Perdita del grado con rimozione per motivi disciplinari
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Perdita del grado con rimozione per motivi disciplinari
Messaggio da pietronenni »
Buona sera! Premetto che sono stato un graduato dell' Arma dei Carabinieri fino al mese di aprile del 2022 con 26 anni di servizio, quando a seguito di un procedimento disciplinare mi venne inflitta la "Perdita del grado con rimozione per motivi disciplinari". Attualmente il procedimento penale sulla base del quale vennero mosse le contestazioni disciplinari non è ancora concluso. Quindi gradirei porre un quesito sul piano meramente teorico. Nel caso più favorevole e auspicapile di assolvimento (definitivo) in sede penale, quali rimedi si potrebbero adire per essere reintegrato in servizio dalla propria Amministrazione?
Grazie in anticipo, Pietro Nenni.
Grazie in anticipo, Pietro Nenni.
Re: Perdita del grado con rimozione per motivi disciplinari
Messaggio da Aquila »
Buonasera, attualmente dovresti trovarti nella posizione di " Sospensione cautelare dal servizio, in pendenza di procedimento penale", con trattamento economico di assegno alimentare.pietronenni ha scritto: ↑lun gen 16, 2023 7:12 pm Buona sera! Premetto che sono stato un graduato dell' Arma dei Carabinieri fino al mese di aprile del 2022 con 26 anni di servizio, quando a seguito di un procedimento disciplinare mi venne inflitta la "Perdita del grado con rimozione per motivi disciplinari". Attualmente il procedimento penale sulla base del quale vennero mosse le contestazioni disciplinari non è ancora concluso. Quindi gradirei porre un quesito sul piano meramente teorico. Nel caso più favorevole e auspicapile di assolvimento (definitivo) in sede penale, quali rimedi si potrebbero adire per essere reintegrato in servizio dalla propria Amministrazione?
Grazie in anticipo, Pietro Nenni.
Se Il procedimento penale è definito con sentenza la quale dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti e...ti verrà ricostruita tutta la carriera, come se fossi stato in servizio, con restituzione degli stipendi non percepiti, decurtati dell'assegno alimentare e rimborso delle spese legali.
Quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione passibile di sanzioni disciplinari, questo deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione.
Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione per motivi diversi da quelli contemplati nel comma quinto del presente articolo, la sospensione cautelare può essere mantenuta qualora venga iniziato o ripreso il procedimento disciplinare .
Re: Perdita del grado con rimozione per motivi disciplinari
Messaggio da Aquila »
Premesso che, questa è la procedura per la Polizia di Stato, presumo che per i militari l'iter giudiziario sia...simile, in ogni caso sarai assistito da 1 avvocato, che potrà confermarti quanto sopra.
...Quando l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il primo deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato.
Destituzione di diritto.
L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza incorre nella destituzione di diritto:
a) per condanna passata in giudicato per i delitti contro la personalità dello Stato; per i delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione; per i delitti contro la fede pubblica, escluso quello di cui all'art. 457 del codice penale; per i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del codice penale e per i delitti previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa, appropriazione indebita, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, circonvenzione di persone incapaci, usura, ricettazione; per ogni tipo di delitto a fine di eversione; per i delitti previsti dalla legge sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale sia stata erogata una pena non inferiore ad un anno di reclusione [3];
b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici [4];
c) per applicazione di una misura di sicurezza personale di cui all'art. 215 del codice penale ovvero di una misura di prevenzione prevista dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
Nei casi contemplati dal precedente art. 7 e dal presente articolo il trattamento di quiescenza e previdenza è regolato dalle disposizioni vigenti in materia.
La destituzione di diritto è disposta con decreto con decreto del Comandante Generale -
...Quando l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il primo deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato.
Destituzione di diritto.
L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza incorre nella destituzione di diritto:
a) per condanna passata in giudicato per i delitti contro la personalità dello Stato; per i delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione; per i delitti contro la fede pubblica, escluso quello di cui all'art. 457 del codice penale; per i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del codice penale e per i delitti previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa, appropriazione indebita, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, circonvenzione di persone incapaci, usura, ricettazione; per ogni tipo di delitto a fine di eversione; per i delitti previsti dalla legge sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale sia stata erogata una pena non inferiore ad un anno di reclusione [3];
b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici [4];
c) per applicazione di una misura di sicurezza personale di cui all'art. 215 del codice penale ovvero di una misura di prevenzione prevista dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
Nei casi contemplati dal precedente art. 7 e dal presente articolo il trattamento di quiescenza e previdenza è regolato dalle disposizioni vigenti in materia.
