Periodo di Aspettativa

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Periodo di Aspettativa

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Ricorso straordinario al PdR ACCOLTO.
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1) - Riferisce l’Amministrazione richiedente che il -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 della legge n. 113/1954.

2) - Nel periodo di aspettativa dipendente da causa di servizio fu calcolato, anche, -OMISSIS-.

Il CdS precisa:

3) - Questo Collegio non ignora, com’è ovvio, il principio giurisprudenziale di origine costituzionale secondo il quale: “Non contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche” (-OMISSIS-). Ma tale principio è stato affermato dalla Corte costituzionale con riferimento alle leggi.

4) - La “circolare”, però, non ha i medesimi valore e forza della legge, ma è, -OMISSIS-. La circolare non è provvedimento amministrativo autoritativo, ma un atto interno con il quale, tutt’al più, si offrono interpretazioni applicative di norme di rango superiore.

5) - Orbene, nel caso di specie, l’Amministrazione della difesa non indica alcuna norma di rango primario che giustifichi la differenziazione di trattamento tra chi ha goduto di un’aspettativa, -OMISSIS-.

6) - Alla circolare richiamata dal Ministero della difesa deve quindi attribuirsi non valore innovativo, ma solamente esplicativo della disciplina già esistente. In tal modo si garantisce la parità di trattamento, anche nel tempo e non solo nello spazio, tra gli amministrati, sancito dall’articolo 3 della Costituzione.

N.B.: cmq. leggete il tutto qui sotto, anche se, il CdS ha omesso di riportare alcune scritta per intendere al meglio la situazione di base del ricorrente. Però da quello che si legge il CdS ha "rimproverato" il Ministero della Difesa.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201702111 - Public 2017-10-10 -

Numero 02111/2017 e data 09/10/2017 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 30 agosto 2017

NUMERO AFFARE 01297/2014

OGGETTO:
Ministero della difesa; Direzione generale del personale militare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-.

LA SEZIONE
-OMISSIS- con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale del personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Andrea Pannone;

1. Riferisce l’Amministrazione richiedente che il -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 della legge n. 113/1954.

Nel periodo di aspettativa dipendente da causa di servizio fu calcolato, anche, -OMISSIS-.

-OMISSIS- propose ricorso gerarchico alla Direzione generale per il personale militare, -OMISSIS-.

2. -OMISSIS-, ha quindi proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, deducendo il vizio di violazione di legge.

Assume, in sostanza,-OMISSIS-.

3. L’Amministrazione riferente ritiene che il gravame sia infondato.

Infatti, la Direzione generale della sanità militare, -OMISSIS-, aventi a oggetto rispettivamente -OMISSIS-” e “-OMISSIS-”, ha disciplinato la materia, specificando nella circolare allegata alla relazione che “il militare, proveniente dalla non idoneità, permane in tale stato sino all’espressione dell’eventuale giudizio di idoneità da parte dell’organo collegiale”.

In proposito, il -OMISSIS- ha avuto modo di precisare, riguardo a una fattispecie analoga, che la posizione di stato agli effetti giuridico-amministrativi non muta finché non vengono adottate eventuali determinazioni definitive ed esecutive dall’Autorità competente individuata dalle norme vigenti.

Ciò comporta che il militare che si trova nella condizione di non idoneità permane in tale stato sino all’espressione dell’eventuale giudizio di idoneità da parte del competente organo collegiale.

In relazione alla circolare-OMISSIS- della Direzione generale della sanità militare,-OMISSIS-.

Nel caso di specie, quindi, tenuto conto che il periodo di aspettativa sanzionato con il provvedimento qui impugnato (-OMISSIS-) -OMISSIS-, la citata direttiva non ha trovato applicazione.

Per quanto precede,-OMISSIS-.

2. Il ricorso in esame merita accoglimento.

Dagli elementi temporali evidenziati dalla relazione risulta evidente che se il periodo di aspettativa su cui si controverte fosse stato ricompreso nel corso del -OMISSIS-, non sarebbero sorti problemi di sorta. Poiché, al contrario, tale periodo ricade in un arco temporale antecedente il -OMISSIS-.

