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Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: gio feb 08, 2018 12:27 am
da ariete74
Quindi riassumendo se mi riformano mentre sono in servizio, dopo essere rientrato in da una sospensione, in caso di destituzione non corro il rischio di un provvedimento di revoca della pensione ?

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Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: gio feb 08, 2018 11:33 am
da naturopata
ariete74 ha scritto:Quindi riassumendo se mi riformano mentre sono in servizio, dopo essere rientrato in da una sospensione, in caso di destituzione non corro il rischio di un provvedimento di revoca della pensione ?

Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk
Il provvedimento ci può essere (come anche no, ma questo avviene raramente), ma, in linea di massima con apposito ricorso, ti verrebbe restituita la pensione di inabilità.

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: sab feb 17, 2018 1:51 am
da angelo12
Buonasera sono un appartenente G.di F. con 27 anni di servizio riformato dalla CMO nel mese di giugno 2017,giudicato non idoneo al servizio incondizionato ma idoneo al transito ai ruoli civili, attualmente sono in aspettativa speciale in attesa di transito al MEF che ha sospeso la mia istanza di transito in attesa dell'esito di un procedimento penale nel quale sono indagato per il reato di falso ideologico. Il procedimento penale risale al 2016 a breve penso verro' rinviato a giudizio. Non sono stato mai sospeso, il comandante regionale tempo fa ha determinato con nota scritta che l'eventuale procedimento disciplinare sara' intrapreso a seguito di sentenza definitiva irrevocabile. Ho studiato un po' la mia situazione confrontandomi ma non riesco a capire quali possono essere le conseguenze per il mio futuro e quali comportamenti preventivi eventualmente mettere in atto per esempio per salvaguardare il transito al mef o la mia pensione di inabilita' qualora decidessi di rinunciare per qualsiasi motivo la transito al MEF? Cosa rischio o a cosa vado incontro'? O non mi devo preoccupare visto che non sono stato sospeso quando ero in servizio? Cosa mi conviene fare in questa fase? Ringrazio in anticipo chi voglia fornirmi delucidazioni.

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: sab feb 17, 2018 1:05 pm
da avt8
angelo12 ha scritto:Buonasera sono un appartenente G.di F. con 27 anni di servizio riformato dalla CMO nel mese di giugno 2017,giudicato non idoneo al servizio incondizionato ma idoneo al transito ai ruoli civili, attualmente sono in aspettativa speciale in attesa di transito al MEF che ha sospeso la mia istanza di transito in attesa dell'esito di un procedimento penale nel quale sono indagato per il reato di falso ideologico. Il procedimento penale risale al 2016 a breve penso verro' rinviato a giudizio. Non sono stato mai sospeso, il comandante regionale tempo fa ha determinato con nota scritta che l'eventuale procedimento disciplinare sara' intrapreso a seguito di sentenza definitiva irrevocabile. Ho studiato un po' la mia situazione confrontandomi ma non riesco a capire quali possono essere le conseguenze per il mio futuro e quali comportamenti preventivi eventualmente mettere in atto per esempio per salvaguardare il transito al mef o la mia pensione di inabilita' qualora decidessi di rinunciare per qualsiasi motivo la transito al MEF? Cosa rischio o a cosa vado incontro'? O non mi devo preoccupare visto che non sono stato sospeso quando ero in servizio? Cosa mi conviene fare in questa fase? Ringrazio in anticipo chi voglia fornirmi delucidazioni.

Per stare al sicuro rinuncia al transito e prenditi la pensione- che se hai anche una causa di servizio prenderai anche la PP-

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: sab feb 17, 2018 1:25 pm
da angelo12
avt8 ha scritto: Per stare al sicuro rinuncia al transito e prenditi la pensione- che se hai anche una causa di servizio prenderai anche la PP-
Se rinuncio al transito e me ne vado in pensione di inabilita', un domani, se le cose andassero male non possono piu' applicare e retrodatare alla data della cessazione del servizio una eventuale perdita del grado con con conseguente revoca della pensione? E' questo che vuoi dire avt8? Grazie

ps. una causa di servizio ce l'ho in corso.

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: sab feb 17, 2018 11:22 pm
da avt8
angelo12 ha scritto:
avt8 ha scritto: Per stare al sicuro rinuncia al transito e prenditi la pensione- che se hai anche una causa di servizio prenderai anche la PP-
Se rinuncio al transito e me ne vado in pensione di inabilita', un domani, se le cose andassero male non possono piu' applicare e retrodatare alla data della cessazione del servizio una eventuale perdita del grado con con conseguente revoca della pensione? E' questo che vuoi dire avt8? Grazie

ps. una causa di servizio ce l'ho in corso.

esattamente- vai i pensione prima di eventuale rinvio a giudizio,- in quanto appena fanno il decreto di rinvio a giudizio acquisti la denominazione di imputato e tutto poi quello che viene di brutto ha la decorrenza da tale data-

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: dom feb 18, 2018 12:23 am
da angelo12
esattamente- vai i pensione prima di eventuale rinvio a giudizio,- in quanto appena fanno il decreto di rinvio a giudizio acquisti la denominazione di imputato e tutto poi quello che viene di brutto ha la decorrenza da tale data-[/quote]

Appena fanno il decreto di rinvio a giudizio o appena me lo notificano? Quale delle due date è vincolante secondo te? grazie

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: sab ott 20, 2018 11:14 am
da panorama
Ricorso Accolto presso la CdC Calabria, inoltre, il ricorrente è stato bravissimo, in quanto si è rappresentato in proprio


La Corte precisa:

1) - Nel merito il ricorso può decidersi sulla scorta della previsione dell’art.167, comma 4 del C.G.C. con il riferimento ad una fattispecie del tutto analoga, decisa con sentenza n. 391/2017 della Sezione II^ d’Appello di questa Corte dei conti.

2) - La fattispecie coincide con quella di cui all’odierno ricorso in quanto:

- ) Al momento del collocamento in quiescenza il F. M. era già sottoposto a procedimento penale poi conclusosi con sentenza di prescrizione;

- ) la sanzione della destituzione è stata irrogata solo a seguito di procedimento disciplinare iniziato dopo il collocamento in pensione per inidoneità.

3) - A questo punto in applicazione del surriferito principio di diritto affermato nel richiamato precedente giurisprudenziale il ricorso va accolto, con conseguente statuizione del diritto del ricorrente a conservare il trattamento pensionistico già riconosciutogli. Non è luogo a provvedere sulle spese poiché il ricorrente non si è avvalso di patrocinio tecnico.
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Sezione CALABRIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 291 Pubblicazione 17/10/2018


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Cons. Quirino Lorelli

Ha pronunciato la seguente
SENTENZA N.291/2018

sul ricorso in materia di pensioni civili, iscritto al n. 21671 del registro di segreteria, proposto da proposto da
F. M., nato a Omissis, l’Omissis, ricorrente in proprio

nei confronti
Ministero dell’Interno e Prefettura di Cosenza, in persona del l.r.p.t., costituito con memoria depositata il 9-7-2018

I.n.p.s., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Teresa Pugliano, Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli, costituito con memoria depositata l’8-6-2018
esaminati gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale;

uditi all’udienza del 10 settembre 2018, l’avv.to G. Greco per l’INPS ed il dott. Mazzei per la Prefettura di Cosenza

F A T T O

Con atto introduttivo del presente giudizio, depositato il 16-5-2018, il sig. F. M., già dipendente della Polizia di Stato, chiedeva

