PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

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Domenico61
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Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da Domenico61 »

Certo Morgan64 aggiorniamoci continuamente stando collegati su questo FORUM non si sa mai le vie del signore sono infinite.....possono nel frattempo cambiare le cose chi sa ??? comunque un AUGURIO a tutti noi colleghi sfortunati che DIO ci faccia stare almeno bene in salute poi tutto prima o poi si risolverà...saluti a Tutti.


fra0816

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da fra0816 »

ciao morgan.... il problema è come fare a farsi riformare se sospesi dal servizio ?
fra0816

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da fra0816 »

ciao morgan cmq che tu sappia il diritto alla pensione ordinaria in caso di destituzione rimane?
morgan1964
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Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da morgan1964 »

Caro fra0816:
- il diritto alla pensione ordinaria è intoccabile. Ovviamente ci si deve arrivare.....
- sono le altre forme di pensione che possono, a seconda dei casi, subire revoche (vedasi scandali falsi invalidi ecc....). Nel nostro caso:- perdendo il grado, se la decorrenza è dalla data di sospensione o dalla data di riforma, perdi lo stato di militare e quindi il diritto ad una pensione di invalidità eventualmente erogata (parlo Arma CC. e non so P.S.).
- farsi riformare durante la sospensione?:- sinceramente non so....io, già prima della sospensione, avevo una cat. A 8 (parere favorevole della c.m.o. per causa servizio - attesa ovviamente commissione verifica). Nel mese di marzo 2012 ho inviato ulteriori n. 2 domande causa servizio e n. 1 aggravamento. Devo ancora finire il primo grado di giudizio penale e, se tutto va bene, forse ad ottobre 2012 o prima dovrebbero chiamarmi alla c.m.o. e magari mi riformano. Forse è anche possibile fare domanda per essere sottoposto a visita di idoneità...non so. Comunque la riforma, con pensione, è indipendente dalla causa di servizio o meno.....
MIRKOLEONE

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da MIRKOLEONE »

Art. 867 Provvedimenti di perdita del grado
....OMISSIS....

5. La perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio, ovvero, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, se sotto tale data, risulta pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente con la perdita del grado, salvo che il militare sia stato riammesso in servizio:
a) per il decorso della durata massima della sospensione precauzionale, ai sensi dell’ articolo 919, comma 1;
b) a seguito di revoca della sospensione precauzionale disposta dall’amministrazione, ai sensi dell’ articolo 918, comma 2. Q


-------------------------------------

...questo significa che se si viene riformati e ci viene attribuita una pensione per infermità quando a nostro carico risulta già pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude con la perdita del grado, il provvedimento di rimozione avrà effetto "ex tunc" cioè lo faranno decorrere dal giorno in cui si è cessato il servizio, questo comporta la revoca della pensione per infermità e la richiesta di restituzione di tutte le somme percepite negli anni, con gli interessi legali...

mi dispiace ma è così che procedono di solito...

qualche volta TAR o Corte dei Conti hanno dato ragione in caso di ricorso, ma poche volte, nella maggior parte dei casi il ricorso è stato perso.

Come già mi sono espresso, credo che una via che poterebbe ragionevolmente portare buoni risultati sia quella dell'eccezione di costituzionalità per violazione dell'art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza davanti alla legge), in riferimento agli artt. 862 comma 4 e 1377 comma 5 che mettono al sicuro gli ufficiali da queste nefaste conseguenze...


spero di essere stato d'aiuto... ciao Mirko
morgan1964
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Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da morgan1964 »

Mirko hai perfettamente ragione su tutto
cimapier
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Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da cimapier »

Inviterei i a leggervi questa sentenza che risolve tutte le questioni poste.
Invito sempre chiunque a fornire informazioni su tematiche cosi delicate prive di fondamento giuridico evitando i secondo me penso credo etc etc
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
cimapier
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Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da cimapier »

Inviterei i a leggervi questa sentenza che risolve tutte le questioni poste.
Invito sempre chiunque a fornire informazioni su tematiche cosi delicate prive di fondamento giuridico evitando i secondo me penso credo etc etc
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Domenico61
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Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da Domenico61 »

Ciao a tutti Morgan 64 Cimapier tutti quelli che hanno problemi di giustizia etc etc......ho parlato con alcuni colleghi che hanno avuto problemi con la magistratura e mi hanno detto che non conviene farsi RIFORMARE (sempre che uno ci riesca) DURANTE LA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO , perché alla fine del processo (terzo Grado) dove sarà emessa la sentenza definitiva ci sarà la perdita del grado con la conseguenza sospensione della pensione perché il tutto avrà la data retroattività e cioè dal primo giorno che uno viene sospeso .
Cosi è successo a tanti colleghi .... e ci tocca restituire tutto pensione ed altro.-
Conviene aspettare i cinque anni di sospensione che sono pagati al 50x100 e se il processo non è ancora finito dopo questi 5 anni , dovranno riassumerti e poi si può chiedere la riforma almeno cosi ho capito perché sarebbe meglio che la riforma avviene quando uno è un servizio anche per pochi giorni di servizio.- Un altro caso potrebbe essere positivo per noi è quello che il processo vada in prescrizione allora siamo a cavallo ...ma chi di da questa certezza???
Sinceramente non so cosa fare sono sospeso da un anno e ho presentato già due patologia da poter farmele riconoscere e forse poter essere riformato ....ma parlando con questi colleghi adesso ho i mie dubbi ...forse farò come hanno detto loro anche perché hanno insistito a non muovere troppo le acque aspettare fino alla fine dei 5 anni.
Questo è un mio pensiero personale ogni faccia come meglio può se ci sono consigli o fatti che si possono riscontrare che ben vengono. IN BOCCA A LUPO a tutti noi. A presto. P.S. Fatemi Sapere.
morgan1964
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Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da morgan1964 »

Caro Cimapier, la sentenza della Corte dei Conti di Reggio Emilia è antecedente al Codice Ordinamento Militare (DPR 66/2010) per cui l'applicazione della L. 241/1990 (il decreto doveva decorrere dalla data della notifica) trova ampio riscontro perchè speciale e successiva alle precedenti normative in materia militare. Oggi, il Codice Ordinamento Militare, è ben chiaro, specifico e successivo alla 241/1990:- la perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio (riforma) ovvero (che può significare "e" congiunzione - "o" oppure, vallo a capire) dal primo giorno di sospensione....Dall'entrata in vigore del nuovo Codice Ordinamento Militare (09.10.2010) è difficile che vi siano stati ricorsi in merito (perdita grado - revoca pensione invalidità con applicazione nuovo Codice Ordinamento Militare) per cui non si trovano, allo stato, sentenze specifiche. Quando vi saranno dei ricorsi, e magari il mio sarà uno dei primi, su revoca pensione a seguito perdita del grado retroattivo in applicazione DPR 66/2010 potremo sapere realmente come andrà a finire. Io, finora, sentenze precise non ne ho trovate. Discutere serve a risolvere anche i "forse" e i "penso"....
MIRKOLEONE

