pensione privilegiata

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panorama
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Re: pensione privilegiata

Messaggio da panorama »

Questa sentenza della CdC Sez. 1^ d'Appello n. 65/2019 tratta l'argomento della prescrizione Accogliendo l'appello del Ministero dell'Interno e relativo alla pensione privilegiata di un collega della PolStato.

prescrizione in 5 anni, come ratei e atti interruttivi.
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francois
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Re: pensione privilegiata

Messaggio da francois »

Ciao volevo porvi la mia situazione:
In data 02.08.2012 sono stato riformato dalla CMO e posto in congedo;
nel 2013 il DAP. mi comunica che l'istanza di riconoscimento della CDS per la quale sono stato riformato non dipendeva da CDS cosi come decretato dal Comitato di Verifica;
Nel ottobre 2013 ho fatto ricorso al TAR e nel 2016 accoglie il ricorso rimettendo gli atti al Ministero della Giustizia per il successivo inoltro al CVCS;
Nel mese di settembre 2017 il CVCS mi riconosce la patologia SI DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO Tab.B MAX;
Nel mese di Dicembre 2018 presento istanza di PP e aggravamento e la CMO mi da una Tab.A/8 a Vita non suscettibile a miglioramento.
La mia domanda è questa la pensione privilegiata dovrà decorrere 2 Agosto 2012 e/o dal 1° Gennaio 2019? Considerato che sono stato riformato per una patologia SI dipendente da CDS!
Grazie per l'attenzione.
panorama
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Re: pensione privilegiata

Messaggio da panorama »

Dipende cosa sta scritto nella sentenza del Tar e se si riferisce con data retroattiva, in tal caso, quando hai presentato l'istanza di P.P.O. andava scritto sul sito INPS che la cds è stata riconosciuta con sentenza del Tar nr. …. in data e poi confermata anche dal Comitato, in modo da avere un punto di vantaggio ai fini della prescrizione. Cmq. potresti fare un atto integrativo tramite Avvocato per mettere in evidenza tale contesto e da inviare al Ministero o Comando, specificando che cmq. erano tenuti loro ad avviare l'iter d'ufficio.

Prova in questa maniera in modo che l'atto venga valutato positivamente ancor prima che venga inviato l'incartamento alla sede INPS.
francois
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Re: pensione privilegiata

Messaggio da francois »

Grazie 1000 per i consigli!
Comunque io l'istanza all'Inps l'ho presentata il 3 Dicembre 2018 telematicamente. La CMO ha inviato il verbale il 14.05.2019, il DAP. il 14.06.2019 mi ha già corrisposto l'equo indennizzo e trasmesso alla sede INPS il decreto di concessione dell'E.I.
Adesso sono in attesa della determina!
panorama
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Re: pensione privilegiata

Messaggio da panorama »

ricorso per revocazione inammissibile (sentenza pubblicata in BB.DD. oggi 04/12/2019).

- appartenente al Corpo di polizia penitenziaria

- richiama l’art. art. 202, comma 1, lett. f del decreto legislativo n. 174/2016, l’art. 395 n. 4 cpc, l’art. 112 cpc.;

La CdC d'appello precisa:

1) - Si osserva preliminarmente che, ai sensi dell’art. 202 cgc le decisioni della Corte dei conti possono essere impugnate per revocazione – tra l’altro – quando vi sia stato errore di fatto.
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Sezione PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 223 Pubblicazione 09/10/2019

223/19

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
composta dai magistrati:
Agostino CHIAPPINIELLO Presidente
Enrico TORRI Consigliere relatore
Elena TOMASSINI Consigliere
Rossella CASSANETI Consigliere
Giuseppina MIGNEMI Consigliere

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso per revocazione iscritto al n. 54237 del registro di segreteria proposto da C. A. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Bonaiuti e Susanna Chiabotto, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. 16.

Contro
Ministero della Giustizia, non costituito

Avverso
la sentenza della Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d' Appello n. XX/XXXX, depositata il XX XXXX XXXX, non notificata.

Uditi nella pubblica udienza del 30 settembre 2019, il relatore Cons. Enrico Torri e, su delega scritta degli avv.ti Paolo Bonaiuti e Susanna Chiabotto, l’avv. Andrea Musacchio, che ha concluso come in atti.
Visti gli atti e i documenti di causa.

FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe questa Sezione Centrale d’Appello ha dichiarato inammissibile l’appello promosso dal sig. C. A. avverso la sentenza n. XX/XXXX depositata il XX XXXXX XXXX della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto con cui il giudice di primo grado ha respinto - su conforme parere negativo della CMO di Padova e di due pareri dell’ULM presso il Ministero della Salute - il ricorso dell’interessato, quale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, già titolare di assegno rinnovabile per quattro anni, volto al riconoscimento della pensione privilegiata per l’infermità duodenite bulbare.

In particolare, in sede di appello il sig. C. lamentava il difetto di istruttoria, la mancata acquisizione dell’intero fascicolo amministrativo da parte del giudice di prime cure, che inoltre si sarebbe limitato ad uniformarsi al parere del CTU, non facendo comprendere quale sia stato l’iter motivazionale che lo abbia condotto ad aderire alle tesi di quest’ultimo.

Con la sentenza di cui si chiede la revocazione il Collegio - dopo aver premesso che il vizio motivazionale che può dare ingresso all’esame del giudice di appello deve sostanziarsi nella radicale carenza di motivazione, ossia in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi, fra di loro inconciliabili o comunque incomprensibili, sempre che i vizi emergano dalla sentenza in sé, esclusa una verifica da parte del giudice sulla adeguatezza della motivazione in raffronto con le risultanze probatorie – ha ritenuto che nel caso di specie non sussistesse tale vizio; ciò in quanto dalla lettura della sentenza gravata emerge che il primo giudice ha esposto esaustivamente le ragioni della propria adesione ai giudizi negativi espressi sulla dipendenza dalla causa di servizio delle infermità lamentate dall’appellante dall’ULM presso il Ministero della Salute; mentre, con riferimento al presunto difetto di istruttoria da parte del giudice di primo grado, lo stesso Collegio di appello ha osservato che il medesimo ha invece esperito approfondita istruttoria acquisendo due pareri da parte dell’organo tecnico ed ha deciso sulla base della completa valutazione degli atti del fascicolo di causa, né l’appellante indica, in modo specifico, quali atti di quest’ultimo il giudice avrebbe omesso di prendere in considerazione ovvero quali ulteriore documentazione avrebbe dovuto richiedere all’amministrazione; infine, a fronte di critiche solo generiche mosse alla CTU dall’appellante, il primo giudice non era tenuto a prenderle in considerazione, in modo analitico. Sulla base di quanto precede, la sentenza di appello ha concluso per l’insussistenza del lamentato vizio motivazionale della sentenza impugnata, ritenendo che il gravame, mirando ad un sostanziale riesame nel merito della controversia, vada dichiarato inammissibile, visto che l’appello in materia pensionistica è consentito per soli motivi di diritto.

Con il ricorso all’esame, il sig. C. lamenta l’errore di fatto revocatorio della sentenza in epigrafe; richiama l’art. art. 202, comma 1, lett. f del decreto legislativo n. 174/2016, l’art. 395 n. 4 cpc, l’art. 112 cpc.; in sostanza si contesta la mancata doverosa acquisizione del fascicolo amministrativo (art. 74 del rd n. 1038/1933), con conseguente alterazione delle garanzie del contraddittorio; la mancata indicazione del collegio medico adito per verificare ipotesi di incompatibilità; il mancato esame di atti puntualmente indicati; erronea valutazione di non cronicizzazione dell’affezione, argomentata anche sotto il profilo di una persistente gastrite che avrebbe dovuto condurre all’ascrizione a 8^ cat. tab. A.

