PENSIONI “EX RETRIBUTIVI PURI

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Giuseppe58x
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Re: PENSIONI “EX RETRIBUTIVI PURI

Messaggio da Giuseppe58x »

angri62 ha scritto:
sirio60 ha scritto:come siete catastrofici!!!!!
Su una disposizione restrittiva del Governo, per la prima vota l'Inps formula un'interpretazione meno sfavorevole a noi pensionati... cosa volere di più di questi tempi??
Con i due calcoli messi a raffronto, qualcosina ci perdiamo.... ma non tutto!!
===se ti permettono di continuare ad accumulare contributi per poi calcolarli con il contributivo la quota 80% si abbassa perchè diminuisce il montante.
Ciao Angri,non vorrei interpretare la circolare Inps a modo mio... ,ma chi è andato via con meno di 40 anni di servizio ,pure subirà il trattamento del doppio calcolo ? Esempio:In pensione con 33 anni + 10 mesi di servizio+ 5 anni figurativi in totale 38 anni e 10 mesi,al 1 Novembre 2013.
Grazie saluti


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angri62
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Re: PENSIONI “EX RETRIBUTIVI PURI

Messaggio da angri62 »

Giuseppe58x ha scritto:
angri62 ha scritto:
sirio60 ha scritto:come siete catastrofici!!!!!
Su una disposizione restrittiva del Governo, per la prima vota l'Inps formula un'interpretazione meno sfavorevole a noi pensionati... cosa volere di più di questi tempi??
Con i due calcoli messi a raffronto, qualcosina ci perdiamo.... ma non tutto!!
===se ti permettono di continuare ad accumulare contributi per poi calcolarli con il contributivo la quota 80% si abbassa perchè diminuisce il montante.
Ciao Angri,non vorrei interpretare la circolare Inps a modo mio... ,ma chi è andato via con meno di 40 anni di servizio ,pure subirà il trattamento del doppio calcolo ? Esempio:In pensione con 33 anni + 10 mesi di servizio+ 5 anni figurativi in totale 38 anni e 10 mesi,al 1 Novembre 2013.
Grazie saluti
===sono andato con 4 mesi più di te.
credo che non possono abbassarla, magari rialzarla in retributivo la quota "c" contributiva.
ma dai genialoni ci si può aspettare di tutto.
antoniope
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Re: PENSIONI “EX RETRIBUTIVI PURI

Messaggio da antoniope »

Ogni giorno né esce una nuova:

E’ ben noto come con la riforma Monti-Fornero di fine 2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012 sia stato esteso il sistema contributivo pro rata anche nei confronti di quei lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di contributi, e che fino a quel momento avevano una pensione calcolata esclusivamente con le regole del sistema retributivo.
Tuttavia, il cumulo del beneficio del retributivo in vigore a tutto il 2011, con l’applicazione di 5 volte l’ultimo montante retributivo e la valorizzazione delle anzianità maturate tra il 1° gennaio 2012 e la data di cessazione, aveva comportato un trattamento pensionistico più elevato rispetto a quello che sarebbe spettato con l’applicazione delle regole di calcolo previgenti la riforma, con particolare riguardo a quei lavoratori che al 2011 potevano vantare anzianità contributive molto elevate.
L’ultima legge di stabilità è intervenuta per mettere un limite a questo istituto, prevedendo che «in ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti» prima della riforma.
Infatti, la legge di stabilità 2015, all’articolo 1 comma 707 legge 190/2014, ha previsto che l'importo "complessivo del trattamento pensionistico liquidato con le regole vigenti dal 1° gennaio 2012 non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della riforma Fornero computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa (superamento dell’80% della base contributiva, come limite massimo dell’anzianità contributiva).
Al riguardo, l’Inps, con la circolare 74/2015 pubblicata il 10 aprile 2015, ha esplicitando la portata del comma 707 dell’articolo unico della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015).

