pensione privilegiata tempi infiniti?

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franco22
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pensione privilegiata tempi infiniti?

Messaggio da franco22 »

Buongiorno a tutto il Forum. Una domanda, giusto per capire se stiamo nella norma sui tempi infiniti della burocrazia. Mi è stata riconosciuta definitivamente la causa di servizio per la quale mi hanno riformato (2014) e per farla breve ho inoltrato domanda all'INPS nel giugno del 2016, cosi questi giorni ho richiamato l'INPS per avere qualche notizia in merito e mi hanno risposto che hanno mandato una richiesta di documentazione da Febbraio di quest'anno alla mia Amministrazione (Carabinieri)....ma ancora non hanno ricevuto nessun riscontro!! E' normale secondo voi???
Grazie a chi avrà la gentilezza di rispondermi e un saluto a tutto il Forum


marschall

Re: pensione privilegiata tempi infiniti?

Messaggio da marschall »

Se ti puo' consolare, io ho presentato domanda il 07.03.2014 senza avere, ad oggi, nessun riscontro. Contattata l'Inps mi hanno riferito che la domanda e' ferma presso la sede Inps della mia precedente residenza lavorativa e mai trasmessa alla sede Inps dell'attuale residenza. Mi e' stato riferito, inoltre, che ulteriori notizie me le daranno dopo la meta' di gennaio 2018.
franco22
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Re: pensione privilegiata tempi infiniti?

Messaggio da franco22 »

marschall ha scritto:Se ti puo' consolare, io ho presentato domanda il 07.03.2014 senza avere, ad oggi, nessun riscontro. Contattata l'Inps mi hanno riferito che la domanda e' ferma presso la sede Inps della mia precedente residenza lavorativa e mai trasmessa alla sede Inps dell'attuale residenza. Mi e' stato riferito, inoltre, che ulteriori notizie me le daranno dopo la meta' di gennaio 2018.

Non ne davvero consolante!!! :) infatti io chiedevo proprio questo, capire piu o meno la tempistica. ma dunque se va bene quanto dovra passare??? ...forse 5 anni ad andar bene.
Grazie e buonaserata a te marschall
panorama
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Re: pensione privilegiata tempi infiniti?

Messaggio da panorama »

nessun problema poichè in caso di ritardo spettano altri €€€€€, sia in liquidazione che in riliquidazione, come nel caso delle 2 sentenze postate qui sotto che sono collegate tra loro essendo riferite allo stesso ricorrente.

Spettano interessi ed altro.

Complimenti a l'Avv. con studio a Messina.
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SICILIA SENTENZA 815 01/07/2014
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA SENTENZA 815 2014 PENSIONI 01/07/2014
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Dott.ssa Igina Maio ha pronunciato la seguente


SENTENZA N. 815/2014

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 53999 del registro di segreteria,

promosso da
A. M., rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Mobilia del Foro di Messina;

nei confronti di
INPS (già INPDAP), rappresentato e difeso dall’avv. Gaetana Angela Marchese;

Ministero dell’interno;

VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205;
VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, nella pubblica udienza del 24 giugno 2014, l’avv. Mobilia per parte ricorrente, e l’avv. Tiziana Giovanna Norrito, in sostituzione dell’avv. Marchese, per l’Inps; assente il Ministero dell’interno.

FATTO

Il sig. A. M., titolare di trattamento pensionistico privilegiato iscrizione n.03530785, concessogli quale ex guardia aggiunta del disciolto Corpo delle guardi di P.S. in congedo dal 16.6.1951, ora erogato dall’ Inps di Messina e a carico del Ministero dell’interno, ha impugnato la nota Inpdap – sede di Messina prot. n.23380 del 20.6.2003, con la quale, sulla base dei decreti n.26941/1997 e n.26942/1997 del Ministero dell’interno, gli erano stati riconosciuti arretrati per un importo totale di € 11.444,85. In relazione a tale nota, il A. M. aveva presentato ricorso amministrativo, poiché al provvedimento non era stato allegato un prospetto contabile dal quale fosse possibile ricostruire le modalità di calcolo degli arretrati. Aveva, in ogni caso, domandato il riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sui singoli ratei pagati tardivamente. A seguito di tale ricorso, la sede Inpdap di Messina gli aveva comunicato che non era stato possibile liquidare gli interessi e la rivalutazione monetaria in quanto il Ministero dell’interno non aveva indicato il relativo dies a quo, né nei provvedimenti del 1997, né a seguito di successiva richiesta da parte della sede Inpdap.

Conseguentemente, il sig. A. M. citava in giudizio l’Inpdap, chiedendo il riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. Chiedeva, inoltre, l’imputazione della somma pagata nell’agosto 2003, in primo luogo, a titolo di interessi e rivalutazione e, quindi, a sorte capitale, con conseguente maturazione di interessi e rivalutazione sulle somme della sorte capitale non ancora pagate.

L’Inps, successore a titolo universale dell’Inpdap, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, poiché aveva correttamente eseguito i decreti dell’amministrazione dell’interno, alla quale il ricorrente avrebbe dovuto rivolgere le proprie doglianze.

Il ricorrente insisteva nelle superiori richieste con memoria depositata il 4.10.2013.

All’udienza del 16.10.2013, l’Inps depositava memoria con la quale sollevava eccezione di prescrizione.

L’avv. Mobilia chiedeva termine per controdedurre sul punto.

Questo giudice, ritenuta sussistente la legittimazione passiva non soltanto dell'Inps (gestione ex Inpdap), quale ordinatore secondario di spesa, ma anche del Ministero dell’interno, quale ordinatore primario di spesa, disponeva l’integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa del Ministero dell’interno, onerando dei relativi incombenti parte ricorrente (ordinanza n.293/2013).

Alla successiva udienza del 17 dicembre 2013, rilevata la tardività della notifica dell’ordinanza n.293/2013, al fine di consentire il rispetto dei termini per la costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, la trattazione del giudizio era rinviata all’udienza del 25 febbraio 2014.

All’udienza del 25 febbraio 2014, non costituitosi il Ministero dell’interno, l’avv. Napoli eccepiva la tardività dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’Inps il 16.10.2013 e ne contestava nel merito la fondatezza, rilevando che meno di cinque anni erano trascorsi tra la data di ricezione della nota dell’Inpdap di risposta al ricorso amministrativo (29.11.2003) e la spedizione dell’odierno ricorso per la notifica (26.11.2008).

L’avv. Norrito insisteva per la fondatezza dell’eccezione di prescrizione, rilevando che doveva aversi riguardo non alla data di spedizione, ma alla data di ricezione della notifica del ricorso da parte dell’Inpdap.

Ad esito di tale udienza, con sentenza – ordinanza n.329/2014, l’eccezione di prescrizione, ritenuta ammissibile, veniva dichiarata infondata e, ai fini della prosecuzione del giudizio, il Ministero dell’interno veniva onerato di depositare una dettagliata relazione sui provvedimenti di riliquidazione del trattamento pensionistico spettante al ricorrente emessi nel 1997 e veniva fissata l’udienza odierna per la prosecuzione del giudizio.

In data 7 maggio 2014, il Ministero depositava la propria relazione dalla quale emergeva che al sig. A. M. era stata attribuita la pensione privilegiata con i provvedimenti di seguito specificati:

- DD.MM. n. 492 del 03/07/1953, n. 2540 del 06/04/1955, n. 9427 del 06/03/1957 di conferimento di assegno privilegiato di 7° categoria dal 16/06/1951 al 15/06/1957 per l'infermità: "esiti lievi di pleurite basale destra - fibrosi nodulare omolaterale"; .

- D.M. n. 1680 del 08/07/1958 di conferimento di pensione privilegiata vitalizia di 6° categoria dal 16/06/1957;

- D.M. n. 2401 del 07/02/1962 di conferimento di pensione privilegiata vitalizia di 5° categoria dal 01/05/1961 per aggravamento;

- DD.MM. n. 26941 del 27/02/1997 e n. 26942 del 19/06/1997 di riliquidazione della pensione privilegiata di 5° rispettivamente dall’1/1/1984 e dall’1/1/1985, ai sensi della legge n. 111/1984, e dall’1/7/1990, ai sensi della legge n. 59/1991.

Il Ministero rappresentava che, nei provvedimenti da ultimo menzionati, la decorrenza degli interessi non era stata indicata in quanto emanati prima dell’entrata in vigore del DM n.352/1998 che aveva dettato i criteri e le modalità per il riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sugli arretrati di natura assistenziale e/o pensionistica per i dipendenti pubblici, a seguito dell’estensione al settore pubblico delle disposizioni dettate dall’art.16, comma 6, legge n.421/1991 per i dipendenti privati (cfr. art.22, comma 36, legge n.724/1994).

Come poi successivamente comunicato all’Inpdap, secondo l’amministrazione, gli interessi legali avrebbero dovuto essere corrisposti dall’Inpdap all’interessato, ovvero dall’1.1.992, data di entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 16, comma 6, legge n. 421/1991.

