Gentilissimo Avvocato, sono Marco, Mar. Capo E.I.. Da un pò di tempo ho dei problemini per un permesso che mi servirebbe una volta al mese, per la precisione il venerdì, solo quattro ore. Cosa mi succede, mia moglie infermiera Professionale, turnista, quando deve fare il venerdì mattina, la nostra baby sitter non è disponibile i venerdì ma questo capiterebbe solo una volta al mese. Ho chiesto di fare 4 ore in più il primo venerdì disponibile quando mia moglie è a casa e poi usufruire subito, delle 4 ore il venerdì successivo, ossia quando lei monta la mattina. Mi è stato negato di fare questo tipo di orario, ma se voglio possono concedermi solo mezza ora in più al giorno fino ad accumulare le 4 ore che mi servono. Ho detto che per me arrivare a casa quasi ogni giorno in ritardo sarebbe un grosso problema visto che mia moglie è turnista. Nulla di fatto se voglio solo in questo modo. Quindi disgrego completamente la famiglia, vedo poco il piccolino e torno sempre tardi a casa "bimbo di due mesi e mezzo. Sono disperato, come posso risolvere il problema? Può gentilmente darmi un consiglio?
La ringrazio anticipatamente per l'interessamento e le auguro una buona serata.
Marco
Permessi per figlio minore
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
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- Avv. Giorgio Carta
- Professionista
- Messaggi: 2212
- Iscritto il: ven apr 03, 2009 9:14 am
Re: Permessi per figlio minore
Messaggio da Avv. Giorgio Carta »
Egregio Maresciallo,
il suo problema dovrebbe trovare la più agevole soluzione nella sensibilità dei suoi superiori.
Nel caso in ciò non risulti sufficiente, faccia ricorso agli istituti giuridici previsti dal D.Lgs. 26-3-2001 n. 151(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53).
In particolare, gli articoli 32 e seguenti, le consentono, con le modalità ed i limiti temporali ivi prebisti, di potersi assentare dal lavoro per assistere il suo bambino.
La legge è disponibile su internet, ma, per sua comodità, le riporto, di seguito, il disposto del citato articolo 32.
Saluti e tanti auguri,
Avv. Giorgio Carta
art. 32. Congedo parentale.
1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'àmbito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
il suo problema dovrebbe trovare la più agevole soluzione nella sensibilità dei suoi superiori.
Nel caso in ciò non risulti sufficiente, faccia ricorso agli istituti giuridici previsti dal D.Lgs. 26-3-2001 n. 151(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53).
In particolare, gli articoli 32 e seguenti, le consentono, con le modalità ed i limiti temporali ivi prebisti, di potersi assentare dal lavoro per assistere il suo bambino.
La legge è disponibile su internet, ma, per sua comodità, le riporto, di seguito, il disposto del citato articolo 32.
Saluti e tanti auguri,
Avv. Giorgio Carta
art. 32. Congedo parentale.
1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'àmbito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Re: Permessi per figlio minore
Buona sera gentilissimo Avvocato, non riesco a capire bene questa legge, comunque mia moglie ha preso tutto ciò che spettava per il bambino fino al compimento di un anno del bimbo, io ho preso tutti i giorni spettanti di congedo parentale, mi sembra totale 45; ora cosa posso chiedere oltre a quello che ho preso?
Scusi la mia scarsa dimistichezza in questo settore ma le sarei grato se potesse darmi una mano.
Grazie ancora. Mar. Ca. Marco
Scusi la mia scarsa dimistichezza in questo settore ma le sarei grato se potesse darmi una mano.
Grazie ancora. Mar. Ca. Marco
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