Perdita dello stato militare.

Feed - CARABINIERI

Domenico61
Affidabile
Affidabile
Messaggi: 208
Iscritto il: lun set 26, 2011 4:37 pm

Perdita dello stato militare.

Messaggio da Domenico61 »

Buongiorno a tutti voi del forum molti esperti in materie di pensione ed altro pongo un quesito di un nostro collega cc che purtroppo destituito dall'arma adesso si trova senza stipendio e pensione con 32 anni effettivi e 5 riscattati.

La domanda e la seguente può presentare domanda di pensione privilegiata essendo affetto e riconosciuto da alcune patologia ascritte a causa di servizio con categoria "5 " con tabella "A" -Che tempi ha per presentare eventualmente domanda di P.P ? e dove presentarla ALL'INPS o presso qualche ente del patronato oppure direttamente lui on-line tramite il sito INPS ?? presso che dal C.N.A di Chieti non gli e ancora pervenuto nulla a riguardo la sua posizione assicurativa dovrà sollecitare Chieti per avere tutto il suo fascicolo pensionistico e poi chiedere e presentare domanda di p.p. ?? Grazie a Tutti buna giornata


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12869
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Perdita dello stato militare.

Messaggio da panorama »

Domenico, dai una lettura qui sotto a quello che è successo al collega CC..
----------------------------------------------------------------------------------------------------

1) - è stata respinta l'istanza di concessione di pensione privilegiata ordinaria per mancanza dei requisiti contributivi per il diritto a pensione

2) - carabiniere collocato in congedo a seguito di degradazione con decorrenza 04-03-2003, ha dedotto, onde ottenere il riconoscimento del suo diritto a percepire il richiesto trattamento pensionistico privilegiato, stanti il riconoscimento della sua permanente inidoneità al servizio per infermità psichica da parte della CMO di Caserta in data 12-09-2005 e le disposizioni di cui all'art. 20 legge 1168/1961 (su cui si è pronunciata la C. Cost.).

Il resto leggetelo qui sotto, poiché spiega tutto chiaramente.
-----------------------------------------------------------------------------------------
CAMPANIA SENTENZA 248 07/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
CAMPANIA SENTENZA 248 2014 PENSIONI 07/03/2014



SENTENZA 248/2014

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 48227/PM del registro di Segreteria, presentato in data 03-02-2006 dal signor G. R., nato a Omissis il Omissis, rappresentato e difeso, giusta procura speciale notarile depositata il 12-06-2009, dagli avvocati Paolo e Domenico Bonaiuti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma alla via R. Grazioli Lante n. 16, avverso la determina n. 187698SL/1-2PRC del 26-09-2005 del Vice-Direttore del Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale Arma dei Carabinieri con cui è stata respinta l'istanza di concessione di pensione privilegiata ordinaria presentata dal R. per mancanza dei requisiti contributivi per il diritto a pensione;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del giorno 6 marzo 2014 l’avv. Fabrizio Schiavone per delega dei difensori costituiti (avv.ti P. e D. Bonaiuti) in difesa del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, sottolineando, in particolare, l’inconferenza delle deduzioni e dei richiami legislativi contenuti nella memoria difensiva dell’Amministrazione convenuta;

Ritenuto in
FATTO

Con il ricorso in epigrafe parte attrice, carabiniere collocato in congedo a seguito di degradazione con decorrenza 04-03-2003, ha dedotto, onde ottenere il riconoscimento del suo diritto a percepire il richiesto trattamento pensionistico privilegiato, stanti il riconoscimento della sua permanente inidoneità al servizio per infermità psichica da parte della CMO di Caserta in data 12-09-2005 e le disposizioni di cui all'art. 20 legge 1168/1961 (su cui si è pronunciata la C. Cost.).

Il C.N.A. del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha inviato il fascicolo amministrativo del ricorrente unitamente a memoria difensiva, in cui ha dettagliatamente ricostruito sia l'articolazione fattuale della vicenda amministrativo-pensionistica di G. R. e sia il quadro normativo di riferimento per l'attribuzione (nel caso di specie, per il diniego) del richiesto trattamento pensionistico, concludendo per il rigetto del ricorso.

