Ricorso accolto
- reati di concorso in falsità materiale e peculato commessi nella qualità di pubblico ufficiale
in Fatto e Diritto si legge:
1) - Nella specie si rileva che essendo stata la parte ricorrente sottoposta a procedimento penale al momento della cessazione dal servizio per invalidità, tale procedimento
si è concluso con una sentenza dichiarativa di prescrizione e
non di condanna alla perdita del grado, rimanendo pertanto inapplicabile l’art. 37 l. n. 599/1954.
2) - Nella specie
all’atto di cessazione dal servizio per invalidità (in data 16 giugno 2008)
il procedimento disciplinare non era stato avviato, sebbene l’Ente Militare conoscesse già i fatti del procedimento penale poi definito.
Sicché anche per il procedimento disciplinare rimangono non operativi gli effetti retroattivi previsti dall’art. 37 l. n. 599/1954, in quanto il procedimento disciplinare non era pendente al momento della cessazione dal servizio (in termini Sez. III Centr. 46/2018 e 527/2017, nonché Sez. II Centr. 1371/2016 e Sezione giurisdizionale Regione Puglia 20/2018) .
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE TOSCANA Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 424 Pubblicazione 29/10/2019
( SENTENZA N. 424 / 201 9 )
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 61306/PM del registro di Segreteria, proposto dal luogotenente dell’Arma dei Carabinieri Vincenzo V.. (C.F. OMISSIS ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Ezio Maria Zuppardi pec
eziomariazuppardi@avvocatinapoli.legalmail.it e Biagio Romano
biagioromano@avvocatinapoli.legalmail.it ed elettivamente domiciliato in Firenze, alla via Degli Artisti n. 20 presso l’avv. Stefano Malavolta contro: a) il Ministero della Difesa;
b) il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
c) l’INPS per:
A) l’annullamento e/o disapplicazione previa adozione di misure cautelari:
a) del decreto n. 155 del 10 settembre 2018 adottato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri C.N.A., con il quale è stato annullato il decreto definitivo di pensione normale n. 230 del 18 febbraio 2016;
b) della comunicazione prot. n. ……./6-1-PNP del 10 settembre 2018 dell’Arma dei Carabinieri C.N.A. avente ad oggetto la restituzione di somme percepite e non dovute a titolo di trattamento economico di attività e di quiescenza pari a € 18.722,56;
c) della comunicazione prot. n. ……/6 – PNP del 10 settembre 2018 inviata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri C.N.A con la quale si espongono i motivi che hanno condotto alla cessazione dell’erogazione del trattamento pensionistico normale in favore del sig. V..;
d) della comunicazione prot. n. ……../5 – 1PND del 19 dicembre 2018 inviata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri C.N.A. con la quale si dà notizia al ricorrente dell’emissione del decreto n. 155 del 10 settembre 2018 e della lettera n. ……../6 – 1-PNP in data 10 settembre 2018;
e) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente;
B) il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire la pensione ordinaria a lui spettante in forza del provvedimento di congedo per infermità, nonché dei ratei pensionistici maturati e maturandi dal mese di settembre 2018, oltre gli interessi maturati dalla data di cessazione dell’erogazione del trattamento pensionistico.
Nella pubblica udienza del 24 settembre 2019 sono comparsi l’avv. Biagio Romano per la parte ricorrente e l’avv. Paola Forgione per l’INPS.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto alla segreteria di questa Sezione il sig. Vincenzo V.. ha proposto impugnativa volta all’annullamento, previa sospensione, degli epigrafati provvedimenti e l’accertamento delle richieste sopra formulate.
La parte ricorrente, Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri in congedo, sottoposto a procedimento penale nel 2003 con la contestazione dei reati di concorso in falsità materiale e peculato commessi nella qualità di pubblico ufficiale, in data 16 giugno 2008 veniva posto in congedo per infermità con diritto alla percezione di trattamento pensionistico normale pari a € 32.010,84, e con successivo decreto definitivo di pensione normale n. 230 del 18 febbraio 2016 tale diritto veniva riconosciuto come definitivo.
