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Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: lun ott 28, 2019 6:56 pm
da naturopata
Leonardo1056 ha scritto: lun ott 28, 2019 6:14 pm Ciao a tutti volevo sapere dopo aver vinto al consiglio di stato per la perdita del grado e mantenuta la pensione per riforma.Il Consiglio di stato ha dato facoltà l'amministrazione di rifare il processo discipnare la quale a già aperto il processo disciplinare cosa mi può succedere ora.

Dipende per quale motivo è stato accolto il tuo appello al CdS..

Voglio precisare che sono passati 19 anni dalla mia riforma.
Preciso che ho la previleggiata a vita riconosciuta.

La privilegiata non te la tocca nessuno.

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: dom nov 03, 2019 12:08 pm
da Leonardo1056
Ciao sono un ex vb. G. di F. In concedo per riforma.
Il Comando Generale mi fa un processo disciplinare e mi degrado a soldato semplice faccio ricorso al Consulto di stato e vinco il ricorso col il seguente motivo in base all'art. 52 comma 3 della legge 1092 del 1973 al momento della riforma io avevo maturato 24 e mesi 4 di servizio effettivo.
Quindi il consiglio di stato mi conferma la pensione in base a questa legge e dice l'amministrazione che se voglio di rifare il processo disciplinare di nuovo ma senza toccarmi la pensione.
Ora chiedo se qualcuno mi sa dire cosa succede? Perdo l'onore e la divisa , perdo il grado
NB:questo articolo 52 della legge 1092 del 1973 e ancora in vigore detto dal mio avvocato.

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: dom nov 03, 2019 12:27 pm
da naturopata
Leonardo1056 ha scritto: dom nov 03, 2019 12:08 pm Ciao sono un ex vb. G. di F. In concedo per riforma.
Il Comando Generale mi fa un processo disciplinare e mi degrado a soldato semplice faccio ricorso al Consulto di stato e vinco il ricorso col il seguente motivo in base all'art. 52 comma 3 della legge 1092 del 1973 al momento della riforma io avevo maturato 24 e mesi 4 di servizio effettivo.
Quindi il consiglio di stato mi conferma la pensione in base a questa legge e dice l'amministrazione che se voglio di rifare il processo disciplinare di nuovo ma senza toccarmi la pensione.
Ora chiedo se qualcuno mi sa dire cosa succede.
NB:questo articolo 52 della legge 1092 del 1973 e ancora in vigore detto dal mio avvocato.
Visto che hai la pensione di privilegio, la questione non dovrebbe toccarti, ma l'art.52, comma 3 recita:

L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo.

Come ovvio che sia, questo comma non è più in vigore, altrimenti potremmo ancora andare in pensione a domanda a 20 anni di servizio e chi decade o perde il grado con almeno 20 anni di servizio avrebbe diritto a pensione, cosa oramai inesistente.

La pensione spetta solo ai fini del comma 2, ancora in vigore:

Nel caso di cessazione dal servizio permanente o continuativo per raggiunti limiti di età il militare consegue la pensione normale anche se ha un'anzianità inferiore a quella indicata nel comma precedente.

Quello che succederà, lo saprai a breve se l'amm.ne rinnova il procedimento disciplinare e, se lo rinnova, cosa contesta e quale provvedimento eventualmente emetterà.

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: dom nov 03, 2019 12:47 pm
da naturopata
Ho individuato la tua sentenza del consiglio di Stato e l'ho letta, è stata depositata a luglio. La tua fortuna è che nel bene e nel male, hanno completamente travisato l'applicazione del comma 3, che come bene dedotto dalla GdF, non è più applicabile, proprio riferendolo anche alla sola cessazione a domanda con 20 anni di servizio. Bene ora chi vuole può citare questa sentenza per andare in pensione ex comma 3 dell'art.52.

Qui un passo di alto profili giuridico:

Sotto questo aspetto l’art. 52, terzo comma, del d.P.R. 1092 del 1973 è stato quindi certamente innovato dalla legislazione successiva.

