “Lette le richieste istruttorie formulate in ricorso; ritenuto, tuttavia, che la causa appare già matura per la decisione, non necessitando di alcun ulteriore approfondimento sul fatto; ritenuto che non sussistono i presupposti per la riunione del presente ricorso a quello NRG 1299/2012”; tanto premesso, ha rinviato all’udienza pubblica del 26.3.2014.

I.2. Sul contraddittorio così instauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all’odierna udienza. Di seguito le motivazioni rese nella forma redazionale semplificata di cui all’art. 74 c.p.a.

II. In via preliminare, l’eccezione pregiudiziale di incompetenza per territorio del TAR Lombardia in favore del TAR Liguria non può essere accolta.

II.1. Ricorda il Collegio che, con riguardo al precedente ricorso NRG 1299/2012 pure instaurato dall’odierno ricorrente, la Sezione (all’esito della camera di consiglio del 9 ottobre 2013) ha rilevato l’incompetenza per territorio del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, in favore del Tribunale Amministrativo della Liguria, motivando: “che la controversia involge la materia del pubblico impiego; che, pacificamente, il ricorrente, all’epoca dell’adozione dell’atto impugnato, era in servizio in Liguria”.

II.2. Sennonché nel presente giudizio non ricorrono i medesimi presupposti per fare applicazione del criterio di cui all’art. 13, comma 2, c.p.a. Il ricorrente, infatti, non era in servizio al momento della presentazione dell’istanza in quanto già collocato in congedo. Occorre, dunque, richiamare la giurisprudenza secondo cui “per i pubblici dipendenti cessati dal servizio, non si applica, ai fini della competenza territoriale, il criterio della sede di servizio” (Cfr. Consiglio di Stato, VI, n. 4439/2003; Cons. Stato, IV, n. 219/95), la quale non sembra superata dai criteri di competenza territoriale enunciati nel codice del processo amministrativo. Ne consegue la competenza territoriale di questo Tribunale, in quanto l’atto impugnato è stato emesso dalla Commissione medica di II istanza avente sede in Milano.

III. Ancora in via pregiudiziale, la difesa erariale eccepisce l’inammissibilità del ricorso, in quanto il ricorrente avrebbe impugnato un atto endoprocedimentale, ossia il verbale del Dipartimento Militare di medicina Legale tipo A di Padova, del 31 ottobre 2012, il quale costituirebbe una fase di una procedura non ancora conclusa, i cui esiti non sarebbero definiti e pertanto, non essendo immediatamente lesivo della sfera giuridica del soggetto, non sarebbe suscettibile di immediata contestazione. A questa stregua, si aggiunge, l’interessato avrebbe dovuto attendere la notifica del provvedimento finale da parte dell’amministrazione, con il quale, riprendendo il parere del Comitato per la verifica delle cause di servizio, organo preposto per il riconoscimento delle infermità da ciò dipendenti, si sarebbe concluso l’iter procedimentale in oggetto, e successivamente procedere alla sue sola impugnazione.

III.1. Tuttavia, come correttamente replicato dall’istante, il presente giudizio non verte sul riconoscimento della causa di servizio, bensì sull’incidenza delle patologie di cui soffre il ricorrente sulla dichiarata inidoneità al servizio. In sostanza, ci si lamenta del fatto che, a parere della Commissione medica di prima istanza, le ulteriori patologie lamentate dal sig. -OMISSIS- non sarebbero così gravi da determinare l’inidoneità al servizio, la quale sarebbe causata invece esclusivamente dal disturbo di personalità non altrimenti specificato (di cui il ricorrente, nel ricorso NRG 1299/2012, contestava l’esistenza e l’intensità).