Il giudizio penale si concludeva (Corte di Cassazione n. 50839 dell’11 ottobre 2017) con declaratoria di prescrizione, mentre in sede amministrativa veniva avviato il procedimento disciplinare in data 27 marzo 2018 ed il medesimo si concludeva il 26 giugno 2018 con la sanzione della “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari” (decreto del Ministero della Difesa GMILREG20180360577) con contestuale iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano.
Con successivo decreto n. 155 del 10 settembre 2018 l’Amministrazione provvedeva all’annullamento del precedente decreto definitivo di pensione normale n. 230 del 18 febbraio 2016 e con la epigrafata comunicazione in data 10 settembre 2018 (nota prot. n. ……/6 -PNP) si notiziava l’odierno ricorrente di un procedimento di recupero delle somme percepite e non dovute a titolo di trattamento economico di attività e di quiescenza pari a € 18.722,56.
La parte ricorrente interponeva impugnativa ed eccepiva molteplici profili di illegittimità:
a) violazione dell’art. 204 del D.P.R. n. 1092/1973, eccesso di potere per carenza dei presupposti necessari per l’adozione del provvedimento, con violazione del principio di reformatio in peius del trattamento previdenziale e violazione del principio di legalità: osservava in merito la parte ricorrente che non esisteva un generale potere di autoannullamento dei provvedimenti concessivi della pensione essendo operativo il potere di ritiro in tassative ipotesi (cfr. artt. 203 e ss. D.P.R. n. 1092/1973);
b) violazione degli artt.21 – bis e 7 della l. n. 241/1990. Violazione dei principi in materia di legittimo affidamento e violazione e falsa applicazione degli articoli 867 e 923 del D.Lgs. n. 66/2010. Eccesso di potere per travisata ed erronea considerazione dei presupposti. Illegittimità derivata: nella specie non esisteva la contestualità della cessazione dal servizio ed il procedimento penale (o disciplinare) - condizione ritenuta necessaria dalla giurisprudenza contabile- essendo stato avviato il procedimento disciplinare nel 2018 (a distanza dal congedo per infermità avvenuto il 16 giugno 2008) e senza adeguata conoscenza della medesima dalla odierna parte ricorrente;
c) Violazione dell’art. 206 del D.P.R. n. 1092/1973. Violazione dei principi in materia di irripetibilità delle somme erroneamente corrisposte al pensionato in buona fede. Violazione dei principi in materia di legittimo affidamento: illegittima era la ripetizione attivata dall’Amministrazione delle somme erogate in assenza della prova del dolo.
La parte ricorrente concludeva per l’annullamento dei provvedimenti e, in via istruttoria, chiedeva il deposito di tutta la documentazione inerente al procedimento di revoca del trattamento pensionistico, ed in specie del decreto di revoca n. 155 del 10 settembre 2018, mai notificato al ricorrente, e del precedente decreto definitivo di pensione normale n. 230 del 18 febbraio 2016.
In data 22 marzo 2019 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri depositava documentazione.
Con memoria del 15 aprile 2019 l’INPS eccepiva:
a) la legittimità del provvedimento adottato in data 12 febbraio 2019 dalla sede di Grosseto, atto dovuto in conseguenza della non possibilità di sindacare il merito dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione presso cui la parte ricorrente prestava servizio;
b) il difetto di legittimazione passiva;
c) l’assenza dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico essendo il titolo giuridico della cessazione dal servizio, “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari” non sindacabile in questa sede.
Ne derivava, secondo l’INPS, l’assenza dei presupposti per la tutela cautelare e la infondatezza nel merito della domanda con ogni conseguenza in ordine alle spese e compensi di giudizio.
Con ordinanza n. 49/2019 questa Sezione accoglieva l’istanza cautelare in riferimento al recupero del presunto indebito consequenziale all’ erogazione del trattamento pensionistico.