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da MIRKOLEONE »

morgan1964 ha scritto:Caro Cimapier, la sentenza della Corte dei Conti di Reggio Emilia è antecedente al Codice Ordinamento Militare (DPR 66/2010) per cui l'applicazione della L. 241/1990 (il decreto doveva decorrere dalla data della notifica) trova ampio riscontro perchè speciale e successiva alle precedenti normative in materia militare. Oggi, il Codice Ordinamento Militare, è ben chiaro, specifico e successivo alla 241/1990:- la perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio (riforma) ovvero (che può significare "e" congiunzione - "o" oppure, vallo a capire) dal primo giorno di sospensione....Dall'entrata in vigore del nuovo Codice Ordinamento Militare (09.10.2010) è difficile che vi siano stati ricorsi in merito (perdita grado - revoca pensione invalidità con applicazione nuovo Codice Ordinamento Militare) per cui non si trovano, allo stato, sentenze specifiche. Quando vi saranno dei ricorsi, e magari il mio sarà uno dei primi, su revoca pensione a seguito perdita del grado retroattivo in applicazione DPR 66/2010 potremo sapere realmente come andrà a finire. Io, finora, sentenze precise non ne ho trovate. Discutere serve a risolvere anche i "forse" e i "penso"....

Concordo pienamente con morgan1964,

anch'io leggendo la sentenza postata da Cimapier ho pensato che attualmente non possa più trovare fondamento, essendo mutato il quadro giuridico con l'entrata in vigore del nuovo Codice dell'Ordinamento Militare.

Ci sono però già state sentenze che hanno interessato ricorsi a provvedimenti successivi all'entrata in vigore del DPR 66/2010 e, come nel passato, sono contrastanti tra loro...

Tuttavia, in tema di sentenze che accolgono la linea difensiva della mancata applicazione di una norma precedente (o successiva) mi pare di ricordarne una che avesse accolto la tesi del ricorrente in quanto il fatto a cui si riferiva il provvedimento di rimozione del grado era avvenuto in data precedente all'entrata in vigore del nuovo Codice e quindi l'applicazione al suo caso era avvenuta violando il principio dell'irretroattività della legge penale (ribadisco legge penale, in quanto nel caso specifico la rimozione era stata irrorata a seguito di condanna penale che stabiliva la rimozione perpetua dei PP.UU. e quindi era divenuta pena accessoria)... ma anche questo è un caso a sè...

Ciao MIrko


@Cimapier

Per quanto riguarda l'invito a non fornire informazioni sul tema con "credo" o "sembra"...

...credo sia un invito che, proprio vista la materia, oltre a non essere condivisibile da parte mia, non è nemmeno possibile assecondarlo!

Infatti sul tema l'unica certezza è che non vi sono certezze!!!

Le sentenze sono spesso discordanti tra loro, pur riguardando casi simili o addirittura analoghi!

Le stesse norme sono sovente in contrasto tra loro e chi viene chiamato a darne applicazione spesso non fa altro che far aumentare la confusione...

Sono dell'idea che nessun avvocato possa dirle onestamente all'inizio di una causa, quale sarà l'esito della stessa; anche se ne ha già trattate 99 con il medesimo risultato, la centesima, pur non differendo dalle altre per argomenti e contenuto, potrebbe riservare comunque grandi sorprese...

Inoltre, per quanto riguarda il nuovo Codice dell'Ordinamento Militare (sottolineo nuovo), si tratta di una norma ancora molto recente che certamente sarà oggetto di vari tipi di analisi e ricorsi per valutarne l'applicabilità e la legittimità... quindi, riguardo la sua applicazione, i vari "credo" e "penso" sono d'uopo.

Infine siamo in un forum nel quale, nel rispetto altrui, ognuno può esprimere ciò che pensa ... io a volte non condivido ciò che alcuni pensano (...e qui scrivono), tuttavia è un bene che vi sia la libertà che permetta loro di farlo...

Termino col dire che sono convinto che tu abbia fatto quelle affermazioni riferendoti a quei casi (non rari) in cui c'è chi parla (leggasi scrive) sparando a caso senza essersi informato neanche lontanamente sull'argomento, magari con il rischio di fuorviare un ignaro lettore del forum e metterlo quindi in difficoltà...

sono d'accordo con te, anch'io non apprezzo tale modo di fare, tuttavia comprendo che questo è un forum..... è un po' come un bar... ci si trovano persone di ogni tipo buoni amici con cui parlare, fanfaroni, ubriaconi, intellettuali, professori, contadini.... ognuno però ha diritto di essere lì ne più ne meno che gli altri... poi se qualcuno spara XXXXXXXX mentre altri ti dicono cose vere... sta a noi discernere e prendere quello che sentiamo como uno spunto di riflessione, per poi approfondire...
poi per i consigli legali, quelli veri e certificati, esistono gli studi degli avvocati :wink:

Questo è il mio pensiero, scusa se sono stato prolisso, cordialmente Mirko
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Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da lory61 »

da MIRKOLEONE » mer giu 13, 2012 11:37 pm

...........è un po' come un bar... ci si trovano persone di ogni tipo buoni amici con cui parlare, fanfaroni, ubriaconi, intellettuali, professori, contadini.... ognuno però ha diritto di essere lì ne più ne meno che gli altri... poi se qualcuno spara XXXXXXXX.............


Mi sto piegando. Bella!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
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Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da imparziale »

lory61 ha scritto:da MIRKOLEONE » mer giu 13, 2012 11:37 pm

...........è un po' come un bar... ci si trovano persone di ogni tipo buoni amici con cui parlare, fanfaroni, ubriaconi, intellettuali, professori, contadini.... ognuno però ha diritto di essere lì ne più ne meno che gli altri... poi se qualcuno spara XXXXXXXX.............