Il Ministero della Giustizia non si è costituito.

DIRITTO

L’appello è inammissibile.

Si osserva preliminarmente che, ai sensi dell’art. 202 cgc le decisioni della Corte dei conti possono essere impugnate per revocazione – tra l’altro – quando vi sia stato errore di fatto.

Tale mezzo di impugnazione richiede, per la sua ammissibilità, la deduzione e la sussistenza di specifici vizi della sentenza e non può essere fondato su profili di censura diversi da quelli tassativamente indicati dalla norma.

Al riguardo si osserva, sul piano generale, che l’errore di fatto sussiste solo quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non ha costituito un punto controverso su cui la sentenza ha pronunciato.

Siffatto genere di errore deve avere il carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive e, tantomeno, di particolari indagini ermeneutiche, e non è comunque ravvisabile nelle ipotesi di errore costituente il frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio (Cass. civ., sez. I, 30 marzo 1998, n. 3317; Cass. civ., sez. II, 23 giugno 1999, n. 6388 ).

In sostanza, l’errore di fatto consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente rilevabile che abbia indotto il Giudice ad assumere la decisione per effetto della rappresentazione di un determinato fatto o di una certa situazione in maniera divergente da quella che risulta incontestabilmente dagli atti e dai documenti processuali; sempre che tale rappresentazione sia la conseguenza di una mera supposizione e non di un giudizio, quale sarebbe certamente l’apprezzamento o il vizio di ragionamento in ordine ad un fatto.

Nel caso di specie, la parte ricorrente ha dedotto quale motivo di revocazione elementi non riconducibili ad errore di fatto (nei termini suesposti), ma ha invece contestano un presunto vizio motivazionale (carenza di motivazione) della sentenza di primo grado che il giudice di appello non avrebbe colto.

In realtà la sentenza di appello, come risultato di attività valutativa del Collegio, ha correttamente dato atto che il giudice di primo grado ha svolto adeguata istruttoria acquisendo due pareri da parte dell’organo tecnico; le cui valutazioni – peraltro rese previo contraddittorio con il ricorrente e “secondo scienza medica” – l’odierno ricorrente intende contestare sulla base di considerazioni che non possono essere introdotte in sede di impugnazione revocatoria, ove in via generale non vi è spazio né per profili di mero merito amministrativo (censure sui componenti del Collegio medico legale e sull’esperto), né per censure che attengono a quell’operazione logico-giuridica in cui sostanzia il giudizio; a fortiori allorché si tratti di questioni di fatto ex art. 170 cgc., inammissibili in sede di appello pensionistico, ampiamente delibate in sede di merito.

Per quanto suesposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese di difesa non essendosi costituito il Ministero della Giustizia e per le spese di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese di difesa e di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 settembre 2019.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(F.to Cons. Enrico Torri) (F.to Pres. Agostino Chiappiniello)


Depositata il 9 ottobre 2019


La Dirigente
F.to Sebastiano Alvise Rota
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Re: pensione privilegiata

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L'Amministrazione della Guardia di Finanza perde l'appello presso la CdC

- riconoscimento della pensione privilegiata indiretta in relazione all’infermità: "ferita da arma da fuoco in regione temporale …….., ad esito infausto in soggetto con precedente episodio autolesivo in depresso", che aveva tratto a morte il marito, sig. F.. C.., ufficiale della Guardia di Finanza, in servizio col grado di capitano.

- vincolo del giudicato esterno derivante dalla pronuncia del giudice amministrativo.

La CdC precisa:

1) - con riferimento alla sentenza del TAR Campania n. 1240/2016, ha giustamente osservato che nessun vincolo di giudicato può discendere da una pronuncia giurisdizionale emessa in merito ad fattispecie connotata da una causa petendi estranea e, in ogni caso, del tutto differente a quella riguardante il ricorso pensionistico, atteso che nel giudizio amministrativo la domanda tendeva al riconoscimento dell’equo indennizzo, mentre la questione all’esame della Sezione territoriale verteva sul riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato indiretto.

2) - D’altra parte, il Collegio osserva che col ricorso al giudice amministrativo era stata anche richiesta la pensione privilegiata, ma sul punto il Tar Campania aveva declinato la giurisdizione in favore di quella esclusiva della Corte dei conti, ciò a dimostrazione di come nessun rapporto di pregiudizialità si possa configurare, tanto sul piano processuale che su quello degli effetti sostanziali tra i due procedimenti giurisdizionali.

N.B.: la richiesta prima al TAR e poi alla CdC sono 2 strade separate e si possono percorrere.
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Re: pensione privilegiata

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Accolto in appello e la causa rimessa alla Sezione giurisdizionale di primo grado, in diversa composizione monocratica.

patologia tumorale (armi a uranio impoverito).

1) - chiedeva il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato di 4^ categoria, rappresentando di essere un graduato in congedo dell’Esercito Italiano, e di aver partecipato, in diversi periodi a partire dal mese di ottobre del 2000 fino al febbraio del 2006, a diverse missioni internazionali di pace.

2) - Sosteneva che le dette zone fossero state tutte massicciamente bombardate con armi a uranio impoverito, e che, in ragione dei descritti impieghi, sarebbe stato continuamente esposto a micro e nano polveri di metalli pesanti, risospese nell’aria dal suolo a seguito del passaggio con automezzi militari e a causa del forte vento.

3) - Anche in considerazione del fatto di non essere stato dotato di qualsivoglia dispositivo di protezione individuale, avrebbe ingerito o inalato dette particelle, come gli altri militari operanti in dette zone.

4) - ha quindi operato in una zona altamente inquinata dai noti eventi bellici e dall'utilizzo di ordigni bellici di ogni tipo ivi compresi quello all'uranio impoverito che hanno comportato secondo quanto affermato dall'Università internazionale di Berkeley (documento già versato agli atti del giudizio di primo grado) un inquinamento chimico e radioattivo fino a 300 volte superiore a quello presente ad Hiroshima e Nagasaki, ove è stata utilizzata la bomba atomica”.

La CdC precisa:

5) - Si rammenta, a tal proposito, che, stando ai canoni ermeneutici indicati dall’organo nomofilattico di questa Corte (SS.RR. 10/QM/2000), pacificamente recepiti dalla giurisprudenza costante anche di questa Sezione (ex multis, Sez. II centr. app. 27 luglio 2017 n. 526) le questioni medico legali relative a dipendenza, classifica o aggravamento d'infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto; esse possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente.

6) - Nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata, così come emerge dal compendio tra i fatti considerati e le ragioni di diritto esposte, non appare esaustiva in riferimento alla valutazione di esclusione del nesso etiopatogenetico.

7) - La carenza di istruttoria sullo specifico punto si è riverberata, in termini di error in judicando, sul contenuto della decisione, in termini di motivazione apparente, non essendo state adeguatamente valutate tutte le circostanze fattuali, pur asseverate dalla difesa del ricorrente.
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Re: pensione privilegiata

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Da non fare lo stesso errore sulla competenza del caso.