- l'annullamento, del provvedimento nr. …… emesso dal Prefetto di Cosenza il …..-2014 (nella parte in cui si prevede la revoca della pensione qualora il procedimento penale e/o disciplinare al quale era sottoposto, si sarebbe definito con una condanna e/o con la sanzione della destituzione) e del provvedimento nr. ….. emesso il ……-2016 dal Dirigente l'Ufficio Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria della Prefettura di Cosenza., nonché ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente e, conseguentemente, accertando il pieno diritto del F. M. al trattamento pensionistico per il servizio prestato nel Corpo delle Guardie di P.S. prima e nella Polizia di Stato poi e calcolato alla data del 12-4-2014;

- in conseguenza e per l'effetto disporre a carico del competente ufficio INPS il pagamento in proprio favore dei ratei pensionistici maturati e maturandi dal mese di maggio 2016, oltre interessi, (maggiorazioni, con particolare riferimento al computo degli anni trascorsi illegittimamente in sospensione ossia dal ..-7-2010 al ..-4-2014 ovvero, quanto minimo, alla metà, giusto art. 8 DPR 1092/73) e rivalutazione del dovuto al saldo.

Precisava il ricorrente di essere stato posto in quiescenza a far data dal ..-4-2014, per dimissioni volontarie, giusta provvedimento n. …. emesso in data …-2-2014 dalla Prefettura di Cosenza e di avere appreso successivamente che a suo carico era stato aperto un procedimento per la sospensione o revoca del trattamento pensionistico stante la avvenuta destituzione, con effetto retroattivo al …-7-2010.

Lamenta quindi l'impossibilità di valutare a fini previdenziali un provvedimento disciplinare, posto che nessuna efficacia potrebbe esplicare un provvedimento di natura disciplinare ai fini previdenziali;

rappresenta anche come la sospensione o revoca della pensione dovuta alla decorrenza retroattiva del provvedimento disciplinare della destituzione, sia arbitraria alla luce dell'art. 7 del D.P.R. 25 ottobre 1981 n.737 e come in tema di decorrenza ai fini pensionistici, (e non solo) non potrebbe essere applicato il principio della retroattività anche alla luce della sentenza nr.48/1971, della Corte Costituzionale.

Si è costituito in giudizio l’INPS con memoria depositata l’8-6-2018 chiedendo in via preliminare di dichiarare l'infondatezza del ricorso e, comunque, di rigettarlo, poiché infondato in fatto e in diritto; in via subordinata, nella negata ipotesi di accoglimento della domanda ritenere la decorrenza dell'eventuale beneficio fissata al primo giorno del mese successivo alla domanda, il tutto con vittoria di spese e competenze. Secondo l’INPS il diritto al trattamento pensionistico ordinario di inabilità, medio tempore erogato a far data dal ..-4-2014, maturato in pendenza di azione disciplinare non costituirebbe un diritto cristallizzato ed intangibile, posto che la cessazione dal servizio si considera avvenuta ad ogni effetto alla data del ..-7-2010 e che l'Amministrazione datoriale, nel disporre la sospensione cautelare aveva posto esplicita riserva di adottare provvedimenti, anche e soprattutto di carattere disciplinare a carico del Sig. M., con effetti che sarebbero maturati a conclusione della vicenda penale. Il periodo di sospensione cautelare sofferto dal …-7-2010 all'…-4-2014 non sarebbe valido né ai fini giuridici né a quelli di quiescenza, assistenza e previdenza, con conseguente mutamento del titolo e della data di cessazione dal servizio, per cui alla data del …-7-2010 il ricorrente non aveva maturato il prescritto requisito anagrafico dei 53 anni per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità, stante l'assenza, alla data di cessazione stabilita dal provvedimento di destituzione, del congiunto requisito anagrafico e dell'anzianità contributiva.

