PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Feed - CARABINIERI

panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da panorama »

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
CAMPANIA SENTENZA 270 2014 PENSIONI 13/03/2014



SENTENZA 270/2014

REPUBBLICA ITALIANA
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Campania
Il Giudice Unico delle Pensioni
Dott. Gaetano Berretta

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso n. 65371 del registro di segreteria, proposto da Omissis, nato a Omissis il Omissis, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto in Omissis, viale delle Medaglie D’Oro n.266,

contro
Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante pro tempore;
Il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore;
l’INPS (Ex Gestione INPDAP), Sede di …, in persona del Direttore pro tempore;

Visto l’atto introduttivo del giudizio.
Visti gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo processuale.
Uditi all’udienza del 31 ottobre 2013 l’Avv. Angelo Fiore Tartaglia per la parte ricorrente e la dott.ssa Maria Orsola Del Prete per l’amministrazione previdenziale resistente.

PREMESSO CHE

Con ricorso proposto avverso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Ministero della Difesa e l’INPS (Ex Gestione INPDAP), Sede di Omissis, il Sig. Omissis ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento del Comando Generale dell’Arma Generale dei Carabinieri del 12 aprile 2012 di annullamento del provvedimento di pensione normale ordinaria e del conseguente decreto n… in pari data con il quale è stato revocato il provvedimento di liquidazione del relativo trattamento previdenziale del 19 giugno 2009, del provvedimento di revoca del titolo del congedo ( perdita del grado e non più riforma) adottato dal medesimo Comando Generale dell’Arma Generale dei Carabinieri in data 6 aprile 2012. Con il medesimo ricorso è stata inoltre impugnata la nota del Ministero della Difesa del 12 gennaio 2012 con la quale venne data notizia dell’avvio del procedimento di revoca del decreto dirigenziale con il quale, in data 23 settembre 2004, il ricorrente P. V. era stato collocato in congedo assoluto dal servizio permanente nell’Arma dei Carabinieri con decorrenza 4 febbraio 2004 per inidoneità assoluta al servizio militare e la successiva nota del medesimo Ministero della Difesa del 19 marzo 2012.

La vicenda che forma oggetto del ricorso riguarda l’intervenuta revoca dei provvedimenti con i quali venne attribuito al Sig. P. V., ex carabiniere in congedo per infermità dall’anno 2004, il trattamento previdenziale ordinario di privilegio.

Secondo quanto evidenziato nel ricorso la revoca sarebbe intervenuta a seguito della definizione di un procedimento disciplinare dal quale è derivata la perdita del grado del militare e sarebbe stata formalizzata in applicazione della normativa contenuta nell’art. 37, comma 2, Legge n.599 del 1954, secondo cui “Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado , la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta”.

Per effetto dell’applicazione di tale norma l’autorità militare avrebbe disposto la revoca dei precedenti provvedimenti che sulla base del titolo di congedo avevano determinato, in suo favore, la liquidazione del trattamento pensionistico ed avrebbe conseguentemente accertato l’insussistenza di titolo per ottenere, sulla base della modificazione del titolo del congedo (per rimozione da perdita di grado e non più per infermità), il trattamento previdenziale.

Secondo la parte ricorrente i provvedimenti assunti sarebbero illegittimi e gravemente lesivi della sua sfera giuridica.

In particolare risulterebbe violato l’art. 21 bis Legge n.241/90 (come introdotto dalla Legge n.15/2005, successiva alla legge n.599/54), a mente del quale tutti i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei terzi avrebbero efficacia soltanto a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento (con esclusione pertanto di efficacia retroattiva).

Secondo la parte ricorrente risulterebbero inoltre violati tutti i principi in tema di diritti previdenziali acquisiti e il principio di divieto di reformatio in peius del trattamento previdenziale (sul punto il ricorrente ha richiamato alcune recenti pronunce giurisprudenziali favorevoli secondo le quali la modificazione del titolo del congedo non potrebbe invero determinare la compromissione di diritti previdenziali acquisiti).

Con riguardo specifico alla ritenuta insussistenza - per effetto del modificato titolo del congedo – del requisito temporale per il riconoscimento della pensione di anzianità precedentemente concessa, la parte ricorrente ha evidenziato che in ogni caso il titolo risulterebbe sussistente in applicazione della norma contenuta nell’art.27 Legge n.335/1995 (estesa ai militari dal D.Lgs. n.165/97), la quale risulterebbe attuale anche successivamente all’introduzione della Legge n.449/1997. In sostanza non dovrebbe valere, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione, l’innalzamento del requisito contributivo (da 30 a 37 anni) previsto dalla Legge n.449/97, in ragione del quale sarebbe stato disposta la revoca del trattamento previdenziale ordinario.

Il Sig. Omissis ha inoltre contestato la possibilità che l’amministrazione proceda alla ripetizione delle somme già corrisposte in suo favore, atteso che per consolidata giurisprudenza del Giudice Contabile tale ripetizione, in assenza di dolo del pensionato, non sarebbe consentita.

In conclusione il Sig. Omissis ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, dei richiamati atti lesivi e l’accertamento sostanziale del suo diritto a percepire il trattamento pensionistico ordinario di privilegio precedentemente in godimento.

Con il Decreto del Giudice Unico del 9 luglio 2012 veniva fissata l’udienza di discussione del giudizio cautelare per la data del 25 ottobre 2012.

Con comparsa di costituzione depositata il 27 luglio 2012 il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri si costituiva in giudizio depositando una comparsa difensiva con la quale – premessa una analitica ricostruzione dei fatti e una ricognizione delle norme concernenti la vicenda – concludeva chiedendo il rigetto della domanda e dell’istanza cautelare.

Con memoria depositata il 4 ottobre 2012 si costituiva il Ministero della Difesa, il quale eccepiva in primo luogo la mancata previa formulazione, da parte del ricorrente, dell’istanza amministrativa – in violazione dell’art.71, R.D. n.1038/1933. Nel merito veniva evidenziato che il mutamento del titolo del congedo imponeva la revoca dei precedenti provvedimenti assunti nei confronti del Sig. Omissis. L’amministrazione chiedeva in conclusione il rigetto del ricorso.

Con memoria depositata il 12 ottobre 2012 si costituiva in giudizio l’INPS (Ex Gestione INPDAP), la quale ricostruiva analiticamente la vicenda e concludeva chiedendo il rigetto della domanda.

All’udienza del 25 ottobre 2012 sia il ricorrente, sia l’INPS (Gestione ex INPDAP) ribadivano le conclusioni rassegnate in atti ed insistevano nelle reciproche posizioni.

Con Ordinanza n.363/2012, depositata il 5 dicembre 2012, il Giudice Unico rigettava la richiesta di sospensione cautelare degli atti impugnati e fissava la data del 7 marzo 2013 per l’udienza di discussione del merito del ricorso.

Con memoria difensiva depositata il 21 febbraio 2013 la parte ricorrente svolgeva ulteriori ampie difese a sostegno della domanda azionata e produceva la copia di un precedente giurisprudenziale favorevole.

