PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

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panorama
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Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da panorama »

Chi lo sa, se il C.G.A. ed il M.D. adottano gli stessi sistemi e provvedimenti, giusto per "uniformità" all'interno della stessa Arma e dello stesso M.D. poichè non si può fare disparità di trattamento personale tra Carabinieri di base e sottufficiali e poi lasciar perdere per gli ufficiali.
Il perchè di questa riflessione? E' semplice. Ciò nasce dalla seguente notizia sul caso del Generale Giampaolo Ganzer e che tutti avete sentito parlare e letto nei quotidiani:

"12 luglio del 2010. Il Tribunale di Milano condanna il generale Giampaolo Ganzer, attuale comandante del Ros, a 14 anni di reclusione e a 65 mila euro di multa. I reati sono gravissimi: traffico di stupefacenti, falso e peculato. Ganzer è stato inoltre interdetto in perpetuo dai pubblici uffici."

Il resto potete leggerlo dal seguente link

http://www.ilpost.it/riccardoarena/2012 ... lo-ganzer/" onclick="window.open(this.href);return false;


fox62
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Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da fox62 »

Caro panorama hai perfettamente ragione, gli Ufficiali dell'Arma sono una CASTA. Anche quando li tocca la Magistratura trovano la maniera per venirne fuori. Mentre a partire dal ruolo Ispettori in giù come sbagli ti segano le gambe. E' una vergogna !!! Buon Ferragosto a tutto il forum.
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Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da panorama »

Ciao fox, hai letto il testo di cui al link indicato?
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Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da panorama »

Lo faranno pure con il Carabiniere atleta SCHWAZER?
Spero che il C.G.A. proceda con la sanzione delle destituzione dall'Arma per aver assunto (mi sembra di aver capito droghe ) così come ha fatto con molti colleghi, altrimenti in molti si ribelleranno.
Chi seguirà la vicenda?
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Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da panorama »

Perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari essendo stato condannato in sede penale ad anni 1 e mesi 10 di reclusione per fatti risalenti all’anno 2001.

quanto sopra:
1) - ai sensi degli articoli 861, comma primo, lettera d) e 867, comma sesto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, per l’effetto, il predetto militare cessa dal servizio permanente e viene iscritto d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito italiano, senza alcun grado, ai sensi degli articoli 923, comma primo, lettera i) e 861, comma quarto del citato decreto legislativo n. 66/2010.

Ricorso respinto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 01149/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00977/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 977 del 2012, proposto dal sig. OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Pastre, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR per il Veneto ai sensi dell’art. 25, comma 1, cod. proc. amm;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante Generale pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del decreto del Direttore generale della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa del 4 aprile 2012 con il quale è stata disposta <<a decorrere dalla data della presente determinazione, “la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari”, ai sensi degli articoli 861, comma primo, lettera d) e 867, comma sesto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, per l’effetto, il predetto militare cessa dal servizio permanente e viene iscritto d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito italiano, senza alcun grado, ai sensi degli articoli 923, comma primo, lettera i) e 861, comma quarto del citato decreto legislativo n. 66/2010>>.
- nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1. Con atto di ricorso (n.r.g. 977/12) notificato il 14 giugno 2012 e depositato il 29 giugno 2012, il sig. OMISSIS ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento dell’atto, meglio in epigrafe specificato, con cui gli è stata comminata la sanzione della “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari”.

2. Riferisce di aver prestato servizio presso l’Arma dei Carabinieri con il grado di appuntato scelto e di essere stato condannato in sede penale ad anni 1 e mesi 10 di reclusione per fatti risalenti all’anno 2001.
3. Espone che a seguito della sentenza definitiva è stato avviato nei suoi confronti il procedimento disciplinare definito con provvedimento ministeriale del 4 aprile 2012 con il quale è stata disposta la perdita del grado a seguito di rimozione per motivi disciplinari.

3. Avverso tale determinazione adduce le seguenti censure:

4. Violazione e falsa applicazione di legge. Eccesso di potere (Violazione del giusto procedimento – Difetto dei presupposti – Difetto di istruttoria e di motivazione – Sproporzionalità – Irragionevolezza – Difetto di pubblico interesse) – Violazione art. 97 Cost.

5. Lamenta, nello specifico, la violazione dei principi di gradualità e proporzione che indirizzano l’attività valutativa della P.A. nell’adozione dei provvedimenti di natura disciplinare.

6. Violazione e falsa applicazione di legge (D.Lgs. 15.3.2010, n. 66; L. 27.3.2001, n. 97; L. 7.8.1990, n. 241) - Eccesso di potere (Violazione del giusto procedimento – Difetto dei presupposti – Difetto di istruttoria e di motivazione – Sproporzionalità – Irragionevolezza – Difetto di pubblico interesse) – Violazione art. 97 Cost.

7. Adduce, al riguardo, l’estinzione del procedimento disciplinare per superamento dei termini previsti ex lege per la sua conclusione.

8. Violazione di legge per violazione e falsa applicazione del principio di legalità e di irretroattività della legge.

9. Asserisce, in particolare, l’illegittima applicazione retroattiva del regime giuridico di cui al d. lgs. n. 66/2010.

10. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, contestando le tesi difensive ex adverso svolte e concludendo per la reiezione delle domande avanzate dal ricorrente.

11. La causa è stata chiamata all’udienza cautelare del giorno 11 luglio 2012 e ivi trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo.

DIRITTO
12. Con il proposto gravame il sig. OMISSIS deduce l’illegittimità del provvedimento del Ministero della Difesa con il quale è stata disposta nei suoi confronti la sanzione disciplinare della perdita del grado.

13. Con il primo motivo di ricorso, deduce l’evidente sproporzione tra l’infrazione commessa e la sanzione disciplinare irrogata dal predetto Ministero.

14. Il motivo è infondato.

15. Si deve, infatti, rilevare in proposito che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, la valutazione circa la gravità di fatti addebitati a un dipendente pubblico nell’ambito di un procedimento disciplinare, costituisce espressione insindacabile di discrezionalità amministrativa, eccetto che per le ipotesi sintomatiche di eccesso di potere le quali, tuttavia, non si rinvengono nel caso di specie, risultando, l’impugnato provvedimento sanzionatorio, immune da evidenti sintomi di abnormità.

