pensione privilegiata

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panorama
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Re: pensione privilegiata

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Appello Accolto

CdC Sezione d’Appello per la Sicilia n. 56, depositata in data 04/11/2020.

Decorrenza della P.P.O. retrodatata, anche a seguito del Ricorso Straordinario al PdR per il riconoscimento della “causa di servizio” accolto e avvio d’Ufficio.

La CdC scrive:

1) - l’oggetto del contendere si riduce alla individuazione della data a decorrere dalla quale l’Istituto previdenziale deve versare i ratei di pensione privilegiata.

Ecco alcune precisazioni fatte dalla CdC:

2) - Ad avviso di questo Collegio, l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di una patologia invalidante è fisiologicamente finalizzato (anche o solamente) alla richiesta di un beneficio economico; di conseguenza, l’istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata e la richiesta di concessione di un beneficio economico, sia esso l’equo indennizzo una tantum, ovvero il trattamento pensionistico privilegiato, devono considerarsi strettamente connesse, costituendo il primo (riconoscimento della dipendenza) presupposto del secondo (beneficio economico).

3) - Ancora, ai sensi del 3° comma dell’art.2 del d.P.R. 461/2001, applicabile anche alle istanze di pensione privilegiata per il richiamo operato dal 1°comma dell’art.17 della stessa normala presentazione della richiesta di equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio”, ad ulteriore riprova della stretta connessione tra i due procedimenti.

4) - L’impostazione accolta da questo Collegio appare, infine, pienamente aderente al dettato normativo di cui all’art. 167 del d.P.R. 1092/1973, in base al qualeil trattamento privilegiato è liquidato d’ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda”.

Per il resto leggete direttamente dall'allegato.
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panorama
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Re: pensione privilegiata

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CdC sez. 3^ d'Appello n. 34/2021 su cds personale in servizio ai fini della PPO. Inps perde.

1) - accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità quale “presupposto” del diritto alla pensione privilegiata”.
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panorama
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Re: pensione privilegiata

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La CdC Puglia con la sentenza n. 29/2023 si pronuncia sul ricorso attivato dal collega dell'E.I. in quanto l'INPS aveva errato i calcoli nel definire la P.P.O..
Giustamente il collega come si legge nella sentenza si è avvalso di una perizia contabile per evidenziare gli errori. Infatti leggiamo: "ciò confortato da consulenza contabile di parte".
Inoltre, al collega oltre alle spese legali si sono stati rimborsati li costi della perizia, che leggiamo "nonché al rimborso delle spese per CTP liquidate nell'importo di €. € 280,60 (duecentottanta/60)".
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mauri64
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Re: pensione privilegiata

Messaggio da mauri64 »

Bene così, il collega ha vinto su tutti i fronti. :D
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nonno Alberto
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Re: pensione privilegiata

Messaggio da nonno Alberto »

panorama ha scritto: dom gen 29, 2023 6:47 pm La CdC Puglia con la sentenza n. 29/2023 si pronuncia sul ricorso attivato dal collega dell'E.I. in quanto l'INPS aveva errato i calcoli nel definire la P.P.O..
Giustamente il collega come si legge nella sentenza si è avvalso di una perizia contabile per evidenziare gli errori. Infatti leggiamo: "ciò confortato da consulenza contabile di parte".
Inoltre, al collega oltre alle spese legali si sono stati rimborsati li costi della perizia, che leggiamo "nonché al rimborso delle spese per CTP liquidate nell'importo di €. € 280,60 (duecentottanta/60)".
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panorama
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Re: pensione privilegiata

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La CdC Sez. 1^ d’Appello con la n. 217 in Rif. alla CdC Lazio n. 200/2021 riconosce la spettanza della rivalutazione monetaria sulla P.P.O., riconosciuta dalla CdC Lazio con detta sentenza e dalla stessa negati.

