- ) - P.P.O., con decorrenza economica a far data dal 12.3.2001 e ciò in quanto la dipendenza da causa di servizio a seguito dell'infortunio era stata accertata già dal Mariferm che aveva redatto il modello "C" e di conseguenza doveva essere attivata di ufficio la procedura diretta alla liquidazione della pensione privilegiata.
- ) - diritto alla corresponsione di tutti gli arretrati maturati, maggiorati di interessi e rivalutazione come per legge.
N.B.: una vera battaglia di carte su carte, per ottenere quanto di diritto.
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VENETO SENTENZA 134 15/11/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
VENETO SENTENZA 134 2017 PENSIONI 15/11/2017
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Sentenza n. 134/17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO
in composizione monocratica nella persona del Primo referendario dott.ssa Innocenza Zaffina, in funzione di Giudice unico delle pensioni
in esito all'udienza pubblica del 20 ottobre 2017
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 29982 del registro di Segreteria promosso da U. G., nato a Omissis il Omissis e ivi residente in Omissis, (CF: Omissis), elettivamente domiciliato in Treviso in via Longhin n.1 presso lo studio dell'avv. Sossio Vitale, (CF:VTLSSS7OLO2F839Z) che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso (pec:
sossiovitale@pec.ordineavvocatitreviso.it), dichiarando che le comunicazioni vengano effettuate alla seguente utenza fax: 0422/558371.
CONTRO
Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, avente sede in Roma al Viale dell’esercito n. 186 – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (PREVIMIL) - I Reparto – 4^ Divisione, rappresentato e difeso nel presente giudizio dal Direttore della Divisione, dott.ssa Patrizia Cangini;
LETTO il ricorso introduttivo;
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
UDITE le parti presenti nell’udienza del 20 ottobre 2017, che hanno concluso come da verbale di udienza;
PREMESSO IN FATTO
- Il ricorrente, marinaio comune di 1^ classe appartenente alla nave A. Vespucci, in congedo poiché riformato con provvedimento mod. C n. 10 del 9/11/2000 dell’Infermeria Autonoma M.M. C.M.O. di Roma che ha accertato anche la dipendenza da causa di servizio dell’infermità, conseguente ad infortunio subito il 27.9.2000 a bordo della nave Durand de la Penne, chiedeva (in data 28/3/2008) e otteneva il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata vitalizia di 8^ ctg. con D.M. n. 137 del 14/4/2010, posizione iscrizione 16302325.
- Con ricorso del 3 giugno 2015, il ricorrente lamentava che in data 7.3.2013 gli era stato comunicato, per la prima volta, il decreto n. 137 del 14.4.2010 di concessione della pensione di VIII categoria, a decorrere dal 12.3.2001, e nel quale si legge che "la pensione decorre dal 1.4.2008, rimanendo prescritti tutti i ratei maturati anteriormente". In data 24.4.2014 il sig. U. G. inviava una lettera raccomandata al Ministero della Difesa con la quale chiedeva l'emissione di un nuovo decreto pensionistico con decorrenza economica a far data dal 12.3.2001 e ciò in quanto la dipendenza da causa di servizio a seguito dell'infortunio era stata accertata già dal Mariferm che aveva redatto il modello "C" e di conseguenza doveva essere attivata di ufficio la procedura diretta alla liquidazione della pensione privilegiata.
Il Ministero della Difesa, con lettera datata 17.6.2014, respingeva la domanda.
Pertanto, nel richiamato ricorso presentato a questa Sezione giurisdizionale, il ricorrente chiedeva di accertare il diritto alla emissione di un nuovo decreto pensionistico con decorrenza economica dal 12.3.2001 e diritto alla corresponsione di tutti gli arretrati maturati, maggiorati di interessi e rivalutazione come per legge.
Si chiedeva inoltre la condanna al pagamento delle spese processuali, diritti ed onorari di giudizio da corrispondersi al procuratore che se ne dichiarava anticipatario.
- Si costituiva il Ministero della Difesa in data 15 ottobre 2015, mediante memoria a firma del Direttore della IV Divisione, I reparto, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, precisando che: “Pertanto la Scrivente, esaminata la documentazione probante, ha provveduto ad emettere in favore dell'odierno ricorrente il Decreto n. 160 in data 28/07/2015, in sede di autotutela ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della Legge n.241/1990, che attribuisce anche ai fini delle prestazioni economiche il trattamento pensionistico de quo a decorrere dal 12/03/2001, data del congedo dell'interessato.
Ciò posto, questa D.G. ritiene di aver fornito piena ed integrale soddisfazione al petitum attoreo e chiede che codesta Onorevole Corte rilevi l'improcedibilità del presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dichiarando contestualmente la cessazione della materia del contendere nel contenzioso in esame. Con compensazione delle spese di lite”.
- In relazione all’udienza del 16 febbraio 2016, il Ministero della Difesa depositava una ulteriore memoria nella quale precisava: “Preso atto della data di fissazione dell'Udienza di discussione del presente giudizio per il giorno 16/02/2016, di cui all'Ordinanza a verbale in data 13/11/2015 di codesta Sezione, la Scrivente deposita copia conforme all'originale del Decreto n. 160 in data 28/07/2015, emesso in sede di autotutela, debitamente integrato delle correzioni in rosso relative all'imposizione I.R.P.E.F.
Si precisa che con pieno recepimento del petitum attoreo, il trattamento pensionistico tabellare spettante al ricorrente è fatto decorrere dal 12/03/2001, data del collocamento in congedo del medesimo per inidoneità al S.M.I. e quindi suscettibile d'iniziativa d'ufficio ai fini pensionistici , in presenza peraltro di Modello "C", non soggetto quindi ai termini prescrizionali per l'esercizio del relativo diritto.
Ciò posto, la Scrivente reitera la richiesta già formulata con la memoria di costituzione in giudizio che il presente ricorso venga dichiarato improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere”.
