Personale PolStato U.P.G. nel contesto del D.Lgs 197/1995

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Personale PolStato U.P.G. nel contesto del D.Lgs 197/1995

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Ricorso del 2010
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SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 1S, numero provv.: 202007246 ,

Pubblicato il 26/06/2020

N. 07246/2020 REG. PROV. COLL.
N. 10753/2010 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10753 del 2010, proposto da
Teseo Possieri, Mazzoma Giovanni, Scarano Roberto, Mastromarino Michele, Sindaco Silvano, Aperuta Aniello, Fusco Domenico, Angieri Raffaele, Fusini Giuseppe, Braga G Battista, Rufini Giovanni, Di Gioia Raffaele, Monti Carlo, Bruno Gaetano, Di Santo Andrea, Brocci Fabio, D'Alessandro Vincenzo, Fratello Antonio, Giovannoni Gianfranco, Ciaccio Gaetano, Zuncheddu Alberto, Marzovilla Sabino, Ciotte Pasquale, La Femmina Antonio, Stella Antonio, Armiento Vincenzo, Felice Nillo, Salemi Paolo, Carbotti Antonio Martino, Sergi Salvatore, Nardiello Vito, Longo Pasquale, Ghisoni Francesco, Marotta Vincenzo, Salvati Giuseppe, Conteduca Vincenzo, Valentini Lido, Pino Domenico, Greco Roberto, Ianni Salvatore, Mancini Sergio, Terrazzano Umberto, Di Pietro Salvatore, Cervone Luigi, Conte Oscar, Colarusso Renato, Giovannoni Massimo, Truccolo Remo, Della Ciana Giorgio, Petri Emanuele, Castrillo Salvatore, Vitucci Pasquale, Rubinaccio Vincenzo, Coddi Massimo, Venturini Alessandro, Venturi Paolo, Zappi Ermanno, Mondani Domenico, Trama Giuseppe, Pacchierotti Domenico, Monaldi Francesco, Tartaruga Alberto, Bertino Giuseppe Salvatore, Trovato Giovanni, Niutta Francesco, Sidoti Salvatore, Giotti Renato, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Parenti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, 114;

contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’accertamento
del diritto ad “essere inquadrati nel ruolo e nella qualifica superiori del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato a far data dalla avvenuta acquisizione della qualifica di U.P.G.”, con la conseguentemente condanna del Ministero dell’Interno al pagamento degli arretrati sul relativo trattamento economico, oltre interessi legali e rivalutazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 84 del d.l. 17.03.2020 n. 18;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 giugno 2020 il dott. Silvio Giancaspro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, in qualità di appartenenti alla Polizia di Stato, hanno agito dinanzi a questo TAR onde ottenere l’accertamento del diritto ad “essere inquadrati nel ruolo e nella qualifica superiori del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato a far data dalla avvenuta acquisizione della qualifica di U.P.G.”, con la conseguentemente condanna del Ministero dell’Interno al pagamento degli arretrati sul relativo trattamento economico, oltre interessi legali e rivalutazione.

In particolare i ricorrenti, tutti in possesso della qualifica di U.P.G., lamentano di essere stati inquadrati nel ruolo dei sovrintendenti a seguito dell’art. 12 del d.lgs. 197/1995 con decorrenza dal 01.09.1995, laddove invece, in forza del disposto di cui all’art. 68 del d.lgs. n. 443/92, gli appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria hanno ottenuto analogo beneficio già al momento dell’entrata in vigore della l. 395/1990, ciò che ridonda a violazione del criterio della equiparazione delle carriere di cui all’art. 16 della legge 121/1981.

In buona sostanza, la doglianza si risolve nella contestazione della decorrenza dell’inquadramento nel ruolo e nella qualifica superiori in ragione della ritenuta illegittimità costituzionale della relativa fonte normativa.

2. Si è costituita in giudizio l’Autorità ministeriale, che ha eccepitol’inammissibilità del ricorso poiché la pretesa azionata attraverso di esso doveva essere tempestivamente azionata a suo tempo mediante impugnazione del provvedimento con il quale vennero collocati nel ruolo dei Sovrintendenti con la nuova qualifica a seconda dell’anzianità posseduta” (cfr. pag. 7 della memoria difensiva in data 19.05.2020).

3. Nella pubblica udienza di smaltimento del 19.06.2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse al suo accoglimento.

Invero, l’accoglimento della domanda introdotta in giudizio, che riguarda l’accertamento del presunto diritto dei ricorrenti all’inquadramento nelle funzioni superiori in un momento precedente rispetto a quello stabilito dal d.lgs. 197/1995, non può portare alcun vantaggio alla rispettiva posizione giudica, dal momento che non sono stati contestati nel rispetto dell’ordinario termine di decadenza, e quindi restano fermi, i provvedimenti autoritativi con cui l’amministrazione di appartenenza ha stabilito la decorrenza del detto inquadramento.

Il definitivo consolidamento dei provvedimenti di inquadramento comporta che le relative statuizioni vengano a costituire un dato non modificabile nella prospettiva degli ulteriori sviluppi di carriera e delle correlate conseguenze economiche: “I provvedimenti di inquadramento sono atti autoritativi di inserimento del personale nell'organizzazione dei pubblici uffici e regolano lo status del dipendente pubblico, ossia il coacervo di diritti e doveri inscindibilmente connessi a quella posizione cristallizzata dall'inquadramento; pertanto, tali provvedimenti devono essere impugnati nel termine di decadenza, stanti gli effetti lesivi che da essi derivano direttamente sia sul piano giuridico che su quello economico. Nel rapporto di lavoro pubblico, il meccanismo di identificazione della posizione del dipendente e dell'estensione dei suoi obblighi è, infatti, il provvedimento di inquadramento, il quale è atto formale della P.A., che definisce lo status del dipendente. Neppure l'introduzione dell'autonomia collettiva nel contesto del pubblico impiego ha modificato il meccanismo di inquadramento come mezzo per definire le prestazioni lavorative da attribuire al lavoratore e la conseguente retribuzione” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 04/02/2019 n. 1369).

5. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2020 tenutasi con modalità da remoto con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Marco Poppi, Consigliere
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Silvio Giancaspro Germana Panzironi





IL SEGRETARIO


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