Pensione privilegiata

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Re: Pensione privilegiata

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ricorso Accolto.

congedato in data 01/11/1971 e avanzata istanza di PPO in data 29/02/2012.
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1) - carabiniere in congedo dall’1 novembre 1971, lamenta l’illegittimità del provvedimento in epigrafe con il quale l’Amministrazione della Difesa ha dichiarato inammissibile la domanda di pensione privilegiata ordinaria del 29 febbraio 2012, giacché presentata oltre il termine di decadenza prescritto dall’art. 160 del D.P.R. n. 1092/1973.

2) - A tal proposito il ricorrente evidenzia che in data 17 marzo 1970 aveva subito un ricovero presso l’ospedale militare di Roma, ove gli veniva diagnosticata una “faringo-laringite subacuta”; che in seguito alla visita di controllo, eseguita presso lo stesso nosocomio il 16 aprile 1970, veniva dichiarato idoneo al servizio militare incondizionato; che il 6 settembre 1970 era stato collocato in congedo illimitato e che la predetta patologia, nel corso degli anni si è cronicizzata.

3) - ad avviso del sig. G. P. l’infermità predetta sarebbe senz’altro dipendente da causa di servizio militare e, come tale, suscettibile di dover essere trattata ai fini pensionistici dovendosi ritenere “superata ogni preclusione ex art. 169 del T.U. n. 1092/1973 a mente delle pronunce n. 8/2001/QM e n. 4/2003/QM delle SS.RR”, anche perché, nel caso in esame, l’infermità sarebbe stata constatata proprio mediante il ricovero ospedaliero.

La CORTE DEI CONTI precisa:

4) - Ebbene, tornando al caso di specie, si ha che il sig. G. P. è stato sì ricoverato presso una struttura ospedaliera militare e che dagli atti di quel ricovero risulta solo la diagnosi formulata all’esito della mera constatazione obiettiva della “faringo-laringite subacuta”, un giudizio che in alcun modo involge la valutazione, ancorché negativa, circa la dipendenza della patologia dal servizio, né tale valutazione emerge dalla restante documentazione acquisita in esito all’ordinanza istruttoria n. 6/2017, ma tuttavia nondimeno rileva dal Foglio Caratteristico e Matricolare che il 24 marzo 1970 il ricorrente fu posto in licenza di convalescenza per una infermità “non dipendente da causa di servizio in seguito a proposta del Direttore dell’Ospedale Militare di Roma”.

5) - Stando così le cose, pur a fronte di una domanda indubitabilmente presentata il 29 febbraio 2012 rispetto alla data di cessazione del servizio risalente al 6 settembre 1970, ma alla luce del fatto che le infermità furono constatate sotto il profilo medico legale dagli stessi organi sanitari militari, questo giudice non può che concludere per la fondatezza del gravame nei termini di cui in dispositivo.

6) - Rileggi il punto n. 5.

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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CALABRIA SENTENZA 171 07/06/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
CALABRIA SENTENZA 171 2017 PENSIONI 07/06/2017



R E P U BB L I C A I T A L I A N A
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
IL GIUDICE DELLE PENSIONI
CONS. DOMENICO GUZZI

ha pronunziato la seguente
SENTENZA n.171/2017

Sul il ricorso in materia di pensioni militari n. 21107 del registro di Segreteria, proposto da G. P., nato a Omissis il Omissis, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Domenico e Paolo Bonaiuti, presso il cui studio in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. 16 ha eletto domicilio contro:

- Ministero della Difesa in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;

avverso
- la nota n. 0792956 del 20 settembre 2013 e la nota n. 0204281 del 3 dicembre 2014

Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205
Visti gli atti e i documenti di causa
Udito alla pubblica udienza del 5 giugno 2017 l’avv. Paolo Bonaiuti; non rappresentato il Ministero della Difesa.

Ritenuto in
FATTO

Con ricorso ritualmente notificato, il sig. G. P., carabiniere in congedo dall’1 novembre 1971, lamenta l’illegittimità del provvedimento in epigrafe con il quale l’Amministrazione della Difesa ha dichiarato inammissibile la domanda di pensione privilegiata ordinaria del 29 febbraio 2012, giacché presentata oltre il termine di decadenza prescritto dall’art. 160 del D.P.R. n. 1092/1973.

A tal proposito il ricorrente evidenzia che in data 17 marzo 1970 aveva subito un ricovero presso l’ospedale militare di Roma, ove gli veniva diagnosticata una “faringo-laringite subacuta”; che in seguito alla visita di controllo, eseguita presso lo stesso nosocomio il 16 aprile 1970, veniva dichiarato idoneo al servizio militare incondizionato; che il 6 settembre 1970 era stato collocato in congedo illimitato e che la predetta patologia, nel corso degli anni si è cronicizzata.

Tanto evidenziato, ad avviso del sig. G. P. l’infermità predetta sarebbe senz’altro dipendente da causa di servizio militare e, come tale, suscettibile di dover essere trattata ai fini pensionistici dovendosi ritenere “superata ogni preclusione ex art. 169 del T.U. n. 1092/1973 a mente delle pronunce n. 8/2001/QM e n. 4/2003/QM delle SS.RR”, anche perché, nel caso in esame, l’infermità sarebbe stata constatata proprio mediante il ricovero ospedaliero.

Da qui la richiesta al giudice affinché voglia riconoscere e dichiarare la tempestività, procedibilità e ammissibilità dell’istanza di pensione privilegiata ordinaria, con conseguente rimessione degli atti al Ministero della Difesa per l’ulteriore corso del procedimento pensionistico.

L’Amministrazione intimata si è ritualmente costituita con una memoria depositata il 13 gennaio 2017, con la quale ha insistito sulla correttezza del proprio operato, sull’inammissibilità della domanda di pensione siccome presentata oltre il termine di cui al predetto art. 169 del DPR n. 1092/1973 e, conseguentemente, sull’infondatezza del ricorso.

In data 13 gennaio 2017 e 17 gennaio 2017 il ricorrente depositava note d’udienza per ribadire il diritto a che la sua domanda fosse sottoposta al procedimento per il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria.

All’udienza del 23 gennaio 2017, questo giudice disponeva un approfondimenti istruttorio volto all’acquisizione della cartella clinica riguardante il ricovero del G. P. nell’aprile 1970 presso il nosocomio militare romano.

All’ordinanza n. 6/2017 all’uopo emessa, in data 6 marzo 2017 la direzione sanitaria del predetto ospedale depositava documentazione sanitaria richiesta.

In udienza, il legale di parte ha insistito per l’integrale accoglimento del ricorso.

Considerato in
D I R I T T O

Come evidenziato in narrativa, la causa petendi dell’odierno giudizio attiene all’ammissibilità della domanda di pensione privilegiata ordinaria che il sig. G. P. ha presentato il 29 febbraio 2012 e che il Ministero della Difesa ha, invece, considerato improcedibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 169 del D.P.R. n. 1092/1973.

Occorre al riguardo prima di tutto sottolineare che le diverse normative intervenute nel tempo sul trattamento di pensione privilegiata per infermità dipendenti da causa di servizio di guerra o militare, il L. n° 416 in data 11 marzo 1916, il R.D. n° 1024 in data 15 aprile 1928, di approvazione del regolamento attuativo della legge 416/1926, e il DPR n° 1092 in data 29/12/1973, hanno distinto tra il caso in cui la constatazione della dipendenza dovesse effettuarsi di ufficio e quella in cui all’adempimento si dovesse procedere a domanda, stabilendo a quest’ultimo riguardo un termine di decadenza di cinque anni (fissato dapprima dall’art. 9 del D.L.L. n. 497/1916 e ribadito dall’art. 169 del D.P.R n. 29 dicembre 1973 n.1092/1973).