1) - In Appello si legge che il Ministero della Difesa ha scritto quanto segue: L’amministrazione ha concluso dichiarando di non opporsi all’accoglimento del petitum attoreo secondo i criteri di attribuzione della rivalutazione monetaria stabiliti dalla sentenza n.10/2002/QM come interpretata dalla sentenza n.6/2008/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei conti

N.B.: in 1° grado la CdC gli aveva riconosciuto soltanto gli interessi legali sui ratei.
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Maria49
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Re: pensione privilegiata

Messaggio da Maria49 »

nonno Alberto ha scritto: dom gen 29, 2023 7:17 pm
panorama ha scritto: dom gen 29, 2023 6:47 pm La CdC Puglia con la sentenza n. 29/2023 si pronuncia sul ricorso attivato dal collega dell'E.I. in quanto l'INPS aveva errato i calcoli nel definire la P.P.O..
Giustamente il collega come si legge nella sentenza si è avvalso di una perizia contabile per evidenziare gli errori. Infatti leggiamo: "ciò confortato da consulenza contabile di parte".
Inoltre, al collega oltre alle spese legali si sono stati rimborsati li costi della perizia, che leggiamo "nonché al rimborso delle spese per CTP liquidate nell'importo di €. € 280,60 (duecentottanta/60)".
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Non sono cumulabili gli interessi legali e rivalutazione- Ho una o l'altra spetta.
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Re: pensione privilegiata

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Innovazione

Si informa i colleghi CC. che,

Il C.G.A. -Direzione di Amministrazione - con foglio Nr. 7/104-4-1 datato 10/07/2023 ha diramato quanto segue:

OGGETTO: Disposizioni applicative per l'istruttoria della domanda di Pensione diretta di Privilegio Ordinaria (PPO) presentate dal personale congedato.
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Re: pensione privilegiata

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CdC Sez. 1^ d'Appello n. 326 in Rif. alla CdC Lazio n. 695/2021, pubblicata in data 28.9.2021, accoglie l'Appello della ricorrente, facendo decorrere la PPO dalla data del pensionamento 2015 (avendola presentata entro il biennio dal congedo) e non come intendeva il Ministero della Difesa.

Cmq. potete leggere il tutto nell'allegato.
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Re: pensione privilegiata

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LEGGE 12 giugno 1984, n. 222
Revisione della disciplina della invalidità pensionabile.

PORTATORI DI HANDICAP

N.B.: art. 6.
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Re: pensione privilegiata

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CdC sez. 1^ d’Appello n. 25 (pubb. il 02/02/2024) in Rif. alla CdC Calabria n. 251/2021, Accoglie l’appello della ricorrente PolPen, su spettanza PPO. dal collocamento in quiescenza Marzo 2011 (rispetto alla diversa decorrenza riconosciuta dall’Ente solo dal 1 aprile 2015). Ora con la sentenza definitiva spettano gli ARRETRATI da ricalcolare.

N.B.: L’interessata ha inoltrato domanda amministrativa PPO al Ministero in data 16 APRILE 2011 e inviato una Diffida con PEC all’INPS in data 23/11/2020 e pertanto l’INPS ha fatto partire la prescrizione quinquennale dalla data della diffida.

P.S.: Cmq. per meglio comprendere il tutto, leggete direttamente dall’allegato.
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Re: pensione privilegiata

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CdC Sez. 1^ d’Appello n. 69/2024 (resa pubblica in data 05/03/2024) in Rif. alla CdC Lazio n. 385/2021, depositata il 4 maggio 2021, menziona quanto segue:

….. L’art. 5 della l. n. 9/1980 stabilisce che l’assegno rinnovabile di cui all’art. 68 del d.P.R. n. 1092/1973 è liquidato per un periodo di tempo non inferiore a 2 anni né superiore a 4 e che entro i 6 (SEI) mesi anteriori alla scadenza dell'assegno, l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari e, secondo l'esito di questi, l'assegno stesso viene convertito in pensione, ove l'invalidità sia ancora ascrivibile ad una delle categorie previste dalla “Tabella A” annessa al decreto del PdR 23 dicembre 1978, n. 915
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Re: PENSIONATO PER SUPERAMENTO DEI 730 GIORNI