- Nell’udienza del 16 febbraio 2016, era presente l’avv. Sossio Vitale, costituito per il ricorrente; costituito ma non rappresentato il Ministero della Difesa. Il Giudice in precedenza incaricato della trattazione della causa, dopo una breve relazione, ha dato la parola all’avv. Vitale il quale ha precisato che il Ministero non aveva ancora proceduto alla liquidazione della pensione, pur essendo il provvedimento del 28 luglio 2015 e, pertanto, si rimetteva alla valutazione del Giudice circa la necessità di concedere un breve rinvio. Il Giudice, ravvisatane la necessità, disponeva il rinvio della trattazione del presente giudizio all’udienza del 18 marzo 2016.
- In relazione all’udienza del 18 marzo 2016, il Ministero della Difesa depositava una ulteriore memoria nella quale evidenziava che: “Con riferimento a quanto disposto da codesto Giudice con l'Ordinanza a verbale indicata in oggetto, si precisa che la Scrivente -come già rappresentato nella nota depositata in data 25/01/2016 unitamente a copia del Decreto n.160 in data 28/07/2015, debitamente integrato in ordine sia all'esatta decorrenza del trattamento tabellare (12/03/2011) che all'applicazione dell'imposizione I.R.P.E.F.- esaurisce gli adempimenti di propria competenza con l'invio del provvedimento pensionistico alla Ragioneria Territoriale dello Stato, ordinatore secondario di spesa.
Nel caso di specie come risulta dalla nota in data 04/08/2015, che si deposita, pervenuta in data 25/08/2015, il cennato provvedimento ha superato il controllo preventivo amministrativo-contabile da parte dell'Ufficio Centrale Del Bilancio presso questa A.D. secondo la vigente normativa.
Pertanto, allo stato, come sopra richiamato gli incombenti della Scrivente in ordine al corretto conferimento del trattamento tabellare spettante al ricorrente, si sono esauriti con l'inoltro del provvedimento pensionistico in questione con nota n. 128981 in data 28/07/2015 all'Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Dicastero per i controlli contabili e di legittimità, positivamente effettuati, residuando nella sfera di competenza della Ragioneria Territoriale di Treviso l'applicazione del Decreto medesimo e la conseguente corresponsione degli arretrati pensionistici dovuti.
Con ulteriore nota n. 3809 in data 13/01/2016 la Scrivente ha altresì inviato alla Ragioneria Territoriale medesima il Decreto citato, completo delle rettifiche in rosso.
Ciò posto, si reitera la richiesta già formulata con le precedenti memorie di dichiarazione da parte di codesta Onorevole Corte dell'improcedibilità del presente ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere”.
- Con Ordinanza n. 22 emessa fuori dall’udienza del 18 marzo 2016 e depositata il 3 maggio 2016 – al cui contenuto espressamente ed integralmente si rinvia per relationem ad integrazione poiché pienamente condivisibile e per economia processuale (Cass., Sez. Lav., 11/2/2011, n. 3367; Cass., SS.UU. Civili, 9/8/2010, n. 18477 e 12/7/2010, n. 16277) – il Giudice precedentemente incaricato della trattazione della causa, sulla scorta delle evidenze probatorie, riteneva indispensabile o, quanto meno opportuno, per ragioni di economia processuale e di giusto processo (art. 111 Cost.), procedere all’acquisizione di ulteriori chiarimenti istruttori, informazioni, delucidazioni e relativa documentazione amministrativa, prodromica e connessa, oltre ad una analitica e dettagliata relazione illustrativa con indicazione delle somme corrisposte e della relativa causale, onde poter stabilire, con esattezza, i criteri di calcolo della liquidazione eseguita della pensione privilegiata in favore del ricorrente e la sua correttezza con riferimento alla singole voci della pensione spettante, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, le ritenute applicate e gli arretrati, con le connesse obbligazioni accessorie degli interessi maturati.
- Dell’adempimento istruttorio veniva onerata la Ragioneria Territoriale dello Stato di Treviso, Organo deputato al pagamento delle prestazioni dovute, comunicando anche i tempi occorrenti per l’effettiva erogazione della prestazione dovuta.
- Nel rispetto del termine di trenta giorni assegnato per il suo espletamento, decorrente dalla comunicazione della presenta ordinanza, detta Amministrazione provvedeva al deposito presso la Segreteria, in data 3 giugno 2016, di relazione illustrativa contenente il criterio di calcolo delle somme arretrate liquidate al ricorrente per assegno principale ed indennità accessoria, per arretrati lordi dovuti dal 12/3/2001 al 31/3/2008 di 56.182,24 imponibili su cui veniva operata ritenuta IRPEF dal sostituto d’imposta di 12.921,91 euro, equivalente alla misura del 23%, per un pagamento netto di 43.260,33 eseguito mediante bonifico bancario del 5/3/2016 del CRO n. 89328257503.
- All’udienza di discussione del 12 luglio 2016, l’avv. Cavadin, difensore del ricorrente su delega dell’avv. Sossio Vitale, ha sollevato ulteriori obiezioni e perplessità circa l’assoggettabilità ad imposta del trattamento pensionistico liquidato – ritenendolo, ex adverso, esente in quanto di natura risarcitoria a differenza di quanto previsto dal decreto dirigenziale emesso dalla Direzione generale PRVIMIL del 13/1/2015 di cui all’ALL. 3/A del relativo invio – e, soprattutto, rilevava che la succinta risposta della Ragioneria Territoriale di Treviso non riporta l’analitica indicazione delle singole voci liquidate a titolo di arretrato pensionistico riconosciuto che consenta di appurare se detto trattamento liquidato è comprensivo anche del cumulo dell’indennità integrativa speciale ritenuta spettante nel medesimo periodo e delle ragioni che fondano l’an ed il quantum del prelievo tributario eseguito.
