Permessi per diritto allo studio nel limite di 150 ore

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panorama
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Permessi per diritto allo studio nel limite di 150 ore

Messaggio da panorama »

1) - beneficio di cui all’art. 78 del D.P.R. n. 782/1985 (permessi per diritto allo studio nel limite di 150 ore annuali), per la frequenza della Scuola Forense, necessaria per sostenere l’esame di abilitazione alla professione di avvocato.

Il Tar della Marche ha precisato:

2) - Al riguardo va osservato che l’iscrizione alla Scuola Forense, formalmente istituita ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 101/1990 (la cui frequenza è obbligatoria nel caso in esame), non risulta incompatibile con i permessi di cui al citato art. 78, potendosi equiparare sia ai corsi di specializzazione post universitaria per lo svolgimento di una determinata professione, sia ai corsi istituiti presso le scuole pubbliche (essendo, gli ordini professionali, enti pubblici, con funzioni pubblicistiche valevoli “erga omnes”, istituzionali e autoritative, finalizzate alla disciplina dell'esercizio della professione).

Ricorso ACCOLTO.

Da parte mia, faccio i migliori auguri al collega affinché raggiunga la meta desiderata.

Il resto leggetelo qui sotto.

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17/04/2013 201300290 Sentenza Breve 1


N. 00290/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00684/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 684 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M. S., rappresentato e difeso dall'avv. Erulo Eroli, con domicilio eletto presso Avv. Giovanni Ranci in Ancona, corso Garibaldi, 136;

contro
Ministero dell'Interno, Capo della Polizia -Direttore Generale della P.S., Questore di Ancona, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

per
la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento sul ricorso gerarchico presentato in data 4.6.2012, con conseguente emissione dell’ordine di provvedere, oltre al risarcimento del danno;
e per l’annullamento
del provvedimento sopravvenuto datato 3.10.2012 di rigetto del ricorso gerarchico e oggetto di motivi aggiunti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Capo della Polizia -Direttore Generale della P.S. e di Questore di Ancona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate e sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, in qualità di Assistente Capo di PS, chiedeva la concessione del beneficio di cui all’art. 78 del D.P.R. n. 782/1985 (permessi per diritto allo studio nel limite di 150 ore annuali), per la frequenza della Scuola Forense di Ancona, necessaria per sostenere l’esame di abilitazione alla professione di avvocato.

L’istanza, originariamente respinta e poi reiterata, veniva da ultimo respinta con provvedimento del 24.4.2012, avverso il quale veniva proposto ricorso gerarchico.

2. Con il ricorso introduttivo del giudizio, proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 del D.Lgs. n. 104/2010, veniva denunciato il silenzio-inadempimento sul predetto ricorso presentato in data 4.6.2012, chiedendo la conseguente declaratoria di illegittimità e l’emissione dell’ordine di provvedere, oltre al risarcimento del danno.

Nelle more di decisione del gravame veniva adottato il Decreto 3.10.2012 di rigetto del ricorso amministrativo; provvedimento oggetto di successivi motivi aggiunti proposti nell’odierno giudizio e con cui si chiede l’annullamento del provvedimento sopravvenuto.

Con sentenza non definitiva 23.1.2013 n. 63 veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente ai profili del silenzio, disponendo la prosecuzione del giudizio impugnatorio e risarcitorio osservando la procedura ordinaria di cui al Libro Secondo del D.Lgs. n. 104/2010.

3. A seguito della proposizione dell’istanza cautelare, afferente al provvedimento sopravvenuto, la causa veniva trattenuta in decisione per la definizione nel merito ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010.

4. Il ricorso impugnatorio va accolto.

A norma dell’art. 78 del D.P.R. n. 782/1985, “l'Amministrazione della pubblica sicurezza favorisce la aspirazione del personale che intende conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio”.

Al riguardo va osservato che l’iscrizione alla Scuola Forense, formalmente istituita ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 101/1990 (la cui frequenza è obbligatoria nel caso in esame), non risulta incompatibile con i permessi di cui al citato art. 78, potendosi equiparare sia ai corsi di specializzazione post universitaria per lo svolgimento di una determinata professione, sia ai corsi istituiti presso le scuole pubbliche (essendo, gli ordini professionali, enti pubblici, con funzioni pubblicistiche valevoli “erga omnes”, istituzionali e autoritative, finalizzate alla disciplina dell'esercizio della professione).

