Periodo di malattia all'estero non riconosciuto.

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Periodo di malattia all'estero non riconosciuto.

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Periodo di malattia all'estero non riconosciuto perché non legalizzato.

1) - Il ricorrente si è recato in Madagascar e, durante tale soggiorno ha comunicato all'Amministrazione di trovarsi in stato di infermità ed inviava al Comando provinciale un certificato medico, con cui un sanitario locale attestava una generica e non specificata malattia e prescriveva allo stesso un periodo di riposo e cure nel periodo dal 19 ottobre al 5 novembre 2009.

2) - In riscontro a tale invio del certificato medico, emesso da un medico locale, il Comando provinciale chiedeva la presentazione di un certificato debitamente legalizzato dall’Autorità consolare del Madagascar; documento mai depositato dal ricorrente.

3) - La circolare n. 6922 datata 05/09/2003 del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile dispone e precisa che:
" In caso di malattia iniziata all'estero, ad esempio durante il periodo di ferie, il certificato medico redatto da un medico o da una struttura sanitaria è direttamente valido se trattasi di paesi appartenenti all'Unione Europea.
- Nei casi di malattia avvenuta in paesi extracomunitari tale certificazione deve essere legalizzata, con relativa traduzione in lingua italiana se trattasi di lingue non europee, dall'autorità consolare territorialmente competente. In caso di impossibilità del dipendente ad effettuare tale legalizzazione l'Amministrazione accetterà temporaneamente la documentazione, riservandosi di accettare ed eventualmente rifiutare successivamente una certificazione che risultasse rilasciata da soggetti non abilitati ".

4) - nel caso di specie l’Amministrazione ha seguito puntualmente il disposto della citata circolare, non impugnata con il presente ricorso, accettando provvisoriamente il certificato medico inviato dal dipendente ed invitando lo stesso (con nota del 3 febbraio 2010) a produrre (a sanatoria) la documentazione mancante (certificato medico legalizzato dall’Autorità consolare).

Per completezza leggete il tutto qui sotto.

Ricorso RESPINTO.
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03/09/2013 201301761 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 03/07/2013


Numero 03673/2013 e data 03/09/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 3 luglio 2013


NUMERO AFFARE 01761/2013

OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor R. B., nato il OMISSIS ed ivi residente avverso il mancato riconoscimento dell’assenza dal servizio dovuta a malattia; richiesta restituzione del periodo di congedo ordinario sottratto.

LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 8465 in data 27 marzo 2013 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
visto il ricorso del 27 settembre 2010;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Hans Zelger.

Premesso:
È impugnato il provvedimento del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco di OMISSIS del 26 maggio 2010 di diniego di riconoscimento di un periodo di assenza dal servizio dal 19 ottobre 2009 al 5 novembre 2009 a causa di malattia, ricorrendo all’istituto giuridico del congedo ordinario.

Il ricorrente, in servizio con la qualifica di vigile coordinatore presso il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di OMISSIS, aveva richiesto di poter fruire di un periodo di congedo ordinario residuo relativo agli anni 2008 ( 21 giorni) e 2009 (19 giorni).

Il dipendente si è quindi recato in Madagascar e, durante tale soggiorno ha comunicato all'Amministrazione di trovarsi in stato di infermità.

A tal fine inviava al Comando provinciale un certificato medico datato 18 ottobre 2009, con cui un sanitario locale attestava una generica e non specificata malattia e prescriveva allo stesso un periodo di riposo e cure nel periodo dal 19 ottobre al 5 novembre 2009.

In riscontro a tale invio del certificato medico, emesso da un medico locale, il Comando provinciale chiedeva la presentazione di un certificato debitamente legalizzato dall’Autorità consolare del Madagascar; documento mai depositato dal ricorrente.

Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni vigenti in materia deducendo l’assenza di fondamenti sia logici che giuridici che giustifichino il provvedimento sopra meglio descritto. Inoltre, anche la circolare n.6922 del 5 settembre 2003, applicato nel caso di specie, non indicherebbe alcuna norma di legge specifica di riferimento e che si tratterebbe, quindi, di un mero indirizzo dell’Amministrazione.

Il Ministero conclude per il rigetto del ricorso eccependo che il certificato medico non ha validità per la legge italiana in assenza della prescritta legalizzazione consolare.

Considerato:

La circolare n. 6922 datata 05/09/2003 del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile dispone e precisa che: " In caso di malattia iniziata all'estero, ad esempio durante il periodo di ferie, il certificato medico redatto da un medico o da una struttura sanitaria è direttamente valido se trattasi di paesi appartenenti all'Unione Europea. Nei casi di malattia avvenuta in paesi extracomunitari tale certificazione deve essere legalizzata, con relativa traduzione in lingua italiana se trattasi di lingue non europee, dall'autorità consolare territorialmente competente. In caso di impossibilità del dipendente ad effettuare tale legalizzazione l'Amministrazione accetterà temporaneamente la documentazione, riservandosi di accettare ed eventualmente rifiutare successivamente una certificazione che risultasse rilasciata da soggetti non abilitati ".

Ora, nel caso di specie l’Amministrazione ha seguito puntualmente il disposto della citata circolare, non impugnata con il presente ricorso, accettando provvisoriamente il certificato medico inviato dal dipendente ed invitando lo stesso (con nota del 3 febbraio 2010) a produrre (a sanatoria) la documentazione mancante (certificato medico legalizzato dall’Autorità consolare).

È onere del dipendente produrre, in caso di malattia, la certificazione richiesta dalle prescrizioni vigenti che, nel caso di specie, in aggiunta, non sono state impugnate e le giustificazioni del ricorrente della mancata legalizzazione dell’attestato medico non convincono affatto, in quanto il certificato medico era stato accettato provvisoriamente ed il ricorrente avrebbe potuto provvedere alla regolarizzazione anche successivamente.

Il ricorso pertanto deve essere respinto.

P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Hans Zelger Giuseppe Barbagallo




IL SEGRETARIO
Giovanni Mastrocola


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Re: Periodo di malattia all'estero non riconosciuto.

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