All’udienza odierna, parte ricorrente insisteva per il riconoscimento degli accessori dall’1.1.1984, con cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sino al 31.12.1994 e, per il periodo successivo, in applicazione delle disposizioni del’art.16, comma 6, legge n.421/1992.

DIRITTO

1. Premesso che, dalla relazione depositata dal Ministero dell’interno, si evince che gli arretrati disposti a favore del ricorrente nel 1997 hanno decorrenza 1.1.1984 per quanto attiene ai benefici riconosciuti dalla legge n.111/1984 e decorrenza 1.7.1990 per quanto attiene ai benefici previsti dalla legge n.59/1991 e che la pensione di cui si discute è una pensione privilegiata cd. tabellare, è possibile scrutinare la richiesta di accessori sugli arretrati avanzata dal ricorrente alla luce dell’orientamento prevalente della giurisprudenza di questa Corte, che recepisce i principi posti dalle Sezioni Riunite con le sentenze 10/2002/QM e 6/2008/QM, circa i criteri di applicazione dell’art.429 c.p.c. anche alle pensioni appartenenti alla giurisdizione di questa Corte, in quanto disposizione espressamente richiamata dall’art.5, comma 3, legge n.205/2000.

Nella sentenza n. 10/2002/QM è stato affermato che “la nuova normativa non può che comportare il superamento della speciale disciplina dettata in parte qua dall’art.16, comma 6, della l.n.412/ 1991 ,ripreso dall’art.22, comma 36, della l.n.724/1994, da ritenere ormai travolta, indipendentemente dal suo contenuto dispositivo”, nel contempo precisandosi che il principio del cumulo tra interessi e rivalutazione va inteso “non in senso integrale, quale matematica sommatoria dell’una e dell’altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo bensì “parziale”, quale possibile integrazione degli interessi legali, ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere i primi” per cui “il calcolo del “maggior importo” tra interessi e rivalutazione va operato ex art.429 co.3 c.p.c., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice ISTAT ex art.150 disp. att. c.p.c. rilevati anno per anno, da applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze a far data dal momento di maturazione del diritto pensionistico, fino al soddisfo, salvi i limiti indotti dall’eventuale prescrizione del credito o dei suoi ratei”.

Nella successiva sentenza n.6/2008/QM, le medesime Sezioni Riunite, hanno conclusivamente affermato che: “1) il disposto dell’art. 429, comma 3, c.p.c. – nel testo risultante a seguito della modifica di cui agli artt. 16, comma 6, della l.n.412/ 1991 ; 22, comma 36, della l. n°724/1994 e 45, comma 6, della l. n.448/1998 – opera anche in materia di trattamento pensionistico di guerra e tabellare -militare;2) l’estensione del disposto dell’art. 429, comma 3 c.p.c. –nel testo risultante dalla predetta modifica – opera anche per i giudizi in corso, dalla data di entrata in vigore della l. n°205/2000” (10/8/2000), nel senso che le disposizioni del precitato art. 429, comma 3, c.p.c. si applicano ai ratei scaduti dopo tale data. Per i ratei maturati prima, invece, continuano a trovare applicazione i principi affermati da queste Sezioni Riunite con le sentenze SS.RR. n°525-A/1987, n°84-C/1990, n°97-C/1993, n°17-QM/1995 e n°4-QM/1998”.

Pertanto, nel caso di specie, sui ratei pensionistici arretrati maturati antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 205/2000 (10 agosto 2000), spettano i soli interessi legali dalla data di maturazione di ciascun rateo fino al soddisfo, non avendo il ricorrente fornito, per la rivalutazione monetaria, la prova di avere subito, dalla ritardata riscossione, un maggior danno, ex art. 1224, comma 2, c.c..

Alla luce di quanto sopra affermato, poiché le somme arretrate sono state erogate al signor A. M. nell’agosto 2003, la rivalutazione monetaria - per la parte eventualmente eccedente l’importo degli interessi legali, calcolata secondo l’indice ISTAT ex art.150 disp. att. c.p.c., va riconosciuta sulle differenze pensionistiche dovute per i ratei di pensione maturati nel periodo che va dal 10 agosto 2000 (ovverossia la data di entrata in vigore della l.n.205/2000), alla data del pagamento degli arretrati.

2. La richiesta del ricorrente relativa all’imputazione delle somme arretrate erogate dall’Inpdap nel 2003 dapprima ad interessi e poi a capitale non può trovare accoglienza, poiché basata su una disposizione codicistica non applicabile nell’ambito che ci occupa.

3. La parziale soccombenza delle parti induce il decidente a disporre la compensazione delle spese legali.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - in composizione monocratica del Giudice Unico per le pensioni, definitamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto, condanna l’Inps al pagamento degli interessi legali sugli arretrati riconosciuti al sig. A. M. ai sensi dei DD.MM. n. 26941 del 27/02/1997 e n. 26942 del 19/06/1997 con decorrenza dall’1.1.1984, quanto ai benefici ex lege n.111/1984 e dall’1.7.1990 quanto ai benefici ex lege n.59/91 e fino alla data di effettivo pagamento degli arretrati.
Condanna altresì l’Inps al pagamento della rivalutazione monetaria, calcolata secondo l’indice ISTAT ex art.150 disp.att. c.p.c., dal 10.8.2000 alla data di pagamento degli arretrati, per la parte eventualmente eccedente l’importo degli interessi legali.

Spese compensate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 24 giugno 2014.
IL GIUDICE
F.to dott.ssa Igina Maio

Depositata in segreteria nei modi di legge.
Palermo, 24 Giugno 2014.


Pubblicata il 1 Luglio 2014.


IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Dott.ssa Rita Casamichele


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N.B.: la Corte precisa:

1) - L’eccezione di prescrizione, tuttavia, non è fondata, atteso che, come chiarito dall’art.149 cpc, nel testo novellato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.477/2002, nel caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale la notificazione si perfeziona per il soggetto notificante al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario.
- ) - Il sig. M. è stato posto nella condizione di esercitare il suo diritto il 29 novembre 2003, ovvero quando ha ricevuto la risposta dell’Inpdap al ricorso presentato in via amministrativa.


SICILIA SENTENZA\ORDINANZA 329 26/02/2014
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA SENTENZA/ORDINANZA 329 2014 PENSIONI 26/02/2014
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IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Dott.ssa Igina Maio ha pronunciato la seguente


SENTENZA – ORDINANZA N. 329/2014


nel giudizio di pensione, iscritto al n. 53999 del registro di segreteria,

promosso da
M. A., rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Mobilia del Foro di Messina;

nei confronti di
INPS (già INPDAP), rappresentato e difeso dall’avv. Gaetana Angela Marchese;

Ministero dell’interno;

VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205;
VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, nella pubblica udienza del 25 febbraio 2014, l’avv. Giovanna Napoli, in sostituzione dell’avv. Mobilia per parte ricorrente, e l’avv. Tiziana Giovanna Norrito, in sostituzione dell’avv. Marchese, per l’Inps; assente il Ministero dell’interno.

FATTO

Il sig. M., titolare di trattamento pensionistico privilegiato iscrizione n.03530785, erogato dall’Inpdap (oggi Inps) di Messina e a carico del Ministero dell’interno, ha impugnato la nota Inpdap – sede di Messina prot. n.23380 del 20.6.2003, con il quale, sulla base dei decreti n.26941/1997 e n.26942/1997 del Ministero dell’interno, gli erano stati riconosciuti arretrati per un importo totale di € 11.444,85. In relazione a tale nota, il M. aveva presentato ricorso amministrativo, poiché al provvedimento non era stato allegato un prospetto contabile dal quale fosse possibile ricostruire le modalità di calcolo degli arretrati. Aveva, in ogni caso, domandato il riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sui singoli ratei pagati tardivamente. A seguito di tale ricorso, la sede Inpdap di Messina gli aveva comunicato che non era stato possibile liquidare gli interessi e la rivalutazione monetaria in quanto il Ministero dell’interno non aveva indicato il relativo dies a quo, né nei provvedimenti del 1997, né a seguito di successiva richiesta da parte della sede Inpdap.

Conseguentemente, il sig. M. citava in giudizio l’Inpdap, chiedendo il riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. Chiedeva, inoltre, l’imputazione della somma pagata nell’agosto 2003 in primo luogo a titolo di interessi e rivalutazione e, quindi, a sorte capitale, con conseguente maturazione di interessi e rivalutazione sulle somme della sorte capitale non ancora pagate.

L’Inps, successore a titolo universale dell’Inpdap, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, poiché aveva correttamente eseguito i decreti dell’amministrazione dell’interno, alla quale il ricorrente avrebbe dovuto rivolgere le proprie doglianze.

Il ricorrente insisteva nelle superiori richieste con memoria depositata il 4.10.2013.

All’udienza del 16.10.2013, l’Inps depositava memoria con la quale sollevava eccezione di prescrizione.

L’avv. Mobilia chiedeva termine per controdedurre sul punto.