In tutte le ipotesi in cui, come nel caso di specie, non si siano verificate le condizioni per l’accertamento d’ufficio - segnatamente quelle di cui all’art. 3, comma 2, r.d. n. 1024/1928, a norma del quale “le autorità…procederanno d’ufficio quando risulti loro che un proprio dipendente abbia riportato ferite o lesioni per certa o presunta ragione di servizio, od abbia contratto infermità nell’esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbifiche (non escluse le endemiche, contagiose ed epidemico – infettive) e dette ferite, lesioni od infermità siano tali che possano, anche col tempo, divenire causa di inabilità”, disciplina poi ribadita dal predetto art. 169 del DPR n. 1092/1973 – l’avvio del procedimento per il riconoscimento della pensione privilegiata è, dunque, rimesso alla domanda della parte interessata da prodursi entro il termine di cinque anni dalla cessazione del servizio, e la giurisprudenza delle Sezioni Riunite di questa Corte (sentenza 5 dicembre 2008 n. 1/QM) ha affermato che non si verifica la decadenza di cui all'art. 169 cit. in ipotesi di intervenuta constatazione operata da organi pubblici medico-legali, ancorché negativa e con la formula allo stato degli atti, sulla dipendenza di una malattia da causa di servizio. Da siffatto quadro normativo emerge, quindi, che il presupposto fondamentale affinché possa escludersi la decadenza in tutti i casi la domanda sia stata prodotta dopo cinque anni dalla cessazione del servizio è che la “constatazione” sia comunque stata effettuata entro il termine.

Tale “constatazione”, però, non può essere limitata al mero accertamento dell’esistenza della patologia e alla sua formulazione diagnostica, ma deve anche comprendere la valutazione in ordine alla riconducibilità causale dell’infermità accertata al servizio svolto e deve, conseguentemente, esprimere un giudizio al riguardo ancorché negativo (Sezione Giurisdizionale Lombardia, sentenza n. 1 dell’8 gennaio 1996).

Ciò, del resto, appare oltremodo ragionevole giacché, diversamente opinando, se cioè fosse sufficiente, per evitare la decadenza, il mero accertamento in ordine all’esistenza della patologia, la regola secondo cui l’avvio del procedimento per il riconoscimento della pensione privilegiata deve essere rimesso all’impulso di parte con la proposizione dell’apposita domanda, salvo ovviamente i casi vi siano gli estremi per il riconoscimento d’ufficio, verrebbe inevitabilmente vanificata.

Ebbene, tornando al caso di specie, si ha che il sig. G. P. è stato sì ricoverato presso una struttura ospedaliera militare e che dagli atti di quel ricovero risulta solo la diagnosi formulata all’esito della mera constatazione obiettiva della “faringo-laringite subacuta”, un giudizio che in alcun modo involge la valutazione, ancorché negativa, circa la dipendenza della patologia dal servizio, né tale valutazione emerge dalla restante documentazione acquisita in esito all’ordinanza istruttoria n. 6/2017, ma tuttavia nondimeno rileva dal Foglio Caratteristico e Matricolare che il 24 marzo 1970 il ricorrente fu posto in licenza di convalescenza per una infermità “non dipendente da causa di servizio in seguito a proposta del Direttore dell’Ospedale Militare di Roma”.

Stando così le cose, pur a fronte di una domanda indubitabilmente presentata il 29 febbraio 2012 rispetto alla data di cessazione del servizio risalente al 6 settembre 1970, ma alla luce del fatto che le infermità furono constatate sotto il profilo medico legale dagli stessi organi sanitari militari, questo giudice non può che concludere per la fondatezza del gravame nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice delle pensioni presso la sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

Il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dispone il rinvio degli atti al Ministero della Difesa perché provveda al procedimento di accertamento, in base a quanto disciplinato dagli artt. 64 e 67 del D.P.R. n. 1092/1973, sul merito della domanda pensionistica presentata dal ricorrente.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Catanzaro all’udienza del 5 giugno 2017
IL GIUDICE
f.to Domenico Guzzi

Depositata in Segreteria il 05/06/2017

Il responsabile delle segreterie pensioni
f.to Gaetanina Manno


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Re: Pensione privilegiata

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Accolto in parte
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- ) - doveva essere concessa la pensione privilegiata diretta (e ai suoi eredi quella di riversibilità), calcolata sul 100% della base pensionabile, costituita dall’ultimo stipendio o dall’ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili integralmente percepiti, ai sensi degli artt. 53 e 67 del d.p.r. n. 1092/1973, mentre i provvedimenti impugnati hanno calcolato la base pensionabile con una illegittima riduzione al 77%,

ACCOLTO su

- ) - liquidazione del trattamento pensionistico cui hanno diritto aventi causa sulla base del 100% dell’ultimo stipendio percepito dal Gen. M. C.;

La Corte dei Conti scrive:

- ) - In particolare, la liquidazione del trattamento pensionistico sulla base del 100% dell’ultimo stipendio integralmente percepito si fonderebbe sul combinato disposto degli artt. 1885 del d.lgs. n. 66/2010 (“Codice dell’ordinamento militare”) che rinvia, quanto alla disciplina della pensione privilegiata, agli artt. 67 e 53 del d.p.r.n. 1092/73;

e afferma che delle tre richieste pensionistiche solo la prima è fondata (spiegando il perchè).

1) - Accogliendo la tesi attorea della specialità della normativa concernente il regime delle pensioni privilegiate dei militari, prevalente su quella generale introdotta dalla l.n. 335/1995 (c.d. riforma Dini) sulla cui operatività si sono basate le argomentazioni difensive dell’Inps, si deve affermare l’illegittimità della decurtazione percentuale (al 77%) applicata dall’ente previdenziale sul trattamento spettante al Gen. M. C. e alle sue aventi causa (attuali ricorrenti),
- in quanto sia la pensione privilegiata diretta che quella indiretta devono essere ricalcolate e riliquidate sulla base della intera retribuzione pensionabile (100%), commisurata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 67 e 53 del d.p.r. n. 1092/1973 all’ultimo stipendio percepito, oltre gli scatti previsti dalla l.n. 165/1997 e gli interessi legali sulle maggiori somme dovute a far tempo dal 01.12.2014.

Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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LAZIO SENTENZA 63 16/02/2016
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LAZIO SENTENZA 63 2016 PENSIONI 16/02/2016
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Sent. 63/2016

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Pres. Ivan De Musso

nella pubblica udienza del 16 settembre 2015, con l’assistenza del segretario dott. Marco Olivieri Sangiacomo;
Uditi, l’Avv. G. Guarnacci per le ricorrenti e l’Avv. Manuela Massa per l’Inps;
esaminati il ricorso e gli atti di causa;

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel ricorso iscritto nel ruolo di segretario al n. 74085 proposto dalle Sig.re M. M. L. e C. M. Elisabetta, eredi del Brigadiere Generale C. M., rappresentate e difese dall’Avv. Giulio Guarnacci, presso il cui studio in Roma, via Zara n. 13, hanno eletto domicilio,

contro
Inps e

Avverso

I seguenti provvedimenti:
1 – determinazione n. ... del 09.04.2013;
2 – atto di riliquidazione ..........;
3 – determinazione n. ..... del 20.03.2014.

FATTO

Le ricorrenti sono eredi del Brigadiere Generale C. M., deceduto il 02.11.2011, a causa delle complicazioni e dell’aggravarsi della patologia “OMISSIS urogenitale” riconosciuta dipendente da causa di servizio, giusta verbale n. 397/2011 del 06.12.2011 del Comitato di Verifica per le cause di servizio.

Precedentemente la C.M.O “vittime del terrorismo e della criminalità organizzata” aveva dichiarato invalido il C. al 45%.

Il Ministero della Difesa, per effetto del riconoscimento dell’infermità sofferta dal C. ha equiparato il medesimo alle “vittime del dovere” ai sensi della l.n. 243/2006.

Prima del decesso, il C. veniva sottoposto a nuova visita presso la C.M.O. del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma che, in data 31.10.2011, lo collocava in congedo assoluto ed ascriveva il complesso morboso sofferto a causa di servizio alla 1^ ctg. Tab. A ed assegno di superinvalidità Tab. E, lett. F, n. 8 (verbale n. A11105544).

Sulla base degli accertamenti e dei riconoscimenti medici, secondo quanto sostenuto dalle ricorrenti nel ricorso, al Brigadiere Generale C. M. doveva essere concessa la pensione privilegiata diretta (e ai suoi eredi quella di riversibilità), calcolata sul 100% della base pensionabile, costituita dall’ultimo stipendio o dall’ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili integralmente percepiti, ai sensi degli artt. 53 e 67 del d.p.r. n. 1092/1973, mentre i provvedimenti impugnati hanno calcolato la base pensionabile con una illegittima riduzione al 77%, riduzione applicata anche sui sei scatti stipendiali previsti dal d.p.r. n. 165/1997 e sui tre scatti previsti dalla l.n. 336/1970. Secondo le ricorrenti, il corretto calcolo della base pensionabile dovrebbe condurre ad un totale lordo di € 98.096,05 (100% retribuzione pari ad € 88.198,62+6 scatti pari ad € 6.598,29+3 scatti l.n. 336/70 pari ad 3.299,15).