Cmq. l'iter all'INPS era quasi terminato e si legge: "essendo ormai in fase avanzata la liquidazione della pensione privilegiata)".

i motivi del ricorso?

a. del silenzio inadempimento serbato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dal Ministero della Difesa e nel procedimento iniziato con istanza di pensione privilegiata presentata dal ricorrente in data 27.2.2017 e non concluso entro il termine di 180 fissato dal regolamento del Ministero della Difesa pubblicato ai sensi dell’art. 35 coma 1 L. 33/2013 e ai sensi dell’art. 2 L. 241/1990;

b. del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata all’I.N.P.S in data 5 agosto 2019.
----------------------------

SENTENZA sede di FIRENZE, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202000077,

Pubblicato il 17/01/2020

N. 00077/2020 REG. PROV. COLL.
N. 01350/2019 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1350 del 2019, proposto da
Sergio Z.., in proprio e rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Zampini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvano Imbriaci, Antonella Francesca Paola Micheli, Ilario Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ilario Maio in Firenze, viale Belfiore n. 28/A;

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'accertamento
a. del silenzio inadempimento serbato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dal Ministero della Difesa e nel procedimento iniziato con istanza di pensione privilegiata presentata dal ricorrente in data 27.2.2017 e non concluso entro il termine di 180 fissato dal regolamento del Ministero della Difesa pubblicato ai sensi dell’art. 35 coma 1 L. 33/2013 e ai sensi dell’art. 2 L. 241/1990;

b. del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata all’I.N.P.S in data 5 agosto 2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 il consigliere Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

In data 27 febbraio 2017, il ricorrente presentava all’I.N.P.S. istanza per ottenere il riconoscimento della pensione privilegiata, a seguito di alcune lesioni già riconosciute dipendenti da causa di servizio ed in data 1° aprile 2019 era sottoposto a visita medico-legale collegiale presso la C.M.O. di La Spezia; in data 5 agosto 2019, presentava altresì all’I.N.P.S. istanza di accesso, chiedendo di poter visionare gli atti del procedimento.

Non avendo ricevuto risposta, presentava il presente ricorso in materia di silenzio della p.a., chiedendo l’accertamento dell’l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Difesa e dall’I.N.P.S. sull’istanza di pensione privilegiata ed il conseguenziale ordine di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, con nomina del Commissario ad acta destinato a surrogare l’interzia della p.a., in ipotesi di superamento del termine per provvedere assegnato in sentenza; con il medesimo ricorso, chiedeva altresì l’annullamento del silenzio rigetto formatosi sull’istanza d’accesso e la condanna dell’I.N.P.S. a permettere l’accesso ai documenti richiesti.

Si costituivano in giudizio l’I.N.P.S. (che sollevava eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso in materia di silenzio della p.a., trattandosi di posizione soggettiva devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti e di irricevibilità per tardività del ricorso in materia di accesso e rilevava comunque la cessazione della materia del contendere, essendo ormai in fase avanzata la liquidazione della pensione privilegiata) ed il Ministero della Difesa (con comparsa di pura forma)

In data 30 dicembre 2019, parte ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, regolarmente notificato alle controparti costituite che non si opponevano, manifestando anzi (alla pubblica udienza del 15 gennaio 2020) la propria adesione alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Non rimane quindi altro al Collegio che dare atto della rinuncia al ricorso presentata dalla società ricorrente e dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, 2° comma del c.p.a.; in considerazione dell’espressa adesione delle Amministrazioni costituite, le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto dà atto della rinuncia al ricorso depositata da parte ricorrente in data 30 dicembre 2019 e dichiara pertanto l’estinzione del giudizio.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:
Manfredo Atzeni, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luigi Viola Manfredo Atzeni





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Re: pensione privilegiata

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La CdC Puglia accoglie il ricorso,

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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE PUGLIA Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA

Anno 2020 Numero 119 Pubblicazione 31/01/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI SENT.119/2020
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
( art. 5 L. 205/2000 )

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso, iscritto al n. 32886 del registro di segreteria, proposto dal Sig. x ( n. il x a x ) rapp.to e difeso dall’avv. Vincenzo Gigante e con lui elettivamente domiciliato in Taranto presso il suo studio sito alla via Plinio n.9, giusta procura a margine;

contro
Ministero della Difesa

per l’accertamento del diritto
a pensione privilegiata.

Udito alla pubblica udienza del 20 dicembre 2019, l’avv. Claudio Ripa, su delega dell’avv. Gigante, il quale si è riportato agli scritti depositati, chiedendo l’accoglimento della domanda;

Visto il ricorso, in epigrafe indicato;

Esaminata la documentazione tutta della causa;

Rilevato che il ricorrente, ex militare della Aeronautica Militare, presentava in data 12.12.2007 domanda di pensione privilegiata per l’infermità “ Spondilartrosi lombare con discopatia L2-L3 e protrusione canalare erniaria L5-S1 TC accertata;

Atteso che con la nota prot. 0206235 del 7.12.2015, il Ministero della Difesa ha espresso diniego di accoglimento, avendo già emesso Decreto n. 493/N di non dipendenza da causa di servizio della lamentata infermità, emesso in data 2.3.2015;

Ritenuto che il C.T.U., nominato nella persona del dott. Vincenzo De Filippis ha depositato, in data 5 dicembre 2019, relazione scritta, valutando la dipendenza da causa di servizio e la ascrivibilità della stessa, ai fini pensionistici, alla 7^ categoria, Tab. A, a vita;

Visto che la consulenza tecnica d’ufficio svolta dal C.T.U è da recepire, ad avviso del Giudicante, per quanto concerne il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio e la categoria pensionistica, alla luce delle argomentazioni formulate, che si appalesano esaustive;

Ritenuto, pertanto, doversi riconoscersi il diritto del ricorrente ai ratei di pensione privilegiata di 7^ categoria, tab. A, l. v., con decorrenza dal primo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza pensionistica e, pertanto, dall’1 gennaio 2008;

Ritenuto, inoltre, che sulle somme dovute a titolo di ratei arretrati spettano gli interessi e la rivalutazione monetaria, alle condizioni di legge;
Sussistendo giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della natura della controversia;

P.Q.M.

la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
ACCOGLIE

il ricorso n° 32886 e, per lo effetto, accerta il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata di 7^ categoria, tab. A, legge vigente, con decorrenza dall’1.1.2008 , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, alle condizioni di legge.

Spese di giudizio compensate.

Fissa il termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del venti dicembre duemiladiciannove.
IL GIUDICE
f.to ( V. Raeli )


Depositata in Segreteria il 31/01/2020


Il Funzionario di Cancelleria
F.to (dott. Pasquale ARBORE)
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Re: pensione privilegiata

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Ricorso accolto e problema risolto sulla decorrenza della P.P.O. entro i termini dei 2 anni (Comando dei VV.FF.).

1) - L'INPS con comunicazione di debito ...., dichiarava di aver rideterminato la pensione di privilegio e di voler procedere al recupero della somma di € 14.006,02 mediante ritenute mensili sul trattamento pensionistico erogato, durante il periodo compreso tra l’1/4/2008 ed il 30/6/2010, per insussistenza del diritto al percepimento della pensione di privilegio a decorrere dall'1/04//2008, anziché dall’1/7/2010, essendo la relativa domanda di pensione pervenuta dall’Amministrazione di appartenenza solo in data 1/6/2010 e, quindi, oltre due anni dopo la cessazione dal servizio[/u].

