pensione privilegiata causa di servzio evisita fiscale

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SVT64
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pensione privilegiata causa di servzio evisita fiscale

Messaggio da SVT64 »

Sono un capo squadra con 35 anni di contributi versati di cui 21 anni da vigile del fuoco 9 esterni all'amministrazione e 5 di abbuono per servizio nautico. Mi è stata riconosciuta una causa di servizio ascritta alla cat A ottavo livello e riconosciuto un equo indennizzo ( non ancora quantificato).Mi è stato detto che qualora fossi stato dichiarato non piu' idoneo, avendo diritto alla pensione privilegiata avrei avuto una pensione pari o superiore al massimo.
Se possibile mi farebbe piacere sapere come stanno realmente le cose così da capire chi deve effettuare il conteggio relativo all'equo indennizzo e notificarmelo,e finanziariamente a quanto ammonterebbe la pensione adesso o ai 40 anni di contributi versati, inoltre da verifiche da me fatte non risulta alcuna omogeneità a livello nazionale sulle visite fiscali mandate a chi in malattia per causa di servizio abbia segnalato la cosa sul certificato medico.
Ringrazio chiunque con cognizione di causa possa aiutarmi a capire.


sifanno

Re: pensione privilegiata causa di servzio evisita fiscale

Messaggio da sifanno »

Ciao, sono 1 ex collega anche nautico ora in pensione di Bari. Ho letto la tua domada. hai detto che hai 35 anni complessivamente ( se mi dai la data di ruolo, quanti anni e mesi L.29/79, date dell'eventuale serv. militare, ecc.) posso quantificarti precisamente il rendimento pensionistico che hai maturato. Ti dico che se non sei più idoneo al servizio operativo ed hai raggiunto 80% del rendimento pensionistico e, decidi di andare in pensione, ti spetta la pensione max calcolata con il sistema retributivo, + 1/10 sulla pensione calcolata per via della pensione privilegiata 8 cat. Tab.A. ciao rino
SVT64
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Re: pensione privilegiata causa di servzio evisita fiscale

Messaggio da SVT64 »

Ciao Rino ti ringrazio per l'attenzione,non ho fatto il militare penso di non rientrare in toto nel contributivo ,nel caso ti possa essere utile allo scopo ho contributi versati da ditta privata dal 09/1980 al 03/1990 ,dall'amministrazione dal 02/04/1990 sino ad oggi ed ulteriori 5 anni come nautico maturati a partire dal 1995.
sifanno

Re: pensione privilegiata causa di servzio evisita fiscale

Messaggio da sifanno »

per quantificare precisamente il tuo status contributivo devi dirmi le date cioè:

1) data di nascita

2) data di assunzione

3) per il lavoro privato(9 anni L.29/79), se hai avuto già la risoluzione dall'amministarzione confermandomi i 9 anni. Altrimenti se non hai ancora avuto la risoluzione, avrai sicuramente il TRC mi devi dire la somma delle settimane che risultano.

4) la data (dal al), da quando risulti al distaccamento porto in qualità di operatore avente diritto alle magg. di 1/3.

il programma di calcolo che ho necessita delle date (a parte la legge 29). giusto per avere un riscontro preciso
rino
SVT64
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Re: pensione privilegiata causa di servzio evisita fiscale

Messaggio da SVT64 »

Ciao Rino acco i dati che ti occorrono:
nato il 17/05/64
in ruolo dal 02/04/1990
TRC 459 settimane
nautico dal 17/07/1995
sifanno

Re: pensione privilegiata causa di servzio evisita fiscale

Messaggio da sifanno »

Il metodo che si attuerà per calcolare la tua pensione sarà quello del sistema MISTO. Per via della tua giovane età potrai accedere alla pensione con 40 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica quindi, nel 2017 con decorrenza 2018. Cioè prima dei 60 anni previsti e/o 53/80%. Raggiungi l'aliq. dell'80%, prossimo anno cioè il massimo. Certo se sei dispensato perchè non idoneo al servizio operativo dalla CMO, ti sarà calcolato la pensione sull'aliq. maturata + 1/10 di privilegiata.
vedi allegato
rino
SVT64
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Re: pensione privilegiata causa di servzio evisita fiscale

Messaggio da SVT64 »

Scusami ma non trovo l'allegato,dove devo cercarlo?
ciao
SVT64
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Re: pensione privilegiata causa di servzio evisita fiscale

Messaggio da SVT64 »

fatto ,ti ho mandato una mail
sifanno

Re: pensione privilegiata causa di servzio evisita fiscale

Messaggio da sifanno »

ti ho mandato x mail l'allegato del tuo status servizi al 30 aprile 2011.
rino
SVT64
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Re: pensione privilegiata causa di servzio evisita fiscale

Messaggio da SVT64 »

se ti è possibile sapresti darmi delle indicazioni anche in merito ai dubbi riguardoal lato finanziario?
(guarda il mio primo messaggio)
ciao e grazie
sifanno

