Personale ( c.d. SATI), equiparazione
Inviato: ven giu 08, 2018 9:02 pm
Ricorso perso.
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personale con compiti tecnici, amministrativi e contabili ( c.d. SATI)
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201806196 - Public 2018-06-05 -
Pubblicato il 05/06/2018
N. 06196/2018 REG. PROV. COLL.
N. 07714/2016 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7714 del 2016, proposto da:
Antonio Caputo, Gili Rolando, Autiero Michele, Fontanella Alberto, Tidei Alberto, Conidi Emanuele, Merola Giuseppe, Marciano Gianluca, Acanfora Bruno, Cianelli Alessandro, Pinto Francesca, Lambiase Rosario, Di Paola Vincenzo, Barbaliscia Carlo, Raiola Gian Paolo, Calabro' Maria, Magni Donatella, Avino Rosa, Di Dedda Maria Assunta, Marchiando Pacchiola Claudio, Di Biase Francesca, Alcamo Vito, Coretti Michele, Aloi Eugenia, Fusacchia Andrea, Dal Molin Marco, Boccacci Maria Domenica, Nobili Luisa, Abbondio Lina, Aristide Filomena, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Baudino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tibullo, 10;
contro
Ministero dell'Interno- Dipart. Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile, Aran - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per l' l'accertamento
A. del diritto all'equiparazione del trattamento economico e giuridico applicato al personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e in particolare l'accertamento del diritto a percepire l'indennità di rischio prevista per il personale operativo o comunque un'indennità mensile ad essa quantitativamente comparata (nella misura del 100% dell'importo della indennità di rischio corrisposta al personale operativo del CNVVF) avente carattere di componente fissa dello stipendio ed erogata per 13 mensilità a far data dal 13 ottobre 2005 (riforma dell'ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) e previa disapplicazione del contratto collettivo integrativo del 19 novembre 2010 n. 251 e di tutti i contratti collettivi nazionali ed integrativi da esso richiamati, antecedenti, presupposti, consequenziali, successivi e connessi, nonché previa disapplicazione di ogni disposizione normativa abrogata a seguito della riforma dell’ordinamento del CNVVF e comunque con quest’ultima incompatibile, a cominciare (a titolo esemplificativo e non esaustivo) dalle disposizioni dettate dall’art. 33 comma 1 e comma 2 della legge 23 dicembre 1980 n. 930, con l'ulteriore effetto di condannare l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute ai ricorrenti a tale titolo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal 13 ottobre 2005, nonché quelle maturande in corso di causa, e fino al soddisfo secondo legge, il tutto per le ragioni esposte nel primo motivo del ricorso;
B.. l'accertamento della natura stipendiale dell'indennità mensile come elemento della retribuzione fissa e continuativa fin dalla origine, ovvero dal 1 gennaio 1996, ovvero, in ulteriore subordine, a decorrere dal 13 ottobre 2005, al pari della indennità di rischio del personale operativo del CNVVF, se del caso previa disapplicazione di ogni contraria disposizione di tutti contratti collettivi nazionali ed integrativi richiamati nel primo motivo del ricorso, compresi quelli antecedenti, presupposti, consequenziali, successivi, nonché previa disapplicazione di ogni disposizione normativa abrogata a seguito della riforma dell’ordinamento del CNVVF e comunque con quest’ultima incompatibile, a cominciare (a titolo esemplificativo e non esaustivo) dalle disposizioni dettate dall’art. 33 comma 1 e comma 2 della legge 23 dicembre 1980 n. 930, con il conseguente effetto di ordinare all'amministrazione di computare tale indennità come componente fissa dello stipendio, in aggiunta alla maggiorazione del 18%, per la determinazione della base pensionabile ai fini del calcolo anche della quota “A” della pensione, oltre che della quota “B”, se del caso riliquidando il trattamento pensionistico eventualmente già corrisposto ai ricorrenti, anche nelle more del presente giudizio, con condanna dell'amministrazione al pagamento delle somme dovute ai ricorrenti a tale titolo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto fino al soddisfo secondo legge, il tutto per le ragioni esposte nel secondo motivo di ricorso;
C. l'accertamento del loro diritto di non essere equiparati ai fini pensionistici agli impiegati civili dello Stato in quanto facenti parte integrante del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e per l'effetto - previa disapplicazione della circolare ministeriale prot. n. 1692 del 24 gennaio 2013 della direzione centrale per le risorse finanziarie del dipartimento VVF. e di tutti gli atti amministrativi di essa presupposti, consequenziali, successivi ed attuativi, nonché previa disapplicazione di ogni disposizione normativa abrogata a seguito della riforma dell’ordinamento del CNVVF e comunque con quest’ultima incompatibile, a cominciare (a titolo esemplificativo e non esaustivo) dalle disposizioni dettate dall’art. 33 comma 1 e comma 2 della legge 23 dicembre 1980 n. 930, - l'accertamento del loro diritto ad accedere alla pensione secondo il regime disciplinato per il CNVVF dal decreto legislativo n. 165 del 1997, ovvero, in subordine, secondo il regime disciplinato dalla legge 8 agosto 1995 n. 335 previgente alla disciplina pensionistica dettata dal D.L. 201/2011, per le ragioni esposte nel terzo motivo del ricorso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno -Dipart. Vigili del Fuoco- Soccorso Pubblico - Difesa Civile e di Aran - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2018 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La questione sottoposta allo scrutinio dell’adito Tribunale riguarda l’accertamento del diritto dei ricorrenti, tutti appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco, nel ruolo non direttivo e non dirigenziale per le attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche , ad ottenere la equiparazione del trattamento giuridico, economico ( compresa la indennità di rischio) e previdenziale in essere per il personale operativo del medesimo Corpo.