III.2. Sul punto, gli artt. 193 e 198 del codice militare (d.lgs. 66/2010) stabiliscono che le Commissioni mediche ospedaliere di prima istanza effettuano la diagnosi della infermità o lesione ed esprimono il giudizio di idoneità al servizio del militare; l’art. 194 stabilisce che le Commissioni mediche di seconda istanza, esaminano i ricorsi presentati nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica di prima istanza. Ai sensi poi dell’art. 19, comma 4 del D.P.R. n. 461/2001: “L’articolo 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, resta applicabile limitatamente alla procedura di accertamento di idoneità al servizio; il termine per la presentazione del ricorso è in tal caso fissato in dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica”. In ragione di ciò, essendo il parere della Commissione medica di seconda istanza decisivo ai fini dell’accertamento della cause di inidoneità al servizio (5 della 1. 11/03/1926, n. 416), deve ritenersi configurata la lesione attuale della sfera giuridica del ricorrente e radicato il suo interesse a ricorrere.

IV. Disattese le suesposte eccezioni possono ora esaminarsi i motivi di ricorso.

V. In prima battuta l’istante lamenta il fatto che la Commissione abbia respinto il ricorso, dichiarando la propria incompetenza, senza però né individuare né trasmettere il ricorso all’organo competente. Ciò configurerebbe, a suo dire, l’annullamento dell’atto per violazione dell’art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ai sensi del quale i ricorsi gerarchici rivolti ad organo incompetente non sono da dichiarare inammissibili, ma vanno trasmessi di ufficio all'organo competente per la decisione.

V.1. In senso contrario, ritiene il Collegio che la violazione suddetta non ridonda di per sé nell’illegittimità del provvedimento, bensì comporta esclusivamente che, non essendo intervenuta alcuna decisione in merito al ricorso, lo stesso deve intendersi respinto (ai sensi dell’art. 6 del richiamato d.p.r., essendo decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso). L’unica conseguenza, in definitiva, è quella per cui il ricorso deve considerarsi proposto avverso l’originario provvedimento.

VI. Le ulteriori censure hanno carattere procedimentale. Si deduce, in particolare: - la violazione dei principi di buona fede e correttezza per essere stato tratto in errore in merito all’organo cui presentare il ricorso avverso il giudizio di inidoneità; - la violazione dell’art. 7 e dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90; - il difetto di istruttoria, stante la mancata acquisizione da parte della Commissione di tutta la documentazione necessaria, come prescritto dall’art. 5 del d.P.R. n. 461 del 2001 (e più in generale dall’art. 6, comma 1, lettera b), della L. n. 241/90).

VI.1. Orbene, ritiene il Collegio che la controversia in esame involga posizioni di diritto soggettivo al riconoscimento di emolumenti previdenziali ancora devolute, pure a seguito della c.d. “privatizzazione” del pubblico impiego, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in forza della “riserva soggettiva” avente ad oggetto le controversie di lavoro del personale in regime di diritto pubblico (cfr. art. 3 e 63 testo unico n. 165 del 2001). Difatti, i requisiti di fattispecie necessari e sufficienti al riconoscimento della pretesa azionata, al pari di quanto ritenuto dalla costante giurisprudenza del giudice del lavoro riferita a tutte le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dalla pubblica amministrazione, sono previsti direttamente dalla legge, residuando in capo alla pubblica amministrazione soltanto un’attività ricognitiva dei suoi presupposti, anche qualora il loro accertamento richieda un giudizio di carattere tecnico (Tar Lombardia n. 976/2013). La piana lettura del ricorso, del resto, rende evidente che, al di là della impostazione impugnatoria e della formula terminativa in termini caducatori delle conclusioni, giustificata dalla necessità di uniformarsi allo strumentario concettuale tradizionalmente adoperato dalla giurisprudenza amministrativa, la pretesa sostanziale del ricorrente è volta all’accertamento della dipendenza dell’inidoneità al servizio da specifiche patologie, la cui portata eziologica è esclusa dal datore di lavoro pubblico. A questa stregua, vertendo il presente giudizio “sul rapporto”, non potrebbero avere alcuna autonoma portata satisfattoria i dedotti vizi (prettamente strumentali) incentrati sulle garanzie partecipative. Essi, in definitiva, restano assorbiti dall’accertamento conclusivo della pretesa.

