pensione privilegiata

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Bustil58
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Re: pensione privilegiata

Messaggio da Bustil58 »

Salve a tutti. Gradirei cortesemente chiarimenti in merito. Nel 2003 feci domanda per il riconoscimento di una causa di servizio. Dopo 11 anni di totale silenzio, ieri mattina i Carabinieri del mio paese mi hanno notificato un decreto del Ministero della difesa, corredato anche da una delibera del COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il decreto, attesta che: l'infermità ... ecc ... sofferta dall'istante è stata riconosciuta SI dipendente da causa di servizio, solo ai fini del trattamento pensionistico di privilegio. L'infermità è ascrivibile alla categoria 8^ a quanto segnalato la CMO all'atto della trasmissione della pratica. Vorrei sapere se la pratica segue il suo corso e devo solo aspettare oppure devo fare qualche domanda all'INPS o altro? Ringrazio anticipatamente.


panorama
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Re: pensione privilegiata

Messaggio da panorama »

Per non cadere in simili ragionamenti.
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domanda di pensione privilegiata ordinaria per intempestiva.

Ricorso in Appello del ricorrente Accolto.

Il resto leggetelo qui sotto.
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SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 318 05/05/2014
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 318 2014 PENSIONI 05/05/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
IIª SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati
dott. Enzo Rotolo, Presidente
dott.ssa Angela Silveri, Consigliere
dott.ssa Francesca Padula, Consigliere
dott. Marco Smiroldo, Consigliere relatore
dott.ssa Valeria Motzo, Consigliere
riunita in Camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 26502 del Registro di Segreteria, proposto da C. P., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Fonzi, e successivamente ex art. 302, c.p.c. dall’avv. Giulio Guarnacci presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Zara, n. 13, contro il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del legale rappresentante p.t. legalmente domiciliato presso l’Avvocatura generale dello Stato, via dei Portoghesi 12, per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Lazio n. 1015 del 30.05.2005.

Visti tutti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 08.04.2014 il relatore, consigliere Marco Smiroldo, l’avv. Giulio Guarnacci, non costituito l’appellato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza n. 1015 del 30.05.2005, la Sezione giurisdizionale per la regione Lazio ha rigettato il ricorso dell’odierno appellante volto ad ottenere l’annullamento del decreto n. 499 del 09.05.1985 col quale il Ministero della Difesa, preso atto che il P… era cessato dal servizio in data 21.06.1975 e che aveva presentato domanda di p.p.o soltanto in data 04.12.1984, gli aveva negato la pensione privilegiata ordinaria per intempestiva constatazione dell’infermità denunciata ai sensi dell’art. 169 del d.P.R. 1092 del 1973.

2.- Con ricorso in appello notificato in data 01.06.2006 al Ministero della Difesa presso l’Avvocatura dello Stato, e quindi depositato presso la Segreteria in data 22.06.2006, l’appellante – premettendo l’esistenza di un errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure (omessa considerazione del Foglio di proposta a Rassegna DP/4288 del 21.06.1975) per il quale era già stato presentato ricorso per revocazione - ha lamentato l’erronea applicazione dell’art. 169 del d.P.R. 1092 del 1973, in quanto, poiché nel caso in esame vi era stata una pronunzia, ancorchè negativa allo stato degli atti, sulla dipendenza da causa di servizio, l’art. 169 andava applicato in base all’interpretazione di cui a SS.RR. 8/2001/QM, a mente della quale in questi casi la decadenza non può ritenersi operante.

In secondo luogo, il ricorrente, dopo un’articolata disamina dell’art. 9, comma 1 del D.lgs. Lgt. 01.05.1916 n. 497 e dei suoi rapporti con l’art. 169 del d.PR. 1092 del 1973, ne denuncia l’illegittimità costituzionale in quanto appare irragionevole sanzionare con la perdita totale del diritto un ritardo nel chiedere all’Amministrazione l’effettuazione di un adempimento, quale l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità, che può essere effettuato in qualunque tempo, una volta che l’esistenza della malattia sia stata constatata.

L’appellante ha concluso per la riforma dell’impugnata sentenza e l’accoglimento del gravame con riconoscimento, previa eventuale proposizione della proposta questione di legittimità costituzionale, dell’ammissibiilità della domanda di pensione presentata dall’appellante il 04.12.1984, con restituzione degli atti all’amministrazione per l’esame del merito.

3.- In data 09.11.2007, l’avv. Giulio Guarnacci ha proseguito il giudizio in luogo dell’avv. Fonzi ex art. 302 c.p.c.

4.- In data 07.02.2014 parte appellante, su invito della Segreteria della Sezione, ha manifestato il proprio interesse alla decisione del ricorso ed ha quindi notificato il decreto di fissazione dell’odierna udienza al Ministero della Difesa ed al medesimo presso l’Avvocatura generale dello Stato.

5.- All’udienza del 08.04.2014 udita la relazione del Cons. Smiroldo, l’avv. Guarnacci ha richiamato l’esistenza del Foglio di proposta a Rassegna DP/4288 del 21.06.1975 e chiesto l’accoglimento del gravame.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- L’appello è fondato e va accolto.

Nel ricostruire gli ambiti d’operatività della decadenza prevista dall’art. 169 del d.P.R. 1092 del 1973, le SS.RR., con sentenza n. 8/2001/QM, hanno affermato “che non si verifica la decadenza di cui all'art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973 in ipotesi di intervenuta constatazione, ancorché negativa ed anche con la formula allo stato degli atti, sulla dipendenza di una malattia da causa di servizio effettuata da organi pubblici tecnici medico-legali in sede di valutazione della malattia a fini incidenti sul rapporto di impiego o di servizio”.

Ciò posto, esiste agli atti del giudizio di primo grado e d’appello il Foglio di proposta a Rassegna DP/4288 del 21.06.1975, alla stregua del quale risulta che, nel definire la posizione dell’odierno appellante, l’ospedale militare di Udine ha affermato che “allo stato attuale degli atti, l’infermità NON risulta dipendente da causa di servizio, né è allegata come tale”.

A tale stregua, anche alla luce di consolidata giurisprudenza di questa Sezione sul punto (cfr. Sez. II n. 228 del 2006 e n. 41 del 2011), in accoglimento del gravame deve escludersi che l’appellante sia incorso nella decadenza prevista dall’art. 169 del d.P.R. 1092 del 1973.

Gli atti vanno di conseguenza rimessi al primo giudice per la pronuncia sulla dipendenza e sulla classifica della patologia denunciata dallo stesso appellante.

In ragione della mancata costituzione dell’appellato non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti - II Sezione giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, azione, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, annulla la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Lazio n. 1015 del 30.05.2005 e dichiara che l’appellante sia incorso nella decadenza prevista dall’art. 169 del d.P.R. 1092 del 1973.

Rimette gli atti al primo giudice per la pronuncia sulla dipendenza e sulla classifica della patologia denunciata dallo stesso appellante.

Nulla per le spese

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 08.04.2014.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Cons. Marco Smiroldo Pres. Enzo Rotolo

F. to Marco Smiroldo F. to Enzo ROTOLO


Depositata in Segreteria il 05 maggio 2014

IL DIRIGENTE
P. (dott.ssa Daniela D’Amaro)
F. to Il Coordinatore amministrativo

Simonetta Desideri

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Per completezza del ricorso posto anche la sentenza della Corte dei Conti Lazio del 2005 che aveva rigettato il ricorso, in modo da capire meglio i fatti.
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LAZIO SENTENZA 1015 30/05/2005
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LAZIO SENTENZA 1015 2005 PENSIONI 30/05/2005



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio in composizione monocratica
Visto il ricorso n. 038063/M nonchè gli atti ed i documenti tutti della causa;
Nella pubblica udienza del 28/2/2005 il Giudice unico, dott.ssa Cristina Zuccheretti, nonché l’avv. Maria Teresa Fonzi per il ricorrente
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso prodotto dal sig. C. P.;

avverso il Ministero della Difesa;

FATTO

Con il decreto impugnato (n.499 del 9.5.85) il Ministero della Difesa ha negato la pensione privilegiata ordinaria all’ex militare C. P. per intempestiva constatazione dell’infermità denunciata, ai sensi dell’art. 169 del d.P.R. 1092/1973.

Risulta dagli atti che il militare cessò dal servizio in data 21.6.75 e presentò istanza pensionistica soltanto il 4.12.84: di qui l’impugnato decreto.

Con precedente ordinanza questo Giudice ha chiesto all’Amm.ne resistente il deposto del provvedimento di riforma relativo al militare C. P. onde poter verificare se fosse stata emessa pronuncia anche in ordine alla dipendenza o meno dell’infermità al servizio.

In esito, è stata prodotta copia autentica del verbale di riforma in data 21.6.75 da cui risulta che il militare fu riformato per “ernia inguinale”, ma senza che l’Amministrazione si pronunciasse circa la rapportabilità dell’infermità al servizio.

Con memoria del 16. 2.2005 il difensore del ricorrente, avv. Fonzi, sostiene che l’esibizione del verbale di riforma abbia fatto superare la questione circa la decadenza della domanda pensionistica ai sensi del recente orientamento delle Sezioni Riunite 8/2001/qm, per cui viene chiesto –in definitiva- il trattamento privilegiato di ottava ctg., come da perizia di parte della dr. Castrica.

All’odierna pubblica udienza l’avv. M.Teresa Fonzi ha ampiamente illustrato la tesi difensiva, sostenendo la tempestività della domanda e la gravità dell’infermità del ricorrente.

DIRITTO

Il presente ricorso non si presenta meritevole di accoglimento.

Innanzi tutto questo Giudice rammenta che, secondo la disciplina pensionistica, ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 277 del 5-11 dicembre 1974, per le pensioni privilegiate ordinarie la "constatazione" dell'infermità deve comprendere la valutazione della dipendenza, mentre per le pensioni privilegiate di guerra è sufficiente la constatazione in tempo di guerra per presumerne la dipendenza.
Ciò premesso, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 1° maggio 1916, n.497, e dell'art. 169 del t. u. 29 dicembre 1973, n. 1092, (come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 7-14 dicembre 1979) la domanda di trattamento pensionistico privilegiato ordinario non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione del servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza da fatto di servizio delle infermità o delle lesioni contratte.

Al riguardo le SS. RR. di questa Corte, con decisione n. 83/C del 1 giugno 1989, si sono pronunciate nel senso che incorrono in tale decadenza coloro che abbiano lasciato decorrere i predetti termini senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità contratte ancorché queste risultino clinicamente constatate nel corso del servizio, ma non abbiano formato oggetto, entro lo stesso termine, di dichiarazione di dipendenza.

Ciò, si intende, salvo che non spetti alla stessa Amministrazione di avviare d'ufficio il procedimento, in presenza di ferite o lesioni riportate per certa o presunta ragione di servizio, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 - secondo comma - del regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024 (confermato, limitatamente alle sole ferite, dall'art. 169 del vigente t. u. n. 1092 del 1973 sopra richiamato).

Il predetto orientamento è stato ribadito con la decisione delle SSRR. N.8/2001/Qm richiamata dallo stesso difensore del ricorrente per inferirne una conclusione del tutto opposta a quella cui sono pervenute le Sezioni Riunite.

Difatti, la suddetta sentenza si è limitata a rilevare come, in talune ipotesi, diversamente da quanto è accaduto nel caso di specie, è la stessa Amministrazione militare a richiedere all'organo di consulenza medico-legale, oltre la eventuale possibilità di “riforma”, anche ulteriori accertamenti e valutazioni sullo stato di salute del soggetto al fine di accertare la dipendenza della malattia riscontrata da causa di servizio. Orbene, sostengono le Sezioni Riunite che relativamente a “…..dette ipotesi l'Amministrazione, parallelamente al procedimento amministrativo principale destinato a riflettersi sul rapporto d'impiego, innesta un subprocedimento amministrativo, concluso con un atto di mero accertamento da versarsi nell'eventuale procedimento pensionistico di privilegio. Ne consegue che nel caso di che trattasi l'amministrazione procede non solo alla constatazione diagnostica dell'infermità invalidante ma anche all'accertamento della dipendenza della malattia da causa di servizio, con ciò tutelando l'interesse sottostante alla disposizione legislativa che fissa termini decadenziali in vista di un accertamento ravvicinato alla constatazione della malattia ed alle sue cause genetiche. Nessun rilievo in proposito può avere la clausola di stile dell'affermazione della non dipendenza "allo stato degli atti" dal momento che i fatti di servizio eventualmente incidenti sono noti all'Amministrazione e risultano dal fascicolo personale dell'interessato….”

Conclusivamente le Sezioni riunite hanno risolto la questione di massima, affermando che non si verifica la decadenza di cui all'art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973 nelle sole ipotesi di intervenuta constatazione, anche negativa ed anche con la formula allo stato degli atti, sulla dipendenza di una malattia da causa di servizio effettuati da organi pubblici medico legali in sede di valutazione della malattia a fini incidenti sul rapporto di impiego o di servizio".

Come già detto, peraltro, ciò non si è realizzato nella fattispecie ove il foglio di rassegna del sig. C. P. non contiene alcuna annotazione sulla dipendenza dell’infermità al servizio.

É di tutta evidenza, alla luce delle considerazioni che precedono, la rilevanza che assume la domanda dell'interessato (quando l’Amministrazione non abbia –spontaneamente- formulato una simile richiesta), cui viene attribuita la funzione strumentale di porre in essere il presupposto per lo svolgimento delle fasi procedimentali così come esposte, sicché l'esercizio di tale potere di iniziativa costituisce un onere da espletarsi nel termine di decadenza di cinque anni a decorrere dalla data di cessazione dal servizio.

Nella fattispecie, posto che il ricorrente, collocato in congedo nel 1975, presentò domanda il 4.12.84 per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio e, quindi, oltre il quinquennio successivo al congedo, è da ritenersi intervenuta la decadenza della domanda ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497, sostanzialmente riprodotto dall'art. 169 del t. u. 29 dicembre 1973, n.1092, non trovando applicazione, nei suoi confronti, la sospensione dei termini di decadenza per i motivi di cui sopra.

Per le considerazioni che precedono il decreto impugnato non merita censura ed il gravame proposto va respinto.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando,

RESPINGE

il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 28.2.2005

Il giudice: Cristina Zuccheretti

Depositata in segreteria il
panorama
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Re: pensione privilegiata

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malattie a lunga latenza o meno, ricorso ACCOLTO
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1) - ricorso avverso le note del Ministero della Difesa in data 5.5.2011 e 21.3.2012, e pedissequo decreto del 28/01/2011, reiettivi dell’istanza di riliquidazione della pensione privilegiata ordinaria.

2) - ex OMISSIS dei Carabinieri in congedo dal 25.03.1997 e titolare di pensione privilegiata ordinaria di 6^ ctg. a vita, concessa con DM del 09.12.2004 – si duole del diniego opposto dal Ministero della Difesa con il decreto impugnato, in ordine alla domanda presentata in data 28.10.2008, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle ulteriori infermità
- ) - ”Esiti di colectomia per K colon”,

- ) - “Esiti intervento chirurgico aorta addominale”,

- ) - “Esiti intervento chirurgico cataratta occhio sx e dx”,

e per il riconoscimento dell’aggravamento delle infermità già pensionate, ai fini di rivalutazione della pensione in godimento.

3) - Chiede, l’accoglimento del ricorso con il riconoscimento del proprio diritto alla riliquidazione della pensione nella migliore misura di 1^ ctg, (in subordine 2^ ctg.) derivante dal riconoscimento delle nuove infermità e dell’aggravamento di quelle già pensionate

4) - A base del predetto diniego il Ministero ha opposto l’intempestività della domanda, ai sensi dell’art. 169 DPR n. 1092/73, in quanto, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 323/2008, le infermità riscontrate non rientrerebbero tra quelle a lunga latenza, senza peraltro pronunciarsi sull’aggravamento delle infermità già pensionate.

5) - Risulta dagli atti che, a seguito della visita collegiale presso la CMO di Roma in data 17.06.2009, le infermità già pensionate sono state assegnate, nel complesso, a 3^ ctg. a vita, elevata alla 1^ ctg. a vita qualora le infermità di nuovo riscontro siano riconosciute dipendenti da c.s.

6) - Il Ministero della Difesa ha chiesto il rigetto del ricorso, ..., e osservando che la domanda del 25.10.08 era stata prodotta oltre il termine quinquennale dal collocamento in congedo del militare, eccependo altresì il difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione alla domanda di riconoscimento di equo indennizzo.

LA CORTE DEI CONTI precisa:

7) - Osserva, al riguardo, questo Giudice che nel ricorso non è contenuta alcuna richiesta di riconoscimento del diritto ad equo indennizzo, bensì la sola doglianza relativa al mancato riconoscimento della rivalutazione della pensione privilegiata in godimento, a causa della pronuncia di inammissibilità della domanda del 2008, relativa alle nuove infermità.

8) - Ciò posto, osserva ancora questo giudice che, ai sensi dell’art. 169 DPR n. 1092/73, la domanda per conseguire trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l’accertamento della dipendenza delle infermità o lesioni contratte.

9) - La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323/2008, ha dichiarato l’illegittimità del predetto articolo nella parte in cui non prevede che, laddove la malattia insorga dopo cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza decorra dalla manifestazione della malattia stessa, e ciò per scongiurare una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che hanno contratto malattie a normale decorso e coloro che hanno contratto patologie a lunga latenza.

10) - Al riguardo, la tesi dell’Amministrazione – secondo cui le infermità in questione non sarebbero a lunga latenza, e che perciò la domanda dell’interessato va dichiarata intempestiva, alla luce del previgente (non emendato) art. 169 citato – non può essere condivisa, e ciò per due ordini di motivi.

11) - In ogni caso, ..... non può condividersi la tesi dell’Amministrazione secondo cui, nella fattispecie, le infermità dedotte ........ non rientrino tra quelle a lungo decorso, per evidenti ragioni che possono agevolmente dedursi dalla comune esperienza, oltre che dalla scienza medica.

- ) - Il carcinoma del colon, infatti, come tutte le infermità tumorali, ha natura degenerativa e si manifesta dopo un periodo di latenza la cui durata può variare da una forma di tumore all’altra, ma che sicuramente esclude ogni manifestazione istantanea della patologia.

- ) - Così dicasi per l’aneurisma addominale, che consiste in una dilatazione dell’aorta nel tratto addominale, ed il cui lento decorso è dimostrato dalla circostanza, comunemente riconosciuta dalla scienza medica, che tale patologia è presente nelle persone ultrasessantenni ed è asintomatica. Da studi in materia, infatti, è stata riscontrata un'alta percentuale di persone inconsapevoli di essere portatori di tale patologia.