L'INPDAP – Sede Territoriale di Caserta (pure evocato in giudizio) ha inviato nota di costituzione e difesa in data 09-02-2006.

In memoria difensiva integrativa pervenuta il 24-02-2014 parte attrice ha insistito per l'accoglimento del ricorso, invocando la giurisprudenza costituzionale relativa all'art. 20 legge 1168/1961 e l'art. 52 DPR 1092/1973.

Il giudizio è quindi passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

Considerato in
DIRITTO

Il ricorso è infondato e non può essere accolto.

In primo luogo, deve osservarsi che l'art. 20 legge 1168/1961 richiamato da parte attrice a sostegno della propria pretesa pensionistica -sintetizzata nella premessa in fatto- concerne fattispecie del tutto diversa, in quanto riguarda i militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri che cessino dal servizio continuativo per età, per infermità non proveniente da causa di servizio, per scarso rendimento o per inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio, laddove il signor G. R. è stato posto in congedo in applicazione della sanzione della perdita del grado per cancellazione dai ruoli militari (disposta con ordinanza del 25-09-2003 del Tribunale di Nola), con provvedimento n. 320/III-7/2003 del 16-10-2003 del Ministero della Difesa – D.G. Personale Militare.

In realtà, il quadro normativo di riferimento è quello che di seguito si sintetizza.

L'art. 6 del d.lgs. 30-04-1997 n. 165, contenente norme in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego, è intitolato “Accesso alla pensione di anzianità”, dunque ha portata generale, e dispone, al comma 1°, che “il diritto alla pensione di anzianità si consegue secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25, 26, 27 e 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.

Al secondo comma il medesimo art. 6, d.lgs. 165/1997 dispone che “il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, così come modificata in ragione dell'aliquota annua di rendimento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza le riduzioni percentuali previste dalla citata legge n. 335 del 1995, ed in corrispondenza dell'età anagrafica fissata nella tabella B allegata al presente decreto”, cioè, per coloro che venissero collocati in quiescenza successivamente al 01-07-2002 (fra i quali rientra anche il ricorrente, cessato dal servizio con decorrenza 04-03-2003), dell’età anagrafica di 53 anni.
Tale sistema è stato, poi, modificato ed integrato dall’art. 59, 6° e 12° comma, legge 449/1997, intitolata “misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, costituente, in buona sostanza, la legge finanziaria per l'anno 1998 e non contenente, nelle summenzionate disposizioni, di qualsivoglia riferimento ad eccezioni o deroghe a sé medesima, nel senso che si applica, per motivi testuali e logico-giuridici, a qualsivoglia pensione ordinaria di anzianità.

Dalla lettura, in particolare, del 6° comma dell’art. 59, legge 449/1997, risulta che “il diritto per l’accesso al trattamento si consegue, …, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità ovvero di sola anzianità contributiva indicati nella tabella C allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive e nella tabella D allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria”. La Tabella D in questione, quindi, prescrive, per i lavoratori collocati in quiescenza nell’anno 2003, l’alternatività tra requisiti congiunti di età anagrafica ed anzianità contributiva –rispettivamente 56 e 35 anni– ed anzianità contributiva -a prescindere dall’età– 37 anni.

Il settimo comma dell’art. 59 dianzi citato fa riferimento, infine, ai lavoratori per i quali non sono stati modificati i precedenti requisiti di età e contribuzione , e pertanto ad essi continuerà ad applicarsi la tabella B allegata alla legge 335/95 (operai pubblici e privati, cd. lavoratori precoci, lavoratori in mobilità ed in cassa integrazione e prepensionamenti autorizzati in base a disposizioni di legge anteriori al 3 novembre 1997), fra i quali certamente non rientra il ricorrente, ex militare in servizio nell'Arma dei Carabinieri.

Pertanto, risulta del tutto condivisibile la sintesi dei requisiti necessari all’accesso al trattamento economico di anzianità proposta dalla resistente Amministrazione nella memoria difensiva prodotta il 27-07-2006.

Orbene, venendo all’esame della concreta fattispecie all’attenzione della Sezione, risulta dagli atti che alla data di cessazione dal servizio per degrado il R. vantava l'anzianità contributiva di 23 anni 5 mesi e 4 giorni e l’età anagrafica di 42 anni; conseguentemente, l'accesso alla pensione ordinaria gli è negato dalle surriportate disposizioni.

Inoltre -come giustamente ricordato dall'Amministrazione resistente- valga aggiungere che l'art. 37, 2° comma, legge 599/1954 (“Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica”) prevede, per il caso in cui il sottufficiale cessi dal servizio per effetto di sentenza penale comportante la perdita del grado, che “la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta”.

Per quanto sin qui osservato, il ricorso si rivela privo di giuridico fondamento deve essere respinto.

Data la complessa natura della causa, sussistono apprezzabili motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, RESPINGE il ricorso in epigrafe.

Spese del giudizio compensate.
Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 6 marzo 2014.

IL GIUDICE UNICO
Rossella Cassaneti

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 07/03/2014

Il Direttore della segreteria (Dott. Carmine De Michele)
Domenico61
Affidabile
Affidabile
Messaggi: 208
Iscritto il: lun set 26, 2011 4:37 pm

Re: Perdita dello stato militare.

Messaggio da Domenico61 »

CIAO Panorama Si ho letto questa sentenza e molto sfavorevole al punto di vista ma nel nostro caso il collega che ha perso lo "Stato di Militare" all'atto della destituzione aveva ha 31 anni e 5 riscattati per un totale di 36 anni di contribuzione e in più se ho capito bene ha delle patologie riconosciute cat 6° Tab "A" in effetti lui chiede se può presentare domanda di pensione per invalidità dovuta a queste patologie di categoria 6° "A" questo era il quesito.
Lui lo sa già che per la pensione ordinaria o versa i contributi (contribuzione volontaria) o si fa assumere da qualcuno (cosa oggi difficilissima ) per raggiungere i 40-41 anni di contribuzione e avere la pensione ordinaria a l'eta prevista.
Chiede solo se può accedere alla pensione di invalidità (se gli spetta ) che saranno sicuramente pochi centinai di euro. Grazie Panorama con tuo consenso pongo il quesito anche all'illustrissimo Avvocato Carta. Se hai altre sentenze "FAVOREVOLE" di questo sfortunato collegala mandamele anche in privato. Ciao.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12869
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Perdita dello stato militare.

Messaggio da panorama »

tutto dipende anche dalla data retroattiva alla degradazione che l'Arma ha scritto negli atti.
I giudici prendono spunto da quel dato di fatto.
Carminiello
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 712
Iscritto il: mer apr 10, 2013 9:58 am
Località: Caserta

Re: Perdita dello stato militare.

Messaggio da Carminiello »

Ciao, x come la vedo io, se la CdS è stata riconosciuta prima della data ( retroattiva) di degradazione, dovrebbe spettare la privilegiata. Se invece è stata riconosciuta in servizio, ma poi la data retroattiva della degradazione è antecedente, nn spetta.
skorpios
Riferimento
Riferimento
Messaggi: 357
Iscritto il: mer giu 25, 2014 3:38 pm

Re: Perdita dello stato militare.

Messaggio da skorpios »

Buonasera,
premesso che molto probabilmente mi attirerò le antipatie di molti, dopo quello che vado a scrivere e di cui onestamente, non me ne frega veramente niente, trovo giustissimo che un individuo che ha avuto modo di vestire una divisa, in particolar modo quella dei carabinieri, venga sanzionato in questo modo, dopo essersi macchiato (e, conseguentemente, aver gettato onta sull'Arma di appartenenza) del reato perpetrato dal soggetto in oggetto.
E, tra l'altro, trovo "disgustoso" cercare di trovargli una possibile "scappatoia" (che tanto, statene certi, non esiste).
...E che nessuno cerchi di buttarla sul discorso "tutti possiamo sbagliare"...non avrebbe senso...perché è si vero che tutti possiamo sbagliare ma, è anche vero che tutti sappiamo, a seconda dello sbaglio, a cosa andiamo incontro!
Questo è il mio pensiero in merito.
Saluti.
Carminiello
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 712
Iscritto il: mer apr 10, 2013 9:58 am
Località: Caserta

Re: Perdita dello stato militare.