In base alla circolare 74, l’istituto di previdenza dovrà ora effettuare due conteggi:
il primo applicando il sistema contributivo dal 2012, il secondo applicando interamente il criterio retributivo, per poi pagare la pensione di importo più basso.
Gli interessati, destinatari della norma, sono i lavoratori che possono vantare almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 e che, quindi per effetto della Riforma Fornero, vedono l'assegno determinato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 e contributivo pro-rata sulle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 in poi.
L'Inps stabilisce che, per determinare il tetto, bisogna effettuare un doppio calcolo:
in primo luogo si deve determinare l'importo del trattamento che dovrebbe essere corrisposto con le regole attuali (cioè retributivo sino al 2011 e contributivo dal 2012);
in secondo luogo, poi, bisogna verificare l'importo, per così dire "virtuale", dell'assegno che sarebbe stato conseguito applicando interamente il criterio retributivo anche alle quote di anzianità maturate dopo il 2011.
L'importo minore tra il confronto dei due sistemi sarà quello da mettere in pagamento.
In pratica se il valore dell'assegno, determinato con le regole attuali, sarà inferiore a quello determinato con le regole retributive l'assegno non subirà alcuna penalità, in caso contrario dovrà essere corrisposto il trattamento determinato con il secondo sistema di calcolo.
Ai fini della determinazione dell'importo retributivo virtuale il legislatore supera però il concetto di massima anzianità contributiva valorizzabile. Si garantisce cioè che l'importo del trattamento possa andare anche oltre quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione tout court del vecchio sistema retributivo (80%).
L’anzianità contributiva valorizzabile è pari a quella necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione che deve essere incrementata con l’anzianità contributiva che dovesse maturare il lavoratore fino al primo periodo utile per la corresponsione della prestazione.
Il legislatore, quindi, ha previsto che i lavoratori conseguano la valorizzazione di tutti i periodi lavorativi accreditati compresi quelli eventualmente maturati dalla data di conseguimento del diritto a quella di effettiva corresponsione della pensione" In pratica viene prevista la valorizzazione di tutti i periodi lavorati, anche quelli tra la data di conseguimento del diritto a quella di effettiva corresponsione
della pensione che, nei fatti e per scelta dell'interessato, potrebbe essere volutamente posticipata rispetto alla data di maturazione del diritto a pensione.
Il doppio calcolo ha effetto retroattivo nel senso che si applica non solo ai trattamenti pensionistici che hanno decorrenza successiva al 2014, ma anche a quelli già liquidati in precedenza, con effetto, tuttavia, dal 2015.
I pensionati che sono usciti nel periodo 2012-2014 , se il valore dell'assegno della pensione determinato con le regole attuali sarà inferiore a quello determinato con le regole retributive l'assegno non subirà alcuna penalità, in caso contrario dovrà essere messo in pagamento l'importo determinato con il secondo sistema di calcolo.
I risparmi che potranno derivare da questo nuovo metodo, dovranno confluire in un apposito fondo gestito dall'Inps finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti che dovranno essere individuate con decreto In breve, a scopo riassuntivo, si possono formulare le seguenti considerazioni :
1. I destinatari dell’emendamento sono solo coloro che hanno già maturato i 18 anni al 31/12/1995 e pertanto destinatari del sistema retributivo.
2. Questi, con la riforma Fornero, si sono visti applicare, per le anzianità maturate dopo il 31/12/2011, il sistema contributivo pro-rata che gli consentiva di incrementare l’assegno pensionistico, qualora già maturato il massimo della pensione ovvero l’80,00% della base pensionabile del sistema retributivo.
3. Per il suddetto personale , il passaggio al sistema contributivo dall’1/1/2012 oltre a consentire l’incremento di cui al punto 2 ( parte contributiva pro-rata) ha visto applicarsi il beneficio di cui all’articolo 3 comma 7 del D.L.vo 165/1997 (c.d. moltiplicatore qualora cessato per limiti di
età).
4. L’emendamento riguarda sia le cessazione dal 2015 sia i trattamenti già in vigore ma con effetto dalla stessa data (2015). Ciò premesso gi effetti della modifica legislativa ultima sono i seguenti:
a) La norma prevede che si effettui la comparazione dei due trattamenti pensionistici:
il trattamento in vigore con il pro-rata il trattamento che si sarebbe determinato (ante Fornero) con il sistema prima in vigore (retributivo) comprensivo della valorizzazione di tutti i periodi lavorati
b) Il trattamento di cui al punto 1 non può essere superiore al punto 2 c) Nelle ipotesi in cui al 31/12/2011 non si fosse maturata l’anzianità massima, ovvero l’80,00%, della base pensionabile la norma consente di maturare l’aliquota fino alla data di cessazione anche oltre il massimo dell’80,00%.