- ) - Quanto alla cataratta, essa è il risultato di un processo di progressiva perdita di trasparenza del cristallino. Questo processo, legato a fenomeni di ossidazione delle proteine che lo costituiscono, è il risultato di un fenomeno biochimico che si verifica con l'aumentare dell'età, dunque a carattere progressivo e latente.

12) - Di conseguenza, nella specie, poiché dette infermità si sono manifestate, rispettivamente, nel 2004 e nel 2005 (come risulta in atti), la domanda del ricorrente, presentata il 25.10.2008, risulta tempestiva, ai sensi dell’art. 169 DPR n. 1092/73, come emendato dalla sentenza n. 323/2008 della Corte Costituzionale, dovendosi fissare la decorrenza del quinquennio di decadenza da tali predette date.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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LAZIO SENTENZA 22 08/01/2014


SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LAZIO SENTENZA 22 2014 PENSIONI 08/01/2014



Sent 22/2014

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica
nella persona del Consigliere Maria Teresa Docimo,
in funzione di Giudice Unico delle pensioni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE

Sul ricorso iscritto al n. 72127/M del registro di Segreteria, presentato da C. F., elettivamente domiciliato a Roma, in via Tagliamento n. 76, presso lo studio dell’avv. Fausto Tersitano, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, avverso le note del Ministero della Difesa in data 5.5.2011 e 21.3.2012, e pedissequo decreto del 28/01/2011, reiettivi dell’istanza di riliquidazione della pensione privilegiata ordinaria.

Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2013 è presente il dott. Michele Grisolia per il Ministero della Difesa, che chiede il rigetto del ricorso.

Esaminati gli atti.

F A T T O E D I R I T T O

Con il ricorso in epigrafe il sig. F. C. – ex OMISSIS dei Carabinieri in congedo dal 25.03.1997 e titolare di pensione privilegiata ordinaria di 6^ ctg. a vita per le infermità “spondiloartrosi diffusa del rachide”, “coxartrosi bilaterale” “bronchite cronica” e poliartromialgia reumatica”, concessa con DM del 09.12.2004 – si duole del diniego opposto dal Ministero della Difesa con il decreto impugnato, in ordine alla domanda presentata in data 28.10.2008, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle ulteriori infermità “”Esiti di colectomia per K colon”, “Esiti intervento chirurgico aorta addominale”, “Esiti intervento chirurgico cataratta occhio sx e dx”, e per il riconoscimento dell’aggravamento delle infermità già pensionate, ai fini di rivalutazione della pensione in godimento.

Chiede, conclusivamente, l’accoglimento del ricorso con il riconoscimento del proprio diritto alla riliquidazione della pensione nella migliore misura di 1^ ctg, (in subordine 2^ ctg.) derivante dal riconoscimento delle nuove infermità e dell’aggravamento di quelle già pensionate, con interessi e rivalutazione e vittoria di spese.

A base del predetto diniego il Ministero ha opposto l’intempestività della domanda, ai sensi dell’art. 169 DPR n. 1092/73, in quanto, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 323/2008, le infermità riscontrate non rientrerebbero tra quelle a lunga latenza, senza peraltro pronunciarsi sull’aggravamento delle infermità già pensionate.

Risulta dagli atti che, a seguito della visita collegiale presso la CMO di Roma in data 17.06.2009, le infermità già pensionate sono state assegnate, nel complesso, a 3^ ctg. a vita, elevata alla 1^ ctg. a vita qualora le infermità di nuovo riscontro siano riconosciute dipendenti da c.s.

All’odierna pubblica udienza il rappresentante del Ministero della Difesa ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamandosi alla memoria scritta depositata all’odierna udienza, e osservando che la domanda del 25.10.08 era stata prodotta oltre il termine quinquennale dal collocamento in congedo del militare, eccependo altresì il difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione alla domanda di riconoscimento di equo indennizzo.

Osserva, al riguardo, questo Giudice che nel ricorso non è contenuta alcuna richiesta di riconoscimento del diritto ad equo indennizzo, bensì la sola doglianza relativa al mancato riconoscimento della rivalutazione della pensione privilegiata in godimento, a causa della pronuncia di inammissibilità della domanda del 2008, relativa alle nuove infermità.

Va, altresì osservato – al fine di circoscrivere esattamente l’oggetto del ricorso - che il diniego impugnato comprende anche, implicitamente, il mancato aggravamento e/o rivalutazione delle infermità già pensionate con 6^ ctg. a vita, ritenute ascrivibili nel complesso alla 3^ ctg. a vita dalla CMO nella predetta visita di riferimento.

Ciò posto, osserva ancora questo giudice che, ai sensi dell’art. 169 DPR n. 1092/73, la domanda per conseguire trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l’accertamento della dipendenza delle infermità o lesioni contratte.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323/2008, ha dichiarato l’illegittimità del predetto articolo nella parte in cui non prevede che, laddove la malattia insorga dopo cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza decorra dalla manifestazione della malattia stessa, e ciò per scongiurare una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che hanno contratto malattie a normale decorso e coloro che hanno contratto patologie a lunga latenza.

Al riguardo, la tesi dell’Amministrazione – secondo cui le infermità in questione non sarebbero a lunga latenza, e che perciò la domanda dell’interessato va dichiarata intempestiva, alla luce del previgente (non emendato) art. 169 citato – non può essere condivisa, e ciò per due ordini di motivi.

In primo luogo, sulla base di quanto disposto nella pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 323/2008, ove è affermato che “con riferimento ai casi nei quali la malattia insorga allorché siano già decorsi cinque anni dalla cessazione dal servizio – ferma restando la disciplina attuale per le altre ipotesi (vale a dire quelle in cui la malattia insorga entro i cinque anni dal servizio) – occorre che la norma impugnata sia dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che, in tale ipotesi (vale a dire insorgenza della malattia dopo i cinque anni) il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro della domanda di accertamento (…) decorra dalla manifestazione della malattia stessa”(v. ultima parte del ‘considerato’ e conforme dispositivo), fermo restando ogni rigoroso accertamento sulla dipendenza dal servizio dell’infermità medesima.

Tale formulazione del giudizio di costituzionalità, dunque, sembra postulare la necessità della diversa decorrenza del termine di decadenza sulla base della sola manifestazione di infermità dopo il quinquennio dalla cessazione dal servizio, fermo restando ogni necessario approfondimento sulla dipendenza.

In ogni caso, anche a voler riconoscere che la suddetta pronuncia di incostituzionalità postuli una previa disamina sulla natura stessa delle infermità, ai fini di stabilirne la lunghezza del decorso, latente o meno, non può condividersi la tesi dell’Amministrazione secondo cui, nella fattispecie, le infermità dedotte – vale a dire il carcinoma del colon, l’aneurisma addominale e la cataratta agli occhi – non rientrino tra quelle a lungo decorso, per evidenti ragioni che possono agevolmente dedursi dalla comune esperienza, oltre che dalla scienza medica.

Il carcinoma del colon, infatti, come tutte le infermità tumorali, ha natura degenerativa e si manifesta dopo un periodo di latenza la cui durata può variare da una forma di tumore all’altra, ma che sicuramente esclude ogni manifestazione istantanea della patologia.

Così dicasi per l’aneurisma addominale, che consiste in una dilatazione dell’aorta nel tratto addominale, ed il cui lento decorso è dimostrato dalla circostanza, comunemente riconosciuta dalla scienza medica, che tale patologia è presente nelle persone ultrasessantenni ed è asintomatica. Da studi in materia, infatti, è stata riscontrata un'alta percentuale di persone inconsapevoli di essere portatori di tale patologia.

Quanto alla cataratta, essa è il risultato di un processo di progressiva perdita di trasparenza del cristallino. Questo processo, legato a fenomeni di ossidazione delle proteine che lo costituiscono, è il risultato di un fenomeno biochimico che si verifica con l'aumentare dell'età, dunque a carattere progressivo e latente.

Di conseguenza, nella specie, poiché dette infermità si sono manifestate, rispettivamente, nel 2004 e nel 2005 (come risulta in atti), la domanda del ricorrente, presentata il 25.10.2008, risulta tempestiva, ai sensi dell’art. 169 DPR n. 1092/73, come emendato dalla sentenza n. 323/2008 della Corte Costituzionale, dovendosi fissare la decorrenza del quinquennio di decadenza da tali predette date.

Il ricorso è pertanto giuridicamente fondato e, come tale, va accolto, allo stato degli atti, limitatamente alla pronuncia di intempestività della domanda.

Poiché, peraltro, oggetto del ricorso è anche il riconoscimento del sostanziale diritto alla migliore misura della pensione, sulla base del riconoscimento delle nuove infermità e dell’aggravamento di quelle già pensionate, con separata ordinanza si è disposta l’acquisizione del verbale del Comitato di verifica, di cui agli artt. 10, 12 e 14 del DPR n. 461/2001, nonché del nuovo decreto che l’Amministrazione emetterà in sostituzione di quello impugnato, a seguito della presente pronuncia parziale di accoglimento, per pronunciarsi sul merito della domanda di pensione privilegiata ordinaria, sia sotto il profilo delle nuove infermità che sotto quello dell’aggravamento di quelle già pensionate, tenuto conto dei termini di cui al predetto Regolamento n. 461/2001, affinchè questo giudice possa pronunciarsi sul complessivo diritto pensionistico reclamato con il ricorso.

Sussistono apprezzabili motivi per compensare le spese.

P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando su parte del ricorso

ACCOGLIE PARZIALMENTE

Il ricorso n. 72127/M presentato da C. F. e, per l’effetto, dichiara la tempestività della domanda di riliquidazione della pensione privilegiata ordinaria. Dispone, con separata ordinanza, gli incombenti procedurali indispensabili da parte dell’Amministrazione per la definitiva pronuncia sul merito della richiesta del ricorrente.

Rinvia alla definitiva pronuncia ogni statuizione sulle spese di giudizio. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2013.
IL GIUDICE
f.to Maria Teresa DOCIMO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 08/01/2014

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Re: pensione privilegiata

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1) - ex dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria quale assistente capo nel Corpo di Polizia Penitenziaria, poi transitato nei ruoli civili ove risulta ancora in servizio, titolare di pensione privilegiata gestita dall’INPS.

2) - Il Giudice Unico ha pertanto riconosciuto il diritto del pensionato a percepire l’assegno rinnovabile quadriennale e la tredicesima mensilità dalla data di cessazione dal servizio (3 giugno 2008), a nulla rilevando che il dipendente abbia presentato apposita domanda in epoca successiva.

3) - L’ INPS ha proposto appello, lamentando violazione degli articoli 167, 2° comma, e 192 del DPR n. 1092 del 1973, ed ha precisato che, poiché nella specie non si verte in ipotesi di conferimento d’ufficio del trattamento privilegiato, non essendo il OMISSIS cessato dal servizio, bensì trasferito in diverso ruolo, la fattispecie risulta soggetta alle norme sopra citate, con la conseguenza che il trattamento viene conferito su domanda dell’interessato e, se sono trascorsi oltre due anni da quando è sorto il diritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

LA CORTE precisa:

4) - E’ importante sottolineare che il sig. OMISSIS non è cessato dalla Polizia Penitenziaria e poi transitato altrove, bensì è transitato dai ruoli del personale della Polizia Penitenziaria ai ruoli del Personale civile del Ministero della Giustizia, e pertanto il caso rientra nella disciplina prevista dall’art. 191 del DPR n. 1092 del 1973.

5) - Da quanto premesso appare chiaro che detto trasferimento non possa essere considerato una cessazione dal servizio nel senso voluto dal legislatore affinché si configuri l’ipotesi di conferimento d’ufficio del trattamento pensionistico di privilegio.

6) - Pertanto, avendo il OMISSIS chiesto il trattamento pensionistico privilegiato dopo due anni dalla dichiarazione di inidoneità al servizio nell’Amministrazione Penitenziaria, correttamente l’INPS ha stabilito la decorrenza non (come da richiesta dell’interessato) dalla data del verbale della C.M.O. di Chieti del 28.11.2007, bensì dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (14.09.2010), ai sensi dell’art. 191 del DPR n. 1092 del 1973, cioè dal 1.10.2010.

7) - Non è luogo, infine, a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall’art. 10 della 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità: v., ex multis, Corte dei conti, Sez.I app., n. 642/2009 e 648/2009).

N.B.: rileggi i punti sopra n. 4,6 e 7

Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 228 16/03/2015
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 228 2015 PENSIONI 16/03/2015



228/2015/A

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

Composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Piera MAGGI Presidente
Dott. Nicola LEONE Consigliere
Dott.ssa Rita LORETO Consigliere relatore
Dott.ssa Emma ROSATI Consigliere
Dott.ssa Giuseppa MANEGGIO Consigliere
Ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di appello in materia di pensioni civili , iscritto al n. 46087 del Registro di Segreteria, proposto dall’INPS ex INPDAP, quale successore ex lege, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Filippo Mangiapane;

avverso la sentenza n. 419/2012, depositata il 21.12.2012, della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Abruzzo;

e nei confronti di OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico Raimondi e Giuseppe Orsini del Foro di Chieti, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cassiodoro n. 1/A, presso lo studio legale dell’Avv. Gianfranco Falcone,

Visto l’ atto di appello e gli altri atti e documenti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 21 ottobre 2014, il Consigliere relatore dott.ssa Rita Loreto, l’Avv. Maria Passarelli, in delega, per l’INPS e l’Avv. Giuseppe Orsini per la parte appellata;

FATTO

Con la sentenza gravata il Giudice unico per le pensioni presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo ha accolto parzialmente il ricorso del signor OMISSIS, ex dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria quale assistente capo nel Corpo di Polizia Penitenziaria, poi transitato nei ruoli civili ove risulta ancora in servizio, titolare di pensione privilegiata gestita dall’INPS.

Il Giudice Unico ha pertanto riconosciuto il diritto del pensionato a percepire l’assegno rinnovabile quadriennale e la tredicesima mensilità dalla data di cessazione dal servizio (3 giugno 2008) oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria, a nulla rilevando che il dipendente abbia presentato apposita domanda in epoca successiva.

L’ INPS ha proposto appello, lamentando violazione degli articoli 167, 2° comma, e 192 del DPR n. 1092 del 1973, ed ha precisato che, poiché nella specie non si verte in ipotesi di conferimento d’ufficio del trattamento privilegiato, non essendo il OMISSIS cessato dal servizio, bensì trasferito in diverso ruolo, la fattispecie risulta soggetta alle norme sopra citate, con la conseguenza che il trattamento viene conferito su domanda dell’interessato e, se sono trascorsi oltre due anni da quando è sorto il diritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Il OMISSIS si è costituito in giudizio con memoria depositata il giorno 11 settembre 2013, con la quale ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità dell’appello, in quanto notificato oltre i sessanta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, effettuata in data 8.04.2013.

Ha poi ritenuto comunque inammissibile il gravame, sia perché notificato oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 21 dicembre 2013, sia perché privo della indicazione dei capi della decisione per i quali si intende appellare.

Nel merito, la difesa di parte appellata ha insistito per l’infondatezza dell’appello, dal momento che il OMISSIS deve intendersi cessato dal servizio all’atto della cessazione di quelle mansioni che lo hanno reso inabile al servizio.

Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2014, udito il consigliere relatore, l’Avv. Maria Passarelli per l’INPS e l’Avv. Orsini per l’appellato si sono riportati agli atti.

Considerato in

DIRITTO

Va in primo luogo esaminata la tempestività dell’appello dell’INPS, avendo la parte appellata eccepito la tardività del gravame.

Il motivo di appello è infondato, poiché dagli atti di causa risulta che nel giudizio di primo grado, per l’udienza del 27 novembre 2012, si era formalmente costituito l’INPS, Direzione Regionale dell’Abruzzo, con sede a L’Aquila, Via Saragat s.n.c., come si evince dalla costituzione in giudizio a firma del Dirigente di Sede dr. Giuseppe Ferrigno, inserita nel fascicolo di primo grado. La notifica della sentenza impugnata risulta invece effettuata al legale rappresentante della sede INPDAP di Chieti e non a quella de L’Aquila, che si era invece costituito in giudizio.

Pertanto tale notifica non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, e dunque il gravame, notificato il 22 giugno 2013, deve considerarsi tempestivo.

Non è meritevole di accoglimento neppure la censura di inammissibilità fondata sul mancato rispetto del termine di sei mesi per impugnare, atteso che per costante giurisprudenza di queste Sezioni di appello tale termine non trova applicazione per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, in presenza della disciplina specifica dettata dal comma 5 bis della legge n. 19/1994, art. 1, che si ritiene invece prevalente.

Nel merito l’appello, in cui i motivi di gravame – contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata – sono ben delineati, deve ritenersi fondato.

Ed infatti risulta dagli atti di causa che in data 28.11.2007 il OMISSIS è stato dichiarato dalla C.M.O. di Chieti, per causa dipendente dal servizio, “non idoneo permanentemente al servizio d’istituto in modo assoluto, sì idoneo al reimpiego nei ruoli civili dell’Amministrazione della Giustizia” dove è stato inquadrato nel profilo professionale di collaboratore, posizione economica B2 .- Operatore amministrativo, e tale risulta ancora in servizio.

E’ importante sottolineare che il sig. OMISSIS non è cessato dalla Polizia Penitenziaria e poi transitato altrove, bensì è transitato dai ruoli del personale della Polizia Penitenziaria ai ruoli del Personale civile del Ministero della Giustizia, e pertanto il caso rientra nella disciplina prevista dall’art. 191 del DPR n. 1092 del 1973.

A conforto di tale tesi, che questo Collegio condivide, va poi rilevato che il primo comma dell’art. 75 del D.Lgs. n. 443 del 1992 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria) stabilisce che “Il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all’assolvimento dei compiti d’istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell’Amministrazione penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato, sempre che l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego”.

Da quanto premesso appare chiaro che detto trasferimento non possa essere considerato una cessazione dal servizio nel senso voluto dal legislatore affinché si configuri l’ipotesi di conferimento d’ufficio del trattamento pensionistico di privilegio.

Pertanto, avendo il OMISSIS chiesto il trattamento pensionistico privilegiato dopo due anni dalla dichiarazione di inidoneità al servizio nell’Amministrazione Penitenziaria, correttamente l’INPS ha stabilito la decorrenza non (come da richiesta dell’interessato) dalla data del verbale della C.M.O. di Chieti del 28.11.2007, bensì dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (14.09.2010), ai sensi dell’art. 191 del DPR n. 1092 del 1973, cioè dal 1.10.2010.

