Percentuale rimborso una tantum

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LAZIO1962
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Percentuale rimborso una tantum

Messaggio da LAZIO1962 »

Buongiorno, sono prossimo alla pensione, chiedevo cortesemente, una conferma di questi calcoli.
Nel 2004 a seguito del riconoscimento della causa di servizio, mi è stato liquidato "Una Tantum" pari ad euro 18.790,00 è corretto che quando si ottiene "Una Tantum" bisogna decurtare l'importo da restituire del 20% ? ovvero:
- euro 18.790,00 percepiti , da togliere il 20%(una tantum) = 15.032,00 / 2 = 7.516,00.
- importo mensile pensione privilegiata pari ad euro 210,00 x 12 mensilità = 2.520,00 al mese x 3 anni = 7.560,00.
Gentilmente è possibile sapere se è corretto?


mauri64
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Re: Percentuale rimborso una tantum

Messaggio da mauri64 »

Salve LAZIO1962, non devi restituire alcun importo di quanto sopra indicato.
Forse fai riferimento all'equo indennizzo che, al momento della concessione della pensione privilegiata ordinaria, l'inps trattiene il 50% dell'importo già percepito.

Di seguito riporto uno stralcio inerente la relativa indennità.

L'indennità una tantum privilegiata è una somma economica erogata nei confronti del personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al comparto vigili del fuoco qualora abbia riportato infermità o menomazioni, riconosciute derivanti da causa di servizio, ascrivibili alla tabella B annessa al DPR 915/1978 e s.m.i., in luogo della pensione privilegiata o dell'assegno rinnovabile (art 69 DPR 1092/1973). Si tratta, in definitiva, di un'indennità riconosciuta ove le lesioni o le infermità riscontrate siano di natura più lieve rispetto a quelle che danno diritto all'attribuzione della pensione privilegiata o dell'assegno rinnovabile (che invece risultano ascritte alla Tabella A allegata al predetto DPR 915/1978) e viene riconosciuta a prescindere dal servizio maturato ai fini del trattamento di quiescenza. Il trattamento è cumulabile con eventuali ulteriori trattamenti pensionistici (ordinari o di privilegio) oltre che con l'equo indennizzo. La prestazione non spetta, invece, al personale civile dello stato.

La misura dell'indennità
L’indennità, se il beneficiario non è titolare di altro trattamento pensionistico (di privilegio o ordinario), è pari a una o più annualità della pensione privilegiata di ottava categoria, fino ad un massimo di cinque annualità secondo la gravità della menomazione fisica riconosciuta dal giudizio della Commissione Medico Ospedaliera. Se dal verbale le menomazioni che danno diritto all’indennità sono più di una, tutte ascrivibili alla predetta tabella B, il trattamento spettante è determinato in base alla somma delle annualità riconosciute per ciascuna menomazione, fermo restando il limite massimo del trattamento pari a cinque annualità.

Cumulo con altre prestazioni
Se il beneficiario risulta titolare di altro trattamento pensionistico di privilegio o di pensione ordinaria l'indennità viene determinata in misura tale da non superare il trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le infermita' classificate alla tabella B fossero state ascritte all'8ª categoria della tabella A. Le due attribuzioni si effettuano distintamente e sono pienamente cumulabili tra loro.

In particolare se l'interessato ha riportato menomazioni ascrivibili anche alla tabella A allegata al DPR 915/1978 con diritto, pertanto, alla pensione privilegiata o all'assegno rinnovabile, l'importo dell'una tantum viene determinato moltiplicando il numero di annualità riconosciute dalla CMO per la differenza tra il trattamento di privilegio conseguito ed il trattamento virtuale derivante dal trattamento privilegiato conseguito con il cumulo ulteriore di una lesione o una infermità ascrivibile all'8^ categoria secondo quanto stabilito dalla Tabella F1 allegata al DPR 915/1978. Ad esempio per la determinazione dell'indennità una tantum di un soggetto titolare di una pensione privilegiata di 4^ categoria ed una lesione ascrivibile alla Tabella B, l'indennità una tantum è determinata dalla differenza tra il trattamento di 3^ categoria (risultante dal cumulo virtuale di una ulteriore lesione di ottava categoria al trattamento privilegiato di 4^ categoria) e quello di 4^ categoria moltiplicato per il numero di annualità attribuite dalla CMO entro un massimo di 5. Per gli esempi di calcolo si veda l'allegato 2 alla nota Indap 36/2010. Resta inteso che nel caso in cui dal cumulo teorico tra le infermità ascrivibili alla tabella A e l’ottava categoria teorica, il trattamento privilegiato fosse dello stesso importo di quello già spettante a titolo di pensione di privilegio non si da luogo ad alcuna ulteriore liquidazione.

Nel caso in cui il titolare abbia conseguito la pensione ordinaria l'indennità una tantum viene determinata moltiplicando il numero di annualità riconosciute dalla CMO per la differenza tra la pensione privilegiata di 8^ categoria (virtuale) e la pensione ordinaria effettivamente conseguita entro un massimo di 5 annualità. Per l'esempio di calcolo si veda l'allegato 1 alla nota Inpdap 36/2010.

Saluti
LAZIO1962
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Re: Percentuale rimborso una tantum

Messaggio da LAZIO1962 »

Grazie mille per avermi risposto, io ho la 5^parziale...tabella A...mai nessuno mi ha detto che non devo restituire, diversi colleghi mi hanno riferito che devo restituire parte dei soldi come da calcolo che ho illustrato.
Grazie mille
LAZIO1962
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Re: Percentuale rimborso una tantum

Messaggio da LAZIO1962 »

Infatti ho precisato di essere prossimo alla pensione, pertanto con una tantum devo restituire il 50%.
Grazie
LAZIO1962
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Rimborso causa di servizio

Messaggio da LAZIO1962 »

Buongiorno, cortesemente se qualcuno può aiutarmi.....sono prossimo alla pensione, chiedevo cortesemente, una conferma di questi calcoli.
Nel 2004 a seguito del riconoscimento della causa di servizio, mi è stato liquidato "Una Tantum" pari ad euro 18.790,00 è corretto che quando si ottiene "Una Tantum" bisogna decurtare l'importo da restituire del 20% ? ovvero:
- euro 18.790,00 percepiti , da togliere il 20%(una tantum) = 15.032,00 / 2 = 7.516,00.
- importo mensile pensione privilegiata pari ad euro 210,00 x 12 mensilità = 2.520,00 al mese x 3 anni = 7.560,00.
Gentilmente è possibile sapere se è corretto?
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