Questo giudice, ritenuta sussistente la legittimazione passiva non soltanto dell'Inps (gestione ex Inpdap), quale ordinatore secondario di spesa, ma anche del Ministero dell’interno, quale ordinatore primario di spesa, disponeva l’integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa del Ministero dell’interno, onerando dei relativi incombenti parte ricorrente (ordinanza n.293/2013).

Alla successiva udienza del 17 dicembre 2013, rilevata la tardività della notifica dell’ordinanza n.293/2013, al fine di consentire il rispetto dei termini per la costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, la trattazione del giudizio era rinviata all’udienza odierna.

Il Ministero non si costituiva in giudizio.

All’udienza odierna, l’avv. Napoli eccepiva la tardività dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’Inps il 16.10.2013 e ne contestava nel merito la fondatezza, rilevando che meno di cinque anni erano trascorsi tra la data di ricezione della nota dell’Inpdap di risposta al ricorso amministrativo (29.11.2003) e la spedizione dell’odierno ricorso per la notifica (26.11.2008). L’avv. Norrito insisteva per la fondatezza dell’eccezione di prescrizione, rilevando che doveva aversi riguardo non alla data di spedizione, ma alla data di ricezione della notifica del ricorso da parte dell’Inpdap.

DIRITTO

1. In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Inps con nota depositata all’udienza del 16.10.2013.

Tale eccezione è, infatti, ammissibile, diversamente da quanto sostenuto dal procuratore del ricorrente all’odierna udienza, non operando nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, in assenza di un richiamo esplicito all'art. 416 nell’art. 5, 2° comma, della legge n. 205/2000, le rigide preclusioni previste da quell'articolo (così, a modifica del precedente orientamento, C. conti, SS.RR. n. 2 del 21.02.2008).

L’eccezione di prescrizione, tuttavia, non è fondata, atteso che, come chiarito dall’art.149 cpc, nel testo novellato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.477/2002, nel caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale la notificazione si perfeziona per il soggetto notificante al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario. Il sig. M. è stato posto nella condizione di esercitare il suo diritto il 29 novembre 2003, ovvero quando ha ricevuto la risposta dell’Inpdap al ricorso presentato in via amministrativa. Il ricorso a questa Corte è stato spedito per la notifica all’Inpdap il 26 novembre 2008; non si è, pertanto, verificata alcuna prescrizione.

2. Per poter procedere all’esame nel merito delle domande avanzate dal ricorrente, si rileva la necessità di acquisire una dettagliata relazione del Ministero dell’interno con riferimento alla decorrenza degli effetti dei provvedimenti di riliquidazione del trattamento pensionistico emessi nel 1997. È, pertanto, necessario disporre un supplemento istruttorio, di cui onerare l’amministrazione statale.

3. Ogni ulteriore questione, ivi inclusa la liquidazione delle spese legali, è rinviata al prosieguo della trattazione.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - in composizione monocratica del Giudice Unico per le pensioni:

- rigetta l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Inps;

- ordina al Ministero dell’interno di depositare, entro il 31 maggio c.a., una dettagliata relazione sui provvedimenti di riliquidazione del trattamento pensionistico spettante al ricorrente emessi nel 1997;

- fissa l’udienza del 24 giugno 2014, ore 9,30 per la prosecuzione del giudizio.

Riserva all’esito ogni ulteriore pronuncia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così provveduto in Palermo, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2014.
IL GIUDICE
F.to dott.ssa Igina Maio

Depositata in segreteria nei modi di legge.
Palermo,25 Febbraio 2014.


Pubblicata il 26 Febbraio 2014.


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Re: pensione privilegiata tempi infiniti?

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Re: pensione privilegiata tempi infiniti?

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Re: pensione privilegiata tempi infiniti?

Messaggio da panorama »

- ) - P.P.O., con decorrenza economica a far data dal 12.3.2001 e ciò in quanto la dipendenza da causa di servizio a seguito dell'infortunio era stata accertata già dal Mariferm che aveva redatto il modello "C" e di conseguenza doveva essere attivata di ufficio la procedura diretta alla liquidazione della pensione privilegiata.
- ) - diritto alla corresponsione di tutti gli arretrati maturati, maggiorati di interessi e rivalutazione come per legge.

N.B.: una vera battaglia di carte su carte, per ottenere quanto di diritto.

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VENETO SENTENZA 134 15/11/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
VENETO SENTENZA 134 2017 PENSIONI 15/11/2017
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Sentenza n. 134/17



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SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO
in composizione monocratica nella persona del Primo referendario dott.ssa Innocenza Zaffina, in funzione di Giudice unico delle pensioni

in esito all'udienza pubblica del 20 ottobre 2017

ha pronunciato la presente
SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 29982 del registro di Segreteria promosso da U. G., nato a Omissis il Omissis e ivi residente in Omissis, (CF: Omissis), elettivamente domiciliato in Treviso in via Longhin n.1 presso lo studio dell'avv. Sossio Vitale, (CF:VTLSSS7OLO2F839Z) che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso (pec: sossiovitale@pec.ordineavvocatitreviso.it), dichiarando che le comunicazioni vengano effettuate alla seguente utenza fax: 0422/558371.

CONTRO

Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, avente sede in Roma al Viale dell’esercito n. 186 – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (PREVIMIL) - I Reparto – 4^ Divisione, rappresentato e difeso nel presente giudizio dal Direttore della Divisione, dott.ssa Patrizia Cangini;

LETTO il ricorso introduttivo;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITE le parti presenti nell’udienza del 20 ottobre 2017, che hanno concluso come da verbale di udienza;


PREMESSO IN FATTO

- Il ricorrente, marinaio comune di 1^ classe appartenente alla nave A. Vespucci, in congedo poiché riformato con provvedimento mod. C n. 10 del 9/11/2000 dell’Infermeria Autonoma M.M. C.M.O. di Roma che ha accertato anche la dipendenza da causa di servizio dell’infermità, conseguente ad infortunio subito il 27.9.2000 a bordo della nave Durand de la Penne, chiedeva (in data 28/3/2008) e otteneva il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata vitalizia di 8^ ctg. con D.M. n. 137 del 14/4/2010, posizione iscrizione 16302325.

- Con ricorso del 3 giugno 2015, il ricorrente lamentava che in data 7.3.2013 gli era stato comunicato, per la prima volta, il decreto n. 137 del 14.4.2010 di concessione della pensione di VIII categoria, a decorrere dal 12.3.2001, e nel quale si legge che "la pensione decorre dal 1.4.2008, rimanendo prescritti tutti i ratei maturati anteriormente". In data 24.4.2014 il sig. U. G. inviava una lettera raccomandata al Ministero della Difesa con la quale chiedeva l'emissione di un nuovo decreto pensionistico con decorrenza economica a far data dal 12.3.2001 e ciò in quanto la dipendenza da causa di servizio a seguito dell'infortunio era stata accertata già dal Mariferm che aveva redatto il modello "C" e di conseguenza doveva essere attivata di ufficio la procedura diretta alla liquidazione della pensione privilegiata.

Il Ministero della Difesa, con lettera datata 17.6.2014, respingeva la domanda.

Pertanto, nel richiamato ricorso presentato a questa Sezione giurisdizionale, il ricorrente chiedeva di accertare il diritto alla emissione di un nuovo decreto pensionistico con decorrenza economica dal 12.3.2001 e diritto alla corresponsione di tutti gli arretrati maturati, maggiorati di interessi e rivalutazione come per legge.

Si chiedeva inoltre la condanna al pagamento delle spese processuali, diritti ed onorari di giudizio da corrispondersi al procuratore che se ne dichiarava anticipatario.

- Si costituiva il Ministero della Difesa in data 15 ottobre 2015, mediante memoria a firma del Direttore della IV Divisione, I reparto, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, precisando che: “Pertanto la Scrivente, esaminata la documentazione probante, ha provveduto ad emettere in favore dell'odierno ricorrente il Decreto n. 160 in data 28/07/2015, in sede di autotutela ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della Legge n.241/1990, che attribuisce anche ai fini delle prestazioni economiche il trattamento pensionistico de quo a decorrere dal 12/03/2001, data del congedo dell'interessato.

Ciò posto, questa D.G. ritiene di aver fornito piena ed integrale soddisfazione al petitum attoreo e chiede che codesta Onorevole Corte rilevi l'improcedibilità del presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dichiarando contestualmente la cessazione della materia del contendere nel contenzioso in esame. Con compensazione delle spese di lite”.

- In relazione all’udienza del 16 febbraio 2016, il Ministero della Difesa depositava una ulteriore memoria nella quale precisava: “Preso atto della data di fissazione dell'Udienza di discussione del presente giudizio per il giorno 16/02/2016, di cui all'Ordinanza a verbale in data 13/11/2015 di codesta Sezione, la Scrivente deposita copia conforme all'originale del Decreto n. 160 in data 28/07/2015, emesso in sede di autotutela, debitamente integrato delle correzioni in rosso relative all'imposizione I.R.P.E.F.