In data 14.07.2015 si è costituita l’Inps con memoria nella quale rivendica la legittimità della liquidazione operata (anche per la misura spettante agli eredi) che ha tenuto conto del 100% della base pensionabile (per la pensione diretta) pari ad euro 89.091,73, oltre l’assegno di superinvalidità di € 8.175,70, l’indennità di assistenza ed accompagnamento di annui 3.607,59 e un assegno per cumulo di infermità di annui 3.232,17.

In data 04.09.2015 l’Avv. G. Guarnacci ha depositato memoria nella quale richiamando il contenuto dei precedenti atti scritti ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza odierna le parti hanno confermato le argomentazioni giuridiche contenute nei rispettivi atti scritti.

In particolare, l’Avv. Guarnacci ha concluso perché venga riconosciuto il diritto dei propri assistiti a vedere liquidato il trattamento pensionistico del de cuius Gen M. C. sulla base del 100% dell’ultimo stipendio percepito, maggiorato, in virtù della equiparazione della vittima del dovere alla vittima di atti terroristici, del 7,5%, oltre al riconoscimento di dieci anni di contributi figurativi, fermi restando gli scatti di anzianità già riconosciuti.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito specificati.

Come richiamato in parte narrativa, le richieste pensionistiche delle ricorrenti che il difensore ha specificato nelle memorie scritte confermandole nella discussione orale sono:

- liquidazione del trattamento pensionistico cui hanno diritto aventi causa sulla base del 100% dell’ultimo stipendio percepito dal Gen. M. C.;

- maggiorazione del predetto trattamento del 7,5% in virtù della equiparazione della vittima del dovere alla vittima di atti terroristici;

- riconoscimento di dieci anni di contributi figurativi, fermi restando gli scatti di anzianità già riconosciuti;

- attribuzione di tre scatti ex lege 336/1970.

In particolare, la liquidazione del trattamento pensionistico sulla base del 100% dell’ultimo stipendio integralmente percepito si fonderebbe sul combinato disposto degli artt. 1885 del d.lgs. n. 66/2010 (“Codice dell’ordinamento militare”) che rinvia, quanto alla disciplina della pensione privilegiata, agli artt. 67 e 53 del d.p.r.n. 1092/73; il riconoscimento della maggiorazione del 7.5% della retribuzione pensionabile e di <<un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione…>> troverebbe giustificazione giuridica negli artt. 881 e 1904 del d.lgs. n. 66/2010 citato.

Delle tre richieste pensionistiche solo la prima è fondata.

Accogliendo la tesi attorea della specialità della normativa concernente il regime delle pensioni privilegiate dei militari, prevalente su quella generale introdotta dalla l.n. 335/1995 (c.d. riforma Dini) sulla cui operatività si sono basate le argomentazioni difensive dell’Inps, si deve affermare l’illegittimità della decurtazione percentuale (al 77%) applicata dall’ente previdenziale sul trattamento spettante al Gen. M. C. e alle sue aventi causa (attuali ricorrenti), in quanto sia la pensione privilegiata diretta che quella indiretta devono essere ricalcolate e riliquidate sulla base della intera retribuzione pensionabile (100%), commisurata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 67 e 53 del d.p.r. n. 1092/1973 all’ultimo stipendio percepito, oltre gli scatti previsti dalla l.n. 165/1997 e gli interessi legali sulle maggiori somme dovute a far tempo dal 01.12.2014.

Non risultano avere aggancio normativo le ulteriori richieste dell’ incremento della retribuzione pensionabile del 7,5%, e dell’aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, previsti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 della l.n. 206/2004, poiché l’art. 1904 del d.lgs. n. 66/2010 fa effettivamente rinvio alle norme concernenti le vittime del terrorismo e del dovere ma non equipara le due figure che rimangono destinatarie di distinti benefici pensionistici. E poiché il Gen. C. è stato equiparato alle “vittime del dovere” ma non a quelle del terrorismo i benefici previsti dagli artt. 2 e 3 della l.n. 206/2004 non sono a lui e ai suoi aventi causa estensibili (cfr., Sez. Toscana n. 240/13).

Infine, la domanda di attribuzione di tre scatti ex lege n. 336/70 non può avere ingresso in questo giudizio in quanto non preceduta da pronuncia amministrativa ex art. 71, r.d. n. 1938/1933.

PQM

Il GUP della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE PARZIALMENTE

il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Nulla per le spese.
Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Roma il 9 febbraio 2016.
Il Presidente Est.
F.to Ivan De Musso

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 16/02/2016

Per il Dirigente
F.to Enrico OCCHIGROSSI
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Re: Pensione privilegiata

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Accolto

- Militare incorporato il 9.11.1976 e congedato il 9.11.1977 ( 1 anno ).

- In data 14.3.2011 chiedeva al M.D. la concessione del diritto a pensione privilegiata ordinaria per la lesione traumatica all’arto dx, avvenuta in servizio (dopo oltre 33 anni dal congedo);
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1) - subiva in data 25.7.1977 nella Caserma un forte trauma con distorsione alla caviglia dx, per cui il 26.7.1977 veniva ricoverato presso l’Ospedale Militare di Bologna Rep Chirurgia e ortopedia ove veniva ingessato e dimesso il 29.7.1977 con diagnosi “Infrazione estremo distale inf. Piede dx (gessato con proposta di licenza di gg. 30;

2) - Nella cartella clinica si legge “La infermità di cui sotto è no dipendente da causa di servizio come da Mod. C 341 del 29.7.1977”;

3) - Dopo la licenza subiva un nuovo ricovero all’O.M. di Roma in data 29.8.1977 e dimesso il 31.8.1977 con ulteriori 15 gg di convalescenza; subiva altri ricoveri seguiti da periodi di convalescenza sino alla data del 9.11.1977 in cui venne posto in congedo illimitato.

4) - Il Ministero, con nota ..... del 13.2.2015 rappresentava .... che l’istanza poteva essere istruita ove fosse stata fornita la prova dell’inoltro della domanda di pensione privilegiata nei termini stabiliti dei 5 anni dal collocamento in congedo, pena la declaratoria di inammissibilità dell’istanza ai sensi del DPR n.461/2001”.

5) - Successivamente, il Ministero emetteva il d.m. n.230 del 18.11.2015 con il quale veniva respinta la domanda per intervenuta decadenza ex art. 169 T.U. 1092/73.

6) - Con il presente ricorso, l’interessato sosteneva la tempestività della domanda non essendo incorso nelle preclusioni di cui alla citata disposizione in presenza dell’accertamento dell’infermità nei ricoveri subiti durante il servizio militare come dimostrato dagli accertamenti medico-sanitari e i pareri in ordine alla lesione traumatica subita in servizio se pur con un giudizio negativo circa la dipendenza da fatti di servizio.

Leggete il tutto qui sotto.

La dpmanda è stata accolta perchè il Comando doveva procedere d'ufficio.

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LAZIO SENTENZA 48 25/01/2018
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LAZIO SENTENZA 48 2018 PENSIONI 25/01/2018
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Sent. n. 48/2018


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
Il giudice unico delle pensioni dott. Anna Bombino

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 74867 di segreteria promosso da C.R. (omissis), rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Bonaiuti unitamente e congiuntamente all’avv. Paolo Bonaiuti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Domenico Bonaiuti in Roma alla via Riccardo Grazioli Lante
contro il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, avverso il decreto n. 230 del 18.11.2015 negativo di pensione privilegiata.

Visti gli atti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 24 gennaio 2018 l’avv. Fabrizio Schiavone per delega dell’ avv. Paolo Bonaiuti; assente l’Amministrazione resistente;

FATTO:

Con il presente ricorso il sig. C. R., militare incorporato presso il Distaccamento del 235° BTG f “Piceno”- sede Chieti dal 9.11.1976, trasferito il 14.12.1976 al 4 Rgt Art. Missili C.A. di Ravenna, subiva in data 25.7.1977 nella Caserma un forte trauma con distorsione alla caviglia dx, per cui il 26.7.1977 veniva ricoverato presso l’Ospedale Militare di Bologna Rep Chirurgia e ortopedia ove veniva ingessato e dimesso il 29.7.1977 con diagnosi “Infrazione estremo distale inf. Piede dx (gessato con proposta di licenza di gg. 30;

Nella cartella clinica si legge “La infermità di cui sotto è no dipendente da causa di servizio come da Mod. C 341 del 29.7.1977”;

Dopo la licenza subiva un nuovo ricovero all’O.M. di Roma in data 29.8.1977 e dimesso il 31.8.1977 con ulteriori 15 gg di convalescenza; subiva altri ricoveri seguiti da periodi di convalescenza sino alla data del 9.11.1977 in cui venne posto in congedo illimitato.

