Leonardo1056 ha scritto: ↑mer ott 23, 2019 8:08 pm
Vi posso dire che con 27 anni effettivi con riforma assoluta puoi stare tranquillo che la pensione non te la tolgono in base all'art 52 come 3 della legge 1092 del 1973.
Ti conviene consultate questa legge e vedrai che sarai più tranquillo.
Inoltre ti consiglio un buon amministrativo.
Io invece non starei tranquillo per niente, è il comma 2 dell'art.52 di cui bisogna tener conto e non il comma 3, non più in vigore. Riporto una sentenza del TAR Napoli che incomincia a incrinare l' orientamento giurisprudenziale che spetti la pensione:
Pubblicato il
02/07/2019
N. 03609/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03520/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3520 del 2014, proposto da:
Luigi De Martino, rappresentato e difeso dall'avv. Pierangelo Vladimiro Ladogana, domiciliato in forma digitale come in atti;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
a) del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare n. 195/1-3/2014 del 9 aprile 2014, notificato il successivo giorno 23 dello stesso mese, recante la sanzione “della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari a decorrere dal 31 maggio 2007”;
b) del provvedimento della commissione di disciplina della Legione Carabinieri Campania e del verbale della seduta del 31 marzo 2014 che ha ritenuto il ricorrente “non meritevole di conservare il grado”;
c) di ogni altro atto pregresso, connesso e/o conseguente;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 giugno 2019 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso iscritto al n. 3520/2014 De Martino Luigi, quale Brigadiere arruolato nei C.C., e
collocato in congedo assoluto per infermità con decreto ministeriale n.1287 del 30 aprile 2008, impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento del 9.04.2014 con cui gli veniva irrogata la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari a seguito di sentenza penale di condanna della Corte d’Appello di Salerno n.1676 del 13 luglio 2012 di condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione e € 1.500,00 di multa, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., e violazione dei termini a difesa di cui agli artt.1387 n.4 lett. a) e b) e 1388 n. 6 d.lgs. 15 marzo 2010 n.66;
Nella seduta del 31 marzo 2014 la Commissione di Disciplina ha ritenuto il giudicando non meritevole di conservare il grado in assenza giustificata del ricorrente, nonostante egli avesse manifestato la volontà di partecipare unitamente al proprio difensore ed esercitare la propria difesa orale, ed avesse documentato un impedimento tramite referto medico specialistico del dott. Martino Di Pascale del 29.03.2014 attestante che era intrasportabile per lombosciatalgia e blocco della deambulazione;
2)
Violazione ed errata applicazione dell’art. 867 n. 3 del d.lgs. n.66/2010 in ordine alla decorrenza della sanzione, eccesso di potere nei presupposti, sviamento, ingiustizia manifesta;
Ai sensi dell’art.867 cit. n.3 la perdita del grado decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per cui il dies a quo non può decorrere dal giorno del collocamento in congedo assoluto (31 maggio 2007) in quanto il nuovo titolo giustificativo della mutazione di status deve risalire alla pronuncia di condanna.
Concludeva quindi per l’accoglimento del ricorso con ogni conseguenza di legge.
L’amministrazione si costituiva per opporsi al ricorso chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n.1569 del 25.09.2014 veniva respinta l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza di discussione del 19.06.2019 il ricorso veniva introitato per la decisione.
2. Il ricorso è infondato e va respinto come di seguito argomentato.
Va innanzitutto esclusa la sussistenza della violazione del diritto di difesa lamentata come primo motivo di gravame
A ben vedere, come emerge dalla documentazione versata in atti dall’amministrazione, la Commissione di Disciplina, prima di deliberare, a fronte della documentazione medica presentata, ha disposto tre rinvii delle sedute convocate per il 10 marzo 2014, il 22 marzo 2014, ed il 31 marzo 2014, onde consentire al ricorrente il pieno esercizio dei diritti di partecipazione e difesa. In occasione dell’ultimo rinvio al ricorrente è stata riconosciuta altresì la facoltà di richiedere in tempo utile l’assistenza di personale sanitario dell’Infermeria della Legione Carabinieri Campania per raggiungere il Comando della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere ove si sarebbe tenuta la seduta della Commissione, nonché, in alternativa, di poter ricevere la Commissione a domicilio, presso altro idoneo locale vicino oppure a bordo di una Stazione Mobile nelle vicinanze della sua abitazione, oppure di assicurare la partecipazione del difensore.
Da ciò consegue che alcuna lesione delle prerogative di difesa può ritenersi concretizzata risultando accertato in atti che la patologia documentata non poteva costituire un impedimento assoluto alla facoltà del ricorrente di presenziare e partecipare alle sedute della Commissione di Disciplina che si era resa disponibile ad espletare l’esame a domicilio o comunque nelle ulteriori opzioni agevolate offertegli nei pressi della sua abitazione o tramite delega al suo difensore.
Di qui la reiezione del motivo.
3.
Del pari va respinta la doglianza con cui si censura la retrodatazione ai fini pensionistici della efficacia del decreto impugnato fatta risalire alla data di collocamento in congedo assoluto per infermità.
Sul punto il Collegio condivide l’orientamento della giurisprudenza, richiamata in atti dall’amministrazione,
secondo cui la cessazione dal servizio per perdita del grado prevale su quella per congedo assoluto, ove già verificata in precedenza, poiché apparirebbe poco coerente una disciplina che, pur prevedendo nei confronti del militare la sanzione della perdita del grado per rimozione, tuttavia gli consenta di conservare il diritto a pensione, sia pure per infermità, che si fonda proprio sullo status di militare venuto meno. Né ciò può dirsi costituire violazione del principio di proporzionalità, dal momento che, per effetto della sanzione, la perdita del diritto a pensione non è assoluta, ma si determina un mutamento nel titolo dell’erogazione posto che il militare degradato conserva comunque il regime pensionistico militare di cui all’art. 52 comma 2 d.p.r. n. 1032/1973.
In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese nei confronti dell’amministrazione nella misura di complessive € 1000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore
Carlo Buonauro, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Renata Emma Ianigro Paolo Passoni
IL SEGRETARIO