Preliminarmente deve essere disposta l’estromissione dell’ARAN, atteso che l’indicato Organo svolge compiti e funzioni assolutamente estranee alla presente vicenda, così che lo stesso difetta, all’evidenza, di legittimazione passiva.
Ciò detto.
Ai fini di una puntuale intelligenza della presente vicenda processuale è necessario rilevare che i ricorrenti, tutti appartenenti al Dipartimento dei Vigili del fuoco, invero, in relazione alla qualifica ricoperta, sono chiamati ad espletare compiti tecnici, amministrativi e contabili ( c.d. SATI) ed inquadrati nei rispettivi ruoli a mente della L. 252/2004 e dal D.lgs 217/2005.
Sostiene la parte ricorrente che, in disparte le diverse funzioni espletate dai predetti, invero, essi si collocano all’interno del Corpo Nazione dei Vigili del fuoco, quale espressione di un unico organico distinto per ruoli, cui dovrebbero corrispondere identiche previsioni economiche e previdenziali.
Ciò sarebbe confermato dal fatto che i predetti operatori vengono impiegati, secondo le specifiche competenze, in attività di supporto in occasione di interventi operativi.
La parte ricorrente affida, la riportata tesi, a tre motivi di gravame.
Con il primo motivo la parte segnala la disparità di trattamento economico-giuridico tra i ricorrenti ed il restante personale operativo; violazione dell’art. 3 della Costituzione, degli artt. 85, 131, 132-144 del Dlgs n. 217/2005, del D.L. 139/2006, del DPR n. 64/2012 e del D.M. n. 78/2008 e la violazione dell’art. 2 del D.lgs 165/2001.
Ai ricorrenti è, infatti, riconosciuta, dalla normativa contrattuale, la indennità di rischio nella misura del 50% rispetto a quella riconosciuta al personale operativo, per 12 mensilità di stipendio.
La indicata previsione contrattuale, risulterebbe, pertanto, contraria alla fattispecie di cui all’art. 2 del D.lgs 165/2001 perché derogatoria di norme di legge che non consentirebbero tale disparità di trattamento.
Inoltre, ritiene la parte ricorrente che la configurata natura della indennità di rischio comporta l’applicazione dell’art. 2, comma 10, invece del comma 9 del D.lgs 335/1995, con evidente nocumento economico al momento della collocazione in congedo.
Con il secondo motivo di gravame la parte ricorrente censura la natura assegnata dalla resistente alla contestata indennità, quale componente accessorio e non quale componente fissa dello stipendio.
Con l’ultima censura la parte rileva e contesta la diversa e più grave modalità, per il personale dei ruoli tecnici, amministrativi e contabili, di accesso alla pensione, perché equiparati agli impiegati civili dello Stato.
Osserva il Collegio.
Con il Decreto Legislativo 13.10.2005 n. 217 il rapporto di lavoro del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è stato trasformato da rapporto di impiego privatistico ( D. lg.vo n. 29/1993), in quello di diritto pubblico.
Il relativo personale è stato, quindi, inquadrato in tre ruoli: personale non dirigente e non direttivo con funzioni tecnico operative (titolo I art. 1), personale direttivo e dirigente (titolo II art. 39) e personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche (titolo III art. 85).