Con istanza del 14.3.2011 il C. chiedeva al Ministero della Difesa la concessione del diritto a pensione privilegiata ordinaria per la lesione traumatica all’arto dx;

Il Ministero, con nota prot. M D GPREV 0025910 del 13.2.2015 rappresentava al C. che l’istanza poteva essere istruita ove fosse stata fornita la prova dell’inoltro della domanda di pensione privilegiata nei termini stabiliti dei cinque anni dal collocamento in congedo, pena la declaratoria di inammissibilità dell’istanza ai sensi del DPR n.461/2001”.

Successivamente, il Ministero emetteva il d.m. n.230 del 18.11.2015 con il quale veniva respinta la domanda per intervenuta decadenza ex art. 169 T.U. 1092/73.

Con il presente ricorso, l’interessato sosteneva la tempestività della domanda non essendo incorso nelle preclusioni di cui alla citata disposizione in presenza dell’accertamento dell’infermità nei ricoveri subiti durante il servizio militare come dimostrato dagli accertamenti medico-sanitari e i pareri in ordine alla lesione traumatica subita in servizio se pur con un giudizio negativo circa la dipendenza da fatti di servizio.

Adduceva a sostegno della sua pretesa la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte espressa dalle SS.RR. nelle pronunce n. 8/QM/2001 e 4/QM/2003 e le pronunce di merito ad esse conformi, tra cui in ultimo la sentenza n. 285/2016 della SEZ.II di Appello e la sentenza n.737/2014 di questa Sezione.

Affermava l’applicazione del R.D. 15 aprile 1928 n.1024 e in particolare degli art. art. 3, 4, 5 in materia di procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni infermità del personale dipendente delle amministrazioni militari in quanto, nella specie, correva l’obbligo da parte dell’Amministrazione di avviare d’ufficio il relativo procedimento riguardo l’accertamento della dipendenza da causa di servizio della ferita di natura traumatica riportata dal militare sul luogo di servizio da ritenersi invalidante per certa o presunta ragione di servizio.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso in punto di ammissibilità della domanda con la conseguente trasmissione degli atti all’Amministrazione della Difesa per l’ulteriore corso del relativo procedimento pensionistico.

il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio con memoria depositata il 12. 1.2018 con la quale chiedeva in via principale il rigetto del ricorso per inammissibilità; in subordine la rimessione degli atti per il prosieguo dell’iter istruttorio, con salvezza dei ratei già maturati e prescritti.

All’odierna udienza pubblica di discussione, l’avv. Schiavone ha insistito per l’acquisizione del fascicolo amministrativo; nel merito per l’accoglimento del ricorso;

la causa è stata posta in decisione.

Considerato in
DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto a questa Sezione il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato ordinario diretto a causa della lesione patita durante il servizio militare “Infrazione estremo distale inf. Piede dx (gessato” .

Come anticipato in narrativa, il diniego impugnato si fonda sul fatto che sono trascorsi più di cinque anni tra la presentazione della domanda di riconoscimento del diritto e il collocamento in congedo del militare senza che in tale lasso di tempo sia stata presentata una nuova domanda per ottenere tale beneficio.

La domanda giudiziale è giuridicamente fondata e deve essere accolta, per le ragioni e nei termini che seguono.

Va, innanzitutto, evidenziata la norma contenuta nel risalente art. 9 del D. lgt. 1.5.1916 n. 497, successivamente estesa anche alle pensioni privilegiate ordinarie in virtù del rinvio ricettizio contenuto nell’art. 27, co.2 del R.D. 15.4.1928 n. 1024 e sostanzialmente riprodotto 6 nell’art. 169 del T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n.1092– che disponeva che chiunque ritenga di aver contratto una infermità dipendente da causa di servizio e non ne chieda la constatazione entro i cinque anni dalla cessazione del medesimo, decade dal diritto a conseguire trattamento pensionistico privilegiato ordinario (termine elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo, ex comma 2 art. 169 T.U.).

Giova ricordare, in proposito, l’orientamento –perfettamente estensibile al caso di specie ricorrendone l’eadem ratio- espresso dalle Sezioni Riunite della Corte -con le decisioni n.19/C del 28/1 – 22/5/1970, n.24 del 20/2 e del 14/5/1971 – le quali avevano già affermato che l’accertamento delle infermità deve consistere, perché non sia opponibile la decadenza, in un duplice giudizio diagnostico e medico legale (e ciò anche quando, nel corso del servizio, vi sia stata la constatazione clinica dell’infermità stessa) teso ad accertare, entro il termine di cinque anni dalla cessazione dal servizio, la riconducibilità delle infermità stesse a fattori di servizio.

Principio giuridico confermato dalla successiva pronuncia delle medesime Sezioni (dec. n. 83/C del 19/4 – 1/6/1989), resa in applicazione dell’art. 169 del D.P.R. 29.12.1973, n.1092, riguardante i dipendenti civili e militari, i quali incorrono nella decadenza ivi prevista qualora abbiano lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione del servizio senza chiedere l’accertamento della dipendenza delle infermità contratte, ancorché queste risultino clinicamente constatate nel corso del servizio, ma non abbiano, entro lo stesso termine, formato oggetto di pronuncia di dipendenza da parte dell’amministrazione. Invero, la “constatazione” sanitaria delle infermità, nel senso voluto - ai fini della decadenza dal diritto a pensione - dagli artt. 9 del citato D. Lgt. n. 497 del 1916 e 169 del DPR 1092 del 1973, non può essere, la mera rilevazione documentale o accertamento clinico di un episodio morboso occorso all'istante, ma è l'esito di un sequenza procedimentale nella quale sono destinati a confluire elementi diversi, amministrativi e tecnico-sanitari, finalizzati alla ricerca 7 della dipendenza o meno da causa di servizio dell'infermità asserita come patita per causa di servizio.

Sulla questione interpretativa si è nuovamente pronunciata l’Organo nomofilattico di questa Corte (SS.RR., 5 dicembre 2001, n. 8/2001/QM e, da ultimo, 22 gennaio 2003 n. 4/QM) affermando il consolidato orientamento di ritenere che la mera constatazione clinica, e cioè il solo accertamento diagnostico di una infermità durante il servizio militare, senza l'aggiuntiva valutazione di quell'infermità da parte dell'Autorità sotto il profilo medico-legale della dipendenza, non è utile ad evitare la decadenza prevista dall’art. 169 del D.P.R. n. 1092/1973 con riferimento al tempo in cui la domanda pensionistica è stata presentata (cfr. Sez. II Centr. 29.04.2002 n. 140; 15.05.2001 n. 178; 14.06.2006 n. 228; 5.02.2003 n. 43; 1.03.2004, n. 72; 13.06.2005, n. 197).

In particolare, per quel che ci occupa, le Sezioni riunite, con sentenza n. 8/2001/QM, hanno risolto la questione di massima ad esse deferita affermando che: "non si verifica la decadenza di cui all'art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973 in ipotesi di intervenuta constatazione, anche negativa ed anche con la formula allo stato degli atti, sulla dipendenza di una malattia da causa di servizio effettuati da organi pubblici medico legali in sede di valutazione della malattia a fini incidenti sul rapporto di impiego o di servizio". Secondo, quindi, univoca e consolidata giurisprudenza di questa Corte, quindi (Sez. Centr. App.n. 450/2012/A; Sez. Giur. Emilia Romagna, 21 agosto 2003, n. 1820; idem, Sez. Giur. Molise, 26 novembre 2002, n. 283; Sez. Giur. Puglia, 4 marzo 2002, n. 173), non vi è decadenza solo allorquando -in caso di constatazione d'infermità intervenuta durante il servizio- sussista un’espressa valutazione sulla dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata.