- Pertanto, non essendo stato possibile fugare completamente tali dubbi dall’esame delle emergenze documentali versati in atti e dalle informazioni ricevute effettuato, il Giudice in precedenza incaricato della trattazione della causa ha ritenuto necessario disporre un ulteriore supplemento istruttorio volto all’acquisizione di documentazione e di dettagliata relazione utile a soddisfare i quesiti descritti indispensabili, per addivenire ad una definitiva decisione, adempimento contenuto nell’Ordinanza n. 36 depositata il 16/9/2016, onerando sia il Ministero della Difesa sia la Ragioneria Territoriale, ciascuno per quanto di relativa competenza, ed assegnando il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell’ordinanza per il suo adempimento attraverso il deposito di nota/relazione scritta, rinviando per la prosecuzione all’udienza del 16/12/2016.
- Il Ministero della Difesa, in ottemperanza alla descritta ordinanza n. 36/2016 ha rappresentato, con memoria del 24.11.2016, di aver assoggettato ad imposizione IRPEF il trattamento pensionistico privilegiato vitalizio di 8^ ctg. decorrente dalla data del congedo del 12/3/2001, conformandosi alla decisione di questa Corte, non rientrando la fattispecie in esame nel novero contemplato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 387/1989, richiamata dalla Circolare del M.E.F. n. 21/1991 che ha ritenuto esenti da imposta unicamente i trattamenti pensionistici generati da infermità contratte durante il servizio di leva obbligatorio, anziché, come nel caso che ci occupa, occorso in data 27/9/2000 e, quindi, durante il successivo periodo di ferma volontaria. Per quanto concerne la doglianza del ricorrente circa la misura dell’imposizione fiscale, operata sugli arretrati pensionistici riconosciuti, mediante ritenuta d’imposta del 23%, il Ministero ha precisato che tale prelievo obbligatorio è stato eseguito direttamente dalla Ragioneria Territoriale di Treviso/Belluno, come meglio indicato dalla nota del 12/4/2016 depositata in atti.
- Nell’udienza del 16/12/2016, l’Avv. A. Cavadin per il ricorrente, su delega dell’avv. Sossio, ha tuttavia sollevato in sede di udienza di discussione il dubbio se le somme in concreto elargite al proprio assistito fossero o meno comprensive di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 429 c.p.c. come previsto per i crediti pensionistici, chiedendo espressamente ulteriori precisazioni o, nell’incertezza, l’accoglimento del ricorso in parte de qua, riportandosi integralmente a quanto in esso contenuto.
- In seguito all’udienza di discussione del 16 dicembre 2016, anche per l’assenza in essa della parte resistente alla quale non è stato possibile chiedere ulteriori chiarimenti, permaneva la perplessità evidenziata dalla difesa del ricorrente, nonostante il capillare esame del prospetto sinottico della RTS di Treviso/Belluno, per cui, sospesa ancora una volta la decisione del giudizio incardinato, con Ordinanza n. 16/2017 resa fuori udienza e depositata in data 9 febbraio 2017, il Giudice precedentemente incaricato della trattazione della causa chiedeva al Ministero della Difesa ed al terzo Ragioneria Territoriale dello Stato di Treviso/Belluno di esibire, entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta ordinanza, mediante deposito in Segreteria, gli opportuni e doverosi chiarimenti ed informazioni se nel totale delle somme liquidate al ricorrente, detratto il prelievo fiscale, di 43.260,33 euro dovessero ritenersi inclusi gli interessi e la rivalutazione monetaria, quest’ultima laddove rappresenti una maggior somma rispetto ai primi, non emergendo, in modo perspicuo, tale distinta voce di liquidazione degli arretrati dall’analisi dei pagamenti effettuati a vario titolo nel prospetto fornito dalla RTS competente, allegato alla risposta pervenuta dall’Amministrazione della Difesa in ottemperanza alla precedente ordinanza n. 36/2006.
- Pertanto, si rinviava la discussione della causa all’udienza del 7 aprile 2017 senza autorizzare il deposito o lo scambio di nuove memorie contenenti motivi ed argomentazioni difensive o tecniche da esporre, eventualmente, oralmente in sede di conclusioni rassegnate nell’udienza di rinvio.
- In seguito alla predetta ordinanza, il Ministero della Difesa ha rappresentato (nota prot. n. 22896 del 20-02.2017 acquisita al prot. n. 1280 in data 20.02.2017) “(…) che il totale delle somme liquidate con Decreto n. 160 del 28/07/2015, emesso in sede di autotutela, pari ad Euro 43.260,33 costituisce l’arretrato pensionistico netto dovuto, composto dalla somma lorda pari ad Euro 56.182,24 decurtata dell’IRPEF pari ad Euro 12.921,91. Sulla citata somma di Euro 43.260,33, liquidata e pagata al ricorrente da parte dalla Ragioneria Territoriale dello Stato Treviso/Belluno, sono stati calcolati gli interessi e la rivalutazione monetaria maturati, che alla data del 5 marzo 2016 ammontano ad Euro 5.031,83, giusta prospetto che si allega. Tale somma verrà pagata dalla Scrivente non appena sarà finanziato il pertinente capitolo di bilancio nel corso del corrente esercizio finanziario 2017. Per quanto sopra, la Scrivente ritiene di aver fornito esecuzione all’Ordinanza in epigrafe ed insiste perché venga dichiarata l’improcedibilità del presente ricorso per cessata materia del contendere”.
- Non è pervenuta alcuna risposta da parte della Ragioneria Territoriale di Treviso/Belluno, in quanto non è stata comunicata alla stessa la citata ordinanza n. 16/2017.
- La difesa del ricorrente ha peraltro sollevato in sede di udienza di discussione tenutasi il 7 aprile 2017 il dubbio se gli interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 429 c.p.c. siano stati calcolati su ciascuno dei ratei arretrati spettanti a titolo di pensione privilegiata tabellare dal 12.3.2001 fino alla data del soddisfo, emergendo, invero, dal prospetto allegato alla relazione del Ministero che gli stessi interessi sarebbero stati calcolati complessivamente sul totale degli arretrati, dal 20-02-2009 al 5-03.2016, chiedendo espressamente ulteriori precisazioni o, nell’incertezza, l’accoglimento del ricorso in parte de qua, riportandosi integralmente a quanto in esso contenuto.