Quindi emerge, dal dato di normazione primaria, una oggettiva distinzione tra i diversi ruoli del personale in relazione ai compiti istituzionali ad essi affidati (D.lgs 217/2005; Decreto legislativo n. 139 del 8 marzo 2006).
In particolare gli artt. 4 ( per i vigili del fuoco), 5 (capi squadra e dei capi reparto), 20 ( ispettori e dei sostituti direttori antincendi) del D.L. 217/2005 statuiscono in modo puntuale i compiti del personale dei ruoli tecnico-operativi.
E’ solo tale personale che è affidata, in via esclusiva, l’attività di prevenzione e soccorso pubblico.
Né tale differenziazione può subire omogeneizzazioni per via giudiziaria, atteso che l’effettivo impiego del personale del Corpo avviene secondo precise previsioni normative in relazione alle mansioni possedute.
Conseguentemente costituisce una scelta del legislatore, non sindacabile dal giudice, quella di prevedere che, ad una differenziazione delle funzioni e dei ruoli corrisponda un diverso trattamento economico e previdenziale, concretamente attuato dalle successive norme contrattuali e di settore.
Né tale differenziazione può costituire un motivo per sostenere che la diversità di trattamento tra il personale appartenente al Corpo dei vigili del fuoco, costituisca un arbitrario e non giustificabile pregiudizio, atteso che tale diversificazione non è altro che la risultante del diverso impiego del personale secondo puntuali previsioni normative.
Né, infine, l’attività di supporto può essere equiparata, come sostiene la parte ricorrente, a quella operativa.
Si tratta, all’evidenza, di compiti istituzionali diversi e non interscambiabili.
In altre parole, accertata e non revocabile in dubbio, la diversità di compiti istituzioni tra i diversi ruoli del personale dei vigili del fuoco, pertiene alla scelta politica del legislatore provvedere o meno ad una omogeneizzazione stipendiale e previdenziale.
In mancanza di una tale scelta, non compete al giudicante equiparare le diverse situazioni soggettive che, come detto, hanno una loro logica nella diversificazioni dei compiti istituzionali affidati, né tale scelta appare in contrasto con le previsioni della Carta Costituzionale.
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone la estromissione nel giudizio dell’ARAN.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
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personale con compiti tecnici, amministrativi e contabili ( c.d. SATI)
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201806196 - Public 2018-06-05 -
Pubblicato il 05/06/2018
N. 06196/2018 REG. PROV. COLL.
N. 07714/2016 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7714 del 2016, proposto da:
Antonio Caputo, Gili Rolando, Autiero Michele, Fontanella Alberto, Tidei Alberto, Conidi Emanuele, Merola Giuseppe, Marciano Gianluca, Acanfora Bruno, Cianelli Alessandro, Pinto Francesca, Lambiase Rosario, Di Paola Vincenzo, Barbaliscia Carlo, Raiola Gian Paolo, Calabro' Maria, Magni Donatella, Avino Rosa, Di Dedda Maria Assunta, Marchiando Pacchiola Claudio, Di Biase Francesca, Alcamo Vito, Coretti Michele, Aloi Eugenia, Fusacchia Andrea, Dal Molin Marco, Boccacci Maria Domenica, Nobili Luisa, Abbondio Lina, Aristide Filomena, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Baudino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tibullo, 10;
contro
Ministero dell'Interno- Dipart. Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile, Aran - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per l' l'accertamento
A. del diritto all'equiparazione del trattamento economico e giuridico applicato al personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e in particolare l'accertamento del diritto a percepire l'indennità di rischio prevista per il personale operativo o comunque un'indennità mensile ad essa quantitativamente comparata (nella misura del 100% dell'importo della indennità di rischio corrisposta al personale operativo del CNVVF) avente carattere di componente fissa dello stipendio ed erogata per 13 mensilità a far data dal 13 ottobre 2005 (riforma dell'ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) e previa disapplicazione del contratto collettivo integrativo del 19 novembre 2010 n. 251 e di tutti i contratti collettivi nazionali ed integrativi da esso richiamati, antecedenti, presupposti, consequenziali, successivi e connessi, nonché previa disapplicazione di ogni disposizione normativa abrogata a seguito della riforma dell’ordinamento del CNVVF e comunque con quest’ultima incompatibile, a cominciare (a titolo esemplificativo e non esaustivo) dalle disposizioni dettate dall’art. 33 comma 1 e comma 2 della legge 23 dicembre 1980 n. 930, con l'ulteriore effetto di condannare l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute ai ricorrenti a tale titolo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal 13 ottobre 2005, nonché quelle maturande in corso di causa, e fino al soddisfo secondo legge, il tutto per le ragioni esposte nel primo motivo del ricorso;