Per quanto sin qui considerato, pur disattendendo le argomentazioni del ricorrente circa l’obbligo di attivazione d’ufficio della procedura da parte dell’Amministrazione della Difesa che elida l’altro incontrovertibile principio generale di attribuibilità dei trattamenti tabellari e non a domanda dell’interessato, - il ricorso deve essere ritenuto si fondato , ma non perché ricorra in fattispecie -come sostenuto da parte ricorrente- una ipotesi di applicabilità dell’art. 3 comma 2 R.D. 15 aprile 1928 n.1024. nel caso di specie, invero, risulta che il sig. C., alle armi dal 9.11.1976, è stato congedato il 9.11.1977, per fine ferma ed ha subito nel corso del suddetto periodo ripetuti ricoveri presso l’O.M. di Roma seguiti da periodi di convalescenza sino al congedo, in relazione alla lesione traumatica subita in caserma indicata nell’istanza pensionistica (“Infrazione estremo distale inf. Piede dx (gessato” ).

Risulta in atti che nel corso del servizio è stata in effetti formulata la valutazione (pur se negativa) della dipendenza da c.s. della patologia per la quale il 14.3.2011 il C. ha presentato al Ministero della Difesa istanza di concessione della pensione privilegiata, poiché sul foglio matricolare e caratteristico si legge, a seguito dei ricoveri subiti durante il servizio militare, in relazione alla patologia de qua (biglietti di uscita e modello C) che egli veniva dimesso e inviato per convalescenza “per infermità non dipendente da causa di servizio”.

Ne discende che l’istanza de qua non è incorsa nella decadenza di cui all’art. 169 del DPR 1092/73 essendosi avuta nel corso del servizio -con riforma conseguente ad essa- la necessaria “constatazione” dell’infermità , laddove con tale locuzione deve intendersi il duplice giudizio diagnostico circa l’infermità medico-legale e circa la dipendenza da causa di servizio, non essendo sufficiente ,ad evitarsi la decadenza medesima, la mera formulazione diagnostica risultante dalle cartelle cliniche o nei verbali delle visite per osservazione.

Del resto, la stessa Amministrazione, nella memoria depositata prima dell’udienza ha manifestato la volontà di non opporsi alla rimessione a è degli atti del procedimento per il completamento dell’iter istruttorio della pratica.

Per quanto considerato, il ricorso di dimostra giuridicamente fondato e deve essere accolto e di conseguenza disporsi il rinvio degli atti alla competente Amministrazione della Difesa per l’esame nel merito dell’ istanza pensionistica presentata il 14.3.2011 dall’odierno ricorrente, mediante verifica della sussistenza ( o meno) del duplice requisito richiesto dalla norma surrichiamata, previa naturalmente valutazione dell’ammissibilità ( o meno) da un punto di vista procedimentale della domanda stessa (Corte conti Sez. Campania n. 337/15 ; Sez. Lazio n.250/11).

La natura della presente controversia giustifica la compensazione delle spese di giustizia.

P.Q.M.
Il Giudice unico delle pensioni presso la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale della Regione Lazio,

ACCOGLIE

Il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.


Così deciso in Roma, alla pubblica udienza del 24 gennaio 2018


Il GUP
F.to Anna Bombino





Depositata in Segreteria il 25.01.2018

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Re: Pensione privilegiata

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Interessante sentenza
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1) - Con l’impugnata sentenza, la Sezione Giurisdizionale Campania rigettava il ricorso ...... avverso il provvedimento di diniego dell’attribuzione della pensione privilegiata ordinaria per dipendenza da causa di servizio dell’infermità “bronchite catarrale cronica” ritenuta non correlabile al servizio.

2) - Ciò sulla base di quanto rilevato dalla CTU, disposta dal giudice di primo grado onde appurare la dipendenza da causa di servizio.

3) - il giudice di primo grado – oltre ad aver pedissequamente deciso sulla base di quanto acriticamente affermato dal CTU senza sottoporre a visita medica il ricorrente, ma soltanto sulla base delle risultanze dei certificati – avrebbe totalmente disatteso e non esaminato una questione preliminare ed assorbente.

La Corte dei Conti d'Appello precisa:

4) - La relativa domanda presentata dall’interessato era stata definita con un processo verbale emesso dall’istituto di Medicina Legale di Napoli dell’ Aeronautica Militare che aveva accertato l’affezione lamentata di “bronchite catarrale cronica” come dipendente da cause di servizio.

5) - La sentenza n. 1029/2014 gravata ha respinto il ricorso ritenendo che la patologia lamentata dal ricorrente non dipendesse da causa di servizio, sulla base delle considerazioni espresse dal Comitato di Verifica per le cause di servizio
- ) - senza tener conto che detto Comitato
- ) - è stato istituito in epoca successiva ai fatti in esame e, cioè,
- ) - senza pronunciarsi in merito alla competenza del Comitato ad esprimersi su fattispecie esaminate dall’Istituto di Medicina Legale, prima della sua istituzione.

6) - il Collegio ritiene di dover rinviare la causa al primo giudice affinché si pronunci al riguardo.

N.B.: rileggi i punti da 4 a 6.
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PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 293 03/08/2016
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 293 2016 PENSIONI 03/08/2016
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293/2016


REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

composta dai Sigg.ri magistrati:
Dott. Claudio GALTIERI Presidente
Dott. Salvatore NICOLELLA Consigliere
Dott.ssa Rita LORETO Consigliere
Dott.ssa Emma ROSATI Consigliere
Dott.ssa Fernanda FRAIOLI Consigliere relatrice
ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio pensionistico di appello, iscritto al n. 48472 del registro di Segreteria proposto da T.. Francesco rappresentato e difeso dall’avv. Gennaro BARBATO domiciliato in Roma, Via Ottaviano n. 103 presso lo studio dell’avv. Paolo DI FEO contro il Ministero della Difesa,

avverso
la sentenza n. 1029 depositata il 22 settembre 2014, resa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania,

Visti gli atti ed i documenti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 12 gennaio 2016 la relatrice Consigliere Fernanda FRAIOLI, l’avv.ssa Daniela D’ANTONIO su delega dell’avv. Gennaro BARBATO per il ricorrente, nonché il dott. Michele GRISOLIA, su delega della dott.ssa PAOLOTTI per il Ministero della Difesa;

FATTO

Con l’impugnata sentenza, la Sezione Giurisdizionale Campania rigettava il ricorso di T.. Francesco avverso il provvedimento di diniego dell’attribuzione della pensione privilegiata ordinaria per dipendenza da causa di servizio dell’infermità “bronchite catarrale cronica” ritenuta non correlabile al servizio.

Ciò sulla base di quanto rilevato dalla CTU, disposta dal giudice di primo grado onde appurare la dipendenza da causa di servizio.

Propone appello il ricorrente per omesso esame delle censure prospettate in ordine alla incompetenza del Comitato di Verifica del Ministero delle Finanze a riesaminare la fattispecie; difetto ed erronea motivazione; violazione del disposto normativo in merito ai principi di valutazione della prova e dell’elaborato peritale.

Evidenzia, a tal proposito, che il giudice di primo grado – oltre ad aver pedissequamente deciso sulla base di quanto acriticamente affermato dal CTU senza sottoporre a visita medica il ricorrente, ma soltanto sulla base delle risultanze dei certificati – avrebbe totalmente disatteso e non esaminato una questione preliminare ed assorbente.

Ovvero la verifica delle illegittimità degli atti impugnati per incompetenza del Comitato di Verifica del Ministero delle Finanze a pronunciarsi in seconda istanza sull’accertamento della dipendenza della patologia dal servizio svolto.

Ciò in quanto l’Istituto di medicina legale di Napoli dell’ aeronautica Militare aveva accertato l’affezione lamentata come dipendente da causa di servizio.

L’odierna udienza deriva da un rinvio della precedente udienza del 15 settembre 2015 a causa della mancanza in atti della notifica del decreto di fissazione dell’udienza alla parte appellata, finalizzato a garantire la pienezza del contraddittorio, mediante fissazione di un nuovo termine per detto adempimento.

Rinnovata la notifica, il Ministero della Difesa in data 7 gennaio 2016 si è costituito in giudizio, depositando una memoria con la quale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso in quanto mirante al riesame di questioni di fatto che esulano dalla cognizione del giudice d’appello.

All’odierna pubblica udienza le parti, sostanzialmente si sono riportate alle richieste di cui all’atto depositato.