Ma è altrettanto evidente che quest’ultima non ha dispiegato effetti abroganti in ordine ad una specifica norma in esso contenuta, che qui per l’appunto rileva e che continua a vigere a tutt’oggi in quanto non abrogata né esplicitamente, né per incompatibilità, in forza della quale il militare, ancorchè cessato dal servizio per l’irrogazione della sanzione della perdita del grado, conserva comunque il proprio diritto a percepire la pensione se sussistono i relativi presupposti di età e di anzianità contributiva secondo la legislazione pro tempore vigente.


Il comma non è il 3 che dovevi citare ma il comma 1 rimasto in vigore solo per chi viene riformato:
L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.

Visto che sei stato riformato ai sensi del comma 1 e non 3 ed essendo stato iniziato il procedimento disciplinare dopo la cessazione, senza alcuna sospensione precauzionale dall'impiego, la tua pensione è a posto.

Potrebbero comunque rimuoverti dal grado, ovvero perdere l'onore militare, ma la pensione è ok.

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: dom nov 03, 2019 4:29 pm
da Leonardo1056
Ok. Grazie.

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: ven nov 08, 2019 12:11 pm
da ISO100
naturopata ha scritto: dom nov 03, 2019 12:27 pm
Leonardo1056 ha scritto: dom nov 03, 2019 12:08 pm Ciao sono un ex vb. G. di F. In concedo per riforma.
Il Comando Generale mi fa un processo disciplinare e mi degrado a soldato semplice faccio ricorso al Consulto di stato e vinco il ricorso col il seguente motivo in base all'art. 52 comma 3 della legge 1092 del 1973 al momento della riforma io avevo maturato 24 e mesi 4 di servizio effettivo.
Quindi il consiglio di stato mi conferma la pensione in base a questa legge e dice l'amministrazione che se voglio di rifare il processo disciplinare di nuovo ma senza toccarmi la pensione.
Ora chiedo se qualcuno mi sa dire cosa succede.
NB:questo articolo 52 della legge 1092 del 1973 e ancora in vigore detto dal mio avvocato.
Visto che hai la pensione di privilegio, la questione non dovrebbe toccarti, ma l'art.52, comma 3 recita:

L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo.

Come ovvio che sia, questo comma non è più in vigore, altrimenti potremmo ancora andare in pensione a domanda a 20 anni di servizio e chi decade o perde il grado con almeno 20 anni di servizio avrebbe diritto a pensione, cosa oramai inesistente.

La pensione spetta solo ai fini del comma 2, ancora in vigore:

Nel caso di cessazione dal servizio permanente o continuativo per raggiunti limiti di età il militare consegue la pensione normale anche se ha un'anzianità inferiore a quella indicata nel comma precedente.

Quello che succederà, lo saprai a breve se l'amm.ne rinnova il procedimento disciplinare e, se lo rinnova, cosa contesta e quale provvedimento eventualmente emetterà.

Scusate ma io sinceramente sto entrando in confusione faccio presente che mi sono riformato alcuni anni fa adesso l'Amministrazione ha aperto un procedimento disciplinare per un reato prescritto e sicuramente mi verrà data la perdita del grado. Faccio presente che mi è stata riconosciuta la pensione privilegiata a questo punto desideravo sapere quando mi verrà tolta la pensione di inabilità se la posso recuperare attraverso la Corte dei Conti oppure dovrò fare ricorso al Consiglio di Stato in base in base all'art. 52.