B.. l'accertamento della natura stipendiale dell'indennità mensile come elemento della retribuzione fissa e continuativa fin dalla origine, ovvero dal 1 gennaio 1996, ovvero, in ulteriore subordine, a decorrere dal 13 ottobre 2005, al pari della indennità di rischio del personale operativo del CNVVF, se del caso previa disapplicazione di ogni contraria disposizione di tutti contratti collettivi nazionali ed integrativi richiamati nel primo motivo del ricorso, compresi quelli antecedenti, presupposti, consequenziali, successivi, nonché previa disapplicazione di ogni disposizione normativa abrogata a seguito della riforma dell’ordinamento del CNVVF e comunque con quest’ultima incompatibile, a cominciare (a titolo esemplificativo e non esaustivo) dalle disposizioni dettate dall’art. 33 comma 1 e comma 2 della legge 23 dicembre 1980 n. 930, con il conseguente effetto di ordinare all'amministrazione di computare tale indennità come componente fissa dello stipendio, in aggiunta alla maggiorazione del 18%, per la determinazione della base pensionabile ai fini del calcolo anche della quota “A” della pensione, oltre che della quota “B”, se del caso riliquidando il trattamento pensionistico eventualmente già corrisposto ai ricorrenti, anche nelle more del presente giudizio, con condanna dell'amministrazione al pagamento delle somme dovute ai ricorrenti a tale titolo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto fino al soddisfo secondo legge, il tutto per le ragioni esposte nel secondo motivo di ricorso;
C. l'accertamento del loro diritto di non essere equiparati ai fini pensionistici agli impiegati civili dello Stato in quanto facenti parte integrante del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e per l'effetto - previa disapplicazione della circolare ministeriale prot. n. 1692 del 24 gennaio 2013 della direzione centrale per le risorse finanziarie del dipartimento VVF. e di tutti gli atti amministrativi di essa presupposti, consequenziali, successivi ed attuativi, nonché previa disapplicazione di ogni disposizione normativa abrogata a seguito della riforma dell’ordinamento del CNVVF e comunque con quest’ultima incompatibile, a cominciare (a titolo esemplificativo e non esaustivo) dalle disposizioni dettate dall’art. 33 comma 1 e comma 2 della legge 23 dicembre 1980 n. 930, - l'accertamento del loro diritto ad accedere alla pensione secondo il regime disciplinato per il CNVVF dal decreto legislativo n. 165 del 1997, ovvero, in subordine, secondo il regime disciplinato dalla legge 8 agosto 1995 n. 335 previgente alla disciplina pensionistica dettata dal D.L. 201/2011, per le ragioni esposte nel terzo motivo del ricorso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno -Dipart. Vigili del Fuoco- Soccorso Pubblico - Difesa Civile e di Aran - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2018 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La questione sottoposta allo scrutinio dell’adito Tribunale riguarda l’accertamento del diritto dei ricorrenti, tutti appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco, nel ruolo non direttivo e non dirigenziale per le attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche , ad ottenere la equiparazione del trattamento giuridico, economico ( compresa la indennità di rischio) e previdenziale in essere per il personale operativo del medesimo Corpo.
Preliminarmente deve essere disposta l’estromissione dell’ARAN, atteso che l’indicato Organo svolge compiti e funzioni assolutamente estranee alla presente vicenda, così che lo stesso difetta, all’evidenza, di legittimazione passiva.
Ciò detto.
Ai fini di una puntuale intelligenza della presente vicenda processuale è necessario rilevare che i ricorrenti, tutti appartenenti al Dipartimento dei Vigili del fuoco, invero, in relazione alla qualifica ricoperta, sono chiamati ad espletare compiti tecnici, amministrativi e contabili ( c.d. SATI) ed inquadrati nei rispettivi ruoli a mente della L. 252/2004 e dal D.lgs 217/2005.
Sostiene la parte ricorrente che, in disparte le diverse funzioni espletate dai predetti, invero, essi si collocano all’interno del Corpo Nazione dei Vigili del fuoco, quale espressione di un unico organico distinto per ruoli, cui dovrebbero corrispondere identiche previsioni economiche e previdenziali.
