Permessi e Benefici Legge 104 per riformati parziali.

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King

Permessi e Benefici Legge 104 per riformati parziali.

Messaggio da King »

Buongiorno, sono un Maresciallo Ordinario riformato parziale.
Gradirei conoscere se i benefici previsti dalla legge 104, in termini di ore di permesso e giorni di riposo, sono direttamente fruibili anche dagli idonei parziali, come già accade per i lavoratori "civili" a cui sono stati riscontrati degli handicap, visto e considerato che (per quanto ne sappia) tali benefici risultano unicamente a favore del personale che assiste familiari con difficoltà.
Grazie e complimenti.


Bruno67
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Re: Permessi e Benefici Legge 104 per riformati parziali.

Messaggio da Bruno67 »

King la 104 non differenzia i civili dai militari è un'unica per tutti i lavoratori.
Come ben sai la 104 prevede tre giorni di astensione mensile dal lavoro , naturalmente non cumulabili tra i coniugi o familiari conviventi.
Il familiare o l'interessato che vuole avvalersi di detta legge non deve fare altro che presentare la 104 al datore di lavoro.
saluti
AMAURI
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Re: Permessi e Benefici Legge 104 per riformati parziali.

Messaggio da AMAURI »

Scusa Bruno ma il collega intendeva dire un altra cosa noi non abbiamo diritto alla legge 104 in caso di riforma parziale quella si ha diritto se sei riformato totale ed hai riconosciuta la 1° di Categoria tabella A,i diritti dei riformati parziali li ho spiegati piu' volte in questo Forum vai su cerca in basso a sinistra ed avrai le risposte che ho gia dato.
Bruno67
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Re: Permessi e Benefici Legge 104 per riformati parziali.

Messaggio da Bruno67 »

Amauri scusami ma io ho capito che il collega chiede notizie se uno che è parziale ed ha la legge 104 se ha diritto alle ore previste per legge.
La legge 104 si ottiene all'asl a prescindere se uno è parziale o riformato.
Poichè da quello che ho letto deduco che il collega sia inpossesso della 104 mi sento di dirgli che ha diritto ai famosi 3 gg da prendersi quando gli pare per le sue cure, assenze giustamente monetizzate.
saluti
King

Re: Permessi e Benefici Legge 104 per riformati parziali.

Messaggio da King »

Chiedo scusa, forse non mi sono spiegato bene, cercherò di essere più chiaro.
Ciò che intendevo dire, è che per quel che ne so io, per noi militari (e nello specifico CC) i benefici della 104 appaiono solo a favore di chi ha l'esigenza di assistere un familiare mentre sembra preclusa la possibilità di poterne usufruire a chi fosse stato riconosciuto riformato parziale. La cosa mi sembra poco giusta visto che a mio parere i riformati sono comunque individui inabili al lavoro seppur in diversa percentuale.
AMAURI
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Re: Permessi e Benefici Legge 104 per riformati parziali.

Messaggio da AMAURI »

Si sei inabile ma non nella misura del 100% sei inbile nella misura del 45% quin di non puoi chiederl se hai avuto a categoria dalla prima ll'ottva della tabella A hai diritto al'esenzione per patologia,se hai solo il verbale della cmo devi aspettare l'esito del comitato di verifica per l cause di servizio per avere la conferma se è stata riconosciuta e poi coquel verbale vai all'asl e chiedl'esenzione per patologia.
panorama
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Re: Permessi e Benefici Legge 104 per riformati parziali.

Messaggio da panorama »

Comunico la seguente sentenza del Consiglio di Stato del 15 febbraio 2010.
Commento breve:

Presupposti per la fruizione delle agevolazioni di cui all'art. 33 c.5 della legge 104/92
(Consiglio di Stato - Decisione 15 febbraio 2010, n. 825 - Dario Immordino)
Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato – ai sensi dell'art. 33 comma 5 della legge n. 104 del 1992 - ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, ove dimostri , attraverso la produzione di dati ed elementi di carattere oggettivo, l'inesistenza di altri familiari o affini che siano in grado di occuparsi dell'assistenza al disabile.

Tale onere dimostrativo non può essere assolto dal richiedente mediante semplici dichiarazioni di carattere formale, magari attestanti impegni generici, ma richiede invece la produzione di dati ed elementi di carattere oggettivo, concernenti eventualmente anche stati psico-fisici connotati da una certa gravità, idonei a giustificare l'indisponibilità sulla base di criteri di ragionevolezza e tali da concretizzare un'effettiva esimente da vincoli di assistenza familiare.