Per le considerazioni sopra esposte l’appello dell’INPS merita accoglimento, nei limiti di cui in motivazione.
Sono poste a carico dell’appellato, a cagione della soccombenza, le spese sostenute dall’INPS per la difesa nel presente giudizio, che si liquidano equitativamente in euro 1.000,00 (MILLE/00).

Non è luogo, infine, a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall’art. 10 della 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità: v., ex multis, Corte dei conti, Sez.I app., n. 642/2009 e 648/2009).

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale centrale di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, in parziale riforma dell’impugnata sentenza

- ACCOGLIE l’appello prodotto dall’INPS avverso la sentenza n. 419/2012 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo, depositata il 21.12.2012 e, per l’effetto, dichiara che al signor OMISSIS spetta l’assegno rinnovabile e la tredicesima mensilità dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, ovvero dal 1.10.2010.

Spese legali a carico dell’appellato euro 1.000,00 (MILLE/00) in favore dell’INPS:
Nulla per le spese di giustizia.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio del 21.10.2014.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Rita LORETO Piera MAGGI


Depositata in Segreteria il 16 MAR. 2015

IL DIRIGENTE
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Re: pensione privilegiata

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Richiesta atti
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Ottima sentenza che obbliga la CMO poiché così si era espressa su una richiesta di Verbale della soppressa C.M.O. Palermo:
“... per motivi di carattere organizzativo, relativamente alla sistemazione dell'imponente mole cartacea, pervenuta dal disciolto D.M.M.L. di Palermo, in idonee scaffalature, l’istanza di accesso del ricorrente del 7.10.2014 “potrà essere trattata ed evasa, presumibilmente, nel corso del mese di Febbraio 2015...”;
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Il TAR di CATANIA precisa:

1) - La difesa erariale ha depositato, inoltre, una relazione del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, del 18 dicembre 2014, in cui si rappresenta l’impossibilita di esitare l’istanza di accesso del ricorrente per problemi di tipo tecnico-organizzativo, ovvero per carenza di fondi per l’acquisto di idonea scaffalatura per la posa in opera dei carteggi sanitari.

2) - Giova premettere che l’art. 22, c. 1, lett b) legge n. 241/90, nel testo novellato dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, richiede per la legittimazione attiva all’esercizio del diritto di accesso la titolarità “di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso” e che il successivo comma terzo prevede che “tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all'art. 24 c. 1, 2, 3, 5 e 6”; mentre l'art. 24, c. 7, precisa che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

3) - In sostanza ai sensi del suesposto art. 24, c. 7, l’accesso va garantito qualora sia funzionale “a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2010, n. 1067).

4) - Occorre allora stabilire se una simile risposta, possa ritenersi congrua motivazione del differimento del diritto di accesso, così come previsto dagli artt. 24 e 25 della L. 241/90.

5) - Invero, il comma 3 del citato art. 25 stabilisce che: “il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati”.

6) - L’art. 9 del D.P.R. 184/2006 individua i casi in cui la richiesta di accesso può essere differita con riferimento tassativo alle categorie di atti di cui all'art. 24 della legge n. 241/1990 e sempreché il differimento stesso sia funzionale agli interessi di cui al comma 6 dell'art. 24 citato, ovvero ad ulteriori esigenze da riconnettere e ricondurre solo ai documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

7) - L’atto che dispone il differimento dell’accesso deve però specificamente indicare la sussistenza delle predette circostanze legittimanti e deve indicare il termine e la durata di tale differimento (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 07/04/2010, n. 5760).

8) - In proposito, il Collegio rileva che l’art. 9 del D.P.R. n. 184/2006 non consente di differire l’accesso se non per i motivi ivi tassativamente contemplati, tra i quali non sono annoverate le oggettive e momentanee difficoltà organizzative dell’ente, correlate, come nella specie, a problemi di tipo tecnico-organizzativo ovvero per carenza di fondi per l'acquisto di idonea scaffalatura per collocazione dei carteggi sanitari.

N.B.: rileggi i punti n. 1- 2, 4, 6-8.

Per completezza e la delicatezza della normativa, vi invito a leggere il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CATANIA ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201502279, - Public 2015-09-23 -


N. 02279/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02777/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2777 del 2014, proposto da S. C., rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Airò e Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Salvatore Cittadino in Catania, Via O. Scammacca, 23/C;

contro
Ministero della Difesa - Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento
della nota M DE …./30506/ARCHIVIO/PA resa dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, in data 22 ottobre 2014, che ha disposto che: “... per motivi di carattere organizzativo, relativamente alla sistemazione dell'imponente mole cartacea, pervenuta dal disciolto D.M.M.L. di Palermo, in idonee scaffalature, l’istanza di accesso del ricorrente del 7.10.2014 “potrà essere trattata ed evasa, presumibilmente, nel corso del mese di Febbraio 2015...”;

nonché per l’emanazione nei confronti del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina di un ordine di esibizione avente ad oggetto la documentazione richiesta con la predetta istanza di accesso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il sig. S. C., sovrintendente capo della Polizia di Stato in quiescenza, già in servizio presso la Questura di OMISSIS, espone di avere presentato domanda di pensione privilegiata presso Sede Provinciale di OMISSIS dell’INPS e di avere chiesto alla Questura di OMISSIS (con istanza di accesso del 3 settembre 2014) di visionare ed estrarre copia del verbale della Commissione Militare Ospedaliera ML/B NR. 597 del 14 novembre 2012, documento la cui conoscenza ed acquisizione ritiene utile nell’ambito del procedimento volto ad ottenere il riconoscimento della pensione privilegiata.

Sempre nella prospettazione del ricorrente, in esito alla suddetta istanza di accesso la Questura di OMISSIS (in data 08.09.2014) richiedeva alla C.M.O. la copia del summenzionato verbale e, successivamente, gli rilasciava copia della nota prot. n. M_DE …../11347/Archivio/Pa del 7 giugno 2014, con la quale il Dipartimento di Medicina Legale di Messina comunicava:

a) di non potere allo stato degli atti, ottemperare alla richiesta, volta all’acquisizione del summenzionato verbale, in quanto, “a causa della soppressione del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Palermo, l'Archivio del suddetto Ente è stato trasferito presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina ed è attualmente in attesa di adeguata collocazione al fine di esperire qualunque richiesta”;

b) nel caso di urgenza, il citato verbale "potrà essere richiesto all'Ente presso il quale, nell'anno 2012, il sig. S… prestava servizio".

In data 7 ottobre 2014, il ricorrente, constatato che il documento richiesto non era in possesso della Questura di OMISSIS, inoltrava presso, il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, un’istanza di accesso agli atti, chiedendo di prendere visione ed estrarre copia del suddetto verbale della C.M.O. n. 597 del 14 novembre 2012.

In esito a tale istanza, il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, in data 22 ottobre 2014, disponeva che: “... per motivi di carattere organizzativo, relativamente alla sistemazione dell'imponente mole cartacea, pervenuta dal disciolto D.M.M.L. di Palermo, in idonee scaffalature, la predetta richiesta potrà essere trattata ed evasa, presumibilmente, nel corso del mese di Febbraio 2015...”.

Ciò esposto in punto di fatto, il Sig. S. C. propone ricorso innanzi a questo Tribunale Amministrativo per il seguente motivo di diritto: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della L. 241/90; violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 184/2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, arbitrio, ingiustizia manifesta; violazione del principio di correttezza e buona fede”.

Assume il ricorrente che il provvedimento gravato risulterebbe palesemente elusivo dell’obbligo di provvedere al rilascio della documentazione richiesta, così come previsto dagli artt. 22 e ss., della L. 241/’90 e dal D.P.R. n.184/2006. Ciò in quanto Amministrazione intimata, avrebbe illegittimamente differito l’accesso agli atti, senza peraltro dare alcuna certezza in ordine alla data in cui questo sarebbe consentito, atteso che l’indicazione del periodo in cui sarebbe consentito l'accesso, (“presumibilmente nel corso del mese di Febbraio 2015”), sarebbe generica e del tutto eventuale.

Chiede pertanto che sia annullata la nota indicata in epigrafe resa dall’Amministrazione resistente sull’istanza di accesso del 7 ottobre 2014, e che sia ordinato al Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, di esibire la documentazione richiesta con la predetta istanza di accesso.

Per resistere al ricorso si è costituito il Ministero della Difesa, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, chiedendo che il ricorso sia rigettato perché inammissibile e comunque infondato.

La difesa erariale ha depositato, inoltre, una relazione del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, del 18 dicembre 2014, in cui si rappresenta l’impossibilita di esitare l’istanza di accesso del ricorrente per problemi di tipo tecnico-organizzativo, ovvero per carenza di fondi per l’acquisto di idonea scaffalatura per la posa in opera dei carteggi sanitari.

In vista della Camera di Consiglio del 10 giugno 2015, la difesa del ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha rilevato che tale giustificazione, non può ritenersi idonea ad impedire l’accesso ai documenti entro un termine congruo e ragionevole, rispetto all'istanza di accesso del 7 ottobre 2014 e che, peraltro, la stessa Amministrazione, con la nota impugnata, aveva riferito che l’istanza di accesso di che trattasi sarebbe stata esitata “presumibilmente nel corso del mese di Febbraio 2015”; termine ormai superato abbondantemente senza che la stessa abbia provveduto a rilasciare la documentazione richiesta dal ricorrente.

Alla Camera di Consiglio del 10 giugno 2015, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente lamenta la lesione dei diritti partecipativi ed informativi di cui agli artt. 22 e ss. della L. n. 241/90 a lui spettanti in quanto richiedente una pensione privilegiata presso Sede Provinciale di OMISSIS dell’INPS.

Giova premettere che l’art. 22, c. 1, lett b) legge n. 241/90, nel testo novellato dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, richiede per la legittimazione attiva all’esercizio del diritto di accesso la titolarità “di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso” e che il successivo comma terzo prevede che “tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all'art. 24 c. 1, 2, 3, 5 e 6”; mentre l'art. 24, c. 7, precisa che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
In sostanza ai sensi del suesposto art. 24, c. 7, l’accesso va garantito qualora sia funzionale “a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2010, n. 1067). Ne consegue che l’interesse all'accesso ai documenti deve essere valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale (che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso) e quindi la legittimazione all’accesso non può essere valutata “alla stessa stregua di una legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante” (cfr. Consiglio Stato sez. V 10 gennaio 2007, n. 55, T.A.R. Umbria 30 gennaio 2013, n. 56).

Sulla base delle considerazioni che precedono, deve dunque ritenersi che il ricorrente vanti un interesse qualificato ad ottenere copia del richiesto verbale della C.M.O., in seno al procedimento di riconoscimento della pensione privilegiata ovvero per l’eventuale produzione in giudizio.

A fronte di tale interesse, concretizzatosi nell’istanza di accesso del ricorrente l'Amministrazione resistente, con la nota indicata in epigrafe, ha comunicato che: "per motivi di carattere organizzativo, ...la predetta richiesta potrà essere trattata ed evasa, presumibilmente, nel corso del mese di Febbraio 2015...".

Occorre allora stabilire se una simile risposta, possa ritenersi congrua motivazione del differimento del diritto di accesso, così come previsto dagli artt. 24 e 25 della L. 241/90.

Invero, il comma 3 del citato art. 25 stabilisce che: “il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati”.

Infatti il potere differimento dell'accesso agli atti, così come disciplinato dall’art 24 comma 4, è previsto unicamente come garanzia del diritto di accesso per il privato in tutte quelle ipotesi in cui la legge, per la tipologia dei documenti richiesti, stabilisce una limitazione ovvero l'esclusione del diritto di accesso.

In tal senso depone anche l'art. 10 del D.P.R. 184/2006, regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, il quale contempla il potere di differimento proprio nell'alveo dei casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24 comma 4, rinviando la sua disciplina all'art. 9 dello stesso regolamento.

In particolare, il predetto art. 9, prevede espressamente che: “il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigente dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa”.

L’art. 9 del D.P.R. 184/2006 individua i casi in cui la richiesta di accesso può essere differita con riferimento tassativo alle categorie di atti di cui all'art. 24 della legge n. 241/1990 e sempreché il differimento stesso sia funzionale agli interessi di cui al comma 6 dell'art. 24 citato, ovvero ad ulteriori esigenze da riconnettere e ricondurre solo ai documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

Pertanto, il potere di differimento dell'accesso - in luogo del rigetto - è un atto dovuto in tutti i casi in cui il privato abbia diritto all’accesso, ma sia al contempo necessario:

- assicurare una temporanea tutela agli interessi dei terzi; ovvero

- salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa (cfr. T.A.R. Lazio Sez. I Sent., 18-12-2009, n. 13139).

L’atto che dispone il differimento dell’accesso deve però specificamente indicare la sussistenza delle predette circostanze legittimanti e deve indicare il termine e la durata di tale differimento (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 07/04/2010, n. 5760).

Nel caso di specie, invece, la resistente Amministrazione per giustificare il differimento del diritto di accesso deduce unicamente problemi di carattere organizzativo, senza specificare quali sarebbero gli interessi pubblici superiori tali da giustificare un sostanziale diniego dell'accesso ovvero l’impedimento oggettivo a reperire il documento entro un termine ragionevole, così come previsto dalla legge sul procedimento amministrativo.

Peraltro, in violazione del disposto dal comma 3 del citato art. 9 (“l'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata”), l’Amministrazione non ha chiarito con certezza il termine del differimento, laddove si è limitata ad indicare che l’istanza sarebbe tratta “presumibilmente nel corso di febbraio 2015”.

In proposito, il Collegio rileva che l’art. 9 del D.P.R. n. 184/2006 non consente di differire l’accesso se non per i motivi ivi tassativamente contemplati, tra i quali non sono annoverate le oggettive e momentanee difficoltà organizzative dell’ente, correlate, come nella specie, a problemi di tipo tecnico-organizzativo ovvero per carenza di fondi per l'acquisto di idonea scaffalatura per collocazione dei carteggi sanitari.
Pertanto il provvedimento di differimento della domanda del ricorrente di accesso agli atti, in assenza di una delle ipotesi previste dall'art. 24 della L. 241/’90, risulta illegittimo, privando l’interessato della possibilità produrre il summenzionato verbale nel procedimento relativo al riconoscimento della pensione privilegiata e di ogni altra facoltà difensiva ad esso connesso.

In conclusione, sulla scorta di quanto finora illustrato, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento della nota indicata in epigrafe e affermazione del diritto del ricorrente ad avere conoscenza del verbale della Commissione Militare Ospedaliera ML/B NR. 597 del 14 novembre 2012.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, ordinando al Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina di consentire al ricorrente l’accesso al verbale della Commissione Militare Ospedaliera indicato nella richiesta di accesso del 7 ottobre 2014.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Gabriella Guzzardi, Presidente
Francesco Brugaletta, Consigliere
Francesco Mulieri, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/09/2015
panorama
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Re: pensione privilegiata

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- ) - P.P.O., con decorrenza economica a far data dal 12.3.2001 e ciò in quanto la dipendenza da causa di servizio a seguito dell'infortunio era stata accertata già dal Mariferm che aveva redatto il modello "C" e di conseguenza doveva essere attivata di ufficio la procedura diretta alla liquidazione della pensione privilegiata.
- ) - diritto alla corresponsione di tutti gli arretrati maturati, maggiorati di interessi e rivalutazione come per legge.

N.B.: una vera battaglia di carte su carte, per ottenere quanto di diritto.

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VENETO SENTENZA 134 15/11/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
VENETO SENTENZA 134 2017 PENSIONI 15/11/2017
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Sentenza n. 134/17



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO
in composizione monocratica nella persona del Primo referendario dott.ssa Innocenza Zaffina, in funzione di Giudice unico delle pensioni

in esito all'udienza pubblica del 20 ottobre 2017

ha pronunciato la presente
SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 29982 del registro di Segreteria promosso da U. G., nato a Omissis il Omissis e ivi residente in Omissis, (CF: Omissis), elettivamente domiciliato in Treviso in via Longhin n.1 presso lo studio dell'avv. Sossio Vitale, (CF:VTLSSS7OLO2F839Z) che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso (pec: sossiovitale@pec.ordineavvocatitreviso.it), dichiarando che le comunicazioni vengano effettuate alla seguente utenza fax: 0422/558371.

CONTRO

Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, avente sede in Roma al Viale dell’esercito n. 186 – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (PREVIMIL) - I Reparto – 4^ Divisione, rappresentato e difeso nel presente giudizio dal Direttore della Divisione, dott.ssa Patrizia Cangini;

LETTO il ricorso introduttivo;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITE le parti presenti nell’udienza del 20 ottobre 2017, che hanno concluso come da verbale di udienza;


PREMESSO IN FATTO

- Il ricorrente, marinaio comune di 1^ classe appartenente alla nave A. Vespucci, in congedo poiché riformato con provvedimento mod. C n. 10 del 9/11/2000 dell’Infermeria Autonoma M.M. C.M.O. di Roma che ha accertato anche la dipendenza da causa di servizio dell’infermità, conseguente ad infortunio subito il 27.9.2000 a bordo della nave Durand de la Penne, chiedeva (in data 28/3/2008) e otteneva il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata vitalizia di 8^ ctg. con D.M. n. 137 del 14/4/2010, posizione iscrizione 16302325.

- Con ricorso del 3 giugno 2015, il ricorrente lamentava che in data 7.3.2013 gli era stato comunicato, per la prima volta, il decreto n. 137 del 14.4.2010 di concessione della pensione di VIII categoria, a decorrere dal 12.3.2001, e nel quale si legge che "la pensione decorre dal 1.4.2008, rimanendo prescritti tutti i ratei maturati anteriormente". In data 24.4.2014 il sig. U. G. inviava una lettera raccomandata al Ministero della Difesa con la quale chiedeva l'emissione di un nuovo decreto pensionistico con decorrenza economica a far data dal 12.3.2001 e ciò in quanto la dipendenza da causa di servizio a seguito dell'infortunio era stata accertata già dal Mariferm che aveva redatto il modello "C" e di conseguenza doveva essere attivata di ufficio la procedura diretta alla liquidazione della pensione privilegiata.

Il Ministero della Difesa, con lettera datata 17.6.2014, respingeva la domanda.

Pertanto, nel richiamato ricorso presentato a questa Sezione giurisdizionale, il ricorrente chiedeva di accertare il diritto alla emissione di un nuovo decreto pensionistico con decorrenza economica dal 12.3.2001 e diritto alla corresponsione di tutti gli arretrati maturati, maggiorati di interessi e rivalutazione come per legge.

Si chiedeva inoltre la condanna al pagamento delle spese processuali, diritti ed onorari di giudizio da corrispondersi al procuratore che se ne dichiarava anticipatario.

