pensione privilegiata
Re: pensione privilegiata
Appello Accolto
CdC Sezione d’Appello per la Sicilia n. 56, depositata in data 04/11/2020.
Decorrenza della P.P.O. retrodatata, anche a seguito del Ricorso Straordinario al PdR per il riconoscimento della “causa di servizio” accolto e avvio d’Ufficio.
La CdC scrive:
1) - l’oggetto del contendere si riduce alla individuazione della data a decorrere dalla quale l’Istituto previdenziale deve versare i ratei di pensione privilegiata.
Ecco alcune precisazioni fatte dalla CdC:
2) - Ad avviso di questo Collegio, l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di una patologia invalidante è fisiologicamente finalizzato (anche o solamente) alla richiesta di un beneficio economico; di conseguenza, l’istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata e la richiesta di concessione di un beneficio economico, sia esso l’equo indennizzo una tantum, ovvero il trattamento pensionistico privilegiato, devono considerarsi strettamente connesse, costituendo il primo (riconoscimento della dipendenza) presupposto del secondo (beneficio economico).
3) - Ancora, ai sensi del 3° comma dell’art.2 del d.P.R. 461/2001, applicabile anche alle istanze di pensione privilegiata per il richiamo operato dal 1°comma dell’art.17 della stessa norma “la presentazione della richiesta di equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio”, ad ulteriore riprova della stretta connessione tra i due procedimenti.
4) - L’impostazione accolta da questo Collegio appare, infine, pienamente aderente al dettato normativo di cui all’art. 167 del d.P.R. 1092/1973, in base al quale “il trattamento privilegiato è liquidato d’ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda”.
Per il resto leggete direttamente dall'allegato.
CdC Sezione d’Appello per la Sicilia n. 56, depositata in data 04/11/2020.
Decorrenza della P.P.O. retrodatata, anche a seguito del Ricorso Straordinario al PdR per il riconoscimento della “causa di servizio” accolto e avvio d’Ufficio.
La CdC scrive:
1) - l’oggetto del contendere si riduce alla individuazione della data a decorrere dalla quale l’Istituto previdenziale deve versare i ratei di pensione privilegiata.
Ecco alcune precisazioni fatte dalla CdC:
2) - Ad avviso di questo Collegio, l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di una patologia invalidante è fisiologicamente finalizzato (anche o solamente) alla richiesta di un beneficio economico; di conseguenza, l’istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata e la richiesta di concessione di un beneficio economico, sia esso l’equo indennizzo una tantum, ovvero il trattamento pensionistico privilegiato, devono considerarsi strettamente connesse, costituendo il primo (riconoscimento della dipendenza) presupposto del secondo (beneficio economico).
3) - Ancora, ai sensi del 3° comma dell’art.2 del d.P.R. 461/2001, applicabile anche alle istanze di pensione privilegiata per il richiamo operato dal 1°comma dell’art.17 della stessa norma “la presentazione della richiesta di equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio”, ad ulteriore riprova della stretta connessione tra i due procedimenti.
4) - L’impostazione accolta da questo Collegio appare, infine, pienamente aderente al dettato normativo di cui all’art. 167 del d.P.R. 1092/1973, in base al quale “il trattamento privilegiato è liquidato d’ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda”.
Per il resto leggete direttamente dall'allegato.
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Re: pensione privilegiata
CdC sez. 3^ d'Appello n. 34/2021 su cds personale in servizio ai fini della PPO. Inps perde.
1) - accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità quale “presupposto” del diritto alla pensione privilegiata”.
1) - accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità quale “presupposto” del diritto alla pensione privilegiata”.
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Re: pensione privilegiata
La CdC Puglia con la sentenza n. 29/2023 si pronuncia sul ricorso attivato dal collega dell'E.I. in quanto l'INPS aveva errato i calcoli nel definire la P.P.O..
