Periodo di Aspettativa
Inviato: mar ott 10, 2017 5:28 pm
Ricorso straordinario al PdR ACCOLTO.
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1) - Riferisce l’Amministrazione richiedente che il -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 della legge n. 113/1954.
2) - Nel periodo di aspettativa dipendente da causa di servizio fu calcolato, anche, -OMISSIS-.
Il CdS precisa:
3) - Questo Collegio non ignora, com’è ovvio, il principio giurisprudenziale di origine costituzionale secondo il quale: “Non contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche” (-OMISSIS-). Ma tale principio è stato affermato dalla Corte costituzionale con riferimento alle leggi.
4) - La “circolare”, però, non ha i medesimi valore e forza della legge, ma è, -OMISSIS-. La circolare non è provvedimento amministrativo autoritativo, ma un atto interno con il quale, tutt’al più, si offrono interpretazioni applicative di norme di rango superiore.
5) - Orbene, nel caso di specie, l’Amministrazione della difesa non indica alcuna norma di rango primario che giustifichi la differenziazione di trattamento tra chi ha goduto di un’aspettativa, -OMISSIS-.
6) - Alla circolare richiamata dal Ministero della difesa deve quindi attribuirsi non valore innovativo, ma solamente esplicativo della disciplina già esistente. In tal modo si garantisce la parità di trattamento, anche nel tempo e non solo nello spazio, tra gli amministrati, sancito dall’articolo 3 della Costituzione.
N.B.: cmq. leggete il tutto qui sotto, anche se, il CdS ha omesso di riportare alcune scritta per intendere al meglio la situazione di base del ricorrente. Però da quello che si legge il CdS ha "rimproverato" il Ministero della Difesa.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201702111 - Public 2017-10-10 -
Numero 02111/2017 e data 09/10/2017 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 30 agosto 2017
NUMERO AFFARE 01297/2014
OGGETTO:
Ministero della difesa; Direzione generale del personale militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-.
LA SEZIONE
-OMISSIS- con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale del personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Andrea Pannone;
1. Riferisce l’Amministrazione richiedente che il -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 della legge n. 113/1954.
Nel periodo di aspettativa dipendente da causa di servizio fu calcolato, anche, -OMISSIS-.
-OMISSIS- propose ricorso gerarchico alla Direzione generale per il personale militare, -OMISSIS-.
2. -OMISSIS-, ha quindi proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, deducendo il vizio di violazione di legge.
Assume, in sostanza,-OMISSIS-.
3. L’Amministrazione riferente ritiene che il gravame sia infondato.
Infatti, la Direzione generale della sanità militare, -OMISSIS-, aventi a oggetto rispettivamente -OMISSIS-” e “-OMISSIS-”, ha disciplinato la materia, specificando nella circolare allegata alla relazione che “il militare, proveniente dalla non idoneità, permane in tale stato sino all’espressione dell’eventuale giudizio di idoneità da parte dell’organo collegiale”.
In proposito, il -OMISSIS- ha avuto modo di precisare, riguardo a una fattispecie analoga, che la posizione di stato agli effetti giuridico-amministrativi non muta finché non vengono adottate eventuali determinazioni definitive ed esecutive dall’Autorità competente individuata dalle norme vigenti.
Ciò comporta che il militare che si trova nella condizione di non idoneità permane in tale stato sino all’espressione dell’eventuale giudizio di idoneità da parte del competente organo collegiale.
In relazione alla circolare-OMISSIS- della Direzione generale della sanità militare,-OMISSIS-.
Nel caso di specie, quindi, tenuto conto che il periodo di aspettativa sanzionato con il provvedimento qui impugnato (-OMISSIS-) -OMISSIS-, la citata direttiva non ha trovato applicazione.
Per quanto precede,-OMISSIS-.
2. Il ricorso in esame merita accoglimento.
Dagli elementi temporali evidenziati dalla relazione risulta evidente che se il periodo di aspettativa su cui si controverte fosse stato ricompreso nel corso del -OMISSIS-, non sarebbero sorti problemi di sorta. Poiché, al contrario, tale periodo ricade in un arco temporale antecedente il -OMISSIS-.
Questo Collegio non ignora, com’è ovvio, il principio giurisprudenziale di origine costituzionale secondo il quale: “Non contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche” (-OMISSIS-). Ma tale principio è stato affermato dalla Corte costituzionale con riferimento alle leggi.
La “circolare”, però, non ha i medesimi valore e forza della legge, ma è, -OMISSIS-. La circolare non è provvedimento amministrativo autoritativo, ma un atto interno con il quale, tutt’al più, si offrono interpretazioni applicative di norme di rango superiore.
Nell’ambito dell’esercizio dei propri poteri autoritativi la pubblica amministrazione deve garantire la parità di trattamento non solo nel proprio ambito territoriale, ma anche nel tempo, salvi i limiti di natura legislativa. Orbene, nel caso di specie, l’Amministrazione della difesa non indica alcuna norma di rango primario che giustifichi la differenziazione di trattamento tra chi ha goduto di un’aspettativa, -OMISSIS-.
Alla circolare richiamata dal Ministero della difesa deve quindi attribuirsi non valore innovativo, ma solamente esplicativo della disciplina già esistente. In tal modo si garantisce la parità di trattamento, anche nel tempo e non solo nello spazio, tra gli amministrati, sancito dall’articolo 3 della Costituzione.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 d.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Andrea Pannone Gabriele Carlotti
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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1) - Riferisce l’Amministrazione richiedente che il -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 della legge n. 113/1954.
