PER ANGRI 62 GINO 59 MOLTIPLICATORE

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elciad1963
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Re: PER ANGRI 62 GINO 59 MOLTIPLICATORE

Messaggio da elciad1963 »

Buongiorno Movius1 a me in verità dispiace che ti dispiace per me (scusa il gioco di parole e la cacofonia)
ma in realtà la notizia cui ti riferisci, tra l'altro a me ben nota e commentata con diversi legali tra cui il caro (me lo consenta avvocato) Vitiello, originata dallo studio di alcuni avvocati, É STATA SMENTITA PERCHÉ PRIVA DI FONDAMENTO GIURIDICO. Anzi ti dirò di più proprio lo norma da te citata estende il diritto a più soggetti, dando maggiori possibilità di applicazione. Per cui tutti coloro che si trovano nelle condizioni descritte facciano ricorso alla C.d.C. perché credo, ed è mia convinta idea, che L'INPS nel futuro farà pressione nelle note sedi al fine di far promulgare una legge che annulli questo sacrosanto beneficio.
Buona domenica e grazie ancora per la tua preoccupazione per me.


elciad1963
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Re: PER ANGRI 62 GINO 59 MOLTIPLICATORE

Messaggio da elciad1963 »

ERRATA CORRIGE
Volevo dire VITELLI
Le chiedo gentilmente scusa avvocato
ma si è trattato di un errore di digitazione e lo smart ha fatto l altro.
elciad1963
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Re: PER ANGRI 62 GINO 59 MOLTIPLICATORE

Messaggio da elciad1963 »

Anzi ti dirò di più poiché il c.d. moltiplicatore é finalizzato "a compensare" il quinquennio di ausiliaria per coloro che ne sono impediti (leggi riforma) o che ne abbiano maturato il diritto (compimento del 60° anno) e vi rinunciano, il Legislatore nel disporre il transito al Personale del disciolto Corpo Forestale dello stato nell'Arma dei Carabinieri, ha espressamente previsto una norma che tassativamente VIETA a siffatto Personale l'istituto dell'AUSILIARIA. Quale migliore occasione aveva per impedirlo anche ai militari riformati? Bastava un semplice comma aggiuntivo e tutto filava liscio senza che nessuno nell'immediato se ne rendesse conto e la frittata era fatta. Invece no a Loro è stato precluso il diritto e a Noi tacitamente permane. Questa é la volontà del Legislatore ora bisogna solo combattere contro le nostre Amministrazioni. Leggendo però la sentenza della CdC Molise di pochi giorni fa ho notato con estremo piacere che L'INPS ha proposto una riconvenzionale al Giudice, quasi a mio avviso provocatoria, contro l'Arma ritenendola responsabile qualora il giudicante accogliesse il ricorso per il pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria adducendo la totale responsabilità del mancato riconoscimento del diritto, unicamente ad errati calcoli operati dal C.G.A..Questa azione e la circostanza per.cui per ben tre sentenze non ha apposto appello, mi lasciano ben sperare. Credo che anche l'Arma in futuro cambierà atteggiamento in merito, per cui ritengo opportuno che, appena riformato subito entro i tre mesi in cui si è ancora amministrati dal proprio Corpo o Arma, bisogna fare istanza ai rispettivi Comandi per l'applicazione della norma in esame. Così ha fatto il ns Colonnello dell'Arma e dopo poco più di un anno si è visto riconoscere il sacrosanto diritto.
Buona fortuna a tutti.
movius1

Re: PER ANGRI 62 GINO 59 MOLTIPLICATORE

Messaggio da movius1 »

elciad1963 sono immensamente contento di avere torto. grazie per la preziosa informazione. non ti nascondo che mi ero notevolmente arrabbiato appena avevo letto quella notizia perchè ritenevo ingiusto penalizzare coloro che invece devono essere aiutati. buona domenica a te e a tutto il forum