A seguito dell’udienza del 7 marzo 2013 il Giudice Unico, con Ordinanza n.117 depositata l’8 aprile 2013, allo scopo di ottenere un quadro esaustivo della complessa vicenda fattuale controversa, disponeva di acquisire dal Ministero della Difesa dettagliate notizie in merito all’intervenuto ripristino del trattamento previdenziale privilegiato da parte del Ministero della Difesa in favore del ricorrente, come annunciato nella nota prot. n. del 12.11.2012 del Ministero della Difesa, Reparto VI°, Divisione XXI°. Il giudizio veniva pertanto rinviato all’odierna udienza di discussione.

In data 5 giugno 2013 il Ministero della Difesa trasmetteva le richieste informazioni e comunicava in particolare di aver ripristinato il trattamento privilegiato in favore del ricorrente.

Con memoria depositata il 18 ottobre 2013 il Sig. Omissis insisteva per l’accoglimento del ricorso.

All’odierna udienza la parte ricorrente e l’ente previdenziale hanno insistito nelle reciproche posizioni.

La causa è quindi passata in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini d’appresso indicati.

La parte ricorrente era inizialmente cessata, con decorrenza 4 febbraio 2004, ai sensi degli articoli 28 e 29, Legge 31 luglio 1954 n.599, per riforma per inabilità assoluta. Tale speciale normativa consentiva la maturazione del trattamento pensionistico al ventesimo anno di servizio. Il ricorrente, alla data del 4 febbraio 2004 aveva maturato i requisiti contributivi, per cui l’amministrazione aveva correttamente erogato il trattamento previdenziale.

Il ricorrente risultava tuttavia sottoposto a procedimento penale …, conclusosi con la condanna alla pena di ….. (condanna irrevocabile dall’1 giugno 2005) ed è stato sottoposto a procedimento disciplinare conclusosi con il provvedimento dell’1 ottobre 2010 con il quale il Ministero della Difesa comminava nei suoi confronti la perdita del grado per rimozione con decorrenza 4 febbraio 2004. Tale decorrenza ex tunc della cessazione per rimozione è stata disposta sulla base dell’art.37, Legge n.599/1954, secondo il quale “Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado , la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta”.

La novazione del titolo di cessazione (da “riforma per inabilità assoluta” a “ perdita del grado per rimozione”) ha avuto come conseguenza che, alla data del congedo, il ricorrente, per poter fruire di trattamento pensionistico non poteva più invocare gli articoli 28 e 29 della richiamata Legge n.599/1954, che richiedono il requisito dei 20 anni di servizio, ma risultava soggetto alle comuni regole generali sul trattamento di quiescenza di cui all’art.59, commi 6 e seguenti della Legge n. 449/1997.

Premesso in punto di fatto quanto appena esposto, deve essere rilevato che la questione di diritto che interessa la presente controversia ha invero dato origine a soluzioni differenti nella giurisprudenza di questa Corte (in senso favorevole alla tesi della parte ricorrente, cfr. Corte dei conti, Sez. Sicilia, n. 2443/2012; Id., Sez. Campania, n. 2640/2010; Id., Sez. Emilia Romagna, n. 1876/2010 e, da ultimo, Sez. Sardegna, n.182/2013; contra, Sez. Lombardia, n. 552/2010; Id., Sez. Friuli-Venezia Giulia, n. 65/2010).

In linea con quanto recentemente evidenziato dal Giudice Unico per le Pensioni delle Regione Sardegna (sentenza n.182/2013) e come invero evidenziato dalla parte ricorrente, la soluzione del caso deve prendere le mosse dai principi di diritto enunciati dalle Sezioni riunite di questa Corte con sentenza n. 15/2011/QM del 21/11/2011.

Con detta sentenza, le Sezioni Riunite hanno esaminato in via diretta la problematica dei poteri dell’amministrazione in tema di autotutela riguardante i provvedimenti concessivi delle pensioni di guerra.

Nell’occasione, peraltro, le stesse Sezioni Riunite hanno preso in esame la disciplina vigente in analoga materia per la pensionistica ordinaria, delineandone i profili di coincidenza e di differenziazione con quella oggetto di scrutinio diretto.

Secondo le Sezioni Riunite non esiste in capo all’amministrazione un generale potere di autoannullamento dei provvedimenti concessivi della pensione, in quanto la materia è espressamente regolata da una disciplina speciale, contenuta (per quanto riguarda la pensionistica ordinaria) negli artt. 203 e sgg. del d.P.R. n. 1092/1973. Tale normativa, ispirata ad un evidente favor nei confronti del pensionato, delinea un insieme compiuto e chiuso dei casi nei quali il provvedimento pensionistico può essere annullato d’ufficio, dovendosi ritenere che al di fuori di essi non sia consentita alcuna altra forma di autotutela. La disciplina in questione, sempre secondo la citata sentenza, è da considerare addirittura più favorevole rispetto a quella della pensionistica di guerra, in quanto, a differenza di quest’ultima, prevede termini precisi entro i quali la “revoca” della pensione può essere disposta.

Fatte queste premesse, va detto che l’art. 204, D.P.R. n. 1092/1973 prevede che il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza possa essere revocato o modificato quando: a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti; b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità; c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento; d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.

Appare di tutta evidenza che la revoca della pensione disposta con il decreto del Comando Generale Arma C.C. n… del 12 aprile 2012 non rientra in alcuna delle ipotesi contemplate nella citata disposizione.

Conseguentemente, il ricorso va ritenuto fondato, dovendosi giungere alla conclusione che il sopravvenuto provvedimento disciplinare di perdita del grado abbia inciso esclusivamente su profili attinenti allo status giuridico del militare, ma che non possa esplicare effetti sul provvedimento di liquidazione definitiva della pensione per le ragioni indicate nella citata sentenza delle SSRR di questa Corte.

Pertanto, va dichiarato il diritto del ricorrente a mantenere il trattamento pensionistico originariamente concessogli con il decreto n. …/2009. Stante l’accoglimento della domanda principale, resta assorbito l’esame dei motivi di doglianza relativi alla irripetibilità dei ratei di pensione riscossi sino alla revoca della pensione.

Sussistono tuttavia giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica di Giudice Unico della Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso secondo quanto esposto in motivazione.

Spese compensate.
Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2013.
Il Giudice Unico
Dott. Gaetano Berretta

Depositato in segreteria il 13/03/2014

Il Direttore della Segreteria
(Dott. Carmine De Michele)


Carminiello
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 712
Iscritto il: mer apr 10, 2013 9:58 am
Località: Caserta

Re: R: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da Carminiello »

MIRKOLEONE ha scritto:
traversat ha scritto:Questo significherebbe cosa?

...azz significa che forse si muove qualcosa...

...mi spiego, attualmente accade che un CC sottoposto a procedimento disciplinare di stato (il più delle volte a seguito di una vicenda penalmente rilevante) si vede sanzionato con la rimozione del grado

se nel frattempo che la vicenda era in essere (il più delle volte anni e anni di attesa) veniva riformato per motivi di salute e andava in pensione, si vede revocare la pensione con effetto ex tunc (cioè retroattivamente) e l'amminitrazione gli chiede la restituzione di tutti i soldi di pensione che nel frattempo aveva percepito.
(Certo questo accade solo a noi, perché un privato cittadino di certo non corre questo rischio)

sino ad ora le varie sentenze TAR Consiglio di Stato ecc... avevano respinto la maggior parte dei ricorsi presentati dagli interessati (a parte pochissime eccezioni)...

adesso questa sentenza della Corte dei Conti (organo competente in materia pensionistica) sembra dire qualcosa di più... ovvero sembra articolare una risposta chiara, di valore generale e non riferita al solo caso in esame, la quale si aggancia alle altre pronunce in tal senso dei paritetici organi di altre località.