Si precisa che con pieno recepimento del petitum attoreo, il trattamento pensionistico tabellare spettante al ricorrente è fatto decorrere dal 12/03/2001, data del collocamento in congedo del medesimo per inidoneità al S.M.I. e quindi suscettibile d'iniziativa d'ufficio ai fini pensionistici , in presenza peraltro di Modello "C", non soggetto quindi ai termini prescrizionali per l'esercizio del relativo diritto.

Ciò posto, la Scrivente reitera la richiesta già formulata con la memoria di costituzione in giudizio che il presente ricorso venga dichiarato improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere”.

- Nell’udienza del 16 febbraio 2016, era presente l’avv. Sossio Vitale, costituito per il ricorrente; costituito ma non rappresentato il Ministero della Difesa. Il Giudice in precedenza incaricato della trattazione della causa, dopo una breve relazione, ha dato la parola all’avv. Vitale il quale ha precisato che il Ministero non aveva ancora proceduto alla liquidazione della pensione, pur essendo il provvedimento del 28 luglio 2015 e, pertanto, si rimetteva alla valutazione del Giudice circa la necessità di concedere un breve rinvio. Il Giudice, ravvisatane la necessità, disponeva il rinvio della trattazione del presente giudizio all’udienza del 18 marzo 2016.

- In relazione all’udienza del 18 marzo 2016, il Ministero della Difesa depositava una ulteriore memoria nella quale evidenziava che: “Con riferimento a quanto disposto da codesto Giudice con l'Ordinanza a verbale indicata in oggetto, si precisa che la Scrivente -come già rappresentato nella nota depositata in data 25/01/2016 unitamente a copia del Decreto n.160 in data 28/07/2015, debitamente integrato in ordine sia all'esatta decorrenza del trattamento tabellare (12/03/2011) che all'applicazione dell'imposizione I.R.P.E.F.- esaurisce gli adempimenti di propria competenza con l'invio del provvedimento pensionistico alla Ragioneria Territoriale dello Stato, ordinatore secondario di spesa.

Nel caso di specie come risulta dalla nota in data 04/08/2015, che si deposita, pervenuta in data 25/08/2015, il cennato provvedimento ha superato il controllo preventivo amministrativo-contabile da parte dell'Ufficio Centrale Del Bilancio presso questa A.D. secondo la vigente normativa.

Pertanto, allo stato, come sopra richiamato gli incombenti della Scrivente in ordine al corretto conferimento del trattamento tabellare spettante al ricorrente, si sono esauriti con l'inoltro del provvedimento pensionistico in questione con nota n. 128981 in data 28/07/2015 all'Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Dicastero per i controlli contabili e di legittimità, positivamente effettuati, residuando nella sfera di competenza della Ragioneria Territoriale di Treviso l'applicazione del Decreto medesimo e la conseguente corresponsione degli arretrati pensionistici dovuti.

Con ulteriore nota n. 3809 in data 13/01/2016 la Scrivente ha altresì inviato alla Ragioneria Territoriale medesima il Decreto citato, completo delle rettifiche in rosso.

Ciò posto, si reitera la richiesta già formulata con le precedenti memorie di dichiarazione da parte di codesta Onorevole Corte dell'improcedibilità del presente ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere”.

- Con Ordinanza n. 22 emessa fuori dall’udienza del 18 marzo 2016 e depositata il 3 maggio 2016 – al cui contenuto espressamente ed integralmente si rinvia per relationem ad integrazione poiché pienamente condivisibile e per economia processuale (Cass., Sez. Lav., 11/2/2011, n. 3367; Cass., SS.UU. Civili, 9/8/2010, n. 18477 e 12/7/2010, n. 16277) – il Giudice precedentemente incaricato della trattazione della causa, sulla scorta delle evidenze probatorie, riteneva indispensabile o, quanto meno opportuno, per ragioni di economia processuale e di giusto processo (art. 111 Cost.), procedere all’acquisizione di ulteriori chiarimenti istruttori, informazioni, delucidazioni e relativa documentazione amministrativa, prodromica e connessa, oltre ad una analitica e dettagliata relazione illustrativa con indicazione delle somme corrisposte e della relativa causale, onde poter stabilire, con esattezza, i criteri di calcolo della liquidazione eseguita della pensione privilegiata in favore del ricorrente e la sua correttezza con riferimento alla singole voci della pensione spettante, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, le ritenute applicate e gli arretrati, con le connesse obbligazioni accessorie degli interessi maturati.

- Dell’adempimento istruttorio veniva onerata la Ragioneria Territoriale dello Stato di Treviso, Organo deputato al pagamento delle prestazioni dovute, comunicando anche i tempi occorrenti per l’effettiva erogazione della prestazione dovuta.

- Nel rispetto del termine di trenta giorni assegnato per il suo espletamento, decorrente dalla comunicazione della presenta ordinanza, detta Amministrazione provvedeva al deposito presso la Segreteria, in data 3 giugno 2016, di relazione illustrativa contenente il criterio di calcolo delle somme arretrate liquidate al ricorrente per assegno principale ed indennità accessoria, per arretrati lordi dovuti dal 12/3/2001 al 31/3/2008 di 56.182,24 imponibili su cui veniva operata ritenuta IRPEF dal sostituto d’imposta di 12.921,91 euro, equivalente alla misura del 23%, per un pagamento netto di 43.260,33 eseguito mediante bonifico bancario del 5/3/2016 del CRO n. 89328257503.

- All’udienza di discussione del 12 luglio 2016, l’avv. Cavadin, difensore del ricorrente su delega dell’avv. Sossio Vitale, ha sollevato ulteriori obiezioni e perplessità circa l’assoggettabilità ad imposta del trattamento pensionistico liquidato – ritenendolo, ex adverso, esente in quanto di natura risarcitoria a differenza di quanto previsto dal decreto dirigenziale emesso dalla Direzione generale PRVIMIL del 13/1/2015 di cui all’ALL. 3/A del relativo invio – e, soprattutto, rilevava che la succinta risposta della Ragioneria Territoriale di Treviso non riporta l’analitica indicazione delle singole voci liquidate a titolo di arretrato pensionistico riconosciuto che consenta di appurare se detto trattamento liquidato è comprensivo anche del cumulo dell’indennità integrativa speciale ritenuta spettante nel medesimo periodo e delle ragioni che fondano l’an ed il quantum del prelievo tributario eseguito.

- Pertanto, non essendo stato possibile fugare completamente tali dubbi dall’esame delle emergenze documentali versati in atti e dalle informazioni ricevute effettuato, il Giudice in precedenza incaricato della trattazione della causa ha ritenuto necessario disporre un ulteriore supplemento istruttorio volto all’acquisizione di documentazione e di dettagliata relazione utile a soddisfare i quesiti descritti indispensabili, per addivenire ad una definitiva decisione, adempimento contenuto nell’Ordinanza n. 36 depositata il 16/9/2016, onerando sia il Ministero della Difesa sia la Ragioneria Territoriale, ciascuno per quanto di relativa competenza, ed assegnando il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell’ordinanza per il suo adempimento attraverso il deposito di nota/relazione scritta, rinviando per la prosecuzione all’udienza del 16/12/2016.

- Il Ministero della Difesa, in ottemperanza alla descritta ordinanza n. 36/2016 ha rappresentato, con memoria del 24.11.2016, di aver assoggettato ad imposizione IRPEF il trattamento pensionistico privilegiato vitalizio di 8^ ctg. decorrente dalla data del congedo del 12/3/2001, conformandosi alla decisione di questa Corte, non rientrando la fattispecie in esame nel novero contemplato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 387/1989, richiamata dalla Circolare del M.E.F. n. 21/1991 che ha ritenuto esenti da imposta unicamente i trattamenti pensionistici generati da infermità contratte durante il servizio di leva obbligatorio, anziché, come nel caso che ci occupa, occorso in data 27/9/2000 e, quindi, durante il successivo periodo di ferma volontaria. Per quanto concerne la doglianza del ricorrente circa la misura dell’imposizione fiscale, operata sugli arretrati pensionistici riconosciuti, mediante ritenuta d’imposta del 23%, il Ministero ha precisato che tale prelievo obbligatorio è stato eseguito direttamente dalla Ragioneria Territoriale di Treviso/Belluno, come meglio indicato dalla nota del 12/4/2016 depositata in atti.

- Nell’udienza del 16/12/2016, l’Avv. A. Cavadin per il ricorrente, su delega dell’avv. Sossio, ha tuttavia sollevato in sede di udienza di discussione il dubbio se le somme in concreto elargite al proprio assistito fossero o meno comprensive di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 429 c.p.c. come previsto per i crediti pensionistici, chiedendo espressamente ulteriori precisazioni o, nell’incertezza, l’accoglimento del ricorso in parte de qua, riportandosi integralmente a quanto in esso contenuto.