Il Decreto 3.10.2012, oggetto del ricorso per motivi aggiunti, è quindi illegittimo e va annullato.

L’Amministrazione, di conseguenza, dovrà concedere i permessi in esame qualora non emergano altri e diversi elementi ostativi.

5. Relativamente all’istanza risarcitoria, va osservato che la stessa veniva genericamente formulata nel ricorso introduttivo del giudizio, con richiesta di liquidazione in via equitativa.

La stessa va dichiarata inammissibile data la sua genericità, che non consente alcun riscontro sull’effettiva sussistenza di un danno concretamente risarcibile.

6. La particolarità, e per certi versi novità, della vicenda, costituiscono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il Decreto 3.10.2012 oggetto di gravame. Dichiara inammissibile l’istanza risarcitoria.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
Giovanni Ruiu, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/04/2013


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Giuseppe58x
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Re: Permessi per diritto allo studio nel limite di 150 ore

Messaggio da Giuseppe58x »

Bravo Panorama.in qualche modo anche se indirettamente,mi sento pure io appagato.Ti spiego,sono un tirocinante post-lauream ,per esame di stato all'abilitazione di psicologo.Che te lo dico a fare,l'amministrazione sorda alla richiesta delle 150 ore di studio,alla fine ho rinuciato a qualsiasi battaglia,anche perchè per fine anno dovrei andare in quiescenza.Però non ti nascondo che ho buttato giù un rospo amaro!Domani in ufficio,mostrerò la tua sentenza,per farla leggere a quei xxxxxxxx.Grazie ,bravo e goditi questo momento.
Giuseppe :P :P :P :arrow: :?: :lol: :lol: :D :) :idea: :arrow: :?: :oops: :P :D
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Re: Permessi per diritto allo studio nel limite di 150 ore

Messaggio da panorama »

In merito ho trovato anche sentenze NEGATIVE in questi ultimi tempi x il personale PolStato poiché richiesti per diverso ramo di studio e che adesso NON ricordo quale.
Questa è stata messa per dare possibilità di studio a colleghi dello "stesso ramo" x non essere intralciati.
ciao
panorama
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Re: Permessi per diritto allo studio nel limite di 150 ore

Messaggio da panorama »

PolStato

corso formativo organizzato dalla Scuola Forense di Verona ai fini della partecipazione all’esame di abilitazione alla professione di avvocato.

Il resto leggetelo qui sotto.
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30/01/2014 201400132 Sentenza 1


N. 00132/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00386/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 386 del 2013, proposto da:
M. F., rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Pachera, con domicilio eletto presso la segreteria del Tribunale ai sensi dell’art. 25, comma 1, del c.p.a.;

contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, Capo della Polizia, in persona del Direttore Generale della P.S. pro tempore, tutti rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

per l’annullamento
del provvedimento amministrativo emesso dal Capo della Polizia in data 28.11.2012, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente, avverso il provvedimento n. Cat. 2.12/Pers/Prot. n. 2459 del 26.7.2012 emanato dal Questore di Verona; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della Questura di Verona e del Capo della Polizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2013 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato il 7 marzo 2013 e depositato il successivo 20 marzo, il sig. M. F., in servizio presso la Polizia di Stato con il grado di Agente Scelto, ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento del provvedimento del 28 novembre 2012, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico avverso il decreto del Questore di Verona del 26 luglio 2012, di rigetto dell’istanza di concessione di 150 ore di permesso studio ex art. 78 del d.P.R. n. 782/85, da destinare alla frequenza del corso obbligatorio di formazione professionale organizzato dalla Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Verona.

Avverso l’impugnato provvedimento, il ricorrente ha proposto le seguenti doglianze:

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 78 .P.R. 782 del 28 ottobre 1985 e dell’art. 34 della Costituzione. Eccesso di potere per travisamento, carenza ed errata valutazione dei fatti e dei presupposti.