Personalmente sono dell'idea che chi sbaglia e commette un reato deve pagarne le conseguenze, tuttavia ho avuto modo di vedere come in verità l'attuale sistema produca situazioni aberranti:
ho visto molti colleghi ingiustamente accusati i quali hanno vissuto dei calvari personali e familiari spaventosi... poi alla fine ne sono usciti puliti.. però la giustizia non è assolutamente cosa certa, e l'essere innocente non è purtroppo garanzia per un'assoluzione...

inoltre si può vedere che alcuni sono stati sottoposti a tali procedimenti di rimozione quale conseguenza di azioni di poca rilevanza sul servizio o comunque non così gravi da doverne subire delle conseguenze così gravi (un ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza, il litigio con un vicino di casa, con la moglie in sede di separazione, il mancato pagamento di una tassa ecc...)

Non affermo di certo che questi comportamenti debbano essere premiati, e meno ancora lo dovrebbero essere altri comportamenti ancor più gravi, però è bene che la punizione sia relativa al comportamento della persona ed avvenga in maniera civile e democratica.
se uno ha commesso un reato che venga punito secondo quanto stabilito dalla legge penale; se di illecito disciplinare si tratta, che venga sanzionato disciplinarmente con le punizioni previste, anche con la rimozione se necessario...

tuttavia l'andare a revocare una pensione per infermità è un atto incivile e sproporzionato: si priva del sostentamento una persona che si trova in uno stato di debolezza.

se il senso è quello di evitare che un "delinquente in divisa" che si vede sottoposto a procedimento penale usi la scappatoia della riforma per cavarsela tranquillamente, allora non si deve far altro che verificare la sussistenza o meno dello stato di infermità che ne determina la riforma: se c'è bene, altrimenti continua a lavorare ed aspetta l'esito del procedimento a tuo carico.

Procedendo le cose così come stanno ora, si determina la situazione che chi (avendo un procedimento in pendenza) è veramente malato, ha paura di farsi curare e di passare l'esame della commissione medica perché sarebbe riformato, con il rischio di vedersi poi un giorno revocare la pensione e richiedere tutti i soldi indietro!!!

Vi rendete conto!!!

No... bisogna viverle queste cose...

di fatto si tratta della revoca del diritto ad ammalarsi...

ripeto, non sono qui a dire che chi ha sbagliato non debba pagarne le conseguenze, ma anche chi ha commesso un reato ha diritto all'assistenza sanitaria o, a questo punto, vogliamo fare una norma che, contestualmente alla sanzione disciplinare decreta anche la perdita del diritto all'assistenza sanitaria, dei diritti civili e chiunque può agire contro di lui senza conseguenze sino anche alla soppressione fisica?


infine rammento che queste conseguenze sulla revoca del trattamento pensionistico naturalmente riguardano tutti sino al grado di ispettore/maresciallo... per gli ufficiali no... o meglio riguarderebbero anche loro, i quali però, in virtù un un comma a loro dedicato nel nuovo ordinamento militare, nel caso in cui si trovino sottoposti ad un procedimento dal quale possa derivarne la rimozione, possono anticipare il tutto presentando loro un'stanza di perdita del grado che chiude lì ogni procedimento disciplinare.... e quindi anche le conseguenze che questo avrebbe, tra le quali la revoca della pensione....

evviva!!! come insegnava Orwell ne "La fattoria degli animali":

"...gli animali sono tutti uguali, ma alcuni sono più uguali di altri..."


ciao a tutti
Ciao, scusate ma non ho capito:se l'ufficiale presenta lui stesso un'istanza per perdere il grado (anche se blocca ogni procedimento disciplinare),come fa a mantenere la pensione di inabilità? Il grado lo perde in ogni modo, no? Nn capisco la differenza, se ciò deriva da sua istanza o da rimozione disciplinare, sempre senza grado si trova...quindi senza pensione. Sbaglio qualcosa?

Inviato dal mio SM-T311 utilizzando Tapatalk
Carminiello
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 712
Iscritto il: mer apr 10, 2013 9:58 am
Località: Caserta

Re: R: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da Carminiello »

MIRKOLEONE ha scritto:
traversat ha scritto:Questo significherebbe cosa?

...azz significa che forse si muove qualcosa...

...mi spiego, attualmente accade che un CC sottoposto a procedimento disciplinare di stato (il più delle volte a seguito di una vicenda penalmente rilevante) si vede sanzionato con la rimozione del grado

se nel frattempo che la vicenda era in essere (il più delle volte anni e anni di attesa) veniva riformato per motivi di salute e andava in pensione, si vede revocare la pensione con effetto ex tunc (cioè retroattivamente) e l'amminitrazione gli chiede la restituzione di tutti i soldi di pensione che nel frattempo aveva percepito.
(Certo questo accade solo a noi, perché un privato cittadino di certo non corre questo rischio)

sino ad ora le varie sentenze TAR Consiglio di Stato ecc... avevano respinto la maggior parte dei ricorsi presentati dagli interessati (a parte pochissime eccezioni)...

adesso questa sentenza della Corte dei Conti (organo competente in materia pensionistica) sembra dire qualcosa di più... ovvero sembra articolare una risposta chiara, di valore generale e non riferita al solo caso in esame, la quale si aggancia alle altre pronunce in tal senso dei paritetici organi di altre località.



Personalmente sono dell'idea che chi sbaglia e commette un reato deve pagarne le conseguenze, tuttavia ho avuto modo di vedere come in verità l'attuale sistema produca situazioni aberranti:
ho visto molti colleghi ingiustamente accusati i quali hanno vissuto dei calvari personali e familiari spaventosi... poi alla fine ne sono usciti puliti.. però la giustizia non è assolutamente cosa certa, e l'essere innocente non è purtroppo garanzia per un'assoluzione...

inoltre si può vedere che alcuni sono stati sottoposti a tali procedimenti di rimozione quale conseguenza di azioni di poca rilevanza sul servizio o comunque non così gravi da doverne subire delle conseguenze così gravi (un ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza, il litigio con un vicino di casa, con la moglie in sede di separazione, il mancato pagamento di una tassa ecc...)

Non affermo di certo che questi comportamenti debbano essere premiati, e meno ancora lo dovrebbero essere altri comportamenti ancor più gravi, però è bene che la punizione sia relativa al comportamento della persona ed avvenga in maniera civile e democratica.
se uno ha commesso un reato che venga punito secondo quanto stabilito dalla legge penale; se di illecito disciplinare si tratta, che venga sanzionato disciplinarmente con le punizioni previste, anche con la rimozione se necessario...

tuttavia l'andare a revocare una pensione per infermità è un atto incivile e sproporzionato: si priva del sostentamento una persona che si trova in uno stato di debolezza.

se il senso è quello di evitare che un "delinquente in divisa" che si vede sottoposto a procedimento penale usi la scappatoia della riforma per cavarsela tranquillamente, allora non si deve far altro che verificare la sussistenza o meno dello stato di infermità che ne determina la riforma: se c'è bene, altrimenti continua a lavorare ed aspetta l'esito del procedimento a tuo carico.