- In seguito all’udienza di discussione del 16 dicembre 2016, anche per l’assenza in essa della parte resistente alla quale non è stato possibile chiedere ulteriori chiarimenti, permaneva la perplessità evidenziata dalla difesa del ricorrente, nonostante il capillare esame del prospetto sinottico della RTS di Treviso/Belluno, per cui, sospesa ancora una volta la decisione del giudizio incardinato, con Ordinanza n. 16/2017 resa fuori udienza e depositata in data 9 febbraio 2017, il Giudice precedentemente incaricato della trattazione della causa chiedeva al Ministero della Difesa ed al terzo Ragioneria Territoriale dello Stato di Treviso/Belluno di esibire, entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta ordinanza, mediante deposito in Segreteria, gli opportuni e doverosi chiarimenti ed informazioni se nel totale delle somme liquidate al ricorrente, detratto il prelievo fiscale, di 43.260,33 euro dovessero ritenersi inclusi gli interessi e la rivalutazione monetaria, quest’ultima laddove rappresenti una maggior somma rispetto ai primi, non emergendo, in modo perspicuo, tale distinta voce di liquidazione degli arretrati dall’analisi dei pagamenti effettuati a vario titolo nel prospetto fornito dalla RTS competente, allegato alla risposta pervenuta dall’Amministrazione della Difesa in ottemperanza alla precedente ordinanza n. 36/2006.

- Pertanto, si rinviava la discussione della causa all’udienza del 7 aprile 2017 senza autorizzare il deposito o lo scambio di nuove memorie contenenti motivi ed argomentazioni difensive o tecniche da esporre, eventualmente, oralmente in sede di conclusioni rassegnate nell’udienza di rinvio.

- In seguito alla predetta ordinanza, il Ministero della Difesa ha rappresentato (nota prot. n. 22896 del 20-02.2017 acquisita al prot. n. 1280 in data 20.02.2017) “(…) che il totale delle somme liquidate con Decreto n. 160 del 28/07/2015, emesso in sede di autotutela, pari ad Euro 43.260,33 costituisce l’arretrato pensionistico netto dovuto, composto dalla somma lorda pari ad Euro 56.182,24 decurtata dell’IRPEF pari ad Euro 12.921,91. Sulla citata somma di Euro 43.260,33, liquidata e pagata al ricorrente da parte dalla Ragioneria Territoriale dello Stato Treviso/Belluno, sono stati calcolati gli interessi e la rivalutazione monetaria maturati, che alla data del 5 marzo 2016 ammontano ad Euro 5.031,83, giusta prospetto che si allega. Tale somma verrà pagata dalla Scrivente non appena sarà finanziato il pertinente capitolo di bilancio nel corso del corrente esercizio finanziario 2017. Per quanto sopra, la Scrivente ritiene di aver fornito esecuzione all’Ordinanza in epigrafe ed insiste perché venga dichiarata l’improcedibilità del presente ricorso per cessata materia del contendere”.

- Non è pervenuta alcuna risposta da parte della Ragioneria Territoriale di Treviso/Belluno, in quanto non è stata comunicata alla stessa la citata ordinanza n. 16/2017.

- La difesa del ricorrente ha peraltro sollevato in sede di udienza di discussione tenutasi il 7 aprile 2017 il dubbio se gli interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 429 c.p.c. siano stati calcolati su ciascuno dei ratei arretrati spettanti a titolo di pensione privilegiata tabellare dal 12.3.2001 fino alla data del soddisfo, emergendo, invero, dal prospetto allegato alla relazione del Ministero che gli stessi interessi sarebbero stati calcolati complessivamente sul totale degli arretrati, dal 20-02-2009 al 5-03.2016, chiedendo espressamente ulteriori precisazioni o, nell’incertezza, l’accoglimento del ricorso in parte de qua, riportandosi integralmente a quanto in esso contenuto.

- In proposito, questo Giudice, con Ordinanza n. 41 resa fuori udienza e depositata il 10 maggio 2017, ha ritenuto di richiamare l’orientamento interpretativo da ultimo affermato dalle SS.RR. di questa Corte con la sentenza n. 6/QM/2008 del 24 novembre 2008. Ha chiarito la suddetta decisione che il disposto dell’art. 429, comma 3 del c.p.c. – nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui agli artt. 16, comma 6 della legge n. 412/1991, 22 comma 36 della legge n. 724/1994 e 45 comma 6 della legge n. 448/1998 –vale anche per i giudizi in corso, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 205/2000 (10 agosto 2000); dunque, le disposizioni del citato art. 429, comma 3 c.p.c., si applicano ai ratei di pensione scaduti dopo tale data.

Alla luce dell’orientamento interpretativo di cui alla la sentenza n. 6/QM/2008 del 24 novembre 2008 delle SS.RR., per i ratei maturati dopo la data di entrata in vigore della legge n. 205/2000 (10 agosto 2000), vanno riconosciuti interessi legali e rivalutazione monetaria, ma non in cumulo integrale con gli interessi, quale matematica sommatoria dell’una e dell’altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì parziale, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi (Corte dei Conti, Sez. II d’Appello sent. 420 del 18.6.2014 e sent. n. 364 del 26.5.2014; Sez. I d’Appello, sent. n. 21 dell’11/01/2013). La decorrenza di tali emolumenti accessori andrà ricondotta al giorno in cui è maturato il credito riferito ai “singoli ratei pensionistici ” (Corte dei Conti – Sez. Lazio, sent. n. 483 del 27.5.2014). Dalle somme come innanzi determinate, andrà ovviamente detratto quanto già corrisposto dall’Amministrazione per il medesimo titolo.

- Ciò posto dal prospetto allegato alla Relazione del Ministero e dal tenore dello stesso decreto n. 160 del 28/07/2015 sembrava emergere che gli interessi fossero stati calcolati sul totale dell’importo liquidato a titolo di arretrati a decorrere dal 20.02.2009.

- Peraltro, non era possibile evincere dagli atti di causa se le somme dovute a titolo di interessi e rivalutazione monetaria fossero state effettivamente liquidate in favore di parte ricorrente, emergendo invero dalla relazione del Ministero che “Tale somma verrà pagata dalla Scrivente non appena sarà finanziato il pertinente capitolo di bilancio nel corso del corrente esercizio finanziario 2017”.

Pertanto, con la predetta Ordinanza n. 41/2017, considerato che a seguito dell’udienza di discussione in data 7/4/2017, anche per l’assenza in essa della parte resistente alla quale non è stato possibile chiedere ulteriori chiarimenti, permanevano le predette perplessità evidenziate dalla difesa del ricorrente oltre a quanto sopra rilevato circa il calcolo degli interessi e della rivalutazione nonché la conseguente liquidazione, nonostante l’esame della relazione del Ministero della Difesa, questo Giudice ha ordinato al Ministero della Difesa ed al terzo Ragioneria Territoriale dello Stato di Treviso/Belluno di esibire, entro sessanta giorni dalla comunicazione della predetta ordinanza mediante deposito in Segreteria, gli opportuni e doverosi chiarimenti ed informazioni, chiarendo se sulle somme liquidate al ricorrente di 43.260,33 euro siano stati correttamente calcolati gli interessi e la rivalutazione monetaria, quest’ultima laddove rappresenti una maggior somma rispetto ai primi, non emergendo, in modo perspicuo, se il predetto calcolo sia avvenuto in conformità ai criteri indicati nella sentenza n. 6/2008/Q.M. delle SS.RR. della Corte dei conti e dalla successiva giurisprudenza di questa Corte come sopra richiamata; andava ulteriormente chiarito se le predette voci (interessi e rivalutazione monetaria) siano state effettivamente liquidate in favore di parte ricorrente, con onere di comunicare anche i tempi occorrenti per l’effettiva erogazione della prestazione dovuta, non potendosi ritenere assolto, allo stato degli atti, l’onere istruttorio di cui all’ordinanza n. 16/2017, pure richiamato nella presente ordinanza.

Veniva fissata per la discussione della causa l’udienza del 20 ottobre 2017, ore 10,30, fissando per il giorno 10 ottobre 2017 il termine per il deposito o lo scambio di memorie contenenti motivi ed argomentazioni difensive o tecniche da precisare, eventualmente, oralmente in sede di conclusioni rassegnate nell’udienza di rinvio.

In data 28 settembre 2017 perveniva la nota del Ministero della Difesa, nella quale si evidenziava quanto segue: “Preliminarmente si rappresenta che, trattandosi di militare collocato in congedo assoluto per riforma, la Scrivente ha provveduto a rettificare con Decreto n. 154 del 21/07/2017 la data di decorrenza degli emolumenti accessori, erroneamente indicata nel Decreto n. 160/2015 nel 20/02/2009, individuando il corretto “dies a quo” per il calcolo dei medesimi (330 giorni dalla data del congedo) nel 06/02/ 2002.

Come peraltro già precisato nella citata nota n. 22896 del 20/02/2017, questa D.G. con Ordinativo di pagamento n. 106 del 29/05/2017 ha liquidato in favore del ricorrente la somma di Euro 5.031,83 per oneri accessori, provvedendo ad attribuire l’ulteriore importo di Euro 4.781,23 per il medesimo titolo, relativamente ai ratei pensionistici maturati dal 06/02/2002 al 21/02/2009, per un importo complessivo pari ad Euro 9.813,06.