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: ven nov 08, 2019 12:39 pm
da naturopata
Scusate ma io sinceramente sto entrando in confusione faccio presente che mi sono riformato alcuni anni fa adesso l'Amministrazione ha aperto un procedimento disciplinare per un reato prescritto e sicuramente mi verrà data la perdita del grado. Faccio presente che mi è stata riconosciuta la pensione privilegiata a questo punto desideravo sapere quando mi verrà tolta la pensione di inabilità se la posso recuperare attraverso la Corte dei Conti oppure dovrò fare ricorso al Consiglio di Stato in base in base all'art. 52.
[/quote]

Io andrei alla Corte dei Conti, infatti non sarei mai andato dal giudice amm.vo, molto rischioso, poi, il collega è stato fortunato che non capissero una mazza del pensionistico. Devo dire che lì andava elevato il difetto di giurisdizione in favore della corte dei conti, ma all' amministrazione non conveniva perché molto più probabile la vittoria al TAR/CDS che alla Corte, mentre il collega ha scampato un grossissimo rischio, anche se c'è ancora una probabile riedizione del procedimento disciplinare di stato e quindi comunque altri casini.

Ovviamente il mio è solo un parere
.

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: ven nov 08, 2019 1:19 pm
da avt8
naturopata ha scritto: dom nov 03, 2019 12:47 pm Ho individuato la tua sentenza del consiglio di Stato e l'ho letta, è stata depositata a luglio. La tua fortuna è che nel bene e nel male, hanno completamente travisato l'applicazione del comma 3, che come bene dedotto dalla GdF, non è più applicabile, proprio riferendolo anche alla sola cessazione a domanda con 20 anni di servizio. Bene ora chi vuole può citare questa sentenza per andare in pensione ex comma 3 dell'art.52.

Qui un passo di alto profili giuridico:

Sotto questo aspetto l’art. 52, terzo comma, del d.P.R. 1092 del 1973 è stato quindi certamente innovato dalla legislazione successiva.

Ma è altrettanto evidente che quest’ultima non ha dispiegato effetti abroganti in ordine ad una specifica norma in esso contenuta, che qui per l’appunto rileva e che continua a vigere a tutt’oggi in quanto non abrogata né esplicitamente, né per incompatibilità, in forza della quale il militare, ancorchè cessato dal servizio per l’irrogazione della sanzione della perdita del grado, conserva comunque il proprio diritto a percepire la pensione se sussistono i relativi presupposti di età e di anzianità contributiva secondo la legislazione pro tempore vigente.


Il comma non è il 3 che dovevi citare ma il comma 1 rimasto in vigore solo per chi viene riformato:
L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.

Visto che sei stato riformato ai sensi del comma 1 e non 3 ed essendo stato iniziato il procedimento disciplinare dopo la cessazione, senza alcuna sospensione precauzionale dall'impiego, la tua pensione è a posto.

Potrebbero comunque rimuoverti dal grado, ovvero perdere l'onore militare, ma la pensione è ok.
Se il nuovo procedimento disciplinare comporta la destituizione, stai tranquillo che il Ministero ti revoca nuovamente la pensione.- E tu dovrai ricorrere alla corte dei Conti- Perchè se fai ricorso nuovamente al G.A per riavere la pensione, la comparsa del ministero dichiarerà il difetto di giurisdizione - E comunque come spiegato da chi mi ha proceduto, l'articolo 52 dal 1,,1,1993,non esiste più la pensioni dei 20 anni - Se vai sul sito della corte ne trovi migliaia di sentenze negative-

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: ven nov 08, 2019 6:04 pm
da Domenico61
Buona sera a tutti chiedo scusa se pongo questa domanda se qualcuno di vuoi può rassicurarmi .
Sono un ex brig dei cc destituito nel 2014 senza diritto alla pensione ordinaria perché non avevo ancora età anagrafica e contributi. Ho come patologie riconosciute 6* massima tabella A ho chiesto il riconoscimento della pensione di privilegio nell" anno 2014 e a Dicembre 2019 devo andare alla c.m.o. per visita che voi sappiate mi verrà elargita , riconosciuta la pensione di privilegio?? Grazie per una vostra risposta.

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: sab nov 09, 2019 3:27 pm
da Leonardo1056
Ciao a tutti volevo sapere la differenza tra perdita del grado e destituzione.
Se il procedimento disciplinare finisce con una destinazione devo ricominciare tutto di nuovo per non perdere la pensione?
Allora non si finisce mai?
Io penso che agiscono solo sul l'onore della divisa cioè che non fai più parte dell'arma.