P.S.: quello che può succedere.
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE MOLISE Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2020 Numero 6 Pubblicazione 02/04/2020

SENT. N.6/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE
IL GIUDICE DELLE PENSIONI

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3752 del registro di Segreteria, proposto in materia di pensioni dall’OMISSIS, nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS e residente in OMISSIS (OMISSIS), OMISSIS n. OMISSIS, cod. fisc. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Fratangelo, cod. fisc. FRT SVT 66R20 B519D, il quale, per le finalità di cui all'art. 125 c.p.c., ha chiesto di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di telefax: 0874/1956010 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: salvatore.fratangelo@legalmail.it, presso il cui studio elettivamente domicilia in Campobasso, via Insorti d'Ungheria n. 15, giusta procura in calce al ricorso,

CONTRO

1) I.N.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, via Ciro il Grande n.21- 00144 Roma — C.F. e P.I. 02121151001, in persona del legale rappresentante te p.t.;

2) I.N.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza Sociale — Sede di Campobasso, via Zurlo n.11, C.F. e P.I. 02121151001, in persona del legale rappresentante p.t.;

rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ugo Nucciarone e Antonella Testa;
VISTO il ricorso introduttivo del giudizio depositato nella Segreteria della Sezione il 22 giugno 2018;
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
Visto il D. Lgs. 26/8/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile);
CHIAMATO il giudizio alla pubblica udienza del 16 ottobre 2019, celebrata con l’assistenza del segretario sig. Michele Galasso, sono presenti l’Avv. Salvatore Fratangelo, per il ricorrente, e l’Avv. Antonella Testa, in rappresentanza dell’INPS.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Col ricorso indicato in epigrafe il sig. OMISSIS, ex dirigente del Comando dei OMISSIS di OMISSIS, asseriva che in data OMISSIS cessava dal servizio reso presso il Comando Provinciale dei OMISSIS del OMISSIS di OMISSIS e in data OMISSIS presentava domanda di pensione di privilegio presso detto Comando (doc.1) secondo le modalità all'epoca previste.

Detta domanda veniva acquisita dall'Amministrazione di appartenenza e protocollata al n. 0012687 del 26/11/2009, ossia entro il termine di due anni dalla cessazione del servizio.

Successivamente, con determinazione dirigenziale INPS n. 27 del 14/03/2016 (doc.2) l'Istituto Previdenziale liquidava all'odierno ricorrente la pensione privilegiata di VIII categoria a decorrere dall’ OMISSIS, data di cessazione dal servizio.

Con successiva nota prot. n. 0063572/2017 (doc.3) di comunicazione di debito l’INPS, a mezzo raccomandata A/R del 5/07/2017, dichiarava di aver rideterminato la pensione di privilegio e di voler procedere al recupero della somma di € 14.006,02 mediante ritenute mensili sul trattamento pensionistico erogato, durante il periodo compreso tra l’1/4/2008 ed il 30/6/2010, per insussistenza del diritto al percepimento della pensione di privilegio a decorrere dall'1/04//2008, anziché dall’1/7/2010, essendo la relativa domanda di pensione pervenuta dall’Amministrazione di appartenenza solo in data 1/6/2010 e, quindi, oltre due anni dopo la cessazione dal servizio.

Avverso detta nota dell'INPS il legale del ricorrente chiedeva, con apposita istanza (doc. 4), il suo annullamento in autotutela, senza però sortire alcun effetto.

Il ricorrente, ex adverso, riteneva di aver diritto alla percezione del trattamento pensionistico riconosciutogli sin dalla data di cessazione dal servizio dell’ OMISSIS non potendogli attribuirsi nessuna responsabilità da ritardo a causa dei tempi impiegati per la trasmissione all’INPDAP della domanda di pensione privilegiata da parte della propria Amministrazione presso la quale essa era stata presentata tempestivamente nei due anni previsti.

A sostegno del suo assunto, il ricorrente ha allegato e prodotto documentazione da cui risulterebbero le comunicazioni effettuate, asseritamente in tempo utile, dal Comando dei OMISSIS all’INPDAP (v. nota racc. prot. 13698 del 24/12/2009; doc.5), nonché, successivamente, ad integrazione dell’apposita domanda presentata dal ricorrente (v. nota prot. 0005594 del 15/5/2010, doc. 6 e nota prot. 0011451 del 30/10/2012, doc. 7).

Pertanto, nel ritenere corretta la procedura seguita, richiamando le disposizioni contenute negli artt. 5 e 17, co. 2, del D.P.R. n. 29/10/2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate), evidenziando l’errore in cui sarebbe incorso l’INPS nell’individuare una diversa data di decorrenza del trattamento sull’erroneo presupposto della presentazione della domanda solo dopo due anni dalla cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 191 del DPR n. 1092 del 29/12/1973, chiedeva, in via principale, di accertare e dichiarare il suo diritto a percepire la pensione di privilegio a decorrere dal diverso termine dell’1/4/2008 e, per l’effetto, dichiarare illegittima la richiesta di recupero avanzata dall’INPS, con conseguente annullamento dei provvedimenti preordinati e connessi e condanna dell’Istituto alla restituzione delle somme eventualmente ed indebitamente recuperate ed al pagamento delle spese e competenze di lite.

L’INPS si è costituito in giudizio con comparsa dell’ 1/10/2019, corredata di documentazione, contestando la fondatezza del gravame e rivendicando la legittimità dell’operata rettifica, in autotutela, a seguito della verifica d’ufficio disposta dalla sede centrale, su rilievo dell’Audit, che evidenziava l’erronea valorizzazione della data di presentazione della domanda di riconoscimento della pensione privilegiata da parte del ricorrente al Comando dei OMISSIS del Fuoco, anziché quella della sua ricezione dall’INPS del l’1/6/2010, mediante successivo invio del datore di lavoro (VV.FF.), che avrebbe comportato la diversa decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo (1/7/2010), ex art. 191 del D.P.R. n. 1092/1973 e nota operativa INPS n. 27/2007. Ciò, attesa la terzietà dell’Istituto rispetto al rapporto di lavoro dipendente/datore di lavoro, tanto più perché era avvenuta la cessazione dal servizio del ricorrente per cui avrebbe dovuto ritenersi l’irricevibilità della domanda per difetto di legittimazione passiva, concludendo per il rigetto del ricorso perché infondato, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

All’odierna udienza di trattazione, alla presenza dei rispettivi difensori delle parti, che hanno ulteriormente argomentato e rassegnato le conclusioni nei termini riportati nel processo verbale, la controversia è stata, quindi, trattenuta per la decisione, il cui dispositivo è stato poi letto in udienza, nell’immediatezza della sua deliberazione avvenuta nella camera di consiglio, riservando il deposito della motivazione della sentenza nei sessanta giorni successivi (ex art. 167, co. 1, c.g.c.).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto, che riguarda la mera decorrenza del trattamento pensionistico privilegiato e non anche la sua spettanza, si rivela fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.

Giova rilevare, dall’esame degli atti versati nel processo, che il ricorrente, cessato in data OMISSIS dal servizio svolto in qualità di Dirigente superiore del Comando OMISSIS dei OMISSIS del OMISSIS di OMISSIS , in data OMISSIS presentava domanda di pensione di privilegio presso detto Comando (doc.1), poi acquisita da detta Amministrazione di appartenenza con prot. n. 0012687 del 26/11/2009.