La destituzione di diritto è disposta con decreto con decreto del Comandante Generale -
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Re: Perdita del grado con rimozione per motivi disciplinari
Messaggio da pietronenni »
Purtroppo la perdita del grado con rimozione non è un provvedimento "conservativo" della posizione del dipendente. Per chiarezza, non percepisco alcun tipo di trattamento economico, in altri termini sono stato "licenzato" . Grazie comunque per i contributi informativi.
Re: Perdita del grado con rimozione per motivi disciplinari
Messaggio da Aquila »
Non esiste il licenziamento per gli appartenenti alle Forze di Polizia, forse volevi dire...
Destituito, ma per questo occorre 1 condanna, passata in giudicato, per gravi delitti o che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici
Destituito, ma per questo occorre 1 condanna, passata in giudicato, per gravi delitti o che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici
Re: Perdita del grado con rimozione per motivi disciplinari
Allora se sei stato destituito con la perdita del grado,il che significa che il procedimento penale si e concluso con il passaggio in giudicato della sentenza.pietronenni ha scritto: ↑lun gen 16, 2023 9:46 pm Purtroppo la perdita del grado con rimozione non è un provvedimento "conservativo" della posizione del dipendente. Per chiarezza, non percepisco alcun tipo di trattamento economico, in altri termini sono stato "licenzato" . Grazie comunque per i contributi informativi.
Per cui nulla più puoi fare-
Me nel caso che sei stato destituito con la perdita del grado con il processo ancora in atto, la destituzione e illegittima e va impugnata avanti al T.A.R.
Re: Perdita del grado con rimozione per motivi disciplinari
Ma come hanno fatto a destituirti con il procedimento penale ancora in corso ?pietronenni ha scritto: ↑lun gen 16, 2023 7:12 pm Buona sera! Premetto che sono stato un graduato dell' Arma dei Carabinieri fino al mese di aprile del 2022 con 26 anni di servizio, quando a seguito di un procedimento disciplinare mi venne inflitta la "Perdita del grado con rimozione per motivi disciplinari". Attualmente il procedimento penale sulla base del quale vennero mosse le contestazioni disciplinari non è ancora concluso. Quindi gradirei porre un quesito sul piano meramente teorico. Nel caso più favorevole e auspicapile di assolvimento (definitivo) in sede penale, quali rimedi si potrebbero adire per essere reintegrato in servizio dalla propria Amministrazione?
Grazie in anticipo, Pietro Nenni.
Evidentemente sei stato destituito a seguito di procedimento disciplinare per altra causa e non per il procedimento penale in corsoò
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Re: Perdita del grado con rimozione per motivi disciplinari
Messaggio da pietronenni »
Il procedimento disiplinare di Stato è stato avviato e concluso nei termini previsti a seguito di "decreto di giudizio immediato" richiesto dalla Procura della Repubblica. Per debita informazione debbo precisare che la Procura è stata opportanamente "orientata" dagli organi (CC) inquirenti al fine di emettere tempestivamente il provvedimento anzidetto.
Non mi dilungo sul fatto che c'è una controparte nel procedimento penale collegato, già indagata anche per le ipotesi di reato che invece mi sono state addebitate. Ribadisco che non ci sono ancora sentenze di condanna o assoluzione che mi abbiano interessato come persona offesa oppure imputato. Mentre il procedimento disciplinare di Stato si è concluso nei mesi scorsi con la massima sanzione applicabile.
Non mi dilungo sul fatto che c'è una controparte nel procedimento penale collegato, già indagata anche per le ipotesi di reato che invece mi sono state addebitate. Ribadisco che non ci sono ancora sentenze di condanna o assoluzione che mi abbiano interessato come persona offesa oppure imputato. Mentre il procedimento disciplinare di Stato si è concluso nei mesi scorsi con la massima sanzione applicabile.
Re: Perdita del grado con rimozione per motivi disciplinari
ma la sentenza del giudizio immediato cosa ha portato di condanna ? oppure di assoluzione ?+ritengo sia la prima ipotesi - e corretto ? Perchè quando si chiede il giudizio immediato, il che significa che il giudice abbia abbastanza materia per decidere senza ulteriori indagini.
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