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bigjoe64
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Re: PER ANGRI 62 GINO 59 MOLTIPLICATORE

Messaggio da bigjoe64 »

Buongiorno a tutti i frequentatori del forum, sono un B.C. GDF, arruolamento 83
vorrei fare una domanda in merito al c.d. moltiplicatore, è opportuno fare richiesta alla propria amministrazione in occasione della domanda di congedo o si può aspettare che l'inps determini la pensione spettante per poi proporre ricorso?

faccio questa domanda perché sono in procinto di fare domanda di congedo essendo stato riformato a marzo 2017, ed ho fatto domanda di transito ai servizi civili con rinuncia di questi giorni.

Grazie
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Re: PER ANGRI 62 GINO 59 MOLTIPLICATORE

Messaggio da JESSICA1995 »

Aspetta la determina della pensione da parte dell'Inps e se nei calcoli non vi è inserito il cosiddetto Moltiplicatore devi avanzare lettera di diffida e successivamente non avendo risposta o avendola negativa dopo 4 mesi per sicurezza puoi fare ricorso alla Corte dei Conti competente per territorio. Come saprai da questo forum qualcuno è riuscito ad ottenere il prefato beneficio. Un cordiale saluto.
elciad1963
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Re: PER ANGRI 62 GINO 59 MOLTIPLICATORE

Messaggio da elciad1963 »

IO sinceramente non aspetterei. Farei subito una comunicazione all'amministrazione di inserire nei calcoli anche il c.d. moltiplicatore e aspetterei gli esiti dell' INPS per poi procedere. Almeno si guadagna tempo.
alfano francesco
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Re: PER ANGRI 62 GINO 59 MOLTIPLICATORE

Messaggio da alfano francesco »

Scusate se allargo il discorso pensionistico. Qualcuno ha informazioni sul contenzioso Corte dei Conti articolo 54 DPR 1092 sull'applicazione del 44% di contribuzione ai misti con 15/18 anni contributivi al 31.12.1995?
Grazie per chi è in grado di fornire informazioni.
Francesco Alfano.
antoniope
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Re: PER ANGRI 62 GINO 59 MOLTIPLICATORE

Messaggio da antoniope »

alfano francesco ha scritto:Scusate se allargo il discorso pensionistico. Qualcuno ha informazioni sul contenzioso Corte dei Conti articolo 54 DPR 1092 sull'applicazione del 44% di contribuzione ai misti con 15/18 anni contributivi al 31.12.1995?
Grazie per chi è in grado di fornire informazioni.
Francesco Alfano.
Corte dei Conti Lombardia, n.95 del 27/6/2017, RICORSO RESPINTO.
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
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Re: PER ANGRI 62 GINO 59 MOLTIPLICATORE

Messaggio da X_Ventimiglia »

antoniope ha scritto:
alfano francesco ha scritto:Scusate se allargo il discorso pensionistico. Qualcuno ha informazioni sul contenzioso Corte dei Conti articolo 54 DPR 1092 sull'applicazione del 44% di contribuzione ai misti con 15/18 anni contributivi al 31.12.1995?
Grazie per chi è in grado di fornire informazioni.
Francesco Alfano.
Corte dei Conti Lombardia, n.95 del 27/6/2017, RICORSO RESPINTO.
sarebbe bello e giusto, ma c'è chi per solo qualche giorno ne sta perdendo circa 350 euro sulla pensione.
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Re: PER ANGRI 62 GINO 59 MOLTIPLICATORE

Messaggio da elciad1963 »

