Permessi giornalieri orari per allattamento: ecco come funziona per il poliziotto padre.

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mauri64
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Permessi giornalieri orari per allattamento: ecco come funziona per il poliziotto padre.

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I permessi giornalieri in favore del poliziotto padre per l’allattamento, anche nel caso di madre casalinga e non solo, sono un diritto.

Il sindacato di Polizia Coisp (Coordinamento per l’indipendenza sindacale delle Forze di Polizia) ha reso noto, tramite comunicato stampa, quanto stabilito dalla giurisprudenza per quel che riguarda, appunto, l’attuazione dei permessi per allattamento.

Il 28 dicembre scorso è stata pubblicata la sentenza n. 00017/2022, relativa a quanto deciso dal Consiglio di Stato in sede giurisprudenziale (Adunanza Plenaria), in Camera di Consiglio il 20 luglio 2022, riguardo un ricorso in appello proposto dall’Amministrazione contro la richiesta di un poliziotto padre, riconosciuta corretta dal Tar Sardegna, di poter usufruire dei permessi giornalieri orari per l’allattamento (artt. 39 e 40, comma 1, lett.C del D.Lgs. n. 151/2001 del Testo Unico maternità/paternità) anche in presenza di madre casalinga.

Il Coisp ha scritto al Capo della Polizia, prefetto Lamberto Giannini, per evidenziare quanto stabilito in Adunanza Plenaria, circa i diritti del personale della Polizia di Stato.

Permessi giornalieri orari per allattamento poliziotto padre: cosa stabilisce il Consiglio di Stato
L’Alto consesso in Adunanza Plenaria ha messo in risalto che:

“L’articolo 40, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, laddove prevede che i periodi di riposo di cui al precedente articolo 39, sono riconosciuti al padre lavoratore dipendente del minore di anni uno, "nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente", intende riferirsi a qualsiasi categoria di lavoratrici non dipendenti, e quindi anche alla donna che svolge attività lavorativa in ambito familiare, senza che sia necessario, a tal fine, che ella sia impegnata in attività che la distolgono dalla cura del neonato, ovvero sia affetta da infermità”.

Da qui, come indicato dal Coisp, ne scaturiscono tre riflessioni:

L’Amministrazione ha affermato, in modo incomprensibile, che: “nel bilanciamento dei diritti, connessi alla genitorialità ed al economico sacrificio imposto al datore di lavoro, si dovrebbe considerare prevalente (e da tutelare) quest’ultimo”;
Anche nei confronti dei Poliziotti si devono “applicare le disposizioni di legge” che statuiscono dei “diritti” a loro favore e che “non hanno rilievo le difficoltà organizzative paventate dall’Amministrazione”;
“I periodi di riposo di cui all’art.39 del D.lgs. n.151/2001 (quindi anche artt.40 e 41) hanno natura non di “beneficio” concedibile dall’Amministrazione, bensì di diritto e non possono essere riferiti ad un “istituto contrattuale a tutela della genitorialità” …”.
Permessi giornalieri orari per allattamento: i diritti del poliziotto padre
Nella missiva, il Coisp evidenzia quanto affermato nella sentenza del Tar Sardegna che ha riconosciuta corretta la richiesta di un poliziotto padre che ha diritto a fruire dei permessi giornalieri orari per l’allattamento anche nel caso in cui la madre del bambino sia casalinga e non solo.

Il Coisp, tramite il suo segretario generale Domenico Pianese, mette in risalto come la circolare ponga fine al diritto negato ai poliziotti padri di fruire dei riposi orari previsti dalla legge (artt.39 e 40 del D.lgs. 151/2001), disposizione che è sempre valsa per tutti i lavoratori, compresi i militari, fatta eccezione per il personale della Polizia di Stato.

Permessi giornalieri orari per allattamento poliziotto padre: una lunga battaglia
Il Coisp ha rimarcato come la sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisprudenziale sia figlia di una lunga battaglia.

Le varie tappe possono essere sintetizzate tramite questi punti (per approfondire si rimanda qui):

9 settembre 2008: il Consiglio di Stato (sentenza n.4293) afferma la possibilità per un padre lavoratore di fruire dei riposi orari di cui agli artt.39 e 40 del D.lgs. 151/2001 per il proprio figlio, pur essendo la madre casalinga.
Questo diritto veniva riconosciuto anche ai militari, ma l’Amministrazione ha sollevato dei dubbi, non riconoscendo il diritto ai poliziotti.

Infatti, le rimostranze del Coisp verso questa decisione, portano il Dipartimento a rilevare la necessità di “risolvere i dubbi interpretativi suscitati, in merito alla citata disposizione, dalla pronuncia suddetta” e ne consegue la sottoposizione di un quesito alla “Commissione Speciale Pubblico Impiego del Consiglio di Stato” che, in sede consultiva, nell’adunanza del 23 settembre 2009, “alla luce della ricostruzione storica dell’istituto del riposo giornaliero, è pervenuta a conclusioni diverse rispetto all’assunto del giudice di appello”: i Poliziotti padri non possono fruire dei riposi orari c.d. per “allattamento”, di cui agli artt.39 e 40 del D.lgs. 151/2001, in caso di moglie casalinga.

Secondo quanto stabilito in seguito dall’Inpdap (con nota operativa successiva al parere del Consiglio di Stato del 23 settembre 2009), dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (lettera circolare n. 8494 del 12 maggio 2009), dall’Inps (circolare n.118 del 25 novembre 2009) e da un intervento del Sottosegretario al Ministero della Difesa, Gioacchino Alfano, (16 settembre 2015), facendo riferimento ad una sentenza del 6 giugno 2008 del Consiglio di Stato (n.4293) e un’altra (n.4618 del 19 giugno 2014) si è ritenuto che la formulazione letterale della norma era sufficientemente chiara includendo tutte le ipotesi di inesistenza di un rapporto di lavoro dipendente.

Quindi, ancor prima della sentenza n.00017/2022 del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, “i permessi orari c.d. per “allattamento” statuiti dall’art.39 del decreto legislativo 151 del 26 marzo 2001 potevano e possono essere fruiti anche dai lavoratori padri (art.40) anche nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente (art.40, comma 1, lett. c) …. anche nel caso in cui la madre sia lavoratrice casalinga”, rimarca il Coisp.

Solo che “fino a pochi giorni fa, valeva per tutti i lavoratori, compresi i militari, tranne che per il personale della Polizia di Stato!” ha sottolineato il Coisp.

Il sindacato auspica che il capo della Polizia “voglia valutare la predisposizione di una circolare che metta fine alla perdurante ed immotivata negazione che costantemente è stata rivolta ai Poliziotti Padri di fruire dei riposi orari di cui agli artt.39 e 40 del D.lgs. 151/2001 per i propri figli, la cui madre, spesso per costrizione più che per scelta, svolge un’attività non retribuita da terzi (come il caso della casalinga)”.


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