Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

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Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

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ricorso al Tar Catanzaro accolto nel 2019

maresciallo della Capitaneria di porto con moglie casalinga

1) - diritto ai periodi di riposo giornaliero per il primo anno di vita del figlio (art. 40, lett. d, d.lgs. 151/2001) nonché di essere esonerato dai servizi continuativi articolati sulle 24 ore (art. 17, comma 1, lett. h, del D.P.R. 52/2009 e art. 41, comma 1, lett. h, del D.P.R. 51/2009).

2) - In seconda battuta, di seguito ad altra istanza corredata di specifica documentazione sanitaria relativa alla moglie (sottoposta a terapia farmacologica per OMISSIS), madre di OMISSIS bambini,

Il TAR scrive anche:

3) - Di recente, in aggiunta al variegato quadro ermeneutico tratteggiato, deve segnalarsi come il riconoscimento dei benefici ex art. 39 T.U. cit. sia stato ammesso nel caso di moglie casalinga con parto gemellare (Cons. giust. amm. Sicilia, 19 febbraio 2019, n. 153).

4) - Ed invero l’orientamento che ammette il padre a beneficiare dei permessi per la cura del figlio anche allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività – quella di casalinga – che la distolgano dalla cura del neonato appare, secondo l’avviso del Collegio, più rispettoso del principio della paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura ed all’educazione della prole, che affonda le sue radici nei precetti costituzionali contenuti negli artt. 3, 29, 30 e 31.

5) - Inoltre i riposi giornalieri non possono essere considerati con esclusivo riferimento alle sole esigenze fisiologiche del bambino (allattamento), ma hanno la funzione di soddisfare anche i suoi bisogni affettivi e relazionali al fine dell'armonico e sereno sviluppo della sua personalità (Corte Cost. 1 aprile 2003, n. 104).

6) - Va disposto, pertanto, l’annullamento dell’impugnato provvedimento di diniego, ..........
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Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

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Il Ministero della Difesa perde l'appello presso il CGA Siciliana nel 2019.

(riposi giornalieri per parti plurimi)

1) - diniego alla richiesta di fruizione dei riposi giornalieri del padre/madre di cui all’art. 40 e all’art. 41 del d.lgs. n. 151/2001 e alla richiesta di esonero per servizi continuativi articolati sulle ventiquattro ore ai sensi dell’art. 17, c. 1, lett. h) del d.P.R. n. 52/2001 e art. 41 c. 1, lett. h) del d.P.R. n. 51/2009.

Il CGA Siciliana precisa:

2) - La fattispecie qui in esame (la nascita di due gemelle) è disciplinata dall’art. 41 del d.lgs. n. 151/2001 secondo cui nel caso di parti plurimi, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre. Il Legislatore è ben consapevole che nel caso di parto plurimo, le necessità familiari sono tali da giustificare il riconoscimento nei confronti del padre anche militare dei periodi di riposo e delle ore aggiuntive richieste al Comando di appartenenza.

3) - Ove si dovesse pervenire a conclusioni diverse da quella esposta, ne risulterebbe vanificato il valore normativo dell’art. 41 che ben giustifica in caso di parto plurimo il concorso paritario dei due genitori chiamati ad un impegno ben diverso da quello richiesto nel caso di parto singolo.
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Re: Permessi al padre lavoratore per "ALLATTAMENTO"

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CdS Ord. di remissione all'Adu.Plen. sui riposi giornalieri artt. 39 e 40 del d.lgs. n. 151/2001.

Il Ministero dell'Interno ha Appellato la sentenza del Tar del 2017 positiva al collega della PolStato.

ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL'ADUNANZA PLENARIA

Tutto ciò precisato, in considerazione delle divergenze esegetiche desumibili dagli indirizzi giurisprudenziali evidenziati e delle osservazioni fin qui svolte, la Sezione ritiene di dover rimettere all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 99, commi 1 e 5, del codice del processo amministrativo, le seguenti questioni:

a) se il termine “non lavoratrice dipendente”, riferito alla madre, in caso di richiesta di permesso da parte del padre, lavoratore dipendente, del minore di anni uno, si riferisca a qualsiasi categoria di lavoratrice non dipendente, e quindi anche alla casalinga, ovvero solo alla lavoratrice autonoma o libero-professionista, posizione che comporta diritto a trattamenti economici di maternità a carico dell’Inps o di altro ente previdenziale;

b) in caso di risposta affermativa, se il diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri previsti dall’art. 40 del d.lgs. n. 151 del 2011 abbia portata generale, ovvero sia subordinata alla prova che la madre casalinga, considerata alla stregua della lavoratrice non dipendente, sia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato, ovvero affetta da “infermità”, seppure temporanee e/o non gravi;

c) quale sia l’esatta accezione da attribuire alla nozione di alternatività tra i due genitori in caso di parto gemellare, ove la madre sia casalinga.

Valuterà l’Adunanza Plenaria se affermare i rilevanti principi di diritto o se definire il secondo grado del giudizio.

N.B.: ora bisogna attendere il definitivo.
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