Ciò perché alla disciplina contenuta nell'art. 20 della legge n. 53 del 2000 (secondo cui il beneficio in questione si applica a coloro che assistono in via esclusiva e continuativa un parente o affine entro il terzo grado portatore di handicap, anche se non convivente) deve essere data un’interpretazione coerente con la ratio ed il ruolo assolto dall’istituto dell'assistenza ai soggetti svantaggiati nel nostro ordinamento.

Detta forma di assistenza costituisce infatti espressione dei valori costituzionali primari della solidarietà familiare e umana, motivo per cui la relativa disciplina non può sostanziarsi in un regime che consenta di snaturare tale istituto configurandolo come strumento funzionale a soddisfare atteggiamenti egoistici o opportunistici.

In questo ordine di idee il requisito della esclusività assistenziale può ritenersi integrato solo attraverso la dimostrazione dell’inesistenza di altri soggetti, conviventi o comunque abitanti nel comune di residenza della persona bisognosa, tenuti, in virtù di legge o di provvedimento a prestarle la necessaria assistenza, legittima il dipendente alla richiesta di trasferimento o assegnazione. Tale regola può essere derogata solo qualora il dipendente produca elementi probatori atti veramente a dimostrare che gli altri congiunti si trovino nell'impossibilità di supportare il portatore di handicap, mentre non rilevano a tal fine impedimenti di natura oggettiva o soggettiva, atteso che l'indisponibilità soggettiva nell'economia complessiva della tematica in oggetto costituisce profilo del tutto recessivo.
King

Re: Permessi e Benefici Legge 104 per riformati parziali.

Messaggio da King »

Grazie Panorama, ma ciò che hai pubblicato non è attinente con quanto da me richiesto.
Qui si parla del criterio di valutazione da adottare nei casi di domande di traferimento motivate ai sensi della 104.
panorama
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Re: Permessi e Benefici Legge 104 per riformati parziali.

Messaggio da panorama »

Scusami King, ma la mia notizia l'ho inserita in quanto in questo argomento della Legge 104 qualche collega potrebbe trovare utile ogni altra informazione. Il mio inserimento è stato solo per arricchire la pagina su questa legge particolare mettandola a disposizione di coloro che hanno bisogno di sapere/conoscere.
Un saluto a tutti.
minomino
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Re: Permessi e Benefici Legge 104 per riformati parziali.

Messaggio da minomino »

Essendo riformato parziale anch'io, tempo fa mi interessai sull'argomento e trovai in rete che tali permessi spettano solo per chi ha invalidità superiori al 65%, nel nostro caso si viene riformati o no?
panorama
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Re: Permessi e Benefici Legge 104 per riformati parziali.

Messaggio da panorama »

Ecco la risposta che molti aspettavano e/o si aspettano.

PERMESSI PER SE STESSI.

Ricorso ACCOLTO e non secondo l'interpretazione dell'Amministrazione ma secondo la tesi dell'interessato.
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1) - Il Sig., Assistente Capo della Polizia di Stato in servizio presso ......, è stato riconosciuto portatore di handicap grave.

2) - Lo stesso ha presentato istanza per poter fruire del beneficio dei permessi retribuiti di 2 ore giornaliere, ai sensi dell’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992 e s.m.i..

3) - L'Amministrazione concede “un totale complessivo di 18 ore”.

4) - Avverso questo provvedimento è stato proposto il ricorso in esame, col quale è stato chiesto anche l’accertamento del diritto del ricorrente alla fruizione delle due ore di permesso giornaliere, in assenza dei suindicati limiti,

IL TAR LAZIO chiarisce:

5) - L’impugnazione ivi proposta è munita di fondamento.

6) - È sufficiente leggere ed esaminare la disposizione normativa qui conferente, vale a dire l’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992 e s.m.i., in combinato disposto con i commi 2 e 3, per concludere per l’infondatezza della tesi sostenuta dall’Amministrazione.

7) - Tale interpretazione è suffragata anche dalla lettura datavi dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione con la circolare n. 8 del 2008, correttamente invocata dal ricorrente, mentre non risulta conferente la circolare del Ministero dell’Interno datata 29.7.2011, richiamata nel provvedimento impugnato, atteso che essa fornisce l’interpretazione del comma 3 del menzionato art. 33 della legge n. 104/1992 e s.m.i., alla luce delle modifiche apportate dalla legge n. 183/2010, disposizione, tuttavia, concernente la diversa ipotesi della fruizione dei benefici da parte di familiari ed affini di soggetti portatori di grave handicap ai fini della loro assistenza.