2) - Nel periodo di aspettativa dipendente da causa di servizio fu calcolato, anche, -OMISSIS-.
Il CdS precisa:
3) - Questo Collegio non ignora, com’è ovvio, il principio giurisprudenziale di origine costituzionale secondo il quale: “Non contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche” (-OMISSIS-). Ma tale principio è stato affermato dalla Corte costituzionale con riferimento alle leggi.
4) - La “circolare”, però, non ha i medesimi valore e forza della legge, ma è, -OMISSIS-. La circolare non è provvedimento amministrativo autoritativo, ma un atto interno con il quale, tutt’al più, si offrono interpretazioni applicative di norme di rango superiore.
5) - Orbene, nel caso di specie, l’Amministrazione della difesa non indica alcuna norma di rango primario che giustifichi la differenziazione di trattamento tra chi ha goduto di un’aspettativa, -OMISSIS-.
6) - Alla circolare richiamata dal Ministero della difesa deve quindi attribuirsi non valore innovativo, ma solamente esplicativo della disciplina già esistente. In tal modo si garantisce la parità di trattamento, anche nel tempo e non solo nello spazio, tra gli amministrati, sancito dall’articolo 3 della Costituzione.
N.B.: cmq. leggete il tutto qui sotto, anche se, il CdS ha omesso di riportare alcune scritta per intendere al meglio la situazione di base del ricorrente. Però da quello che si legge il CdS ha "rimproverato" il Ministero della Difesa.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201702111 - Public 2017-10-10 -
Numero 02111/2017 e data 09/10/2017 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 30 agosto 2017
NUMERO AFFARE 01297/2014
OGGETTO:
Ministero della difesa; Direzione generale del personale militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-.
LA SEZIONE
-OMISSIS- con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale del personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Andrea Pannone;
1. Riferisce l’Amministrazione richiedente che il -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 della legge n. 113/1954.
Nel periodo di aspettativa dipendente da causa di servizio fu calcolato, anche, -OMISSIS-.
-OMISSIS- propose ricorso gerarchico alla Direzione generale per il personale militare, -OMISSIS-.
2. -OMISSIS-, ha quindi proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, deducendo il vizio di violazione di legge.
Assume, in sostanza,-OMISSIS-.
3. L’Amministrazione riferente ritiene che il gravame sia infondato.
Infatti, la Direzione generale della sanità militare, -OMISSIS-, aventi a oggetto rispettivamente -OMISSIS-” e “-OMISSIS-”, ha disciplinato la materia, specificando nella circolare allegata alla relazione che “il militare, proveniente dalla non idoneità, permane in tale stato sino all’espressione dell’eventuale giudizio di idoneità da parte dell’organo collegiale”.
In proposito, il -OMISSIS- ha avuto modo di precisare, riguardo a una fattispecie analoga, che la posizione di stato agli effetti giuridico-amministrativi non muta finché non vengono adottate eventuali determinazioni definitive ed esecutive dall’Autorità competente individuata dalle norme vigenti.
Ciò comporta che il militare che si trova nella condizione di non idoneità permane in tale stato sino all’espressione dell’eventuale giudizio di idoneità da parte del competente organo collegiale.
In relazione alla circolare-OMISSIS- della Direzione generale della sanità militare,-OMISSIS-.
Nel caso di specie, quindi, tenuto conto che il periodo di aspettativa sanzionato con il provvedimento qui impugnato (-OMISSIS-) -OMISSIS-, la citata direttiva non ha trovato applicazione.
Per quanto precede,-OMISSIS-.
2. Il ricorso in esame merita accoglimento.
Dagli elementi temporali evidenziati dalla relazione risulta evidente che se il periodo di aspettativa su cui si controverte fosse stato ricompreso nel corso del -OMISSIS-, non sarebbero sorti problemi di sorta. Poiché, al contrario, tale periodo ricade in un arco temporale antecedente il -OMISSIS-.
Questo Collegio non ignora, com’è ovvio, il principio giurisprudenziale di origine costituzionale secondo il quale: “Non contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche” (-OMISSIS-). Ma tale principio è stato affermato dalla Corte costituzionale con riferimento alle leggi.
La “circolare”, però, non ha i medesimi valore e forza della legge, ma è, -OMISSIS-. La circolare non è provvedimento amministrativo autoritativo, ma un atto interno con il quale, tutt’al più, si offrono interpretazioni applicative di norme di rango superiore.
Nell’ambito dell’esercizio dei propri poteri autoritativi la pubblica amministrazione deve garantire la parità di trattamento non solo nel proprio ambito territoriale, ma anche nel tempo, salvi i limiti di natura legislativa. Orbene, nel caso di specie, l’Amministrazione della difesa non indica alcuna norma di rango primario che giustifichi la differenziazione di trattamento tra chi ha goduto di un’aspettativa, -OMISSIS-.
Alla circolare richiamata dal Ministero della difesa deve quindi attribuirsi non valore innovativo, ma solamente esplicativo della disciplina già esistente. In tal modo si garantisce la parità di trattamento, anche nel tempo e non solo nello spazio, tra gli amministrati, sancito dall’articolo 3 della Costituzione.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 d.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Andrea Pannone Gabriele Carlotti
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.