Procedendo le cose così come stanno ora, si determina la situazione che chi (avendo un procedimento in pendenza) è veramente malato, ha paura di farsi curare e di passare l'esame della commissione medica perché sarebbe riformato, con il rischio di vedersi poi un giorno revocare la pensione e richiedere tutti i soldi indietro!!!

Vi rendete conto!!!

No... bisogna viverle queste cose...

di fatto si tratta della revoca del diritto ad ammalarsi...

ripeto, non sono qui a dire che chi ha sbagliato non debba pagarne le conseguenze, ma anche chi ha commesso un reato ha diritto all'assistenza sanitaria o, a questo punto, vogliamo fare una norma che, contestualmente alla sanzione disciplinare decreta anche la perdita del diritto all'assistenza sanitaria, dei diritti civili e chiunque può agire contro di lui senza conseguenze sino anche alla soppressione fisica?


infine rammento che queste conseguenze sulla revoca del trattamento pensionistico naturalmente riguardano tutti sino al grado di ispettore/maresciallo... per gli ufficiali no... o meglio riguarderebbero anche loro, i quali però, in virtù un un comma a loro dedicato nel nuovo ordinamento militare, nel caso in cui si trovino sottoposti ad un procedimento dal quale possa derivarne la rimozione, possono anticipare il tutto presentando loro un'stanza di perdita del grado che chiude lì ogni procedimento disciplinare.... e quindi anche le conseguenze che questo avrebbe, tra le quali la revoca della pensione....

evviva!!! come insegnava Orwell ne "La fattoria degli animali":

"...gli animali sono tutti uguali, ma alcuni sono più uguali di altri..."


ciao a tutti
Ciao, scusate ma non ho capito:se l'ufficiale presenta lui stesso un'istanza per perdere il grado (anche se blocca ogni procedimento disciplinare),come fa a mantenere la pensione di inabilità? Il grado lo perde in ogni modo, no? Nn capisco la differenza, se ciò deriva da sua istanza o da rimozione disciplinare, sempre senza grado si trova...quindi senza pensione. Sbaglio qualcosa?

Inviato dal mio SM-T311 utilizzando Tapatalk
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da panorama »

1) - Recupero somme erogate (euro 29.711,65) a titolo di trattamento economico di attività e di quiescenza, a seguito della sospensione del trattamento pensionistico, nonché la determinazione dell’INPS di Alessandria, ex gestione INPDAP, del 6 giugno 2013, con cui si dispone la sospensione della pensione del ricorrente.

2) - Secondo quanto risulta dal foglio matricolare e dalla documentazione in atti, il ricorrente, già maresciallo dei Carabinieri , sospeso precauzionalmente dall’impiego nel 2006, ai sensi degli artt. 19 e 20 della L. n. 599/1954, e nel 2007, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 97/2001, poi riammesso in servizio, veniva, con D.M. 5 agosto 2008 n. 2391, collocato in congedo assoluto per infermità a decorrere dal 7 marzo 2008.

3) - Con sentenza del 12 giugno 2009 il ricorrente veniva condannato per peculato continuato con concorso, sentenza confermata, salva la rideterminazione della pena, dalla Corte di cassazione nel 2012, e gli era inflitta la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni due.

4) - Con decreto del Ministero della Difesa 30 gennaio 2013 n. 73 veniva disposta, a decorrere dal 7 marzo 2008, data del congedo, la “perdita del grado” ai sensi degli artt. 866 comma 1 e 867 comma 5 del D.lgs. n. 66/2010.

5) - L’Amministrazione dava quindi applicazione all’art. 923 comma 5 dello stesso D.lgs., in base al quale, in caso di perdita del grado sopravvenuta alla cessazione dal servizio, questa si considera avvenuta per tale causa, e verificava la mancanza dell’anzianità utile a pensione.

LA CORTE DEI CONTI DEL PIEMONTE (Torino) scrive:

6) - In sede di discussione orale, la difesa del ricorrente ha ribadito ed ulteriormente illustrato i suddetti argomenti ed ha richiamato gli artt. 1 e 2 della L. n. 424/1966, a suo avviso applicabili nella fattispecie, ai sensi dei quali sono abrogate le disposizioni che prevedono, a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la riduzione o la sospensione del diritto del dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico al conseguimento e al godimento della pensione e di ogni altro assegno od indennità da liquidarsi in conseguenza della cessazione del rapporto di dipendenza, e ne impongono il ripristino.

7) - Il ricorrente, all’atto del congedo, dunque sapeva (o doveva sapere) che, essendo sottoposto a procedimento penale, rischiava di incorrere nella perdita del grado, con tutte le conseguenze che ne potevano derivare sul piano giuridico, laddove, su tale piano, assuma rilievo il titolo del congedo.

- ) - Tra queste non può che rientrare anche il computo dell’anzianità utile al conseguimento della pensione.

8) - Questo, con un con un’età di 51 anni e anzianità, al 7 marzo 2008, di anni 34 e mesi 7 non possiede i requisiti minimi, contributivi e di età anagrafica, previsti dalla normativa in materia (cfr., per il personale militare, l’art. 6 del D.lgs n. 165/1997, che rimanda all’art. 1 commi 25,26,27 e 29 della L. n. 335/1995): manca quindi, alla data del congedo, dell’anzianità necessaria per l’accesso alla pensione.

Ricorso PERSO, quindi leggete il tutto qui sotto, non omettendo di leggere quanto da me indicato sopra ai punti n. 7 e 8.
-------------------------------------------------------------------------------------------

PIEMONTE SENTENZA 21 25/02/2014
-------------------------------------------------------------------------------------------
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PIEMONTE SENTENZA 21 2014 PENSIONI 25/02/2014



SENT. N. 21/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
in composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Primo Ref. Dott. Walter Berruti, quale Magistrato a ciò delegato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della Legge 21 luglio 2000 n. 205, come modificato dall’art. 42, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nel giudizio in materia di pensioni militari iscritto al nr. 19291/M del Registro di Segreteria, promosso da N. F., ……, rappresentato e difeso dall’Avv. V. G., C.F. ……., con domicilio eletto presso lo studio di questi in Alessandria, P.tta S. Lucia n. 1;

contro
MINISTERO DELLA DIFESA, COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI , Centro Nazionale Amministrativo di Chieti;

e contro
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione ex INPDAP, Sede di Alessandria, in persona del Presidente e legale rappresentante, rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giorgio RUTA (OMISSIS), Michela FOTI (OMISSIS) e Patrizia SANGUINETI (OMISSIS) dell’Ufficio legale dell’Istituto, come da procura generale ad lites conferita per atto del notaio Paolo Castellini, rep. 77882/19525 del 16.2.2012 e rep. 77928/19549 del 12 marzo 2012, con loro elettivamente domiciliato in Torino, Via Arcivescovado n. 9;

per l’annullamento
o la revoca del provvedimento del citato Comando generale n. 176537LA/4-6-PNP dell’8 aprile 2013, recante “Recupero somme erogate (euro 29.711,65) a titolo di trattamento economico di attività e di quiescenza, a seguito della sospensione del trattamento pensionistico, nonché la determinazione dell’INPS di Alessandria, ex gestione INPDAP, n. 10020 del 6 giugno 2013, con cui si dispone la sospensione della pensione del ricorrente, e atti presupposti, connessi e conseguenti;

nonché per l’accertamento
del diritto del ricorrente a percepire il trattamento pensionistico concesso per inidoneità assoluta al servizio prima del provvedimento di perdita del grado e del conseguente diritto agli arretrati maggiorati di interessi e rivalutazione, sollevata, eventualmente, la questione di costituzionalità dell’art. 923, comma 5 del D.lgs. n. 66/2010 per violazione degli artt. 3 e 38 Cost.;