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: sab nov 09, 2019 3:57 pm
da panorama
Ricorso accolto

- reati di concorso in falsità materiale e peculato commessi nella qualità di pubblico ufficiale

in Fatto e Diritto si legge:

1) - Nella specie si rileva che essendo stata la parte ricorrente sottoposta a procedimento penale al momento della cessazione dal servizio per invalidità, tale procedimento si è concluso con una sentenza dichiarativa di prescrizione e non di condanna alla perdita del grado, rimanendo pertanto inapplicabile l’art. 37 l. n. 599/1954.

2) - Nella specie all’atto di cessazione dal servizio per invalidità (in data 16 giugno 2008) il procedimento disciplinare non era stato avviato, sebbene l’Ente Militare conoscesse già i fatti del procedimento penale poi definito. Sicché anche per il procedimento disciplinare rimangono non operativi gli effetti retroattivi previsti dall’art. 37 l. n. 599/1954, in quanto il procedimento disciplinare non era pendente al momento della cessazione dal servizio (in termini Sez. III Centr. 46/2018 e 527/2017, nonché Sez. II Centr. 1371/2016 e Sezione giurisdizionale Regione Puglia 20/2018) .
---------------------------

Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE TOSCANA Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA

Anno 2019 Numero 424 Pubblicazione 29/10/2019

( SENTENZA N. 424 / 201 9 )

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 61306/PM del registro di Segreteria, proposto dal luogotenente dell’Arma dei Carabinieri Vincenzo V.. (C.F. OMISSIS ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Ezio Maria Zuppardi pec eziomariazuppardi@avvocatinapoli.legalmail.it e Biagio Romano biagioromano@avvocatinapoli.legalmail.it ed elettivamente domiciliato in Firenze, alla via Degli Artisti n. 20 presso l’avv. Stefano Malavolta contro: a) il Ministero della Difesa;
b) il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
c) l’INPS per:

A) l’annullamento e/o disapplicazione previa adozione di misure cautelari:

a) del decreto n. 155 del 10 settembre 2018 adottato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri C.N.A., con il quale è stato annullato il decreto definitivo di pensione normale n. 230 del 18 febbraio 2016;

b) della comunicazione prot. n. ……./6-1-PNP del 10 settembre 2018 dell’Arma dei Carabinieri C.N.A. avente ad oggetto la restituzione di somme percepite e non dovute a titolo di trattamento economico di attività e di quiescenza pari a € 18.722,56;

c) della comunicazione prot. n. ……/6 – PNP del 10 settembre 2018 inviata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri C.N.A con la quale si espongono i motivi che hanno condotto alla cessazione dell’erogazione del trattamento pensionistico normale in favore del sig. V..;

d) della comunicazione prot. n. ……../5 – 1PND del 19 dicembre 2018 inviata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri C.N.A. con la quale si dà notizia al ricorrente dell’emissione del decreto n. 155 del 10 settembre 2018 e della lettera n. ……../6 – 1-PNP in data 10 settembre 2018;

e) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente;

B) il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire la pensione ordinaria a lui spettante in forza del provvedimento di congedo per infermità, nonché dei ratei pensionistici maturati e maturandi dal mese di settembre 2018, oltre gli interessi maturati dalla data di cessazione dell’erogazione del trattamento pensionistico.

Nella pubblica udienza del 24 settembre 2019 sono comparsi l’avv. Biagio Romano per la parte ricorrente e l’avv. Paola Forgione per l’INPS.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso pervenuto alla segreteria di questa Sezione il sig. Vincenzo V.. ha proposto impugnativa volta all’annullamento, previa sospensione, degli epigrafati provvedimenti e l’accertamento delle richieste sopra formulate.

La parte ricorrente, Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri in congedo, sottoposto a procedimento penale nel 2003 con la contestazione dei reati di concorso in falsità materiale e peculato commessi nella qualità di pubblico ufficiale, in data 16 giugno 2008 veniva posto in congedo per infermità con diritto alla percezione di trattamento pensionistico normale pari a € 32.010,84, e con successivo decreto definitivo di pensione normale n. 230 del 18 febbraio 2016 tale diritto veniva riconosciuto come definitivo.