- Si costituiva il Ministero della Difesa in data 15 ottobre 2015, mediante memoria a firma del Direttore della IV Divisione, I reparto, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, precisando che: “Pertanto la Scrivente, esaminata la documentazione probante, ha provveduto ad emettere in favore dell'odierno ricorrente il Decreto n. 160 in data 28/07/2015, in sede di autotutela ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della Legge n.241/1990, che attribuisce anche ai fini delle prestazioni economiche il trattamento pensionistico de quo a decorrere dal 12/03/2001, data del congedo dell'interessato.

Ciò posto, questa D.G. ritiene di aver fornito piena ed integrale soddisfazione al petitum attoreo e chiede che codesta Onorevole Corte rilevi l'improcedibilità del presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dichiarando contestualmente la cessazione della materia del contendere nel contenzioso in esame. Con compensazione delle spese di lite”.

- In relazione all’udienza del 16 febbraio 2016, il Ministero della Difesa depositava una ulteriore memoria nella quale precisava: “Preso atto della data di fissazione dell'Udienza di discussione del presente giudizio per il giorno 16/02/2016, di cui all'Ordinanza a verbale in data 13/11/2015 di codesta Sezione, la Scrivente deposita copia conforme all'originale del Decreto n. 160 in data 28/07/2015, emesso in sede di autotutela, debitamente integrato delle correzioni in rosso relative all'imposizione I.R.P.E.F.

Si precisa che con pieno recepimento del petitum attoreo, il trattamento pensionistico tabellare spettante al ricorrente è fatto decorrere dal 12/03/2001, data del collocamento in congedo del medesimo per inidoneità al S.M.I. e quindi suscettibile d'iniziativa d'ufficio ai fini pensionistici , in presenza peraltro di Modello "C", non soggetto quindi ai termini prescrizionali per l'esercizio del relativo diritto.

Ciò posto, la Scrivente reitera la richiesta già formulata con la memoria di costituzione in giudizio che il presente ricorso venga dichiarato improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere”.

- Nell’udienza del 16 febbraio 2016, era presente l’avv. Sossio Vitale, costituito per il ricorrente; costituito ma non rappresentato il Ministero della Difesa. Il Giudice in precedenza incaricato della trattazione della causa, dopo una breve relazione, ha dato la parola all’avv. Vitale il quale ha precisato che il Ministero non aveva ancora proceduto alla liquidazione della pensione, pur essendo il provvedimento del 28 luglio 2015 e, pertanto, si rimetteva alla valutazione del Giudice circa la necessità di concedere un breve rinvio. Il Giudice, ravvisatane la necessità, disponeva il rinvio della trattazione del presente giudizio all’udienza del 18 marzo 2016.

- In relazione all’udienza del 18 marzo 2016, il Ministero della Difesa depositava una ulteriore memoria nella quale evidenziava che: “Con riferimento a quanto disposto da codesto Giudice con l'Ordinanza a verbale indicata in oggetto, si precisa che la Scrivente -come già rappresentato nella nota depositata in data 25/01/2016 unitamente a copia del Decreto n.160 in data 28/07/2015, debitamente integrato in ordine sia all'esatta decorrenza del trattamento tabellare (12/03/2011) che all'applicazione dell'imposizione I.R.P.E.F.- esaurisce gli adempimenti di propria competenza con l'invio del provvedimento pensionistico alla Ragioneria Territoriale dello Stato, ordinatore secondario di spesa.

Nel caso di specie come risulta dalla nota in data 04/08/2015, che si deposita, pervenuta in data 25/08/2015, il cennato provvedimento ha superato il controllo preventivo amministrativo-contabile da parte dell'Ufficio Centrale Del Bilancio presso questa A.D. secondo la vigente normativa.

Pertanto, allo stato, come sopra richiamato gli incombenti della Scrivente in ordine al corretto conferimento del trattamento tabellare spettante al ricorrente, si sono esauriti con l'inoltro del provvedimento pensionistico in questione con nota n. 128981 in data 28/07/2015 all'Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Dicastero per i controlli contabili e di legittimità, positivamente effettuati, residuando nella sfera di competenza della Ragioneria Territoriale di Treviso l'applicazione del Decreto medesimo e la conseguente corresponsione degli arretrati pensionistici dovuti.

Con ulteriore nota n. 3809 in data 13/01/2016 la Scrivente ha altresì inviato alla Ragioneria Territoriale medesima il Decreto citato, completo delle rettifiche in rosso.

Ciò posto, si reitera la richiesta già formulata con le precedenti memorie di dichiarazione da parte di codesta Onorevole Corte dell'improcedibilità del presente ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere”.

- Con Ordinanza n. 22 emessa fuori dall’udienza del 18 marzo 2016 e depositata il 3 maggio 2016 – al cui contenuto espressamente ed integralmente si rinvia per relationem ad integrazione poiché pienamente condivisibile e per economia processuale (Cass., Sez. Lav., 11/2/2011, n. 3367; Cass., SS.UU. Civili, 9/8/2010, n. 18477 e 12/7/2010, n. 16277) – il Giudice precedentemente incaricato della trattazione della causa, sulla scorta delle evidenze probatorie, riteneva indispensabile o, quanto meno opportuno, per ragioni di economia processuale e di giusto processo (art. 111 Cost.), procedere all’acquisizione di ulteriori chiarimenti istruttori, informazioni, delucidazioni e relativa documentazione amministrativa, prodromica e connessa, oltre ad una analitica e dettagliata relazione illustrativa con indicazione delle somme corrisposte e della relativa causale, onde poter stabilire, con esattezza, i criteri di calcolo della liquidazione eseguita della pensione privilegiata in favore del ricorrente e la sua correttezza con riferimento alla singole voci della pensione spettante, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, le ritenute applicate e gli arretrati, con le connesse obbligazioni accessorie degli interessi maturati.

- Dell’adempimento istruttorio veniva onerata la Ragioneria Territoriale dello Stato di Treviso, Organo deputato al pagamento delle prestazioni dovute, comunicando anche i tempi occorrenti per l’effettiva erogazione della prestazione dovuta.

- Nel rispetto del termine di trenta giorni assegnato per il suo espletamento, decorrente dalla comunicazione della presenta ordinanza, detta Amministrazione provvedeva al deposito presso la Segreteria, in data 3 giugno 2016, di relazione illustrativa contenente il criterio di calcolo delle somme arretrate liquidate al ricorrente per assegno principale ed indennità accessoria, per arretrati lordi dovuti dal 12/3/2001 al 31/3/2008 di 56.182,24 imponibili su cui veniva operata ritenuta IRPEF dal sostituto d’imposta di 12.921,91 euro, equivalente alla misura del 23%, per un pagamento netto di 43.260,33 eseguito mediante bonifico bancario del 5/3/2016 del CRO n. 89328257503.

- All’udienza di discussione del 12 luglio 2016, l’avv. Cavadin, difensore del ricorrente su delega dell’avv. Sossio Vitale, ha sollevato ulteriori obiezioni e perplessità circa l’assoggettabilità ad imposta del trattamento pensionistico liquidato – ritenendolo, ex adverso, esente in quanto di natura risarcitoria a differenza di quanto previsto dal decreto dirigenziale emesso dalla Direzione generale PRVIMIL del 13/1/2015 di cui all’ALL. 3/A del relativo invio – e, soprattutto, rilevava che la succinta risposta della Ragioneria Territoriale di Treviso non riporta l’analitica indicazione delle singole voci liquidate a titolo di arretrato pensionistico riconosciuto che consenta di appurare se detto trattamento liquidato è comprensivo anche del cumulo dell’indennità integrativa speciale ritenuta spettante nel medesimo periodo e delle ragioni che fondano l’an ed il quantum del prelievo tributario eseguito.

- Pertanto, non essendo stato possibile fugare completamente tali dubbi dall’esame delle emergenze documentali versati in atti e dalle informazioni ricevute effettuato, il Giudice in precedenza incaricato della trattazione della causa ha ritenuto necessario disporre un ulteriore supplemento istruttorio volto all’acquisizione di documentazione e di dettagliata relazione utile a soddisfare i quesiti descritti indispensabili, per addivenire ad una definitiva decisione, adempimento contenuto nell’Ordinanza n. 36 depositata il 16/9/2016, onerando sia il Ministero della Difesa sia la Ragioneria Territoriale, ciascuno per quanto di relativa competenza, ed assegnando il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell’ordinanza per il suo adempimento attraverso il deposito di nota/relazione scritta, rinviando per la prosecuzione all’udienza del 16/12/2016.

- Il Ministero della Difesa, in ottemperanza alla descritta ordinanza n. 36/2016 ha rappresentato, con memoria del 24.11.2016, di aver assoggettato ad imposizione IRPEF il trattamento pensionistico privilegiato vitalizio di 8^ ctg. decorrente dalla data del congedo del 12/3/2001, conformandosi alla decisione di questa Corte, non rientrando la fattispecie in esame nel novero contemplato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 387/1989, richiamata dalla Circolare del M.E.F. n. 21/1991 che ha ritenuto esenti da imposta unicamente i trattamenti pensionistici generati da infermità contratte durante il servizio di leva obbligatorio, anziché, come nel caso che ci occupa, occorso in data 27/9/2000 e, quindi, durante il successivo periodo di ferma volontaria. Per quanto concerne la doglianza del ricorrente circa la misura dell’imposizione fiscale, operata sugli arretrati pensionistici riconosciuti, mediante ritenuta d’imposta del 23%, il Ministero ha precisato che tale prelievo obbligatorio è stato eseguito direttamente dalla Ragioneria Territoriale di Treviso/Belluno, come meglio indicato dalla nota del 12/4/2016 depositata in atti.

- Nell’udienza del 16/12/2016, l’Avv. A. Cavadin per il ricorrente, su delega dell’avv. Sossio, ha tuttavia sollevato in sede di udienza di discussione il dubbio se le somme in concreto elargite al proprio assistito fossero o meno comprensive di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 429 c.p.c. come previsto per i crediti pensionistici, chiedendo espressamente ulteriori precisazioni o, nell’incertezza, l’accoglimento del ricorso in parte de qua, riportandosi integralmente a quanto in esso contenuto.

- In seguito all’udienza di discussione del 16 dicembre 2016, anche per l’assenza in essa della parte resistente alla quale non è stato possibile chiedere ulteriori chiarimenti, permaneva la perplessità evidenziata dalla difesa del ricorrente, nonostante il capillare esame del prospetto sinottico della RTS di Treviso/Belluno, per cui, sospesa ancora una volta la decisione del giudizio incardinato, con Ordinanza n. 16/2017 resa fuori udienza e depositata in data 9 febbraio 2017, il Giudice precedentemente incaricato della trattazione della causa chiedeva al Ministero della Difesa ed al terzo Ragioneria Territoriale dello Stato di Treviso/Belluno di esibire, entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta ordinanza, mediante deposito in Segreteria, gli opportuni e doverosi chiarimenti ed informazioni se nel totale delle somme liquidate al ricorrente, detratto il prelievo fiscale, di 43.260,33 euro dovessero ritenersi inclusi gli interessi e la rivalutazione monetaria, quest’ultima laddove rappresenti una maggior somma rispetto ai primi, non emergendo, in modo perspicuo, tale distinta voce di liquidazione degli arretrati dall’analisi dei pagamenti effettuati a vario titolo nel prospetto fornito dalla RTS competente, allegato alla risposta pervenuta dall’Amministrazione della Difesa in ottemperanza alla precedente ordinanza n. 36/2006.

- Pertanto, si rinviava la discussione della causa all’udienza del 7 aprile 2017 senza autorizzare il deposito o lo scambio di nuove memorie contenenti motivi ed argomentazioni difensive o tecniche da esporre, eventualmente, oralmente in sede di conclusioni rassegnate nell’udienza di rinvio.

- In seguito alla predetta ordinanza, il Ministero della Difesa ha rappresentato (nota prot. n. 22896 del 20-02.2017 acquisita al prot. n. 1280 in data 20.02.2017) “(…) che il totale delle somme liquidate con Decreto n. 160 del 28/07/2015, emesso in sede di autotutela, pari ad Euro 43.260,33 costituisce l’arretrato pensionistico netto dovuto, composto dalla somma lorda pari ad Euro 56.182,24 decurtata dell’IRPEF pari ad Euro 12.921,91. Sulla citata somma di Euro 43.260,33, liquidata e pagata al ricorrente da parte dalla Ragioneria Territoriale dello Stato Treviso/Belluno, sono stati calcolati gli interessi e la rivalutazione monetaria maturati, che alla data del 5 marzo 2016 ammontano ad Euro 5.031,83, giusta prospetto che si allega. Tale somma verrà pagata dalla Scrivente non appena sarà finanziato il pertinente capitolo di bilancio nel corso del corrente esercizio finanziario 2017. Per quanto sopra, la Scrivente ritiene di aver fornito esecuzione all’Ordinanza in epigrafe ed insiste perché venga dichiarata l’improcedibilità del presente ricorso per cessata materia del contendere”.

- Non è pervenuta alcuna risposta da parte della Ragioneria Territoriale di Treviso/Belluno, in quanto non è stata comunicata alla stessa la citata ordinanza n. 16/2017.

- La difesa del ricorrente ha peraltro sollevato in sede di udienza di discussione tenutasi il 7 aprile 2017 il dubbio se gli interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 429 c.p.c. siano stati calcolati su ciascuno dei ratei arretrati spettanti a titolo di pensione privilegiata tabellare dal 12.3.2001 fino alla data del soddisfo, emergendo, invero, dal prospetto allegato alla relazione del Ministero che gli stessi interessi sarebbero stati calcolati complessivamente sul totale degli arretrati, dal 20-02-2009 al 5-03.2016, chiedendo espressamente ulteriori precisazioni o, nell’incertezza, l’accoglimento del ricorso in parte de qua, riportandosi integralmente a quanto in esso contenuto.

- In proposito, questo Giudice, con Ordinanza n. 41 resa fuori udienza e depositata il 10 maggio 2017, ha ritenuto di richiamare l’orientamento interpretativo da ultimo affermato dalle SS.RR. di questa Corte con la sentenza n. 6/QM/2008 del 24 novembre 2008. Ha chiarito la suddetta decisione che il disposto dell’art. 429, comma 3 del c.p.c. – nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui agli artt. 16, comma 6 della legge n. 412/1991, 22 comma 36 della legge n. 724/1994 e 45 comma 6 della legge n. 448/1998 –vale anche per i giudizi in corso, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 205/2000 (10 agosto 2000); dunque, le disposizioni del citato art. 429, comma 3 c.p.c., si applicano ai ratei di pensione scaduti dopo tale data.

Alla luce dell’orientamento interpretativo di cui alla la sentenza n. 6/QM/2008 del 24 novembre 2008 delle SS.RR., per i ratei maturati dopo la data di entrata in vigore della legge n. 205/2000 (10 agosto 2000), vanno riconosciuti interessi legali e rivalutazione monetaria, ma non in cumulo integrale con gli interessi, quale matematica sommatoria dell’una e dell’altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì parziale, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi (Corte dei Conti, Sez. II d’Appello sent. 420 del 18.6.2014 e sent. n. 364 del 26.5.2014; Sez. I d’Appello, sent. n. 21 dell’11/01/2013). La decorrenza di tali emolumenti accessori andrà ricondotta al giorno in cui è maturato il credito riferito ai “singoli ratei pensionistici ” (Corte dei Conti – Sez. Lazio, sent. n. 483 del 27.5.2014). Dalle somme come innanzi determinate, andrà ovviamente detratto quanto già corrisposto dall’Amministrazione per il medesimo titolo.

- Ciò posto dal prospetto allegato alla Relazione del Ministero e dal tenore dello stesso decreto n. 160 del 28/07/2015 sembrava emergere che gli interessi fossero stati calcolati sul totale dell’importo liquidato a titolo di arretrati a decorrere dal 20.02.2009.

- Peraltro, non era possibile evincere dagli atti di causa se le somme dovute a titolo di interessi e rivalutazione monetaria fossero state effettivamente liquidate in favore di parte ricorrente, emergendo invero dalla relazione del Ministero che “Tale somma verrà pagata dalla Scrivente non appena sarà finanziato il pertinente capitolo di bilancio nel corso del corrente esercizio finanziario 2017”.

Pertanto, con la predetta Ordinanza n. 41/2017, considerato che a seguito dell’udienza di discussione in data 7/4/2017, anche per l’assenza in essa della parte resistente alla quale non è stato possibile chiedere ulteriori chiarimenti, permanevano le predette perplessità evidenziate dalla difesa del ricorrente oltre a quanto sopra rilevato circa il calcolo degli interessi e della rivalutazione nonché la conseguente liquidazione, nonostante l’esame della relazione del Ministero della Difesa, questo Giudice ha ordinato al Ministero della Difesa ed al terzo Ragioneria Territoriale dello Stato di Treviso/Belluno di esibire, entro sessanta giorni dalla comunicazione della predetta ordinanza mediante deposito in Segreteria, gli opportuni e doverosi chiarimenti ed informazioni, chiarendo se sulle somme liquidate al ricorrente di 43.260,33 euro siano stati correttamente calcolati gli interessi e la rivalutazione monetaria, quest’ultima laddove rappresenti una maggior somma rispetto ai primi, non emergendo, in modo perspicuo, se il predetto calcolo sia avvenuto in conformità ai criteri indicati nella sentenza n. 6/2008/Q.M. delle SS.RR. della Corte dei conti e dalla successiva giurisprudenza di questa Corte come sopra richiamata; andava ulteriormente chiarito se le predette voci (interessi e rivalutazione monetaria) siano state effettivamente liquidate in favore di parte ricorrente, con onere di comunicare anche i tempi occorrenti per l’effettiva erogazione della prestazione dovuta, non potendosi ritenere assolto, allo stato degli atti, l’onere istruttorio di cui all’ordinanza n. 16/2017, pure richiamato nella presente ordinanza.

Veniva fissata per la discussione della causa l’udienza del 20 ottobre 2017, ore 10,30, fissando per il giorno 10 ottobre 2017 il termine per il deposito o lo scambio di memorie contenenti motivi ed argomentazioni difensive o tecniche da precisare, eventualmente, oralmente in sede di conclusioni rassegnate nell’udienza di rinvio.

In data 28 settembre 2017 perveniva la nota del Ministero della Difesa, nella quale si evidenziava quanto segue: “Preliminarmente si rappresenta che, trattandosi di militare collocato in congedo assoluto per riforma, la Scrivente ha provveduto a rettificare con Decreto n. 154 del 21/07/2017 la data di decorrenza degli emolumenti accessori, erroneamente indicata nel Decreto n. 160/2015 nel 20/02/2009, individuando il corretto “dies a quo” per il calcolo dei medesimi (330 giorni dalla data del congedo) nel 06/02/ 2002.