Visto il decreto con il quale è stata fissata l’odierna udienza di discussione;
Uditi, alla pubblica udienza del 18 febbraio 2014, per l’INPS l’Avv. Giorgio Ruta e per il ricorrente l’Avv. V. G.;

Ritenuto in
FATTO

Secondo quanto risulta dal foglio matricolare e dalla documentazione in atti, il ricorrente, già maresciallo dei Carabinieri , sospeso precauzionalmente dall’impiego nel 2006, ai sensi degli artt. 19 e 20 della L. n. 599/1954, e nel 2007, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 97/2001, poi riammesso in servizio, veniva, con D.M. 5 agosto 2008 n. 2391, collocato in congedo assoluto per infermità a decorrere dal 7 marzo 2008, sulla scorta dell’accertamento medico legale della competente Commissione medica del Dipartimento militare di medicina legale di Torino del 7 marzo 2008 che lo dichiarava “non idoneo permanentemente al servizio militare e d’istituto in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto. Reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’A.D. (legge 266/99) allo stato degli atti l’inabilità è determinata in misura prevalente da infermità/lesioni che ai fini del riconoscimento della dcs risultano non dipendenti”.

Al medesimo veniva quindi riconosciuta la pensione di anzianità (erogata in via provvisoria) ai sensi della normativa anteriore alla L. n. 335/1995. Infatti, quanto alle pensioni di anzianità, il D.lgs. n. 165/1997 (art. 6) e la L. n. 449/1997 (art. 59) richiedono un periodo di servizio utile maggiore di quello posseduto dal ricorrente. Ciò era possibile in considerazione dell’infermità quale causa di cessazione dal servizio, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della L. n. 335/1995, che stabilisce che le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità continuano a trovare applicazione nei casi di cessazione dal servizio per invalidità, derivanti o meno da cause di servizio.

Con sentenza del 12 giugno 2009 il ricorrente veniva condannato per peculato continuato con concorso, sentenza confermata, salva la rideterminazione della pena, dalla Corte di cassazione nel 2012, e gli era inflitta la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni due.

Con decreto del Ministero della Difesa 30 gennaio 2013 n. 73 veniva disposta, a decorrere dal 7 marzo 2008, data del congedo, la “perdita del grado” ai sensi degli artt. 866 comma 1 e 867 comma 5 del D.lgs. n. 66/2010.

L’Amministrazione dava quindi applicazione all’art. 923 comma 5 dello stesso D.lgs., in base al quale, in caso di perdita del grado sopravvenuta alla cessazione dal servizio, questa si considera avvenuta per tale causa, e verificava la mancanza dell’anzianità utile a pensione. Infatti, mutando la causa di cessazione dal servizio, dall’infermità alla perdita del grado, non poteva più applicarsi la disciplina transitoria dettata dal citato art. 1, comma 32 della L. n. 335/1995. Seguivano quindi i provvedimenti di sospensione della pensione provvisoria e di recupero di indebito gravati dal ricorrente con le epigrafate conclusioni.

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro nazionale amministrativo si è costituito in data 10 ottobre 2013 depositando dettagliata memoria e documentazione.

L'INPS ha depositato il fascicolo amministrativo e, in data 18 ottobre 2013, memoria di costituzione in giudizio.

Entrambe le Amministrazioni hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza di questa Sezione del 25 ottobre 2013 n. 25 è stata accolta l’istanza cautelare avanzata con il ricorso.

Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2014 le parti presenti hanno insistito e concluso come in atti.
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa.

Considerato in
DIRITTO

1. La questione oggetto del presente giudizio attiene alla valutazione, ai fini del riconoscimento del diritto all’attribuzione del trattamento pensionistico, della sussistenza dei requisiti fissati dalla normativa di settore nell’ipotesi di applicazione della causa di cessazione dal servizio per “perdita del grado” nei confronti del militare già collocato in congedo per infermità e, pertanto, se siano legittimi la sospensione, ai fini della successiva revoca, del trattamento di pensione già concesso a seguito di congedo per infermità, per il sopravvenuto mutamento della causa di cessazione dall’impiego e il conseguente venir meno dei requisiti previsti dalla normativa di settore, nonché il recupero, nei confronti del pensionato, del corrispondente indebito maturato. Occorre, in altri termini, stabilire gli effetti, ai fini del riconoscimento e della permanenza del diritto al trattamento pensionistico di anzianità, della sopravvenuta modifica della causa di cessazione dal servizio da “riforma per infermità” a “perdita del grado per rimozione” in conseguenza di condanna penale divenuta irrevocabile e, dunque, se la cessazione dal servizio per “perdita del grado” abbia effetti retroattivi e vincolanti sul diritto a pensione.

2. Il ricorrente non contesta la descritta ricostruzione in fatto, ma, citando a supporto alcune decisioni di Sezioni territoriali di questa Corte, obietta, sotto il profilo giuridico, che:

- il sopravvenuto provvedimento di perdita del grado rimarrebbe irrilevante agli effetti pensionistici una volta acquisito il diritto a pensione, in quanto i relativi presupposti restano cristallizzati, e, pertanto, intangibili, al momento del collocamento in congedo,

- quest’ultimo è avvenuto nel regime anteriore al D.lgs. n. 66/2010, sotto la vigenza del combinato disposto dell’art. 1 comma 32 della L. n. 335/1995 (che fa salve, per l’accesso alla pensione di anzianità, le disposizioni previgenti) e gli artt. 28-29 della L. n. 599/1954, disciplinante il precedente ordinamento militare, a mente dei quali, in caso di cessazione per infermità sono sufficienti venti anni di servizio per conseguire la pensione (art. 28, lett. a);

- l’art. 2186 del nuovo ordinamento militare (D.lgs. n. 66/2010 cit.) fa salvi gli atti e i provvedimenti emanati, nonché i diritti acquisiti sulla base della normativa antecedente, stabilisce che le nuove disposizioni non possono produrre effetti peggiorativi sul trattamento economico e previdenziale del personale del comparto sicurezza e difesa;

- il seguente art. 2187 dispone che i procedimenti in corso rimangano disciplinati dalla previgente normativa;

- l’applicazione dell’art. 923, comma 5 del D.lgs. n. 66 cit. al caso di specie, inciderebbe retroattivamente, su un diritto previdenziale già riconosciuto, ponendosi in contrasto con l’art. 38 Cost. in quanto priverebbe il ricorrente, già riconosciuto inabile al servizio militare, di pensione e di stipendio e, dunque, di mezzi adeguati alle sue esigenze di vita. Inoltre, determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento rispetto ai lavoratori privati, in violazione dell’art. 3 Cost.;

- dovrebbero comunque trovare applicazione le norme e i principi che escludono la ripetibilità dei ratei di pensione corrisposti in conseguenza della modifica o revoca del provvedimento sul trattamento di quiescenza (cfr. art. 206 D.P.R. n. 1092/1973) e della buona fede del percipiente.