Per ciò che concerne i criteri adottati per l’attribuzione di detti oneri si precisa che per gli arretrati pensionistici corrisposti in via amministrativa con liquidazione ex officio degli emolumenti accessori , come nel caso di specie, la norma applicativa di riferimento risulta essere il D.M. n. 352/98 che ha uniformato i principi nella materia de qua.

In base alla suddetta disposizione normativa sugli arretrati scaturiti da pensioni tabellari spettanti ai militari di leva compete il beneficio di maggior rilievo economico tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, da determinarsi con riferimento al periodo di maturazione di ciascun rateo pensionistico.

Nel caso che qui occupa, gli interessi legali sono risultati di importo più favorevole rispetto alle somme eventualmente dovute per rivalutazione monetaria, con conseguente attribuzione unicamente degli interessi medesimi, corrisposti con i cennati ordinativi di spesa nella misura complessiva di Euro 9.813,06.

Con riferimento all’ulteriore pretesa attorea circa la rivalutazione monetaria in aggiunta agli interessi legali liquidati, si ripete che, come sopra evidenziato, la pensione tabellare in favore del ricorrente è stata conferita in via amministrativa con liquidazione ex officio degli emolumenti interessi legali secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 352/98.

L’art. 1 della citata norma prevede infatti l’estensione alle pensioni tabellari dei militari di leva dei criteri di calcolo di detti emolumenti, secondo quanto specificato nell’art. 2 e nell’art. 3 della disposizione medesima, portando cioè in detrazione dalle somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria l’importo dovuto per interessi legali.

Per la fattispecie in esame non può trovare applicazione l’art. 429 c.p.c. comma 3 come richiamato dall’art. 5 L. n. 205/2000 che si riferisce espressamente agli oneri accessori liquidati anche d’ufficio dal giudice quando riconosce somme per crediti pensionistici , comprensivi di interessi legali e del maggior danno eventualmente subito per la svalutazione del suo credito.

La Scrivente, tenuto altresì conto che la Sentenza n. 10/2002/QM nonché la Sentenza n. 6/2008/QM delle Sezioni Riunite costituiscono precedente giurisprudenziale e non norma con valore cogente, trattandosi di Decisioni rese in data anteriore all’entrata in vigore della Legge n. 69/2009 art. 42 che ha reso vincolanti le pronunce delle citate Sezioni, ha pertanto correttamente operato per ciò che riguarda i profili relativi al calcolo ed alla liquidazione degli emolumenti in questione, che risultano regolarmente accreditati sul conto bancario del ricorrente rispettivamente in data 29/05/2017 ed in data 08/09/2017.

Ciò posto, si chiede che Codesta Onorevole Corte, ritenuta la legittimità dell’operato di questa A.D. ed accertata la portata satisfattiva dello stesso, voglia dichiarare il presente ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, per intervenuta carenza d’interesse alla decisione de qua”.

In data 5 ottobre 2017 perveniva la nota della Ragioneria Territoriale dello Stato di Treviso/Belluno nella quale si precisava quanto segue: “(…) Premesso che questa Ragioneria interviene nelle applicazioni del Decreto emesso dopo la Sentenza, in qualità Ufficio Secondario di spesa. Il soggetto Primario è il Ministero della Difesa che emette il Decreto, al quale questa Ragioneria è tenuta a dare esecuzione e a trasmettere il prospetto descrittivo delle differenze mensile e il riepilogativo della quota capitale liquidata (allegato n. 1).

Per la partita indicata in oggetto, sono stati effettuati due prospetti, il primo relativo all'applicazione del Decreto n. 137 del 14 aprile 2010 (allegato n. 2) e il secondo n. 160 del 28 luglio 2015 (allegato n. 3) relativo alla retrodatazione della pensione.

I prospetti citati sono trasmessi da questa Ragioneria al Ministero della Difesa il quale li utilizzerà per determinare l'ammontare degli interessi, seguendo i criteri dettati dalla Sentenza.

Si fa presente infine, che per il calcolo degli interessi la Ragioneria è solo tenuta a trasmettere i prospetti di liquidazione con il montante corretto sul quale il Ministero della Difesa calcolerà gli interessi e le somme da corrispondere all'istante.

Per completezza delle informazioni si comunica, infine che questa Ragioneria deve ancora liquidare l'importo di € 172,89 relativi agli interessi sulle differenze di Indennità Integrativa Speciale, già richiesti all'Amministrazione Centrale e non ancora assegnati”.

All’udienza del 20 ottobre 2017, presente per il ricorrente, su delega dell’avv. Sossio Vitale, l’avv. Cavadin il quale ha concluso come da verbale, e costituito ma non rappresentato il Ministero della Difesa, la causa passava in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va innanzitutto rilevato che, a seguito delle dichiarazioni provenienti dall’Amministrazione della Difesa, risulta perspicuo che la stessa ha provveduto con decreto n. 160 in data 28/07/2015, in conformità a quanto richiesto dal ricorrente nella domanda amministrativa e nel successivo ricorso giurisdizionale, limitatamente alla decorrenza del trattamento pensionistico spettante al ricorrente (dal 12.03.2001 anziché dal 1°4.2008, come invece statuito in precedenza dal decreto n. 137 del 14.4.2010), con diritto alla corresponsione di tutti gli arretrati maturati.

In sede di udienza, la difesa di parte ricorrente ha insistito nell’eccezione illustrata in corso di causa circa la non assoggettabilità ad IRPEF del trattamento di pensione privilegiata, cosicché permarrebbe l’interesse a vedere accolto il ricorso iniziale, in relazione alle somme arretrate liquidate al ricorrente - in corso di causa - per assegno principale ed indennità accessoria, per arretrati lordi dovuti dal 12/3/2001 al 31/3/2008 di 56.182,24 imponibili su cui è stata operata ritenuta IRPEF dal sostituto d’imposta di 12.921,91 euro, equivalente alla misura del 23%, per un pagamento netto di 43.260,33 eseguito mediante bonifico bancario del 5/3/2016.

Essendo stata svolta istruttoria dal Giudice in precedenza incaricato della trattazione della causa (Ordinanza n. 36/2016) ed avendo il Ministero dispiegato difese con citata memoria depositata in atti al 24 novembre 2016, si è formato sulla questione pieno contraddittorio tra le parti per cui, avendo parte ricorrente insistito sul punto, questo Giudice ritiene di svolgere le seguenti considerazioni.

Il Ministero della Difesa con nota del 24 novembre 2016 ha precisato di aver assoggettato ad imposizione IRPEF il trattamento pensionistico privilegiato vitalizio di 8^ ctg. decorrente dalla data del congedo del 12/3/2001, conformandosi alla decisione di questa Corte, non rientrando la fattispecie in esame nel novero contemplato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 387/1989, richiamata dalla Circolare del M.E.F. n. 21/1991 che ha ritenuto esenti da imposta unicamente i trattamenti pensionistici generati da infermità contratte durante il servizio di leva obbligatorio, anziché, come nel caso che ci occupa, occorso in data 27/9/2000 e, quindi, durante il successivo periodo di ferma volontaria.

La circostanza di fatto (trattamento pensionistico generato da infermità occorsa in data 27/9/2000, durante il successivo periodo di ferma volontaria) è stata prospettata nella citata memoria dal Ministero della Difesa nei termini seguenti: “l’infortunio causa della lesione del ricorrente risulta occorso in data 27/09/2000, quindi nel periodo di ferma volontaria (giusta foglio matricolare), tenuto conto che il periodo di leva obbligatoria all’epoca vigente per la Forza Armata di appartenenza aveva durata di 10 mesi”.

Parte ricorrente aveva esposto nel ricorso che, al contrario, l’infortunio sarebbe occorso “durante il periodo di ferma obbligatoria essendo avvenuto durante l’arruolamento al C.E.M.M. per ferma di mesi “L3” come risulta dal documento allegato”; durante la trattazione della causa, la difesa di parte ricorrente ha precisato che la definizione utilizzata nel decreto n. 137/2010 - che si riferisce al “trattamento privilegiato tabellare” - confermerebbe la predetta circostanza.

Al riguardo, giova rilevare che come rilevato dal Ministero della Difesa, il ricorrente, al momento dell’infortunio, si trovava “nel periodo di ferma volontaria (giusta foglio matricolare)”, come risulta dal verbale del 12.3.2001 della CMO di La Spezia laddove si precisa che “è non idoneo il ricorrente al proseguimento del servizio quale volontario di truppa in ferma breve, …”.

La predetta circostanza non è smentita, ma anzi in effetti confermata dalla parte ricorrente, allorché fa riferimento nel ricorso alla “ferma di mesi L3”, pur ritenendo di precisare che la stessa ferma sarebbe da considerare “obbligatoria”, come risulterebbe da un non meglio precisato “documento allegato”.