Esempio se al 31/12/2011 un soggetto ha maturato l’80,00% della base pensionabile ed è cessato al 31/12/2012, la norma gli consente di calcolare sul trattamento la parte di aliquota di rendimento per ogni anno di servizio fino alla cessazione e pertanto l'aliquota di pensionabilità si incrementerà anno per anno sino al momento della cessazione dal servizio 2,00% per ciascun ulteriore anno di permanenza in servizio.
Alla fine, rispetto al trattamento spettante in base alla legge Foriero, verrà liquidato il trattamento meno favorevole.
Sopporta con coraggio i momenti negativi perché non saranno eterni (anonimo)
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Giuseppe58x
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Re: PENSIONI “EX RETRIBUTIVI PURI

Messaggio da Giuseppe58x »

Giuseppe58x ha scritto:
angri62 ha scritto:
sirio60 ha scritto:come siete catastrofici!!!!!
Su una disposizione restrittiva del Governo, per la prima vota l'Inps formula un'interpretazione meno sfavorevole a noi pensionati... cosa volere di più di questi tempi??
Con i due calcoli messi a raffronto, qualcosina ci perdiamo.... ma non tutto!!
===se ti permettono di continuare ad accumulare contributi per poi calcolarli con il contributivo la quota 80% si abbassa perchè diminuisce il montante.
Ciao Angri,non vorrei interpretare la circolare Inps a modo mio... ,ma chi è andato via con meno di 40 anni di servizio ,pure subirà il trattamento del doppio calcolo ? Esempio:In pensione con 33 anni + 10 mesi di servizio+ 5 anni figurativi in totale 38 anni e 10 mesi,al 1 Novembre 2013.
Grazie saluti
Infatti con il doppio calcolo,daranno sempre quello meno favorevole....e quando si sbagliano!
Grazie Angri e buona serata
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angri62
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Re: PENSIONI “EX RETRIBUTIVI PURI

Messaggio da angri62 »

AntonioPE ha scritto:Ogni giorno né esce una nuova:

E’ ben noto come con la riforma Monti-Fornero di fine 2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012 sia stato esteso il sistema contributivo pro rata anche nei confronti di quei lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di contributi, e che fino a quel momento avevano una pensione calcolata esclusivamente con le regole del sistema retributivo.
Tuttavia, il cumulo del beneficio del retributivo in vigore a tutto il 2011, con l’applicazione di 5 volte l’ultimo montante retributivo e la valorizzazione delle anzianità maturate tra il 1° gennaio 2012 e la data di cessazione, aveva comportato un trattamento pensionistico più elevato rispetto a quello che sarebbe spettato con l’applicazione delle regole di calcolo previgenti la riforma, con particolare riguardo a quei lavoratori che al 2011 potevano vantare anzianità contributive molto elevate.
L’ultima legge di stabilità è intervenuta per mettere un limite a questo istituto, prevedendo che «in ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti» prima della riforma.
Infatti, la legge di stabilità 2015, all’articolo 1 comma 707 legge 190/2014, ha previsto che l'importo "complessivo del trattamento pensionistico liquidato con le regole vigenti dal 1° gennaio 2012 non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della riforma Fornero computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa (superamento dell’80% della base contributiva, come limite massimo dell’anzianità contributiva).
Al riguardo, l’Inps, con la circolare 74/2015 pubblicata il 10 aprile 2015, ha esplicitando la portata del comma 707 dell’articolo unico della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015).