16. La sanzione disciplinare comminata al ricorrente appare, infatti, congrua e proporzionata rispetto alla gravità dei fatti addebitati, atteso che tutti gli appartenenti alle Forze armate e di Polizia sono doverosamente tenuti a mantenere in ogni circostanza una condotta esemplare, astenendosi dall’adottare comportamenti che possano condizionare l’esercizio delle funzioni svolte e, conseguentemente, screditare l’immagine e il prestigio dell’amministrazione di appartenenza, minando la fiducia e la stima di cui, soprattutto gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, devono sempre godere.

17. Parimenti destituiti di fondamento, sono gli ulteriori profili di doglianza con cui si adduce la carenza d’istruttoria e l’insufficiente motivazione del giudizio espresso dalla Commissione di disciplina.

18. Invero, risulta per tabulas, dalla documentazione posta agli atti di causa, che i contestati addebiti disciplinari sono stati oggetto di contraddittorio con il diretto interessato nonché di approfondita analisi in sede istruttoria, la quale si è conclusa con un giudizio esaustivamente motivato alla luce della relazione riepilogativa svolta dall’Ufficiale inquirente e previa escussione delle giustificazioni addotte dal giudicando.

19. Privo di pregio è poi il richiamo alla precedente decisione n. 281/2012 assunta da questo Tribunale nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 considerato che non si rinviene, nella fattispecie attualmente in esame, la violazione, in quella sede riscontrata, dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della legge n. 241 del 1990.

20. Insuscettibile di essere accolto è, altresì, il secondo mezzo di gravame con cui si lamenta la violazione dei termini procedimentali, atteso che il provvedimento disciplinare è stato emanato entro il prescritto di 270 giorni decorrente dalla data in cui il Ministero della Difesa ha acquisito piena conoscenza della sentenza di condanna pronunciata nei confronti del ricorrente.

21. Deve, infine, essere respinto il terzo e ultimo mezzo di gravame con cui si contesta l’applicazione retroattiva del Codice dell’ordinamento militare di cui al d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, atteso che il procedimento disciplinare è stato attivato dopo l’entrata in vigore del menzionato provvedimento normativo.

22. Per quanto sopra esposto, il ricorso dev’essere respinto.

23. Considerata la peculiarità della fattispecie controversa, sussistono, tuttavia, giustificati motivi per compensare, tra le parti in causa, le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l'intervento dei signori magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Claudio Rovis, Consigliere
Enrico Mattei, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/08/2012
Eccessodipoterearma

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da Eccessodipoterearma »

Trascrivo, per quanto possa essere utile, la seguente sentenza:

LA SANZIONE DISCIPLINARE NON PUÒ INCIDERE RETROATTIVAMENTE ED IN PEJUS SUI DIRITTI PREVIDENZIALI (Corte dei Conti Sicilia)

lunedì 29 ottobre 2012

LA SANZIONE DISCIPLINARE NON PUÒ INCIDERE RETROATTIVAMENTE ED IN PEJUS SUI DIRITTI PREVIDENZIALI (Corte dei Conti Sicilia)

C. Conti Sicilia Sez. giurisdiz., Sent., 08-08-2012, n. 2443

Svolgimento del processo
Con il ricorso in esame l'istante si grava avverso il provvedimento di sospensione dell'erogazione della pensione percepita per inidoneità assoluta al servizio d'istituto e chiede che sia affermato il suo diritto ad usufruire del trattamento pensionistico concesso per inidoneità assoluta al servizio prima del provvedimento di destituzione, duolendosi anche del provvedimento di recupero delle somme percepite dal 28 gennaio 2005, quali mensilità afferenti la pensione acquisita non già per aver maturato i requisiti anagrafici e contributi bensì per inidoneità al servizio.
Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri-Centro Nazionale Amministrativo in data 21 aprile 2009 e poi in data 8 marzo 2012, da ultimo, ha precisato che il ricorrente, alla data del 28 gennaio 2005, data della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, aveva maturato un servizio contributivo pari ad anni 31, mesi 4 e giorni 25, non riunendo pertanto i requisiti contributivi ed anagrafici previsti dalla legge n. 449/1997, nonché dal D.Lgs. n. 165/1997,sia alla luce della Legge 18.10.1961 n. 1168, sia alla luce del decreto legislativo n. 66 del 15/32010, art. 923, comma 5.
Con ordinanza cautelare n. 46/2012 questo Giudice respingeva la domanda cautelare.
Con memoria versata in atti in data 31 maggio 2012 il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, osservando con articolate e precise argomentazioni che:
- non ci può essere decorrenza retroattiva della sanzione disciplinare che ai sensi dell'art. 21 della legge n. 241/1990 deve decorrere dal giorno successivo alla notifica del provvedimento, prevalendo tale norma su quella disciplinare, sia perchè posteriore, sia perché speciale;
- il problema è quello della rilevanza e degli effetti della sanzione disciplinare della perdita del grado rispetto alla anzianità contributiva necessaria per l'accesso alla pensione;
- nel richiamare la pronunzia della Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna n. 1876/2010, ha affermato che la sanzione disciplinare non può incidere retroattivamente ed in peius sui diritti previdenziali acquisiti dal pensionato; ciò perché i requisiti per l'accesso alla pensione sono cristallizzati al momento del collocamento in congedo;
- inevitabilmente al militare cui venga irrogata la sanzione disciplinare di stato di perdita del grado conserva comunque il diritto al trattamento pensionistico maturato qualora già ritenuto in possesso dei necessari requisiti contributivi (Corte costituzionale n. 12-20 dicembre 1989 n. 557);
- Il sopravvenuto provvedimento di perdita del grado per rimozione non rientra in nessuna delle ipotesi indicate e non appare idoneo a mutare il titolo giuridico del già avvenuto collocamento a riposo, incidendo esclusivamente sui residui profili attinenti lo status giuridico militare;
- in ogni caso, in assenza di dolo, a distanza di anni non può legittimamente chiedersi la ripetizione del presunto indebito. Previa camera di consiglio il Giudicante ha dato lettura, al termine dell'udienza, del dispositivo nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in ossequio a quanto statuito dal co. 2 dell'art. 53, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, con L. 6 agosto 2008, n. 133).