- In proposito, questo Giudice, con Ordinanza n. 41 resa fuori udienza e depositata il 10 maggio 2017, ha ritenuto di richiamare l’orientamento interpretativo da ultimo affermato dalle SS.RR. di questa Corte con la sentenza n. 6/QM/2008 del 24 novembre 2008. Ha chiarito la suddetta decisione che il disposto dell’art. 429, comma 3 del c.p.c. – nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui agli artt. 16, comma 6 della legge n. 412/1991, 22 comma 36 della legge n. 724/1994 e 45 comma 6 della legge n. 448/1998 –vale anche per i giudizi in corso, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 205/2000 (10 agosto 2000); dunque, le disposizioni del citato art. 429, comma 3 c.p.c., si applicano ai ratei di pensione scaduti dopo tale data.
Alla luce dell’orientamento interpretativo di cui alla la sentenza n. 6/QM/2008 del 24 novembre 2008 delle SS.RR., per i ratei maturati dopo la data di entrata in vigore della legge n. 205/2000 (10 agosto 2000), vanno riconosciuti interessi legali e rivalutazione monetaria, ma non in cumulo integrale con gli interessi, quale matematica sommatoria dell’una e dell’altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì parziale, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi (Corte dei Conti, Sez. II d’Appello sent. 420 del 18.6.2014 e sent. n. 364 del 26.5.2014; Sez. I d’Appello, sent. n. 21 dell’11/01/2013). La decorrenza di tali emolumenti accessori andrà ricondotta al giorno in cui è maturato il credito riferito ai “singoli ratei pensionistici ” (Corte dei Conti – Sez. Lazio, sent. n. 483 del 27.5.2014). Dalle somme come innanzi determinate, andrà ovviamente detratto quanto già corrisposto dall’Amministrazione per il medesimo titolo.
- Ciò posto dal prospetto allegato alla Relazione del Ministero e dal tenore dello stesso decreto n. 160 del 28/07/2015 sembrava emergere che gli interessi fossero stati calcolati sul totale dell’importo liquidato a titolo di arretrati a decorrere dal 20.02.2009.
- Peraltro, non era possibile evincere dagli atti di causa se le somme dovute a titolo di interessi e rivalutazione monetaria fossero state effettivamente liquidate in favore di parte ricorrente, emergendo invero dalla relazione del Ministero che “Tale somma verrà pagata dalla Scrivente non appena sarà finanziato il pertinente capitolo di bilancio nel corso del corrente esercizio finanziario 2017”.
Pertanto, con la predetta Ordinanza n. 41/2017, considerato che a seguito dell’udienza di discussione in data 7/4/2017, anche per l’assenza in essa della parte resistente alla quale non è stato possibile chiedere ulteriori chiarimenti, permanevano le predette perplessità evidenziate dalla difesa del ricorrente oltre a quanto sopra rilevato circa il calcolo degli interessi e della rivalutazione nonché la conseguente liquidazione, nonostante l’esame della relazione del Ministero della Difesa, questo Giudice ha ordinato al Ministero della Difesa ed al terzo Ragioneria Territoriale dello Stato di Treviso/Belluno di esibire, entro sessanta giorni dalla comunicazione della predetta ordinanza mediante deposito in Segreteria, gli opportuni e doverosi chiarimenti ed informazioni, chiarendo se sulle somme liquidate al ricorrente di 43.260,33 euro siano stati correttamente calcolati gli interessi e la rivalutazione monetaria, quest’ultima laddove rappresenti una maggior somma rispetto ai primi, non emergendo, in modo perspicuo, se il predetto calcolo sia avvenuto in conformità ai criteri indicati nella sentenza n. 6/2008/Q.M. delle SS.RR. della Corte dei conti e dalla successiva giurisprudenza di questa Corte come sopra richiamata; andava ulteriormente chiarito se le predette voci (interessi e rivalutazione monetaria) siano state effettivamente liquidate in favore di parte ricorrente, con onere di comunicare anche i tempi occorrenti per l’effettiva erogazione della prestazione dovuta, non potendosi ritenere assolto, allo stato degli atti, l’onere istruttorio di cui all’ordinanza n. 16/2017, pure richiamato nella presente ordinanza.
Veniva fissata per la discussione della causa l’udienza del 20 ottobre 2017, ore 10,30, fissando per il giorno 10 ottobre 2017 il termine per il deposito o lo scambio di memorie contenenti motivi ed argomentazioni difensive o tecniche da precisare, eventualmente, oralmente in sede di conclusioni rassegnate nell’udienza di rinvio.
In data 28 settembre 2017 perveniva la nota del Ministero della Difesa, nella quale si evidenziava quanto segue: “Preliminarmente si rappresenta che, trattandosi di militare collocato in congedo assoluto per riforma, la Scrivente ha provveduto a rettificare con Decreto n. 154 del 21/07/2017 la data di decorrenza degli emolumenti accessori, erroneamente indicata nel Decreto n. 160/2015 nel 20/02/2009, individuando il corretto “dies a quo” per il calcolo dei medesimi (330 giorni dalla data del congedo) nel 06/02/ 2002.
Come peraltro già precisato nella citata nota n. 22896 del 20/02/2017, questa D.G. con Ordinativo di pagamento n. 106 del 29/05/2017 ha liquidato in favore del ricorrente la somma di Euro 5.031,83 per oneri accessori, provvedendo ad attribuire l’ulteriore importo di Euro 4.781,23 per il medesimo titolo, relativamente ai ratei pensionistici maturati dal 06/02/2002 al 21/02/2009, per un importo complessivo pari ad Euro 9.813,06.