Nella pubblica udienza le parti illustravano le proprie tesi difensive; quindi la causa veniva introitata per la decisione.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento con tutte le conseguenze di legge.
La giurisprudenza contabile ha affermato che la normativa di cui all’art. 37 della l. n. 599 del 1954 (sostanzialmente confermata nella successiva normativa n. 66 del D.Lgs. 2010 art. 867, comma 5) sullo Stato dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica ha disposto che “il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente previste dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita dal grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta”.
La detta normativa, riprodotta nel D.Lgs. n. 66/2010, avente ad oggetto le norme sull’ordinamento militare, riconosce effetti retroattivi che demoliscono la causa di cessazione dal servizio, alla circostanza della pendenza di un procedimento penale o disciplinare che si concluda, dopo l’intervenuta cessazione dal servizio, con una sentenza di condanna alla perdita del grado o con l’irrogazione della sanzione disciplinare della rimozione/perdita del grado, sostituendo quest’ultima causa di cessazione dal servizio con quella in precedenza verificatasi.
La richiamata normativa attribuisce, pertanto, effetti retroattivi alla circostanza di un procedimento penale o disciplinare che si concludano, dopo la cessazione dal servizio, con la conseguente perdita del grado (quale pena accessoria ai sensi dell’art. 19 c.p. ovvero sanzione disciplinare), sostituendosi al precedente titolo giuridico estintivo del rapporto d’impiego.
Nella specie si rileva che essendo stata la parte ricorrente sottoposta a procedimento penale al momento della cessazione dal servizio per invalidità, tale procedimento si è concluso con una sentenza dichiarativa di prescrizione e non di condanna alla perdita del grado, rimanendo pertanto inapplicabile l’art. 37 l. n. 599/1954.
In ordine alla sussistenza degli effetti retroattivi della causa di cessazione della rimozione per perdita del grado in conseguenza del procedimento disciplinare avviato il 27 marzo 2018 e conclusosi il 26 giugno 2018, i citati effetti retroattivi – art. 37 l. 599/1954 – conseguono al fatto che il procedimento disciplinare fosse pendente al momento della cessazione del servizio per altra causa, ovvero per infermità.
Nella specie all’atto di cessazione dal servizio per invalidità (in data 16 giugno 2008) il procedimento disciplinare non era stato avviato, sebbene l’Ente Militare conoscesse già i fatti del procedimento penale poi definito. Sicché anche per il procedimento disciplinare rimangono non operativi gli effetti retroattivi previsti dall’art. 37 l. n. 599/1954, in quanto il procedimento disciplinare non era pendente al momento della cessazione dal servizio (in termini Sez. III Centr. 46/2018 e 527/2017, nonché Sez. II Centr. 1371/2016 e Sezione giurisdizionale Regione Puglia 20/2018) .
Ne deriva che va esclusa l’applicabilità alla controversia oggetto del presente giudizio della richiamata normativa (in specie art. 37 l. n. 599/1954 ed art. 867, comma 5, D.Lgs. 66/2010) con consequenziale accoglimento del ricorso e definitività del provvedimento con il quale il ricorrente è stato collocato in congedo assoluto per infermità il 16 giugno 2008 e con consequenziale insussistenza del titolo fondante il recupero del credito erariale dell’INPS. Spese compensate vista la controvertibilità della questione.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale della Regione Toscana, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara il diritto del sig. V.. a mantenere il trattamento pensionistico attribuitogli con il provvedimento con il quale il ricorrente è stato collocato in congedo assoluto per infermità dal 16 giugno 2008.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
Così disposto in Firenze, nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2019 e successiva all’ udienza del 24 settembre 2019.
La presente sentenza è stata pronunciata all’ udienza odierna ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. n. 174/2016 dando lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con successivo deposito in segreteria.
Il Giudice Unico
F.to cons. Angelo Bax
Depositata in Segreteria il 29/10/2019
Il Direttore di Segreteria
F.to Paola Altini