Mi sto piegando. Bella!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Cari colleghi questa informazione non e da bar- Un collega della PS,mi ha appena inviato la copia dell'ordinanza della Corte dei Conti Sez.Giurisdizionale della Campania,che ha rigettato il ricorso avverso la perdita del grado e la conseguente revoca della pensione per dispensa avuta dopo la sospensione cautelare-essendo stata comminata la perdita del grado con la data retroattiva- L'ordinanza e la 156/ del 7/6/ 2012-
Non riesco a copiarla ed incollarla-
Ma se qualcuno fosse interessato ,mi invia per MP,il suo indirizzo e mail.cosi posso allegarla-

Ciro
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Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Messaggio da panorama »

In questa sentenza del Consiglio di Stato si parla oltre alla perdita del grado per procedimento penale ed altro anche del relativo trattamento pensionistico avvenuto a seguito di riforma da parte della CMO.
Posto solamente la parte economica poichè il resto potete leggerlo in sentenza.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
L'INTERESSATO:
Ha in proposito evidenziato che egli era stato collocato in congedo per infermità a far tempo dal 19 aprile 2007 e che, a seguito della avversata determinazione del Comandante in Seconda del Corpo, del 4 marzo 2008, con la quale gli era stata retroattivamente applicata la sanzione della perdita del grado per rimozione, l’Inpdap gli aveva chiesto la restituzione di quanto già erogato.

IL CONSIGLIO DI STATO precisa al numero 2.4. (cmq. vi rimando alla lettura della sentenza):

2.4. Le superiori affermazioni inducono altresì alla reiezione delle affermazioni contenute nell’appello ed in ultimo riproposte nelle conclusive note d’udienza secondo cui la “causale” del riconosciuto trattamento pensionistico integrano un –intangibile- diritto quesito.

Esulando dalla giurisdizione di questo Consiglio di Stato le controversie di natura pensionistica (per cui, semmai, le doglianza ipotizzate avrebbero dovuto proporsi in altra sede), e limitando l’esame alla refluenza dei detti argomenti di critica sugli atti gravati nell’ambito della presente controversia, ribadisce il Collegio che le espresse previsioni di cui alla legge suindicata consentono espressamente la retrodatazione degli effetti della disposta rimozione del grado e, sotto un profilo più generale, del principio di “intangibilità” affermato dall’appellante non v’è traccia nell’ordinamento.

Il detto principio, infatti, attiene (nei ristretti limiti in cui se ne continua a predicare la permanente applicabilità) alla tutt’affatto diversa fattispecie della sopravvenienza di norme di legge (ovvero, laddove la fonte regolatrice del rapporto sia di natura negoziale, di disposizioni ascrivibili alla contrattazione collettiva) peggiorative, che non possono essere applicate al dipendente collocato in quiescenza successivamente al momento di determinazione del trattamento a questi spettante.

L’invocato “principio”, invece, non impedisce certo che, in virtù di fatti preesistenti al momento del collocamento in quiescenza ed in relazione a puntuali disposizioni di legge possa venire esattamente determinata (rectius: rideterminata) la causa del suddetto collocamento in quiescenza(ex multis: “dal principio della intangibilità dei diritti patrimoniali dei dipendenti pubblici ex art. 202 t.u. n. 3 del 1957 - valido anche per i dipendenti non statali - deriva che le nuove disposizioni di carattere restrittivo, che costituiscono modifiche "in pejus" per il pensionato, non dispiegano efficacia retroattiva” C.Conti reg. Piemonte sez. giurisd. 20 maggio 2004 n. 247).

La censura, conclusivamente, è infondata.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


N. 04292/2012REG.PROV.COLL.
N. 05518/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5518 del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Discepolo, con domicilio eletto presso Maurizio Discepolo in Roma, via Conca D'Oro, 184/190;

contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. delle MARCHE – Sede di ANCONA- SEZIONE I n. 00097/2010, resa tra le parti, concernente SANZIONE DELLA PERDITA DEL GRADO PER RIMOZIONE

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2012 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti l’ Avvocato Diego Perucca in sostituzione di Maurizio Discepolo e l’Avvocato dello Stato Daniela Giacobbe;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato chiesto dall’odierno appellante signor OMISSIS l’annullamento del decreto del Comandante in Seconda della Guardia di Finanza datato 4 marzo 2008, con cui gli era stata applicata la sanzione della perdita del grado per rimozione.

Questi aveva esposto di essere stato collocato in congedo per infermità a far tempo dal 19 aprile 2007 (come da verbale della C.M.O. di Chieti in data 19/4/2007, di cui l’Amministrazione aveva preso atto con decreto n. …… in data 5/9/2007 del Comandante della Regione Marche della Guardia di Finanza) ed aveva quindi impugnato la detta determinazione del Comandante in Seconda del Corpo, con cui era stata rideterminata la causa della cessazione dal servizio (da infermità a rimozione con perdita del grado).

La rideterminazione discendeva dalla circostanza che l’appellante - imputato per il reato di cui all’art. 317 c.p.- aveva subito una condanna ad anni due di reclusione ex art. 444 cpp (condanna divenuta definitiva a seguito di rigetto del ricorso per Cassazione).

L’originario ricorrente aveva proposto tre articolate macrocensure di violazione di legge ed eccesso di potere, ipotizzando, da un canto, la illegittima compressione del diritto quesito al trattamento di quiescenza e, per altro verso la violazione degli artt. 37 e 60 della legge n. 599/1954 (in quanto la sentenza penale pronunciata a suo carico non recava la sanzione accessoria della perdita del grado ed il procedimento penale era stato avviato dopo che egli era già cessato dal servizio, mentre l’art. 60 della citata legge prevedeva che la perdita del grado decorresse dalla data del decreto ministeriale che la disponeva).

Sotto altro profilo, aveva ipotizzato la violazione art. 29 c.p.m.p. (sostenendo che alla perdita del grado di Maresciallo Aiutante della Guardia di Finanza non poteva seguite la retrocessione a soldato semplice, ma semmai al grado più basso della gerarchia del Corpo).

Il Tribunale amministrativo regionale, ricostruita analiticamente la disciplina sottesa alla vicenda processuale ha partitamente esaminato le dedotte doglianze ed ha definito la causa nel merito respingendo il ricorso.

Quanto alla prime due censure, il primo giudice ha ritenuto che fossero stati correttamente applicati gli artt. 37 e 61 della legge 31 luglio 1954 n. 599 che costituivano eccezione alla regola generale di cui all’art. 60 della citata legge.

Sotto altro profilo, posto che ex art. 60 della legge citata il sottufficiale della Guardia di Finanza poteva incorrere nella perdita del grado sia in conseguenza di una condanna penale o dell’applicazione di misure di sicurezza (ex art. 60, n. 7), sia a seguito di procedimento disciplinare, (art. 60, n. 6) non era rilevante il fatto che la sentenza pronunciata a suo carico dal giudice penale non contemplasse anche la sanzione accessoria della perdita del grado.