DIRITTO

L’odierna fattispecie ha ad oggetto l’appello contro la sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso per l’attribuzione della pensione privilegiata ordinaria per dipendenza da causa di servizio.

La relativa domanda presentata dall’interessato era stata definita con un processo verbale emesso dall’istituto di Medicina Legale di Napoli dell’ Aeronautica Militare che aveva accertato l’affezione lamentata di “bronchite catarrale cronica” come dipendente da cause di servizio.

La sentenza n. 1029/2014 gravata ha respinto il ricorso ritenendo che la patologia lamentata dal ricorrente non dipendesse da causa di servizio, sulla base delle considerazioni espresse dal Comitato di Verifica per le cause di servizio senza tener conto che detto Comitato è stato istituito in epoca successiva ai fatti in esame e, cioè, senza pronunciarsi in merito alla competenza del Comitato ad esprimersi su fattispecie esaminate dall’Istituto di Medicina Legale, prima della sua istituzione.

Per tali motivi, il Collegio ritiene di dover rinviare la causa al primo giudice affinché si pronunci al riguardo.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello,

ACCOGLIE

l’appello avverso la sentenza in epigrafe indicata come in motivazione e per l’effetto la annulla e

RINVIA

gli atti al primo giudice in differente composizione, affinchè valuti ai fini dell’accoglimento o meno del ricorso, quanto avanti evidenziato in parte motiva.

Spese al definitivo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 12 gennaio 2016.
LA RELATRICE IL PRESIDENTE
(f.to Fernanda FRAIOLI ) (f.to Claudio GALTIERI)



Depositata in segreteria il 3 AGO.2016


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Re: Pensione privilegiata

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dal sito del M.D.
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PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA

Importo del beneficio.

La pensione privilegiata ordinaria si caratterizza quale trattamento sostitutivo della pensione ordinaria ed è pari al 100% della base pensionabile se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria della tabella "A" annessa al D.P.R. n. 834/81, riducendosi al 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30 per cento per infermità ascrivibili, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima ed ottava categoria.
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Re: Pensione privilegiata

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Perso in Secondo Appello

1) - la Sezione territoriale rigettava il ricorso promosso dal Sig. B. S. con il quale chiedeva la condanna dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale alla erogazione della pensione privilegiata da calcolarsi sulla pensione ordinaria diretta di inabilità in godimento, con le “differenze di pensione di pertinenza, maggiorate di interessi e rivalutazione”

2) - In riforma della sentenza, egli chiede il riconoscimento del trattamento di privilegio ponendo a base del calcolo la pensione di cui all’art. 4 comma 2 bis della l. n. 206/2004.
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Sezione SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO Esito SENTENZA Materia PENSIONI
Anno 2018 Numero 527 Pubblicazione 10/09/2018


(Rif. TRENTINO ALTO ADIGE - TN SENTENZA N. 8/2016 )


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

composta dai seguenti magistrati:
Luciano CALAMARO Presidente
Maio NISPI LANDI Consigliere
Piero Carlo FLOREANI Consigliere
Luisa DE PETRIS Consigliere
Maria Cristina RAZZANO I Referendario -Relatrice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d’appello iscritto al n. 51292 del Registro di Segreteria, promosso dal Sig. B. S., nato a Omissis (Omissis) il Omissis, residente a Omissis ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Ottaviano n. 66 presso lo studio dell’Avv. Enrico Rossi dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all’avv. Andrea Bava, come da mandato in calce all’atto di appello

contro
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF. 80078750587), quale successore ex lege dell'INPDAP, in persona del Dirigente delegato, con sede in Roma alla via Ciro il Grande, 21, ivi elettivamente domiciliato alla via Cesare Beccaria n. 29 unitamente agli Avv.ti Luigi Caliulo, Emanuela Capannolo, Clementina Pulli e Nicola Valente dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce alla memoria di costituzione;

avverso
la sentenza n. 8/2016 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige – Trento, depositata il 25 maggio 2016.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 18 gennaio 2018, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Maria Vittoria Zotta, la relatrice dott.ssa Maria Cristina Razzano, l’Avv. Enrico Rossi per l’appellante e l’Avv. Alessandro Di Meglio su delega dei procuratori costituiti per l’INPS.
Esaminati gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in
FATTO

Con la sentenza in epigrafe la Sezione territoriale rigettava il ricorso promosso dal Sig. B. S. con il quale chiedeva la condanna dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale alla erogazione della pensione privilegiata da calcolarsi sulla pensione ordinaria diretta di inabilità in godimento, con le “differenze di pensione di pertinenza, maggiorate di interessi e rivalutazione” nonché la liquidazione delle spese di giustizia a carico dello Stato a norma dell’art. 10 della legge n. 206/2004.

Allo scopo, il ricorrente, ex Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri in congedo, beneficiario della speciale elargizione di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, concessa con decreto del Ministero dell’Interno n. 559/C/3/E/8/CC/1191 in data 11 agosto 2011, e del trattamento pensionistico, liquidato a norma dell’art. 4, comma 2 bis, della predetta legge, rappresentava di avere riportato una invalidità quale vittima del terrorismo in misura del 33%, in conseguenza di un attentato subito durante una missione in Iraq, che ne ha comportato il congedo, e che le infermità che lo affliggono sono anche ascrivibili a tabella A, con il suo conseguente diritto, a norma dell'art. 67 D.P.R. 1092/73, alla pensione privilegiata, da calcolarsi con la maggiorazione del decimo del trattamento in godimento.

Alla sua richiesta, l’INPS - sede di Trento aveva negato l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 67 del T.U. n. 1092/73, in quanto il trattamento calcolato secondo i criteri di cui alla legge n. 206/2004, per il quale l’interessato aveva optato, non sarebbe “assimilabile a quello della pensione ordinaria”.

Il Giudice di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo non sussistenti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. Ha interposto appello il Sig. B. S. il quale chiede la riforma della sentenza, deducendo la violazione di legge (artt. 52 e 67 d.P.R. n. 1072/1973 e art. 4, comma 2 bis, l. n. 206/2004).

Ritiene l’appellante che la pensione erogata con i benefici in esame sia comunque una pensione ordinaria – come esplicitato dallo stesso Istituto previdenziale nella comunicazione di liquidazione del trattamento - semplicemente corredata da alcuni benefici, con la sua conseguente assoggettabilità all’incremento del 10% che a norma dell’art. 67 del D.P.R. 1092/73 gli compete in quanto affetto da patologia ascritta a Tabella A.

L’alternatività tra i due regimi, consacrata nell’appellata sentenza, sarebbe esclusa dalla natura delle previdenze migliorative previste dalla l. n. 206/2004, spettanti a civili e militari ed anche a liberi professionisti, già precedentemente previste e compatibili, nel caso in esame, con la percezione della pensione di privilegio, come attesterebbe il disposto della legge n. 407/98 che disponeva un regime più favorevole per le pensioni privilegiate indirette dei superstiti di caduti per servizio che fossero anche vittime del terrorismo, senza che tale situazione implicasse la decadenza del diritto al trattamento privilegiato, e dunque la spettanza di un trattamento indiretto ordinario.

Inoltre, la stessa legge non avrebbe previsto in alcun modo la sostituzione integrale dei benefici previdenziali ivi riportati rispetto al regime di ciascuna situazione, disponendo invece espressamente con l'art. 2, comma 3, la salvezza dei regimi di maggiore favore; sarebbero, poi, previsti dall’ordinamento ulteriori benefici previdenziali coesistenti con l’attribuzione della pensione di privilegio, che non potrebbe quindi essere esclusa da differenti modalità di calcolo della pensione ordinaria.

A tal fine invoca precedenti di questa Corte.

Con memoria depositata in data 27.12.2017 si è costituito in giudizio l’INPS appellato il quale chiede la reiezione dell’impugnazione, Assume la correttezza, l’esaustività e la piena condivisibilità delle argomentazioni esposte nella sentenza di primo grado della quale chiede la conferma.

Con memoria depositata in data 11.12.2017, l’appellante ha esposto brevi repliche, evidenziando il dedotto errore del giudice territoriale nella parte in cui ha ritenuto l’alternatività dei due trattamenti pensionistici, in palese contrasto con il sistema normativo di cui alla richiamata legge n. 206/2004.

All’udienza odierna, sentite le parti presenti che hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti, la causa è passata in decisione.

