Permessi legge 104/1992

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luporaf
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Permessi legge 104/1992

Messaggio da luporaf »

Gentilmente...c'è qualche collega (in servizio ovviamente) da contattare in separata sede che ha da poco prodotto istanza per la concessione dei 3 giorni mensili per legge 104/1992 per un familiare? Grazie


danibrl
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Re: Permessi legge 104/1992

Messaggio da danibrl »

ciao luporaf...io l'ho presentata il 22 aprile c.a. e passati tre mesi il comando Legione mi dice di integrare l'istanza con una dichiarazione sostitutiva di certificazione per chiarire bene sulla situazione familiare del congiunto disabile, descrivere ogni singolo parente sulla propria attività lavorativa e le cause impeditive di taluni a prestare assistenza al disabile. Gli ho fatto presente sull'integrazione dell'istanza che era
sconcertante la richiesta di dimostrazione, a carico dell’istante, della presenza di altri familiari o dell’impossibilità per gli stessi di assistere la persona per la quale si è inoltrata la domanda proprio in virtù delle successive modifiche alla legge 104/92, ossia in base all’art. 24 c.3 della Legge 183/2010, che ha abolito il requisito di cui all’art. 20 della Legge 53/2000 (necessità della esclusività dell’assistenza al fine di fruire dei permessi retribuiti).
Se vuoi contattarmi inoltrami un'email accedendo dal profilo danibrl.
panorama
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Re: Permessi legge 104/1992

Messaggio da panorama »

Procedimenti disciplinari

Cassazione: sì al licenziamento per l'uso improprio dei permessi della Legge 104
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Sanzione espulsiva al dipendente comunale che andava all'Università invece di assistere il parente malato. La sentenza n. 17968 del 13.9.2016.

"In tema di esercizio del diritto di cui all'art. 33, comma 3, L. 104/92, la fruizione del permesso da parte del dipendente deve porsi in nesso causale diretto con lo svolgimento di un'attività identificabile come prestazione di assistenza in favore del disabile per il quale il beneficio è riconosciuto, in quanto la tutela offerta dalla norma non ha funzione meramente compensativa e/o di ristoro delle energie impiegate dal dipendente per un'assistenza comunque prestata. L'uso improprio del permesso può integrare, secondo le circostanze del caso, una grave violazione intenzionale degli obblighi gravanti sul dipendente, idonea a giustificare anche la sanzione espulsiva".

È questo il principio affermato dalla corte di Cassazione Civile, Sez. L , nella sentenza Num. 17968 pubblicata il 13 settembre 2016 con la quale è stata confermata la legittimità del licenziamento di una dipendente comunale che aveva utilizzato, i permessi ai sensi dell'art. 33 L. 104/92, per finalità diverse dall'assistenza alla madre disabile, e specificamente per recarsi a Milano a frequentare le lezioni universitarie di un corso di laurea (nel primo trimestre del 2012, complessivamente n. 38 ore e 30 minuti di permesso).

Il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa spetta al "lavoratore dipendente ... che assiste persona con handicap in situazione di gravità..."; esso è riconosciuto dal legislatore in ragione dell'assistenza. Da ciò consegue - precisa la Corte - che in mancanza di specificazioni ulteriori da parte del legislatore, l'assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza al disabile.

La norma non consente di utilizzare il permesso per esigenze diverse da quelle proprie della funzione cui la norma è preordinata: il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore (e dalla coscienza sociale) come meritevoli di superiore tutela.

Il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che, in relazione al permesso ex art. 33 L. n. 104/1992, si avvalga dello stesso non per l'assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività, integra l'ipotesi dell'abuso di diritto, giacchè tale condotta si palesa, nei confronti del datore di lavoro come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente ed integra, nei confronti dell'Ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un'indebita percezione dell'indennità ed uno sviamento dell'intervento assistenziale.

Aggiunge la Corte che i "permessi devono essere fruiti, dunque, in coerenza con la loro funzione. In difetto di tale nesso causale diretto tra assenza dal lavoro e prestazione di assistenza, devono ritenersi violati i principi di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro (che sopporta modifiche organizzative per esigenze di ordine generale) che dell'Ente assicurativo. Tanto rileva anche ai fini disciplinari, pure a prescindere dalla figura dell'"abuso di diritto, che comunque è stata integrata tra i principi della Carta dei diritti dell'unione europea (art. 54), dimostrandosi cosi il suo crescente rilievo nella giurisprudenza europea".