VII. Venendo ora alle censure sostanziali, il ricorrente afferma che i provvedimenti impugnati risulterebbero viziati per palese travisamento dei fatti e manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti. Proprio in ordine al mancato riconoscimento delle patologie lamentate dal sig. -OMISSIS- (OMISSIS), che concorrono in via prevalente alla determinazione dell'inidoneità dello stesso al servizio, si innesta la richiesta istruttoria di CTU.

VII.1. Sennonché la lettura del ricorso non contiene la chiara esplicitazione di quali siano i benefici di legge che il ricorrente ritiene collegati all’accertamento di fatto in questione. Premesso che il processo può essere utilizzato solo a tutela di pretese giuridiche sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con l’affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare, la richiesta del mero accertamento dell’origine “lavorativa” delle patologie dedotte in ricorso, poiché non suscettibile di accertamento con efficacia di giudicato, si presta alla censura di inammissibilità. Trattandosi, tuttavia, di questione rilevata d’ufficio, ritiene il Collegio sia doveroso riconvocare la parte in udienza perché possa prendere posizione sul punto (ai sensi dell’art. 73, comma 3. c.p.a.), eventualmente verificando in quella sede la possibilità di una precisazione della domanda sul punto.

VIII. Spese al definitivo.

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sez. I), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- respinge le eccezioni pregiudiziali di cui ai punti II e III della motivazione;
- respinge i motivi di ricorso di cui ai punti V e VI della motivazione;

- rinvia, per l’esame degli ulteriori motivi, all’udienza pubblica del 9.07.2014.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Dario Simeoli, Primo Referendario, Estensore
Angelo Fanizza, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/04/2014
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Re: Posizione tra CMO 1^ Istanza e "2^ istanza ?

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Circ. del CGA del 2007 sui giorni che può dare l'infermeria e per andare alla CMO
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Re: Posizione tra CMO 1^ Istanza e "2^ istanza ?

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Direttiva del M.D del 2007 n. 5001
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Re: Posizione tra CMO 1^ Istanza e "2^ istanza ?

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l'altra Direttiva del M.D del 2007 n. 5000 essendo più lunga di pagine non me la fa allegare
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Re: Posizione tra CMO 1^ Istanza e "2^ istanza ?

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Ricorso al PDR inammissibile.

Quanto qui sotto, per l'avvenire
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giudizio di inidoneità al servizio;
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1) - La ricorrente richiede altresì di disporre in via istruttoria la verificazione attraverso la nomina di un collegio medico-legale affinché accerti il suo stato di salute, nonché di ordinare al Dipartimento di medicina legale di Messina il deposito dei documenti inerenti alla causa.

Il CdS chiarisce che:

2) - Altrettanto inammissibile è la domanda di accertamento di idoneità e la richiesta di verificazione in quanto miranti a conseguire l’emanazione di nuovi provvedimenti che rientrano nella sfera di esclusiva competenza dell’Amministrazione.

3) - Va infine rilevato che in ogni caso i giudizi medici d’idoneità al servizio, sono strettamente vincolanti per l’Amministrazione e non possono essere sindacati nel merito, salvo macroscopici vizi logici o contraddittorietà, non rilevabili nel caso di specie.

Leggete il tutto qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201502137 - Public 2015-07-22 -


Numero 02137/2015 e data 22/07/2015


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 17 giugno 2015

NUMERO AFFARE 00945/2015

OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’assistente della polizia di Stato OMISSIS, per l’annullamento del giudizio di inidoneità al servizio;

LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 333-A/U.C.23960/2754/IS in data 21/05/2015, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Rocco Antonio Cangelosi;

Premesso:

Con il ricorso straordinario in oggetto l’assistente della polizia di Stato OMISSIS impugna, chiedendone l’annullamento, i seguenti provvedimenti:

1) verbale della Commissione medica interforze di 2° istanza di Roma emesso in data 10 febbraio 2014 di non idoneità assoluta al servizio;

2) certificato di visita psichiatrica effettuata presso il policlinico militare Celio di Roma in data 10 febbraio 2014;

3) verbale della CMO di Messina di non idoneità assoluta al servizio di istituto emesso in data 15 gennaio 2014, notificato il 6 marzo 2014

La ricorrente richiede altresì di disporre in via istruttoria la verificazione attraverso la nomina di un collegio medico-legale affinché accerti il suo stato di salute, nonché di ordinare al Dipartimento di medicina legale di Messina il deposito dei documenti inerenti alla causa.

L’Amministrazione ritiene il ricorso inammissibile e comunque infondato nel merito.

Considerato:

La Sezione, nel condividere quanto dedotto dall’Amministrazione nella relazione citata in epigrafe, ritiene il ricorso inammissibile in quanto rivolto verso atti di natura endoprocedimentale, di per sé non direttamente lesivi in quanto atti che non concludevano il procedimento.

Altrettanto inammissibile è la domanda di accertamento di idoneità e la richiesta di verificazione in quanto miranti a conseguire l’emanazione di nuovi provvedimenti che rientrano nella sfera di esclusiva competenza dell’Amministrazione.

Va infine rilevato che in ogni caso i giudizi medici d’idoneità al servizio, sono strettamente vincolanti per l’Amministrazione e non possono essere sindacati nel merito, salvo macroscopici vizi logici o contraddittorietà, non rilevabili nel caso di specie.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rocco Antonio Cangelosi Giuseppe Barbagallo




IL SEGRETARIO
Gabriella Allegrini
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Re: Posizione tra CMO 1^ Istanza e "2^ istanza ?

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Leggete con attenzione i comportamenti della CMO1 e CMO2 nonché i provvedimenti presi definitivi, in quanto l'interessato non si è presentato alla convocazione della CMO ma non per colpa sua (certificato medico che giustifica l'assenza).
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- ) - Violata la regola procedimentale che prevede che, in caso di ricorso interno avverso il parere medico della Commissione di prima istanza e di assenza giustificata del dipendente alla prima visita fissata presso la Commissione medica di seconda istanza, lo stesso debba essere riconvocato una seconda volta entro 30 giorni dalla prima (riconvocazione che nel caso specifico risultava effettivamente disposta per il -OMISSIS-, ma con atto mai comunicato all’interessato).

- ) - è stato dichiarato non idoneo permanentemente al servizio militare e d’istituto nei CC ed idoneo ad essere reimpiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero.

Ricorso ACCOLTO
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IL TAR CATANZARO precisa:

1) - In particolare, mentre l’art. 193 disciplina gli accertamenti medico-legali riservati alle commissioni di prima istanza, l'art. 194 stabilisce che le Commissioni mediche di seconda istanza esaminano i ricorsi presentati dagli interessati nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica di prima istanza.

2) - Quanto alla decisività, ai fini dell’accertamento della causa di inidoneità al servizio, della valutazione tecnica effettuata dalle predette Commissioni mediche, giova richiamare l’art. 19, comma 4 del D.P.R. n. 461/2001 secondo cui: "L'articolo 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, resta applicabile limitatamente alla procedura di accertamento di idoneità al servizio; il termine per la presentazione del ricorso è in tal caso fissato in dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica".

3) - Proprio in ragione della autonoma capacità lesiva della predetta valutazione medica è prefigurato pertanto un sistema rimediale “interno” all’amministrazione, articolato anche sotto il profilo temporale, cosicché lo stesso art. 198 (co. 7 e 8) sopra citato prevede che la data di effettuazione della visita è comunicata al dipendente con anticipo non inferiore a 10 giorni e, in ipotesi di assenza per giustificato motivo, lo stesso debba essere riconvocato per una seconda visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.