Buonasera a tutti.
Continuo ad aggiornarvi della mia vicenda. Venerdì 19 gennaio u.s. sono stato riformato dalla CMO di Roma e ora attendo pazientemente il responso del Comitato di Verifica delle C.S.. Nel mese di ottobre ho ottenuto la qualifica di Luogotenente C.S.ed ero in attesa della firma del contratto di lavoro.
In effetti sono in tutto 102 € lorde.
Il buon Louis in precedenza già mi ha fatto i conteggi con i tre parametri (139/145/148).
Ora mi chiedo che incidenza hanno questi 102 € sulla pensione. Credo un 25/30 € nette mensili non di più.
La mia speranza è riposta nel moltiplicatore e con sommo piacere noto che ormai le sentenze favorevoli spuntano come funghi lungo tutto lo stivale.
In questi 23 lunghi mesi di aspettativa ogni giorno ho dedicato tempo a questo forum e umilmente posso dire GRAZIE a tutti ed ognuno di VOI per ogni attenzione ricevuta e per ogni dubbio che ho superato grazie a tantissimi consigli e nozioni che ho appreso.
Continuerò a seguirvi con lo stesso interesse e passione di sempre.
A tutti auguro una lunga vita di serenità e salute.
gino59
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Re: PER ANGRI 62 GINO 59 MOLTIPLICATORE

Messaggio da gino59 »

elciad1963 ha scritto:Buonasera a tutti.
Continuo ad aggiornarvi della mia vicenda. Venerdì 19 gennaio u.s. sono stato riformato dalla CMO di Roma e ora attendo pazientemente il responso del Comitato di Verifica delle C.S.. Nel mese di ottobre ho ottenuto la qualifica di Luogotenente C.S.ed ero in attesa della firma del contratto di lavoro.
In effetti sono in tutto 102 € lorde.
Il buon Louis in precedenza già mi ha fatto i conteggi con i tre parametri (139/145/148).
Ora mi chiedo che incidenza hanno questi 102 € sulla pensione. Credo un 25/30 € nette mensili non di più.
La mia speranza è riposta nel moltiplicatore e con sommo piacere noto che ormai le sentenze favorevoli spuntano come funghi lungo tutto lo stivale.
In questi 23 lunghi mesi di aspettativa ogni giorno ho dedicato tempo a questo forum e umilmente posso dire GRAZIE a tutti ed ognuno di VOI per ogni attenzione ricevuta e per ogni dubbio che ho superato grazie a tantissimi consigli e nozioni che ho appreso.
Continuerò a seguirvi con lo stesso interesse e passione di sempre.
A tutti auguro una lunga vita di serenità e salute.
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Re: PER ANGRI 62 GINO 59 MOLTIPLICATORE
Messaggioda Louis65 » sab lug 08, 2017 11:15 am

al 1/11/2017
con parametro 139 PAL € 32.000
con parametro 143,5 PAL € 32.700
con parametro 148 PAL € 33.500
se poi come dici tu hai avuto una retribuzione extra di 12000 annui e ci hai pagato i contributi
solo su questi importi hai ottenuto un ulteriore montante contribu. di 104.170
e quindi un ulteriore pal da aggiungere a quelli su esposti di € 4.178
con parametro 139 PAL € 32.000+€ 4.178 =€ 36.178 netta senza familiari € 2218
con parametro 143,5 PAL € 32.700+€ 4.178 =€ 36.878 netta senza familiari € 2253
con parametro 148 PAL € 33.500+€ 4.178 =€ 37.678 netta senza familiari € 2291


€102 x 12=€1.224.-
Premesso quanto sopra, dato che la tua presunta P.A.L. sarà di €33.500 + 1.224 e quindi, irpef al 38%.-
€1.224 - 465,12 (38%)€758,88 : 12=€63,24 mensili netti, mentre ci sarà un aumento della 13^ di €63,24
e di conseguenza, anche l'aumento delle Add. Reg. e Comunale.-Notte
elciad1963
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Re: PER ANGRI 62 GINO 59 MOLTIPLICATORE

Messaggio da elciad1963 »

Grazie Gino siete gentilissimi e insostituibili come un farò nel mare in tempesta.
Da giovane militare facevo affidamento sui colleghi anziani oggi sembra tutto allo sbando, ma grazie a Dio esiste questo magnifico forum.complimenti
naturopata
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Re: PER ANGRI 62 GINO 59 MOLTIPLICATORE