Da ultimo la Corte con riferimento alla giusta causa del licenziamento ha evidenziato la correttezza della sentenza della Corte di Appello nella quale si è dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione, valorizzando, ai fini della valutazione della gravità della condotta, il carattere sistematico e la preordinazione nell'utilizzo improprio dei permessi, elementi anche sintomatici dell'intensità dell'elemento psicologico. Trattasi di circostanze idonee a integrare il precetto normativo della giusta causa.
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Re: Permessi legge 104/1992

Messaggio da panorama »

Per i collegi CC., queste sono nuove disposizioni precisate al Ministero della Difesa.
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Allego circolare del C.G.A. n. 51/168-2-1-1992 del 21/10/2017 ad oggetto: Permesso mensile per l’assistenza di portatori di Handicap in situazione di gravità (art. 33, co.3 L. 104/1992).

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Re: Permessi legge 104/1992

Messaggio da panorama »

Permessi legge 104: anche nei festivi e di notte
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L'INPS fornisce chiarimenti sulla fruizione dei permessi ex legge 104 in caso di turni di lavoro notturno e festivi, nonché su riproporzionamento giornaliero e frazionabilità in ore per lavoratori part-time

I tre giorni di permesso mensile che hanno a disposizione i lavoratori che prestano assistenza ai familiari disabili possono essere fruiti anche nei giorni festivi e di notte ove questi rientrino in turni di lavoro.

Lo ha chiarito l'INPS nel messaggio n. 3114/2018 (sotto allegato) riguardante proprio le modalità di fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104/92 e del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del d.lgs n. 151/2001, relativamente ai casi di particolari modalità organizzative dell'orario di lavoro.

Permessi 104 quando si lavora nei festivi e di notte

L'Istituto si pronuncia in primis sulla fruizione dei permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive.

Per "lavoro a turni" si intende, quindi, ogni forma di organizzazione dell'orario di lavoro, diversa dal normale "lavoro giornaliero", in cui l'orario operativo dell'azienda può andare a coprire l'intero arco delle 24 ore e la totalità dei giorni settimanali. Tale modalità organizzativa, pertanto, può comprendere anche il lavoro notturno e il lavoro prestato durante le giornate festive (compresa la domenica).

L'INPS evidenzia che l'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 preveda che la fruizione dei permessi mensili retribuiti avvenga "a giornata", indipendentemente, cioè, dall'articolazione della prestazione lavorativa nell'arco delle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto concretamente effettuare nel giorno di interesse.

Ne deriva che il beneficio in argomento può essere fruito anche in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuare nella giornata di domenica.

Lo stesso principio si applica anche al lavoro notturno: infatti, sebbene il lavoro notturno si svolga a cavallo di due giorni solari, la prestazione resta riferita ad un unico turno di lavoro in cui si articola l'organizzazione.

Ne consegue che il permesso fruito in corrispondenza dell'intero turno di lavoro va considerato pari a un solo giorno di permesso anche nel caso in cui si articoli a cavallo di due giorni solari. L'eventuale riproporzionamento orario dei giorni di permesso dovrà essere applicato solo in caso di fruizione ad ore del beneficio in argomento.

In tale caso, ai fini della determinazione delle ore mensili fruibili, deve essere applicato il seguente algoritmo (cfr. messaggio n. 16866/2007):
"orario di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali x 3 = ore mensili fruibili ".

Permessi 104: riproporzionamento giornaliero per lavoratori part-time
Il messaggio si occupa anche del riproporzionamento giornaliero dei permessi ex art. 33 in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, rammentando il principio di non discriminazione tra lavoratori part-time e a tempo pieno sancito dal d.lgs. n. 81/2015.
Lo stesso d.lgs del 2015, inoltre, ha introdotto la possibilità di pattuire, nell'ambito dei contratti di lavoro part-time, specifiche clausole elastiche, rendendo più flessibile la collocazione temporale e la durata della prestazione lavorativa.

Alla luce dell'attuale contesto normativo, pertanto, l'INPS ha fornito la seguente formula di calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile ai casi di part-time verticale e part-time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese:

(orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time/orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) x 3 (giorni di permesso teorici).

Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

A titolo esemplificativo per un lavoratore in part-time con orario medio settimanale pari a 18 ore presso un'azienda che applica un orario di lavoro medio settimanale a tempo pieno pari a 38 ore, applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente:
(18/38) X 3= 1,42 che arrotondato all'unità inferiore, in quanto frazione inferiore allo 0,50, dà diritto a 1 giorno di permesso mensile.

Si ribadisce che il riproporzionamento andrà effettuato solo in caso di part-time verticale e part-time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese. Non andrà effettuato per i mesi in cui, nell'ambito del rapporto di lavoro part time, è previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno.

I tre giorni di permesso non andranno riproporzionati, ancora, in caso di part-time orizzontale in quanto la commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata dell'attività lavorativa è insita nella dinamica del rapporto medesimo.


Permessi 104: frazionabilità in ore per lavoratori part-time
Il riproporzionamento orario dei giorni di permesso di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92 dovrà essere effettuato solo nel caso in cui il beneficio venga utilizzato, anche solo parzialmente, in ore.