In base alla circolare 74, l’istituto di previdenza dovrà ora effettuare due conteggi:
il primo applicando il sistema contributivo dal 2012, il secondo applicando interamente il criterio retributivo, per poi pagare la pensione di importo più basso.
Gli interessati, destinatari della norma, sono i lavoratori che possono vantare almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 e che, quindi per effetto della Riforma Fornero, vedono l'assegno determinato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 e contributivo pro-rata sulle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 in poi.
L'Inps stabilisce che, per determinare il tetto, bisogna effettuare un doppio calcolo:
in primo luogo si deve determinare l'importo del trattamento che dovrebbe essere corrisposto con le regole attuali (cioè retributivo sino al 2011 e contributivo dal 2012);
in secondo luogo, poi, bisogna verificare l'importo, per così dire "virtuale", dell'assegno che sarebbe stato conseguito applicando interamente il criterio retributivo anche alle quote di anzianità maturate dopo il 2011.
L'importo minore tra il confronto dei due sistemi sarà quello da mettere in pagamento.
In pratica se il valore dell'assegno, determinato con le regole attuali, sarà inferiore a quello determinato con le regole retributive l'assegno non subirà alcuna penalità, in caso contrario dovrà essere corrisposto il trattamento determinato con il secondo sistema di calcolo.
Ai fini della determinazione dell'importo retributivo virtuale il legislatore supera però il concetto di massima anzianità contributiva valorizzabile. Si garantisce cioè che l'importo del trattamento possa andare anche oltre quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione tout court del vecchio sistema retributivo (80%).
L’anzianità contributiva valorizzabile è pari a quella necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione che deve essere incrementata con l’anzianità contributiva che dovesse maturare il lavoratore fino al primo periodo utile per la corresponsione della prestazione.
Il legislatore, quindi, ha previsto che i lavoratori conseguano la valorizzazione di tutti i periodi lavorativi accreditati compresi quelli eventualmente maturati dalla data di conseguimento del diritto a quella di effettiva corresponsione della pensione" In pratica viene prevista la valorizzazione di tutti i periodi lavorati, anche quelli tra la data di conseguimento del diritto a quella di effettiva corresponsione
della pensione che, nei fatti e per scelta dell'interessato, potrebbe essere volutamente posticipata rispetto alla data di maturazione del diritto a pensione.
Il doppio calcolo ha effetto retroattivo nel senso che si applica non solo ai trattamenti pensionistici che hanno decorrenza successiva al 2014, ma anche a quelli già liquidati in precedenza, con effetto, tuttavia, dal 2015.
I pensionati che sono usciti nel periodo 2012-2014 , se il valore dell'assegno della pensione determinato con le regole attuali sarà inferiore a quello determinato con le regole retributive l'assegno non subirà alcuna penalità, in caso contrario dovrà essere messo in pagamento l'importo determinato con il secondo sistema di calcolo.
I risparmi che potranno derivare da questo nuovo metodo, dovranno confluire in un apposito fondo gestito dall'Inps finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti che dovranno essere individuate con decreto In breve, a scopo riassuntivo, si possono formulare le seguenti considerazioni :
1. I destinatari dell’emendamento sono solo coloro che hanno già maturato i 18 anni al 31/12/1995 e pertanto destinatari del sistema retributivo.
2. Questi, con la riforma Fornero, si sono visti applicare, per le anzianità maturate dopo il 31/12/2011, il sistema contributivo pro-rata che gli consentiva di incrementare l’assegno pensionistico, qualora già maturato il massimo della pensione ovvero l’80,00% della base pensionabile del sistema retributivo.
3. Per il suddetto personale , il passaggio al sistema contributivo dall’1/1/2012 oltre a consentire l’incremento di cui al punto 2 ( parte contributiva pro-rata) ha visto applicarsi il beneficio di cui all’articolo 3 comma 7 del D.L.vo 165/1997 (c.d. moltiplicatore qualora cessato per limiti di
età).
4. L’emendamento riguarda sia le cessazione dal 2015 sia i trattamenti già in vigore ma con effetto dalla stessa data (2015). Ciò premesso gi effetti della modifica legislativa ultima sono i seguenti:
a) La norma prevede che si effettui la comparazione dei due trattamenti pensionistici:
il trattamento in vigore con il pro-rata il trattamento che si sarebbe determinato (ante Fornero) con il sistema prima in vigore (retributivo) comprensivo della valorizzazione di tutti i periodi lavorati
b) Il trattamento di cui al punto 1 non può essere superiore al punto 2 c) Nelle ipotesi in cui al 31/12/2011 non si fosse maturata l’anzianità massima, ovvero l’80,00%, della base pensionabile la norma consente di maturare l’aliquota fino alla data di cessazione anche oltre il massimo dell’80,00%.