Re: pensione privilegiata causa di servzio evisita fiscale

Messaggio da sifanno »

per il calcolo dell'equo indennizzo puoi leggere questa pagina del forum: http://forum.grnet.it/viewtopic.php?f=3&t=89" onclick="window.open(this.href);return false;
per la misura della pensione per 1 calcolo preciso servono almeno 1 striscia di stipendio all'anno degli ultimi 10 anni, e per la parte contributiva il montante accumulato sino ad oggi.
Un consiglio se per te lo stipendio/pensione in termini quantitativi sono relativi nel senso che hai altre entrate allora puoi decidere di andare via (se ti ritengono inidoneo al serv. op.), ma se lo stipendio/pensione è fonte primaria, allora ti consiglio di restare in servizio fino a 60 anni, in quanto (ad occhio e croce come si dice), se vai ora in pensione la tua pensione rispetto allo stipendio non supererà il 68%. regolati tu. ciao rino
Giuseppe 67
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Re: pensione privilegiata causa di servzio evisita fiscale

Messaggio da Giuseppe 67 »

sifanno ha scritto:rino
:oops: Scusa ma per chi vi legge, onde non istaurare uan nuova discussione, puo' accedere agli allegati che menzioni? e se si in che modo ?
anticipatamente ringrazio per l' attenzione
Giuseppe
panorama
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Re: pensione privilegiata causa di servzio evisita fiscale

Messaggio da panorama »

Allego Nota Operativa n. 27 dell'INPDAP del 25/07/2007 che chiarisce alcune cose sulla P.P.O.

vedi/leggi e scarica PDF se d'interesse.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
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Re: pensione privilegiata causa di servzio evisita fiscale

Messaggio da panorama »

Ricorso andato a buon fine dando dei frutti.
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1) - Il sig. F. quindi, presentava il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio al fine di sentire riconosciuto il proprio diritto a pensione privilegiata ai sensi dell’art. 67 del DPR 1092/1973 e dell’art. 4, comma 1, della L. 9/1980, a decorrere dalla data del pensionamento.

2) - Il ricorrente, nel suo atto introduttivo esponeva le ragioni per le quali la sua richiesta dovesse trovare accoglimento, ragioni che consistevano nella sostanziale equiparazione fra lo status giuridico ed economico fra i Dirigenti dell’Amministrazione Penitenziaria con quelli della Polizia di Stato, così come voluto dallo stesso legislatore con L. 154/2005 di delega al Governo per la disciplina del personale dirigente dell’Amministrazione penitenziaria.

3) - Al ricorrente, già Dirigente del Ministero Giustizia, deve, pertanto, applicarsi, a detta dell’INPS, la normativa relativa alle pensioni di privilegio ordinarie per i dipendenti civili dello Stato, tra l’altro abrogata dal 2011.

4) - Solo con determina ME 01216855450 del 19 ottobre 2016, l’INPS ha, però, provveduto alla rettifica della codifica della pensione da civile a militare e, quindi, alla corretta determinazione della pensione; la corretta indicazione della codifica ha consentito, quindi di poter liquidare con la rata di pensione del dicembre 2016 la somma di euro 158,51.

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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SICILIA SENTENZA 265 26/04/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA SENTENZA 265 2017 PENSIONI 26/04/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
MARIA RITA MICCI

ha pronunciato la seguente
SENTENZA 265/2017

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 62342 del registro di segreteria, promosso ad istanza di F. O. NATO A OMISSIS, rappresentato e difeso dal’avv. Sebastiano Faramo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Messina Via Felice Bisazza n. 20

CONTRO: INPS;

VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205;

VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nella udienza del 19 APRILE 2017 l’avv. Faramo e l’avv. Norrito

FATTO e DIRITTO

Con ricorso regolarmente notificato alla controparte e, quindi, depositato il 23 febbraio 2015 presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, il sig. F. chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di privilegio, già negatogli in sede amministrativa.

Il ricorrente esponeva di aver prestato servizio quale Dirigente del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria fino alla data del 30 novembre 2011, quando veniva collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

Con Decreto del Ministero Giustizia del 20 maggio 1991 veniva riconosciuta al ricorrente la dipendenza da causa di servizio per “duodenite bulbare sospetta ulcerosa con distonia segmentaria del colon e gastroduodenite e colite spastica”.

Il ricorrente, quindi, percepiva equo indennizzo per la suddetta patologia pari a Lire 10.483.425.

Successivamente al proprio pensionamento, il ricorrente presentava istanza di pensione privilegiata in data 1 dicembre 2011.

La CMO di Messina in data 27 febbraio 2013 confermava la patologia suddetta ma l’INPS di Messina negava la concessione della pensione di privilegio e l’odierno ricorrente, impugnava, ma invano, detto provvedimento presso il Comitato di Vigilanza Gestione dipendenti pubblici.

Il sig. F. quindi, presentava il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio al fine di sentire riconosciuto il proprio diritto a pensione privilegiata ai sensi dell’art. 67 del DPR 1092/1973 e dell’art. 4, comma 1, della L. 9/1980, a decorrere dalla data del pensionamento.