Né poteva sostenersi che l’Amministrazione avesse illegittimamente inciso su un diritto quesito, in quanto costituiva un principio generale dell’ordinamento quello secondo cui il trattamento di quiescenza che viene erogato al pubblico dipendente al momento della cessazione dal servizio è provvisorio, sia per quanto riguarda l’an, sia per ciò che attiene al quantum.

Del pari, ad avviso del primo giudice, meritava reiezione l’ultimo motivo di ricorso, con il quale il OMISSIS aveva censurato la propria “retrocessione” a soldato semplice in forza al Centro Documentale (ex Distretto Militare) di Ancona: ciò perché la retrocessione al grado più basso della gerarchia costituiva una conseguenza giuridica della perdita del grado, per cui non rilevava il fatto che l’originario ricorrente fosse stato riconosciuto non idoneo in assoluto al servizio militare.

Avverso la sentenza in epigrafe l’ originario ricorrente rimasto soccombente in primo grado ha proposto un articolato appello chiedendone la riforma.

Ha in proposito evidenziato che egli era stato collocato in congedo per infermità a far tempo dal 19 aprile 2007 e che, a seguito della avversata determinazione del Comandante in Seconda del Corpo, del 4 marzo 2008, con la quale gli era stata retroattivamente applicata la sanzione della perdita del grado per rimozione, l’Inpdap gli aveva chiesto la restituzione di quanto già erogato.

La rideterminazione discendeva dalla circostanza che l’appellante era stato imputato per il reato di cui all’art. 317 c.p., aveva subito una condanna di anni due di reclusione ex art. 444 cpp resa dal tribunale d Ancona in data …. luglio 2006, divenuta definitiva a seguito di rigetto del ricorso per Cassazione (in data 9 luglio 2007).

L’inchiesta disciplinare era stata avviata nel settembre 2007 e si era conclusa nel novembre 2007, ed all’esito della stessa egli era stato ritenuto non meritevole della conservazione del grado.

L’azione amministrativa (e la sentenza che ne aveva affermato la esattezza) era gravemente viziata.

La sentenza penale di condanna a suo carico, infatti, non aveva disposto la rimozione né la perdita del grado; il procedimento disciplinare era stato avviato dopo la sentenza di condanna, ma altresì successivamente al collocamento in congedo.

Ne discendeva che era stato fatto malgoverno degli artt. artt. 37, 60 e 26 della L. n. 599/1954.

Non poteva applicarsi, infatti, né l’art. 37 comma 2 della legge n. 599/1954 (perché la sentenza penale non aveva statuito sul punto della rimozione) né simili conseguenze avrebbero potuto discendere dal procedimento disciplinare avviato, in quanto promosso successivamente ed impingente con un diritto quesito dell’appellante (e comunque, a tutto concedere, ex art. 60 della L. n. 599/1954 la perdita del grado avrebbe dovuto avere la stessa decorrenza del decreto che l’aveva disposta e non avrebbe potuto spiegare effetti retroattivi).

Per altro verso, illegittimamente era stata disattesa dal primo giudice la interpretazione dell’art. 29 del cpmp resa in passato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3661/2006: illegittimamente l’appellante era stato posto a disposizione del Centro Documentale come soldato semplice, piuttosto che fatto ridiscendere al grado più basso della scala gerarchica della Guardia di Finanza.

L’appellante ha puntualizzato e ribadito le dette censure depositando articolate note d’udienza, riepilogative dell’intero contenzioso.
L’appellata amministrazione ha depositato una articolata memoria chiedendo la reiezione dell’appello perché infondato.
Alla odierna pubblica udienza del 5 giugno 2012 la causa è stata posta in decisione dal Collegio.
DIRITTO

1.L’appello è infondato e va respinto.

2.Quanto alla prima censura prospettata, nessuna delle articolazioni in cui la stessa si struttura persuade il Collegio.

2.1. In particolare, preme al Collegio anticipare che la tesi appellatoria secondo cui, a cagione della circostanza che la condanna penale pronunciata a carico dell’appellante non conteneva la sanzione della perdita del grado (e del corollario per cui questa sanzione, conseguentemente, non sarebbe stata irrogabile in sede di procedimento disciplinare) l’azione amministrativa sarebbe stata gravemente viziata, appare del tutto destituita di fondamento.

La detta tesi, infatti, come meglio si vedrà immediatamente di seguito, non soltanto collide con la lettera della legge ( nella parte in cui consente che la predetta sanzione possa essere applicata a conclusione di un giudizio disciplinare regolandone la decorrenza) ma, soprattutto, perviene ad una interpretazione certamente non desumibile dalla lettera della legge e del tutto illogica.

Deve considerarsi infatti, che la sanzione penale venne applicata all’appellante a conclusione di un procedimento di cui agli arrt. 444 e segg del codice di rito penale, e che l’art.445 comma 1 del predetto codice di procedura penale stabilisce che “La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale”.

Posto che l’appellante chiese ed ottenne di essere processato con il rito del “patteggiamento”, è evidente che la sentenza applicativa della pena resa dal Giudice penale e regiudicata non avrebbe potuto applicare alcuna sanzione accessoria: fare da ciò discendere una preclusione rispetto alla applicazione di puntuali disposizioni di legge, od alla successiva instaurazione di un procedimento disciplinare, appare senz’altro errato.

La tesi prospettata dall’appellante, soprattutto – ed a prescindere dalla circostanza che, come meglio si vedrà, la stessa appare smentita dalle positive disposizioni di cui alla legge n. 599/1954- appare illogica in quanto farebbe discendere dalla scelta processuale effettuata dall’imputato in sede penale (che, allo stato della legislazione processualpenalistica si configura, sostanzialmente, come un vero e proprio diritto potestativo) circostanze preclusive in sede disciplinare non desumibili per via interpretativa e contrarie alla logica.

2.2. Ciò premesso, stabilisce l’art. 26 della legge 31 luglio 1954 n. 599, che “Il sottufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:
a) età;
b) infermità;
c) non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;
d) domanda;
e) Omissis (1);
f) nomina all'impiego civile;
g) perdita del grado.
Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto ministeriale”.

Dalla testuale lettura della suindicata disposizione emerge senz’altro, quindi, che la cessazione dal servizio discende (anche) dalla pronuncia con la quale viene stabilita la perdita del grado.

Il successivo art. 37 della citata legge, invece, prevede che: “il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente previste dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.”.