Il giudizio penale si concludeva (Corte di Cassazione n. 50839 dell’11 ottobre 2017) con declaratoria di prescrizione, mentre in sede amministrativa veniva avviato il procedimento disciplinare in data 27 marzo 2018 ed il medesimo si concludeva il 26 giugno 2018 con la sanzione della “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari” (decreto del Ministero della Difesa GMILREG20180360577) con contestuale iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano.

Con successivo decreto n. 155 del 10 settembre 2018 l’Amministrazione provvedeva all’annullamento del precedente decreto definitivo di pensione normale n. 230 del 18 febbraio 2016 e con la epigrafata comunicazione in data 10 settembre 2018 (nota prot. n. ……/6 -PNP) si notiziava l’odierno ricorrente di un procedimento di recupero delle somme percepite e non dovute a titolo di trattamento economico di attività e di quiescenza pari a € 18.722,56.

La parte ricorrente interponeva impugnativa ed eccepiva molteplici profili di illegittimità:

a) violazione dell’art. 204 del D.P.R. n. 1092/1973, eccesso di potere per carenza dei presupposti necessari per l’adozione del provvedimento, con violazione del principio di reformatio in peius del trattamento previdenziale e violazione del principio di legalità: osservava in merito la parte ricorrente che non esisteva un generale potere di autoannullamento dei provvedimenti concessivi della pensione essendo operativo il potere di ritiro in tassative ipotesi (cfr. artt. 203 e ss. D.P.R. n. 1092/1973);

b) violazione degli artt.21 – bis e 7 della l. n. 241/1990. Violazione dei principi in materia di legittimo affidamento e violazione e falsa applicazione degli articoli 867 e 923 del D.Lgs. n. 66/2010. Eccesso di potere per travisata ed erronea considerazione dei presupposti. Illegittimità derivata: nella specie non esisteva la contestualità della cessazione dal servizio ed il procedimento penale (o disciplinare) - condizione ritenuta necessaria dalla giurisprudenza contabile- essendo stato avviato il procedimento disciplinare nel 2018 (a distanza dal congedo per infermità avvenuto il 16 giugno 2008) e senza adeguata conoscenza della medesima dalla odierna parte ricorrente;

c) Violazione dell’art. 206 del D.P.R. n. 1092/1973. Violazione dei principi in materia di irripetibilità delle somme erroneamente corrisposte al pensionato in buona fede. Violazione dei principi in materia di legittimo affidamento: illegittima era la ripetizione attivata dall’Amministrazione delle somme erogate in assenza della prova del dolo.

La parte ricorrente concludeva per l’annullamento dei provvedimenti e, in via istruttoria, chiedeva il deposito di tutta la documentazione inerente al procedimento di revoca del trattamento pensionistico, ed in specie del decreto di revoca n. 155 del 10 settembre 2018, mai notificato al ricorrente, e del precedente decreto definitivo di pensione normale n. 230 del 18 febbraio 2016.

In data 22 marzo 2019 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri depositava documentazione.

Con memoria del 15 aprile 2019 l’INPS eccepiva:
a) la legittimità del provvedimento adottato in data 12 febbraio 2019 dalla sede di Grosseto, atto dovuto in conseguenza della non possibilità di sindacare il merito dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione presso cui la parte ricorrente prestava servizio;
b) il difetto di legittimazione passiva;
c) l’assenza dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico essendo il titolo giuridico della cessazione dal servizio, “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari” non sindacabile in questa sede.

Ne derivava, secondo l’INPS, l’assenza dei presupposti per la tutela cautelare e la infondatezza nel merito della domanda con ogni conseguenza in ordine alle spese e compensi di giudizio.

Con ordinanza n. 49/2019 questa Sezione accoglieva l’istanza cautelare in riferimento al recupero del presunto indebito consequenziale all’ erogazione del trattamento pensionistico.