Messaggio da Carminiello »

Skorpios hai ragione, sono d'accordo con te. E sono uno che x certi reati userebbe ancora la pena di morte. Però ti racconto cosa è successo a me stesso:anni fa, a seguito di "incomprensioni"con il mio comandante, mi ritrovai un bel giorno una denuncia alla procura militare con 2 capi di accusa. Ti assicuro che nn avevo fatto nulla. Il primo capo di imputazione fu "nn luogo a procedere", il secondo andò avanti e fui assolto già in primo grado. Nel frattempo venni ovviamente trasferito, ebbi l'avanzamento bloccato, mi ammalai di depressione, spesi un sacco di soldi di avvocato. Sai, sapevo di essere nel giusto, ma ero impotente su tutto.I colleghi si dileguarono, nessuno si fece più sentire. Ho passato 2 anni e mezzo da schifo, ti assicuro. La giustizia-nella quale NON credo più, perché era palese che era tutta aria fritta e un PM minimamente e intelligente nn avrebbe dato seguito a nulla-mi ha comunque dato ragione. Ma come sarebbe andata se mi avessero condannato e magari destituito? Nn ci voglio pensare.Ora voglio solo andarmene quanto prima da questo schifo, sono a 18 mesi di aspettativa, spero alla prossima visita di essere riformato.
Con questo cerca di capirmi, nn difendo chi ha davvero commesso un reato, specie se indossa una divisa,ma volevo semplicemente far presente che -e ne sono convinto- tanti colleghi lo hanno preso in quel posto pur essendo innocenti.
skorpios
Riferimento
Riferimento
Messaggi: 357
Iscritto il: mer giu 25, 2014 3:38 pm

Re: Perdita dello stato militare.

Messaggio da skorpios »

Carminiello ha scritto:Skorpios hai ragione, sono d'accordo con te. E sono uno che x certi reati userebbe ancora la pena di morte. Però ti racconto cosa è successo a me stesso:anni fa, a seguito di "incomprensioni"con il mio comandante, mi ritrovai un bel giorno una denuncia alla procura militare con 2 capi di accusa. Ti assicuro che nn avevo fatto nulla. Il primo capo di imputazione fu "nn luogo a procedere", il secondo andò avanti e fui assolto già in primo grado. Nel frattempo venni ovviamente trasferito, ebbi l'avanzamento bloccato, mi ammalai di depressione, spesi un sacco di soldi di avvocato. Sai, sapevo di essere nel giusto, ma ero impotente su tutto.I colleghi si dileguarono, nessuno si fece più sentire. Ho passato 2 anni e mezzo da schifo, ti assicuro. La giustizia-nella quale NON credo più, perché era palese che era tutta aria fritta e un PM minimamente e intelligente nn avrebbe dato seguito a nulla-mi ha comunque dato ragione. Ma come sarebbe andata se mi avessero condannato e magari destituito? Nn ci voglio pensare.Ora voglio solo andarmene quanto prima da questo schifo, sono a 18 mesi di aspettativa, spero alla prossima visita di essere riformato.
Con questo cerca di capirmi, nn difendo chi ha davvero commesso un reato, specie se indossa una divisa,ma volevo semplicemente far presente che -e ne sono convinto- tanti colleghi lo hanno preso in quel posto pur essendo innocenti.

Buongiorno Carminiello,
sono d'accordo con te che ci possono essere situazioni come quelle da te descritte...ne sono perfettamente conscio, credimi!
Ma qui si sta parlando di un reato, ormai accertato dopo tre gradi di giudizio, punito con una pena compresa tra 4 e 12 anni! Oltre alla pena accessoria dell' interdizione perpetua dai pubblici uffici!
E, a parte questo, a mio avviso, incorrere in questo reato (per cui bisogna necessariamente indossare le vesti del Pubblico Ufficiale), è ... "vomitevole"!!!.
Spesso si "abusa" della posizione che si occupa, questo succede in tutti i contesti lavorativi e non (qualche volta anche senza rendersene conto ... l'uomo è per sua natura fallace ed imperfetto); spesso quindi si agisce d'impulso, per vari motivi, anche i più banali, sbagliando nel proprio operato, anche arrecando "involontario" danno al malcapitato di turno.
...E va "ancora bene"...

Ma in questo caso no ... qui stiamo parlando di tutt'altra faccenda...

Saluti.
Domenico61
Affidabile
Affidabile
Messaggi: 208
Iscritto il: lun set 26, 2011 4:37 pm

Re: Perdita dello stato militare.

Messaggio da Domenico61 »

Ma come vi permettete di parlare cosi di una persona che manco la conoscete e manco sapete come sono avvenuti fatti siete persone SPREGEVOLI che non avete nessun diritto di giudicare e commentare cose che non sapete qui si cerca solo di chiedere aiuto a persone competenti in materie ma vedo che siete solo buoni a criticare e parlare male.....non dico altro per non abbassarvi alle vostre critiche
Una sola persone puoi giudicare ed e il Padreterno ricordatevelo se credete in DIO.
Ma nella vostra vita non vi e mai capitato di sbagliare ?? oppure il lavoro che fare e semplicemente smistare posta ai comandi. non vi auguro un bel niente. lascio a voi i commenti non meritate manco di essere salutati.
Carminiello
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 712
Iscritto il: mer apr 10, 2013 9:58 am
Località: Caserta

Re: Perdita dello stato militare.

Messaggio da Carminiello »

Domenico scusami, o mi sono spiegato male io o hai frainteso tu...in pratica stiamo dicendo la stessa cosa. Nn giudico il collega, ci mancherebbe..ho detto che pure io ho rischiato grosso x questa giustizia che fa schifo.Nn volermene perchè nn ne hai motivo.Un abbraccio
avt8
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 2927
Iscritto il: gio gen 30, 2014 8:36 pm

Re: Perdita dello stato militare.

Messaggio da avt8 »

Domenico61 ha scritto:Buongiorno a tutti voi del forum molti esperti in materie di pensione ed altro pongo un quesito di un nostro collega cc che purtroppo destituito dall'arma adesso si trova senza stipendio e pensione con 32 anni effettivi e 5 riscattati.

La domanda e la seguente può presentare domanda di pensione privilegiata essendo affetto e riconosciuto da alcune patologia ascritte a causa di servizio con categoria "5 " con tabella "A" -Che tempi ha per presentare eventualmente domanda di P.P ? e dove presentarla ALL'INPS o presso qualche ente del patronato oppure direttamente lui on-line tramite il sito INPS ?? presso che dal C.N.A di Chieti non gli e ancora pervenuto nulla a riguardo la sua posizione assicurativa dovrà sollecitare Chieti per avere tutto il suo fascicolo pensionistico e poi chiedere e presentare domanda di p.p. ?? Grazie a Tutti buna giornata
Ti rispondio io correttamente anche se mi avevo ripromesso di non dare più alcun supporto ai quesiti degli iscritti.-
Allora il tuo amico carabiniere, anche se e stato destituito con data retroattiva,senza avere i requisiti per la concessione della pensione ordinaria,oltre a quelli contributivi ,anche anagrafici-
Se al momento della destituzione aveva ricobosciuto ana causa di servizio ascritti gia alla TAB -A che va dalla 1^ alla 8^ categoria ha diritto alla pensione privilegiata- con il calcolo dello stipendio, e ,la PPO,in base alla percentuale della Categoria- La domanda la deve fare all'Inps- ex Inpdap, essendo essa subetrata dal 1.10.2005 al pagamento delle pesnioni-
Per cui fagli fare subito la domanda della PP,in quanto questa ha la decorrenza dal 1 giorno del mese successivo alla domanda- quindi prima la fa meglio e in termini economici- se ha una 5^ categoria già riconosciuta anche dal comitato la sua pensione e calcolata con il 60% dello stipendio tabellare.con l'aumento del 18 %- e dal 60 % dell'assegno di funzione , in più con il 60% della base pensionabile -

Lascia perdere i commenti di gente che di queste cose non capisce una mazza-
Quello che ho scritto e Cassazione-

Auguri
Avatar utente
angri62
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 5576
Iscritto il: lun apr 23, 2012 9:28 am

Re: Perdita dello stato militare.