Per ciò che concerne i criteri adottati per l’attribuzione di detti oneri si precisa che per gli arretrati pensionistici corrisposti in via amministrativa con liquidazione ex officio degli emolumenti accessori , come nel caso di specie, la norma applicativa di riferimento risulta essere il D.M. n. 352/98 che ha uniformato i principi nella materia de qua.
In base alla suddetta disposizione normativa sugli arretrati scaturiti da pensioni tabellari spettanti ai militari di leva compete il beneficio di maggior rilievo economico tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, da determinarsi con riferimento al periodo di maturazione di ciascun rateo pensionistico.
Nel caso che qui occupa, gli interessi legali sono risultati di importo più favorevole rispetto alle somme eventualmente dovute per rivalutazione monetaria, con conseguente attribuzione unicamente degli interessi medesimi, corrisposti con i cennati ordinativi di spesa nella misura complessiva di Euro 9.813,06.
Con riferimento all’ulteriore pretesa attorea circa la rivalutazione monetaria in aggiunta agli interessi legali liquidati, si ripete che, come sopra evidenziato, la pensione tabellare in favore del ricorrente è stata conferita in via amministrativa con liquidazione ex officio degli emolumenti interessi legali secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 352/98.
L’art. 1 della citata norma prevede infatti l’estensione alle pensioni tabellari dei militari di leva dei criteri di calcolo di detti emolumenti, secondo quanto specificato nell’art. 2 e nell’art. 3 della disposizione medesima, portando cioè in detrazione dalle somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria l’importo dovuto per interessi legali.
Per la fattispecie in esame non può trovare applicazione l’art. 429 c.p.c. comma 3 come richiamato dall’art. 5 L. n. 205/2000 che si riferisce espressamente agli oneri accessori liquidati anche d’ufficio dal giudice quando riconosce somme per crediti pensionistici , comprensivi di interessi legali e del maggior danno eventualmente subito per la svalutazione del suo credito.
La Scrivente, tenuto altresì conto che la Sentenza n. 10/2002/QM nonché la Sentenza n. 6/2008/QM delle Sezioni Riunite costituiscono precedente giurisprudenziale e non norma con valore cogente, trattandosi di Decisioni rese in data anteriore all’entrata in vigore della Legge n. 69/2009 art. 42 che ha reso vincolanti le pronunce delle citate Sezioni, ha pertanto correttamente operato per ciò che riguarda i profili relativi al calcolo ed alla liquidazione degli emolumenti in questione, che risultano regolarmente accreditati sul conto bancario del ricorrente rispettivamente in data 29/05/2017 ed in data 08/09/2017.
Ciò posto, si chiede che Codesta Onorevole Corte, ritenuta la legittimità dell’operato di questa A.D. ed accertata la portata satisfattiva dello stesso, voglia dichiarare il presente ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, per intervenuta carenza d’interesse alla decisione de qua”.
In data 5 ottobre 2017 perveniva la nota della Ragioneria Territoriale dello Stato di Treviso/Belluno nella quale si precisava quanto segue: “(…) Premesso che questa Ragioneria interviene nelle applicazioni del Decreto emesso dopo la Sentenza, in qualità Ufficio Secondario di spesa. Il soggetto Primario è il Ministero della Difesa che emette il Decreto, al quale questa Ragioneria è tenuta a dare esecuzione e a trasmettere il prospetto descrittivo delle differenze mensile e il riepilogativo della quota capitale liquidata (allegato n. 1).
Per la partita indicata in oggetto, sono stati effettuati due prospetti, il primo relativo all'applicazione del Decreto n. 137 del 14 aprile 2010 (allegato n. 2) e il secondo n. 160 del 28 luglio 2015 (allegato n. 3) relativo alla retrodatazione della pensione.
I prospetti citati sono trasmessi da questa Ragioneria al Ministero della Difesa il quale li utilizzerà per determinare l'ammontare degli interessi, seguendo i criteri dettati dalla Sentenza.
Si fa presente infine, che per il calcolo degli interessi la Ragioneria è solo tenuta a trasmettere i prospetti di liquidazione con il montante corretto sul quale il Ministero della Difesa calcolerà gli interessi e le somme da corrispondere all'istante.
Per completezza delle informazioni si comunica, infine che questa Ragioneria deve ancora liquidare l'importo di € 172,89 relativi agli interessi sulle differenze di Indennità Integrativa Speciale, già richiesti all'Amministrazione Centrale e non ancora assegnati”.
All’udienza del 20 ottobre 2017, presente per il ricorrente, su delega dell’avv. Sossio Vitale, l’avv. Cavadin il quale ha concluso come da verbale, e costituito ma non rappresentato il Ministero della Difesa, la causa passava in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va innanzitutto rilevato che, a seguito delle dichiarazioni provenienti dall’Amministrazione della Difesa, risulta perspicuo che la stessa ha provveduto con decreto n. 160 in data 28/07/2015, in conformità a quanto richiesto dal ricorrente nella domanda amministrativa e nel successivo ricorso giurisdizionale, limitatamente alla decorrenza del trattamento pensionistico spettante al ricorrente (dal 12.03.2001 anziché dal 1°4.2008, come invece statuito in precedenza dal decreto n. 137 del 14.4.2010), con diritto alla corresponsione di tutti gli arretrati maturati.
In sede di udienza, la difesa di parte ricorrente ha insistito nell’eccezione illustrata in corso di causa circa la non assoggettabilità ad IRPEF del trattamento di pensione privilegiata, cosicché permarrebbe l’interesse a vedere accolto il ricorso iniziale, in relazione alle somme arretrate liquidate al ricorrente - in corso di causa - per assegno principale ed indennità accessoria, per arretrati lordi dovuti dal 12/3/2001 al 31/3/2008 di 56.182,24 imponibili su cui è stata operata ritenuta IRPEF dal sostituto d’imposta di 12.921,91 euro, equivalente alla misura del 23%, per un pagamento netto di 43.260,33 eseguito mediante bonifico bancario del 5/3/2016.