Motivi della decisione
L'oggetto del presente giudizio verte sulla sussistenza o meno del diritto a pensione di anzianità del ricorrente.
L'interessato è cessato dal servizio a decorrere dal 28 gennaio 2005, con un'anzianità di anni 31, mesi 4 e giorni 25,, inferiore certamente a quella prescritta dal regime pensionistico di riferimento per la maturazione del diritto a pensione (legge n. 449/1997, ovvero art. 6 del D.Lgs. n. 165/1997 come modificato dall'art. 59, comma 12 della stessa legge n. 449).
Tuttavia, allo stesso è stato inizialmente conferito trattamento delle pensioni sulla base dell'art. 1, comma 32 della legge n. 335/1995 ("Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità continuano a trovare applicazione: nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da cause di servizio") e in considerazione del fatto che nei confronti del ricorrente il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con atto dispositivo del 4 aprile 2005, aveva emesso decreto di collocamento in congedo assoluto per infermità a decorrere dal 28 gennaio 2005.
Sennonché, in seguito, con sentenza penale di condanna intervenuta in data 5 luglio 2005, il predetto veniva condannato alla pena sospesa di anni uno di reclusione militare, per il reato di peculato militare (per essersi appropriato della somma pari a Euro 2.368,565). Con sentenza n. 39 del 18 aprile 2007, passata in giudicato il successivo 22 settembre, la sezione di appello di Napoli confermava il giudizio emesso a carico del predetto. Nei suoi riguardi, con decreto del 14 aprile 2008 l'Amministrazione ha applicato la sanzione della perdita di grado e rimozione per motivi disciplinari, alla quale ha fatto seguito la sospensione del trattamento pensionistico, perché, dovendosi ritenere il ricorrente cessato per motivi disciplinari, non sarebbe stata più applicabile, ai fini dell'anzianità minima richiesta per la cessazione dal servizio, la disposizione di cui all'art. 1, comma 32 della legge n. 335/1995, bensì la normativa del nuovo regime pensionistico. Così tratteggiata la fattispecie in esame, posto, inoltre, che a tutt'oggi non risulta annullato il provvedimento che ha applicato la sanzione disciplinare di cui sopra - provvedimento che è ancora pendente innanzi il Tar Lazio, rimanendo ovviamente, esclusa dall'ambito della giurisdizione della Corte dei Conti qualsivoglia questione concernente la legittimità del provvedimento di risoluzione del rapporto, occorre stabilire, esclusivamente ai fini dell'individuazione dei requisiti richiesti dalla legge per la maturazione del diritto a pensione, se il ricorrente debba ritenersi collocato in congedo per infermità o se invece debba ritenersi cessato dal servizio per perdita di grado. L'art. 12 della legge 18/10/1961 n. 1168, stabilisce che "il militare di truppa dell'Arma dei Carabinieri ... anche prima del raggiungimento del limite di età... può cessare dal servizio continuativo... per perdita del grado".
L'art. 22 chiarisce che " il militare di truppa dell'Arma dei Carabinieri ... cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare e poi prevede che qualora il provvedimento si concluda con una sentenza... che importi la perdita del grado, la cessazione del militare dal servizio continuativo, si considera avvenuto, ad ogni effetto, per tale causa".
L'art. 34, infine chiarisce che "il militare di truppa dell'Arma dei Carabinieri incorre nella perdita del grado per ...interdizione giudiziale o condanna nei casi in cui ai sensi della legge penale militare, importa la pena accessoria della rimozione".
Posto che la fattispecie in esame rientra nella previsione normativa di cui sopra, dovrebbero trovare applicazione i su enunciati articoli dai quali scaturisce il principio della prevalenza del titolo della perdita di grado nell'individuazione della causa giuridica di cessazione dal servizio.
In tal senso questo stesso Giudice, nel richiamare giurisprudenza di questa Corte (Sezione Lombardia n. 504/2009 e 552/2010, nonché Sezione Lazio n. 314/2011), e poi del Consiglio di Stato (sez. IV del 2010, n. 9263 del 18.12.2010 e n. 7734 del 02.11.2010), con ordinanza n. 46 del 20 febbraio 2012 respingeva la domanda cautelare.
Sennonché, res melius perpensa, alla luce delle articolate argomentazioni esposte dalla difesa, nonché di due chiari arresti giurisprudenziali (Corte dei Conti Emilia Romagna n. 1176/2010, Corte dei Conti Campania n. 2640 /2010), ed ancora, seppur limitatamente alla fase cautelare, della ordinanza Sezione Campania n. 154/2012, reputa quest'organo giudicante che, ai fini del presente giudizio, non rilevano gli inquadramenti dell'istituto nel complesso della normativa disciplinare, ma solo gli effetti previdenziali dell'istituto della perdita del grado.
Questo giudice, in adesione alla prospettazione del ricorrente, e agli arresti giurisprudenziali richiamati da ultimo, ritiene che "la sanzione disciplinare non possa incidere retroattivamente ed in pejus sui diritti previdenziali acquisiti dal pensionato; questo perché i requisiti per l'accesso alla pensione sono cristallizzati al momento del collocamento in congedo. Inoltre, la sanzione disciplinare incide ordinariamente sul servizio poiché ha come finalità la sanzione di comportamenti del dipendente in servizio al fine di ristabilire la fisiologicità del rapporto di servizio tra amministrazione e dipendente".
Il provvedimento intervenuto, per fictio iuris nello stesso momento in cui il ricorrente era stato collocato in congedo per infermità, così facendo, incide in una situazione giuridica già consolidata per fatto stesso dell'amministrazione.
Per questi motivi, non ritenendosi plausibile revocare il trattamento pensionistico riconosciuto, nella fattispecie in esame, alla luce delle argomentazioni esposte, si accoglie il ricorso, e, per l'effetto, si dichiara il diritto del ricorrente a percepire il trattamento pensionistico concesso per inidoneità assoluta al servizio prima del provvedimento di destituzione (rimozione del grado) con conseguenziale declaratoria del medesimo a percepire i ratei di pensione maturati e non corrisposti.
Le amministrazioni resistenti sono tenute al pagamento dei ratei arretrati con rivalutazione monetaria ed interessi legali, nei termini e limiti di legge, sino al soddisfo.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio. Ricorrono, nella specie, i presupposti per disporre d'ufficio, ai sensi dell'art. 52, secondo comma, ultima parte, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ("codice in materia di protezione dei dati personali"), l'annotazione di cui al primo comma dello stesso articolo, volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità o di altri dati identificativi dell'interessato, riportati sulla sentenza.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la regione Siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Fissa, a norma dell'art. 429 c.p.c., comma primo come modificato dall'art. 53 dl 25 giugno 2008 n. 112, conv. con modifiche, dalla L. 6 agosto 2008 n. 133, il termine di giorni 30 (trenta) per il deposito della sentenza. Spese compensate.
Spese compensate stante la complessità delle questioni.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti ulteriori.
traversat
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Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da traversat »

Questo significherebbe cosa?
MIRKOLEONE

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da MIRKOLEONE »

traversat ha scritto:Questo significherebbe cosa?