4) - Nel caso di specie, è incontroversa tra le parti la ricostruzione in fatto della vicenda, ovvero che:

- in data 19 marzo 2014, la C.M.O. di Messina ha formulato il parere di prima istanza di inidoneità al servizio militare del dipendente;

- su ricorso dell’interessato, la Commissione di seconda istanza di Roma ha convocato il ricorrente per la visita medica per il giorno -OMISSIS-, alla quale però lo stesso non si è presentato, allegando, a giustificazione dell’assenza per motivi di salute, un certificato medico;


Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CATANZARO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201501372, - Public 2015-09-07 -


N. 01372/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00297/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 297 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Arcangelo e Francesco Coppola, con domicilio eletto presso Arnaldo Celia in Catanzaro, Via Fratelli Plutino, 25;

contro
Ministero della Difesa - Comando Generale Arma Carabinieri - rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, Via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento del verbale n. -OMISSIS- del Ministero della Difesa, Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina – Commissione medica ospedaliera – di non idoneità permanente al servizio militare.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Difesa - Comando Generale Arma Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 luglio 2015 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, -OMISSIS-, Carabiniere scelto in servizio presso la Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, ha impugnato il verbale n. -OMISSIS- della Commissione medica ospedaliera (d’ora in poi anche “CMO”) del Ministero della Difesa, Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, con il quale è stato dichiarato non idoneo permanentemente al servizio militare e d’istituto nei CC ed idoneo ad essere reimpiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero.

2. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del predetto atto, affidando il gravame alle due censure di seguito sintetizzate:

a) violazione di legge, con riguardo agli artt. 6, 15, 19 del D.P.R. 461/2001 e 7 della Legge 241/90: sarebbe stata, in particolare, violata la regola procedimentale che prevede che, in caso di ricorso interno avverso il parere medico della Commissione di prima istanza e di assenza giustificata del dipendente alla prima visita fissata presso la Commissione medica di seconda istanza, lo stesso debba essere riconvocato una seconda volta entro 30 giorni dalla prima (riconvocazione che nel caso specifico risultava effettivamente disposta per il -OMISSIS-, ma con atto mai comunicato all’interessato).

b) eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, motivazione insufficiente ed incongrua quanto all’accertamento del nesso causale tra l’infermità riconosciuta e l’inidoneità al servizio nell’Arma dei Carabinieri.

3. Si è costituita in giudizio la difesa erariale, ricostruendo in fatto la vicenda ed eccependo l’infondatezza del ricorso.

4. Con ordinanza adottata ex art. 55 co. 10 c.p.a., il giudizio è stato rinviato all’udienza pubblica del 24 luglio 2015 all’esito della quale è stato trattenuto in decisione.

5. Il ricorso è fondato, con esclusivo riguardo alla censura di natura procedimentale sintetizzata sopra sub a), il cui accoglimento però preclude, per assorbimento del relativo motivo, l’esame della doglianza di carattere sostanziale sollevata da parte ricorrente.

6. Va premesso, quanto al quadro normativo di riferimento, che l’art. 198 del cd. Codice Ordinamento Militare (D. Lgs. 66/2010) attribuisce alle Commissioni mediche ospedaliere interforze il potere tecnico-discrezionale di effettuare la diagnosi della infermità o della lesione e di esprimere il giudizio di idoneità al servizio del militare.

In particolare, mentre l’art. 193 disciplina gli accertamenti medico-legali riservati alle commissioni di prima istanza, l'art. 194 stabilisce che le Commissioni mediche di seconda istanza esaminano i ricorsi presentati dagli interessati nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica di prima istanza.

Quanto alla decisività, ai fini dell’accertamento della causa di inidoneità al servizio, della valutazione tecnica effettuata dalle predette Commissioni mediche, giova richiamare l’art. 19, comma 4 del D.P.R. n. 461/2001 secondo cui: "L'articolo 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, resta applicabile limitatamente alla procedura di accertamento di idoneità al servizio; il termine per la presentazione del ricorso è in tal caso fissato in dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica".