La detta disposizione connette (e legittima) il mutamento della “causale” della cessazione dal servizio disposta per causa diversa dalla perdita del grado, alla circostanza che la perdita del grado suddetta sia stata disposta con “una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina”, ma non dispone affatto che il relativo procedimento disciplinare dovesse essere già avviato antecedentemente alla cessazione del servizio, in quanto i due commi del citato art. 37 disciplinano fattispecie diverse, in parte intersecantisi, ma non totalmente coincidenti: il primo comma testimonia della impossibilità di trattenere in servizio un sottufficiale, nei cui confronti si sia verificata “una delle cause di cessazione dal servizio permanente” anche laddove lo stesso fosse già stato sottoposto a procedimento disciplinare al momento del congedo.
Il comma secondo, disciplina gli effetti della sentenza o del giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, sul sottufficiale cessato per altra causa.

Ma – e qui riposa un altro non irrilevante errore prospettico contenuto nell’appello- ciò non implica affatto che, perché la sentenza o il giudizio di Commissione di disciplina potessero produrre il citato effetto occorreva necessariamente che essi fossero già stati rispettivamente instaurati al momento in cui il sottufficiale cessava dal servizio per altra causa.

Si evidenzia in proposito che l’art. 60 della citata legge prevede che il grado si perde per una delle seguenti cause:
1) perdita della cittadinanza;
2) assunzione di servizio, non autorizzata, in Forze armate di Stati esteri;
3) assunzione di servizio con qualsiasi grado in una Forza armata diversa da quella cui il sottufficiale appartiene o nella Guardia di finanza o nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, ovvero, con grado inferiore a quello di sottufficiale, nella Forza armata di appartenenza;
4) interdizione civile o inabilitazione civile;
5) irreperibilità accertata;
6) rimozione, per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, previo giudizio di una Commissione di disciplina;
7) condanna:
a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importi la pena accessoria della rimozione;
b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli artt. 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste ai nn. 2 e 5 del primo comma dell'art. 19 di detto Codice penale.

Il grado si perde altresì per decisione del Ministro, sentito il parere del Tribunale supremo militare, quando il sottufficiale prosciolto dal giudice penale sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali prevedute dall'articolo 215 del Codice penale comune, ovvero quando il sottufficiale, condannato, sia stato ricoverato a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia. Nel caso che il sottufficiale, prosciolto, sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario ai sensi dell'art. 222 del Codice penale comune, e nel caso che il sottufficiale, condannato, sia stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia ai sensi dell'art. 219 di detto codice, la decisione del Ministro è presa quando il sottufficiale ne viene dimesso.” e, secondariamente, che il successivo art. 61, da leggersi in combinato disposto con l’art. 37 comma 2 il cui testo è stato prima richiamato, prevede che “ La perdita del grado è disposta con decreto ministeriale.

La perdita del grado decorre dalla data del decreto nei casi di cui ai commi primo, nn. 1, 5 e 6, e secondo dell'art. 60, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al predetto primo comma, nn. 2 e 3, e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui allo stesso primo comma, nn. 4 e 7, dell'art. 60.

Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'art. 37, la perdita del grado per le cause indicate al primo comma, nn. 6 e 7, dell'art. 60 decorre dalla data in cui il sottufficiale ha cessato dal servizio permanente”.

Proprio l’ultimo comma della disposizione in ultimo citata, “legandosi” al comma 2 dell’art. 37, non a caso ivi espressamente richiamato, consente di affermare che la disposta perdita del grado, in quanto causa di rimozione superveniens, retroagisce alla data in cui (per diversa causa) il sottufficiale ebbe a cessare dal servizio permanente.

2.3. Cadono così le censure fondate sulla asserita intangibilità di alcun diritto quesito, posto che è la stessa legge a non individuare come tale quello relativo alla motivazione con la quale venne in precedenza disposta la cessazione dal servizio permanente ed il collocamento in congedo (al contrario prevedendo un mutamento retroattivo della “causale” della cessazione dal servizio permanente) e cade, soprattutto la tesi per cui sarebbe sufficiente per il sottufficiale indagato od imputato in sede penale di adire il rito ex art. 444 cpp per privare irreversibilmente l’Amministrazione di attivare il procedimento finalizzato alla declaratoria della perdita del grado.

Ciò perché, non potendosi iniziare alcun procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale, si verificherebbe l’evenienza per cui la sentenza resa ex art. 444 cpp non “può “ disporre pene accessorie, ed il sottufficiale nel frattempo cessato dal servizio non potrebbe, ad avviso dell’appellante, subire la sanzione della rimozione per perdita del grado incidente sulla causale del collocamento in congedo medio tempore disposto.

La complessa censura, conclusivamente, è del tutto destituita di fondamento, e, ovviamente, neppure giova all’appellante rimarcare che la propria infermità fosse stata positivamente delibata al momento della “prima” collocazione in congedo: nessuno invero dubita di tale circostanza.

E’ la stessa legge, tuttavia, che considera detta “causale” del congedo rimuovibile ex post, nella particolare evenienza in cui, a seguito di giudizio di disciplina, il sottufficiale venga privato del grado.
Inoltre l’appellante introduce un motivo confusorio, allorchè afferma che la perdita del grado avrebbe dovuto avere la decorrenza prevista dall’art. 60 della citata legge 31 luglio 1954 n. 599 (e cioè dalla dalla data del decreto, ai sensi del penultimo comma del predetto art. 60), trascurando la circostanza che l’ultimo comma della citata disposizione prevede espressamente che “Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'art. 37, la perdita del grado per le cause indicate al primo comma, nn. 6 e 7, dell'art. 60 decorre dalla data in cui il sottufficiale ha cessato dal servizio permanente”: anche tale segmento della censura merita la reiezione, quindi.

2.4. Le superiori affermazioni inducono altresì alla reiezione delle affermazioni contenute nell’appello ed in ultimo riproposte nelle conclusive note d’udienza secondo cui la “causale” del riconosciuto trattamento pensionistico integrano un –intangibile- diritto quesito.

Esulando dalla giurisdizione di questo Consiglio di Stato le controversie di natura pensionistica (per cui, semmai, le doglianza ipotizzate avrebbero dovuto proporsi in altra sede), e limitando l’esame alla refluenza dei detti argomenti di critica sugli atti gravati nell’ambito della presente controversia, ribadisce il Collegio che le espresse previsioni di cui alla legge suindicata consentono espressamente la retrodatazione degli effetti della disposta rimozione del grado e, sotto un profilo più generale, del principio di “intangibilità” affermato dall’appellante non v’è traccia nell’ordinamento.

Il detto principio, infatti, attiene (nei ristretti limiti in cui se ne continua a predicare la permanente applicabilità) alla tutt’affatto diversa fattispecie della sopravvenienza di norme di legge (ovvero, laddove la fonte regolatrice del rapporto sia di natura negoziale, di disposizioni ascrivibili alla contrattazione collettiva) peggiorative, che non possono essere applicate al dipendente collocato in quiescenza successivamente al momento di determinazione del trattamento a questi spettante.