...azz significa che forse si muove qualcosa...

...mi spiego, attualmente accade che un CC sottoposto a procedimento disciplinare di stato (il più delle volte a seguito di una vicenda penalmente rilevante) si vede sanzionato con la rimozione del grado

se nel frattempo che la vicenda era in essere (il più delle volte anni e anni di attesa) veniva riformato per motivi di salute e andava in pensione, si vede revocare la pensione con effetto ex tunc (cioè retroattivamente) e l'amminitrazione gli chiede la restituzione di tutti i soldi di pensione che nel frattempo aveva percepito.
(Certo questo accade solo a noi, perché un privato cittadino di certo non corre questo rischio)

sino ad ora le varie sentenze TAR Consiglio di Stato ecc... avevano respinto la maggior parte dei ricorsi presentati dagli interessati (a parte pochissime eccezioni)...

adesso questa sentenza della Corte dei Conti (organo competente in materia pensionistica) sembra dire qualcosa di più... ovvero sembra articolare una risposta chiara, di valore generale e non riferita al solo caso in esame, la quale si aggancia alle altre pronunce in tal senso dei paritetici organi di altre località.



Personalmente sono dell'idea che chi sbaglia e commette un reato deve pagarne le conseguenze, tuttavia ho avuto modo di vedere come in verità l'attuale sistema produca situazioni aberranti:
ho visto molti colleghi ingiustamente accusati i quali hanno vissuto dei calvari personali e familiari spaventosi... poi alla fine ne sono usciti puliti.. però la giustizia non è assolutamente cosa certa, e l'essere innocente non è purtroppo garanzia per un'assoluzione...

inoltre si può vedere che alcuni sono stati sottoposti a tali procedimenti di rimozione quale conseguenza di azioni di poca rilevanza sul servizio o comunque non così gravi da doverne subire delle conseguenze così gravi (un ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza, il litigio con un vicino di casa, con la moglie in sede di separazione, il mancato pagamento di una tassa ecc...)

Non affermo di certo che questi comportamenti debbano essere premiati, e meno ancora lo dovrebbero essere altri comportamenti ancor più gravi, però è bene che la punizione sia relativa al comportamento della persona ed avvenga in maniera civile e democratica.
se uno ha commesso un reato che venga punito secondo quanto stabilito dalla legge penale; se di illecito disciplinare si tratta, che venga sanzionato disciplinarmente con le punizioni previste, anche con la rimozione se necessario...

tuttavia l'andare a revocare una pensione per infermità è un atto incivile e sproporzionato: si priva del sostentamento una persona che si trova in uno stato di debolezza.

se il senso è quello di evitare che un "delinquente in divisa" che si vede sottoposto a procedimento penale usi la scappatoia della riforma per cavarsela tranquillamente, allora non si deve far altro che verificare la sussistenza o meno dello stato di infermità che ne determina la riforma: se c'è bene, altrimenti continua a lavorare ed aspetta l'esito del procedimento a tuo carico.

Procedendo le cose così come stanno ora, si determina la situazione che chi (avendo un procedimento in pendenza) è veramente malato, ha paura di farsi curare e di passare l'esame della commissione medica perché sarebbe riformato, con il rischio di vedersi poi un giorno revocare la pensione e richiedere tutti i soldi indietro!!!

Vi rendete conto!!!

No... bisogna viverle queste cose...

di fatto si tratta della revoca del diritto ad ammalarsi...

ripeto, non sono qui a dire che chi ha sbagliato non debba pagarne le conseguenze, ma anche chi ha commesso un reato ha diritto all'assistenza sanitaria o, a questo punto, vogliamo fare una norma che, contestualmente alla sanzione disciplinare decreta anche la perdita del diritto all'assistenza sanitaria, dei diritti civili e chiunque può agire contro di lui senza conseguenze sino anche alla soppressione fisica?


infine rammento che queste conseguenze sulla revoca del trattamento pensionistico naturalmente riguardano tutti sino al grado di ispettore/maresciallo... per gli ufficiali no... o meglio riguarderebbero anche loro, i quali però, in virtù un un comma a loro dedicato nel nuovo ordinamento militare, nel caso in cui si trovino sottoposti ad un procedimento dal quale possa derivarne la rimozione, possono anticipare il tutto presentando loro un'stanza di perdita del grado che chiude lì ogni procedimento disciplinare.... e quindi anche le conseguenze che questo avrebbe, tra le quali la revoca della pensione....

evviva!!! come insegnava Orwell ne "La fattoria degli animali":

"...gli animali sono tutti uguali, ma alcuni sono più uguali di altri..."


ciao a tutti
cesacapo
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Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da cesacapo »

Ho acquisito dalla banca dati della Corte dei Conti la sentenza della terza sezione Centrale di Appello nr. 5/2013 del 09/01che da torto ad un Carabiniere confermando la revoca della pensione ottenuta per inabilita' a seguito della rimozione del grado.
Allego il file.
cesacapo
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Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da cesacapo »

Ho difficoltà ad allegare il file comunque questa sentenza, come ho detto in precendenza, si trova nella banca dati della Corte dei Conti.
italiauno61

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da italiauno61 »

morgan1964 ha scritto:Personalmente non ho trovato ancora nulla di positivo...ne ho parlato con un avvocato del lavoro e ritiene, la retroattività di un decreto di perdita del grado a decorrere dalla sospensione dal servizio, illegittimo costituzionalmente. Anche perchè durante la sospensione dal servizio sei comunque militare, soggetto a certi doveri, percepisci comunque un assegno (metà stipendio), paghi le tasse, non puoi trovarti un altro lavoro ecc..... In teoria la retroattività della perdita del grado allora dovrebbe incidere su tutto....non solo sull'eventuale pensione di invalidità magari ottenuta. E' una questione abbastanza complicata.....
Io sono certo di perdere il grado per cui il legale del lavoro mi ha consigliato intanto di tentare la via della pensione di invalidità....poi si vedrà...non perderei nulla comunque anzi, in caso poi di reintegro dopo i 5 anni ottenuta la riabilitazione penale, riavrei diritto alla pesnione di invalidità eventualmente revocata. Se invece qualche avvenimento particolare (che so..smilitarizzazione o altri eventi) venisse in mio favore e non perdessi il grado, mi terrei la pensione di invalidità e amen...
Il problema si pone soltanto se si resta idonei al servizio militare e non si hanno gli anni per percepire la pensione di anzianità che ricordo allo stato attuale mi pare sia 40 anni e/o 53 anni di età. Quindi, se al momento della irrogazione del provvedimento della sospensione precauzionale dal servizio il militare non possiede i requisiti per il pensionamento, non potrà percepire alcuna pensione. Diversamente, in caso di riforma, potrà beneficiare dei benefici connessi...
panorama
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Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da panorama »

E' questa?