La giurisprudenza di questa Corte (Sez. Lazio, n. 440/2015) ha evidenziato come l’art. 167 del DPR n. 1092/1973 disponga l’iniziativa, tranne marginali eccezioni, avvenga a domanda dell’interessato “presentata all’ufficio presso il quale il dipendente ha prestato l’ultimo servizio” (art. 168) nel termine di cinque anni dalla cessazione (art. 169).

In particolare, questo giudicante ritiene opportuno rilevare come il disposto dell’art. 168, co. 1, del D.P.R. 29/12/1973, n. 1092 (con cui è stato approvato il Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) - applicabile anche al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in quanto Amministrazione dello Stato (Dipartimento del Ministero dell’Interno) – rubricato “Presentazione e contenuto della domanda”, preveda che: <<La domanda di trattamento privilegiato diretto è presentata all’ufficio presso il quale il dipendente ha prestato l’ultimo servizio>>, così sembrando presumere l’implicito ma inequivoco presupposto dell’onere del dipendente di presentare un’apposita domanda all’Amministrazione di appartenenza o datore di lavoro – ad eccezione dei rari casi in cui i trattamenti vengono liquidati d’ufficio nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio, ex art. 167, co. 1, D.P.R. n. 1092/1973 - anche dopo la cessazione del rapporto di impiego, e non - o non anche - alle Casse previdenziali.

Orbene, tale disposizione regolamentare risulta ancora vigente non essendo stata affatto abrogata a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 29/10/2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate), nonostante quanto diversamente disposto dall’art. 20 del citato decreto relativamente a numerose altre norme del meno recente regolamento, come, ad esempio: l'articolo 165, commi secondo, terzo e quarto, l'articolo 172, commi primo, secondo, terzo e quarto, nonché gli articoli 166, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179 e 187 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Pertanto, la domanda di pensione privilegiata presentata dal ricorrente all’ex datore di lavoro – ordinatore primario di spesa del trattamento pensionistico - dove ha prestato servizio in data 21/11/2009 (registrata al prot. in data 26/11/2009) deve essere considerata tempestiva poiché intervenuta entro i due anni successivi alla data di cessazione dal servizio, coincidente col giorno in cui è sorto il relativo diritto, così come previsto dall’art. 191, co. 1, anziché co. 3, del T.U. n. 1092/1973, indipendentemente dall’eventuale ritardo determinato dal momento in cui (1/6/2010, stando agli estremi del protocollo inserito “a penna” sul modello di domanda presentato dal richiedente che “vergava” il medesimo, comunque, con il luogo e la data di presentazione del modello al Comando dei VV.FF. – in data 21/11/2009 - poi registrato al prot. n. 12687 del 26/11/2009 del Dipartimento) la medesima domanda formulata dal ricorrente sarebbe pervenuta all’INPDAP (ora INPS) – ordinatore secondario di spesa ed ente pagatore, ex art. 2, co. 3, L. n. 335/1995 - a cura del Comando Provinciale dei VV.FF. di OMISSIS con riferimento alla Circolare prot. n. 167104 del 17/9/2007 concernente disposizioni applicative della nota INPDAP n. 27/2007 e trasmissione degli elementi utili alla determinazione dei trattamenti di privilegio a cura degli enti di ultimo servizio (cfr. note prot. n. 13968 del 24/12/2009 e n. 5594 del 15/5/2010, benché non sia stata raggiunta la prova documentale o l’oggettivo riscontro della tempestiva ricezione della prima delle due note da parte dell’INPDAP – quindi anteriormente alla naturale scadenza del biennio – la cui circostanza può soltanto presumersi).

Pertanto, nessun pregiudizio o penalizzazione effetto dell’eventuale ritardo dell’invio della domanda da parte dell’Amministrazione di appartenenza o della sua ricezione e registrazione al protocollo ufficiale potrebbe derivare in ogni caso al ricorrente incolpevole in termini di una diversa decorrenza del trattamento pensionistico riconosciuto.

Né a diversa conclusione è possibile pervenire in considerazione delle difese svolte dall’INPS, che ha invocato il chiaro dettato della Nota Operativa I.N.P.D.A.P. n. 27 del 25/7/2007 (cfr. pag. 4) secondo cui “la domanda di pensione di privilegio va presentata alla struttura INPDAP territorialmente competente in relazione all’ultima sede di servizio dell’interessato nonché all’Ufficio dell’Amministrazione competente”. In proposito giova, comunque, ricordare che la soluzione adottata dall’INPS con la impugnata nota del 5/7/2017 prot. 63572/2017 (doc. 3 all. alla memoria) di rettifica del precedente atto di liquidazione contenuto nella determinazione dirigenziale INPS n. 27 del 14/03/2016 (doc.2) di liquidazione in favore del ricorrente della pensione privilegiata di VIII categoria a decorrere dall’ OMISSIS , data di cessazione dal servizio, trova la propria fonte pur sempre in una nota operativa, atto sussumibile nel genere delle circolari e, come tale, privo di forza prescrittiva o cogente nei confronti di soggetti estranei all’Amministrazione quanto non vincolante per lo stesso Giudice ma, soprattutto, incapace di introdurre una diversa disciplina giuridica contrastante o derogatoria rispetto a quella derivante da vere e proprie fonti (di produzione) del diritto o provvedimenti e atti a contenuto normativo, sebbene di natura regolamentare o secondaria come nel caso in esame, peraltro inseriti in un testo unico che disciplina la subiecta materia delle pensioni pubbliche, cui l’Amministrazione resistente deve invece necessariamente conformarsi (in termini, Cons. St., sent. n. 567/2017 e Cass., sent. n. 6185/2017; in diritto, cfr. art. 1 delle Disposizioni sulla legge in generale o Preleggi al codice civile).

Il ricorso va, quindi, accolto nei termini precisati in dispositivo.

Sulle somme di cui è stato medio-tempore disposto il recupero dall’Ente previdenziale col provvedimento impugnato mediante ritenute mensili operate sul trattamento di pensione percepito dal ricorrente deve essere disposta la condanna dell’Ente previdenziale alla restituzione, in favore del ricorrente, limitatamente alla sorte capitale e senza aggiunta di alcuna somma accessoria, non trattandosi di debito (art. 1282 c.c.) capace di produrre interessi o di inadempimento suscettibile di rivalutazione (art. 1284 c.c.) (in termini, C.d.C., SS.RR. n. 11/2015/Q.M.; SS.RR. n. 10/2002/QM; contra, SS.RR. n. 33/2017/MD).

La disciplina delle spese processuali, liquidate in favore del ricorrente nella misura indicata nel dispositivo, segue il principio della soccombenza e vengono poste a carico della parte resistente, limitatamente agli onorari di difesa (ex DD.MM. n. 55/2014 e n. 37/2017, Tab. 11), per la sostanziale gratuità del processo pensionistico (art. 31, co. 1, c.g.c.; Cdc., Sez. III Centr., n. 89 del 05 febbraio 2013, e n. 137 del 15 febbraio 2013, id. Sez. I Centr., 182/2013/A, del 06 marzo 2013 e Sez. III App., 9/1/2018, n. 6).

P.Q.M.

La Corte dei conti, in composizione monocratica, in funzione di giudice delle pensioni, definitivamente pronunciando, accerta in favore del ricorrente OMISSIS il diritto a percepire la pensione privilegiata ordinaria riconosciutagli a decorrere dall’ OMISSIS , data di cessazione dell’attività di servizio, con conseguente irripetibilità ed eventuale restituzione della somma complessiva di euro 14.006,02, laddove in parte o interamente recuperata mediante ritenute mensili di euro 1.077,39 da effettuarsi sulle rate del periodo compreso tra settembre 2017 e settembre 2018, giusta provvedimento-comunicazione prot. n. 0063572/2017 U del 28/6/2017 dell’INPS, Sede provinciale di Campobasso, che va pertanto disapplicato.