Proprio in ragione della autonoma capacità lesiva della predetta valutazione medica è prefigurato pertanto un sistema rimediale “interno” all’amministrazione, articolato anche sotto il profilo temporale, cosicché lo stesso art. 198 (co. 7 e 8) sopra citato prevede che la data di effettuazione della visita è comunicata al dipendente con anticipo non inferiore a 10 giorni e, in ipotesi di assenza per giustificato motivo, lo stesso debba essere riconvocato per una seconda visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.

7. Nel caso di specie, è incontroversa tra le parti la ricostruzione in fatto della vicenda, ovvero che:
- in data 19 marzo 2014, la C.M.O. di Messina ha formulato il parere di prima istanza di inidoneità al servizio militare del dipendente;

- su ricorso dell’interessato, la Commissione di seconda istanza di Roma ha convocato il ricorrente per la visita medica per il giorno -OMISSIS-, alla quale però lo stesso non si è presentato, allegando, a giustificazione dell’assenza per motivi di salute, un certificato medico;

- ritenendo l’ assenza “giustificata”, la Commissione di seconda istanza, secondo quanto previsto dall’art. 198 co. 8 sopra citato, con atto redatto il medesimo 16 aprile ha riconvocato l’interessato per il successivo 14 maggio, ma di tale riconvocazione il destinatario non ha mai ricevuto alcuna comunicazione;

- stante l’assenza del dipendente, la Commissione di seconda istanza ha ritenuto, peraltro, che “era trascorso un notevole periodo di tempo dalla data di presentazione del ricorso” e che una eventuale ulteriore visita sarebbe ricaduta in prossimità della scadenza del parere medico legale adottato dalla CMO di Messina; ha quindi rimesso il procedimento alla Commissione medica di prima istanza, che, in data 17 dicembre 2014, ha adottato il parere di inidoneità oggetto di gravame in questo giudizio.

8. Dall’esame della vicenda procedimentale appena riportata emerge che, il dipendente non aveva ricevuto comunicazione della data della seconda convocazione, cosicché la sua assenza non poteva qualificarsi come “ingiustificata”; la mancata fissazione di una ulteriore data per l’effettuazione della seconda visita medica, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 198 co. 8 del Codice Ordinamento Militare sopra riportato, ha pertanto precluso all’interessato la possibilità di una revisione interna del giudizio medico-legale, garantitagli dalle norme sopra riportate.

Ad avviso del Collegio, il rispetto delle predette regole procedimentali, che costituiscono applicazione, nel delicato settore della valutazione tecnico-discrezionale di idoneità psico-fisica al servizio, del più ampio principio di imparzialità ex art. 97 Cost e 41 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (indirettamente richiamato tra l’altro dall’art. 1 co. 1 L.241/90), non può ritenersi “recessivo” rispetto al principio di economicità e tempestività del procedimento amministrativo, cui si è conformata la decisione della Commissione medica di seconda istanza nel valutarne la complessiva eccessiva durata, rimettendo così gli atti alla Commissione medica di prima istanza ai fini di una sua celere definizione.

9. Alla luce di quanto esposto, va pertanto annullato il parere medico espresso dalla Commissione medica di prima istanza, in accoglimento del motivo sopra indicato sub 2 lett. a).

Ai sensi dell’art. art. 34 co.1 lett. e) c.p.a. in ottemperanza della presente decisione, la Commissione medica di seconda istanza è pertanto tenuta a riconvocare l’interessato per la seconda visita medica ex art. 198 co. 8 del Codice dell’Ordinamento Militare, fermo restando il potere tecnico-discrezionale di adottare il giudizio di idoneità, oggetto di eventuale sindacato nei limiti della cd. “ragionevolezza tecnica”.

10. L’accoglimento della censura concernente tale omissione procedimentale comporta, come indicato, l’assorbimento del motivo di “eccesso di potere”, non essendo stato “ancora esercitato” il potere da parte dell’organo amministrativo titolare della relativa funzione consultiva (cfr. Cons. St., Ad. Plen. 27 aprile 2015 n.5).