L’invocato “principio”, invece, non impedisce certo che, in virtù di fatti preesistenti al momento del collocamento in quiescenza ed in relazione a puntuali disposizioni di legge possa venire esattamente determinata (rectius: rideterminata) la causa del suddetto collocamento in quiescenza(ex multis: “dal principio della intangibilità dei diritti patrimoniali dei dipendenti pubblici ex art. 202 t.u. n. 3 del 1957 - valido anche per i dipendenti non statali - deriva che le nuove disposizioni di carattere restrittivo, che costituiscono modifiche "in pejus" per il pensionato, non dispiegano efficacia retroattiva” C.Conti reg. Piemonte sez. giurisd. 20 maggio 2004 n. 247).

La censura, conclusivamente, è infondata.

3.Non migliore sorte merita, ad avviso del Collegio, la seconda doglianza proposta, incentrata sull’asserito malgoverno del disposto di cui all’art. 29 del rD 20 febbraio1941 n. 303 (c.d. “codice penale militare di pace”: “La rimozione si applica a tutti i militari rivestiti di un grado o appartenenti a una classe superiore all'ultima; è perpetua, priva il militare condannato del grado e lo fa discendere alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe. La condanna alla reclusione militare, salvo che la legge disponga altrimenti, importa la rimozione:
1) per gli ufficiali e sottufficiali, quando è inflitta per durata superiore a tre anni;
2) per gli altri militari, quando è inflitta per durata superiore a un anno”) ratione temporis applicabile alla fattispecie.

3.1. Non ignora, il Collegio, la circostanza che in passato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3661/2006 abbia reso una intepretazione sostanzialmente coincidente con le critiche mosse alla sentenza di primo grado dall’appellante.

3.2. Si evidenzia in proposito, però, che - ad avviso del Collegio- gli approdi cui è giunto il primo giudice (che ha peraltro funditus vagliato gli argomenti rassegnati in proposito dall’odierno appellante, e fondati proprio sulla richiamata decisione) paiono del tutto condivisibili.

Ritiene in proposito il Collegio di dovere affermare la propria condivisione della opposta interpretazione ermeneutica resa nel parere della Sezione III di questo Consiglio di Stato n. 128/2007 secondo il quale “…ai sensi dell’art. 33 lett. h) L. 10 aprile 1954 n. 113 l’ufficiale cessa dal servizio permanente per perdita del grado a qualunque titolo comminata, dunque anche in conseguenza della perdita del grado per rimozione a titolo di sanzione penale accessoria ex art. 29 Cod. pen. mil. di pace. Tanto si evince dal combinato disposto dell’art. 33 lett. h) e dell’art. 70 legge n. 113 del 1954. Invero, l’art. 33 lett. h), prevede la cessazione dal servizio permanente effettivo per perdita del grado; l’art. 70, a sua volta, elenca le cause di perdita del grado, menzionando espressamente, al n. 5 lett. a), l’ipotesi di condanna penale comportante anche la pena accessoria della rimozione. Analoga disposizione è dettata per i sottufficiali. Dunque chiaro che vi è una incompatibilità normativa tra perdita del grado e permanenza nel servizio permanente.

Non vi è pertanto spazio per una diversa interpretazione dell’art. 29 Cod. pen. mil. di pace, che collochi il destinatario della rimozione al primo grado del volontario di truppa in servizio permanente effettivo, interpretazione non consentita dal chiaro dettato letterale di una norma varata in un’epoca che già conosceva la distinzione tra leva obbligatoria e servizio permanente effettivo.

E, invero, dal combinato disposto dell’art. 29 Cod. pen. mil. di pace e dei citati articoli 33 lett. h) e 70 n. 5 lett. a) legge n. 113 del 1954, si evince che la perdita del grado, quale che ne sia la ragione (anche a titolo di sanzione penale accessoria), comporta sempre la cessazione dal servizio permanente effettivo. Vi è dunque una ontologica incompatibilità tra perdita del grado e possibilità di permanere in servizio permanente effettivo, a riprova che l’art. 29 Cod. pen. mil. di pace non si presta ad essere interpretato nel senso di consentire il permanere del militare rimosso dal grado in servizio permanente effettivo…”.
Si aggiunga in proposito che occorre considerare che la norma di cui all'art. 29 del c.p.m.p., invocata, disciplina l'istituto della rimozione quale pena accessoria da infliggere al militare condannato alla pena della reclusione militare.

Nel caso concreto, tuttavia, il ricorrente non è stato sottoposto a processo penale dinnanzi alla magistratura militare, e non è stato condannato alla pena della reclusione militare; egli al contrario è stato sottoposto a procedimento disciplinare per grave violazione dei doveri assunti con il giuramento: la misura della perdita del grado inflitta a quest'ultimo non ha pertanto natura di pena accessoria (che come tale avrebbe potuto peraltro essere comminata solo dall'autorità giudiziaria militare, e non già dagli organi dell'amministrazione), bensì di sanzione disciplinare.

La norma applicata nel caso concreto non sarebbe dunque il citato art. 29 del c.p.m.p., ma l'art. 60 punto 6 della legge 31 luglio 1954 n. 599, pacificamente applicabile al personale della Guardia di Finanza come dianzi affermato, e come non contestato dallo stesso appellante, in virtù del richiamo operato dall'art. 1, comma 1, della legge 17 aprile 1957 n. 260 (recante "Stato dei sottufficiali della Guardia di finanza"), in base al quale la suindicata sanzione può essere comminata in caso di "...violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, previo giudizio di una Commissione di disciplina".

Ciò premesso, va rilevato che, contrariamente a quanto avviene per l'analoga misura prevista dall'art. 29 del c.p.m.p., l'art. 26, comma 1, lett. g), della citata legge n. 599/54, ricollega espressamente alla sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, prevista dal summenzionato art. 60, la conseguenza della cessazione dal servizio permanente per il sottufficiale che ne sia colpito.

L'Amministrazione ha dunque operato correttamente nel disporre la risoluzione del rapporto di lavoro (la messa a disposizione del Centro Documentale come soldato semplice non è indice della instaurazione di un nuovo e diverso rapporto lavorativo con la pubblica amministrazione, ma costituisce proprio conseguenza della misura espulsiva -tutti gli ex militari ancora potenzialmente idonei ad essere richiamati alle armi sono posti a disposizione del Centro Documentale, ex Distretto militare- e pertanto non è neppure incompatibile con la riscontrata inabilità dell’appellante al servizio).