Come peraltro già precisato nella citata nota n. 22896 del 20/02/2017, questa D.G. con Ordinativo di pagamento n. 106 del 29/05/2017 ha liquidato in favore del ricorrente la somma di Euro 5.031,83 per oneri accessori, provvedendo ad attribuire l’ulteriore importo di Euro 4.781,23 per il medesimo titolo, relativamente ai ratei pensionistici maturati dal 06/02/2002 al 21/02/2009, per un importo complessivo pari ad Euro 9.813,06.

Per ciò che concerne i criteri adottati per l’attribuzione di detti oneri si precisa che per gli arretrati pensionistici corrisposti in via amministrativa con liquidazione ex officio degli emolumenti accessori , come nel caso di specie, la norma applicativa di riferimento risulta essere il D.M. n. 352/98 che ha uniformato i principi nella materia de qua.

In base alla suddetta disposizione normativa sugli arretrati scaturiti da pensioni tabellari spettanti ai militari di leva compete il beneficio di maggior rilievo economico tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, da determinarsi con riferimento al periodo di maturazione di ciascun rateo pensionistico.

Nel caso che qui occupa, gli interessi legali sono risultati di importo più favorevole rispetto alle somme eventualmente dovute per rivalutazione monetaria, con conseguente attribuzione unicamente degli interessi medesimi, corrisposti con i cennati ordinativi di spesa nella misura complessiva di Euro 9.813,06.

Con riferimento all’ulteriore pretesa attorea circa la rivalutazione monetaria in aggiunta agli interessi legali liquidati, si ripete che, come sopra evidenziato, la pensione tabellare in favore del ricorrente è stata conferita in via amministrativa con liquidazione ex officio degli emolumenti interessi legali secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 352/98.

L’art. 1 della citata norma prevede infatti l’estensione alle pensioni tabellari dei militari di leva dei criteri di calcolo di detti emolumenti, secondo quanto specificato nell’art. 2 e nell’art. 3 della disposizione medesima, portando cioè in detrazione dalle somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria l’importo dovuto per interessi legali.

Per la fattispecie in esame non può trovare applicazione l’art. 429 c.p.c. comma 3 come richiamato dall’art. 5 L. n. 205/2000 che si riferisce espressamente agli oneri accessori liquidati anche d’ufficio dal giudice quando riconosce somme per crediti pensionistici , comprensivi di interessi legali e del maggior danno eventualmente subito per la svalutazione del suo credito.

La Scrivente, tenuto altresì conto che la Sentenza n. 10/2002/QM nonché la Sentenza n. 6/2008/QM delle Sezioni Riunite costituiscono precedente giurisprudenziale e non norma con valore cogente, trattandosi di Decisioni rese in data anteriore all’entrata in vigore della Legge n. 69/2009 art. 42 che ha reso vincolanti le pronunce delle citate Sezioni, ha pertanto correttamente operato per ciò che riguarda i profili relativi al calcolo ed alla liquidazione degli emolumenti in questione, che risultano regolarmente accreditati sul conto bancario del ricorrente rispettivamente in data 29/05/2017 ed in data 08/09/2017.

Ciò posto, si chiede che Codesta Onorevole Corte, ritenuta la legittimità dell’operato di questa A.D. ed accertata la portata satisfattiva dello stesso, voglia dichiarare il presente ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, per intervenuta carenza d’interesse alla decisione de qua”.

In data 5 ottobre 2017 perveniva la nota della Ragioneria Territoriale dello Stato di Treviso/Belluno nella quale si precisava quanto segue: “(…) Premesso che questa Ragioneria interviene nelle applicazioni del Decreto emesso dopo la Sentenza, in qualità Ufficio Secondario di spesa. Il soggetto Primario è il Ministero della Difesa che emette il Decreto, al quale questa Ragioneria è tenuta a dare esecuzione e a trasmettere il prospetto descrittivo delle differenze mensile e il riepilogativo della quota capitale liquidata (allegato n. 1).

Per la partita indicata in oggetto, sono stati effettuati due prospetti, il primo relativo all'applicazione del Decreto n. 137 del 14 aprile 2010 (allegato n. 2) e il secondo n. 160 del 28 luglio 2015 (allegato n. 3) relativo alla retrodatazione della pensione.

I prospetti citati sono trasmessi da questa Ragioneria al Ministero della Difesa il quale li utilizzerà per determinare l'ammontare degli interessi, seguendo i criteri dettati dalla Sentenza.

Si fa presente infine, che per il calcolo degli interessi la Ragioneria è solo tenuta a trasmettere i prospetti di liquidazione con il montante corretto sul quale il Ministero della Difesa calcolerà gli interessi e le somme da corrispondere all'istante.

Per completezza delle informazioni si comunica, infine che questa Ragioneria deve ancora liquidare l'importo di € 172,89 relativi agli interessi sulle differenze di Indennità Integrativa Speciale, già richiesti all'Amministrazione Centrale e non ancora assegnati”.

All’udienza del 20 ottobre 2017, presente per il ricorrente, su delega dell’avv. Sossio Vitale, l’avv. Cavadin il quale ha concluso come da verbale, e costituito ma non rappresentato il Ministero della Difesa, la causa passava in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va innanzitutto rilevato che, a seguito delle dichiarazioni provenienti dall’Amministrazione della Difesa, risulta perspicuo che la stessa ha provveduto con decreto n. 160 in data 28/07/2015, in conformità a quanto richiesto dal ricorrente nella domanda amministrativa e nel successivo ricorso giurisdizionale, limitatamente alla decorrenza del trattamento pensionistico spettante al ricorrente (dal 12.03.2001 anziché dal 1°4.2008, come invece statuito in precedenza dal decreto n. 137 del 14.4.2010), con diritto alla corresponsione di tutti gli arretrati maturati.

In sede di udienza, la difesa di parte ricorrente ha insistito nell’eccezione illustrata in corso di causa circa la non assoggettabilità ad IRPEF del trattamento di pensione privilegiata, cosicché permarrebbe l’interesse a vedere accolto il ricorso iniziale, in relazione alle somme arretrate liquidate al ricorrente - in corso di causa - per assegno principale ed indennità accessoria, per arretrati lordi dovuti dal 12/3/2001 al 31/3/2008 di 56.182,24 imponibili su cui è stata operata ritenuta IRPEF dal sostituto d’imposta di 12.921,91 euro, equivalente alla misura del 23%, per un pagamento netto di 43.260,33 eseguito mediante bonifico bancario del 5/3/2016.

Essendo stata svolta istruttoria dal Giudice in precedenza incaricato della trattazione della causa (Ordinanza n. 36/2016) ed avendo il Ministero dispiegato difese con citata memoria depositata in atti al 24 novembre 2016, si è formato sulla questione pieno contraddittorio tra le parti per cui, avendo parte ricorrente insistito sul punto, questo Giudice ritiene di svolgere le seguenti considerazioni.

Il Ministero della Difesa con nota del 24 novembre 2016 ha precisato di aver assoggettato ad imposizione IRPEF il trattamento pensionistico privilegiato vitalizio di 8^ ctg. decorrente dalla data del congedo del 12/3/2001, conformandosi alla decisione di questa Corte, non rientrando la fattispecie in esame nel novero contemplato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 387/1989, richiamata dalla Circolare del M.E.F. n. 21/1991 che ha ritenuto esenti da imposta unicamente i trattamenti pensionistici generati da infermità contratte durante il servizio di leva obbligatorio, anziché, come nel caso che ci occupa, occorso in data 27/9/2000 e, quindi, durante il successivo periodo di ferma volontaria.

La circostanza di fatto (trattamento pensionistico generato da infermità occorsa in data 27/9/2000, durante il successivo periodo di ferma volontaria) è stata prospettata nella citata memoria dal Ministero della Difesa nei termini seguenti: “l’infortunio causa della lesione del ricorrente risulta occorso in data 27/09/2000, quindi nel periodo di ferma volontaria (giusta foglio matricolare), tenuto conto che il periodo di leva obbligatoria all’epoca vigente per la Forza Armata di appartenenza aveva durata di 10 mesi”.

Parte ricorrente aveva esposto nel ricorso che, al contrario, l’infortunio sarebbe occorso “durante il periodo di ferma obbligatoria essendo avvenuto durante l’arruolamento al C.E.M.M. per ferma di mesi “L3” come risulta dal documento allegato”; durante la trattazione della causa, la difesa di parte ricorrente ha precisato che la definizione utilizzata nel decreto n. 137/2010 - che si riferisce al “trattamento privilegiato tabellare” - confermerebbe la predetta circostanza.

Al riguardo, giova rilevare che come rilevato dal Ministero della Difesa, il ricorrente, al momento dell’infortunio, si trovava “nel periodo di ferma volontaria (giusta foglio matricolare)”, come risulta dal verbale del 12.3.2001 della CMO di La Spezia laddove si precisa che “è non idoneo il ricorrente al proseguimento del servizio quale volontario di truppa in ferma breve, …”.

La predetta circostanza non è smentita, ma anzi in effetti confermata dalla parte ricorrente, allorché fa riferimento nel ricorso alla “ferma di mesi L3”, pur ritenendo di precisare che la stessa ferma sarebbe da considerare “obbligatoria”, come risulterebbe da un non meglio precisato “documento allegato”.

In proposito, rileva questo Giudice che la predetta definizione (“ferma L3”), in assenza di ulteriori precisazioni e documenti probatori non reperibili negli atti allegati al ricorso né successivamente depositati (contrariamente a quanto prospettato da parte ricorrente), serviva a designare (in forma abbreviata) il prolungamento volontario della ferma per 3 anni, cosicché, unitamente agli altri elementi probatori sopra richiamati, risulta implicitamente confermato da parte ricorrente quanto prospettato dal Ministero della Difesa nella citata nota, laddove chiariva che il periodo di leva obbligatoria all’epoca vigente per la Forza Armata di appartenenza aveva durata di 10 mesi e, dunque, essendo l’infortunio occorso in data 27 settembre 2000 (circostanza di fatto non contestata in atti), lo stesso era avvenuto durante il periodo di ferma volontaria.

La predetta circostanza di fatto è, peraltro, confermata dal già citato verbale del 12.3.2001 della CMO di La Spezia, né parte ricorrente, in sede di ricorso e durante la trattazione della causa, ha allegato documenti probatori idonei a contrastare la prospettazione dell’amministrazione resistente.

In particolare, come meglio si preciserà in seguito, non può costituire elemento probatorio, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente anche nell’udienza del 20 ottobre 2017, la definizione di “pensione tabellare” che il Ministero ha talvolta utilizzato per riferirsi al trattamento pensionistico di cui risulta beneficiario il ricorrente.

Così accertata, nei predetti termini, la suddetta circostanza di fatto, va ora conseguentemente esaminata la questione dell’assoggettabilità a IRPEF della pensione privilegiata vitalizia di categoria 8^ conseguita a seguito di infortunio occorso durante il prolungamento volontario della ferma.

In proposito, rileva l’orientamento più recente di questa Corte che ha chiarito come “Nel caso, invece, di militari in servizio volontario non permanente - come il OMISSIS, militare volontario dal 24.7.1964 al 13.8.1968 - va rappresentato che, sulla base di quanto disposto dalla Sentenza della Corte costituzionale n. 389/1997 e come correttamente interpretato dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato, con PARERE n. 1138/1997 e recepito altresì nella CIRCOLARE n. 104 del 19 maggio 2000 del M.E.F, l’esenzione IRPEF prevista per le pensioni corrisposte ai militari di leva può avere luogo solo se la menomazione si sia verificata nel periodo coincidente con quello svolto ai fini dell’assolvimento degli obblighi di leva imposti dall’art. 52 della Costituzione” (Corte dei conti, Corte di Appello, Sez. I, Sent. n. 403/2016; nel medesimo senso, Corte dei conti, Sez. Lombardia, sentenza n. 147/2015; Cassazione civile, sez. trib., 30/05/2005, n. 11483, Corte di Cassazione, sentenze 28.5.2004, n. 10344; 22.8.2002 n. 12392).

Pertanto, anche nel caso di specie, trattandosi di pensione privilegiata erogata a seguito di infortunio occorso durante il prolungamento volontario della ferma, non può avere luogo l’esenzione IRPEF, essendo a tal fine determinante “il rilievo dell'obbligatorietà del servizio stesso, prestato dal cittadino nell'interesse della collettività, sicché, ricorrendo la diversa ipotesi del servizio volontario, tale natura risarcitoria va negata, senza che ciò comporti profili di illegittimità costituzionale, attesa la diversità dei presupposti di fatto delle due situazioni” (cit. Corte di Cassazione, sentenza 22.8.2002 n. 12392).

E ciò, come già anticipato, a prescindere dalla circostanza che in alcuni atti (v. decreto n. 137/2010) il Ministero della Difesa abbia definito il trattamento pensionistico in causa come “tabellare”.

Ai fini della questione in esame, rileva piuttosto il fatto che sia nel citato decreto n. 137/2010 sia nel successivo decreto n. 160 in data 28/07/2015 (come rettificato dal Capo della Sezione Ten. Col. Com. Diego BRUSELLES), l’amministrazione della Difesa ha chiaramente evidenziato che “il trattamento di cui al presente decreto non è esentato dall’IRPEF”, con ciò aderendo, come precisato in corso di causa dal Ministero, all’orientamento interpretativo avvalorato da questa Corte e condiviso da questo Giudice (cit. Corte dei conti, Corte di Appello, Sez. I, Sent. n. 403/2016, che richiama cit. Circolare MEF n. 104 del 19 maggio 2000), da cui si evince che l’esenzione dall’imposta sul reddito è prevista per le sole pensioni privilegiate percepite dai militari che abbiano contratto un’infermità durante l’arco temporale corrispondente alla ferma di leva obbligatoria, in coerenza con quanto statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 387 del 4-11 luglio 1989.

In altri termini, ha assunto rilievo, nel caso di specie, la circostanza che il trattamento pensionistico sia stato erogato in conseguenza di un infortunio non occorso nell’arco temporale strettamente corrispondente alla ferma di leva obbligatoria, così come si evince dal citato verbale del 12.3.2001 della CMO di La Spezia e dalla richiamata memoria del Ministero della Difesa del 24 novembre 2016, non contestati mediante contrari elementi probatori da parte ricorrente.

In conclusione, per le ragioni sopra esposte, questo Giudice non ritiene di accogliere l’eccezione di parte ricorrente, sollevata in corso di causa e ribadita nell’udienza del 20 ottobre 2017, e volta all’accertamento del diritto a percepire gli arretrati della pensione, già riconosciuta dall’amministrazione resistente, “al lordo della ritenuta IRPEF”.

Quanto alla domanda di parte ricorrente relativa all’accertamento del diritto alla corresponsione di tutti gli arretrati maturati, maggiorati di interessi e rivalutazione come per legge, la complessiva attività istruttoria condotta dal Giudice in precedenza incaricato della trattazione (cfr. Ordinanze n. 22/2016, n. 36/2016, n. 16/2017) oltre che, da ultimo, da questo Giudice (cfr. Ordinanza n. 41/2017), ha consentito di accertare che successivamente al ricorso, il Ministero della Difesa con decreto n. 154 del 21/07/2017 ha individuato nel 06/02/2002 (330 giorni dalla data del congedo) la data di decorrenza degli emolumenti accessori (già indicata nel 20/02/2009 con Decreto n. 160/2015), per cui, ad avviso dell’amministrazione resistente, sarebbe così stato corretto il “dies a quo” per il calcolo degli accessori .

In relazione al criterio di calcolo di interessi e rivalutazione monetaria, il Ministero della Difesa ha inoltre rilevato che nella fattispecie in esame non possa trovare applicazione “l’art. 429 c.p.c. comma 3 come richiamato dall’art. 5 L. n. 205/2000 che si riferisce espressamente agli oneri accessori liquidati anche d’ufficio dal giudice quando riconosce somme per crediti pensionistici , comprensivi di interessi legali e del maggior danno eventualmente subito per la svalutazione del suo credito”. Il Ministero ha invece ritenuto applicabile, al caso di specie, quanto prescritto dall’art. 1 del citato D.M. 352/1998 che “prevede infatti l’estensione alle pensioni tabellari dei militari di leva dei criteri di calcolo di detti emolumenti, secondo quanto specificato nell’art. 2 e nell’art. 3 della disposizione medesima, portando cioè in detrazione dalle somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria l’importo dovuto per interessi legali”.

Secondo le precisazioni contenute nella nota da ultimo pervenuta dal Ministero, gli interessi legali, risultando di importo più favorevole rispetto alle somme eventualmente dovute per rivalutazione monetaria, sarebbero stati corrisposti nella misura complessiva di € 9.813,06, in data 29/05/2017 ed in data 08/09/2017.

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Treviso/Belluno ha ritenuto da ultimo di precisare che, in qualità di Ufficio Secondario di spesa, “interviene nelle applicazioni del Decreto emesso dopo la Sentenza” e che “per il calcolo degli interessi la Ragioneria è solo tenuta a trasmettere i prospetti di liquidazione con il montante corretto sul quale il Ministero della Difesa calcolerà gli interessi e le somme da corrispondere all'istante”.

Al riguardo, questo Giudice, ritiene di richiamare nuovamente quanto già rilevato con Ordinanza n. 41 resa fuori udienza e depositata il 10 maggio 2017. In particolare, il ritardo nell’erogazione delle prestazioni previdenziali determina, in favore del pensionato, la decorrenza di interessi e rivalutazione monetaria, non rilevando le ragioni del ritardo e neanche, contrariamente a quanto evidenziato dal Ministero della Difesa, la circostanza che la liquidazione della pensione sia avvenuta in via amministrativa e non in seguito a una pronuncia giudiziale.

Rileva, invece, l’orientamento interpretativo affermato dalle SS.RR. di questa Corte con la sentenza n. 10/QM/2002 del 18 ottobre 2002 e con la sentenza n. 6/QM/2008 del 24 novembre 2008.

La prima ha chiarito, tra l’altro, che:

- all’art. 5 della L. n. 205/2000, nonché all’art. 429 cod. proc. civ. da quella norma richiamato, va riconosciuta sia una natura processuale che sostanziale;

- l’art. 429, co. 3, cod. proc. civ. ha introdotto il generale diritto del titolare di trattamento pensionistico, per il caso di ritardata liquidazione dello stesso, a veder riconosciuti, contestualmente alla prestazione principale, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;

- l’art. 429, co. 3, cod. proc. civ. trova applicazione a tutti i giudizi pensionistici di cognizione della Corte dei conti, compresi quelli afferenti alle pensioni di guerra ed alle pensioni militari c. d. tabellari;

- il calcolo del c. d. “maggior importo” tra interessi e rivalutazione va operato ex art. 429, co.3, cod. proc. civ., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice ISTAT ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ. rilevati anno per anno, da applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze a far data dal momento di maturazione del diritto pensionistico, fino al soddisfo, salvi i limiti indotti dall’eventuale prescrizione del credito o di suoi ratei.