11. La peculiarità della fattispecie, unitamente alla mancanza di chiarezza nella esposizione dei motivi del ricorso in violazione dell’art. 3 c.p.a., giustificano peraltro la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all'annotazione di cui ai commi 1,2 e 5 della medesima disposizione.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Guido Salemi, Presidente
Raffaele Tuccillo, Referendario
Germana Lo Sapio, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/09/2015
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Re: Posizione tra CMO 1^ Istanza e "2^ istanza ?

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Trattandosi di CMO ci sta bene anche qui.
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Con la sentenza n. 13027/13 resa sul procedimento rg. 6517/2013 Tribunale Civile di Roma ha condannato il Ministero della Difesa a corrispondere al ricorrente €. 8.928,35, oltre interessi fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno riportato a seguito di errata cura di una frattura del piede del ricorrente presso l’Ospedale Militare Celio di Roma.

Alla fine l'Amministrazione ha pagato il tutto ancor prima della sentenza.

speriamo che queste cose non accadano più, cmq. il risarcimento è stato pagato.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201511487, - Public 2015-10-06 -


N. 11487/2015 REG.PROV.COLL.
N. 11043/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11043 del 2014, proposto da:
G. P., rappresentato e difeso dagli avv. Daniele Marra e Cristiana Fabbrizi, con domicilio eletto presso Daniele Marra in Roma, corso Trieste, 171;

contro
Ministero della Difesa;

per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 13027/13 sul procedimento rg. 6517/2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2015 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con la sentenza n. 13027/13 resa sul procedimento rg. 6517/2013 Tribunale Civile di Roma ha condannato il Ministero della Difesa a corrispondere al ricorrente €. 8.928,35, oltre interessi fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno riportato a seguito di errata cura di una frattura del piede del ricorrente presso l’Ospedale Militare Celio di Roma.

Con il ricorso in esame l’interessato lamenta di non aver a tutt’oggi conseguito il pagamento delle somme in parola e chiede pertanto che sia dichiarato l'obbligo della P.A. di adempiere integralmente alle obbligazioni discendenti dalla pronuncia in parola, corrispondendogli tutte le somme dovute, con contestuale nomina di un commissario ad acta, per il caso di permanente inerzia da parte dell'Amministrazione; con vittoria di spese.

Non si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.

Alla Camera di Consiglio odierna il patrono del ricorrente ha rappresentato, con dichiarazione resa a verbale, che, nelle more, il suo assistito ha percepito dall’Amministrazione quanto dovuto; pertanto chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere; insiste tuttavia per le spese.

Il Collegio ritiene di non poter pronunciare una sentenza di merito dichiarativa della cessazione della materia del contendere in mancanza di produzione documentale da cui risulti l’effettiva soddisfazione dell’interesse azionato dalla parte ricorrente. Quanto rappresentato dal difensore della parte ricorrente va tuttavia preso in considerazione come indicazione della carenza (sopravvenuta) di interesse a coltivare la vicenda contenziosa con conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione sia in considerazione del rapido adempimento da parte dell’Amministrazione sia in quanto il ricorso è stato proposto prima della scadenza dello spatium deliberandi concesso alle amministrazioni, e cioè 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, prescritto dall' art. 14, comma 1, D.L. n. 669 del 1996. Come chiarito dalla giurisprudenza in materia (vedi, tra tante, Cons. Stato, IV, n. 2654 del 2014; C.G.A.R.S. n. 725 del 2012) il predetto termine - che è volto a consentire all'amministrazione di attivare e concludere il procedimento di pagamento nell'arco temporale assegnato prima che sia introdotta la procedura giudiziale di esecuzione, che può comportare un ulteriore aggravio di spese processuali – trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione di sentenze di condanna del giudice civile passate in giudicato che costituisce anch’esso uno strumento di esecuzione forzata. Nel caso in esame peraltro è stato depositato il mero certificato di non proposta impugnazione del Cancelliere della Corte d’Appello di Roma del 14.7.2014, necessario per il rilascio della certificazione del passaggio in giudicato, anziché il rituale certificato di passaggio in giudicato ex art. 124 disp.att. cpc.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 06/10/2015
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Re: Posizione tra CMO 1^ Istanza e "2^ istanza ?