Nella pubblica udienza le parti illustravano le proprie tesi difensive; quindi la causa veniva introitata per la decisione.

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento con tutte le conseguenze di legge.

La giurisprudenza contabile ha affermato che la normativa di cui all’art. 37 della l. n. 599 del 1954 (sostanzialmente confermata nella successiva normativa n. 66 del D.Lgs. 2010 art. 867, comma 5) sullo Stato dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica ha disposto che “il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente previste dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita dal grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta”.

La detta normativa, riprodotta nel D.Lgs. n. 66/2010, avente ad oggetto le norme sull’ordinamento militare, riconosce effetti retroattivi che demoliscono la causa di cessazione dal servizio, alla circostanza della pendenza di un procedimento penale o disciplinare che si concluda, dopo l’intervenuta cessazione dal servizio, con una sentenza di condanna alla perdita del grado o con l’irrogazione della sanzione disciplinare della rimozione/perdita del grado, sostituendo quest’ultima causa di cessazione dal servizio con quella in precedenza verificatasi.

La richiamata normativa attribuisce, pertanto, effetti retroattivi alla circostanza di un procedimento penale o disciplinare che si concludano, dopo la cessazione dal servizio, con la conseguente perdita del grado (quale pena accessoria ai sensi dell’art. 19 c.p. ovvero sanzione disciplinare), sostituendosi al precedente titolo giuridico estintivo del rapporto d’impiego.

Nella specie si rileva che essendo stata la parte ricorrente sottoposta a procedimento penale al momento della cessazione dal servizio per invalidità, tale procedimento si è concluso con una sentenza dichiarativa di prescrizione e non di condanna alla perdita del grado, rimanendo pertanto inapplicabile l’art. 37 l. n. 599/1954.

In ordine alla sussistenza degli effetti retroattivi della causa di cessazione della rimozione per perdita del grado in conseguenza del procedimento disciplinare avviato il 27 marzo 2018 e conclusosi il 26 giugno 2018, i citati effetti retroattivi – art. 37 l. 599/1954 – conseguono al fatto che il procedimento disciplinare fosse pendente al momento della cessazione del servizio per altra causa, ovvero per infermità.

Nella specie all’atto di cessazione dal servizio per invalidità (in data 16 giugno 2008) il procedimento disciplinare non era stato avviato, sebbene l’Ente Militare conoscesse già i fatti del procedimento penale poi definito. Sicché anche per il procedimento disciplinare rimangono non operativi gli effetti retroattivi previsti dall’art. 37 l. n. 599/1954, in quanto il procedimento disciplinare non era pendente al momento della cessazione dal servizio (in termini Sez. III Centr. 46/2018 e 527/2017, nonché Sez. II Centr. 1371/2016 e Sezione giurisdizionale Regione Puglia 20/2018) .

Ne deriva che va esclusa l’applicabilità alla controversia oggetto del presente giudizio della richiamata normativa (in specie art. 37 l. n. 599/1954 ed art. 867, comma 5, D.Lgs. 66/2010) con consequenziale accoglimento del ricorso e definitività del provvedimento con il quale il ricorrente è stato collocato in congedo assoluto per infermità il 16 giugno 2008 e con consequenziale insussistenza del titolo fondante il recupero del credito erariale dell’INPS. Spese compensate vista la controvertibilità della questione.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale della Regione Toscana, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara il diritto del sig. V.. a mantenere il trattamento pensionistico attribuitogli con il provvedimento con il quale il ricorrente è stato collocato in congedo assoluto per infermità dal 16 giugno 2008.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
Così disposto in Firenze, nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2019 e successiva all’ udienza del 24 settembre 2019.
La presente sentenza è stata pronunciata all’ udienza odierna ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. n. 174/2016 dando lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con successivo deposito in segreteria.
Il Giudice Unico
F.to cons. Angelo Bax