Essendo stata svolta istruttoria dal Giudice in precedenza incaricato della trattazione della causa (Ordinanza n. 36/2016) ed avendo il Ministero dispiegato difese con citata memoria depositata in atti al 24 novembre 2016, si è formato sulla questione pieno contraddittorio tra le parti per cui, avendo parte ricorrente insistito sul punto, questo Giudice ritiene di svolgere le seguenti considerazioni.
Il Ministero della Difesa con nota del 24 novembre 2016 ha precisato di aver assoggettato ad imposizione IRPEF il trattamento pensionistico privilegiato vitalizio di 8^ ctg. decorrente dalla data del congedo del 12/3/2001, conformandosi alla decisione di questa Corte, non rientrando la fattispecie in esame nel novero contemplato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 387/1989, richiamata dalla Circolare del M.E.F. n. 21/1991 che ha ritenuto esenti da imposta unicamente i trattamenti pensionistici generati da infermità contratte durante il servizio di leva obbligatorio, anziché, come nel caso che ci occupa, occorso in data 27/9/2000 e, quindi, durante il successivo periodo di ferma volontaria.
La circostanza di fatto (trattamento pensionistico generato da infermità occorsa in data 27/9/2000, durante il successivo periodo di ferma volontaria) è stata prospettata nella citata memoria dal Ministero della Difesa nei termini seguenti: “l’infortunio causa della lesione del ricorrente risulta occorso in data 27/09/2000, quindi nel periodo di ferma volontaria (giusta foglio matricolare), tenuto conto che il periodo di leva obbligatoria all’epoca vigente per la Forza Armata di appartenenza aveva durata di 10 mesi”.
Parte ricorrente aveva esposto nel ricorso che, al contrario, l’infortunio sarebbe occorso “durante il periodo di ferma obbligatoria essendo avvenuto durante l’arruolamento al C.E.M.M. per ferma di mesi “L3” come risulta dal documento allegato”; durante la trattazione della causa, la difesa di parte ricorrente ha precisato che la definizione utilizzata nel decreto n. 137/2010 - che si riferisce al “trattamento privilegiato tabellare” - confermerebbe la predetta circostanza.
Al riguardo, giova rilevare che come rilevato dal Ministero della Difesa, il ricorrente, al momento dell’infortunio, si trovava “nel periodo di ferma volontaria (giusta foglio matricolare)”, come risulta dal verbale del 12.3.2001 della CMO di La Spezia laddove si precisa che “è non idoneo il ricorrente al proseguimento del servizio quale volontario di truppa in ferma breve, …”.
La predetta circostanza non è smentita, ma anzi in effetti confermata dalla parte ricorrente, allorché fa riferimento nel ricorso alla “ferma di mesi L3”, pur ritenendo di precisare che la stessa ferma sarebbe da considerare “obbligatoria”, come risulterebbe da un non meglio precisato “documento allegato”.
In proposito, rileva questo Giudice che la predetta definizione (“ferma L3”), in assenza di ulteriori precisazioni e documenti probatori non reperibili negli atti allegati al ricorso né successivamente depositati (contrariamente a quanto prospettato da parte ricorrente), serviva a designare (in forma abbreviata) il prolungamento volontario della ferma per 3 anni, cosicché, unitamente agli altri elementi probatori sopra richiamati, risulta implicitamente confermato da parte ricorrente quanto prospettato dal Ministero della Difesa nella citata nota, laddove chiariva che il periodo di leva obbligatoria all’epoca vigente per la Forza Armata di appartenenza aveva durata di 10 mesi e, dunque, essendo l’infortunio occorso in data 27 settembre 2000 (circostanza di fatto non contestata in atti), lo stesso era avvenuto durante il periodo di ferma volontaria.
La predetta circostanza di fatto è, peraltro, confermata dal già citato verbale del 12.3.2001 della CMO di La Spezia, né parte ricorrente, in sede di ricorso e durante la trattazione della causa, ha allegato documenti probatori idonei a contrastare la prospettazione dell’amministrazione resistente.
In particolare, come meglio si preciserà in seguito, non può costituire elemento probatorio, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente anche nell’udienza del 20 ottobre 2017, la definizione di “pensione tabellare” che il Ministero ha talvolta utilizzato per riferirsi al trattamento pensionistico di cui risulta beneficiario il ricorrente.
Così accertata, nei predetti termini, la suddetta circostanza di fatto, va ora conseguentemente esaminata la questione dell’assoggettabilità a IRPEF della pensione privilegiata vitalizia di categoria 8^ conseguita a seguito di infortunio occorso durante il prolungamento volontario della ferma.
In proposito, rileva l’orientamento più recente di questa Corte che ha chiarito come “Nel caso, invece, di militari in servizio volontario non permanente - come il OMISSIS, militare volontario dal 24.7.1964 al 13.8.1968 - va rappresentato che, sulla base di quanto disposto dalla Sentenza della Corte costituzionale n. 389/1997 e come correttamente interpretato dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato, con PARERE n. 1138/1997 e recepito altresì nella CIRCOLARE n. 104 del 19 maggio 2000 del M.E.F, l’esenzione IRPEF prevista per le pensioni corrisposte ai militari di leva può avere luogo solo se la menomazione si sia verificata nel periodo coincidente con quello svolto ai fini dell’assolvimento degli obblighi di leva imposti dall’art. 52 della Costituzione” (Corte dei conti, Corte di Appello, Sez. I, Sent. n. 403/2016; nel medesimo senso, Corte dei conti, Sez. Lombardia, sentenza n. 147/2015; Cassazione civile, sez. trib., 30/05/2005, n. 11483, Corte di Cassazione, sentenze 28.5.2004, n. 10344; 22.8.2002 n. 12392).
