PENSIONI “EX RETRIBUTIVI PURI

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Re: PENSIONI “EX RETRIBUTIVI PURI

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Questa sentenza tratta il ricorso di un Luogotenente C.S. CC., transitato nel ruolo straordinario degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.

La CdC Veneto rigetta il ricorso.

- arruolamento il 18/09/78 ed è rimasto fino al 30/12/2017 nella categoria dei Sottufficiali dei Carabinieri, poi. è transitato nel ruolo straordinario degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri con decorrenza 31/12/2017.

- chiedeva le aliquote dell'art. 54 del DPR n. 1092/1973.

- È cessato dal servizio per limiti di età con il grado di Tenente il 13/11/2019 con un'anzianità complessiva di anni 47, mesi 11 e giorni 3. Alla data 31.12.1995 di cui all’art.1 co.12 e 13 L.335/1995, contava una anzianità contributiva di anni 22 mesi 4 e giorni 26.

- Con determinazione INPS del 5/11/2019 gli è stata conferita la pensione anticipata a decorrere dal 14/11/2019. All’esito del doppio calcolo previsto dall’ art. 1 c. 707 L. 190/2014, la pensione veniva calcolata con sistema interamente retributivo con importo annuo lordo di € 52.460,00. Con nota del 29/11/2019, l’Amministrazione comunicava l’avvenuto trattenimento in servizio del ricorrente e fissava la nuova data di cessazione al 12/1/2020. Pertanto, con determinazione omissis la pensione veniva riliquidata con un’anzianità complessiva di 48 anni 1 mese e 2 giorni con decorrenza 13/1/2021 ed importo annuo lordo di € 54.045,05.

N.B.: nella sentenza allegata, si citano le sentenze n. 55, 82 e 90/2022 della CdC Calabria nonché la n. 282/2022 CdC Sicilia.

Il giudice conclude così:

- In conclusione, questo Giudice ritiene che correttamente l’INPS abbia considerato – come avviene nel sistema interamente retributivo (entro la cui cornice deve essere calcolata la pensione del ricorrente, avendo egli maturato più di 18 anni di servizio utile al 31.12.1995) – la retribuzione pensionabile alla cessazione come base di calcolo per il trattamento pensionistico e abbia coerentemente applicato le aliquote di rendimento previste per gli ufficiali, dovendo tenersi conto, tra gli altri, del principio secondo cui rileva lo stato giuridico in possesso alla data del collocamento a riposo, come attribuito dalla legge al tempo vigente (C. conti, Sez. Giur. per la Lombardia, n. 147/2020).


Cmq. per completezza vi rimando alla lettura della sentenza allegata.

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P.S.: allego anche la sentenza della CdC Calabria n. 126/2022 il cui ricorrente è difeso sempre dallo stesso legale ma qui le cose cambiano, infatti si legge:

1) - Con nota in atti al 10 maggio 2022, parte attrice ha prodotto formale dichiarazione di rinunzia agli atti del ricorso con richiesta di estinzione del giudizio senza pronunzia sulle spese ex art.110 c.g.c., contenete in calce anche l’accettazione del legale costituito dell’Inps.

Per quanto sopra, il Giudice dichiara l’estinzione del giudizio.
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Re: PENSIONI “EX RETRIBUTIVI PURI

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Tar Lazio su 4 CC. col grado di “Luogotenente carica Speciale” con sistema pensionistico interamente retributivo, collocati in Ausiliaria, chiedono:

- ricalcolo del trattamento pensionistico e dei singoli ratei con riconoscimento del coefficiente al 44% come previsto dall'art. 54 DPR n° 1092/73, dalla data della effettiva cessazione dell'attività ad oggi;

- ricalcolo del trattamento pensionistico e dei singoli ratei con riconoscimento del parametro pensionistico 148,00, dalla data della effettiva cessazione dell'attività ad oggi;

- riliquidazione dell'indennità di buonuscita (TFS) a seguito del termine del periodo di ausiliaria con conseguente ricalcolo del trattamento pensionistico e dei singoli ratei secondo i parametri normativamente previsti per il grado di Luogotenenti in carica speciale;

Si cita:

1) - messaggio INPS Hermes.24/01/2018.0000341

2) - art. 2229, comma 6 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

3) - DL n° 66/2010 – art. 986, art. 1876, art. 1870

4) - Legge n° 335/95

5) - D.lgs n° 165/1997

6) - D.lgs n° 95/2017 art. 14, art. 45

7) - art 54 DPR 1092/1973

8) - art. 1864 del suddetto d.lgs.

9) - art. 1870 d.lgs. n. 66/2010

10) - art. 1871 d.lgs. n. 66/2010

11) - Circolare Inps n. 159 del 28 ottobre 2021

Il TAR dichiara:

- Conclusivamente, per tutte le surriferite ragioni, il ricorso è in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte è fondato nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto va accolto con condanna dell’Inps a provvedere alla riliquidazione del TFS spettante ai ricorrenti in ottemperanza alla propria circolare n. 159 del 28 ottobre 2021.

N.B.: Come al solito vi rimando alla lettura completa dell'allegato.
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Re: PENSIONI “EX RETRIBUTIVI PURI

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CdC Sez. 3^ d’Appello n. 248 in Rif. alla CdC Marche n. 53/2022 rigetta l’Appello dell’INPS per l’irripetibilità delle differenze dei ratei pagati dal 01 Gennaio 2015 sino alla ricezione del provvedimento impugnato (n…… del 24.03.21) di riliquidazione pensionistica, a seguito del Doppio Calcolo a distanza di 6 anni.
L’interessato si era pensionato in data 01 Gennaio 2014.

>> Vi invito a leggere direttamente dall’allegato.
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