Rilevato in
DIRITTO

L’appello è infondato e non merita accoglimento.

Dagli atti del giudizio e dalla sentenza emerge, infatti, che il Sig. B. S., vittima di un attentato terroristico in Iraq avvenuto il omissis , collocato in congedo per riforma in data omissis, è stato riconosciuto “Vittima del Terrorismo”, con decreto del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 559/C/3/E/8/CC/1191 in data 11 agosto 2011 e beneficiario della speciale elargizione di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 ed alla legge 3 agosto 2004 n. 206, per l’importo di euro 75.636,00, corrisposta in proporzione alla percentuale del 33% di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano con verbale Mod. ML/G – N° 42 datato 19 maggio 2010.
In riforma della sentenza, egli chiede il riconoscimento del trattamento di privilegio ponendo a base del calcolo la pensione di cui all’art. 4 comma 2 bis della l. n. 206/2004.

La norma prevede in favore dei soggetti che abbiano proseguito l’attività lavorativa, ancorché l’evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l’invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell’invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all’articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall’articolo 3, comma 1, che la misura del trattamento di quiescenza sia pari all’ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all’articolo 2, comma 1. Ne consegue che la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento (art. 2 comma 1).

L’invocata applicazione dell’art. 67, comma 4, del D.P.R. n. 1092 del 1973, implicherebbe che la “base pensionabile”, già incrementata del 7,5% in virtù della speciale normativa di cui sopra, possa subire un ulteriore incremento pari al decimo.

L’esegesi promossa dall’appellante non può trovare accoglimento.

Correttamente il Giudice territoriale ha rilevato che quest’ultima disposizione, applicabile ai militari che abbiano maturato l’anzianità di servizio, indicata dal precedente art. 52 dello stesso T.U. n. 1092/53, operi come “correttivo economico che quantifica la pensione di privilegio incrementando la misura della pensione ordinaria nel caso in cui sia stato maturato il diritto a quest'ultima indipendentemente dall'infermità contratta per causa di servizio”.

Appare, di conseguenza condivisibile l’interpretazione secondo cui il trattamento privilegiato di cui al quarto comma dell’art. 67 del T.U. n. 1092/73 prenda a base del calcolo, ai fini dell’aumento del decimo, solo quello pensionistico “normale” previsto dal precedente art. 52, a mente del quale l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.

La pensione “normale”, come evidenziato dallo stesso appellante, deve intendersi quale “complesso di tutti gli emolumenti retributivi che devono essere computati nel trattamento pensionistico” (così Sez. II sentenza n. 329/2015) ma, proprio in forza di tale principio, in esso non possono essere ricompresi benefici ulteriori che rinvengono nella specialità della disciplina la loro ragion d’essere.

La pensione di cui all’art. 4 comma 2 bis l. n. 206/2004, infatti, lungi dal configurarsi come “normale” presenta spiccati elementi derogatori e di sostanziale “privilegio”. L’aumento della retribuzione pensionabile, ivi disciplinato, non rappresenta affatto il corrispettivo di prestazioni lavorative erogate, in quanto il militare, riconosciuto vittima di atti terroristici, come nella fattispecie, ha già optato per la permanenza in servizio, fino al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, in luogo del pensionamento immediato. Il beneficio in esame costituisce, di conseguenza, un aumento retributivo per mera “fictio juris”, con evidente scopo “compensativo” della ridotta capacità lavorativa, e giammai potrà essere considerato un “emolumento” ai fini della pensione privilegiata.

Di qui l’alternatività tra i due trattamenti, ben posta in evidenza dalla sentenza impugnata, e l’infondatezza del gravame.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello.
Condanna l’appellante alla refusione delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 700, 00.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2018.


L’Estensore
(dott.ssa Maria Cristina Razzano)

Il Presidente
(dott. Luciano Calamaro)

f.to Maria Cristina Razzano f.to.

Luciano Calamaro


Depositata in Segreteria il 10 SET. 2018


La Dirigente (Dott.ssa Sabina Rago)

f.to Sabina Rago

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

Dott. Luciano Calamaro

f.to Luciano Calamaro

Depositato in Segreteria il10 SET. 2018

Il Dirigente (Dott.ssa Sabina Rago)

f.to Sabina Rago

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 10 SET. 2018

Il Dirigente (Dott.ssa Sabina Rago)

f.to Sabina Rago
panorama
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Re: Pensione privilegiata

Messaggio da panorama »

Ricorso accolto

1) - ottenere la copia della documentazione amministrativa e sanitaria, trasmessa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri alla Direzione provinciale dell’INPS di Potenza, richiesta da tale Direzione provinciale con nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, in seguito all’istanza del sig. -OMISSIS-- del 19.6.2013, volta ad ottenere la pensione privilegiata ordinaria;

e per la declaratoria
2) - del diritto ad ottenere la copia dei predetti documenti.

N.B.: l'INPS però obiettava

3) - “ma che nessuna copia o visione di detta documentazione poteva essere autorizzata, trattandosi di documentazione per la quale non è consentito l’accesso”.

IL TAR scrive:

4) - In via preliminare, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio dell’INPS, va rilevata l’ammissibilità della notifica del ricorso esclusivamente alla Direzione provinciale INPS di Potenza e non anche presso la sede legale, sita in Roma, del predetto Istituto, in quanto “costituisce un fatto notorio ex art. 115 C.P.C. che i Direttori delle Sedi Provinciali dell’INPS esercitano tutte le funzioni, relative al pagamento delle prestazioni previdenziali, in virtù di apposite deleghe presidenziali ex art. 2, comma 5, DPR n. 639/1970 (nel testo sostituito dall’art. 3, comma 2, L. n. 88/1989)” (sul punto cfr. TAR Basilicata Sentenze n. 383 del 2.8.2012 e n. 250 dell’11.5.2011).

P.S.: leggete il tutto qui sotto.
--------------------------------------

SENTENZA ,sede di POTENZA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201900026, - Public 2019-01-08 –

Pubblicato il 07/01/2019

N. 00026/2019 REG. PROV. COLL.
N. 00238/2018 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 238 del 2018, proposto da -OMISSIS--, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giampaolo Brienza, PEC brienza.giampaolo@cert.ordineavvocatipotenza.it, e Daniela Brienza, PEC brienza.daniela@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio eletto presso il primo in Potenza Via San Remo n. 67;

contro
Direzione Provinciale di Potenza dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Direttore provinciale p.t., non costituita in giudizio;
Ricorso ex art. 116 cod. proc. amm.

avverso il silenzio rigetto, formatosi il 25.4.2018, sull’istanza, presentata il 22/23/-OMISSIS- dal sig. -OMISSIS--, volta ad ottenere la copia della documentazione amministrativa e sanitaria, trasmessa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri alla Direzione provinciale dell’INPS di Potenza, richiesta da tale Direzione provinciale con nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, in seguito all’istanza del sig. -OMISSIS-- del 19.6.2013, volta ad ottenere la pensione privilegiata ordinaria;

e per la declaratoria
del diritto ad ottenere la copia dei predetti documenti;


Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018 il Cons. Pasquale Mastrantuono e udito l’avv. Rocco Brienza, per dichiarata delega degli avv.ti Giampaolo e Daniela Brienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il sig. -OMISSIS--, dopo aver prestato servizio con il grado di Brigadiere Capo nell’Arma dei Carabinieri ed essersi collocato in pensione dal -OMISSIS-, con istanza del -OMISSIS- ha chiesto all’INPS il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria.

Con nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- la Direzione provinciale dell’INPS di Potenza ha chiesto al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri l’invio di tutta la documentazione amministrativa e sanitaria dell’istante, per la definizione della predetta istanza: tale nota è stata trasmessa anche all’istante, facendogli presente che l’INPS avrebbe concluso il procedimento “non appena in possesso” della suddetta documentazione.

In data -OMISSIS- il sig. -OMISSIS-- è stato visitato dalla Commissione Medica Ospedaliera di Bari, la quale ha accertato le infermità dell’OMISSIS, ascrivendo tali infermità all’Ottava Categoria della Tabella A ex D.P.R. n. 834/1981.

Il sig. -OMISSIS-- con istanza del -OMISSIS-, spedicata con raccomandata a.r. del -OMISSIS- e ricevuta dalla Direzione provinciale dell’INPS di Potenza in data -OMISSIS-, ha chiesto di accedere alla suddetta documentazione amministrativa e sanitaria, trasmessa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, specificando la necessarietà di tale accesso per la proposizione di un’eventuale azione giudiziaria.