In data 10-7-2018 il ricorrente depositava una “memoria aggiuntiva e rettifica”, con annessa nuova documentazione, nella quale fosse riconosciuto il proprio diritto al ripristino della pensione ordinaria di anzianità, con conseguente rilascio dei ratei non percepiti, maturati e maturandi dal mese di maggio 2016 oltre agli interessi di legge e gli fosse riconosciuto il titolo di privilegio sulla pensione ordinaria, a decorrere dal …-4-2014, con conseguente erogazione della percentuale spettante nonché degli interessi di legge. Precisava al riguardo di avere richiesto la pensione ordinaria e privilegiata, attraverso il Patronato INCA CGIL il 28-4-2014 (assunta al protocollo INPS.2500.28/04/2014.0089046), all’esito del verbale nr. 2137 della C.M.O. di Bari in data 1.10.1991 con il quale era stato riscontrato affetto da " OMISSIS", patologia giudicata come "SI" dipendente da causa di servizio ed ascritta alla 7^ categoria, tabella A; tale infermità sarebbe stata ratificata dal Comitato per le pensioni privilegiate con parere n. 29976/93 in data 25/11/1993. ma non vi si sarebbe mai dato corso.

In data 11-7-2018 perveniva il fascicolo amministrativo relativo al ricorrente in uno ad una memoria del Ministero dell’Interno, datata 9-7-2018, da valersi presumibilmente quale memoria di costituzione nella quale si ricostruivano i termini della vicenda, rappresentandosi come il decreto di destituzione del 23-11-2015 fosse stato impugnato innanzi il Giudice amministrativo con esiti sfavorevoli al ricorrente e come all’esito della definitività di tale decreto il decreto di concessione della pensione non producesse più effetti, onde il dipendente risultava cessato per destituzione dal …-7-2010 e non per dimissioni volontarie dalla successiva data del …-4-2014.

All’udienza di discussione della causa del 23-7-2018 il ricorrente depositava una memoria illustrativa alla quale si opponevano le Amministrazioni resistenti che eccepivano anche come la memoria del 10-7-2018 contenesse una domanda nuova relativa alla pensione privilegiata, ma non gli era stata preventivamente notificata. A questo punto il G.U. delle pensioni, rilevato che il ricorrente era in giudizio personalmente e senza assistenza tecnica ammetteva le memorie del ricorrente ed assegnava alle parti un termine fino a 5 giorni prima dell’udienza di rinvio per il deposito di note difensive in merito alla nuova domanda proposta dal ricorrente, rinviando la causa all’udienza del 10-9-2018.

Il 30-8-2018 il ricorrente depositava documentazione.

Il 5-9-2018 la Prefettura di Cosenza depositava una memoria integrativa del Ministero dell’Interno nella quale, in ordine alla domanda di pensione privilegiata, si dubitava della esistenza dei requisiti, rappresentando come l’INPS in data 9-5-2018 avesse richiesto alla C.M.O. di Messina di disporre nuovi accertamenti sanitari al fine di accertare l’ascrivibilità delle infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e come già con d.m. del 27-11-2017, inviato il 27-11-2017 alla Questura di Cosenza fosse però già stata respinta l’istanza di aggravamento ai fini dell’equo indennizzo.

Il 6-9-2018 l’INPS ha depositato note integrative autorizzate chiedendo che la nuova domanda di pensione privilegiata venisse dichiarata inammissibile e comunque infondata ed, in subordine, che la decorrenza venisse fissata solo al primo giorno del mese successivo la presentazione della domanda; nel merito insiste nelle proprie precedenti richieste di rigetto della domanda di riassegnazione della pensione.

Il 7-9-2019 il ricorrente ha depositato una ulteriore memoria nella quale segnala di aver ricevuto in pari data una notifica di provvedimento inerente la sua domanda di aggravamento e/o pensione, insistendo comunque nelle proprie richieste per come proposte.

All’udienza di discussione del 10 settembre 2018, l’avv. Greco per l’INPS ed il dott. Mazzei per la Prefettura di Cosenza hanno insistito nella propria eccezione di inammissibilità della domanda di pensione privilegiata, sia per essere la stessa stata formulata solo con la memoria aggiuntiva anziché nel ricorso introduttivol sia perché il relativo procedimento sarebbe ancora in itinere, sia, infine, perché mancherebbe un provvedimento amministrativo espresso di diniego; nel merito insistono nelle rispettive difese ed eccezioni e chiedono che il ricorso sia reietto.