8) - Ne deriva che il provvedimento qui impugnato è illegittimo, per violazione di legge, e si pone anche in contrasto con la menzionata circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione n. 8 del 2008.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.

N.B.: un diritto e pur sempre un diritto.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1T ,numero provv.: 201507263, - Public 2015-05-19 -


N. 07263/2015 REG.PROV.COLL.
N. 10667/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10667 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. OMISSIS, con domicilio eletto ex lege presso la Segreteria del T.a.r. per il Lazio in Roma, Via Flaminia n. 189, in assenza di elezione di domicilio in Roma;

contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi studi in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

il Capo della Polizia di Stato;


per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento OMISSIS dell’11.7.2013, con il quale il Dirigente della OMISSIS di Roma ha dichiarato che l’odierno ricorrente “ha la possibilità di fruire, secondo la vigente normativa dei permessi della legge 104/92 nelle seguenti modalità: 3 giorni al mese frazionabili in permessi orari per un totale di 18 ore, o due ore al giorno per un totale complessivo di 18 ore”, nella parte in cui limita la fruizione delle due ore al giorno ad “un totale complessivo di 18 ore”;

- di ogni altro atto, precedente, coevo e/o successivo comunque connesso;

e per il conseguente accertamento
del diritto del ricorrente alla fruizione delle due ore di permesso per ogni giorno in cui presta l’attività lavorativa ex lege n. 104/92;

con condanna al risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 22, comma 8, del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 30 aprile 2015, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I - Il Sig. -OMISSIS-, Assistente Capo della Polizia di Stato in servizio presso la OMISSIS di Roma, è stato riconosciuto portatore di handicap grave dalla competente Commissione Sanitaria della ASL Roma G.

Lo stesso ha presentato istanza per poter fruire del beneficio dei permessi retribuiti di 2 ore giornaliere, ai sensi dell’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992 e s.m.i..

Tale istanza è stata riscontrata con il provvedimento del Dirigente della OMISSIS di Roma OMISSIS dell’11.7.2013, con il quale si è dichiarato che lo stesso “ha la possibilità di fruire, secondo la vigente normativa dei permessi della legge 104/92 nelle seguenti modalità: 3 giorni al mese frazionabili in permessi orari per un totale di 18 ore, o due ore al giorno per un totale complessivo di 18 ore”, nella parte in cui limita la fruizione delle due ore al giorno ad “un totale complessivo di 18 ore”.

II - Avverso questo provvedimento è stato proposto il ricorso in esame, col quale è stato chiesto anche l’accertamento del diritto del ricorrente alla fruizione delle due ore di permesso giornaliere, in assenza dei suindicati limiti, ed è stata avanzata domanda di risarcimento del danno.

III - I motivi di diritto dedotti sono in seguenti:

1) Nullità del provvedimento impugnato per difetto assoluto di motivazione - violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 della legge n. 241/1090 e s.m.i. - nullità dell’atto, per mancanza dell’Autorità alla quale ricorrere e del termine per ricorrere.

Il provvedimento impugnato non recherebbe le ragioni poste a suo fondamento, nonostante ci sarebbe un onere ex lege in tal senso.

2) Violazione dell’art. 97 Cost - violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992 e s.m.i. - eccesso di potere.

Il permesso richiesto nella specie dal ricorrente sarebbe pienamente conforme al dettato dell’art. 33 della legge n. 104/1992 e s.m.i., di cui in ricorso si riporta il testo.

3) Violazione e falsa applicazione della Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione n. 8 del 2008.

Il provvedimento impugnato fa generico riferimento alla circolare del Ministero dell’Interno n. 333 del 29.7.2011, la quale, tuttavia, riguarderebbe una situazione diversa da quella in esame, essendo il ricorrente stesso portatore di handicap e usufruendo dei permessi per se stesso, in base al citato art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992 e s.m.i..

La fattispecie in esame sarebbe invece disciplinata dalla circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione n. 8 del 2008, la quale, al punto 2.2., chiarirebbe: “L’art. 33 comma 6 della Legge 104/92 prevede che i portatori di handicap grave possono usufruire alternativamente dei permessi di cui al comma 2 o di quelli di cui al comma 3 del medesimo articolo. Il comma 2 dell’articolo prevede per questi soggetti la possibilità di fruire di permessi orari giornalieri per due ore al giorno senza indicazione di un contingente massimo...É importante chiarire che i permessi accordati alle persone con handicap in situazione di gravità sono istituiti dalla legge, con previsione generale per il settore pubblico e per quello privato”.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno, pure avanzata in questa sede, si assume che il comportamento dell’Amministrazione avrebbe determinato un danno esistenziale nei confronti del ricorrente.