Depositata in Segreteria il 29/10/2019

Il Direttore di Segreteria
F.to Paola Altini

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: sab nov 09, 2019 7:54 pm
da avt8
Domenico61 ha scritto: ven nov 08, 2019 6:04 pm Buona sera a tutti chiedo scusa se pongo questa domanda se qualcuno di vuoi può rassicurarmi .
Sono un ex brig dei cc destituito nel 2014 senza diritto alla pensione ordinaria perché non avevo ancora età anagrafica e contributi. Ho come patologie riconosciute 6* massima tabella A ho chiesto il riconoscimento della pensione di privilegio nell" anno 2014 e a Dicembre 2019 devo andare alla c.m.o. per visita che voi sappiate mi verrà elargita , riconosciuta la pensione di privilegio?? Grazie per una vostra risposta.
Certamente ti verrò data la PP, la CMO, se te la da a vita, non vai più a visita-Ma se te la da per due o quattro anni al termine del periodo devi andare a visita nuovamente-ma penso che te la daranno a vita-

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: dom nov 10, 2019 3:08 pm
da ISO100
naturopata ha scritto: ven nov 08, 2019 12:39 pm Scusate ma io sinceramente sto entrando in confusione faccio presente che mi sono riformato alcuni anni fa adesso l'Amministrazione ha aperto un procedimento disciplinare per un reato prescritto e sicuramente mi verrà data la perdita del grado. Faccio presente che mi è stata riconosciuta la pensione privilegiata a questo punto desideravo sapere quando mi verrà tolta la pensione di inabilità se la posso recuperare attraverso la Corte dei Conti oppure dovrò fare ricorso al Consiglio di Stato in base in base all'art. 52.
Io andrei alla Corte dei Conti, infatti non sarei mai andato dal giudice amm.vo, molto rischioso, poi, il collega è stato fortunato che non capissero una mazza del pensionistico. Devo dire che lì andava elevato il difetto di giurisdizione in favore della corte dei conti, ma all' amministrazione non conveniva perché molto più probabile la vittoria al TAR/CDS che alla Corte, mentre il collega ha scampato un grossissimo rischio, anche se c'è ancora una probabile riedizione del procedimento disciplinare di stato e quindi comunque altri casini.

Ovviamente il mio è solo un parere
.
[/quote]
Ok grazie per la risposta quindi da quello che leggo nei precedenti topic attualmente le sentenze anche in Appello sono favorevoli al ripristino della pensione di inabilità quando il procedimento disciplinare è iniziato dopo la riforma e non era pendente (come nel mio caso). Giusto...

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: mer nov 13, 2019 11:48 am
da Leonardo1056
Ciao a tutti volevo sapere la differenza tra perdita del grado e destituzione.
Come vengono appliccate in quali casi.
Volevo sapere anche le deccorenze.

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: ven nov 15, 2019 3:41 pm
da Giangio
Buonasera a tutti,

vorrei capire una cosa che mi sfugge. Ho 34 anni e 6 mesi di servizio e, per fatti accaduti nel 2006 (un solo, sfigato, accesso SDI), sono stato condannato a 1 anno di reclusione, pensa sospesa, non menzione e senza pene accessorie. Mai sospeso dal servizio.
Ammesso che una volta avuta copia della sentenza l'Arma apra un procedimento disciplinare di stato (ed è molto probabile), considerando che siamo a novembre e che non potrà concludersi prima del 2020, se dovessero decidere di rimuovermi dal grado, cosa mi accadrebbe?
So bene che perderei il posto di lavoro e che verrei disonorato militarmente, ma, avendo quasi 35 anni di servizio effettivo, potrei avere la mia pensione ordinaria? Oppure il provvedimento di rimozione inficia i miei 35 anni di servizio?
Con quale altro nocumento finirei?
Ultima domanda, al procedimento disciplinare devo per forza farmi difendere da un ufficiale dell'Arma? O posso portare un normale avvocato?
Perchè non ho fiducia negli ufficiali ( a meno che non sappiate consigliarmi qualcuno al di fuori della "casta").

GRAZIE!