D I R I T T O

1. In via preliminare va esaminata l’eccezione inerente la domanda di concessione della pensione privilegiata, introdotta con la memoria del 10-7-2018, circostanza non contestata, né contestabile, stante il tenore del ricorso introduttivo. Sul punto comunque, ancor prima della verifica della ritualità della domanda introduttiva, vale quanto risulta dalla produzione documentale del Ministero e dal contenuto della memoria finale dell’INPS per le quali il relativo procedimento di concessione non si sarebbe ancora concluso, mancando, peraltro un provvedimento espresso; tale circostanza è stata ribadita verbalmente all’udienza di discussione dai difensori delle amministrazioni resistenti.

La circostanza rende inammissibile la richiesta avanzata sul punto dal ricorrente, stante la preclusione di cui all’art.153, lett. b) del C.G.C. per la quale non può proporsi una domanda sulla quale non si sia provveduto in sede amministrativa ovvero per la quale non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all’amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere.

Nella fattispecie quindi, in disparte l’eccezione di novità della domanda, vi è che la stessa è, allo stato, inammissibile ancorché il deposito della memoria del 10-7-2018 varrà quale formale notifica della diffida all’INPS ed al Ministero dell’Interno ai sensi di cui alla norma, con la conseguenza che, decorsi i novanta giorni da quella data senza che sia intervenuto un provvedimento favorevole ovvero in presenza di un provvedimento di diniego espresso, l’odierno ricorrente rimane facultato alla presentazione di un nuovo ricorso giurisdizionale a questa Corte dei conti, finalizzato ad ottenere la pensione privilegiata.

Quanto poi agli esiti della domanda di aggravamento, dei cui esiti negativi il ricorrente avrebbe avuto notizia solo in data 7-9-2018, varrà la previsione di cui alla lettera c) del richiamato art.153 del C.G.C., secondo cui il ricorso è inammissibile se si ricorra avverso provvedimenti che definiscono domande di aggravamento in conformità a giudizi delle commissioni mediche pensionistiche di guerra accettati dall'interessato, ovvero confermati dalla commissione medica superiore, e il ricorso non risulti documentato da perizia medica o certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche successivamente alla domanda di aggravamento o nei sei mesi antecedenti.

*

2. Nel merito il ricorso può decidersi sulla scorta della previsione dell’art.167, comma 4 del C.G.C. con il riferimento ad una fattispecie del tutto analoga, decisa con sentenza n. 391/2017 della Sezione II^ d’Appello di questa Corte dei conti.

Risulta nel caso di specie che la data di avvio del procedimento disciplinare ai danni del ricorrente risalga al 2014 - come accertato dalla sentenza del Consiglio di Stato, n. 6171/2017, prodotta agli atti di causa - mentre la contestazione dei fatti ascrittigli risale al 20-5-2015.

Ebbene a prescindere da ogni questione inerente la retrodatazione degli effetti del provvedimento disciplinare, vi è che “1) al momento del collocamento in pensione per inidoneità al servizio (nel 2006) il sig. D.G. era già sottoposto a un procedimento penale, il cui esito non ha, però, comportato la perdita del grado;

2) la sanzione della perdita del grado è stata irrogata solo a seguito di procedimento disciplinare iniziato dopo il collocamento in pensione per inidoneità;

3) non rileva il secondo procedimento penale, che ha comportato l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, in quanto trattasi di procedimento iniziato dopo il collocamento a riposo per inidoneità.

In sostanza, diversamente da quanto dedotto dal Ministero …, la perdita del grado non può nella specie retroagire al momento del collocamento a riposo per inidoneità, essendo stata irrogata a seguito di un procedimento disciplinare che non era pendente alla data in cui l’appellante è cessato dal servizio ad altro titolo; né tale effetto retroattivo può essere ricollegato al secondo procedimento penale, trattandosi anche in questo caso di procedimento iniziato successivamente alla cessazione dal servizio”.