Su detta somma non vanno riconosciuti interessi legali e rivalutazione monetaria.

Condanna l’INPS a rifondere in favore del ricorrente i compensi professionali di difesa liquidati in euro 600,00 (seicento/00), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Campobasso, all’esito della camera di consiglio seguita alla pubblica udienza del 16 ottobre 2019.
Il GIUDICE DELLE PENSIONI
f.to Dott. Gennaro Di Cecilia

Depositato in Segreteria il 02 APRILE 2020

f.to Il Responsabile della Segreteria
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Re: pensione privilegiata

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Sia il Ministero della Difesa che il Consiglio di Stato dichiarano che la per quanto riguarda la Pensione Privilegiata, è competente la Corte dei Conti ed è per questo che il ricorso viene dichiarato inammissibile.
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202001116

Numero 01116/2020 e data 09/06/2020 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 4 marzo 2020


NUMERO AFFARE 00731/2019

OGGETTO:
Ministero della difesa - Direzione generale della previdenza militare e della leva.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. M. G. Corso avverso diniego di riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato vitalizio;

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 22446 del 25/2/2019, con la quale il Ministero della difesa - Direzione generale della previdenza militare e della leva ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Daniele Ravenna;


Premesso:

Il sig. Corso invoca, mercé il ricorso straordinario in esame, la corresponsione di pensione privilegiata, richiamando a tal fine la patologia sofferta durante la prestazione del servizio militare di leva in conseguenza dello spostamento di un mobile e in particolare la sentenza n. 97/2003 del 24/1/2003 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la regione Toscana, che relativamente al suddetto evento ha riconosciuto la sussistenza della causa di servizio.


Il Ministero, nella relazione con cui chiede il parere di questo Consiglio di Stato, eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, sull’argomento che la controversia pensionistica è di esclusiva competenza della Corte dei conti. Richiama quindi le precedenti vicende processuali relative alla vicenda in esame che, dopo la sopra citata sentenza n. 97/2003 con cui la Corte dei conti ha riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire una indennità una tantum pari a due annualità di pensione di ottava categoria - sentenza cui l’amministrazione si è puntualmente conformata - ha visto la presentazione da parte del sig. Corso di numerosi ricorsi avanti la Corte dei conti e i giudici amministrativi, tutti variamente rigettati. L’amministrazione riferente argomenta poi che il ricorso sarebbe altresì inammissibile perché proposto in violazione del principio della res iudicata, con riferimento ai pareri nn. 2776/2007 e 3090/2010 resi da questo Consiglio di Stato e aventi rispettivamente ad oggetto un ricorso straordinario del medesimo ricorrente e un ricorso per revocazione avverso la precedente pronuncia.

Considerato:

In via preliminare la Sezione rileva il difetto la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di materia devoluta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti ai sensi del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62 (testo unico delle leggi sulla Corte dei conti).

Tale disposizione attribuisce alla giurisdizione della Corte dei conti "i ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato", mentre l'art. 62 dello stesso testo unico dispone che "contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale di detto Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte".

Secondo un consolidato orientamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni, ex artt. 13 e 62 citati, ha carattere esclusivo in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale (C. conti, pronunce del 18 marzo 1999, n. 152 e del 16 gennaio 2003, n. 573), come quando sia in questione la legittimità dell'atto di recupero di ratei già erogati (Cass. 21 luglio 2001, n. 9968) o comunque la misura della prestazione previdenziale (Cass. 27 giugno 2002, n. 9343).


Più di recente, detto orientamento è stato articolato sul rilievo che nell'ambito individuato dal citato r.d. n. 1214 del 1934, art. 13, "la giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali alla pensione: oltre a problemi relativi al sorgere e modificarsi del diritto alla pensione, la Corte si occupa anche dei problemi connessi, quali riscatto di periodi di servizio, ricongiunzione di periodi assicurativi, assegni accessori, interessi e rivalutazione, recupero di somme indebitamente erogate" (Cass. civ., Sez. un. 9 giugno 2016 n. 11849 e 27 marzo 2017 n. 7755).

L'art. 7, comma 8, del codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 4 luglio 2010, n. 104, a sua volta stabilisce che: "Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa”.

Per le motivazioni che precedono il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

In costante applicazione dell’orientamento espresso da questo Consiglio, preso atto del fatto che il ricorso straordinario “è tendenzialmente giurisdizionale nella sostanza, anche se formalmente amministrativo” (Cons. St., Sez. riun. I e II, parere 7 maggio 2012 n. 2131; per l’assimilazione ai rimedi di tipo giurisdizionale si vedano anche Cons. St., adunanza plenaria, 6 maggio 2013 n. 9), nella fattispecie oggetto della presente decisione deve trovare applicazione quanto stabilito dall’art. 11 del codice del processo amministrativo.

Conseguentemente, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta con il presente ricorso straordinario se la parte riproporrà la domanda innanzi al giudice competente entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione adottata dal Presidente della Repubblica.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, fatta salva la facoltà della parte ricorrente di riproporre la domanda, nel termine assegnato, innanzi al giudice competente.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Daniele Ravenna Paolo Troiano




IL SEGRETARIO
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Re: pensione privilegiata

Messaggio da antonior76 »

Buon pomeriggio, spero che qualcuno riesca a delucidarmi su quanto mi sta accadendo con la liquidazione della ppo. Ho inoltrato richiesta di riconoscimento di CdS nel 2011. Nel maggio 2012 sono transitato all'impiego civile del Min. Difesa. Il verbale del comitato di verifica mi viene notificato nel gennaio 2019. Stesso anno faccio aggravamento ed avendo avuto una 8 cat. A vita, chiedo la PPO. Ora l'inps mi vorrebbe liquidare la PPO dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, cestinando tutti i ratei dal congedo, essendo trascorsi 2 anni da tale data. Andrei a perdere praticamente le 4 annualità che mi vennero riconosciute dalla cmo per due tab. B. È giusta una cosa del genere?
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Re: pensione privilegiata

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La CdC sezione 2^ d'Appello, Accoglie l'appello del ricorrente per malattia aggravata ed altro.

Consiglio di leggerla tutta.

1) - Il ricorrente, già titolare di indennità per una volta tanto in misura pari a quattro annualità della pensione di ottava categoria – OMISSIS - , ha impugnato la sentenza della Sezione che si è positivamente pronunciata sul suo ricorso diretto a far valere un più favorevole trattamento, deducendo che la decorrenza della pensione di ottava categoria, giudizialmente riconosciuta, non può essere ancorata alla data della visita collegiale di riferimento sottesa al provvedimento negativo impugnato, bensì alla data della domanda amministrativa ai sensi dell’art. 191 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in adesione all’orientamento di questa Sezione espresso nella sentenza 11 novembre 2016 n. 1131.

IN DIRITTO SI LEGGE:

2) - L’impugnazione mira all’accertamento del diritto a più favorevole trattamento privilegiato con riguardo ad una decorrenza anteriore a quella fissata dalla statuizione di accoglimento del ricorso in primo grado.