Ciò sarebbe confermato dal fatto che i predetti operatori vengono impiegati, secondo le specifiche competenze, in attività di supporto in occasione di interventi operativi.
La parte ricorrente affida, la riportata tesi, a tre motivi di gravame.
Con il primo motivo la parte segnala la disparità di trattamento economico-giuridico tra i ricorrenti ed il restante personale operativo; violazione dell’art. 3 della Costituzione, degli artt. 85, 131, 132-144 del Dlgs n. 217/2005, del D.L. 139/2006, del DPR n. 64/2012 e del D.M. n. 78/2008 e la violazione dell’art. 2 del D.lgs 165/2001.
Ai ricorrenti è, infatti, riconosciuta, dalla normativa contrattuale, la indennità di rischio nella misura del 50% rispetto a quella riconosciuta al personale operativo, per 12 mensilità di stipendio.
La indicata previsione contrattuale, risulterebbe, pertanto, contraria alla fattispecie di cui all’art. 2 del D.lgs 165/2001 perché derogatoria di norme di legge che non consentirebbero tale disparità di trattamento.
Inoltre, ritiene la parte ricorrente che la configurata natura della indennità di rischio comporta l’applicazione dell’art. 2, comma 10, invece del comma 9 del D.lgs 335/1995, con evidente nocumento economico al momento della collocazione in congedo.
Con il secondo motivo di gravame la parte ricorrente censura la natura assegnata dalla resistente alla contestata indennità, quale componente accessorio e non quale componente fissa dello stipendio.
Con l’ultima censura la parte rileva e contesta la diversa e più grave modalità, per il personale dei ruoli tecnici, amministrativi e contabili, di accesso alla pensione, perché equiparati agli impiegati civili dello Stato.
Osserva il Collegio.
Con il Decreto Legislativo 13.10.2005 n. 217 il rapporto di lavoro del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è stato trasformato da rapporto di impiego privatistico ( D. lg.vo n. 29/1993), in quello di diritto pubblico.
Il relativo personale è stato, quindi, inquadrato in tre ruoli: personale non dirigente e non direttivo con funzioni tecnico operative (titolo I art. 1), personale direttivo e dirigente (titolo II art. 39) e personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche (titolo III art. 85).
Quindi emerge, dal dato di normazione primaria, una oggettiva distinzione tra i diversi ruoli del personale in relazione ai compiti istituzionali ad essi affidati (D.lgs 217/2005; Decreto legislativo n. 139 del 8 marzo 2006).
In particolare gli artt. 4 ( per i vigili del fuoco), 5 (capi squadra e dei capi reparto), 20 ( ispettori e dei sostituti direttori antincendi) del D.L. 217/2005 statuiscono in modo puntuale i compiti del personale dei ruoli tecnico-operativi.
E’ solo tale personale che è affidata, in via esclusiva, l’attività di prevenzione e soccorso pubblico.
Né tale differenziazione può subire omogeneizzazioni per via giudiziaria, atteso che l’effettivo impiego del personale del Corpo avviene secondo precise previsioni normative in relazione alle mansioni possedute.
Conseguentemente costituisce una scelta del legislatore, non sindacabile dal giudice, quella di prevedere che, ad una differenziazione delle funzioni e dei ruoli corrisponda un diverso trattamento economico e previdenziale, concretamente attuato dalle successive norme contrattuali e di settore.
Né tale differenziazione può costituire un motivo per sostenere che la diversità di trattamento tra il personale appartenente al Corpo dei vigili del fuoco, costituisca un arbitrario e non giustificabile pregiudizio, atteso che tale diversificazione non è altro che la risultante del diverso impiego del personale secondo puntuali previsioni normative.
Né, infine, l’attività di supporto può essere equiparata, come sostiene la parte ricorrente, a quella operativa.
Si tratta, all’evidenza, di compiti istituzionali diversi e non interscambiabili.
In altre parole, accertata e non revocabile in dubbio, la diversità di compiti istituzioni tra i diversi ruoli del personale dei vigili del fuoco, pertiene alla scelta politica del legislatore provvedere o meno ad una omogeneizzazione stipendiale e previdenziale.
In mancanza di una tale scelta, non compete al giudicante equiparare le diverse situazioni soggettive che, come detto, hanno una loro logica nella diversificazioni dei compiti istituzionali affidati, né tale scelta appare in contrasto con le previsioni della Carta Costituzionale.
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone la estromissione nel giudizio dell’ARAN.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO