Il CdS a disposto che non possono toccare la pensione.avt8 ha scritto: ↑ven nov 08, 2019 1:19 pmSe il nuovo procedimento disciplinare comporta la destituizione, stai tranquillo che il Ministero ti revoca nuovamente la pensione.- E tu dovrai ricorrere alla corte dei Conti- Perchè se fai ricorso nuovamente al G.A per riavere la pensione, la comparsa del ministero dichiarerà il difetto di giurisdizione - E comunque come spiegato da chi mi ha proceduto, l'articolo 52 dal 1,,1,1993,non esiste più la pensioni dei 20 anni - Se vai sul sito della corte ne trovi migliaia di sentenze negative-naturopata ha scritto: ↑dom nov 03, 2019 12:47 pm Ho individuato la tua sentenza del consiglio di Stato e l'ho letta, è stata depositata a luglio. La tua fortuna è che nel bene e nel male, hanno completamente travisato l'applicazione del comma 3, che come bene dedotto dalla GdF, non è più applicabile, proprio riferendolo anche alla sola cessazione a domanda con 20 anni di servizio. Bene ora chi vuole può citare questa sentenza per andare in pensione ex comma 3 dell'art.52.
Qui un passo di alto profili giuridico:
Sotto questo aspetto l’art. 52, terzo comma, del d.P.R. 1092 del 1973 è stato quindi certamente innovato dalla legislazione successiva.
Ma è altrettanto evidente che quest’ultima non ha dispiegato effetti abroganti in ordine ad una specifica norma in esso contenuta, che qui per l’appunto rileva e che continua a vigere a tutt’oggi in quanto non abrogata né esplicitamente, né per incompatibilità, in forza della quale il militare, ancorchè cessato dal servizio per l’irrogazione della sanzione della perdita del grado, conserva comunque il proprio diritto a percepire la pensione se sussistono i relativi presupposti di età e di anzianità contributiva secondo la legislazione pro tempore vigente.
Il comma non è il 3 che dovevi citare ma il comma 1 rimasto in vigore solo per chi viene riformato:
L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.
Visto che sei stato riformato ai sensi del comma 1 e non 3 ed essendo stato iniziato il procedimento disciplinare dopo la cessazione, senza alcuna sospensione precauzionale dall'impiego, la tua pensione è a posto.
Potrebbero comunque rimuoverti dal grado, ovvero perdere l'onore militare, ma la pensione è ok.
Che se voglio possono rifare il disciplinare ma senza toccarmi la pensione .
Tu stai dicendo che se mi destituiscono mi revocato la pensione ti voglio dire prima di fare certe affermazioni sei sicuro o è un tuo parere.