In sede di discussione orale, la difesa del ricorrente ha ribadito ed ulteriormente illustrato i suddetti argomenti ed ha richiamato gli artt. 1 e 2 della L. n. 424/1966, a suo avviso applicabili nella fattispecie, ai sensi dei quali sono abrogate le disposizioni che prevedono, a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la riduzione o la sospensione del diritto del dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico al conseguimento e al godimento della pensione e di ogni altro assegno od indennità da liquidarsi in conseguenza della cessazione del rapporto di dipendenza, e ne impongono il ripristino.

3. Per quanto qui interessa, l’art. 867, comma 5 del Codice dell’ordinamento militare (di cui al D.lgs. n. 66/2010, che ha sostituito la L. n. 599/1954) dispone che: “la perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio, ovvero, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, se sotto tale data, risulta pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente con la perdita del grado, salvo che il militare sia stato riammesso in servizio”. Il successivo art. 923, dopo aver elencato le cause di cessazione del rapporto di impiego del militare, fra cui infermità e perdita del grado, prevede, al comma 5, che: “il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa”.

Tale norma non è nuova, invero già la L. n. 599/1954, all’art. 37, analogamente, disponeva che “Il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente previsto dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta”.

Il caso in esame ricade perfettamente nell’ambito di tale dettato normativo: il ricorrente, infatti, è stato congedato mentre nei suoi confronti era pendente procedimento penale, procedimento che si è poi concluso con una sentenza che ha comportato la perdita del grado. Pertanto la cessazione dal servizio è stata considerata avvenuta per tale causa e con la medesima decorrenza con cui era stata disposta.

Il ricorrente, all’atto del congedo, dunque sapeva (o doveva sapere) che, essendo sottoposto a procedimento penale, rischiava di incorrere nella perdita del grado, con tutte le conseguenze che ne potevano derivare sul piano giuridico, laddove, su tale piano, assuma rilievo il titolo del congedo. Tra queste non può che rientrare anche il computo dell’anzianità utile al conseguimento della pensione.
In una fattispecie analoga alla presente, la Sez. III d’appello di questa Corte (cfr. sent. n. 5 del 9 gennaio 2013) ha affermato che: “Né si comprende per quale motivo, qualora intervenga perdita del grado, la cessazione dal servizio non debba intendersi intervenuta per tale causa anche ai fini pensionistici : è evidente che, in tale circostanza, vengono meno le ragioni che hanno indotto il legislatore, nei casi di cessazione dal servizio per invalidità, a derogare espressamente, con il citato art. 1, comma 32, l. n. 335/95, alla nuova disciplina in materia di requisiti di accesso e decorrenza dei trattamenti pensionistici .

Opera quindi, in presenza di perdita del grado, una sostituzione ope legis, coerente con la valenza latamente sanzionatoria del più volte menzionato art. 37 (norma oggi contenuta nell’art. 923 comma 5 D.lgs. n. 66/2010 cit.), di tale causa con qualsiasi altro motivo di cessazione, anche temporalmente antecedente, come nel caso di specie” , pervenendo alla conclusione che: “Il principio di rilevanza del titolo della perdita di grado agli effetti pensionistici , mai abrogato, trova invece esplicita conferma nel menzionato art. 923 d.lgs. n. 66/2010”.

Tali principi, così chiaramente enunciati da giurisprudenza di secondo grado e già condivisi da questa Sezione (cfr. sent. n. 178 del 23 dicembre 2013), appaiono pienamente aderenti al quadro normativo recato dalla disciplina dell’ordinamento militare, pur nella sua evoluzione, che, come detto, sul punto presenta un sostanziale continuum normativo.

4. Ne consegue, essendo il titolo della cessazione dal servizio non più l’infermità, ma la perdita del grado, che a tale effetto prevale, ex lege, sulla prima, che non opera la norma dell’art. 1 comma 32 della L. n. 335 cit., la quale in via transitoria consente l’applicazione delle norme previgenti più favorevoli ai cessati per infermità, e che va valutata alla stregua delle norme ormai applicabili alla generalità dei lavoratori la situazione del ricorrente. Questo, con un con un’età di 51 anni e anzianità, al 7 marzo 2008, di anni 34 e mesi 7 (cfr. la memoria del Comando generale, non contestata sul punto) non possiede i requisiti minimi, contributivi e di età anagrafica, previsti dalla normativa in materia (cfr., per il personale militare, l’art. 6 del D.lgs n. 165/1997, che rimanda all’art. 1 commi 25,26,27 e 29 della L. n. 335/1995): manca quindi, alla data del congedo, dell’anzianità necessaria per l’accesso alla pensione.

5. Nella specie non vi è, quindi, alcun diritto acquisito da tutelare, dal momento che è la legge che prevede, in caso di congedo in pendenza di procedimento penale, che questo possa mutare il proprio titolo. Così come, per le stesse ragioni, si è al di fuori delle ipotesi di perdita della pensione quale conseguenza diretta di condanne penali di cui alla L. n. 424/1966, invocata dal ricorrente. Infatti quest’ultimo non può esser privato di ciò cui non aveva diritto in base alle norme che fissano, in via generale, i requisiti di anzianità necessari per l’accesso alla pensione.

6. Manifestamente infondati sono, poi, i dubbi di costituzionalità della normativa in discorso sollevati dal ricorrente. Questi non è, infatti, privato della tutela che la legge riserva ai lavoratori inabili, concorrendone ovviamente i requisiti , anche di contribuzione, previsti. Non va poi dimenticato, in proposito, che il medesimo, come detto, è stato dichiarato non idoneo al servizio militare, ma reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’Amministrazione della Difesa.

La differente disciplina dell’ordinamento militare rispetto al quello del lavoro privato, infine, non è affatto irragionevole, in considerazione dei peculiari valori che informano il primo, cui il ricorrente ha prestato volontaria adesione sanzionata con il giuramento.

7. Trattandosi di difetto, ab origine, del diritto a pensione, non ricorre l’ipotesi di revoca o modifica del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza di cui all’art. 206 D.P.R. n. 1092/1973 cit. e non è opponibile alcun affidamento incolpevole del ricorrente, sottoposto, al momento della cessazione dal servizio, a procedimento penale per un reato dal quale è derivata la perdita del grado. Trovano pertanto integrale applicazione le regole sulla ripetibilità dell’indebito oggettivo.

8. Il ricorso va quindi integralmente respinto perché infondato.

9. Le spese, tuttavia, in considerazione della non univocità della giurisprudenza di primo grado, possono essere compensate.

P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte,

RESPINGE
il ricorso.

Compensa le spese.
Così deciso in Torino, il 18 febbraio 2014.

IL GIUDICE
(F.to Dott. Walter Berruti)

Depositata in Segreteria il 25 febbraio 2014

Il Direttore della Segreteria
(F.to Antonio Cinque)
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da panorama »

Fa seguito alla sentenza postata in data 26.10.2013.