In caso di rapporto di lavoro a tempo pieno, rimane confermata la formula già indicata nel messaggio n. 16866 del 28/6/2007. Si fornisce la formula di calcolo da utilizzare in caso di part-time (orizzontale, verticale o misto) ai fini della quantificazione del massimale orario mensile dei permessi:

[orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time/numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno] x 3 (giorni di permesso teorici)

Cumulo tra congedo straordinario e i permessi 104
L'INPS, infine, conferma la possibilità di cumulare nello stesso mese, purché in giornate diverse, i periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del d.lgs n. 151/2001 con i permessi ex art. 33 della legge n. 104/92, nonché ex art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001 (3 giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale).

Si precisa che i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi di cui alla legge 104 senza necessità di ripresa dell'attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici. Ciò può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario.

La fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale stesso deve, invece, intendersi alternativa e non cumulativa nell'arco del mese (cfr. Circolare n. 155/2010).


Vedi allegato messaggio INPS n. 3114/2018
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Re: Permessi legge 104/1992

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Vedi allegato messaggio INPS n. 3114/2018 datato 07/08/2018
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Re: Permessi legge 104/1992

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“Cura Italia”, aumentano i giorni di permesso previsti dalla Legge 104/1992

Sono estesi a 18 in totale i giorni di permesso previsti della legge 104/1992 per lavoratori che assistono una persona con disabilità grave, da distribuire nei mesi di marzo e aprile

Aumenta di dodici il numero di giorni di permesso previsti dalla legge 104/1992 per i lavoratori che assistono persone con disabilità grave. È quanto stabilito dal Decreto “Cura Italia”, approvato dal Consiglio dei Ministri, con le nuove misure adottate per far fronte all’emergenza Covid-19.

Le giornate di permesso sono quindi 18 in totale per marzo e aprile. Coloro che hanno diritto a questi permessi possono scegliere come distribuirle nei due mesi (i giorni di permesso non “scadono” a fine mese).

In particolare l’art. 24 del Decreto cita al comma 1:

“Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020”.

Specificando al comma 2 che “Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità” e che “Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126” (art. 24, comma 3).

Le FAQ dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità

Le informazioni sono riportate anche nelle FAQ pubblicate sul sito dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Sono estesi i giorni di permesso della legge 104/1992?

. I giorni di permesso sono estesi a 18 totali per marzo e aprile 2020 per:
– I lavoratori pubblici e privati che assistono una persona con disabilità (art. 33, comma 3, legge 104/1992);

– I lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta disabilità grave che hanno già diritto alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992).

Le persone che hanno diritto a questi permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi (i giorni di permesso non “scadono” a fine mese). Le modalità per la richiesta e l’utilizzo di questi permessi rimangono le stesse di sempre. Per il personale sanitario (sia del comparto pubblico che privato) l’estensione dei permessi è possibile solo compatibilmente con le esigenze organizzative dettate dall’emergenza.

I giorni di permesso per la legge 104/1992 sono estesi anche per i lavoratori con disabilità grave (art. 33, comma 6, legge 104/1992)?

. I giorni di permesso sono estesi ad un totale di 18 per i mesi di marzo e aprile 2020 anche per i lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta disabilità grave e che hanno già diritto alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992)
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Re: Permessi legge 104/1992

Messaggio da panorama »

Si inizia a parlare di spettanza permessi incrementati anche per i mesi di Luglio e Agosto 2020.

Congedo Covid-19 e permessi 104, dall’INPS la circolare tardiva con istruzioni e novità.

Congedo parentale Covid-19, la circolare INPS n. 81 pubblicata in data 8 luglio 2020 fornisce le istruzioni ed illustra le novità introdotte dal decreto Rilancio. Un documento pubblicato con netto ritardo, soprattutto per quel che riguarda i permessi legge 104.
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Re: Permessi legge 104/1992

Messaggio da Louis65 »

@panorama a quanto pare solo settore privato? o mi sbaglio?
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Re: Permessi legge 104/1992

Messaggio da panorama »

Allo stato attuale non ci sono disposizioni del governo ma chi vorrà sapere qualcosa in più, potrà scrivere a InpsRisponde.
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Re: Permessi legge 104/1992

Messaggio da firefox »

Anche secondo me questa circolare parla del settore privato e cmq il tutto è subordinato all'approvazione del nuovo decreto, quindi ad oggi la scadenza del prolungamento di tali permessi, se NON erro, rimane il 30 giugno...
panorama
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Re: Permessi legge 104/1992

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INPS - circolare n. 36/2022 del 07/03/2022 Permessi legge n. 104/1992

Permessi di cui alla legge n. 104/1992 e congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 in favore dei lavoratori del settore privato. Concessione agli uniti civilmente. Riconoscimento dei benefici in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile. Variazioni al piano dei conti.
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