3) - A norma dell'articolo 14 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, nelle ipotesi di aggravamento di infermità o lesioni, ancorché in precedenza non valutabili ai fini della classificazione o non invalidanti, ma riconosciute dipendenti da fatti di servizio, l’interessato può far valere i suoi diritti o maggiori diritti senza limiti di tempo. Nondimeno, si considera sopravvenuto l'aggravamento dell'infermità anche nel caso in cui l'invalidità, quantunque non aggravata, sia da ascrivere a categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata. In caso di aggravamento o rivalutazione, la nuova pensione o il nuovo assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda (sotto l’impero della legislazione precedente, cfr. artt. 70, primo capoverso, decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e 26 legge 18 marzo 1968, n. 313).
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Re: pensione privilegiata

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art. 67
Misura della pensione privilegiata dei militari.


Ricorso perso
-------------------

CdC Lazio n. 499/2020 pubblicata in data 14/10/2020

Sent. n. 499/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 76482 del registro di Segreteria.

TRA
XX , rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Scala.
RICORRENTE

CONTRO
INPS- Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
RESISTENTE

FATTO

Il ricorrente ha contestato la Determinazione nr. RM0220…… del 01.09.2017 di liquidazione ordinaria militare di 2" categoria con decorrere dal 1 giugno 2014, che ha utilizzato contemporaneamente e congiuntamente in modo assolutamente irregolare, sia il metodo di calcolo di cui all'art. 67, comma 2, del DPR 1092/1973 concernente i cd <<percentualisti>> sia il metodo di calcolo del comma 4, del medesimo art. 67, riferito ai cd <<decimisti>>. Al riguardo ha rappresentato che “il metodo di calcolo normativamente corretto, da applicarsi - anche perché più favorevole - era quello di cui al 2 comma del citato art. 67 come chiarito anche dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti nella sentenza nr. 2/QM/2005 del 17.06.2005. Il ricorrente ha, poi, richiamato l’art. 1884 del Codice dell’ordinamento militare (D.lgs. n. 66/2010, C.O.M.) e l’art. 67 del D.p.r n. 1092/1973. Ha concluso chiedendo di riconoscere il diritto alla liquidazione della pensione privilegiata ordinaria di II categoria ai sensi del 2 comma del citato art. 67, ovvero mediante l'applicazione della percentuale del 90%, stabilita in corrispondenza della II categoria di ascrivibilità delle infermità o lesioni riscontrate, alla Base Pensionabile di cui all'art. 53 del D.P.R. nr.1092/73 e non alla cd Base Retributiva, oltre che a vedersi riconoscere la maggiorazione del 18% dei sei scatti anticipati, che vanno considerati quale unicum con lo stipendio in virtù anche delle direttive contenute nella Circolare INPDAP n. 22/2009, considerato che la determinazione della pensione privilegiata dei <<percentualisti>> non è effettuata in <<quote>> col sistema introdotto dal D.Lgs n. 503/1992, il tutto previo annullamento della Determinazione nr. RM0220..... del 01.09.2017 e con condanna dell’INPS all’emanazione di una nuova determinazione con pagamento degli arretrati maggiorati di rivalutazione e interessi legali con decorrenza dal 1/06/2014.

Con successiva memoria il ricorrente ha esposto il quadro normativo che regolamenta la pensione privilegiata ordinaria militare e, in particolare, la disciplina di cui al comma 2 dell’art. 67 del D.p.r. n. 1092/1973 (metodo percentualistico, calcolo effettuato applicando l’art. 53) e al comma 4 del medesimo articolo (metodo decimistico, calcolo effettuato in base all’art. 13 del D.lgs. n. 503/1992). Ha, poi, rappresentato la disciplina relativa ai sei aumenti periodici di stipendio in quanto incidenti sulla corretta quantificazione della P.P.O. Sul punto ha rilevato che “l’art.4 (“Maggiorazione della base pensionabile”) del D.Lgs n. 165 del 30.04.1997 ha stabilito che: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio … sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata … .

Con tale norma il legislatore ha inequivocabilmente chiarito che <<i sei scatti>> - di cui al citato art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231 - denominati nella nuova formulazione <<i sei aumenti periodici di stipendio>>, sono divenuti parte integrante dello stipendio stesso, anche se da attribuire in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503”. Ha, quindi, evidenziato la natura stipendiale degli scatti in questione, anche ai sensi dell’art. 1863 C.O.M., della circolare INPDAP n. 18/2009 e della giurisprudenza contabile ivi richiamata, tra cui la sentenza n. 114/2016 della Sezione di Appello per la Sicilia. Ha, poi, sottolineato che la non conformità della somma relativa alle voci retributive da maggiorare del 18%, che nel mod. PA04 trasmesso dall’Amministrazione della G.D.F. competente risulta pari a € 18.853,39 in luogo di € 22.655,72, risultante nel prospetto comparativo predisposto dal ricorrente, dipende dal fatto che nel mod. PA04 non è stato inserito l’importo relativo ai sei scatti pari a € 3.802,33, in quanto “l’incombenza di valutare la possibilità che tale importo fosse maggiorato del 18% è divenuta di esclusiva competenza dell’I.N.P.S., che, chiamato a concedere la pensione privilegiata, doveva e deve verificare se a competere sia la pensione privilegiata ordinaria ex art. 67, comma 2 - e quindi con l’obbligo di incrementare il valore dei sei scatti del 18% - ovvero ex art. 67, comma 4, e quindi senza dover incrementare il valore dei sei scatti, in ossequio anche ai chiarimenti forniti con la Circolare INPDAP n. 18 datata 18/09/2009, datosi che la pensione normale viene calcolata in quote ex D.Lgs. n.503/1992”. Ha, quindi, evidenziando che la pensione privilegiata ordinaria del ricorrente va determinata ai sensi del comma 2 dell’art. 67 con riferimento alla base pensionabile ex art. 53 costituita dall’ultimo stipendio pari a € 41.282,03, da incrementarsi del valore dei sei aumenti periodi di stipendio pari a € 3.802,33 e con la maggiorazione del 18% sugli scatti (€ 684,42). Ha, quindi, rilevato che il calcolo del trattamento pensionistico con il metodo di cui al comma 4 dell’art. 67 sarebbe meno favorevole e ha contestato le modalità di calcolo del resistente in quanto l’INPS ha utilizzato per la quantificazione della pensione sia il comma 2 che il comma 4 determinando un importo pari a € 40.007,15 in luogo di € 41.192,00. Ha, poi, evidenziato che fino al 31/05/2014 al ricorrente spettava la pensione privilegiata ordinaria di V-IV categoria e che l’INPS aveva determinato l’importo secondo le regole del comma 4 dell’art. 67 senza giustamente incrementare gli scatti della percentuale del 18%. Ha, poi, elencato alcuni prospetti di calcolo e ha osservato che, anche nell’ipotesi non condivisa avente ad oggetto la non debenza della maggiorazione del 18%, la pensione va calcolata ai sensi del comma 2 dell’art. 67 e ammonta a € 40.575,92.

Ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso, con il riconoscimento della pensione quantificata in € 41.192,00 a far data dal 1/06/2014, oltre arretrati, interessi e rivalutazione monetaria

Con memoria di costituzione in giudizio il resistente ha rilevato che “il d.lgs. 503/92, a decorrere dal 01/01/1993, ha recato sostanziali e profonde modificazioni nell'ambito del sistema pensionistico statale , introducendo, da un lato, all'art. 7 il concetto di media delle retribuzioni contributive percepite nel relativo periodo di riferimento in sostituzione di quello della base pensionabile come individuato dall'art. 53 del DPR 1092/73 ( ultimo stipendio ed altri assegni in attribuzione alla data del pensionamento) e, dall'altro, il diverso sistema di calcolo della pensione, il cui importo è definitivamente determinato sia dalla quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite fino al 31/12/1992, secondo la normativa vigente antecedentemente alla data anzidetta (art. 67 DPR 1092/73), sia dalla quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 01/01/1993, calcolato secondo le norme di cui al menzionato decreto 503/92”. Ha, poi, evidenziato che “la somma delle voci retributive da maggiorare del 18%, nel caso dell'interessato, risulta pari a € 18.853,30 - come tra l'altro certificato sul modello PA04 trasmesso dalla stessa amministrazione dell'interessato ( Reparto Tecnico Logistico G.D.F. di Roma ) - e non di € 22.655,72 come sostenuto dal Sig. XX. Ciò in quanto i benefici suddetti non sono maggiorabili del 18% nell'ambito del sistema di calcolo applicato nella fattispecie per la determinazione del trattamento pensionistico di privilegio dell'interessato in virtù delle più volte menzionate disposizioni normative”. Ha concluso per il rigetto del ricorso.

All’esito dell’udienza del 25/09/2019, con l’ordinanza n. 327/2019 è stato chiesto al resistente di relazionare sulle modalità di calcolo della pensione privilegiata, soffermandosi, in particolare, sul criterio utilizzato per la liquidazione del trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 67, comma 2, del D.p.r. n. 1092/1973 e specificando, anche tramite apposito prospetto, la convenienza del suddetto criterio rispetto alla liquidazione ai sensi dell’art. 67, comma 4, fissando l’udienza dell’8/04/2020 per la prosecuzione del giudizio, poi rinviata al 7/10/2020 a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Con successive note il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza del 7/10/2020, con l’assistenza del segretario Paola Venanzini, l’avv. Carlo Scala per il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso e l’avv. Filippo Mangiapane per l’INPS per il rigetto; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo.

DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto di riconoscere il diritto alla liquidazione della pensione privilegiata ordinaria di II categoria ai sensi del 2 comma del citato art. 67, ovvero mediante l'applicazione della percentuale del 90% alla Base Pensionabile di cui all'art.53 del D.P.R. nr. 1092/73 e non alla cd Base Retributiva e la maggiorazione del 18% sui sei scatti anticipati.

Con riferimento alla prima questione, si rileva che l’ultimo stipendio non costituisce più l’unico criterio il calcolo del trattamento pensionistico in quanto il trattamento pensionistico, anche privilegiato, va calcolato tenendo conto anche delle previsioni di cui all’art. 7 e all’art. 13 del D.lgs n. 503/1992. Sotto tale profilo non assume rilievo quanto dedotto dal ricorrente che ha richiamato la pronuncia delle Sezioni riunite n. 2/2005 il cui principio di diritto è relativo alla problematica relativa alla costituzione della posizione assicurativa; la suddetta decisione ha, anzi, chiarito chela p.p.o. ex art. 67 è ontologicamente la stessa, sia nel caso previsto dai commi 2 e 3 sia in quello di cui al successivo comma 4, non trovando essa stessa unico titolo nell’infermità contratta in servizio e riconosciuta dipendente da causa di servizio, ma essendo in tutti i casi calcolata, sia pure con diverse modalità, in rapporto alla base pensionabile”.

Pertanto la prima domanda non può essere accolta.

Con riferimento alla seconda questione, relativa alla maggiorazione del 18% sui sei scatti stipendiali, essa non può essere accolta in quanto la pensionabilità di un emolumento non comporta di per sé la maggiorazione del 18% in assenza di un’espressa previsione di legge che disponga in tal senso e nel caso di specie tale maggiorazione non risulta disciplinata da alcuna norma (in tal senso si è espressa la costante giurisprudenza contabile: Corte conti, Sezioni riunite, n. 9/2011).

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso è rigettato (in termini analoghi Corte conti, Sez. giur. Puglia, n. 380/2018).

Le spese sono compensate tenuto conto della peculiarità della vicenda. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso;

- compensa le spese legali;

- nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 ottobre 2020.

IL GIUDICE
f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.10.2020 per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA
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D.P.R. 1092/1973

art. 67.
Misura della pensione privilegiata dei militari.

comma 1) omissis;

comma 2) - La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di questo articolo.

comma 3) - Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art. 54.

comma 4) - Qualora sia stata raggiunta l'anzianità indicata dal primo comma dell'art. 52, la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, se più favorevole.

comma 5) – omissis

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Codice dell’ordinamento militare (D.lgs. n. 66/2010, C.O.M.)

TRATTAMENTO PRIVILEGIATO ORDINARIO

Art. 1884
Pensione privilegiata


1. Il trattamento pensionistico privilegiato è corrisposto al personale militare secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le norme del presente codice.

Art. 1885
Pensione privilegiata per ufficiali, sottufficiali e graduati


1. La pensione privilegiata per ufficiali, sottufficiali e graduati è disciplinata dall'articolo 67, commi 1-4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 1886
Pensione privilegiata tabellare


1. La pensione privilegiata tabellare è determinata ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

2. All'importo della pensione, si aggiunge l'indennità integrativa speciale, corrisposta in via separata ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324.

3. La pensione privilegiata tabellare correlata a menomazioni verificatesi durante il servizio militare di leva è esente da imposta sul reddito.

4. Il periodo di servizio che ha dato luogo alla pensione privilegiata tabellare, diverso da quello di leva, non può essere ulteriormente valutato ai fini di quiescenza.
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panorama
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Re: pensione privilegiata

Messaggio da panorama »

2 colleghi CC. riformati, si sono rivolti ad un Avvocato visto il notevole lasso di tempo intercorso per la definizione della domanda della PPO, in pratica:

- un collega Lgt. riformato in data 04/03/2015 con Tab. A cat.3, in data 18/06/2015 presentava presso l’INPS di Frosinone la domanda ed è risultata priva di riscontro. In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha richiesto di dichiarare cessata la materia del contendere e condannare l'Inps al pagamento delle spese di lite, avendo l'Inps, con nota del 05/08/2020, provveduto come richiesto dal ricorrente alla liquidazione della pensione di privilegio dal 5-3-2015, con recupero del 50% di quanto corrisposto a titolo di equo indennizzo. Alla fine il Giudice ha condannato l’INPS alle spese di lite a favore del procuratore antistatario, che si quantificano in euro 500 (cinquecento).

- un collega APS riformato in data 21/09/2015 con Tabella A della categoria 5, presentava in data 02/11/2015 alla sede Inps di Frosinone domanda di PPO che restava priva di riscontro da parte dell’Ente. Con nota pervenuta in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha richiesto di dichiarare cessata la materia del contendere e condannare l'Inps al pagamento delle spese di lite, avendo l'Inps, con nota del 05/08/2020, provveduto come richiesto dal ricorrente alla liquidazione della pensione di privilegio dal 22-9-2015, con recupero del 50% di quanto corrisposto a titolo di equo indennizzo. Alla fine il Giudice ha condannato l’INPS alle spese di lite a favore del procuratore antistatario, che si quantificano in euro 500 (cinquecento).

Entrambi i colleghi venivano difesi - separatamente - dallo stesso Avvocato.
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