1) - il Comando Regione Carabinieri Liguria e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rispettivamente con nota n. 45 del 21/2/2006 e nota del 15/3/2006, ritenevano che, avendo l'interessato alla data dell'ultimo giorno di servizio (26/1/2003) un'anzianità di anni 30, mesi 1 e giorni 2, l'applicazione della sanzione della perdita di grado dalla data del congedo avesse determinato la mancata maturazione dei requisiti stabiliti dalla legge 449/1997, ovvero dall'art. 6 del D. Lgs. 165/1997 come modificato dall'art. 59, comma 12 della stessa legge n. 449, per l'affermazione del diritto alla pensione normale.

Appello del Maresciallo Aiutante S. UPS CC. Respinto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE

TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 5 2013 PENSIONI 09/01/2013

Sent. 5/2013


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte dei conti
Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello
composta dai seguenti magistrati:
Dott. Angelo De Marco Presidente
Dott. Fulvio Longavita Consigliere
D.ssa Marta Tonolo Consigliere
Dott. Bruno Tridico Consigliere relatore
D.ssa Francesca Padula Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sull’appello in materia di pensioni proposto avverso la sentenza 23 aprile 2008 n. 268 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Liguria da S. C., rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Bava

contro
il Ministero della difesa e l’INPDAP.

Visto l’atto di appello, iscritto al n. 32810 del registro di segreteria;
Esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 28 novembre 2012, con l’assistenza della segretaria Elisabetta Barrella, il Giudice relatore, dott. Bruno Tridico e l’avv. Bava per l’appellante.

Esposizione del fatto
Con l’impugnata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la regione Liguria ha respinto il ricorso proposto dal sig. S. C., volto a ottenere il ripristino della pensione, revocata dal 1° gennaio 2003 con conseguente accertamento di indebita percezione di euro 62.411,38.

Il Ministero della Difesa, con decreto n. 2734 del 30/9/2003, disponeva, a decorrere dal 27/1/2003, la cessazione dal servizio permanente per infermità del Signor S. C., Maresciallo Aiutante S. UPS CC, ed il suo collocamento in congedo assoluto. Tale provvedimento veniva adottato in conformità del parere della C.M.O. di Torino in data 27/1/2003. Al predetto veniva corrisposto trattamento pensionistico provvisorio.
A seguito della sentenza di condanna in data 11/2/2004 del Tribunale Militare di Torino, la Commissione di disciplina riteneva il S. C. “non meritevole di conservare il grado”. Con decreto n. 437 datato 24 dicembre 2004, il Ministero della Difesa disponeva nei confronti del M.llo S. C. la perdita di grado per rimozione per motivi disciplinari ai sensi dell'art. 60 n. 6 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Con successivo decreto del Ministero della Difesa, n. 48 del 4 febbraio 2005, rilevato che nel precedente decreto n. 437 la decorrenza indicata era dalla data del provvedimento e non dalla data di collocamento in congedo per riforma, nonché la mancata indicazione degli articoli n. 61 e 37 della legge n. 599/1954, si provvedeva alla correzione degli errori materiali dello stesso decreto n. 437, disponendo l'applicazione della sanzione della perdita di grado ai sensi dell'art. 60, n. 6 e del combinato disposto degli articoli 61 e 37 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e a decorrere dalla data del 28 gennaio 2003.

Con l'ultimo decreto n. 108/III-7/2005 datato 23 marzo 2005, il Ministero della Difesa disponeva la correzione del precedente decreto n. 48 nel senso che la sanzione della perdita di grado per rimozione per motivi disciplinari, ai sensi agli art. 60, n. 6 e del combinato disposto degli artt. 61 e 37 della legge n. 599/1954, veniva disposta a decorrere dal 27 gennaio 2003.

A seguito dei predetti provvedimenti, il Comando Regione Carabinieri Liguria e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rispettivamente con nota n. 45 del 21/2/2006 e nota del 15/3/2006, ritenevano che, avendo l'interessato alla data dell'ultimo giorno di servizio (26/1/2003) un'anzianità di anni 30, mesi 1 e giorni 2, l'applicazione della sanzione della perdita di grado dalla data del congedo avesse determinato la mancata maturazione dei requisiti stabiliti dalla legge 449/1997, ovvero dall'art. 6 del D. Lgs. 165/1997 come modificato dall'art. 59, comma 12 della stessa legge n. 449, per l'affermazione del diritto alla pensione normale.

Con nota prot. n. 12788 del 10/5/2006, l'I.N.P.D.A.P. sede di Omissis comunicava al Signor S. C. l'avvio del procedimento di accertamento di indebito pari ad € 62.411,38 a seguito della revoca del diritto a pensione dall'1/9/2003.

L’impugnata sentenza ha confermato l’insussistenza del diritto a pensione, ritenendo l’interessato cessato dal servizio non per infermità, ma per perdita di grado, con conseguente inapplicabilità dell’art. 1, comma 32, legge n. 335/95.

Avverso la sentenza ha proposto appello il sig. S. C., ritenendo che l’art. 37 della legge n. 599/54, preclusiva del diritto a pensione invocato, facesse parte di un regime pensionistico “chiuso” e che, quindi, sarebbe stato implicitamente abrogato dall’art. 254 del d.P.R. n. 1092/73, come peraltro incidentalmente affermato dalla Corte costituzionale in sentenza n. 557/89. Con successiva memoria, nell’insistere per la riforma della gravata sentenza, ha ribadito la prevalenza dell’art. 1, comma 32 l. 335/95 rispetto alle norme previgenti, compreso il citato art. 37, invocando a sostegno la sentenza n. 237/2011 della Seconda Sezione d’appello di questa Corte, e comunque l’abrogazione operata con il menzionato art. 254.
All’odierna pubblica udienza, dopo l’esposizione introduttiva del Giudice relatore, l’avv. Bava ha ribadito quanto già esposto in atti scritti, concludendo per la riforma della sentenza impugnata, il riconoscimento del diritto a pensione e la restituzione di quanto trattenuto e/o recuperato.