La seconda sentenza ha chiarito che il disposto dell’art. 429, comma 3 del c.p.c. – nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui agli artt. 16, comma 6 della legge n. 412/1991, 22 comma 36 della legge n. 724/1994 e 45 comma 6 della legge n. 448/1998 –vale anche per i giudizi in corso, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 205/2000 (10 agosto 2000); dunque, le disposizioni del citato art. 429, comma 3 c.p.c., si applicano ai ratei di pensione scaduti dopo tale data.

Alla luce dell’orientamento interpretativo di cui alla la sentenza n. 6/QM/2008 del 24 novembre 2008 delle SS.RR., per i ratei maturati dopo la data di entrata in vigore della legge n. 205/2000 (10 agosto 2000), vanno riconosciuti interessi legali e rivalutazione monetaria, ma non in cumulo integrale con gli interessi, quale matematica sommatoria dell’una e dell’altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì parziale, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi (Corte dei Conti, Sez. II d’Appello sent. 420 del 18.6.2014 e sent. n. 364 del 26.5.2014; Sez. I d’Appello, sent. n. 21 dell’11/01/2013). La decorrenza di tali emolumenti accessori andrà ricondotta al giorno in cui è maturato il credito riferito ai “singoli ratei pensionistici ” (Corte dei Conti – Sez. Lazio, sent. n. 483 del 27.5.2014). Dalle somme come innanzi determinate, andrà ovviamente detratto quanto già corrisposto dall’Amministrazione per il medesimo titolo.

Evidentemente nella fattispecie in esame, rientrante pienamente nell’ambito di vigenza della legge n. 205/2000, deve trovare applicazione, contrariamente a quanto asserito dal Ministero della Difesa, l’art. 429, co. 3, cod. proc. civ., richiamato dall’ art. 5, comma 2, della l. n. 205/2000, nell’interpretazione datene dalle citate sentenze delle Sezioni Riunite della Corte dei conti.

Di conseguenza, fermo restando il diritto già riconosciuto dall’amministrazione alla liquidazione della pensione privilegiata vitalizia di 8^ ctg. a decorrere dalla data del congedo del 12/3/2001, con diritto alla corresponsione di tutti gli arretrati maturati, ritiene questo Giudice che vada riconosciuto altresì il diritto del signor U. G., con riferimento ai ratei pensionistici maturati e corrisposti in ritardo, il diritto agli interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla scadenza dei ratei sino al soddisfo, in applicazione del cumulo parziale, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi; dalle somme come innanzi determinate, andrà ovviamente detratto quanto già corrisposto dall’Amministrazione per il medesimo titolo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall’art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità (ex multis, Corte dei Conti, Sez. I d’App., sent. n. 76 del 10.2.2016).

Riguardo, invece, alle spese legali, tenuto conto dell’esito del giudizio, occorre fare riferimento al principio della soccombenza, considerato il “petitum” come prospettato originariamente nel ricorso.

Nel caso di specie, l’Amministrazione della Difesa ha agito, in seguito alla proposizione del ricorso, mediante adozione del Decreto n. 160 in data 28/07/2015, soddisfacendo la principale domanda prospettata dal ricorrente (decorrenza del trattamento pensionistico), per cui risulta in parte “de qua” virtualmente soccombente; quanto alla ulteriore domanda, relativa agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, questo Giudice ha accolto il ricorso nei termini di cui sopra, non ritenendo che sussistessero i presupposti per dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Ciò posto, le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 1.000,00, oltre IVA e CPA, da porsi a carico del Ministero della Difesa e da distrarsi in favore dell’avvocato del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, riconosce il diritto del signor U. G. - con riferimento ai ratei pensionistici maturati e corrisposti in ritardo - agli interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla scadenza dei ratei sino al soddisfo, in applicazione del cumulo parziale, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi; dalle somme come innanzi determinate, andrà ovviamente detratto quanto già corrisposto dall’Amministrazione per il medesimo titolo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 1.000,00, oltre IVA e CPA, da porsi a carico del Ministero della Difesa e da distrarsi in favore dell’avvocato del ricorrente.

Manda alla segreteria della Sezione per la comunicazione della presente sentenza alle parti costituite.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 60 giorni.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio all’esito della pubblica udienza del 20/10/2017.

Il Giudice
F.to (Dott.ssa Innocenza Zaffina)

Depositata in Segreteria il 15/11/2017

Il Funzionario Preposto
F.to Nadia Tonolo


Ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, va disposta, per il caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione dei dati personali del ricorrente, ravvisando questo Giudice l’opportunità di tutelare d’ufficio la relativa riservatezza, in relazione ai contenuti della controversia.
Il Giudice
F.to (Dott.ssa Innocenza Zaffina)
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Re: pensione privilegiata

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accertamento del diritto alla concessione della pensione privilegiata da durare a vita dalla data di congedo ai sensi e per gli effetti dell'art 67, D.P.R. n. 1092/1973;

ACCOLTO parzialmente con riserva per gli altri aspetti al definitivo.
-----------------------------------------------------------------------------------

1) - già dipendente della Guardia di Finanza, posta in congedo assoluto dalla C.M.O. 1^ di Milano ..... per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio con parere del Ministero Economia e Finanze/DCST- Prot. n. ......, ha rinunciato alla facoltà di transitare agli impieghi civili ex art. 923, comma 1, lettera m-bis, D. Lgs. n.66/2010 e optato per la concessione della pensione privilegiata ordinaria che le è stata concessa sotto forma di assegno rinnovabile per quattro annualità, di 5^ categoria Tab. “A” dalla C.M.O. 1^ di Milano, con verbale ...... che confermava quanto già riportato nel verbale di riforma del 31 marzo 2014.

2) - Riferisce la sig.ra C. G. nel suo ricorso introduttivo che, a fronte di apposita istanza di concessione di assegno rinnovabile privilegiato, presentata alla sede territoriale dell'INPS di Lodi, le veniva liquidato, per contro, una pensione di inabilità assoluta, ex art. 2, comma 12, Legge n. 335/1995.

3) - Previo esperimento di ricorso al Comitato di Vigilanza della Gestione INPS in data 7 ottobre 2015, rimasto senza riscontro, l'interessata ha, dunque, adìto questa Corte per ottenere il riconoscimento di una pensione privilegiata ordinaria vitalizia, con migliore classifica tabellare in luogo della assegnata 5^ categoria Tab. “A” annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n.384,
- ) - nonché un diverso ammontare del trattamento pensionistico rispetto a quanto liquidatole dall'Ufficio INPS di Lodi in applicazione dell'art. 2, comma 12, legge 335/1995 che
- si evidenzia nel ricorso -
oltre ad applicare una disciplina del tutto inconferente alla propria fattispecie -
l'avrebbe privata dei benefici di cui agli art. 117 e 120, R.D. n. 3458/1928 e
dell'aumento di cui all'art 3, comma 7, D. Lgs., n. 165/1997, dei quali chiede, invece, il riconoscimento.

4) - Circa le modalità di calcolo, l'INPS ha rilevato che i benefici invocati da parte ricorrente, alla luce dell'art. 67 del d.P.R. 1092 del 1973, non troverebbero applicazione, in via generale, a tutto il personale militare che cessa dal servizio ma solo al personale al quale potrebbe astrattamente applicarsi l’ausiliaria ma che in concreto ne sia escluso o per raggiunti limiti di età o per difetto dei requisiti, fattispecie nella quale non rientrerebbe la sig.ra C. G..

5) - In data 21 settembre 2016 perveniva a questa Sezione nota-segnalazione, della ricorrente indirizzata altresì al Ministero della salute - Ufficio Medico Legale e, per conoscenza, al Ministro del predetto Dicastero, al Ministro della Difesa ed all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, con la quale la ricorrente lamentava il non corretto svolgimento delle operazioni peritali e la mancata condizione di terzietà con riguardo ad uno dei componenti il Collegio medico -legale all'uopo costituitosi presso l'UML del Ministero della salute.

6) - Con ordinanza n.137/2016, questo Giudice delle pensioni disponeva il rinnovo dell'accertamento istruttorio di cui alla citata ordinanza n.44/2016 incaricandone la “Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico”.

LA CORTE DEI CONTI precisa:

7) - Non avendo motivo per discostarsi da siffatte conclusioni, che appaiono coerenti e ben supportate sotto un profilo logico-scientifico, risulta, dunque, accertato che in favore della ricorrente sussistono le condizioni, con esclusivo riferimento a quanto dedotto nel presente giudizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria di cat. IV della tabella "A" annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 384.

8) - Nei sensi e nei termini delle considerazioni che precedono, il ricorso de quo deve giudicarsi fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.

9) - Non appare, invece, matura per la decisione nel merito la pretesa dedotta in giudizio, relativa alla corretta determinazione del quantum del trattamento pensionistico spettante alla ricorrente.

10)
P.Q.M.
Il Giudice Unico presso la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Lombardia, non definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 28469 del Registro di Segreteria, proposto

ACCOGLIE

la domanda di riconoscimento di trattamento pensionistico privilegiato a vita di IV cat. tab. "A" in favore della ricorrente C. G.;

OMISSIS

FISSA
la trattazione della causa all’udienza del 20 marzo 2018, ore 12,00.


N.B.: leggere le richieste avanzate dall'interessata.
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LOMBARDIA SENTENZA\ORDINANZA 173 12/12/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LOMBARDIA SENTENZA/ORDINANZA 173 2017 PENSIONI 12/12/2017
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SENT./ORD. N. 173/2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Primo referendario dott.ssa Giuseppina Veccia,
all'udienza pubblica del 15 novembre 2017,

ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE - ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 28469 del registro di segreteria della Sezione, proposto da C. G. (C.F. Omissis), nata a Omissis (BA) il Omissis e residente in OMISSIS (MI) alla Omissis

CONTRO
- MINISTERO DELLA DIFESA – DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE DI MILANO – in persona del Direttore pro tempore;

- ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE – sede territoriale di Lodi, in persona del Dirigente pro tempore;

per
- l’accertamento del diritto alla concessione della pensione privilegiata da durare a vita dalla data di congedo ai sensi e per gli effetti dell'art 67, D.P.R. n. 1092/1973;

VISTI i documenti e gli atti di causa,

PREMESSO IN FATTO

Con il ricorso in esame la sig.ra C. G., già dipendente della Guardia di Finanza, posta in congedo assoluto dalla C.M.O. 1^ di Milano con verbale Mod. BL/B_N n..523 del 31 marzo 2014 per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio con parere del Ministero Economia e Finanze/DCST- Prot. n. ……/2014 del 07/08/2014, ha rinunciato alla facoltà di transitare agli impieghi civili ex art. 923, comma 1, lettera m-bis, D. Lgs. n. 66/2010 e optato per la concessione della pensione privilegiata ordinaria che le è stata concessa sotto forma di assegno rinnovabile per quattro annualità, di 5^ categoria Tab. “A” dalla C.M.O. 1^ di Milano, con verbale Mod. BL/B_N n.2129 del 18 dicembre 2014 che confermava quanto già riportato nel verbale di riforma del 31 marzo 2014.

Riferisce la sig.ra C. G. nel suo ricorso introduttivo che, a fronte di apposita istanza di concessione di assegno rinnovabile privilegiato, presentata alla sede territoriale dell'INPS di Lodi, le veniva liquidato, per contro, una pensione di inabilità assoluta, ex art. 2, comma 12, Legge n. 335/1995.

Previo esperimento di ricorso al Comitato di Vigilanza della Gestione INPS in data 7 ottobre 2015, rimasto senza riscontro, l'interessata ha, dunque, adìto questa Corte per ottenere il riconoscimento di una pensione privilegiata ordinaria vitalizia, con migliore classifica tabellare in luogo della assegnata 5^ categoria Tab. “A” annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n.384, nonché un diverso ammontare del trattamento pensionistico rispetto a quanto liquidatole dall'Ufficio INPS di Lodi in applicazione dell'art. 2, comma 12, legge 335/1995 che - si evidenzia nel ricorso - oltre ad applicare una disciplina del tutto inconferente alla propria fattispecie - l'avrebbe privata dei benefici di cui agli art. 117 e 120, R.D. n. 3458/1928 e dell'aumento di cui all'art 3, comma 7, D. Lgs., n. 165/1997, dei quali chiede, invece, il riconoscimento.

Con successiva memoria del 3 maggio 2016, la ricorrente, richiamate le argomentazioni già espresse nell'atto introduttivo, ha concluso per la richiesta di una corretta quantificazione della pensione privilegiata ordinaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 53, 67, 94 e 99 del D.P.R. n.1092/73 comprensiva di tutte le voci pensionabili, con corresponsione dei relativi arretrati (dei ratei maturati e quindi spettanti e della tredicesima mensilità), maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all’effettivo soddisfo.

Con memoria depositata all'udienza del 3 maggio 2016, si è costituito l'INPS rappresentando che con atto n. OMISSIS del 06/08/2015, notificato all’interessata in data 6/10/2015, l’Istituto ha conferito a parte ricorrente, per l’infermità “Reazione ansioso depressiva” ascritta alla Tab. A – 5^ cgt- suscettibile di miglioramento – la pensione diretta di privilegio di 5^ cgt., calcolata in un sistema contributivo con le modalità di calcolo di cui all’art. 9 del D.M. n. 187/1997, sotto forma di assegno di quattro anni rinnovabile.

L'istituto ha, in breve, ribadito la correttezza del proprio operare, vincolato al parere espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera n. 523 del 31/03/2014.

Circa le modalità di calcolo, l'INPS ha rilevato che i benefici invocati da parte ricorrente, alla luce dell'art. 67 del d.P.R. 1092 del 1973, non troverebbero applicazione, in via generale, a tutto il personale militare che cessa dal servizio ma solo al personale al quale potrebbe astrattamente applicarsi l’ausiliaria ma che in concreto ne sia escluso o per raggiunti limiti di età o per difetto dei requisiti, fattispecie nella quale non rientrerebbe la sig.ra C. G..

Con ordinanza n. 44/2016, questa Sezione conferiva incarico all’Ufficio Medico Legale del Ministero della salute – Dir. Gen. Prestazioni sanitarie e medico-legali, perché quest’ultimo si pronunciasse, previo esame della documentazione agli atti e visita diretta dell’interessata, sulla patologia sofferta dalla ricorrente e sulla corretta ascrizione di detta patologia alle categorie di cui alla tab. "A” annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n.384.

In data 21 settembre 2016 perveniva a questa Sezione nota-segnalazione, della ricorrente indirizzata altresì al Ministero della salute - Ufficio Medico Legale e, per conoscenza, al Ministro del predetto Dicastero, al Ministro della Difesa ed all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, con la quale la ricorrente lamentava il non corretto svolgimento delle operazioni peritali e la mancata condizione di terzietà con riguardo ad uno dei componenti il Collegio medico -legale all'uopo costituitosi presso l'UML del Ministero della salute.

Con ordinanza n. 137/2016, questo Giudice delle pensioni disponeva il rinnovo dell'accertamento istruttorio di cui alla citata ordinanza n. 44/2016 incaricandone la “Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico”.

La struttura incaricata comunicava, con nota a mezzo PEC del 22 dicembre 2016, la composizione del Collegio medico-legale all'uopo predisposto, nelle persone del dott. Gianluigi Maria T.. - Vice Direttore del Dipartimento di Neuroscienze e salute mentale della Fondazione stessa e della dott.ssa Ombretta C.., iscritta all'albo dei consulenti medici legali del Tribunale di Milano ed in rapporto di convenzione con la Fondazione.

All'udienza del 7 febbraio 2017 i componenti il Collegio medico-legale accettavano l'incarico, prestavano giuramento nelle formule dell'art. 193 c.p.c rilasciando dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ed indicando l'inizio delle operazioni peritali alla data del 22 febbraio 2017.

L'Organo tecnico incaricato depositava in data 18 ottobre 2017 la richiesta relazione dalla quale risulta che la sig.ra C. G. è affetta da "Disturbo dell'Adattamento Cronico con Ansia e Umore depresso Misti (codice F43.22 secondo ICD9, codice 309.28 secondo DSM-IV-TR)", patologia ritenuta, per natura ed entità, ascrivibile alla Categoria IV della Tabella A annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 384.

Unitamente al parere i Componenti del Collegio medico-legale incaricato - dott. T.. e dott.ssa C.. - depositavano altresì istanza di liquidazione del proprio compenso.

Con memoria depositata in data 19 ottobre 2017, la ricorrente ha aderito, con riguardo alla accertamento dell'infermità sofferta ed alla relativa classificazione, alle conclusioni rassegnate nella citata relazione tecnica prodotta dalla Fondazione ICCRS Cà Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

Con riguardo, invece, all'invocata riliquidazione del trattamento pensionistico, nella richiamata memoria conclusiva la sig.ra C. G., visti gli esiti dell'accertamento medico-legale sopraddetto, vista la propria promozione al grado di Appuntato "a tutti gli effetti" con decorrenza dal giorno antecedente al congedo, ovvero 30 marzo 2014, ha chiesto che le vengano riconosciuti:

- la P.P.O. da durare a vita di IV" CTG. Tab. “A” giuridicamente dalla data del congedo del 31 marzo 2014 per “Disturbo dell’Adattamento Cronico con Ansia e Umore depresso Misti” (codice ICD9 F43.22, codice DSM-IV-TR 309.28), calcolata sul parametro previsto per il grado di Appuntato, a mente dell’art. 67, commi 1" e 2" e dell’art. 53 su base percentualistica con regime retributivo, con decorrenza economica 29 marzo 2015;

- il diritto a che i benefici stipendiali ai sensi degli articoli 17 e 120 del Regio Decreto n.3458/1928 siano inseriti anche nel calcolo dei sei scatti paga per l’incremento del 15% ai fini della liquidazione del trattamento complessivo di pensione;

- il diritto al riconoscimento del beneficio, di cui all'art. 3, comma 7, D. Lgs. n.165/1997;

-. il diritto di cui all’art. 21 della Legge 3 agosto 1961, n. 833, ovvero una indennità speciale annua lorda non riversibile di lire cinquantamila (€ 25,82);

- il diritto alla corresponsione a far data dal 29 marzo 2015, degli arretrati e della maggior somma tra gli interessi e la rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.;

- la refusione delle spese documentate pari a 2.500,00 € e delle competenze di lite, da determinare in modo forfettario, tenendo conto del complessivo comportamento delle controparti;

All'odierna udienza, presenti la ricorrente, l'avv. Peco per l'INPS, nessuno presente per il Ministero della Difesa, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in
DIRITTO

Alla luce delle risultanze istruttorie di cui al parere depositato in data 18 ottobre 2017 della Fondazione ICCRS Cà Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, può essere resa pronuncia definitiva circa l'accertamento del diritto a pensione privilegiata ordinaria vitalizia in favore della ricorrente C. G..