Il ricorrente, nel suo atto introduttivo esponeva le ragioni per le quali la sua richiesta dovesse trovare accoglimento, ragioni che consistevano nella sostanziale equiparazione fra lo status giuridico ed economico fra i Dirigenti dell’Amministrazione Penitenziaria con quelli della Polizia di Stato, così come voluto dallo stesso legislatore con L. 154/2005 di delega al Governo per la disciplina del personale dirigente dell’Amministrazione penitenziaria.

Con memoria del 22 aprile 2016 si costituiva l’INPS chiedendo il rigetto del ricorso, stante la legittimità del proprio operato. Nessuna equiparazione, infatti, può sussistere nel nostro ordinamento fra Dirigenti della Polizia di Stato e Dirigenti dell’Amministrazione Penitenziaria. Al ricorrente, già Dirigente del Ministero Giustizia, deve, pertanto, applicarsi, a detta dell’INPS, la normativa relativa alle pensioni di privilegio ordinarie per i dipendenti civili dello Stato, tra l’altro abrogata dal 2011.

Con successiva memoria del 5 maggio 2016 l’INPS comunicava di avere annullato il provvedimento di diniego di pensione privilegiata con nota 4800.09/06/2015 del 9 giugno 2015.

Comunicava, altresì, di non aver provveduto alla applicazione contabile del provvedimento in quanto in attesa di documentazione da parte del Ministero della Giustizia già richiesta con nota 9 giugno 2015.

Chiedeva, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere.

La difesa del ricorrente, preso atto dell’avvenuto annullamento, insisteva con nota 21 aprile 2016, per l’accoglimento del ricorso e depositava documentazione fiscale e cedolini onde consentire l’esatta quantificazione della pensione; chiedeva, eventualmente, disporsi CTU per l’esatta quantificazione del trattamento di quiescenza.

All’udienza del 5 maggio 2016, il Giudice rinviava la trattazione del giudizio onde consentire all’INPS di produrre tutta documentazione attestante l’avvenuto adempimento contabile del provvedimento di concessione del trattamento di quiescenza, comprensivo di adeguamento del trattamento di quiescenza medesimo e corresponsione dei relativi arretrati.

Con memoria del 24 ottobre 2016 l’INPS dichiarava di aver adempiuto a quanto dovuto.

All’udienza del 27 ottobre 2017, il Giudice, stante la contestata esattezza dei conteggi offerti dall’INPS nominava CTU, nella persona del dott. Di Giovanni formulando seguente quesito: “determini il CTU l’esatto ammontare della pensione privilegiata spettante con decorrenza 1 dicembre 2011 ad oggi con il computo degli incrementi subiti dalla pensione ordinaria presa come base di calcolo, il tutto con interessi legali dal dovuto fino al soddisfo. Indichi, altresì, quello che dovrà essere l’importo dal gennaio 2017 in poi.”

Il CTU, all’esito della consulenza, stabiliva che l’INPS avesse correttamente adempiuto alle richieste di parte ricorrente.

Solo con determina ME 01216855450 del 19 ottobre 2016, l’INPS ha, però, provveduto alla rettifica della codifica della pensione da civile a militare e, quindi, alla corretta determinazione della pensione; la corretta indicazione della codifica ha consentito, quindi di poter liquidare con la rata di pensione del dicembre 2016 la somma di euro 158,51.

Successivamente, quindi, da gennaio 2017, l’INPS ha potuto applicare la determina ME 01216856744 e soddisfare, quindi, pienamente le pretese di parte ricorrente, sia con riferimento alla pensione privilegiata, sia con riferimento alla tredicesima sia con riferimento agli oneri. Stante l’avvenuta soddisfazione in sede amministrativa delle pretese del ricorrente è venuto a mancare nella stessa parte ricorrente l'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del Codice di Procedura Civile per far valere un diritto in giudizio, nei riguardi del ricorso in esame va dichiarata cessata la materia del conten¬dere.

Con riferimento alle spese il Giudice, in ossequio agli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione, che, ai fini di una corretta quantificazione delle stesse, impone una valutazione della vicenda nel suo insieme (Cass. 12481/2016), condanna l’INPS al pagamento delle spese che si liquidano in euro 1.800,00 oltre IVA e CPA.

Non può trovare accoglimento la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. dal momento che non si ravvisa nell’INPS un comportamento processuale tale da rivelare una negligente resistenza ad una lite infondata (Cass. 817/2015)

Determina le spese di CTU in euro 1.000,00 oltre accessori di legge che pone a carico dell’INPS

PQM

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana – in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al giudizio n. 62342 proposto da F. O.

Rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.

Condanna l’INPS al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.800,00 oltre IVA e CPA.

Determina le spese di CTU in euro 1.000,00 oltre accessori di legge che pone a carico dell’INPS

Così deciso in Palermo, 19 aprile 2017.

IL GIUDICE
F.to Dott.ssa Maria Rita Micci

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge
Palermo, 19 aprile 2017

Pubblicata il 26 aprile 2017

Il Funzionario di Cancelleria
F.to Piera Maria Tiziana Ficalora
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