Esempio se al 31/12/2011 un soggetto ha maturato l’80,00% della base pensionabile ed è cessato al 31/12/2012, la norma gli consente di calcolare sul trattamento la parte di aliquota di rendimento per ogni anno di servizio fino alla cessazione e pertanto l'aliquota di pensionabilità si incrementerà anno per anno sino al momento della cessazione dal servizio 2,00% per ciascun ulteriore anno di permanenza in servizio.
Alla fine, rispetto al trattamento spettante in base alla legge Foriero, verrà liquidato il trattamento meno favorevole.
===questo non c'entra niente con chi non aveva i requisiti ordinamentali, cioè noi riformati. siamo figli di un dio minore.
arsenico60

Re: PENSIONI “EX RETRIBUTIVI PURI

Messaggio da arsenico60 »

......ovviamente parlo da profano, ma se il retributivo rende più del contributivo presumo che chi abbia maturato il famoso 80% nel 2009-2010 e 2011 per poi proseguire fino 2012,13 e 14 in servizio in quanto non avendo ancora maturato il diritto alla pensione si arriva a sfiorare +o- un montante retributivo quasi del 93% come nel mio caso. Anzi, presumo che il pro-rata essendo entrato in vigore dal 2012, chi aveva maturato l'80% della base pensionabile nel 2009 e 2010 fino al pro rata 2012 i contributi versati in più erano nulli o sbaglio.
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angri62
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Re: PENSIONI “EX RETRIBUTIVI PURI

Messaggio da angri62 »

arsenico60 ha scritto:......ovviamente parlo da profano, ma se il retributivo rende più del contributivo presumo che chi abbia maturato il famoso 80% nel 2009-2010 e 2011 per poi proseguire fino 2012,13 e 14 in servizio in quanto non avendo ancora maturato il diritto alla pensione si arriva a sfiorare +o- un montante retributivo quasi del 93% come nel mio caso. Anzi, presumo che il pro-rata essendo entrato in vigore dal 2012, chi aveva maturato l'80% della base pensionabile nel 2009 e 2010 fino al pro rata 2012 i contributi versati in più erano nulli o sbaglio.
===sono due cose differenti, le aliquote x accedere alla pensione con 53,3 anni e l'aliquota del montante maturato. il contributivo alimenta il montante in percentuale diversa dal retributivo.
più è alto il montante e più sarà l'80% pensionabile.
arsenico60

Re: PENSIONI “EX RETRIBUTIVI PURI

Messaggio da arsenico60 »

angri62 ha scritto: ===sono due cose differenti, le aliquote x accedere alla pensione con 53,3 anni e l'aliquota del montante maturato. il contributivo alimenta il montante in percentuale diversa dal retributivo.
più è alto il montante e più sarà l'80% pensionabile.