La fattispecie coincide con quella di cui all’odierno ricorso in quanto:

1) Al momento del collocamento in quiescenza il F. M. era già sottoposto a procedimento penale poi conclusosi con sentenza di prescrizione;

2) la sanzione della destituzione è stata irrogata solo a seguito di procedimento disciplinare iniziato dopo il collocamento in pensione per inidoneità.

A questo punto in applicazione del surriferito principio di diritto affermato nel richiamato precedente giurisprudenziale il ricorso va accolto, con conseguente statuizione del diritto del ricorrente a conservare il trattamento pensionistico già riconosciutogli. Non è luogo a provvedere sulle spese poiché il ricorrente non si è avvalso di patrocinio tecnico.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso per come proposto e statuisce il diritto al ripristino del trattamento pensionistico già in godimento, con condanna dell’I.N.P.S. alla corresponsione dei ratei maturati e non corrisposti, maggiorati degli interessi legali su ciascuno di essi decorrenti dal di del dovuto e fino al soddisfo. Nulla per le spese.

Così deciso in Catanzaro alla pubblica udienza del 10 settembre 2018.

Il giudice unico
f.to Quirino Lorelli


Depositata in segreteria il 17/10/2018


Il responsabile delle segreterie pensioni
f.to Dott.ssa Francesca Deni

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: mer nov 28, 2018 6:51 pm
da andrea666
ottimo, grande Panorama, su quest'ultimo post . Grazie, forse sarà inutile per me, ma questa sentenza se non ho capito male conferma quanto affermato attraverso sentenze analoghe inerenti GDF e CC ed evidenziate da indio e corte dei conti mi pare ...che già negli ultimi anni in casi analoghi hanno ottenuto giustizia riguardo pensione di inabilità e Proc Pen che non si conclude con la sanzione accessoria della perdita del grado /posto di lavoro.

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: mer ott 23, 2019 8:08 pm
da Leonardo1056
Vi posso dire che con 27 anni effettivi con riforma assoluta puoi stare tranquillo che la pensione non te la tolgono in base all'art 52 come 3 della legge 1092 del 1973.
Ti conviene consultate questa legge e vedrai che sarai più tranquillo.

Inoltre ti consiglio un buon amministrativo.

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: mer ott 23, 2019 8:22 pm
da Leonardo1056
angelo12 ha scritto: sab feb 17, 2018 1:51 am Buonasera sono un appartenente G.di F. con 27 anni di servizio riformato dalla CMO nel mese di giugno 2017,giudicato non idoneo al servizio incondizionato ma idoneo al transito ai ruoli civili, attualmente sono in aspettativa speciale in attesa di transito al MEF che ha sospeso la mia istanza di transito in attesa dell'esito di un procedimento penale nel quale sono indagato per il reato di falso ideologico. Il procedimento penale risale al 2016 a breve penso verro' rinviato a giudizio. Non sono stato mai sospeso, il comandante regionale tempo fa ha determinato con nota scritta che l'eventuale procedimento disciplinare sara' intrapreso a seguito di sentenza definitiva irrevocabile. Ho studiato un po' la mia situazione confrontandomi ma non riesco a capire quali possono essere le conseguenze per il mio futuro e quali comportamenti preventivi eventualmente mettere in atto per esempio per salvaguardare il transito al mef o la mia pensione di inabilita' qualora decidessi di rinunciare per qualsiasi motivo la transito al MEF? Cosa rischio o a cosa vado incontro'? O non mi devo preoccupare visto che non sono stato sospeso quando ero in servizio? Cosa mi conviene fare in questa fase? Ringrazio in anticipo chi voglia fornirmi delucidazioni.
Ciao sono un ex collega in pensione per riforma ti do un consiglio leggi l'art 52 della legge 1092 del 1973 .
Vedrai che trovi solievo.
Trovati un buon avvocato amministrativo e non ti fidare della tua amministrazione.