IV - Si è costituita in giudizio quest’ultima, a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato.

V - Con ordinanza n. 4865 del 9.12.2013, è stata respinta la domanda cautelare, proposta in via incidentale.

Detta ordinanza è stata riformata dal Consiglio di Stato – sez. III - con ordinanza n. 115 del 14.3.2014.

VI - Il Ministero resistente ha depositato documentazione ed il ricorrente ha prodotto, oltre che documentazione, altresì una memoria defensionale.

VII - Nella pubblica udienza del 30.4.2015 il ricorso è stato introitato per la decisione.

VIII - L’impugnazione ivi proposta è munita di fondamento.

Il provvedimento gravato consente al ricorrente, portatore di grave handicap, di fruire dei permessi retribuiti di 2 ore giornaliere limitatamente ad un numero di 18 ore mensili, alternativamente a 3 giorni mensili.

VIII.1 - È sufficiente leggere ed esaminare la disposizione normativa qui conferente, vale a dire l’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992 e s.m.i., in combinato disposto con i commi 2 e 3, per concludere per l’infondatezza della tesi sostenuta dall’Amministrazione.

In particolare, il comma 6 del citato art. 33 prevede che “la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3”.

Pertanto detta disposizione reca un rinvio mobile alle previsioni normative contenute nei commi 2 e 3 del medesimo articolo di legge.

Il comma 2, riferendosi ai soggetti indicati nel comma precedente ed all’assistenza, da parte degli stessi, nei riguardi dei propri figli fino al terzo anno di vita, prevede il beneficio “di due ore di permesso giornaliero retribuito”, senza alcuna limitazione.

Il successivo comma 3, con riguardo all’assistenza da parte di qualificati soggetti, appartenenti alle categorie ivi individuate, nei confronti di soggetti portatori di grave handicap, attribuisce agli stessi il beneficio “di tre giorni di permesso mensile retribuito”.

Come risulta evidente, nei commi 2 e 3 si fa riferimento a situazioni differenti da quella che interessa il ricorrente, individuata invece al comma 6, ma quest’ultimo, in ordine alle possibili alternative modalità di fruizione del beneficio dei permessi retribuiti, vi fa rinvio.

VIII.2 - Pertanto dalla lettura delle previsioni normative contenute nei richiamati commi dell’art. 33 della legge n. 104/1992 e s.m.i. emerge che il lavoratore dipendente affetto da grave handicap può decidere di usufruire alternativamente di permessi di 2 ore giornaliere o di 3 giorni mensili, senza che per il primo caso sia posto un limite di ore mensili.

VIII.3 - Tale interpretazione è suffragata anche dalla lettura datavi dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione con la circolare n. 8 del 2008, correttamente invocata dal ricorrente, mentre non risulta conferente la circolare del Ministero dell’Interno datata 29.7.2011, richiamata nel provvedimento impugnato, atteso che essa fornisce l’interpretazione del comma 3 del menzionato art. 33 della legge n. 104/1992 e s.m.i., alla luce delle modifiche apportate dalla legge n. 183/2010, disposizione, tuttavia, concernente la diversa ipotesi della fruizione dei benefici da parte di familiari ed affini di soggetti portatori di grave handicap ai fini della loro assistenza.

VIII.4 - Ne deriva che il provvedimento qui impugnato è illegittimo, per violazione di legge, e si pone anche in contrasto con la menzionata circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione n. 8 del 2008.

VIII.5 - L’impugnazione proposta in questa sede è fondata e va accolta e detto provvedimento deve essere annullato.

VIII.6 - Stante l’effetto conformativo della sentenza, l’Amministrazione dovrà tener conto di quanto evidenziato nella presente disamina nella futura attività provvedimentale.

IX - Non può invece accogliersi la domanda di risarcimento del danno esistenziale, pure proposta.

Va detto in proposito che il -OMISSIS-.

X - In conclusione il ricorso va accolto nei modi sopra indicati.

XI - Le spese, i diritti e gli onorari di difesa seguono la soccombenza, ponendosi a carico dell’Amministrazione, e vanno liquidati come in dispositivo.


P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando:
- accoglie nei modi di cui in motivazione il ricorso in epigrafe;

- condanna l’Amministrazione alle spese di lite, forfetariamente liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge, in favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2015, con l’intervento dei Magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/05/2015
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