Messaggio da angri62 »

avt8 ha scritto:
Domenico61 ha scritto:Buongiorno a tutti voi del forum molti esperti in materie di pensione ed altro pongo un quesito di un nostro collega cc che purtroppo destituito dall'arma adesso si trova senza stipendio e pensione con 32 anni effettivi e 5 riscattati.

La domanda e la seguente può presentare domanda di pensione privilegiata essendo affetto e riconosciuto da alcune patologia ascritte a causa di servizio con categoria "5 " con tabella "A" -Che tempi ha per presentare eventualmente domanda di P.P ? e dove presentarla ALL'INPS o presso qualche ente del patronato oppure direttamente lui on-line tramite il sito INPS ?? presso che dal C.N.A di Chieti non gli e ancora pervenuto nulla a riguardo la sua posizione assicurativa dovrà sollecitare Chieti per avere tutto il suo fascicolo pensionistico e poi chiedere e presentare domanda di p.p. ?? Grazie a Tutti buna giornata
Ti rispondio io correttamente anche se mi avevo ripromesso di non dare più alcun supporto ai quesiti degli iscritti.-
Allora il tuo amico carabiniere, anche se e stato destituito con data retroattiva,senza avere i requisiti per la concessione della pensione ordinaria,oltre a quelli contributivi ,anche anagrafici-
Se al momento della destituzione aveva ricobosciuto ana causa di servizio ascritti gia alla TAB -A che va dalla 1^ alla 8^ categoria ha diritto alla pensione privilegiata- con il calcolo dello stipendio, e ,la PPO,in base alla percentuale della Categoria- La domanda la deve fare all'Inps- ex Inpdap, essendo essa subetrata dal 1.10.2005 al pagamento delle pesnioni-
Per cui fagli fare subito la domanda della PP,in quanto questa ha la decorrenza dal 1 giorno del mese successivo alla domanda- quindi prima la fa meglio e in termini economici- se ha una 5^ categoria già riconosciuta anche dal comitato la sua pensione e calcolata con il 60% dello stipendio tabellare.con l'aumento del 18 %- e dal 60 % dell'assegno di funzione , in più con il 60% della base pensionabile -

Lascia perdere i commenti di gente che di queste cose non capisce una mazza-
Quello che ho scritto e Cassazione-

Auguri
===la domanda è vero che và presentata all'inps, ma è altrettanto vero che viene girata all'ammistrazione per corredo\acquisizione atti. la privilegiata viene concessa sulla base contributiva solo se essa è sfavorevole si applica la tabellare. l'assegno di funzione è un indennita e non è soggetta al 18% e non è manco il 60% ma fa parte del montante pensionabile soggetto ai coefficienti maturati.
avt8
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 2927
Iscritto il: gio gen 30, 2014 8:36 pm

Re: Perdita dello stato militare.

Messaggio da avt8 »

angri62 ha scritto:
avt8 ha scritto:
Domenico61 ha scritto:Buongiorno a tutti voi del forum molti esperti in materie di pensione ed altro pongo un quesito di un nostro collega cc che purtroppo destituito dall'arma adesso si trova senza stipendio e pensione con 32 anni effettivi e 5 riscattati.

La domanda e la seguente può presentare domanda di pensione privilegiata essendo affetto e riconosciuto da alcune patologia ascritte a causa di servizio con categoria "5 " con tabella "A" -Che tempi ha per presentare eventualmente domanda di P.P ? e dove presentarla ALL'INPS o presso qualche ente del patronato oppure direttamente lui on-line tramite il sito INPS ?? presso che dal C.N.A di Chieti non gli e ancora pervenuto nulla a riguardo la sua posizione assicurativa dovrà sollecitare Chieti per avere tutto il suo fascicolo pensionistico e poi chiedere e presentare domanda di p.p. ?? Grazie a Tutti buna giornata
Ti rispondio io correttamente anche se mi avevo ripromesso di non dare più alcun supporto ai quesiti degli iscritti.-
Allora il tuo amico carabiniere, anche se e stato destituito con data retroattiva,senza avere i requisiti per la concessione della pensione ordinaria,oltre a quelli contributivi ,anche anagrafici-
Se al momento della destituzione aveva ricobosciuto ana causa di servizio ascritti gia alla TAB -A che va dalla 1^ alla 8^ categoria ha diritto alla pensione privilegiata- con il calcolo dello stipendio, e ,la PPO,in base alla percentuale della Categoria- La domanda la deve fare all'Inps- ex Inpdap, essendo essa subetrata dal 1.10.2005 al pagamento delle pesnioni-
Per cui fagli fare subito la domanda della PP,in quanto questa ha la decorrenza dal 1 giorno del mese successivo alla domanda- quindi prima la fa meglio e in termini economici- se ha una 5^ categoria già riconosciuta anche dal comitato la sua pensione e calcolata con il 60% dello stipendio tabellare.con l'aumento del 18 %- e dal 60 % dell'assegno di funzione , in più con il 60% della base pensionabile -