Pertanto, anche nel caso di specie, trattandosi di pensione privilegiata erogata a seguito di infortunio occorso durante il prolungamento volontario della ferma, non può avere luogo l’esenzione IRPEF, essendo a tal fine determinante “il rilievo dell'obbligatorietà del servizio stesso, prestato dal cittadino nell'interesse della collettività, sicché, ricorrendo la diversa ipotesi del servizio volontario, tale natura risarcitoria va negata, senza che ciò comporti profili di illegittimità costituzionale, attesa la diversità dei presupposti di fatto delle due situazioni” (cit. Corte di Cassazione, sentenza 22.8.2002 n. 12392).
E ciò, come già anticipato, a prescindere dalla circostanza che in alcuni atti (v. decreto n. 137/2010) il Ministero della Difesa abbia definito il trattamento pensionistico in causa come “tabellare”.
Ai fini della questione in esame, rileva piuttosto il fatto che sia nel citato decreto n. 137/2010 sia nel successivo decreto n. 160 in data 28/07/2015 (come rettificato dal Capo della Sezione Ten. Col. Com. Diego BRUSELLES), l’amministrazione della Difesa ha chiaramente evidenziato che “il trattamento di cui al presente decreto non è esentato dall’IRPEF”, con ciò aderendo, come precisato in corso di causa dal Ministero, all’orientamento interpretativo avvalorato da questa Corte e condiviso da questo Giudice (cit. Corte dei conti, Corte di Appello, Sez. I, Sent. n. 403/2016, che richiama cit. Circolare MEF n. 104 del 19 maggio 2000), da cui si evince che l’esenzione dall’imposta sul reddito è prevista per le sole pensioni privilegiate percepite dai militari che abbiano contratto un’infermità durante l’arco temporale corrispondente alla ferma di leva obbligatoria, in coerenza con quanto statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 387 del 4-11 luglio 1989.
In altri termini, ha assunto rilievo, nel caso di specie, la circostanza che il trattamento pensionistico sia stato erogato in conseguenza di un infortunio non occorso nell’arco temporale strettamente corrispondente alla ferma di leva obbligatoria, così come si evince dal citato verbale del 12.3.2001 della CMO di La Spezia e dalla richiamata memoria del Ministero della Difesa del 24 novembre 2016, non contestati mediante contrari elementi probatori da parte ricorrente.
In conclusione, per le ragioni sopra esposte, questo Giudice non ritiene di accogliere l’eccezione di parte ricorrente, sollevata in corso di causa e ribadita nell’udienza del 20 ottobre 2017, e volta all’accertamento del diritto a percepire gli arretrati della pensione, già riconosciuta dall’amministrazione resistente, “al lordo della ritenuta IRPEF”.
Quanto alla domanda di parte ricorrente relativa all’accertamento del diritto alla corresponsione di tutti gli arretrati maturati, maggiorati di interessi e rivalutazione come per legge, la complessiva attività istruttoria condotta dal Giudice in precedenza incaricato della trattazione (cfr. Ordinanze n. 22/2016, n. 36/2016, n. 16/2017) oltre che, da ultimo, da questo Giudice (cfr. Ordinanza n. 41/2017), ha consentito di accertare che successivamente al ricorso, il Ministero della Difesa con decreto n. 154 del 21/07/2017 ha individuato nel 06/02/2002 (330 giorni dalla data del congedo) la data di decorrenza degli emolumenti accessori (già indicata nel 20/02/2009 con Decreto n. 160/2015), per cui, ad avviso dell’amministrazione resistente, sarebbe così stato corretto il “dies a quo” per il calcolo degli accessori .
In relazione al criterio di calcolo di interessi e rivalutazione monetaria, il Ministero della Difesa ha inoltre rilevato che nella fattispecie in esame non possa trovare applicazione “l’art. 429 c.p.c. comma 3 come richiamato dall’art. 5 L. n. 205/2000 che si riferisce espressamente agli oneri accessori liquidati anche d’ufficio dal giudice quando riconosce somme per crediti pensionistici , comprensivi di interessi legali e del maggior danno eventualmente subito per la svalutazione del suo credito”. Il Ministero ha invece ritenuto applicabile, al caso di specie, quanto prescritto dall’art. 1 del citato D.M. 352/1998 che “prevede infatti l’estensione alle pensioni tabellari dei militari di leva dei criteri di calcolo di detti emolumenti, secondo quanto specificato nell’art. 2 e nell’art. 3 della disposizione medesima, portando cioè in detrazione dalle somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria l’importo dovuto per interessi legali”.
Secondo le precisazioni contenute nella nota da ultimo pervenuta dal Ministero, gli interessi legali, risultando di importo più favorevole rispetto alle somme eventualmente dovute per rivalutazione monetaria, sarebbero stati corrisposti nella misura complessiva di € 9.813,06, in data 29/05/2017 ed in data 08/09/2017.
La Ragioneria Territoriale dello Stato di Treviso/Belluno ha ritenuto da ultimo di precisare che, in qualità di Ufficio Secondario di spesa, “interviene nelle applicazioni del Decreto emesso dopo la Sentenza” e che “per il calcolo degli interessi la Ragioneria è solo tenuta a trasmettere i prospetti di liquidazione con il montante corretto sul quale il Ministero della Difesa calcolerà gli interessi e le somme da corrispondere all'istante”.
Al riguardo, questo Giudice, ritiene di richiamare nuovamente quanto già rilevato con Ordinanza n. 41 resa fuori udienza e depositata il 10 maggio 2017. In particolare, il ritardo nell’erogazione delle prestazioni previdenziali determina, in favore del pensionato, la decorrenza di interessi e rivalutazione monetaria, non rilevando le ragioni del ritardo e neanche, contrariamente a quanto evidenziato dal Ministero della Difesa, la circostanza che la liquidazione della pensione sia avvenuta in via amministrativa e non in seguito a una pronuncia giudiziale.