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Ricorso Accolto, con conseguente annullamento del provvedimento assunto dalla Commissione Medica di II Istanza
-) - ed obbligo per l’Amministrazione di riprovvedere tenendo conto di quanto statuito con la presente decisione.

1) - Il ricorrente contesta:

a) del verbale sanitario Modello BL/S n. J11900055 datato 25 gennaio 2019 assunto dal Comando Sanità e Veterinaria - Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma;
b) del verbale sanitario Modello BL/S n. 965 datato 20 novembre 2018 assunto dalla Commissione Medica Ospedaliera di Messina.

Il TAR di CT scrive:

2) - il ricorrente ha riferito, in particolare, quanto segue:
a) la Commissione Medica Ospedaliera di Messina lo ha ritenuto permanentemente inidoneo al servizio militare incondizionato a causa -OMISSIS- e parzialmente idoneo ai sensi del d.p.r. n. 738/1981 e della legge n. 68/1999 qualora l’infermità fosse stata riconosciuta dipendente da causa di servizio;
b) il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Commissione Medica Ospedaliera innanzi alla Commissione Medica di II Istanza, la quale ha riformato totalmente il ricorrente collocandolo in congedo assoluto con dichiarato aggravamento del quadro clinico rispetto alla data del 20 novembre 2018 (data nella quale lo stesso era stato visitato dalla Commissione Medica Ospedaliera);

Il TAR precisa:

3) - il ricorso appare manifestamente fondato in relazione alla censura con cui il ricorrente ha lamentato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, .......

4) - Il Collegio rileva, invero, che l’Amministrazione, in violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, si è espressa in termini assolutamente apodittici, senza chiarire nel dettaglio perché la patologia riscontrata rientri in una delle ipotesi di cui all’art. 582 del d.p.r. n. 90/2010 (disposizione che indica le imperfezioni e le infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare) e ciò anche alla luce della Direttiva dello Stato Maggiore diramata con nota n. 5102/10.03.01/01 del 17 febbraio 2009.

Il TAR dichiara però:

5) - Le ulteriori censure mosse dal ricorrente appaiono, invece, infondate, in quanto:
a) il parere della Commissione Medica di II Istanza può ben contraddire il parere della Commissione Medica Ospedaliera (altrimenti non vi sarebbe necessità di un giudizio ulteriore);
b) l’idoneità al servizio prescinde dalle categorie relativa all’invalidità (che presentano a tal fine valore puramente orientativo, come affermato nella Direttiva dello Stato Maggiore diramata con nota n. 5102/10.03.01/01 del 17 febbraio 2009) e va valutata ai sensi del citato art. 582 del d.p.r. n. 90/2010;

N.B.: però rileggi in particolare il punto 5 lett.A e B.

Cmq. leggete il tutto nell'allegato.
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Re: Posizione tra CMO 1^ Istanza e "2^ istanza ?

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Allego se può interessare a qualche collega CC., la lettera del C.G.A. - Direzione di Sanità - n. 21/17-6-2006 datata Marzo 2007, in cui vengono elencati i compiti dell'Infermeria Legionale, della C.M.O. e della C.M. di 2^ Istanza, su aspetti circa l'idoneità al servizio.
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Re: Posizione tra CMO 1^ Istanza e "2^ istanza ?

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Per chi vuole scrivere a:

COMANDO SANITA' E VETERINARIA - COMMISSIONE MEDICA INTERFORZE DI 2^ ISTANZA - ROMA
comm_2_istanza_rm@postacert.difesa.it
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