Giustamente il collega come si legge nella sentenza si è avvalso di una perizia contabile per evidenziare gli errori. Infatti leggiamo: "ciò confortato da consulenza contabile di parte".
Inoltre, al collega oltre alle spese legali si sono stati rimborsati li costi della perizia, che leggiamo "nonché al rimborso delle spese per CTP liquidate nell'importo di €. € 280,60 (duecentottanta/60)".
Giustamente il collega come si legge nella sentenza si è avvalso di una perizia contabile per evidenziare gli errori. Infatti leggiamo: "ciò confortato da consulenza contabile di parte".
Inoltre, al collega oltre alle spese legali si sono stati rimborsati li costi della perizia, che leggiamo "nonché al rimborso delle spese per CTP liquidate nell'importo di €. € 280,60 (duecentottanta/60)".
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- nonno Alberto
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Re: pensione privilegiata
Messaggio da nonno Alberto »
panorama ha scritto: ↑dom gen 29, 2023 6:47 pm La CdC Puglia con la sentenza n. 29/2023 si pronuncia sul ricorso attivato dal collega dell'E.I. in quanto l'INPS aveva errato i calcoli nel definire la P.P.O..
Giustamente il collega come si legge nella sentenza si è avvalso di una perizia contabile per evidenziare gli errori. Infatti leggiamo: "ciò confortato da consulenza contabile di parte".
Inoltre, al collega oltre alle spese legali si sono stati rimborsati li costi della perizia, che leggiamo "nonché al rimborso delle spese per CTP liquidate nell'importo di €. € 280,60 (duecentottanta/60)".
Re: pensione privilegiata
La CdC Sez. 1^ d’Appello con la n. 217 in Rif. alla CdC Lazio n. 200/2021 riconosce la spettanza della rivalutazione monetaria sulla P.P.O., riconosciuta dalla CdC Lazio con detta sentenza e dalla stessa negati.
1) - In Appello si legge che il Ministero della Difesa ha scritto quanto segue: L’amministrazione ha concluso dichiarando di non opporsi all’accoglimento del petitum attoreo secondo i criteri di attribuzione della rivalutazione monetaria stabiliti dalla sentenza n.10/2002/QM come interpretata dalla sentenza n.6/2008/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei conti
N.B.: in 1° grado la CdC gli aveva riconosciuto soltanto gli interessi legali sui ratei.
1) - In Appello si legge che il Ministero della Difesa ha scritto quanto segue: L’amministrazione ha concluso dichiarando di non opporsi all’accoglimento del petitum attoreo secondo i criteri di attribuzione della rivalutazione monetaria stabiliti dalla sentenza n.10/2002/QM come interpretata dalla sentenza n.6/2008/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei conti
N.B.: in 1° grado la CdC gli aveva riconosciuto soltanto gli interessi legali sui ratei.
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Re: pensione privilegiata
Non sono cumulabili gli interessi legali e rivalutazione- Ho una o l'altra spetta.nonno Alberto ha scritto: ↑dom gen 29, 2023 7:17 pmpanorama ha scritto: ↑dom gen 29, 2023 6:47 pm La CdC Puglia con la sentenza n. 29/2023 si pronuncia sul ricorso attivato dal collega dell'E.I. in quanto l'INPS aveva errato i calcoli nel definire la P.P.O..
Giustamente il collega come si legge nella sentenza si è avvalso di una perizia contabile per evidenziare gli errori. Infatti leggiamo: "ciò confortato da consulenza contabile di parte".
Inoltre, al collega oltre alle spese legali si sono stati rimborsati li costi della perizia, che leggiamo "nonché al rimborso delle spese per CTP liquidate nell'importo di €. € 280,60 (duecentottanta/60)".
Re: pensione privilegiata
Innovazione
Si informa i colleghi CC. che,
Il C.G.A. -Direzione di Amministrazione - con foglio Nr. 7/104-4-1 datato 10/07/2023 ha diramato quanto segue:
OGGETTO: Disposizioni applicative per l'istruttoria della domanda di Pensione diretta di Privilegio Ordinaria (PPO) presentate dal personale congedato.