In proposito, rileva questo Giudice che la predetta definizione (“ferma L3”), in assenza di ulteriori precisazioni e documenti probatori non reperibili negli atti allegati al ricorso né successivamente depositati (contrariamente a quanto prospettato da parte ricorrente), serviva a designare (in forma abbreviata) il prolungamento volontario della ferma per 3 anni, cosicché, unitamente agli altri elementi probatori sopra richiamati, risulta implicitamente confermato da parte ricorrente quanto prospettato dal Ministero della Difesa nella citata nota, laddove chiariva che il periodo di leva obbligatoria all’epoca vigente per la Forza Armata di appartenenza aveva durata di 10 mesi e, dunque, essendo l’infortunio occorso in data 27 settembre 2000 (circostanza di fatto non contestata in atti), lo stesso era avvenuto durante il periodo di ferma volontaria.

La predetta circostanza di fatto è, peraltro, confermata dal già citato verbale del 12.3.2001 della CMO di La Spezia, né parte ricorrente, in sede di ricorso e durante la trattazione della causa, ha allegato documenti probatori idonei a contrastare la prospettazione dell’amministrazione resistente.

In particolare, come meglio si preciserà in seguito, non può costituire elemento probatorio, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente anche nell’udienza del 20 ottobre 2017, la definizione di “pensione tabellare” che il Ministero ha talvolta utilizzato per riferirsi al trattamento pensionistico di cui risulta beneficiario il ricorrente.

Così accertata, nei predetti termini, la suddetta circostanza di fatto, va ora conseguentemente esaminata la questione dell’assoggettabilità a IRPEF della pensione privilegiata vitalizia di categoria 8^ conseguita a seguito di infortunio occorso durante il prolungamento volontario della ferma.

In proposito, rileva l’orientamento più recente di questa Corte che ha chiarito come “Nel caso, invece, di militari in servizio volontario non permanente - come il OMISSIS, militare volontario dal 24.7.1964 al 13.8.1968 - va rappresentato che, sulla base di quanto disposto dalla Sentenza della Corte costituzionale n. 389/1997 e come correttamente interpretato dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato, con PARERE n. 1138/1997 e recepito altresì nella CIRCOLARE n. 104 del 19 maggio 2000 del M.E.F, l’esenzione IRPEF prevista per le pensioni corrisposte ai militari di leva può avere luogo solo se la menomazione si sia verificata nel periodo coincidente con quello svolto ai fini dell’assolvimento degli obblighi di leva imposti dall’art. 52 della Costituzione” (Corte dei conti, Corte di Appello, Sez. I, Sent. n. 403/2016; nel medesimo senso, Corte dei conti, Sez. Lombardia, sentenza n. 147/2015; Cassazione civile, sez. trib., 30/05/2005, n. 11483, Corte di Cassazione, sentenze 28.5.2004, n. 10344; 22.8.2002 n. 12392).

Pertanto, anche nel caso di specie, trattandosi di pensione privilegiata erogata a seguito di infortunio occorso durante il prolungamento volontario della ferma, non può avere luogo l’esenzione IRPEF, essendo a tal fine determinante “il rilievo dell'obbligatorietà del servizio stesso, prestato dal cittadino nell'interesse della collettività, sicché, ricorrendo la diversa ipotesi del servizio volontario, tale natura risarcitoria va negata, senza che ciò comporti profili di illegittimità costituzionale, attesa la diversità dei presupposti di fatto delle due situazioni” (cit. Corte di Cassazione, sentenza 22.8.2002 n. 12392).

E ciò, come già anticipato, a prescindere dalla circostanza che in alcuni atti (v. decreto n. 137/2010) il Ministero della Difesa abbia definito il trattamento pensionistico in causa come “tabellare”.

Ai fini della questione in esame, rileva piuttosto il fatto che sia nel citato decreto n. 137/2010 sia nel successivo decreto n. 160 in data 28/07/2015 (come rettificato dal Capo della Sezione Ten. Col. Com. Diego BRUSELLES), l’amministrazione della Difesa ha chiaramente evidenziato che “il trattamento di cui al presente decreto non è esentato dall’IRPEF”, con ciò aderendo, come precisato in corso di causa dal Ministero, all’orientamento interpretativo avvalorato da questa Corte e condiviso da questo Giudice (cit. Corte dei conti, Corte di Appello, Sez. I, Sent. n. 403/2016, che richiama cit. Circolare MEF n. 104 del 19 maggio 2000), da cui si evince che l’esenzione dall’imposta sul reddito è prevista per le sole pensioni privilegiate percepite dai militari che abbiano contratto un’infermità durante l’arco temporale corrispondente alla ferma di leva obbligatoria, in coerenza con quanto statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 387 del 4-11 luglio 1989.

In altri termini, ha assunto rilievo, nel caso di specie, la circostanza che il trattamento pensionistico sia stato erogato in conseguenza di un infortunio non occorso nell’arco temporale strettamente corrispondente alla ferma di leva obbligatoria, così come si evince dal citato verbale del 12.3.2001 della CMO di La Spezia e dalla richiamata memoria del Ministero della Difesa del 24 novembre 2016, non contestati mediante contrari elementi probatori da parte ricorrente.

In conclusione, per le ragioni sopra esposte, questo Giudice non ritiene di accogliere l’eccezione di parte ricorrente, sollevata in corso di causa e ribadita nell’udienza del 20 ottobre 2017, e volta all’accertamento del diritto a percepire gli arretrati della pensione, già riconosciuta dall’amministrazione resistente, “al lordo della ritenuta IRPEF”.

Quanto alla domanda di parte ricorrente relativa all’accertamento del diritto alla corresponsione di tutti gli arretrati maturati, maggiorati di interessi e rivalutazione come per legge, la complessiva attività istruttoria condotta dal Giudice in precedenza incaricato della trattazione (cfr. Ordinanze n. 22/2016, n. 36/2016, n. 16/2017) oltre che, da ultimo, da questo Giudice (cfr. Ordinanza n. 41/2017), ha consentito di accertare che successivamente al ricorso, il Ministero della Difesa con decreto n. 154 del 21/07/2017 ha individuato nel 06/02/2002 (330 giorni dalla data del congedo) la data di decorrenza degli emolumenti accessori (già indicata nel 20/02/2009 con Decreto n. 160/2015), per cui, ad avviso dell’amministrazione resistente, sarebbe così stato corretto il “dies a quo” per il calcolo degli accessori .

In relazione al criterio di calcolo di interessi e rivalutazione monetaria, il Ministero della Difesa ha inoltre rilevato che nella fattispecie in esame non possa trovare applicazione “l’art. 429 c.p.c. comma 3 come richiamato dall’art. 5 L. n. 205/2000 che si riferisce espressamente agli oneri accessori liquidati anche d’ufficio dal giudice quando riconosce somme per crediti pensionistici , comprensivi di interessi legali e del maggior danno eventualmente subito per la svalutazione del suo credito”. Il Ministero ha invece ritenuto applicabile, al caso di specie, quanto prescritto dall’art. 1 del citato D.M. 352/1998 che “prevede infatti l’estensione alle pensioni tabellari dei militari di leva dei criteri di calcolo di detti emolumenti, secondo quanto specificato nell’art. 2 e nell’art. 3 della disposizione medesima, portando cioè in detrazione dalle somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria l’importo dovuto per interessi legali”.

Secondo le precisazioni contenute nella nota da ultimo pervenuta dal Ministero, gli interessi legali, risultando di importo più favorevole rispetto alle somme eventualmente dovute per rivalutazione monetaria, sarebbero stati corrisposti nella misura complessiva di € 9.813,06, in data 29/05/2017 ed in data 08/09/2017.

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Treviso/Belluno ha ritenuto da ultimo di precisare che, in qualità di Ufficio Secondario di spesa, “interviene nelle applicazioni del Decreto emesso dopo la Sentenza” e che “per il calcolo degli interessi la Ragioneria è solo tenuta a trasmettere i prospetti di liquidazione con il montante corretto sul quale il Ministero della Difesa calcolerà gli interessi e le somme da corrispondere all'istante”.

Al riguardo, questo Giudice, ritiene di richiamare nuovamente quanto già rilevato con Ordinanza n. 41 resa fuori udienza e depositata il 10 maggio 2017. In particolare, il ritardo nell’erogazione delle prestazioni previdenziali determina, in favore del pensionato, la decorrenza di interessi e rivalutazione monetaria, non rilevando le ragioni del ritardo e neanche, contrariamente a quanto evidenziato dal Ministero della Difesa, la circostanza che la liquidazione della pensione sia avvenuta in via amministrativa e non in seguito a una pronuncia giudiziale.

Rileva, invece, l’orientamento interpretativo affermato dalle SS.RR. di questa Corte con la sentenza n. 10/QM/2002 del 18 ottobre 2002 e con la sentenza n. 6/QM/2008 del 24 novembre 2008.