Il parere appare congruamente motivato e condivisibile ed ha valutato, a seguito di esame della documentazione, visita diretta ed effettuazione di accertamenti diagnostici testali, che la medesima è affetta da quadro clinico ascrivibile ad un "Disturbo dell'Adattamento Cronico con Ansia e Umore depressa Misti (codice ICD9 F43.22, codice DSM-IV-TR 309.28)".

Circa la suddetta patologia, l'Organo medico-legale ha argomentato detta infermità essere "per esperienza clinica consolidata, poco responsiva alle terapie sia farmacologiche sia psicologiche, poiché fondata su elementi oggettivi esterni al soggetto stesso: coerentemente a quanto noto, i trattamenti intrapresi sin dal 2012 dalla perizianda con qualificati specialisti non hanno modificato significativamente i sintomi ottenendo, in via esclusiva, un controllo parziale dell'insonnia iniziale. Da ultimo, si precisa che la malattia in discussione è destinata in via di probabilità alla cronicizzazione."

Con riguardo, poi, all'ascrizione a corretta categoria della tabella "A" annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 384, riferisce l'Organo tecnico quanto segue: "Sul piano teorico, la diagnosi di Disturbo dell'Adattamento Cronico con Ansia e Umore depresso Misti (codice ICD9 F43.22, codice DSM-IV-TR 309.28) appartiene ad un livello gerarchico superiore rispetto alle "Fobie persistenti" e, per quanto detto, può legittimamente ricomprenderle in se stessa.

Sul piano clinico, la perizianda presenta sintomi di tipo fobico quali la citata rupofobia, confermati anche dallo M.M.P.I. 2, e questi si sono dimostrati persistenti nel tempo tanto che, se la paziente non avesse anche altri sintomi, soddisfarebbe comunque i criteri per la diagnosi di disturbo da "Fobia persistente", come richiesto dal criterio della citata Categoria IV.

Ancora sul piano clinico, sono presenti anche altri sintomi di tipo ripetitivo dello stesso ambito …..(omissis)…..; nel caso in cui la locuzione tra parentesi di "Fobie persistenti" si potesse intendere non come esclusiva, ma come meramente esemplificativa proprio perché tra parentesi, i sintomi ora descritti, persistenti ed ormai stabili da anni, possono senz'altro definirsi come "Psiconevrosi grave", soddisfacendo anche in tal caso il criterio della Categoria IV di tale Tabella."

Non avendo motivo per discostarsi da siffatte conclusioni, che appaiono coerenti e ben supportate sotto un profilo logico-scientifico, risulta, dunque, accertato che in favore della ricorrente sussistono le condizioni, con esclusivo riferimento a quanto dedotto nel presente giudizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria di cat. IV della tabella "A" annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 384.

Nei sensi e nei termini delle considerazioni che precedono, il ricorso de quo deve giudicarsi fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.

Non appare, invece, matura per la decisione nel merito la pretesa dedotta in giudizio, relativa alla corretta determinazione del quantum del trattamento pensionistico spettante alla ricorrente.

Su tale secondo motivo di ricorso incidono l'avvenuto riconoscimento - per quanto appena esposto - del diritto della sig.ra C. G. al trattamento pensionistico privilegiato a vita, di IV cat. tab. "A", nonché l'ulteriore istanza formulata dalla medesima attrice, nella propria memoria del 19 ottobre 2017, relativa agli aggiornamenti pensionistici conseguenti alla promozione del grado di Appuntato - sulla quale l'Amministrazione resistente non ha avuto modo di pronunciarsi e che questo Giudice ritiene di dover esaminare (anche al mero fine di scrutinarne la rilevanza) in ragione della piena cognizione di ogni questione utile nell'an e nel quantum ad accertare il diritto a pensione nella sua esatta misura.

Ciò premesso, allo stato degli atti, non è possibile individuare con certezza se gli importi globalmente indicati nel prospetto allegato da parte ricorrente al ricorso ed alle successive memorie (in specie del 29 giugno 2016 e 19 ottobre 2017) corrispondano effettivamente a quanto alla stessa dovuto, anche alla luce delle sopravvenienze sopra evidenziate.

Pertanto, si rende necessaria, ai fini di una informata decisione, l’acquisizione, a cura della difesa INPS, eventualmente interessando l'Ufficio amministrativo competente, di un prospetto di calcolo del trattamento pensionistico privilegiato vitalizio di IV cat. tab."A", da corrispondere alla ricorrente a seguito del riconoscimento di cui al presente provvedimento, del relativo diritto a trattamento pensionistico privilegiato a vita di IV cat. tab. "A", accompagnato da relazione esplicativa diretta a specificare, in particolare, il sistema di calcolo e le disposizioni normative ritenute applicabili in via diretta e non analogica a questa come ad eventuali analoghe fattispecie già verificatesi, relative a trattamenti pensionistici privilegiati liquidati a personale militare successivamente all'entrata in vigore della L. n. 335/95.

La predetta relazione dovrà altresì esporre la motivata e dettagliata posizione dell'Istituto in ordine a ciascuno dei benefici richiesti dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, come integrati, per ultimo, nella memoria depositata in data 19 ottobre 2017.

Con apposito decreto si provvede alla liquidazione del compenso spettante ai consulenti d'ufficio, dott. T.. e dott.ssa C.., compenso che, alla luce dell'esito delle operazioni peritali, è posto provvisoriamente a carico del Ministero della Difesa, rimettendone la regolazione definitiva all'esito del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice Unico presso la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Lombardia, non definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 28469 del Registro di Segreteria, proposto

ACCOGLIE

la domanda di riconoscimento di trattamento pensionistico privilegiato a vita di IV cat. tab. "A" in favore della ricorrente C. G.;

interlocutoriamente pronunziando, ex art. 165 del Codice di Giustizia Contabile,

ORDINA

che l'INPS provveda a depositare entro il 15 febbraio 2018 prospetto di calcolo e relazione esplicativa del trattamento pensionistico privilegiato spettante alla ricorrente, secondo i contenuti specificamente indicati in motivazione, con precisazione delle conclusioni.

Assegna termine alla parte ricorrente fino al 10 marzo 2018 per il deposito di una memoria integrativa di replica, con la quale vengano indicate in dettaglio le somme che si sostengono dovute ed eventualmente non previste nel prospetto elaborato dall'Istituto previdenziale, con specifico riferimento alla normativa ritenuta applicabile e con precisazione delle conclusioni.

FISSA

la trattazione della causa all’udienza del 20 marzo 2018, ore 12,00.

Spese al definitivo.

Così disposto in Milano, in data 15 novembre 2017.

IL GIUDICE
Deposito in Segreteria
12/12/2017 Giuseppina Veccia

DECRETO
Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. l.vo 30.6.2003 n. 196, DISPONE che, a cura della Segreteria, in esecuzione del provvedimento di cui sopra, ai sensi dell'art. 52 cit. D.l.vo n. 196/2003, in caso di diffusione, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

IL GIUDICE
Giuseppina Veccia


Deposito in Segreteria il 12/12/2017
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Re: pensione privilegiata

Messaggio da naturopata »

panorama ha scritto:accertamento del diritto alla concessione della pensione privilegiata da durare a vita dalla data di congedo ai sensi e per gli effetti dell'art 67, D.P.R. n. 1092/1973;

ACCOLTO parzialmente con riserva per gli altri aspetti al definitivo.
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1) - già dipendente della Guardia di Finanza, posta in congedo assoluto dalla C.M.O. 1^ di Milano ..... per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio con parere del Ministero Economia e Finanze/DCST- Prot. n. ......, ha rinunciato alla facoltà di transitare agli impieghi civili ex art. 923, comma 1, lettera m-bis, D. Lgs. n.66/2010 e optato per la concessione della pensione privilegiata ordinaria che le è stata concessa sotto forma di assegno rinnovabile per quattro annualità, di 5^ categoria Tab. “A” dalla C.M.O. 1^ di Milano, con verbale ...... che confermava quanto già riportato nel verbale di riforma del 31 marzo 2014.

2) - Riferisce la sig.ra C. G. nel suo ricorso introduttivo che, a fronte di apposita istanza di concessione di assegno rinnovabile privilegiato, presentata alla sede territoriale dell'INPS di Lodi, le veniva liquidato, per contro, una pensione di inabilità assoluta, ex art. 2, comma 12, Legge n. 335/1995.

3) - Previo esperimento di ricorso al Comitato di Vigilanza della Gestione INPS in data 7 ottobre 2015, rimasto senza riscontro, l'interessata ha, dunque, adìto questa Corte per ottenere il riconoscimento di una pensione privilegiata ordinaria vitalizia, con migliore classifica tabellare in luogo della assegnata 5^ categoria Tab. “A” annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n.384,
- ) - nonché un diverso ammontare del trattamento pensionistico rispetto a quanto liquidatole dall'Ufficio INPS di Lodi in applicazione dell'art. 2, comma 12, legge 335/1995 che
- si evidenzia nel ricorso -
oltre ad applicare una disciplina del tutto inconferente alla propria fattispecie -
l'avrebbe privata dei benefici di cui agli art. 117 e 120, R.D. n. 3458/1928 e
dell'aumento di cui all'art 3, comma 7, D. Lgs., n. 165/1997, dei quali chiede, invece, il riconoscimento.

4) - Circa le modalità di calcolo, l'INPS ha rilevato che i benefici invocati da parte ricorrente, alla luce dell'art. 67 del d.P.R. 1092 del 1973, non troverebbero applicazione, in via generale, a tutto il personale militare che cessa dal servizio ma solo al personale al quale potrebbe astrattamente applicarsi l’ausiliaria ma che in concreto ne sia escluso o per raggiunti limiti di età o per difetto dei requisiti, fattispecie nella quale non rientrerebbe la sig.ra C. G..

5) - In data 21 settembre 2016 perveniva a questa Sezione nota-segnalazione, della ricorrente indirizzata altresì al Ministero della salute - Ufficio Medico Legale e, per conoscenza, al Ministro del predetto Dicastero, al Ministro della Difesa ed all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, con la quale la ricorrente lamentava il non corretto svolgimento delle operazioni peritali e la mancata condizione di terzietà con riguardo ad uno dei componenti il Collegio medico -legale all'uopo costituitosi presso l'UML del Ministero della salute.

6) - Con ordinanza n.137/2016, questo Giudice delle pensioni disponeva il rinnovo dell'accertamento istruttorio di cui alla citata ordinanza n.44/2016 incaricandone la “Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico”.

LA CORTE DEI CONTI precisa:

7) - Non avendo motivo per discostarsi da siffatte conclusioni, che appaiono coerenti e ben supportate sotto un profilo logico-scientifico, risulta, dunque, accertato che in favore della ricorrente sussistono le condizioni, con esclusivo riferimento a quanto dedotto nel presente giudizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria di cat. IV della tabella "A" annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 384.

8) - Nei sensi e nei termini delle considerazioni che precedono, il ricorso de quo deve giudicarsi fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.

9) - Non appare, invece, matura per la decisione nel merito la pretesa dedotta in giudizio, relativa alla corretta determinazione del quantum del trattamento pensionistico spettante alla ricorrente.

10)
P.Q.M.
Il Giudice Unico presso la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Lombardia, non definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 28469 del Registro di Segreteria, proposto

ACCOGLIE

la domanda di riconoscimento di trattamento pensionistico privilegiato a vita di IV cat. tab. "A" in favore della ricorrente C. G.;

OMISSIS

FISSA
la trattazione della causa all’udienza del 20 marzo 2018, ore 12,00.


N.B.: leggere le richieste avanzate dall'interessata.
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LOMBARDIA SENTENZA\ORDINANZA 173 12/12/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LOMBARDIA SENTENZA/ORDINANZA 173 2017 PENSIONI 12/12/2017
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SENT./ORD. N. 173/2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Primo referendario dott.ssa Giuseppina Veccia,
all'udienza pubblica del 15 novembre 2017,

ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE - ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 28469 del registro di segreteria della Sezione, proposto da C. G. (C.F. Omissis), nata a Omissis (BA) il Omissis e residente in OMISSIS (MI) alla Omissis

CONTRO
- MINISTERO DELLA DIFESA – DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE DI MILANO – in persona del Direttore pro tempore;

- ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE – sede territoriale di Lodi, in persona del Dirigente pro tempore;

per
- l’accertamento del diritto alla concessione della pensione privilegiata da durare a vita dalla data di congedo ai sensi e per gli effetti dell'art 67, D.P.R. n. 1092/1973;

VISTI i documenti e gli atti di causa,

PREMESSO IN FATTO

Con il ricorso in esame la sig.ra C. G., già dipendente della Guardia di Finanza, posta in congedo assoluto dalla C.M.O. 1^ di Milano con verbale Mod. BL/B_N n..523 del 31 marzo 2014 per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio con parere del Ministero Economia e Finanze/DCST- Prot. n. ……/2014 del 07/08/2014, ha rinunciato alla facoltà di transitare agli impieghi civili ex art. 923, comma 1, lettera m-bis, D. Lgs. n. 66/2010 e optato per la concessione della pensione privilegiata ordinaria che le è stata concessa sotto forma di assegno rinnovabile per quattro annualità, di 5^ categoria Tab. “A” dalla C.M.O. 1^ di Milano, con verbale Mod. BL/B_N n.2129 del 18 dicembre 2014 che confermava quanto già riportato nel verbale di riforma del 31 marzo 2014.

Riferisce la sig.ra C. G. nel suo ricorso introduttivo che, a fronte di apposita istanza di concessione di assegno rinnovabile privilegiato, presentata alla sede territoriale dell'INPS di Lodi, le veniva liquidato, per contro, una pensione di inabilità assoluta, ex art. 2, comma 12, Legge n. 335/1995.

Previo esperimento di ricorso al Comitato di Vigilanza della Gestione INPS in data 7 ottobre 2015, rimasto senza riscontro, l'interessata ha, dunque, adìto questa Corte per ottenere il riconoscimento di una pensione privilegiata ordinaria vitalizia, con migliore classifica tabellare in luogo della assegnata 5^ categoria Tab. “A” annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n.384, nonché un diverso ammontare del trattamento pensionistico rispetto a quanto liquidatole dall'Ufficio INPS di Lodi in applicazione dell'art. 2, comma 12, legge 335/1995 che - si evidenzia nel ricorso - oltre ad applicare una disciplina del tutto inconferente alla propria fattispecie - l'avrebbe privata dei benefici di cui agli art. 117 e 120, R.D. n. 3458/1928 e dell'aumento di cui all'art 3, comma 7, D. Lgs., n. 165/1997, dei quali chiede, invece, il riconoscimento.

Con successiva memoria del 3 maggio 2016, la ricorrente, richiamate le argomentazioni già espresse nell'atto introduttivo, ha concluso per la richiesta di una corretta quantificazione della pensione privilegiata ordinaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 53, 67, 94 e 99 del D.P.R. n.1092/73 comprensiva di tutte le voci pensionabili, con corresponsione dei relativi arretrati (dei ratei maturati e quindi spettanti e della tredicesima mensilità), maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all’effettivo soddisfo.

Con memoria depositata all'udienza del 3 maggio 2016, si è costituito l'INPS rappresentando che con atto n. OMISSIS del 06/08/2015, notificato all’interessata in data 6/10/2015, l’Istituto ha conferito a parte ricorrente, per l’infermità “Reazione ansioso depressiva” ascritta alla Tab. A – 5^ cgt- suscettibile di miglioramento – la pensione diretta di privilegio di 5^ cgt., calcolata in un sistema contributivo con le modalità di calcolo di cui all’art. 9 del D.M. n. 187/1997, sotto forma di assegno di quattro anni rinnovabile.

L'istituto ha, in breve, ribadito la correttezza del proprio operare, vincolato al parere espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera n. 523 del 31/03/2014.

Circa le modalità di calcolo, l'INPS ha rilevato che i benefici invocati da parte ricorrente, alla luce dell'art. 67 del d.P.R. 1092 del 1973, non troverebbero applicazione, in via generale, a tutto il personale militare che cessa dal servizio ma solo al personale al quale potrebbe astrattamente applicarsi l’ausiliaria ma che in concreto ne sia escluso o per raggiunti limiti di età o per difetto dei requisiti, fattispecie nella quale non rientrerebbe la sig.ra C. G..

Con ordinanza n. 44/2016, questa Sezione conferiva incarico all’Ufficio Medico Legale del Ministero della salute – Dir. Gen. Prestazioni sanitarie e medico-legali, perché quest’ultimo si pronunciasse, previo esame della documentazione agli atti e visita diretta dell’interessata, sulla patologia sofferta dalla ricorrente e sulla corretta ascrizione di detta patologia alle categorie di cui alla tab. "A” annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n.384.

In data 21 settembre 2016 perveniva a questa Sezione nota-segnalazione, della ricorrente indirizzata altresì al Ministero della salute - Ufficio Medico Legale e, per conoscenza, al Ministro del predetto Dicastero, al Ministro della Difesa ed all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, con la quale la ricorrente lamentava il non corretto svolgimento delle operazioni peritali e la mancata condizione di terzietà con riguardo ad uno dei componenti il Collegio medico -legale all'uopo costituitosi presso l'UML del Ministero della salute.

Con ordinanza n. 137/2016, questo Giudice delle pensioni disponeva il rinnovo dell'accertamento istruttorio di cui alla citata ordinanza n. 44/2016 incaricandone la “Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico”.

La struttura incaricata comunicava, con nota a mezzo PEC del 22 dicembre 2016, la composizione del Collegio medico-legale all'uopo predisposto, nelle persone del dott. Gianluigi Maria T.. - Vice Direttore del Dipartimento di Neuroscienze e salute mentale della Fondazione stessa e della dott.ssa Ombretta C.., iscritta all'albo dei consulenti medici legali del Tribunale di Milano ed in rapporto di convenzione con la Fondazione.

All'udienza del 7 febbraio 2017 i componenti il Collegio medico-legale accettavano l'incarico, prestavano giuramento nelle formule dell'art. 193 c.p.c rilasciando dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ed indicando l'inizio delle operazioni peritali alla data del 22 febbraio 2017.

L'Organo tecnico incaricato depositava in data 18 ottobre 2017 la richiesta relazione dalla quale risulta che la sig.ra C. G. è affetta da "Disturbo dell'Adattamento Cronico con Ansia e Umore depresso Misti (codice F43.22 secondo ICD9, codice 309.28 secondo DSM-IV-TR)", patologia ritenuta, per natura ed entità, ascrivibile alla Categoria IV della Tabella A annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 384.