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: gio ott 24, 2019 9:30 am
da naturopata
Leonardo1056 ha scritto: mer ott 23, 2019 8:08 pm Vi posso dire che con 27 anni effettivi con riforma assoluta puoi stare tranquillo che la pensione non te la tolgono in base all'art 52 come 3 della legge 1092 del 1973.
Ti conviene consultate questa legge e vedrai che sarai più tranquillo.

Inoltre ti consiglio un buon amministrativo.
Io invece non starei tranquillo per niente, è il comma 2 dell'art.52 di cui bisogna tener conto e non il comma 3, non più in vigore. Riporto una sentenza del TAR Napoli che incomincia a incrinare l' orientamento giurisprudenziale che spetti la pensione:

Pubblicato il 02/07/2019
N. 03609/2019 REG.PROV.COLL.

N. 03520/2014 REG.RIC.




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3520 del 2014, proposto da:
Luigi De Martino, rappresentato e difeso dall'avv. Pierangelo Vladimiro Ladogana, domiciliato in forma digitale come in atti;


contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in Napoli, via Diaz, 11;


per l'annullamento

a) del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare n. 195/1-3/2014 del 9 aprile 2014, notificato il successivo giorno 23 dello stesso mese, recante la sanzione “della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari a decorrere dal 31 maggio 2007”;

b) del provvedimento della commissione di disciplina della Legione Carabinieri Campania e del verbale della seduta del 31 marzo 2014 che ha ritenuto il ricorrente “non meritevole di conservare il grado”;

c) di ogni altro atto pregresso, connesso e/o conseguente;



Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 giugno 2019 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso iscritto al n. 3520/2014 De Martino Luigi, quale Brigadiere arruolato nei C.C., e collocato in congedo assoluto per infermità con decreto ministeriale n.1287 del 30 aprile 2008, impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento del 9.04.2014 con cui gli veniva irrogata la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari a seguito di sentenza penale di condanna della Corte d’Appello di Salerno n.1676 del 13 luglio 2012 di condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione e € 1.500,00 di multa, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., e violazione dei termini a difesa di cui agli artt.1387 n.4 lett. a) e b) e 1388 n. 6 d.lgs. 15 marzo 2010 n.66;

Nella seduta del 31 marzo 2014 la Commissione di Disciplina ha ritenuto il giudicando non meritevole di conservare il grado in assenza giustificata del ricorrente, nonostante egli avesse manifestato la volontà di partecipare unitamente al proprio difensore ed esercitare la propria difesa orale, ed avesse documentato un impedimento tramite referto medico specialistico del dott. Martino Di Pascale del 29.03.2014 attestante che era intrasportabile per lombosciatalgia e blocco della deambulazione;

2) Violazione ed errata applicazione dell’art. 867 n. 3 del d.lgs. n.66/2010 in ordine alla decorrenza della sanzione, eccesso di potere nei presupposti, sviamento, ingiustizia manifesta;

Ai sensi dell’art.867 cit. n.3 la perdita del grado decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per cui il dies a quo non può decorrere dal giorno del collocamento in congedo assoluto (31 maggio 2007) in quanto il nuovo titolo giustificativo della mutazione di status deve risalire alla pronuncia di condanna.

Concludeva quindi per l’accoglimento del ricorso con ogni conseguenza di legge.

L’amministrazione si costituiva per opporsi al ricorso chiedendone il rigetto.

Con ordinanza n.1569 del 25.09.2014 veniva respinta l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza di discussione del 19.06.2019 il ricorso veniva introitato per la decisione.