La prima ha chiarito, tra l’altro, che:

- all’art. 5 della L. n. 205/2000, nonché all’art. 429 cod. proc. civ. da quella norma richiamato, va riconosciuta sia una natura processuale che sostanziale;

- l’art. 429, co. 3, cod. proc. civ. ha introdotto il generale diritto del titolare di trattamento pensionistico, per il caso di ritardata liquidazione dello stesso, a veder riconosciuti, contestualmente alla prestazione principale, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;

- l’art. 429, co. 3, cod. proc. civ. trova applicazione a tutti i giudizi pensionistici di cognizione della Corte dei conti, compresi quelli afferenti alle pensioni di guerra ed alle pensioni militari c. d. tabellari;

- il calcolo del c. d. “maggior importo” tra interessi e rivalutazione va operato ex art. 429, co.3, cod. proc. civ., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice ISTAT ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ. rilevati anno per anno, da applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze a far data dal momento di maturazione del diritto pensionistico, fino al soddisfo, salvi i limiti indotti dall’eventuale prescrizione del credito o di suoi ratei.

La seconda sentenza ha chiarito che il disposto dell’art. 429, comma 3 del c.p.c. – nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui agli artt. 16, comma 6 della legge n. 412/1991, 22 comma 36 della legge n. 724/1994 e 45 comma 6 della legge n. 448/1998 –vale anche per i giudizi in corso, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 205/2000 (10 agosto 2000); dunque, le disposizioni del citato art. 429, comma 3 c.p.c., si applicano ai ratei di pensione scaduti dopo tale data.

Alla luce dell’orientamento interpretativo di cui alla la sentenza n. 6/QM/2008 del 24 novembre 2008 delle SS.RR., per i ratei maturati dopo la data di entrata in vigore della legge n. 205/2000 (10 agosto 2000), vanno riconosciuti interessi legali e rivalutazione monetaria, ma non in cumulo integrale con gli interessi, quale matematica sommatoria dell’una e dell’altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì parziale, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi (Corte dei Conti, Sez. II d’Appello sent. 420 del 18.6.2014 e sent. n. 364 del 26.5.2014; Sez. I d’Appello, sent. n. 21 dell’11/01/2013). La decorrenza di tali emolumenti accessori andrà ricondotta al giorno in cui è maturato il credito riferito ai “singoli ratei pensionistici ” (Corte dei Conti – Sez. Lazio, sent. n. 483 del 27.5.2014). Dalle somme come innanzi determinate, andrà ovviamente detratto quanto già corrisposto dall’Amministrazione per il medesimo titolo.

Evidentemente nella fattispecie in esame, rientrante pienamente nell’ambito di vigenza della legge n. 205/2000, deve trovare applicazione, contrariamente a quanto asserito dal Ministero della Difesa, l’art. 429, co. 3, cod. proc. civ., richiamato dall’ art. 5, comma 2, della l. n. 205/2000, nell’interpretazione datene dalle citate sentenze delle Sezioni Riunite della Corte dei conti.

Di conseguenza, fermo restando il diritto già riconosciuto dall’amministrazione alla liquidazione della pensione privilegiata vitalizia di 8^ ctg. a decorrere dalla data del congedo del 12/3/2001, con diritto alla corresponsione di tutti gli arretrati maturati, ritiene questo Giudice che vada riconosciuto altresì il diritto del signor U. G., con riferimento ai ratei pensionistici maturati e corrisposti in ritardo, il diritto agli interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla scadenza dei ratei sino al soddisfo, in applicazione del cumulo parziale, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi; dalle somme come innanzi determinate, andrà ovviamente detratto quanto già corrisposto dall’Amministrazione per il medesimo titolo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall’art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità (ex multis, Corte dei Conti, Sez. I d’App., sent. n. 76 del 10.2.2016).

Riguardo, invece, alle spese legali, tenuto conto dell’esito del giudizio, occorre fare riferimento al principio della soccombenza, considerato il “petitum” come prospettato originariamente nel ricorso.

Nel caso di specie, l’Amministrazione della Difesa ha agito, in seguito alla proposizione del ricorso, mediante adozione del Decreto n. 160 in data 28/07/2015, soddisfacendo la principale domanda prospettata dal ricorrente (decorrenza del trattamento pensionistico), per cui risulta in parte “de qua” virtualmente soccombente; quanto alla ulteriore domanda, relativa agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, questo Giudice ha accolto il ricorso nei termini di cui sopra, non ritenendo che sussistessero i presupposti per dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Ciò posto, le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 1.000,00, oltre IVA e CPA, da porsi a carico del Ministero della Difesa e da distrarsi in favore dell’avvocato del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, riconosce il diritto del signor U. G. - con riferimento ai ratei pensionistici maturati e corrisposti in ritardo - agli interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla scadenza dei ratei sino al soddisfo, in applicazione del cumulo parziale, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi; dalle somme come innanzi determinate, andrà ovviamente detratto quanto già corrisposto dall’Amministrazione per il medesimo titolo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 1.000,00, oltre IVA e CPA, da porsi a carico del Ministero della Difesa e da distrarsi in favore dell’avvocato del ricorrente.

Manda alla segreteria della Sezione per la comunicazione della presente sentenza alle parti costituite.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 60 giorni.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio all’esito della pubblica udienza del 20/10/2017.

Il Giudice
F.to (Dott.ssa Innocenza Zaffina)

Depositata in Segreteria il 15/11/2017

Il Funzionario Preposto
F.to Nadia Tonolo


Ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, va disposta, per il caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione dei dati personali del ricorrente, ravvisando questo Giudice l’opportunità di tutelare d’ufficio la relativa riservatezza, in relazione ai contenuti della controversia.
Il Giudice
F.to (Dott.ssa Innocenza Zaffina)
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Re: pensione privilegiata tempi infiniti?

Messaggio da Airone1961 »

Una domanda per panorama sulla decorrenza della privilegiata credo la decorrenza sia dal giorno mese anno della richiesta presentata al patronato se giusto potresti darmi conferma per favore , lo chiedo perché un amico mio carabiniere in pensione e convinto che decorre dal giorno del riconoscimento dal comitato di verifica se così fosse sarebbe assurdo e tutti con tasche piene .
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Re: pensione privilegiata tempi infiniti?

Messaggio da iosonoquì »

Per chi ne avesse necessità, Vi invito alla lettura dell'informativa INPDAP del 2 aprile 2003, NR.19 (facilmente consultabile in internet) ove vengono spiegati i passi da seguire. Sollecitate l'INPS in pec, chiedendo il responsabile del procedimento, con riferimento al ritardo dell'eventuale riconoscimento ai sensi della normativa vigente, e non rimanete in attesa in quanto Voi stessi colpevoli del ritardo da parte dell'INPDAP che se non la sollecitate lascia la pratica in attesa.
La normativa é attualmente in vigore, pur essendo transitati sotto l'INPDAP.
Non abbiate timore alcuno e fate valere i vostri diritti!!!!

Cordialmente.
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Re: pensione privilegiata tempi infiniti?

Messaggio da oreste.vignati »

Airone1961 ha scritto:Una domanda per panorama sulla decorrenza della privilegiata credo la decorrenza sia dal giorno mese anno della richiesta presentata al patronato se giusto potresti darmi conferma per favore , lo chiedo perché un amico mio carabiniere in pensione e convinto che decorre dal giorno del riconoscimento dal comitato di verifica se così fosse sarebbe assurdo e tutti con tasche piene .
La corresponsione della PPO decorre dal giorno del pensionamento se fai la richiesta entro 2 anni, oltre questo periodo decorre dal mese successivo alla richiesta

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Re: pensione privilegiata tempi infiniti?

Messaggio da JESSICA1995 »

Ciao Oreste un chiarimento. Riformato marzo 2017. Richiesta aggravamento causa di servizio gennaio 2016. Convocato dalla cmo a luglio 2017 e concessa ppo A8 a vita. Da quando occorrerebbe la ppo ? Grazie e un saluto.
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Re: pensione privilegiata tempi infiniti?

Messaggio da panorama »

Confermo ciò che ha scritto oreste.vignati,

Anche se viene fatta la domanda dopo 2 o 3 mesi dal congedo, decorre sempre dal giorno successivo al pensionamento, importante non farla dopo i 2 anni, poichè il beneficio decorre dal mese successivo alla data della richiesta.
panorama
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Re: pensione privilegiata tempi infiniti?

Messaggio da panorama »

Informativa INPDAP 2 aprile 2003, n. 19

D.P.R 29 ottobre 2001, n. 461. Disposizioni applicative per la concessione della pensione di privilegio nei confronti del personale delle amministrazioni statali per le quali l'Inpdap ha assunto la competenza in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici.

N.B.: fatela rispettare e applicare sui tempi.
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Re: pensione privilegiata tempi infiniti?

Messaggio da panorama »

Diffidate e scrivete all'INPS
spike91
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Re: pensione privilegiata tempi infiniti?

Messaggio da spike91 »

Chiedo scusa, riformato settembre 2014 malattia ascritta tab. A cat.5 a vita. Ancora nessuna notizia dall'INPS mi conviene sollecitare???
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