Unitamente al parere i Componenti del Collegio medico-legale incaricato - dott. T.. e dott.ssa C.. - depositavano altresì istanza di liquidazione del proprio compenso.

Con memoria depositata in data 19 ottobre 2017, la ricorrente ha aderito, con riguardo alla accertamento dell'infermità sofferta ed alla relativa classificazione, alle conclusioni rassegnate nella citata relazione tecnica prodotta dalla Fondazione ICCRS Cà Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

Con riguardo, invece, all'invocata riliquidazione del trattamento pensionistico, nella richiamata memoria conclusiva la sig.ra C. G., visti gli esiti dell'accertamento medico-legale sopraddetto, vista la propria promozione al grado di Appuntato "a tutti gli effetti" con decorrenza dal giorno antecedente al congedo, ovvero 30 marzo 2014, ha chiesto che le vengano riconosciuti:

- la P.P.O. da durare a vita di IV" CTG. Tab. “A” giuridicamente dalla data del congedo del 31 marzo 2014 per “Disturbo dell’Adattamento Cronico con Ansia e Umore depresso Misti” (codice ICD9 F43.22, codice DSM-IV-TR 309.28), calcolata sul parametro previsto per il grado di Appuntato, a mente dell’art. 67, commi 1" e 2" e dell’art. 53 su base percentualistica con regime retributivo, con decorrenza economica 29 marzo 2015;

- il diritto a che i benefici stipendiali ai sensi degli articoli 17 e 120 del Regio Decreto n.3458/1928 siano inseriti anche nel calcolo dei sei scatti paga per l’incremento del 15% ai fini della liquidazione del trattamento complessivo di pensione;

- il diritto al riconoscimento del beneficio, di cui all'art. 3, comma 7, D. Lgs. n.165/1997;

-. il diritto di cui all’art. 21 della Legge 3 agosto 1961, n. 833, ovvero una indennità speciale annua lorda non riversibile di lire cinquantamila (€ 25,82);

- il diritto alla corresponsione a far data dal 29 marzo 2015, degli arretrati e della maggior somma tra gli interessi e la rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.;

- la refusione delle spese documentate pari a 2.500,00 € e delle competenze di lite, da determinare in modo forfettario, tenendo conto del complessivo comportamento delle controparti;

All'odierna udienza, presenti la ricorrente, l'avv. Peco per l'INPS, nessuno presente per il Ministero della Difesa, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in
DIRITTO

Alla luce delle risultanze istruttorie di cui al parere depositato in data 18 ottobre 2017 della Fondazione ICCRS Cà Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, può essere resa pronuncia definitiva circa l'accertamento del diritto a pensione privilegiata ordinaria vitalizia in favore della ricorrente C. G..

Il parere appare congruamente motivato e condivisibile ed ha valutato, a seguito di esame della documentazione, visita diretta ed effettuazione di accertamenti diagnostici testali, che la medesima è affetta da quadro clinico ascrivibile ad un "Disturbo dell'Adattamento Cronico con Ansia e Umore depressa Misti (codice ICD9 F43.22, codice DSM-IV-TR 309.28)".

Circa la suddetta patologia, l'Organo medico-legale ha argomentato detta infermità essere "per esperienza clinica consolidata, poco responsiva alle terapie sia farmacologiche sia psicologiche, poiché fondata su elementi oggettivi esterni al soggetto stesso: coerentemente a quanto noto, i trattamenti intrapresi sin dal 2012 dalla perizianda con qualificati specialisti non hanno modificato significativamente i sintomi ottenendo, in via esclusiva, un controllo parziale dell'insonnia iniziale. Da ultimo, si precisa che la malattia in discussione è destinata in via di probabilità alla cronicizzazione."

Con riguardo, poi, all'ascrizione a corretta categoria della tabella "A" annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 384, riferisce l'Organo tecnico quanto segue: "Sul piano teorico, la diagnosi di Disturbo dell'Adattamento Cronico con Ansia e Umore depresso Misti (codice ICD9 F43.22, codice DSM-IV-TR 309.28) appartiene ad un livello gerarchico superiore rispetto alle "Fobie persistenti" e, per quanto detto, può legittimamente ricomprenderle in se stessa.

Sul piano clinico, la perizianda presenta sintomi di tipo fobico quali la citata rupofobia, confermati anche dallo M.M.P.I. 2, e questi si sono dimostrati persistenti nel tempo tanto che, se la paziente non avesse anche altri sintomi, soddisfarebbe comunque i criteri per la diagnosi di disturbo da "Fobia persistente", come richiesto dal criterio della citata Categoria IV.

Ancora sul piano clinico, sono presenti anche altri sintomi di tipo ripetitivo dello stesso ambito …..(omissis)…..; nel caso in cui la locuzione tra parentesi di "Fobie persistenti" si potesse intendere non come esclusiva, ma come meramente esemplificativa proprio perché tra parentesi, i sintomi ora descritti, persistenti ed ormai stabili da anni, possono senz'altro definirsi come "Psiconevrosi grave", soddisfacendo anche in tal caso il criterio della Categoria IV di tale Tabella."

Non avendo motivo per discostarsi da siffatte conclusioni, che appaiono coerenti e ben supportate sotto un profilo logico-scientifico, risulta, dunque, accertato che in favore della ricorrente sussistono le condizioni, con esclusivo riferimento a quanto dedotto nel presente giudizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria di cat. IV della tabella "A" annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 384.

Nei sensi e nei termini delle considerazioni che precedono, il ricorso de quo deve giudicarsi fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.

Non appare, invece, matura per la decisione nel merito la pretesa dedotta in giudizio, relativa alla corretta determinazione del quantum del trattamento pensionistico spettante alla ricorrente.

Su tale secondo motivo di ricorso incidono l'avvenuto riconoscimento - per quanto appena esposto - del diritto della sig.ra C. G. al trattamento pensionistico privilegiato a vita, di IV cat. tab. "A", nonché l'ulteriore istanza formulata dalla medesima attrice, nella propria memoria del 19 ottobre 2017, relativa agli aggiornamenti pensionistici conseguenti alla promozione del grado di Appuntato - sulla quale l'Amministrazione resistente non ha avuto modo di pronunciarsi e che questo Giudice ritiene di dover esaminare (anche al mero fine di scrutinarne la rilevanza) in ragione della piena cognizione di ogni questione utile nell'an e nel quantum ad accertare il diritto a pensione nella sua esatta misura.

Ciò premesso, allo stato degli atti, non è possibile individuare con certezza se gli importi globalmente indicati nel prospetto allegato da parte ricorrente al ricorso ed alle successive memorie (in specie del 29 giugno 2016 e 19 ottobre 2017) corrispondano effettivamente a quanto alla stessa dovuto, anche alla luce delle sopravvenienze sopra evidenziate.

Pertanto, si rende necessaria, ai fini di una informata decisione, l’acquisizione, a cura della difesa INPS, eventualmente interessando l'Ufficio amministrativo competente, di un prospetto di calcolo del trattamento pensionistico privilegiato vitalizio di IV cat. tab."A", da corrispondere alla ricorrente a seguito del riconoscimento di cui al presente provvedimento, del relativo diritto a trattamento pensionistico privilegiato a vita di IV cat. tab. "A", accompagnato da relazione esplicativa diretta a specificare, in particolare, il sistema di calcolo e le disposizioni normative ritenute applicabili in via diretta e non analogica a questa come ad eventuali analoghe fattispecie già verificatesi, relative a trattamenti pensionistici privilegiati liquidati a personale militare successivamente all'entrata in vigore della L. n. 335/95.

La predetta relazione dovrà altresì esporre la motivata e dettagliata posizione dell'Istituto in ordine a ciascuno dei benefici richiesti dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, come integrati, per ultimo, nella memoria depositata in data 19 ottobre 2017.

Con apposito decreto si provvede alla liquidazione del compenso spettante ai consulenti d'ufficio, dott. T.. e dott.ssa C.., compenso che, alla luce dell'esito delle operazioni peritali, è posto provvisoriamente a carico del Ministero della Difesa, rimettendone la regolazione definitiva all'esito del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice Unico presso la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Lombardia, non definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 28469 del Registro di Segreteria, proposto

ACCOGLIE

la domanda di riconoscimento di trattamento pensionistico privilegiato a vita di IV cat. tab. "A" in favore della ricorrente C. G.;

interlocutoriamente pronunziando, ex art. 165 del Codice di Giustizia Contabile,

ORDINA

che l'INPS provveda a depositare entro il 15 febbraio 2018 prospetto di calcolo e relazione esplicativa del trattamento pensionistico privilegiato spettante alla ricorrente, secondo i contenuti specificamente indicati in motivazione, con precisazione delle conclusioni.

Assegna termine alla parte ricorrente fino al 10 marzo 2018 per il deposito di una memoria integrativa di replica, con la quale vengano indicate in dettaglio le somme che si sostengono dovute ed eventualmente non previste nel prospetto elaborato dall'Istituto previdenziale, con specifico riferimento alla normativa ritenuta applicabile e con precisazione delle conclusioni.

FISSA

la trattazione della causa all’udienza del 20 marzo 2018, ore 12,00.

Spese al definitivo.

Così disposto in Milano, in data 15 novembre 2017.

IL GIUDICE
Deposito in Segreteria
12/12/2017 Giuseppina Veccia

DECRETO
Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. l.vo 30.6.2003 n. 196, DISPONE che, a cura della Segreteria, in esecuzione del provvedimento di cui sopra, ai sensi dell'art. 52 cit. D.l.vo n. 196/2003, in caso di diffusione, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

IL GIUDICE
Giuseppina Veccia


Deposito in Segreteria il 12/12/2017
Panorama di sei già sbizzarrito, neanche l'ho detto. Questo ricorso lo sto curando io e la ricorrente è una mia parente. L'avevo già postata io, ma tu hai colto nel segno..............leggete le richieste.
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Re: pensione privilegiata

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Scusa naturopata, ma in questo post non è presente ciò che dici, e poi io come faccio a sapere se avete parenti che fanno ricorsi o meno, io se posto qualcosa lo faccio per il bene di tutti poichè come ho sempre detto l'informazione non deve mai venir meno ed è così che si combatte con le Amministrazioni altrimenti i nostri diritti vengono sempre calpestati.
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Re: pensione privilegiata

Messaggio da naturopata »

panorama ha scritto:Scusa naturopata, ma in questo post non è presente ciò che dici, e poi io come faccio a sapere se avete parenti che fanno ricorsi o meno, io se posto qualcosa lo faccio per il bene di tutti poichè come ho sempre detto l'informazione non deve mai venir meno ed è così che si combatte con le Amministrazioni altrimenti i nostri diritti vengono sempre calpestati.
C'è stato un fraintendimento, infatti ho detto che l'ho pubblicata sul sito io stesso il 14 dicembre data di pubblicazione in merito ai post sul moltiplicatore, e pubblicherò anche la definitiva all'esito del 20 marzo, proprio per i svariati aspetti trattati a tutto vantaggio dei frequentatori del forum.

Era un messaggio in tono scherzoso.
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Re: pensione privilegiata

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sul sito ma in quale settore?

Allora ci penserai tu alla pubblicazione dell'iter definitivo?
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Re: pensione privilegiata

Messaggio da naturopata »

panorama ha scritto:sul sito ma in quale settore?

Allora ci penserai tu alla pubblicazione dell'iter definitivo?
L'ho messa qui: http://forum.grnet.it/carabinieri-f43/a ... 47-15.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Ci penserò io, darò un aggiornamento all'esito del dispositivo d'udienza e poi non appena l'avrò e sarà pubblicata la versione per la banca dati che è quasi sempre diversa da quella integrale, la posterò qui e in quelli riguardanti il moltiplicatore.
panorama
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Re: pensione privilegiata

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Re: pensione privilegiata

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Interessante sentenza
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1) - Con l’impugnata sentenza, la Sezione Giurisdizionale Campania rigettava il ricorso ...... avverso il provvedimento di diniego dell’attribuzione della pensione privilegiata ordinaria per dipendenza da causa di servizio dell’infermità “bronchite catarrale cronica” ritenuta non correlabile al servizio.

2) - Ciò sulla base di quanto rilevato dalla CTU, disposta dal giudice di primo grado onde appurare la dipendenza da causa di servizio.

3) - il giudice di primo grado – oltre ad aver pedissequamente deciso sulla base di quanto acriticamente affermato dal CTU senza sottoporre a visita medica il ricorrente, ma soltanto sulla base delle risultanze dei certificati – avrebbe totalmente disatteso e non esaminato una questione preliminare ed assorbente.

La Corte dei Conti d'Appello precisa:

4) - La relativa domanda presentata dall’interessato era stata definita con un processo verbale emesso dall’istituto di Medicina Legale di Napoli dell’ Aeronautica Militare che aveva accertato l’affezione lamentata di “bronchite catarrale cronica” come dipendente da cause di servizio.

5) - La sentenza n. 1029/2014 gravata ha respinto il ricorso ritenendo che la patologia lamentata dal ricorrente non dipendesse da causa di servizio, sulla base delle considerazioni espresse dal Comitato di Verifica per le cause di servizio
- ) - senza tener conto che detto Comitato
- ) - è stato istituito in epoca successiva ai fatti in esame e, cioè,
- ) - senza pronunciarsi in merito alla competenza del Comitato ad esprimersi su fattispecie esaminate dall’Istituto di Medicina Legale, prima della sua istituzione.

6) - il Collegio ritiene di dover rinviare la causa al primo giudice affinché si pronunci al riguardo.

N.B.: rileggi i punti da 4 a 6.
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PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 293 03/08/2016
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 293 2016 PENSIONI 03/08/2016
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293/2016


REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

composta dai Sigg.ri magistrati:
Dott. Claudio GALTIERI Presidente
Dott. Salvatore NICOLELLA Consigliere
Dott.ssa Rita LORETO Consigliere
Dott.ssa Emma ROSATI Consigliere
Dott.ssa Fernanda FRAIOLI Consigliere relatrice
ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio pensionistico di appello, iscritto al n. 48472 del registro di Segreteria proposto da T.. Francesco rappresentato e difeso dall’avv. Gennaro BARBATO domiciliato in Roma, Via Ottaviano n. 103 presso lo studio dell’avv. Paolo DI FEO contro il Ministero della Difesa,

avverso
la sentenza n. 1029 depositata il 22 settembre 2014, resa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania,

Visti gli atti ed i documenti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 12 gennaio 2016 la relatrice Consigliere Fernanda FRAIOLI, l’avv.ssa Daniela D’ANTONIO su delega dell’avv. Gennaro BARBATO per il ricorrente, nonché il dott. Michele GRISOLIA, su delega della dott.ssa PAOLOTTI per il Ministero della Difesa;

FATTO

Con l’impugnata sentenza, la Sezione Giurisdizionale Campania rigettava il ricorso di T.. Francesco avverso il provvedimento di diniego dell’attribuzione della pensione privilegiata ordinaria per dipendenza da causa di servizio dell’infermità “bronchite catarrale cronica” ritenuta non correlabile al servizio.

Ciò sulla base di quanto rilevato dalla CTU, disposta dal giudice di primo grado onde appurare la dipendenza da causa di servizio.

Propone appello il ricorrente per omesso esame delle censure prospettate in ordine alla incompetenza del Comitato di Verifica del Ministero delle Finanze a riesaminare la fattispecie; difetto ed erronea motivazione; violazione del disposto normativo in merito ai principi di valutazione della prova e dell’elaborato peritale.

Evidenzia, a tal proposito, che il giudice di primo grado – oltre ad aver pedissequamente deciso sulla base di quanto acriticamente affermato dal CTU senza sottoporre a visita medica il ricorrente, ma soltanto sulla base delle risultanze dei certificati – avrebbe totalmente disatteso e non esaminato una questione preliminare ed assorbente.

Ovvero la verifica delle illegittimità degli atti impugnati per incompetenza del Comitato di Verifica del Ministero delle Finanze a pronunciarsi in seconda istanza sull’accertamento della dipendenza della patologia dal servizio svolto.

Ciò in quanto l’Istituto di medicina legale di Napoli dell’ aeronautica Militare aveva accertato l’affezione lamentata come dipendente da causa di servizio.

L’odierna udienza deriva da un rinvio della precedente udienza del 15 settembre 2015 a causa della mancanza in atti della notifica del decreto di fissazione dell’udienza alla parte appellata, finalizzato a garantire la pienezza del contraddittorio, mediante fissazione di un nuovo termine per detto adempimento.

Rinnovata la notifica, il Ministero della Difesa in data 7 gennaio 2016 si è costituito in giudizio, depositando una memoria con la quale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso in quanto mirante al riesame di questioni di fatto che esulano dalla cognizione del giudice d’appello.

All’odierna pubblica udienza le parti, sostanzialmente si sono riportate alle richieste di cui all’atto depositato.

DIRITTO

L’odierna fattispecie ha ad oggetto l’appello contro la sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso per l’attribuzione della pensione privilegiata ordinaria per dipendenza da causa di servizio.

La relativa domanda presentata dall’interessato era stata definita con un processo verbale emesso dall’istituto di Medicina Legale di Napoli dell’ Aeronautica Militare che aveva accertato l’affezione lamentata di “bronchite catarrale cronica” come dipendente da cause di servizio.

La sentenza n. 1029/2014 gravata ha respinto il ricorso ritenendo che la patologia lamentata dal ricorrente non dipendesse da causa di servizio, sulla base delle considerazioni espresse dal Comitato di Verifica per le cause di servizio senza tener conto che detto Comitato è stato istituito in epoca successiva ai fatti in esame e, cioè, senza pronunciarsi in merito alla competenza del Comitato ad esprimersi su fattispecie esaminate dall’Istituto di Medicina Legale, prima della sua istituzione.

Per tali motivi, il Collegio ritiene di dover rinviare la causa al primo giudice affinché si pronunci al riguardo.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello,

ACCOGLIE

l’appello avverso la sentenza in epigrafe indicata come in motivazione e per l’effetto la annulla e

RINVIA

gli atti al primo giudice in differente composizione, affinchè valuti ai fini dell’accoglimento o meno del ricorso, quanto avanti evidenziato in parte motiva.

Spese al definitivo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 12 gennaio 2016.
LA RELATRICE IL PRESIDENTE
(f.to Fernanda FRAIOLI ) (f.to Claudio GALTIERI)



Depositata in segreteria il 3 AGO.2016


Il Dirigente
(f.to dott. Massimo Biagi)
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Re: pensione privilegiata

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Scusa naturopata, l'hai letta la sentenza uscita ?
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