La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

Nel caso in esame, l’Amministrazione ha applicato il quadro normativo risultante dagli artt. 37, 60 e 61 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

La perdita del grado (che, com’è noto, determina il venir meno dello stato di sottufficiale – art. 1 l. n. 599/54 – e la cessazione dal servizio permanente – art. 26, comma primo, lett. g) -) per rimozione è una sanzione disciplinare di stato (art. 63, lett. d) ). L’art. 60, comma primo, prevede che il grado si perda, tra le varie cause ivi elencate, per “rimozione, per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, previo giudizio di una Commissione di disciplina”. Normalmente decorrente dalla data del decreto ministeriale (art. 61, comma secondo), “qualora ricorra l’applicazione del secondo comma dell’art. 37, la perdita del grado per le cause indicate al primo comma, nn. 6 e 7, dell'art. 60 decorre dalla data in cui il sottufficiale ha cessato dal servizio permanente”. E il menzionato art. 37, comma secondo, prevede espressamente che, “Qualora il procedimento [disciplinare] si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta”.

Applicando tale principi al caso di specie, essendo intervenuta perdita del grado, non pare possa revocarsi in dubbio che la cessazione debba ritenersi avvenuta “per tale causa” e a decorrere dal 27 gennaio 2003.

Di conseguenza, qualora sia questo il quadro normativo da applicare alla fattispecie, non sussisterebbe il diritto a pensione e legittimo sarebbe il recupero operato dall’INPDAP, posto che l’anzianità di servizio maturata (anni 30, mesi 1 e giorni 2) sarebbe inferiore a quella prescritta dal regime pensionistico di riferimento recato dalla legge n. 449/97, ovvero dall’art. 6 d.lgs. n. 165/97 come modificato dall’art. 59, comma 12 della medesima legge n. 449/97. Né potrebbe applicarsi l’art. 1, comma 32 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che subordina l’applicabilità delle disposizioni ad essa previgenti in materia di requisiti di accesso e decorrenza delle pensioni di anzianità alla cessazione dal servizio, tra l’altro, per invalidità derivanti o meno da cause di servizio.

Questa Sezione ritiene corretta l’applicazione del suddetto quadro normativo da parte dell’Amministrazione.

L’interessato tenta di avversare tale interpretazione invocando l’abrogazione, ad opera dell’art. 254 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, di tutte le norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato vigenti alla data del 21 dicembre 1973, salve quelle ivi richiamate. Ad avviso dell’appellante, quindi, anche l’art. 37 della legge n. 599/54 non sarebbe più vigente nel nostro ordinamento e non potrebbe quindi invocarsi per la negazione del contestato diritto a pensione.

Segnatamente, si assume che una disposizione, quale il menzionato art. 37, utilizzata per incidere sul requisito pensionistico non può non ritenersi abrogata, quantomeno per i suoi effetti previdenziali.

In altri termini, secondo la tesi dell’appellante qualsiasi norma avente effetti in materia di pensione sarebbe abrogata, quantomeno per tali effetti, ad opera del menzionato art. 254.

Non è chi non veda che una simile interpretazione vada ben oltre il dato normativo.

Invero, il d.P.R. n. 1092/73, nel dettare le norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, ha indubbiamente abrogato le diverse, previgenti, discipline in materia di trattamento di quiescenza, ma non le norme che intervengono, in ragione di specifiche esigenze giustificate dalle peculiarità dei regimi in cui operano, a regolare particolari situazioni sotto diversi profili, ivi compresi i riflessi pensionistici. Ciò non significa che trattasi di “norme relative al trattamento di quiescenza”, ma solo di norme aventi molteplici effetti, non solo previdenziali.

Ciò vale anche per l’art. 37 della legge n. 599/54, che non è una norma relativa al trattamento di quiescenza, bensì una norma che regola principalmente lo status di sottufficiale e la sua cessazione dal servizio permanente (e, precisamente, causa e tempo della cessazione dal servizio). La norma ha, evidentemente, riflessi anche sul trattamento di quiescenza, ma ciò non equivale a dire che trattasi di norma relativa al trattamento di quiescenza.

E che, nonostante l’entrata in vigore del d.P.R. n. 1092/73, non sia intervenuta abrogazione dell’art. 37, trova inequivocabile conferma nel d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, che ha confermato la permanenza in vigore dell’intero provvedimento – indirettamente replicando a C.cost. 20 dicembre 1989, n. 557, che aveva, come correttamente fatto notare dall’appellante, incidentalmente affermato l’abrogazione della legge n. 599/54 - . Il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, all’art. 867, peraltro, ripropone la norma con nuova formulazione, e l’art. 923, comma 5, prevede espressamente che “Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause [ tra le quali l’infermità, ex comma 1 lett. b) ], anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa”. Solo con l’entrata in vigore dell’art. 2268 d.lgs. n. 66/2010 si è determinata l’abrogazione (espressa) della legge n. 599/54, con la conseguente modifica dell’all. 1 d.lgs.n. 179/2009 ed eliminazione della voce relativa alla legge n. 599/54 per effetto del d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 213.

Né si comprende per quale motivo, qualora intervenga perdita del grado, la cessazione dal servizio non debba intendersi intervenuta per tale causa anche ai fini pensionistici: è evidente che, in tale circostanza, vengono meno le ragioni che hanno indotto il legislatore, nei casi di cessazione dal servizio per invalidità, a derogare espressamente, con il citato art. 1, comma 32, l. n. 335/95, alla nuova disciplina in materia di requisiti di accesso e decorrenza dei trattamenti pensionistici. Opera quindi, in presenza di perdita del grado, una sostituzione ope legis, coerente con la valenza latamente sanzionatoria del più volte menzionato art. 37, di tale causa con qualsiasi altro motivo di cessazione, anche temporalmente antecedente, come nel caso di specie.

Quanto sopra esposto consente anche superare l’obiezione di parte appellante, in merito al fatto che l’art. 37 faceva parte di un sistema pensionistico sostituito esplicitamente da altro regime che, all’art. 52 del d.P.R. n. 1092/73, disciplinando ex novo la situazione, non replicava la disciplina recata dall’art. 37. Il principio di rilevanza del titolo della perdita di grado agli effetti pensionistici, mai abrogato, trova invece esplicita conferma nel menzionato art. 923 d.lgs. n. 66/2010.