Messaggio da naturopata »

mo ricorso respinto:

R E P U BB L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IL GIUDICE DELLE PENSIONI

CONS. DOMENICO GUZZI

ha pronunziato la seguente

SENTENZA n. 12/2018

Sul il ricorso in materia di pensioni civili n. 21458 del registro di Segreteria, proposto da

- G. P., nato a omissis l’Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Santo Delfino, presso il cui studio in Villa San Giovanni, via Zanotti Bianco n. 33, ha eletto domicilio,

contro

- l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione di Reggio Calabria, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli, con i quali ha eletto domicilio in Catanzaro, via F. Acri n. 81, presso la sede dell’Avvocatura INPS territoriale.

Uditi all’udienza del 26 gennaio 2018 l’avv. Santo Delfino per il ricorrente e l’avv. Giacinto Greco per l’INPS.

FATTO

Con l’interposto gravame, il sig. G. P. agisce avverso la determinazione atto n. RC012017875805 del 28.07.2017 con la quale l'INPS sede di Reggio Calabria - gestione ex lnpdap - ha quantificato il trattamento di quiescenza iscrizione n. 17492103.

A tal fine rappresenta di essersi arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza in data 01.10.1986 e, dopo circa 31 anni di servizio (nel grado di maresciallo aiutante), di essere stato posto in congedo assoluto in data 04.05.2017 a seguito di sopravvenuta inidoneità psico-fisica.

In conseguenza di ciò, il trattamento di pensione avrebbe dovuto essergli liquidato con l’applicazione dei benefici di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, anziché, come fatto dall’amministrazione previdenziale, facendo applicazione del sistema di calcolo di cui all’art. 44 dello stesso testo unico.

Il ricorrente chiede, inoltre, il rimborso degli arretrati maturati per l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 3, del D.Lgs n° 165/1997, sul presupposto che, cessato dal servizio per riforma, è stato escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria ex art. 992 del D.L.gs n° 66/2010.

Con memoria depositata il 15 dicembre 2017, l’INPS si è ritualmente costituito per contestare la domanda attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per chiedere che la stessa sia integralmente respinta.

In udienza, le parti intervenute hanno insistito, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, per l’accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate in atti.

Considerato

D I R I T T O

Come evidenziato in narrativa, il ricorso comprende due capi di domanda.

Con il primo, il ricorrente chiede che il suo trattamento pensionistico ordinario gli venga liquidato secondo il sistema di calcolo previsto dall’art. 54 del d. P.R. n. 1092 del 1973.

Il secondo capo di domanda fa, invece, riferimento all’asserito diritto di conseguire i benefici derivanti dall’applicazione dell’art. 3 del D.lgs. n. 165/1997.

Orbene, ritiene questo giudice che il ricorso possa essere accolto parzialmente e solo con riguardo al primo capo di domanda per le ragioni di seguito esposte.

I. L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, commi 1 e 2, com’è noto prevede per il personale militare dello Stato un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello disciplinato per il personale civile dall’art. 44 dello stesso testo unico, stabilendo che “1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile 2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

Nel caso di specie, è indubbio che all’atto del pensionamento il sig. G. avesse maturato oltre 15 anni, ma anche più di 20 di servizio e tuttavia secondo l’Istituto controparte, la disposizione dallo stesso invocata non potrebbe trovare applicazione.

Ritiene al riguardo l’INPS che l'art. 54 non avrebbe innovato l’ordinario meccanismo delle aliquote di rendimento previsto dall’art. 44 citato, essendosi limitato ad “attribuire un ulteriore beneficio ristretto a coloro cessati con 15 anni ma non ancora 20”.