Eccesso di potere per motivazione irragionevole, apparente, irrilevante e pretestuosa.

Deduce, al riguardo, che il carattere obbligatorio del corso formativo organizzato dalla Scuola Forense di Verona ai fini della partecipazione all’esame di abilitazione alla professione di avvocato, comporterebbe che tale corso debba essere ricompreso, ancorché non specificatamente contemplato, tra quelli in relazione ai quali il personale della Polizia di Stato ha diritto di usufruire di un periodo annuale complessivo di 150 ore di studio detratto dall’orario normale di servizio ai sensi dell’art. 78 del d.P.R. n. 782/1985.

II. Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 78 del d.P.R. n. 782/85 e dell’art. 34 della Costituzione anche in relazione alla direttiva 2000/78/CE. Illogicità, difetto di motivazione e di istruttoria. Eccesso di potere per sviamento e disparità di trattamento in materia di condizione del lavoro.

Lamenta, in proposito, la disparità di trattamento con il personale appartenete ad altre forze di Polizia, in particolare dell’Arma dei Carabinieri, al quale è invece riconosciuta la possibilità di usufruire delle 150 ore di studio per la frequenza ai corsi obbligatori di formazione forense.

III: Violazione degli artt. 2, 3, 7, 8 e 10-bis della legge 241/90. Vizio sostanziale di forma, carenza nell’iter procedimentale, difetto di istruttoria e motivazione insufficiente.

Deduce, al riguardo, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del gravame per mancata impugnazione degli atti presupposti al provvedimento impugnato e contestando nel merito le censure ex adverso svolte.

Alla pubblica udienza del giorno 4 dicembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il presente gravame si pone all’esame del Collegio la legittimità del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso l’atto con il quale il Questore di Verona ha respinto l’istanza di concessione delle 150 ore di permesso retribuito ex art. 78 del d.P.R. n. 782/85, da destinare alla frequenza del corso obbligatorio di formazione professionale della Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Verona.

In via preliminare deve essere respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione delle circolari del Ministero dell’Interno (circolari n. 333-A/0802.B.B.5.5. del 7.4.2000, n. 333-A/9807.B.6 del 24.1.2003, n. 557/RS/C.N.10/0734 del 18.3.2009 e la n. 333-A/9807.B.7 dl 31.12.2009) disciplinanti l’applicazione della normativa a garanzia del diritto di studio nelle forze di Polizia, atteso che tali atti d’indirizzo non assumono valenza normativa o dispositiva nei confronti dei soggetti lesi dai provvedimenti nelle cui premesse sono richiamati.

Nel merito il ricorso è suscettibile di essere accolto con riferimento al primo motivo di doglianza proposto.

Si deve, infatti, rilevare al riguardo che, sebbene il corso formativo organizzato dalla Scuola Forense di Verona non sia espressamente contemplato tra i corsi che in base alla speciale disciplina applicabile al personale della Polizia di Stato (art. 78 del d.P.R. 28.10.1985, n. 782) diano il diritto di usufruire delle 150 ore di permessi retribuiti per motivi di studio, il carattere obbligatorio di tale corso ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica e della conseguente ammissione all’esame di abilitazione alla professione forense, comporta che esso vada equiparato ai corsi di studio e/o preparazione per la cui frequenza sia possibile utilizzare i permessi retribuiti di cui alla citata disposizione normativa.

Se così non fosse, sarebbe ingiustificatamente vanificata la ratio sottesa all’istituto delle 150 ore, che consiste nell’agevolare l’esercizio costituzionalmente protetto del diritto allo studio, consentendo al pubblico dipendente di partecipare alle necessarie attività didattiche connesse alla preparazione degli esami e al conseguimento dei diplomi di studio o delle abilitazioni professionali riconosciute dall’ordinamento, al fine di precostituirsi i titoli necessari per un eventuale avanzamento di carriera o cambio di attività lavorativa.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto, previo assorbimento delle altre censure dedotte.

Attesa la peculiarità della fattispecie controversa, si rinvengono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione, tra le parti in causa, delle spese e degli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Claudio Rovis, Consigliere
Enrico Mattei, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2014
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