Anche il precedente giurisprudenziale citato nella memoria depositata dall’appellante in data 12 aprile 2012 (Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale 18 maggio 2011, n. 237), non è pertinente al caso di specie, in quanto con essa è stato riconosciuto il diritto a pensione a militare riammesso formalmente in servizio e che ha prestato un nuovo servizio, oggetto di computo, dopo la perdita del grado per rimozione, che il Giudice ha ritenuto valido ai fini del conseguimento del diritto a pensione. Trattasi quindi di ulteriore e diverso servizio effettivamente prestato, non di servizio prestato prima della perdita del grado e quindi disciplinato dal menzionato art. 37. E la medesima Sezione seconda giurisdizionale, con sentenza 22 dicembre 2011 n. 732 (così come, peraltro, tra le altre, Sezione giurisdizionale Lazio 21 febbraio 2011 n. 314), lungi dal ritenere abrogata tale norma di legge, l’ha, al contrario, per altro verso applicata ai fini del decidere.

L’appello quindi deve essere respinto in quanto giuridicamente infondato.

Non è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, mentre le spese legali possono essere compensate, in considerazione della complessità delle questioni trattate.

Per questi motivi
La Corte dei conti
Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello

definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,
RESPINGE
l’appello proposto.

Nulla per le spese di giustizia.
Spese legali compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2012.
L'estensore Il Presidente
F.to Bruno Tridico F.to Angelo De Marco

Pubblicata mediante deposito in segreteria il giorno 09/01/2013

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Michele Lorenzelli
Domenico61
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Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da Domenico61 »

Salve a tutti sono un brigadiere dei cc , ho letto sempre su questo forum che se vi è una condanna che superano i cinque anni di pena , la " la rimozione della perdita del grado e la eventuale revoca della pensione se concessa durante tale periodo viene per inabilità al servizio" non avviene perché essendo una condanna superiore a 5 anni vi è la destituzione , se ho ben capito il militare cessa dal servizio per destituzione , se riesco vi allego un copia .....APPUNTO PER I COLLEGHI CHE HANNO UN PROCEDIMENTO PENALE, E SONO STATI RIFORMATI-
ED OTTENUTA LA PENSIONE PER DISPENSA-E SUCCESSIVAMENTE IL PROCEDIMENTO PENALE NON FINISCE CON ESITO POSITIVO-E IL MINISTERO REVOCA LA PENSIONE-
VI E UN UNICO MODO IN CUI L'AMMINISTRAZIONE NO PUO' ASSOLUTAMENTE REVOCARLA-E QUELLO DI AVER UNA CONDANNA A 5 ANNI CON INTERDIZIONE PERPETUA DAI PUBBLICI UFFICI-IN QUESTO CASO L'AMMINISTRAZIONE NON PUO' FARE IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER LA RIMOZIONE-E LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO HA LA DECORRENZA DALLA DATA DELLA PUBBLICAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA CASSAZIONE-
CERTO CHE NON AUGURO A NESSUNO DI ESSERE CONDANNATO-MA QUESTA E LA LEGGE VIGENTE-
IN ALTERNATIVA FARE RICORSO ALLA CORTE DEI CONTI COME QUESTO COLLEGA-IL QUALE I GIUDICI DI APPELLO GLI HANNO DATO RAGIONE-
PER CARLOS-ECCOTI ACCONTETATO QUESTO L'HA AVUTA-
ALLEGO LA SENTENZA PER L'ENNESIMA VOLTA-
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SECONDA APPELLO Sentenza 237 2011 Pensioni 18-05-2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
composta dai magistrati
dott. Gabriele De Sanctis Presidente
dott. Stefano Imperiali Consigliere relatore
dott. Mario Pischedda Consigliere
dott.ssa Angela Silveri Consigliere
dott.ssa Manuela Arrigucci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull’appello n. 38572 del registro di segreteria, proposto dal sig. L. R., rappresentato e difeso dall’avv. Italo Alessio, contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, e contro l’INPDAP, per la riforma della sentenza della Sezione Giurisdizionale per ilFriuli Venezia Giulia n. 65 del 14.4.2010.
Visti gli atti del giudizio;
Udita all’udienza del 10.5.2011 la dott.ssa Maria Carmela Viola in rappresentanza dell’INPDAP;
Ritenuto inFATTO
1. Il sig. L. R., militare della Guardia di Finanza, subì la perdita del grado con rimozione dall’impiego l’8.10.1999. Riammesso in servizio a seguito di ordinanze cautelari del Giudice amministrativo, fu collocato in congedo assoluto per infermità il 21.2.2002, con attribuzione di pensione.
Sennonché, con sentenza del 26.3.2008 il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della sanzione disciplinare e ha revocato l’ordinanza cautelare che aveva riammesso in servizio il militare.
Con atti dell’8.6.2009 e del 4.11.2009, l’INPDAP ha chiesto pertanto al sig. R. la restituzione della somma di € 163.823,98, corrispondente ai ratei pensionistici percepiti nel periodo 1°.1.2003 - 31.3.2009. E con decreto del 15.2.2010, la Guardia di Finanza ha revocato il trattamento pensionistico in precedenza attribuito.
2. Il sig. L. R. ha chiesto allora a questa Corte di riconoscere che il suo collocamento a riposo è dovuto a infermità, gli spetta per conseguenza il già attribuito trattamento di quiescenza e va comunque esclusa qualsiasi restituzione di ratei già percepiti.
Con sentenza n. 65 del 14.4.2010, la Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia ha respinto le richieste del ricorrente, sostenendo che questi è cessato dal “rapporto d’impiego con la Guardia di Finanza a far data dal 8.10.1999, e che tutti gli altri periodi in cui il ricorrente ha prestato di fatto la propria attività lavorativa, in via provvisoria ed in ottemperanza alle due ordinanze cautelari del 14.01.2000 del TAR Friuli Venezia Giulia e del 25.07.2000 del Consiglio di Stato, non possono esser aggiunti ai fini pensionistici”. Per conseguenza: il sig. R. “non ha raggiunto il periodo minimo per beneficiare del trattamento ordinario” fissato in 37 anni dall’art. 59 della legge n. 449 del 1997; non può conseguire “un trattamento pensionistico collegato ad un’infermità o a motivi di salute, secondo la normativa di settore, posto che le patologie sulle quali si fonda la richiesta del R. sono insorte quando il rapporto con l’amministrazione era inevitabilmente cessato in forza della revoca ex tunc delle ordinanze cautelari del G.A.”; non può nemmeno trattenere, in ragione di un preteso affidamento meritevole di tutela, quanto ha indebitamente percepito a titolo pensionistico.
3. Il sig. L. R. ha proposto appello avverso la sentenza della Sezione friulana, chiedendo anche che la sua esecuzione sia sospesa.
Con ordinanza n. 24 dell’11.2.2011, è stata accolta l’istanza cautelare.
Con nota depositata il 21.4.2011, l’appellante ha affermato, richiamando anche la sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 1971, che non è possibile “modificare a posteriori la causa di cessazione del rapporto con l’Amministrazione”; la retroattività è una fictio iuris che “incontra il limite del principio quod factum est, infectum fieri nequit”; “unica e definitiva causa di cessazione del rapporto di servizio tra R. e l’Amministrazione militare di appartenenza fu la sopravvenuta irreversibile infermità nel 2002”; in ogni caso non potrebbe farsi applicazione, nella fattispecie in esame, dell’art. 2033 c.c..
Con nota depositata il 6.5.2011, l’Avvocatura Generale dello Stato ha sostenuto “la totale correttezza della decisione di primo grado”; ha evidenziato che “comunque il R. alla data del 21 febbraio 2002 (di collocamento in congedo per infermità)” non era in possesso dell’anzianità contributiva di 37 anni “prevista dalla normativa vigente per il conseguimento del diritto a pensione”; ha chiesto in definitiva il rigetto dell’appello.
4. All’udienza del 10.5.2011, la dott.ssa Maria Carmela Viola per l’INPDAP ha insistito per l’accoglimento dell’appello, evidenziando come il sig. R. non abbia comunque conseguito l’anzianità minima contributiva di 37 anni prevista dalla legge n. 449 del 1997.
Considerato in
DIRITTO
1. L’appellante ha in primo luogo affermato che la sua infermità non è affatto “insorta e/o è stata accertata in epoca successiva alla rimozione” - il sig. R. ne soffrirebbe infatti “da quasi venti anni” - per cui appare “perfettamente legittimo” ritenere che abbia avuto come “concausa aggravante la dipendenza dal servizio”.
Si tratta di argomentazioni chiaramente non condivisibili, poiché non risulta agli atti che l’infermità dell’appellante sia stata dichiarata dipendente da causa di servizio. Anzi, non risulta nemmeno che il riconoscimento di una tale dipendenza sia stato chiesto dall’interessato.
2. Risulta infondato anche il motivo d’appello con il quale si afferma che “in base all’art. 34 del CPMP, la pena della rimozione decorre ad ogni effetto” solamente “dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
Infatti, il sig. R. ha subito la rimozione dal grado all’esito di un procedimento disciplinare, non come pena accessoria a una condanna alla reclusione militare.
3. Sembrano invece condivisibili i motivi di gravame con i quali l’appellante sostiene che l’art. 1 del r.d. n. 2480 del 1923 - secondo il quale “per l’impiegato civile o per il militare collocato a riposo o comunque dispensato dall’impiego, che venga di fatto, per qualsiasi causa, trattenuto in servizio, il tempo trascorso in tale condizione non è valutato agli effetti di pensione” - è norma eccezionale, che non può essere interpretata estensivamente. Ed evidenzia inoltre che la sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 1971 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 1 del r.d. n. 2480 del 1923 nella parte in cui consente che il provvedimento di collocamento a riposo o di dispensa dall'impiego del dipendente trattenuto di fatto in servizio possa, ai fini della decorrenza del trattamento di quiescenza, avere effetto da data anteriore a quella del provvedimento stesso.
Infatti, il sig. L. R., riammesso formalmente in servizio a seguito di ordinanze cautelari del Giudice amministrativo, ha in tal modo prestato un servizio, cessato per infermità del militare e non per la definitiva rimozione dal grado solo successivamente disposta per effetto della sentenza del Consiglio di Stato del 26.3.2008, che non può essere considerato di mero fatto. E produce pertanto tutti i suoi effetti, sia ai fini immediatamente retributivi che ai fini del conseguimento del diritto a pensione.
A favore del sig. R. va pertanto applicato l’art. 1 comma 32 della legge n. 335 del 1995, per il quale “le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità continuano a trovare applicazione”, tra l’altro, nei casi di “cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da cause di servizio”.
4. Riconosciuto in tal modo il diritto a pensione dell’appellante, resta assorbito l’ultimo motivo di gravame, con il quale si esclude che l’appellante “fosse in malafede quando gli venne liquidata la pensione” e si sostiene per conseguenza che nulla dovrebbe essere comunque restituito per indebita percezione di ratei pensionistici.
5. In definitiva, l’appello in esame va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
La novità e la complessità della controversia inducono a compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello, ACCOGLIE l’appello proposto dal sig. L. R. e per l’effetto, in riforma della sentenza della Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia n. 65 del 14.4.2010, dichiara che il sig. L. R. ha diritto all’attribuzione di pensione ordinaria per il servizio prestato fino al 21.2.2002.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.5.2011.
L’estensore Il Presidente
(Stefano Imperiali) (Gabriele De Sanctis)
F.to Stefano Imperiali F.to Gabriele De Sanctis
Depositata il 18 MAG. 2011
•Cordiali Saluti Domenico 61
cesacapo
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Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da cesacapo »