4. Conclusivamente, l’appello è certamente infondato e merita la reiezione.

5.La natura della controversia e la parziale novità e complessità delle questioni esaminate giustificano la compensazione tra le parti le spese processuali sostenute.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, numero di registro generale 5518 del 2010 come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore
Raffaele Potenza, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/07/2012
panorama
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Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

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Questa sentenza del CdS riguarda un collega CC. per la: PERDITA DEL GRADO PER RIMOZIONE PER MOTIVI DISCIPLINARI a seguito di sentenza penale di condanna a lui inflitta dal Tribunale per il reato di calunnia aggravata. Per tale situazione, quindi, il Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con noto inviata alla sede provinciale INPDAP invitava l’Istituto previdenziale a voler sospendere il trattamento pensionistico provvisorio erogato in suo favore atteso che:
- Il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri con determina del 2010 ha disposto la cessazione dal servizio ai sensi del combinato disposto degli artt.34, 22 e 35 della legge 1168/61”;

- “ lo stesso alla data del 9 dicembre 2008 avendo un servizio contributivo pari ad anni 23, mesi 3 e giorni 4 nonché un’età anagrafica di anni 38, non ha maturato i requisiti contributivi anagrafici previsti dalla Legge 449/97 nonché dal dlgs 165/1997”.

IL CONSIGLIO DI STATO per quanto riguarda la "sospensione del trattamento pensionistico già attribuito" ha precisato:

1) - L’Amministrazione con la nota del 1 ottobre 2010 qui in contestazione si è determinata in concreto a chiedere la sospensione del trattamento pensionistico già attribuito al OMISSIS in ragione dell’intervenuta adozione della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione che, ai sensi dell’art.34 della legge n.1168 del 1961, opera con effetto retroattivo: l’Arma dei Carabinieri ha così ritenuto che gli effetti della sanzione si applicano a decorrere dal 9 dicembre 2008, data di collocamento in congedo assoluto dell’appuntato OMISSIS.

2) - Ora alla luce delle precisazioni testè evidenziate in ordine alla contestazione della legittimità della richiesta di sospendere il trattamento economico di quiescenza questo giudice deve declinare la propria giurisdizione.

3) - Invero, qui il rapporto giuridico che viene in rilievo attiene unicamente alla rilevanza e agli effetti della sanzione disciplinare della perdita del grado rispetto all’anzianità contributiva necessaria per l’accesso a pensione.

4) - Ma che la sanzione in questione possa o meno incidere retroattivamente o in pejus è questione che questo giudice non può decidere per non rientrare il apporto giuridico de quo nel perimetro della giurisdizione del giudice amministrativo. ( cfr. Corte dei Conti, Sez. Giuris. Emilia Romagna n.1876 del 25/11/2010 ).

5) - Nella specie, è intervenuto un formale provvedimento dell’Amministrazione che decreta ufficialmente la cessazione dal servizio del OMISSIS con collocamento in congedo assoluto dal 9 dicembre 2008 risultando altresì pacifico che al predetto militare è stato corrisposto il trattamento previdenziale ritenuto a lui spettante.

6) - Se così è, in presenza di uno status che non è più quello del dipendente in servizio, la cognizione ad occuparsi della questione di tipo squisitamente previdenziale spetta unicamente al giudice munito della relativa giurisdizione, per cui in parte qua va dichiarato il difetto di giurisdizione, con applicazione del principio della traslatio iudicii, per cui parte appellante si farà carico di riassumere il giudizio nella parte che interessa innanzi al giudice deputato a definire la relativa controversia.

Per comprendere meglio il fatto vi rimando alla lettura della sentenza.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 04412/2012REG.PROV.COLL.
N. 05850/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5850 del 2011, proposto da:
F. C., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Rodolfo Stivala, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, via C.Poma,4;

contro
Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi;

nei confronti di
Inpdap - Sede Provinciale - Sez.Pensioni Ordinarie;

per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 03012/2011, resa tra le parti, concernente PERDITA DEL GRADO PER RIMOZIONE PER MOTIVI DISCIPLINARI - RISARCIMENTO DANNI -

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2012 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Luigi Rodolfo Stivala e Luca Ventrella (avv. St.);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
L’appuntato dei carabinieri C. F., con sentenza del 24 settembre 2009, divenuta irrevocabile, veniva condannato per il reato di calunnia aggravata .

Nell’anno successivo, il graduato, nel frattempo cessato dal servizio permanente e collocato in congedo assoluto in virtù del provvedimento del comando interregionale Carbinieri “Podgora “ del 26 gennaio 2009, era sottoposto a procedimento disciplinare di stato all’esito del quale veniva disposta nei confronti del predetto, come da determina del Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri del 24 luglio 2010, la perdita del grado per rimozione.

Quindi, il Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con nota del 1 ottobre 20120 inviata alla sede provinciale INPDAP di Frosinone invitava l’Istituto previdenziale a voler sospendere il trattamento pensionistico provvisorio erogato in favore del OMISSIS atteso che:
“- Il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - I reparto SM. Uff . Per. BAC con determina n………./D-1-11 datato 24 luglio 2010 ha disposto la cessazione dal servizio ai sensi del combinato disposto degli artt.34, 22 e 35 della legge 1168/61”;
“ lo stesso alla data del 9 dicembre 2008 avendo un servizio contributivo pari ad anni 23, mesi 3 e giorni 4 nonché un’età anagrafica di anni 38, non ha maturato i requisiti contributivi anagrafici previsti dalla Legge 449/97 nonché dal dlgs 165/1997”.

L’interessato ha impugnato il provvedimento con cui è stata disposta la perdita del grado per rimozione nonchè la nota recante richiesta di sospensione del trattamento pensionistico provvisorio innanzi al TAR per il Lazio che con sentenza n.3012/2011, resa informa semplificata, ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato.

Il sig. OMISSIS ha impugnato tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto deducendo a sostegno del proposto gravame, i seguenti motivi:
1) in relazione al provvedimento di perdita del grado per rimozione, errata motivazione per falsa applicazione dell’art.34 della legge n.1168 del 1961;
2) con riferimento alla nota di richiesta di sospensione della pensione, violazione dell’art.13 della legge n.1168 del 1961 ed, in subordine , violazione dell’art.20 della legge n.1168 del 1961, abuso di potere ed omessa applicazione della legge.

Si è costituito in giudizio per resistere all’appello l’intimato Ministero della Difesa.

Con ordinanza n.4519 assunta nella camera di consiglio del 26 luglio 2011 la Sezione disponeva l’acquisizione al giudizio di una serie di atti e documenti cui l’Amministrazione dava adempimento come da nota del 15/9/2011.