Questo Collegio non ignora, com’è ovvio, il principio giurisprudenziale di origine costituzionale secondo il quale: “Non contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche” (-OMISSIS-). Ma tale principio è stato affermato dalla Corte costituzionale con riferimento alle leggi.

La “circolare”, però, non ha i medesimi valore e forza della legge, ma è, -OMISSIS-. La circolare non è provvedimento amministrativo autoritativo, ma un atto interno con il quale, tutt’al più, si offrono interpretazioni applicative di norme di rango superiore.

Nell’ambito dell’esercizio dei propri poteri autoritativi la pubblica amministrazione deve garantire la parità di trattamento non solo nel proprio ambito territoriale, ma anche nel tempo, salvi i limiti di natura legislativa. Orbene, nel caso di specie, l’Amministrazione della difesa non indica alcuna norma di rango primario che giustifichi la differenziazione di trattamento tra chi ha goduto di un’aspettativa, -OMISSIS-.

Alla circolare richiamata dal Ministero della difesa deve quindi attribuirsi non valore innovativo, ma solamente esplicativo della disciplina già esistente. In tal modo si garantisce la parità di trattamento, anche nel tempo e non solo nello spazio, tra gli amministrati, sancito dall’articolo 3 della Costituzione.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 d.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Andrea Pannone Gabriele Carlotti




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


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Re: Periodo di Aspettativa

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questi sono gli articoli 21, 22 e 23 richiamati nel Parere del CdS sopra citato
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LEGGE 10 aprile 1954, n. 113
Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. (GU Serie Generale n.98 del 29-04-1954 - Suppl. Ordinario)


Aspettativa

Art. 21.

L'aspettativa è la posizione dell'ufficiale esonerato temporaneamente dal servizio effettivo o dalla disposizione per una delle seguenti cause:

a) prigionia di guerra;
b) infermità temporanee provenienti da cause di servizio;
c) infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;
d) motivi privati;
e) riduzione di quadri.

L'aspettativa è disposta di diritto per la causa di cui alla
lettera a), a domanda o d'autorità per le cause di cui alle lettere b), c) ed e), soltanto a domanda per la causa di cui alla lettera d).

Le cause indicate alle lettere b) e c) debbono essere accertate nei modi stabiliti dal regolamento; quella indicata alla lettera d) deve essere giustificata dall'ufficiale.

Prima del collocamento in aspettativa per infermità all'ufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dai regolamenti per le licenze e non ancora fruiti.

Nel caso di cui alla lettera d) la concessione della aspettativa è subordinata alle esigenze del servizio e la sua durata non può essere inferiore ai quattro mesi.

Ove l'aspettativa abbia durata superiore a tale termine, trascorsi i primi quattro mesi l'ufficiale può fare domanda di richiamo anticipato in servizio.

Verificandosi una riduzione di quadri, gli ufficiali in eccedenza ai rispettivi quadri sono collocati, per ciascun grado, in aspettativa con preferenza di coloro che ne facciano domanda.

L'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento non può essere collocato in aspettativa.

Nel collocamento d'autorità in aspettativa per riduzione di quadri si osserva un turno per ciascun grado, incominciando dagli ufficiali meno anziani ed eccettuando, fino all'esaurimento del turno, gli ufficiali che nel grado medesimo siano stati altra volta collocati in aspettativa per la stessa causa.


Art. 22.

L'aspettativa non può durare più di due anni, consecutivi o non, in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra e cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata.

Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, l'ufficiale può essere trasferito in altra, aspettativa per questa nuova causa, ma la durata complessiva dell'aspettativa non può superare i due anni nel quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra.

L'ufficiale che sia già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio.


Art. 23.

L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto con il quale è disposta, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra che decorre dalla data della cattura.

L'aspettativa e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.
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