Si informa i colleghi CC. che,
Il C.G.A. -Direzione di Amministrazione - con foglio Nr. 7/104-4-1 datato 10/07/2023 ha diramato quanto segue:
OGGETTO: Disposizioni applicative per l'istruttoria della domanda di Pensione diretta di Privilegio Ordinaria (PPO) presentate dal personale congedato.
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Re: pensione privilegiata
CdC Sez. 1^ d'Appello n. 326 in Rif. alla CdC Lazio n. 695/2021, pubblicata in data 28.9.2021, accoglie l'Appello della ricorrente, facendo decorrere la PPO dalla data del pensionamento 2015 (avendola presentata entro il biennio dal congedo) e non come intendeva il Ministero della Difesa.
Cmq. potete leggere il tutto nell'allegato.
Cmq. potete leggere il tutto nell'allegato.
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Re: pensione privilegiata
LEGGE 12 giugno 1984, n. 222
Revisione della disciplina della invalidità pensionabile.
PORTATORI DI HANDICAP
N.B.: art. 6.
Revisione della disciplina della invalidità pensionabile.
PORTATORI DI HANDICAP
N.B.: art. 6.
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Re: pensione privilegiata
CdC sez. 1^ d’Appello n. 25 (pubb. il 02/02/2024) in Rif. alla CdC Calabria n. 251/2021, Accoglie l’appello della ricorrente PolPen, su spettanza PPO. dal collocamento in quiescenza Marzo 2011 (rispetto alla diversa decorrenza riconosciuta dall’Ente solo dal 1 aprile 2015). Ora con la sentenza definitiva spettano gli ARRETRATI da ricalcolare.
N.B.: L’interessata ha inoltrato domanda amministrativa PPO al Ministero in data 16 APRILE 2011 e inviato una Diffida con PEC all’INPS in data 23/11/2020 e pertanto l’INPS ha fatto partire la prescrizione quinquennale dalla data della diffida.
P.S.: Cmq. per meglio comprendere il tutto, leggete direttamente dall’allegato.
N.B.: L’interessata ha inoltrato domanda amministrativa PPO al Ministero in data 16 APRILE 2011 e inviato una Diffida con PEC all’INPS in data 23/11/2020 e pertanto l’INPS ha fatto partire la prescrizione quinquennale dalla data della diffida.
P.S.: Cmq. per meglio comprendere il tutto, leggete direttamente dall’allegato.
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Re: pensione privilegiata
CdC Sez. 1^ d’Appello n. 69/2024 (resa pubblica in data 05/03/2024) in Rif. alla CdC Lazio n. 385/2021, depositata il 4 maggio 2021, menziona quanto segue:
….. L’art. 5 della l. n. 9/1980 stabilisce che l’assegno rinnovabile di cui all’art. 68 del d.P.R. n. 1092/1973 è liquidato per un periodo di tempo non inferiore a 2 anni né superiore a 4 e che entro i 6 (SEI) mesi anteriori alla scadenza dell'assegno, l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari e, secondo l'esito di questi, l'assegno stesso viene convertito in pensione, ove l'invalidità sia ancora ascrivibile ad una delle categorie previste dalla “Tabella A” annessa al decreto del PdR 23 dicembre 1978, n. 915
….. L’art. 5 della l. n. 9/1980 stabilisce che l’assegno rinnovabile di cui all’art. 68 del d.P.R. n. 1092/1973 è liquidato per un periodo di tempo non inferiore a 2 anni né superiore a 4 e che entro i 6 (SEI) mesi anteriori alla scadenza dell'assegno, l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari e, secondo l'esito di questi, l'assegno stesso viene convertito in pensione, ove l'invalidità sia ancora ascrivibile ad una delle categorie previste dalla “Tabella A” annessa al decreto del PdR 23 dicembre 1978, n. 915
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