All’odierna udienza pubblica la causa è stata introitata per la definitiva decisione.

DIRITTO
Parte appellante con riferimento al primo dei provvedimenti oggetto di impugnativa contesta la legittimità della determinazione recante la dichiarazione della perdita del grado per rimozione sotto un duplice profilo :
a) il provvedimento espulsivo è stato assunto in applicazione della sentenza penale di condanna a lui inflitta dal Tribunale di Pisa per il reato di calunnia aggravata, ma tale sentenza non conteneva alcuna pena accessoria per cui l’Amministrazione non poteva attivare il procedimento disciplinare;
b) la misura in questione è conseguente ad un procedimento disciplinare instaurato ai sensi della legge n.1168 del 1961( art.34), ma essendo decorso il termine di 180 giorni dall’accadimento dei fatti ( 2007 ) all’Amministrazione era precluso l’esercizio dell’azione disciplinare.

Entrambe le argomentazioni difensive sono prive di giuridico fondamento.

Come rilevasi dall’esame del provvedimento impugnato la sanzione in contestazione è stata irrogata ai sensi e per gli effetti dell’art.34, comma 6, della legge 18 ottobre 1961 n.1168 secondo cui il militare di truppa dell’Arma dei Carabinieri incorre nella perdita del grado “ per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità o alle esigenze dello stato, previo giudizio della Commissione di disciplina”.

E’ in questa specifica ipotesi normativa che va collocata la determinazione sfavorevolmente assunta a carico dell’appuntato OMISSIS, laddove l’Amministrazione ha esercitato un potere disciplinare che ha solo il suo originario abbrivio nelle vicende di carattere penale che a suo tempo hanno visto protagonista l’appellante, ma che trae fondamento dall’autonomo giudizio disciplinare in cui l’amministrazione ha avuto cura di procedere ad una apposita valutazione dei fatti oggettivi accertati in sede penale, il tutto a mezzo di un apprezzamento che ha messo in evidenza la condotta censurabile sul piano disciplinare.
Al riguardo, vale la pena di sottolineare che nel procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti ( ivi compresi i militari ) il giudizio si svolge da parte dell’amministrazione procedente con una larga discrezionalità in ordine al convincimento circa la gravità degli addebiti ( Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2010 n.6877; Cons Stato, Sez. VI, 10 maggio 1996 n.670) e l’apprezzamento può essere messo in discussione solo per errori di travisamento ed illogicità, vizi nella specie non rinvenienti, come si può rilevare dalla lettura degli atti depositati in giudizio.

Dunque, la perdita del grado per rimozione è stata irrogata all’esito di una valutazione correttamente culminata con la rilevata sussistenza di responsabilità disciplinare cui ha fatto contestualmente seguito l’individuazione della sanzione di stato di che trattasi e, se così è, i profili di doglianza dedotti dall’interessato sono del tutto estranei alla fattispecie in rilievo.

Parte appellante eccepisce poi l’intervenuta decadenza dell’esercizio del potere disciplinare, ma la censura non coglie nel segno.

Invero, il dies a quo cui far decorrere lo spatium temporis posto a disposizione dell’Amministrazione per attivare il procedimento disciplinare non va ancorato, come erroneamente ritenuto dalla difesa del OMISSIS, all’epoca in cui i fatti sono accaduti, bensì, come costantemente affermato in giurisprudenza, al momento in cui l’Amministrazione è stata formalmente notiziata, mediante notificazione e/o comunicazione, della intervenuta sentenza penale di condanna.

Sul punto dell’avvenuto inoltro della sentenza penale all’amministrazione alcunché viene lamentato nei motivi d’appello, sicchè la censura di decadenza deve ritenersi infondatamente dedotta.

Passando ad esaminare i profili di illegittimità formulati nei confronti del secondo degli atti impugnati, appare indispensabile effettuare alcune considerazioni di carattere preliminare che incidono concretamente sulla soluzione da dare alle questioni giuridiche sollevate.

L’Amministrazione con la nota del 1 ottobre 2010 qui in contestazione si è determinata in concreto a chiedere la sospensione del trattamento pensionistico già attribuito al OMISSIS in ragione dell’intervenuta adozione della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione che, ai sensi dell’art.34 della legge n.1168 del 1961, opera con effetto retroattivo: l’Arma dei Carabinieri ha così ritenuto che gli effetti della sanzione si applicano a decorrere dal 9 dicembre 2008, data di collocamento in congedo assoluto dell’appuntato OMISSIS.

Ora alla luce delle precisazioni testè evidenziate in ordine alla contestazione della legittimità della richiesta di sospendere il trattamento economico di quiescenza questo giudice deve declinare la propria giurisdizione.

Invero, qui il rapporto giuridico che viene in rilievo attiene unicamente alla rilevanza e agli effetti della sanzione disciplinare della perdita del grado rispetto all’anzianità contributiva necessaria per l’accesso a pensione.

Ma che la sanzione in questione possa o meno incidere retroattivamente o in pejus è questione che questo giudice non può decidere per non rientrare il apporto giuridico de quo nel perimetro della giurisdizione del giudice amministrativo. ( cfr. Corte dei Conti, Sez. Giuris. Emilia Romagna n.1876 del 25/11/2010 ).

Nella specie, è intervenuto un formale provvedimento dell’Amministrazione ( vedi determina del Comando Interregionale Carabinieri Podgora del 26 gennaio 2009) che decreta ufficialmente la cessazione dal servizio del OMISSIS con collocamento in congedo assoluto dal 9 dicembre 2008 risultando altresì pacifico che al predetto militare è stato corrisposto il trattamento previdenziale ritenuto a lui spettante.

Se così è, in presenza di uno status che non è più quello del dipendente in servizio, la cognizione ad occuparsi della questione di tipo squisitamente previdenziale spetta unicamente al giudice munito della relativa giurisdizione, per cui in parte qua va dichiarato il difetto di giurisdizione, con applicazione del principio della traslatio iudicii, per cui parte appellante si farà carico di riassumere il giudizio nella parte che interessa innanzi al giudice deputato a definire la relativa controversia.

Per quanto sin qui esposto, la sentenza resa dal primo giudice va in parte confermata ed in altra parte riformata nei sensi sopra indicati.

Sussistono peraltro giusti motivi, attesa la peculiarità della vicenda all’esame, per compensare tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parte lo Rigetta e per altra parte, in riforma, in parte qua, dell’impugnata sentenza, dichiara il proprio difetto di giurisdizione.
In relazione alla pronuncia declinatoria della giurisdizione parte interessata proseguirà il giudizio innanzi al giudice munito di cognizione.
Compensa tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Guido Romano, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/08/2012
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