Lascia perdere i commenti di gente che di queste cose non capisce una mazza-
Quello che ho scritto e Cassazione-

Auguri
===la domanda è vero che và presentata all'inps, ma è altrettanto vero che viene girata all'ammistrazione per corredo\acquisizione atti. la privilegiata viene concessa sulla base contributiva solo se essa è sfavorevole si applica la tabellare. l'assegno di funzione è un indennita e non è soggetta al 18% e non è manco il 60% ma fa parte del montante pensionabile soggetto ai coefficienti maturati.
Se lui come ha scritto ha una 5^ categoria, ha diritto alla PP pari al 60% dell'ultimo stipendio con la maggiorazione del 18% degli emolmenti che compongono il solo stipendio tabellare-
Mentre per la indennità integrativa speciale, assegno di funzione, e indennità pensionabili anche questi vengono calcolati al 60 % a prescindere se ha 5 anni o 30 anni- di servizio utile- Gli anni servono solo ed esclusivamente per rapportare la pensione privilegiata, all'ultimo stipendio con le anzianita di servizio maturate- E questo te lo scrive uno che si e dimesso senza diritto a pensione ed e stato calcolato identico trattamento avendo alla data delle dimissione una 5^ categoria e 27 anni di servizio, non avendo maturato il diritto alla pensione ordinaria.
Avatar utente
angri62
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 5576
Iscritto il: lun apr 23, 2012 9:28 am

Re: Perdita dello stato militare.

Messaggio da angri62 »

===Decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092

Art. 67.- Misura della pensione privilegiata dei militari.

Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una
delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 e non siano
suscettibili di miglioramento spetta la pensione.
La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o le lesioni sono
ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base
stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta,
settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di questo articolo.
Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per
cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei
riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento
della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La
pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art.54.
Qualora sia stata raggiunta l'anzianità indicata dal primo comma dell'art. 52, la pensione
privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un
decimo, se più favorevole.

Art. 54.- Misura del trattamento normale.
La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di
venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto
disposto nel penultimo comma del presente articolo.
La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il
ventesimo.



Art. 52.- Diritto al trattamento normale.
L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o
continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di
almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.
Domenico61
Affidabile
Affidabile
Messaggi: 208
Iscritto il: lun set 26, 2011 4:37 pm

Re: Perdita dello stato militare.

Messaggio da Domenico61 »

Grazie a tutti voi siete veramente persone che stimo e apprezzo per le vostre risposte che mi date.
Siete persone che lo fate con cuore ad aiutare colleghi con consigli ed altro e questo e molto bello da parte vostra e ringrazio tutti.
Sul fatto del mio collega che gli sto dando una aiuto in tutto voglio precisare che lui ha una 6 massima a tabella "A" ( e non una 5°) riconosciuta ed indennizzata da moltissimi anni ,molto prima che succedesse la problematica con la giustizia , ed e questo che lui voleva sapere se può accedere se puo fare richiesta (domanda) di pensione privilegiata in base a alla sua tabelle 6° Massima "A" e ho capito benissimo che si deve muovere grazie per la pensione ordinaria quella di vecchia lui già ha capito che per il momento non gli spetta e dovrà aspettare un bel po per la liquidazione gli e stato detto dal c.n.a. Chieti che l'avrà dopo due anni dal congedo (destituzione o perdita dello stato militare). se ci sono altre cose che posso essere d'aiuto scrivetemi sempre siete sempre i benvenuti buona giornata a tutti.
Saluti con mille ringraziamenti da parte del mio collega.
Rispondi