Pensione privilegiata

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alessandro60
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Re: Pensione privilegiata

Messaggio da alessandro60 »

Filippogianni ... ma non posso chiedere di rinunciare a quella patologia , perché ho altre due patologie entrambe con Ctg. A8.
Comunque, ricordo la prima volta alla CMO di Caserta, siccome mi volevano darmi la riforma parziale che io non volevo , mi fecero firmare un foglio dove rifiutavo una delle patologiè.
Filippogianni ho chiamato anche a quel numero che c'è su invito per le informazioni, ma la signora mi ha detto di non saper cosa dire .


panorama
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Re: Pensione privilegiata

Messaggio da panorama »

Questa sentenza della CdC Sez. 1^ d'Appello n. 65/2019 tratta l'argomento della prescrizione Accogliendo l'appello del Ministero dell'Interno e relativo alla pensione privilegiata di un collega della PolStato.

prescrizione in 5 anni, come ratei e atti interruttivi.
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Re: Pensione privilegiata

Messaggio da panorama »

CdC Sez. 1^ d’Appello n. 69/2024 (resa pubblica in data 05/03/2024) in Rif. alla CdC Lazio n. 385/2021, depositata il 4 maggio 2021, menziona quanto segue:

….. L’art. 5 della l. n. 9/1980 stabilisce che l’assegno rinnovabile di cui all’art. 68 del d.P.R. n. 1092/1973 è liquidato per un periodo di tempo non inferiore a 2 anni né superiore a 4 e che entro i 6 (SEI) mesi anteriori alla scadenza dell'assegno, l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari e, secondo l'esito di questi, l'assegno stesso viene convertito in pensione, ove l'invalidità sia ancora ascrivibile ad una delle categorie previste dalla “Tabella A” annessa al decreto del PdR 23 dicembre 1978, n. 915
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Re: Pensione privilegiata

Messaggio da panorama »

La CdC d’Appello Siciliana con la sentenza n. 53 in Rif. CdC Siciliana n. 216/2023, rigetta l’Appello del ricorrente con conferma della sentenza impugnata, chiarendo quando la P.P.O. spetta d’Ufficio in caso di riforma.

E’ transitato nel ruolo civile dell’Amministrazione della Difesa dopo essere stato dichiaratoPermanentemente non idoneo al servizio militare. Idoneo nella riserva. Idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile”, verbale ..... C.M.O. di Augusta reso l’8 giugno 2010.

Con domanda del 31 maggio 2016, l’odierno appellante ha richiesto la P.P.O. per le …. patologie, già dichiarate dipendenti da causa di servizio, ……..

Con sentenza n. 216/2023 .... , il giudice di prime cure ha accolto parzialmente il ricorso affermando il diritto del ricorrente alla corresponsione della pensione privilegiata di 8^ categoria a decorrere dal primo giugno 2016, trattandosi di prestazione concedibile a domanda, e non d’ufficio, in quanto l’ex militare era successivamente transitato nei ruoli civili dell’amministrazione.

Il Giudice d'appello precisa:

Le norme che vengono in rilevo nel caso di specie sono, in primo luogo, l’art. 167 del D.P.R. n.1092/1973 che così dispone: “Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda”.

Il terzo comma dell’art. 15 del D.P.R. n. 461/2001 ……. , disciplinante gli accertamenti di inidoneità ed altre forme di inabilità, stabilisce che: “ In conformità all'accertamento sanitario di inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione procede, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la concessione di trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia, fatto salvo quanto previsto per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile”.

Infine, l’art. 191 del D.P.R. n.1092/1973, al terzo comma, prevede espressamente che “Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dello assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti”.

Dall’esame delle norme ora riportate, emerge con evidenza che per il riconoscimento d’ufficio delle condizioni di fatto e di diritto occorrenti ai fini del trattamento pensionistico privilegiato è necessario, alla luce del combinato disposto dell’art. 167 del D.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 15, comma 3, del D.P.R. n. 461/2001, che dalle infermità riconosciute dipendenti dal servizio derivi l’inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione. Orbene, tale forma di inidoneità non risulta essere mai stata accertata in capo all’appellante nei cui confronti la C.M.O. di Augusta, con verbale …. dell’8 giugno 2010, ha espresso un giudizio di inidoneità al servizio militare giudicandolo però idoneo ai servizi civili.

A seguito del riferito giudizio di inidoneità, l’appellante, ….., è transitato nei ruoli civili dell’amministrazione di appartenenza, con decorrenza 8 giugno 2010.

Le riferite circostanze ……. inducono il Collegio a respingere il gravame, atteso che la liquidazione della pensione di privilegio non poteva essere determinata d’ufficio ma unicamente su domanda dell’interessato, per come previsto dall’art. 191, terzo comma, del D.P.R. n. 1092/1973.
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