Dal suo punto di vista, in pratica sarebbe sufficiente “porre mente al meccanismo delle aliquote percentuali. Fino a 15 anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni. Dal 15esimo l'aliquota si riduce al 1,8%. Ne consegue che, al 20 anno di servizio, l'aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9% derivante da 1,80% x 5). Dopo il 20esimo anno l'aliquota è sempre 1,8% sino al conseguimento dell'80% al 40esimo anno (che, tuttavia, per i militari era più veloce trattandosi di servizio utile e non effettivo, ove il servizio utile era contraddistinto dalle maggiorazioni)”.

In concreto, dunque, il “comma 1 dell'art. 54, quindi, non creava nuove aliquote annuali di calcolo, bensì si limitava a fornire un bonus a coloro che cessassero con anzianità compresa tra 15 e 20 anni di servizio. Bonus variabile, chiaramente, in base all'anzianità superiore a 15 fino a 20. Per cui, chi cessava con 16 anni aveva un bonus di 1,8% x 4 anni, chi cessava a 17 anni un bonus di 1,8%, e così via”.

In definitiva, dunque, sembrerebbe che l’art. 54, comma 1, possa trovare applicazione per il solo personale militare che all’atto della cessazione del servizio non avesse ancora superato il 20° anno di servizio utile, mentre per coloro che lo avevano superato nessuna differenziazione si sarebbe potuta configura con il restante personale dello Stato.

Questo giudice è di contrario avviso.

Sul punto, risulta evidente la commistione che l’INPS erroneamente compie tra ambiti di disciplina tra di loro differenti al fine di omologare situazioni e personale tutt’altro che omologabili.

L’art. 54 detta, come lo stesso INPS peraltro riconosce, una disciplina di favore nei confronti del personale militare che non è prevista per i dipendenti civili dello Stato, disciplina che sancisce il diritto ad una pensione pari al 44 per cento della base pensionabile per coloro che siano cessati tra il 15° e il 20° anno di servizio.

Non è pertanto corretto sostenere, come fa invece l’INPS (sopra se ne è dato conto) che fino “a 15 anni si matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni. Dal 15esimo l'aliquota si riduce al 1,8%. Ne consegue che, al 20 anno di servizio, l'aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9% derivante da 1,80% x 5). Dopo il 20esimo anno l'aliquota è sempre 1'1,8% sino al conseguimento dell'80%......”, giacché così opinando non si coglie ciò che il chiaro tenore letterale della disposizione non può che portare a cogliere e cioè che il 44 per cento della base pensionabile spetta al militare che cessi avendo compiuto 15 anni, dunque anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno e così fino al 20° anno di servizio utile.

In concreto e in estrema sintesi, volendo seguire il calcolo esemplificativo fatto dall’INPS, rapportando su base annua la percentuale di rendimento, se per il personale civile l’aliquota è in effetti del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all’art.44, comma 1, per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15), giacché diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d’essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare, vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall’art. 44, comma 1.

Superata tale soglia, è sì vero che la percentuale spettante è pari all’1,80 per cento per ogni anno di servizio, ma tale percentuale, come è agevole desumere dall’interpretazione anche in questo caso letterale della norma, è da calcolarsi in aggiunta a quella di cui al comma precedente, che ne risulta come dice il comma 2 “aumentata”, di tal che, ad esempio, il dipendente militare cessato con un anzianità di servizio di 21 anni, avrebbe avuto diritto ad una pensione pari al 45,80% della base pensionabile (44% fino a 20 anni + 1,80% per 1 anno), fermo restando, ovviamente, il limite massimo finale pari all’80 per cento della base pensionabile previsto anche per il personale militare dal comma 7 dell’art. 54 citato analogamente a quanto stabilito dall’art. 44, comma 1, per il personale civile.

Ovviamente, poiché il ricorrente aveva un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, il relativo trattamento pensionistico non poteva che essere determinato, come in effetti avvenuto, in base al sistema previsto dal nuovo ordinamento pensionistico introdotto dal D.Lgs. n. 503/1992 e consolidatosi con la nota legge n. 335 dell’8 agosto 1995, sistema che ha, infatti, notoriamente previsto come la pensione dovesse essere determinata in parte secondo il sistema retributivo per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, e in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996, ovvero, a partire dal 1993, dalla somma della "quota A" corrispondente "all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo” la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile" e della "quota B" corrispondente "all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto".