Rileva, invece, l’orientamento interpretativo affermato dalle SS.RR. di questa Corte con la sentenza n. 10/QM/2002 del 18 ottobre 2002 e con la sentenza n. 6/QM/2008 del 24 novembre 2008.
La prima ha chiarito, tra l’altro, che:
- all’art. 5 della L. n. 205/2000, nonché all’art. 429 cod. proc. civ. da quella norma richiamato, va riconosciuta sia una natura processuale che sostanziale;
- l’art. 429, co. 3, cod. proc. civ. ha introdotto il generale diritto del titolare di trattamento pensionistico, per il caso di ritardata liquidazione dello stesso, a veder riconosciuti, contestualmente alla prestazione principale, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
- l’art. 429, co. 3, cod. proc. civ. trova applicazione a tutti i giudizi pensionistici di cognizione della Corte dei conti, compresi quelli afferenti alle pensioni di guerra ed alle pensioni militari c. d. tabellari;
- il calcolo del c. d. “maggior importo” tra interessi e rivalutazione va operato ex art. 429, co.3, cod. proc. civ., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice ISTAT ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ. rilevati anno per anno, da applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze a far data dal momento di maturazione del diritto pensionistico, fino al soddisfo, salvi i limiti indotti dall’eventuale prescrizione del credito o di suoi ratei.
La seconda sentenza ha chiarito che il disposto dell’art. 429, comma 3 del c.p.c. – nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui agli artt. 16, comma 6 della legge n. 412/1991, 22 comma 36 della legge n. 724/1994 e 45 comma 6 della legge n. 448/1998 –vale anche per i giudizi in corso, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 205/2000 (10 agosto 2000); dunque, le disposizioni del citato art. 429, comma 3 c.p.c., si applicano ai ratei di pensione scaduti dopo tale data.
Alla luce dell’orientamento interpretativo di cui alla la sentenza n. 6/QM/2008 del 24 novembre 2008 delle SS.RR., per i ratei maturati dopo la data di entrata in vigore della legge n. 205/2000 (10 agosto 2000), vanno riconosciuti interessi legali e rivalutazione monetaria, ma non in cumulo integrale con gli interessi, quale matematica sommatoria dell’una e dell’altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì parziale, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi (Corte dei Conti, Sez. II d’Appello sent. 420 del 18.6.2014 e sent. n. 364 del 26.5.2014; Sez. I d’Appello, sent. n. 21 dell’11/01/2013). La decorrenza di tali emolumenti accessori andrà ricondotta al giorno in cui è maturato il credito riferito ai “singoli ratei pensionistici ” (Corte dei Conti – Sez. Lazio, sent. n. 483 del 27.5.2014). Dalle somme come innanzi determinate, andrà ovviamente detratto quanto già corrisposto dall’Amministrazione per il medesimo titolo.
Evidentemente nella fattispecie in esame, rientrante pienamente nell’ambito di vigenza della legge n. 205/2000, deve trovare applicazione, contrariamente a quanto asserito dal Ministero della Difesa, l’art. 429, co. 3, cod. proc. civ., richiamato dall’ art. 5, comma 2, della l. n. 205/2000, nell’interpretazione datene dalle citate sentenze delle Sezioni Riunite della Corte dei conti.
Di conseguenza, fermo restando il diritto già riconosciuto dall’amministrazione alla liquidazione della pensione privilegiata vitalizia di 8^ ctg. a decorrere dalla data del congedo del 12/3/2001, con diritto alla corresponsione di tutti gli arretrati maturati, ritiene questo Giudice che vada riconosciuto altresì il diritto del signor U. G., con riferimento ai ratei pensionistici maturati e corrisposti in ritardo, il diritto agli interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla scadenza dei ratei sino al soddisfo, in applicazione del cumulo parziale, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi; dalle somme come innanzi determinate, andrà ovviamente detratto quanto già corrisposto dall’Amministrazione per il medesimo titolo.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall’art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità (ex multis, Corte dei Conti, Sez. I d’App., sent. n. 76 del 10.2.2016).
Riguardo, invece, alle spese legali, tenuto conto dell’esito del giudizio, occorre fare riferimento al principio della soccombenza, considerato il “petitum” come prospettato originariamente nel ricorso.
Nel caso di specie, l’Amministrazione della Difesa ha agito, in seguito alla proposizione del ricorso, mediante adozione del Decreto n. 160 in data 28/07/2015, soddisfacendo la principale domanda prospettata dal ricorrente (decorrenza del trattamento pensionistico), per cui risulta in parte “de qua” virtualmente soccombente; quanto alla ulteriore domanda, relativa agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, questo Giudice ha accolto il ricorso nei termini di cui sopra, non ritenendo che sussistessero i presupposti per dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Ciò posto, le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 1.000,00, oltre IVA e CPA, da porsi a carico del Ministero della Difesa e da distrarsi in favore dell’avvocato del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, riconosce il diritto del signor U. G. - con riferimento ai ratei pensionistici maturati e corrisposti in ritardo - agli interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla scadenza dei ratei sino al soddisfo, in applicazione del cumulo parziale, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi; dalle somme come innanzi determinate, andrà ovviamente detratto quanto già corrisposto dall’Amministrazione per il medesimo titolo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 1.000,00, oltre IVA e CPA, da porsi a carico del Ministero della Difesa e da distrarsi in favore dell’avvocato del ricorrente.
Manda alla segreteria della Sezione per la comunicazione della presente sentenza alle parti costituite.
Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 60 giorni.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio all’esito della pubblica udienza del 20/10/2017.
Il Giudice
F.to (Dott.ssa Innocenza Zaffina)
Depositata in Segreteria il 15/11/2017
Il Funzionario Preposto
F.to Nadia Tonolo
Ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, va disposta, per il caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione dei dati personali del ricorrente, ravvisando questo Giudice l’opportunità di tutelare d’ufficio la relativa riservatezza, in relazione ai contenuti della controversia.
Il Giudice
F.to (Dott.ssa Innocenza Zaffina)