....ti ringrazio Angri62, ma per me è arabo quello che stai dicendo staremo a vedere cosa combinerà l'inps.
dengi
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Re: PENSIONI “EX RETRIBUTIVI PURI

Messaggio da dengi »

arsenico60 ha scritto:
angri62 ha scritto: ===sono due cose differenti, le aliquote x accedere alla pensione con 53,3 anni e l'aliquota del montante maturato. il contributivo alimenta il montante in percentuale diversa dal retributivo.
più è alto il montante e più sarà l'80% pensionabile.


....ti ringrazio Angri62, ma per me è arabo quello che stai dicendo staremo a vedere cosa combinerà l'inps.
Ciao Arsenico leggi cosa dice Inps tratto da pensioni ogg.it non è arabo cosi ti ''tranquillizzi''.

Gli effetti - I lavoratori maggiormente colpiti dall'innovazione, cioè quelli per i quali l'importo del trattamento determinato attraverso il secondo sistema di calcolo è inferiore a quello attualmente vigente, sono coloro che cessano con un'anzianità anagrafica superiore all'età prevista per la pensione di vecchiaia (cioè oltre i 66 anni e 3 mesi) e con retribuzioni medie superiori a circa 46mila euro annui, cioè superiori al tetto pensionabile vigente nel sistema retributivo.

Costoro, infatti, non avendo nessun massimale sulle retribuzioni, riescono a valorizzare, con il sistema contributivo, l'intera cifra sulla terza quota di pensione (quota C) ottenendo, quindi una prestazione superiore a quella determinata con il secondo sistema di calcolo grazie anche all'attivazione di coefficienti di trasformazione piu' succulenti perchè calcolati sino al 70° anno di età.

Il perimetro di applicazione del taglio risulta quindi interessare potenzialmente soprattutto i professori universitari, i dirigenti, i medici, i magistrati e alti funzionari delle forze militari o dello stato (i cd. grand commis) che com'è noto possono restare in servizio sino a 70-75 anni sfruttando retribuzioni medie lorde ben superiori ai 100mila euro; mentre non dovrebbero sussistere effetti negativi per i lavoratori con retribuzioni medio-basse che magari si trattengono oltre il 40° anno di versamenti sul posto di lavoro. Cio' in virtu' proprio del superamento del concetto di massima anzianità contributiva che, altrimenti, avrebbe costituito un ulteriore limite alla crescita degli assegni nel sistema retributivo determinando la spiacevole conseguenza di travolgere anche gli assegni di importi bassi.


Leggi Tutto: http://www.pensionioggi.it/notizie/prev ... z3YhaM1gUt" onclick="window.open(this.href);return false;
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Re: PENSIONI “EX RETRIBUTIVI PURI

Messaggio da arsenico60 »

...sperem Dengi sperem.Ciao
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Re: PENSIONI “EX RETRIBUTIVI PURI

Messaggio da STANCHISSIMO »

Confermo ciò posto da dengi, infatti già all'inizio della stesura della legge il sole24ore spiegava che questa legge è stata appositamente fatta per risparmiare sui cd.grand commis, che dato l'importo elevato delle loro pensioni, pesavano troppo sui conti.


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Re: PENSIONI “EX RETRIBUTIVI PURI

Messaggio da antoniope »

L’INPS, con il Messaggio n. 1180/2016, illustra le procedure di prima liquidazione delle pensioni a decorrere dal 1° gennaio 2015, alla luce del c.d. “meccanismo di doppio calcolo” scaturito in conseguenza dell’art. 1, co. 707 della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).

Per il momento sarebbero ancora escluse le pensioni del compato sicurezza.

Sarebbe il caso di fare in fretta, atteso che ci sono molti pensionati del comparto che continuano a percepire quote di trattamento pensionistico (C e montante X5) che dovranno essere recuperate con effetto retroattivo a far data da gennaio 2015.