Quello che può accadere alle vedove dei colleghi con perdita del grado , circa, la restituzione delle somme non dovute per tali motivi.

Perso l'Appello.
------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di CGARS_GIURISDIZIONALE ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500413,
- Public 2015-05-29 -


N. 00413/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00431/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 431 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Fresta, con domicilio eletto presso Giorgio Bisagna in Palermo, Via N. Turrisi, 59;

contro
Comando Generale Arma dei Carabinieri, Ministero della Difesa, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Palermo, Via De Gasperi, N. 81;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. SICILIA - SEZ. STACCATA DI CATANIA: SEZIONE III n. 02496/2013, resa tra le parti, concernente perdita di grado di Appuntato Carabinieri.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Generale Arma dei Carabinieri e di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015 il Cons. Alessandro Corbino e uditi per le parti gli avvocati G. Nastasi su delega di L. Fresta e l'avv. dello Stato Quiligotti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’appello è proposto contro la decisione n. 2496/2013 del TAR per la Sicilia-sezione staccata di Catania, con la quale è stato respinto il ricorso rivolto all’annullamento del provvedimento emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. n. …… del 10 settembre 2007 a mezzo del quale sarebbe stata disposta, a carico del deceduto marito della ricorrente, sig. OMISSIS, la perdita del grado di Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri a decorrere dal 6/12/2006; della nota prot. n. ……-PNP datata 10 dicembre 2007; della nota prot. n. …….-0PNP del 17 novembre 2008; di ogni altro provvedimento antecedente e/o successivo.

I fatti di causa si possono riassumere come segue.

A seguito di condanna penale emessa nel 2006 dal Tribunale di Catania per fatti gravi, con pena patteggiata di 12 mesi di reclusione ed € 400 di multa, l’appuntato scelto dei Carabinieri OMISSIS, deceduto il 12 dicembre 2007, era stato sottoposto a procedimento disciplinare, all’esito del quale subiva la perdita del grado, con provvedimento di data 8 dicembre 2006 emanato dal Direttore generale della Direzione Generale per il personale militare.

Tale provvedimento veniva tuttavia annullato in data 13 gennaio 2007, in quanto relativo a soggetto già collocato in congedo il 6 dicembre 2006 per inidoneità permanente al servizio, determinata da infermità. e perché emesso da autorità diversa da quella competente (tale dovendosi ritenere il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri).

Con successivo provvedimento del 10 settembre 2007, l’Amministrazione, constatato che l’appuntato OMISSIS era stato collocato in congedo in data 6 e non 7 dicembre 2006, rideterminava la decorrenza del provvedimento di perdita del grado dal 6 dicembre 2006 anziché dal 7 dicembre 2006, come inizialmente stabilito con precedente atto del 27 gennaio 2007. Il provvedimento veniva notificato all’interessato in data 8 novembre 2007.

Deceduto il OMISSIS il successivo 12 dicembre, la vedova impugnava tale ultimo provvedimento e le note del Centro Nazionale Amministrativo di Chieti, con le quali veniva richiesta la restituzione delle somme erogate a titolo di pensione di reversibilità per un importo di euro 13.764,93, atteso che il coniuge, alla data di risoluzione del rapporto d’impiego (6 dicembre 2006), non aveva maturato le necessarie annualità di servizio per godere del trattamento pensionistico.

La ricorrente lamentava violazione di legge e dei principi che governano l’autotutela, l’incompetenza del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, la violazione del termine per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari, lo sviamento di potere determinato da un’interpretazione forzata delle norme di riferimento al fine di fare retroagire il provvedimento di perdita del grado a un momento anteriore a quello dell’avvenuto collocamento in congedo dell’appuntato OMISSIS.

Il TAR ha respinto tutte le censure.

La decisione è impugnata dall’originaria ricorrente che ne chiede la riforma.

Alla Camera di Consiglio del 29 maggio 2014, questo Consiglio ha, con ordinanza 2961/2014, accolto la domanda cautelare dell’appellante ai soli fini di una sollecita definizione del merito, originariamente fissata all’udienza del 12 Novembre 2014.

DIRITTO

L’appello è infondato.

L’esegesi della normativa applicabile ratione temporis alla fattispecie (artt. 22, 34, 35 della legge n. 1168/1961) compiuta dal TAR nella decisione impugnata appare invero corretta.

Come il Giudice di primo grado ha infatti osservato, il disposto in particolare dell’art. 22 prima richiamato prevede che il militare di truppa dell’Arma dei Carabinieri, sottoposto a procedimento disciplinare che si concluda con un giudizio che comporti la perdita del grado, ancorché concorra un’eventuale diversa causa di cessazione dal servizio, deve considerarsi cessato comunque “per tale causa (per quella, in altre parole, definita dal procedimento disciplinare) e con la medesima decorrenza (dunque quella legata alla causa eventualmente già intervenuta) con la quale era stata disposta”.

La determinazione, in altri termini, della decorrenza della cessazione dal servizio (quando concorrano due cause, una delle quali quella determinata dall’esito del procedimento disciplinare) non può essere altra che quella effettiva (dunque eventualmente anche precedente alla conclusione del procedimento disciplinare), alla quale eventualmente retroagisce perciò la decorrenza della cessazione conseguente all’esito del procedimento disciplinare.

La ratio della disciplina appare del tutto comprensibile.

Se il soggetto è – nel momento in cui interviene la conclusione del procedimento disciplinare – già cessato dal servizio per altra causa, egli si intende cessato non più per la causa già operante, ma per quella disciplinare, la quale pertanto retroagisce ipso iure – quanto alla sua decorrenza – al momento nel quale il servizio è venuto effettivamente meno. Tra le due possibilità (ritenere l’intervenuta cessazione ostacolo alla pronuncia di una successiva cessazione per cause disciplinari, ovvero invece considerare prevalente su tutte la causa disciplinare, che diviene la sola giuridicamente operante), il legislatore ha optato per la seconda alternativa, in considerazione della opportunità di impedire il prodursi dell’effetto “sanzionatorio”, in ragione di un’eventuale già intervenuta cessazione dal servizio. Con la conseguenza di sottrarre all’Amministrazione ogni valutazione al riguardo: il provvedimento di cessazione dal servizio in conseguenza dell’esito del procedimento disciplinare “deve” avere (perché la legge così stabilisce) la stessa decorrenza della eventuale cessazione già disposta per altra causa. Ogni diversa formalizzazione costituisce pertanto “errore materiale”, essendo la data in discussione vincolata per legge.

L’avere dunque – come nella circostanza – datato originariamente la decorrenza della cessazione dal servizio difformemente dal vincolo di legge costituisce non una “scelta” (tra possibilità), ma una formulazione “materialmente erronea” (giacché difforme dalla dovuta: come se si fosse scritto, insomma, un nome o un luogo diversi da quelli reali) che esige pertanto solo “rettifica”. E la esige fino a quando essa non interviene (nulla potendo valere a superare la “doverosità” della data da considerare).

È dunque incensurabile il comportamento nella fattispecie dell’Amministrazione che – avendo ripetutamente errato (con il primo provvedimento dell’8 dicembre e poi ancora con il successivo del 27 Gennaio) – si è vista costretta a provvedere con l’ultimo (e finalmente corretto) provvedimento, quello del 10 settembre 2007.