Messaggio da Lucio1963 »

lino ha scritto: gio mar 24, 2011 11:00 pm
gino59 ha scritto:
maximo ha scritto:Caro Antonio63 ,vorrei chiederti senza essere scortese, se nell'importo della tua pensione 1.502 € sono compresi già i 6 anni di frontiera i carichi di famiglia e gli assegni familiari.
Grazie
Per Gino moderatore se potresti dare una risposta a ciò che ho scritto sul pensione privilegiata cc in pensione visto che nessuno lo ha fatto avevo chiesto lumi a nonno Alberto ma da giorni non è più presente nel forum. Grazie



..Scusate, ma se e' retributivo .! i conti non tornano, mancano i 6 scatti stipendiali (oppure parte di essi).-saluti

Purtroppo Gino i conti tornano non e' il primo collega che da questi prospetti pensionabili retributivi.
mauri64
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Re: pensione privilegiata

Messaggio da mauri64 »

Ciao Luigi,
qual é il tuo messaggio... se quello per "Gino59 moderatore", sappi che sono anni che non partecipa alle discussioni sul forum. Altresì hai chiesto lumi a nonno Alberto al seguente messaggio...

pensione-privilegiata-carabinieri-in-pe ... 07#p302807
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Re: pensione privilegiata

Messaggio da panorama »

La CdC d’Appello Siciliana con la sentenza n. 53 in Rif. CdC Siciliana n. 216/2023, rigetta l’Appello del ricorrente con conferma della sentenza impugnata, chiarendo quando la P.P.O. spetta d’Ufficio in caso di riforma.

E’ transitato nel ruolo civile dell’Amministrazione della Difesa dopo essere stato dichiaratoPermanentemente non idoneo al servizio militare. Idoneo nella riserva. Idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile”, verbale ..... C.M.O. di Augusta reso l’8 giugno 2010.

Con domanda del 31 maggio 2016, l’odierno appellante ha richiesto la P.P.O. per le …. patologie, già dichiarate dipendenti da causa di servizio, ……..

Con sentenza n. 216/2023 .... , il giudice di prime cure ha accolto parzialmente il ricorso affermando il diritto del ricorrente alla corresponsione della pensione privilegiata di 8^ categoria a decorrere dal primo giugno 2016, trattandosi di prestazione concedibile a domanda, e non d’ufficio, in quanto l’ex militare era successivamente transitato nei ruoli civili dell’amministrazione.

Il Giudice d'appello precisa:

Le norme che vengono in rilevo nel caso di specie sono, in primo luogo, l’art. 167 del D.P.R. n.1092/1973 che così dispone: “Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda”.

Il terzo comma dell’art. 15 del D.P.R. n. 461/2001 ……. , disciplinante gli accertamenti di inidoneità ed altre forme di inabilità, stabilisce che: “ In conformità all'accertamento sanitario di inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione procede, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la concessione di trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia, fatto salvo quanto previsto per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile”.

Infine, l’art. 191 del D.P.R. n.1092/1973, al terzo comma, prevede espressamente che “Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dello assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti”.

Dall’esame delle norme ora riportate, emerge con evidenza che per il riconoscimento d’ufficio delle condizioni di fatto e di diritto occorrenti ai fini del trattamento pensionistico privilegiato è necessario, alla luce del combinato disposto dell’art. 167 del D.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 15, comma 3, del D.P.R. n. 461/2001, che dalle infermità riconosciute dipendenti dal servizio derivi l’inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione. Orbene, tale forma di inidoneità non risulta essere mai stata accertata in capo all’appellante nei cui confronti la C.M.O. di Augusta, con verbale …. dell’8 giugno 2010, ha espresso un giudizio di inidoneità al servizio militare giudicandolo però idoneo ai servizi civili.

A seguito del riferito giudizio di inidoneità, l’appellante, ….., è transitato nei ruoli civili dell’amministrazione di appartenenza, con decorrenza 8 giugno 2010.

Le riferite circostanze ……. inducono il Collegio a respingere il gravame, atteso che la liquidazione della pensione di privilegio non poteva essere determinata d’ufficio ma unicamente su domanda dell’interessato, per come previsto dall’art. 191, terzo comma, del D.P.R. n. 1092/1973.
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