Per Panomara
La sentenza in questione e' proprio questa che hai postato, inoltre specifica che la sentenza nr. 237/2011 non puo' essere presa in considerazione in quanto il militare dopo l'irrogazione della sanzione di stato e' stato riammesso in servizio dal Tar e solo successivamente il Consiglio di Stato ha deciso per la destituzione.
cesacapo
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Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da cesacapo »

Quindi da quello che ho capito anche se nell'ultimo periodo c'e' stato un cambio di giurisprudenza a favore dei militari (vedi varie sentenze Corte dei Conti Sicilia, Corte dei Conti Campania) che hanno stabilito che la pensione di infermita' non puo' essere revocata, la Sez. Centrale che non e' altro che il II grado di giudizio della giustizia amministrativa la vede dal punto di vista del diritto in modo totalmente diverso. A questo punto chi si fa riformare rischia di vedersi riconosciuta la pensione dal Giudice unico e poi revocata dalla Sez. Centrale di Appello. Ormai la giustizia amministrativa centrale compreso anche il Consiglio di Stato a differenza delle sedi periferiche sembra aver deciso di cassare tutte le istanze dei militari e da questo punto di vista ha ragione MirkoLeone nel dire che comunque le stesse riguardano sempre da Maresciallo in giu'. E un po come rivedere la politica che si scaglia duramente sulle fascie più deboli e lascia intatti i privileggi dei potenti.
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