Trattandosi per altro di comportamento del tutto vincolato (nell’an e nel quomodo), nessuna violazione è ipotizzabile sia delle norme partecipative sia di quelle che disciplinano l’esercizio dei poteri di autotutela (per la palese assenza di ogni spazio di discrezionalità in ordine alla adozione del provvedimento de quo).

Per tali premesse, in integrale adesione alle considerazioni svolte dal Giudice di primo grado (anche in ordine agli ulteriori motivi dedotti, che devono ritenersi perciò assorbiti), l’appello deve considerarsi infondato e va pertanto respinto.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Maria De Lipsis, Presidente
Antonino Anastasi, Consigliere
Ermanno de Francisco, Consigliere
Alessandro Corbino, Consigliere, Estensore
Giuseppe Barone, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/05/2015
jonnidread

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da jonnidread »

In questa sezione letto parecchi pareri riguarda lamrevoca della pensione,domanda semplice se vengo riformato dopo il rientro dai 5 anni di sospensione precauzionale e mandato in pensione ,successivamente se vengo condannato mi possono revocare la pensione? Grazie
fulmineacielsereno
Altruista
Altruista
Messaggi: 128
Iscritto il: mar mar 24, 2015 3:24 pm

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da fulmineacielsereno »

jonnidread ha scritto:In questa sezione letto parecchi pareri riguarda lamrevoca della pensione,domanda semplice se vengo riformato dopo il rientro dai 5 anni di sospensione precauzionale e mandato in pensione ,successivamente se vengo condannato mi possono revocare la pensione? Grazie
Possono e come, faranno di tutto. Comunque se hai una buona anzianità te la puoi cavare con i contributi volontari.
jonnidread

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da jonnidread »

Bhoo forse non so ma solo io interpreto male l"art 867 punto 5 ? 5. La perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio, ovvero, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, se sotto tale data, pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente con la perdita del grado, salvo che il militare sia stato riammesso in servizio: a) per il decorso della durata massima della sospensione precauzionale, ai sensi dell’ articolo 919, comma 1; b) a seguito di revoca della sospensione precauzionale disposta dall’amministrazione, ai sensi dell’ articolo 918, comma 2. 6. Per tutti gli altri casi la perdita del grado decorre dalla data del decreto.
Scuse e italiano questo? Nell'esempio (a) cosa vuole dire?????????
nabboni

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da nabboni »

jonnidread ha scritto:Bhoo forse non so ma solo io interpreto male l"art 867 punto 5 ? 5. La perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio, ovvero, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, se sotto tale data, pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente con la perdita del grado, salvo che il militare sia stato riammesso in servizio: a) per il decorso della durata massima della sospensione precauzionale, ai sensi dell’ articolo 919, comma 1; b) a seguito di revoca della sospensione precauzionale disposta dall’amministrazione, ai sensi dell’ articolo 918, comma 2. 6. Per tutti gli altri casi la perdita del grado decorre dalla data del decreto.
Scuse e italiano questo? Nell'esempio (a) cosa vuole dire?????????
Vuole dire semplicemente che se l'Amministrazione militare scaduti i 5 anni di sospensione cautelare riammette in servizio il militare, la rimozione non può decorrere antecedentemente alla riamissione in servizio. Preciso però anche di leggere l'art. 919, comma 3, così le cose si fanno molto più chiare.
jonnidread

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da jonnidread »

Scusa quindi devo stare tranquillo con la pensione?
jonnidread

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da jonnidread »

Io all'epoca sono stato reintegrato in base all'art 9 comma secondo legge n.19/1990
enzo1970

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da enzo1970 »

noto con grande piacere, che ci sono molte discordanze sulle applicabilità del dlsvo 66/2010, con legge 1168/61 ecc.ecc., io sono stato sospeso per ben 8 anni filati,l'amministrazione furbamente dapprima ha applicato legge 1168, scaduti i termini massimi di sospensione applica nel 2012 il dlsvo 66/2010, molto furbamente, aprendo il procedimento disciplinare e sospendendolo, ora le diverse giurisprudenze anche degli stessi tar si vanno una contro l'altra.ora ho perso il grado purtroppo ma non mi fermo vado avanti,il succo è se alla commissione dei fatti deve essere applicata la legge 1168 come diamine è che l'amministrazione onnipotente poi applica a piacimento il dlsvo 66/2010 pur che lo stesso vieti tassativamente l'inapplicabilità retroattiva? come mai i tar danno sempre torto in particolare Bologna? eppure la legge parla chiaro molto direi, ma siamo solo numeri io lotto fino alla fine, tutto ciò per aver toccato qualcuno di grosso nell'Arma ( dichiarato in Udienza)
enzo1970

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da enzo1970 »

noto con grande piacere, che ci sono molte discordanze sulle applicabilità del dlsvo 66/2010, con legge 1168/61 ecc.ecc., io sono stato sospeso per ben 8 anni filati,l'amministrazione furbamente dapprima ha applicato legge 1168, scaduti i termini massimi di sospensione applica nel 2012 il dlsvo 66/2010, molto furbamente, aprendo il procedimento disciplinare e sospendendolo, ora le diverse giurisprudenze anche degli stessi tar si vanno una contro l'altra.ora ho perso il grado purtroppo ma non mi fermo vado avanti,il succo è se alla commissione dei fatti deve essere applicata la legge 1168 come diamine è che l'amministrazione onnipotente poi applica a piacimento il dlsvo 66/2010 pur che lo stesso vieti tassativamente l'inapplicabilità retroattiva? come mai i tar danno sempre torto in particolare Bologna? eppure la legge parla chiaro molto direi, ma siamo solo numeri io lotto fino alla fine, tutto ciò per aver toccato qualcuno di grosso nell'Arma ( dichiarato in Udienza)
enzo1970

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da enzo1970 »

jonnidread ha scritto:Bhoo forse non so ma solo io interpreto male l"art 867 punto 5 ? 5. La perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio, ovvero, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, se sotto tale data, pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente con la perdita del grado, salvo che il militare sia stato riammesso in servizio: a) per il decorso della durata massima della sospensione precauzionale, ai sensi dell’ articolo 919, comma 1; b) a seguito di revoca della sospensione precauzionale disposta dall’amministrazione, ai sensi dell’ articolo 918, comma 2. 6. Per tutti gli altri casi la perdita del grado decorre dalla data del decreto.
Scuse e italiano questo? Nell'esempio (a) cosa vuole dire?????????
può essere retroattiva
jonnidread

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da jonnidread »

Per notizia che può essere utile a tutti, io sono stato riformato ad ottobre 2015,a novembre il processo durato 14 anni e andato male con condanna e interdizione perpetuo,davanti a questa situazione ci dico che non mi hanno toccato nulla ne pensione ne grado,quando avrò scontato la pena posso chiedere la riabilitazione e fare addirittura concorsi,invece se magari il reato veniva prescritto mi levavano la pensione retrattivamente ,il grado ed ero marchiato a vita,questo e quanto,si conferma il fatto già discusso lungamente in questa forum,comunque ci tengo aggiornati.
Rispondi