Il msg non è ancora pubblicato sul sito INPS
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Re: PENSIONI “EX RETRIBUTIVI PURI

Messaggio da firefox »

AntonioPE ha scritto:L’INPS, con il Messaggio n. 1180/2016, illustra le procedure di prima liquidazione delle pensioni a decorrere dal 1° gennaio 2015, alla luce del c.d. “meccanismo di doppio calcolo” scaturito in conseguenza dell’art. 1, co. 707 della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).

Per il momento sarebbero ancora escluse le pensioni del compato sicurezza.

Sarebbe il caso di fare in fretta, atteso che ci sono molti pensionati del comparto che continuano a percepire quote di trattamento pensionistico (C e montante X5) che dovranno essere recuperate con effetto retroattivo a far data da gennaio 2015.

Il msg non è ancora pubblicato sul sito INPS
Il messaggio originale NON lo trovo ma, NON mi pare siano escluse le pensioni del Comparto Sicurezza come NON mi pare vi sia nulla di innovato rispetto a quello che decine di volte si è scritto qua!


http://www.3a-associati.com/NewsDett.as ... &width=500" onclick="window.open(this.href);return false;
firefox
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Re: PENSIONI “EX RETRIBUTIVI PURI

Messaggio da firefox »

Ad onor del vero qua si parla di esclusione - per ora- del comparto "militare"

http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e- ... io-calcolo" onclick="window.open(this.href);return false;
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Re: PENSIONI “EX RETRIBUTIVI PURI

Messaggio da Jamel »

Scusate per quelli più esperti nel settore delle pensioni cosa cambia a punti 1 e 2 ?

1) per quelli che abbiamo maturato il diritto dell'80% della pensione entro il 31.12.2011 e siamo andati in pensione negli anni 2012,2013,2014 e 2015, secondo il messaggio allegato dell'INPS con il meccanismo doppio calcolo .

2) oppure per quelli che abbiamo maturato il diritto dell'80% della pensione entro il 31.12.2011 tale diritto negli anni 2012,2013,2014 e siamo andati 2015, secondo il messaggio allegato dell'INPS con il meccanismo doppio calcolo.
Grazie

Pensioni: l’INPS spiega il meccanismo del “doppio calcolo”
L’INPS, con il Messaggio n. 1180/2016, illustra le procedure di prima liquidazione delle pensioni a decorrere dal 1° gennaio 2015, alla luce del c.d. “meccanismo di doppio calcolo” scaturito in conseguenza dell’art. 1, co. 707 della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). Il disposto normativo, in particolare, si applica su tutte le pensioni liquidate o da liquidare, a decorrere dal 2 gennaio 2012, ai soggetti iscritti all’AGO ed
alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e con contribuzione successiva al 31 dicembre 2011.

In pratica, per tali pensioni è stato disposto che venga effettuato dalla decorrenza originaria un secondo calcolo interamente retributivo, oltre a quello previsto dall’art 24, comma 2 della Legge 214/2011 (Manovra Salva-Italia) e che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, venga posto in pagamento l’importo meno favorevole dei due.

Pertanto, nel caso in cui il calcolo ai sensi del comma 707 risulti vincente dalla decorrenza della pensione, il relativo importo viene perequato anno per anno ed impostato dal 1° gennaio 2015.

Per i periodi precedenti resta, invece, in pagamento l’importo calcolato ai sensi della Legge n. 214/2011.

L’Istituto Previdenziale nel testo del Messaggio specifica che i modelli di liquidazione delle pensioni di tutte le gestioni riportano ’informazione del sistema di calcolo utilizzato.

Nel caso in cui la pensione sia stata calcolata senza l’applicazione della Legge n. 190/2014, viene riportata la dicitura: “La pensione è stata calcolata ai sensi della Legge 214/2011”.

Nel caso in cui la pensione sia stata calcolata con l’applicazione della Legge 190/2014 viene riportata la dicitura: “La pensione è stata calcolata in attuazione dell’art. 1, comma 707, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190”.
17/03/2016 [Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi] [3A Commercialisti Associati]
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