2. Il ricorso è infondato e va respinto come di seguito argomentato.

Va innanzitutto esclusa la sussistenza della violazione del diritto di difesa lamentata come primo motivo di gravame

A ben vedere, come emerge dalla documentazione versata in atti dall’amministrazione, la Commissione di Disciplina, prima di deliberare, a fronte della documentazione medica presentata, ha disposto tre rinvii delle sedute convocate per il 10 marzo 2014, il 22 marzo 2014, ed il 31 marzo 2014, onde consentire al ricorrente il pieno esercizio dei diritti di partecipazione e difesa. In occasione dell’ultimo rinvio al ricorrente è stata riconosciuta altresì la facoltà di richiedere in tempo utile l’assistenza di personale sanitario dell’Infermeria della Legione Carabinieri Campania per raggiungere il Comando della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere ove si sarebbe tenuta la seduta della Commissione, nonché, in alternativa, di poter ricevere la Commissione a domicilio, presso altro idoneo locale vicino oppure a bordo di una Stazione Mobile nelle vicinanze della sua abitazione, oppure di assicurare la partecipazione del difensore.

Da ciò consegue che alcuna lesione delle prerogative di difesa può ritenersi concretizzata risultando accertato in atti che la patologia documentata non poteva costituire un impedimento assoluto alla facoltà del ricorrente di presenziare e partecipare alle sedute della Commissione di Disciplina che si era resa disponibile ad espletare l’esame a domicilio o comunque nelle ulteriori opzioni agevolate offertegli nei pressi della sua abitazione o tramite delega al suo difensore.

Di qui la reiezione del motivo.

3. Del pari va respinta la doglianza con cui si censura la retrodatazione ai fini pensionistici della efficacia del decreto impugnato fatta risalire alla data di collocamento in congedo assoluto per infermità.

Sul punto il Collegio condivide l’orientamento della giurisprudenza, richiamata in atti dall’amministrazione, secondo cui la cessazione dal servizio per perdita del grado prevale su quella per congedo assoluto, ove già verificata in precedenza, poiché apparirebbe poco coerente una disciplina che, pur prevedendo nei confronti del militare la sanzione della perdita del grado per rimozione, tuttavia gli consenta di conservare il diritto a pensione, sia pure per infermità, che si fonda proprio sullo status di militare venuto meno. Né ciò può dirsi costituire violazione del principio di proporzionalità, dal momento che, per effetto della sanzione, la perdita del diritto a pensione non è assoluta, ma si determina un mutamento nel titolo dell’erogazione posto che il militare degradato conserva comunque il regime pensionistico militare di cui all’art. 52 comma 2 d.p.r. n. 1032/1973.

In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese nei confronti dell’amministrazione nella misura di complessive € 1000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:




Paolo Passoni, Presidente

Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore

Carlo Buonauro, Consigliere







L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Renata Emma Ianigro Paolo Passoni






IL SEGRETARIO

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: gio ott 24, 2019 9:51 am
da andrea666
@naturopata

si, bisogna dire che questo è il Tar , che sul diritto a pensione è competente la <<corte dei conti.

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: gio ott 24, 2019 12:58 pm
da naturopata
andrea666 ha scritto: gio ott 24, 2019 9:51 am @naturopata

si, bisogna dire che questo è il Tar , che sul diritto a pensione è competente la <<corte dei cont@naturopata

Vero, ma le materie sono border line e poi se incomincia a girare questo concetto giuridico alla Corte de Conti, per nulla infondato, bisogna vedere come si evolve la giurisprudenza .

Re: PERDITA GRADO - RETROATTIVO - REVOCA PENSIONE

Inviato: lun ott 28, 2019 6:14 pm
da Leonardo1056
Ciao a tutti volevo sapere dopo aver vinto al consiglio di stato per la perdita del grado e mantenuta la pensione per riforma.Il Consiglio di stato ha dato facoltà l'amministrazione di rifare il processo discipnare la quale a già aperto il processo disciplinare cosa mi può succedere ora.
Voglio precisare che sono passati 19 anni dalla mia riforma.
Preciso che ho la previleggiata a vita riconosciuta.