Ne consegue che quanto in precedenza dedotto in ordine all’art. 54 non può che valere per la parte della pensione spettante al G. in quota A, ovverosia per la parte della pensione calcolata sulla scorta del sistema retributivo, che deve dunque essere ricalcolata tenendo conto della aliquota di rendimento prevista dalla norma in rassegna.

La cui applicazione, peraltro, viene anche fatta salva dalla citata disciplina di riforma del sistema pensionistico, se è vero come è vero che, come sopra evidenziato, il calcolo della pensione deve essere effettuato secondo le norme vigenti al momento della entrata in vigore della legge n 335 del 1995.

II. In merito alla richiesta di applicazione del beneficio compensativo di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo n° 165/1997, con ogni ulteriore diritto a favore del ricorrente compreso il riconoscimento, la liquidazione e pagamento degli arretrati, degli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo, il ricorse deve essere invece respinto.

Il ricorrente è cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio militare e d'istituto con un'età anagrafica di 51 anni 1 mese e 3 giorni ed un servizio utile a pensione di 35 anni e 7 mesi, quindi, senza aver maturato nessun requisito espressamente previsto per il collocamento in ausiliaria, pertanto, nessuna "esclusione " dalla posizione di ausiliaria o in alternativa ai benefici dell'articolo 3, comma 7 del D.Lvo 30 aprile 1997, n° 165 può trovare applicazione nel caso di specie.

L’ art. 3 del DLgs n. 165/1997, in attuazione della delega conferita ai sensi dell’ art. 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 662/96 (legge finanziaria 1997), ha infatti introdotto rilevanti modifiche alla normativa riguardante la posizione di ausiliaria, sotto il profilo delle modalità di accesso, dei limiti di permanenza e dell’importo dell’indennità, prevedendo che in essa possa essere collocato il personale militare delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza giudicato idoneo a seguito di accertamento sanitario e a tale personale compete, e stabilendo che in aggiunta al trattamento pensionistico, a detto personale compete un’indennità pari all’80% della differenza tra la pensione percepita e la retribuzione spettante al pari grado in servizio.

Ora, i fini del presente giudizio e per risolvere la questione di diritto posta dal ricorrente, non si può che denotare come, a proposito delle modalità di accesso, il citato art. 3, comma 1, abbia in buona sostanza escluso dalla possibilità di poter transitare in ausiliaria il personale militare che sia cessato dal servizio non per raggiunti limiti di età ma per inidoneità al servizio di istituto.

Il ricorrente, come detto, è stato dispensato dal servizio attivo per inidoneità, sicché lo stesso non vantava il requisito soggettivo per il collocamento in ausiliaria e, dunque, per il conseguimento degli effetti economici per come preteso in domanda.

Il ricorso va in conclusione parzialmente accolto, mentre per ciò che concerne le spese, la complessità delle questioni trattate induce a

disporne la compensazione integrale tra le parti in causa.

P.Q.M.

La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Calabria,

ACCOGLIE

Il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sulla parte dell’assegno calcolata con il sistema retributivo.

Sui maggiori ratei spettano, inoltre, gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

RESPINGE

Il ricorso per i restanti capi di domanda.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria di provvedere agli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro il 26 gennaio 2018

IL GIUDICE

f.to Domenico Guzzi

Depositata in Segreteria il 26/01/2018

Il responsabile delle segreterie pensioni

f.to Dott.ssa Francesca Deni
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Re: PER ANGRI 62 GINO 59 MOLTIPLICATORE

Messaggio da mbetto »

Respinto per il moltiplicatore ma accolto per i parametri... o mi sbaglio?
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