Il sig. -OMISSIS-- con il presente ricorso, notificato il 15/21.5.2018 e depositato il 23.5.2018, ha impugnato il silenzio rigetto, formatosi, ai sensi dell’art. 25, comma 4, L. n. 241/1990, il 25.4.2018, sulla predetta istanza del 22/23/-OMISSIS-, deducendo la violazione degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 e facendo presente di aver appreso oralmente che l’intimata Direzione provinciale aveva ricevuto la documentazione richiesta il 28.11.2014, “ma che nessuna copia o visione di detta documentazione poteva essere autorizzata, trattandosi di documentazione per la quale non è consentito l’accesso”.

In via preliminare, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio dell’INPS, va rilevata l’ammissibilità della notifica del ricorso esclusivamente alla Direzione provinciale INPS di Potenza e non anche presso la sede legale, sita in Roma, del predetto Istituto, in quanto “costituisce un fatto notorio ex art. 115 C.P.C. che i Direttori delle Sedi Provinciali dell’INPS esercitano tutte le funzioni, relative al pagamento delle prestazioni previdenziali, in virtù di apposite deleghe presidenziali ex art. 2, comma 5, DPR n. 639/1970 (nel testo sostituito dall’art. 3, comma 2, L. n. 88/1989)” (sul punto cfr. TAR Basilicata Sentenze n. 383 del 2.8.2012 e n. 250 dell’11.5.2011).

Nel merito il ricorso risulta fondato, in quanto sussiste l’interesse del ricorrente ad accedere alla documentazione amministrativa e sanitaria, trasmessa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri all’INPS di Potenza, al fine di valutare se sussistono i presupposti, per la proposizione di eventuali azioni giudiziarie.

Conseguentemente, tenuto pure conto della circostanza che dalla documentazione, versata in giudizio, non si evince alcuno dei casi di esclusione previsti dall’art. 24 L. n. 241/1990, e che tale circostanza risulta confermata anche dalla non costituzione in giudizio dell’INPS, il ricorso in esame va accolto ed ordinato al Direttore dell’INPS di Potenza di consegnare, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente Sentenza, al ricorrente la copia dei suindicati documenti, richiesta con la suddetta istanza di accesso del 22/23/-OMISSIS-, previo pagamento del costo prestabilito dall’Amministrazione con l’apposito Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Ai sensi degli artt. 91 e 92, comma 2, C.P.C. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi indicati in motivazione.

Condanna la Direzione Provinciale INPS di Potenza al pagamento in favore degli avv.ti Giampaolo Brienza e Daniela Brienza, dichiaratisi antistatari, delle spese di giudizio, che vengono liquidate ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 6, e della Tabella n. 21 al D.M. n. 55/2014, in complessivi € 4.000,00 oltre CPA, IVA e spese a titolo di Contributo Unificato nella misura versata.

Ai sensi dell’art. 52, comma 2, D.Lg.vo n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento del nome e cognome del ricorrente, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare il suo stato di salute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Pasquale Mastrantuono Giuseppe Caruso





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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Re: Pensione privilegiata

Messaggio da frankcip »

Buongiorno, stamattina la cmo mi ha assegnato la A8 e anche l'equo indennizzo, mi ha detto che invieranno il tutto al comitato di verifica e poi il comitato deciderà se mi spetta la ppo o mi spetta solo l'equo indennizzo o tutti e due o nessuna delle due, a mia richiesta di ricevere una copia del loro verbale mi dicevano che loro non potevano consegnarmi nulla, inoltre mi hanno consigliato di fare la richiesta della ppo all'inps prima che scadono i 2 anni da quando sono in pensione, se non la faccio gli arretrati partiranno dal momento della richiesta all'inps. visto che tra due mesi saranno 2 anni che sono in pensione e visto che non ho nessun pezzo di carta riguardante l'assegnazione della A8, per fare la richiesta all'inps o patronato, la posso fare ugualmente anche senza il verbale? o basta la mia richiesta di causa di servizio.
grazie a coloro che mi daranno lumi...
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Re: Pensione privilegiata

Messaggio da antoniomlg »

c'è un poco di verità in quello che ti hanno detto....

il comitato di verifica non decide se ti spetta al ppo.
non decide nemmeno se ti spetta l'uno o l'altro od entrambi.....

il CVCS, nel caso specificato (tuo caso) ha la competenza a decidere se la patologia riscontrata dalla cmo
è dipendente oppure no da causa di servizio.

l'equo indennizzo ti spetterà solo se è causa di servizio e non a sindacato del CVCS,
-----------------------------------------
la cmo nel tuo caso nel compilare il verbale dovrebbe aver definito la PPO se a vita oppure per annualità.
-----------------------

giustamente la cmo suggerisce di fare domanda di ppo pena la prescrizione dei ratei.
frankcip
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Re: Pensione privilegiata

Messaggio da frankcip »

Infatti la domanda per la ppo all'Inps tramite il patronato la farò, però non so con che documentazione la potrò fare, non avendo nulla a parte la mia richiesta che ho fatto al mio reparto prima di andare in pensione.
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Re: Pensione privilegiata

Messaggio da oreste.vignati »

Tramite pec fai richiesta del verbale alla cmo, te lo invieranno in breve tempo, lo stesso lo presenterai al patronato specificando che il cvcs si deve ancora esprimere
frankcip
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Re: Pensione privilegiata

Messaggio da frankcip »

oreste.vignati ha scritto: mar gen 15, 2019 9:07 pm Tramite pec fai richiesta del verbale alla cmo, te lo invieranno in breve tempo, lo stesso lo presenterai al patronato specificando che il cvcs si deve ancora esprimere
antoniomlg ha scritto: mar gen 15, 2019 6:12 pm c'è un poco di verità in quello che ti hanno detto....

il comitato di verifica non decide se ti spetta al ppo.
non decide nemmeno se ti spetta l'uno o l'altro od entrambi.....

il CVCS, nel caso specificato (tuo caso) ha la competenza a decidere se la patologia riscontrata dalla cmo
è dipendente oppure no da causa di servizio.

l'equo indennizzo ti spetterà solo se è causa di servizio e non a sindacato del CVCS,
-----------------------------------------
la cmo nel tuo caso nel compilare il verbale dovrebbe aver definito la PPO se a vita oppure per annualità.
-----------------------

giustamente la cmo suggerisce di fare domanda di ppo pena la prescrizione dei ratei.
grazie per i consigli. :-)
panorama
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Re: Pensione privilegiata

Messaggio da panorama »

D.P.R. n. 1092/1973

TRATTAMENTO PRIVILEGIATO

Art. 67.
(Misura della pensione privilegiata dei militari)

Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione.

La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di questo articolo.

Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art. 54.

Qualora sia stata raggiunta l'anzianità indicata dal primo comma dell'art. 52, la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, se più favorevole.

Per i caporal maggiori, i caporali e i soldati, per i sottocapi e i comuni di I e II classe del C.E.M.M., per i primi avieri, gli allievi scelti e gli avieri nonché per gli allievi carabinieri, allievi della guardia di finanza, allievi delle guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia ed allievi delle guardie forestali dello Stato la misura della pensione privilegiata è quella indicata nell'annessa tabella n. 3.


Art. 68.
(Assegno rinnovabile per i militari)

Se le infermità o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono suscettibili di miglioramento, spetta al militare un assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione e di durata da due a sei anni in relazione al tempo necessario per il miglioramento, salvo quanto disposto nel quarto comma.

Alla scadenza dell'assegno rinnovabile anzidetto, se le infermità o le lesioni sono ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e non sono più suscettibili di miglioramento spetta la pensione; se sono da ascrivere alla tabella B, annessa alla citata legge 18 marzo 1968, n. 313, spetta l'indennità per una volta tanto stabilita dall'articolo seguente; se non sono più ascrivibili ad alcuna delle due tabelle non spetta ulteriore trattamento privilegiato. Qualora, invece, le infermità o le lesioni siano ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e continuino ad essere suscettibili di miglioramento, spetta un secondo assegno rinnovabile che, insieme al precedente, non superi la durata di sei anni; se il precedente sia durato sei anni spetta la pensione.

Alla scadenza del secondo assegno rinnovabile, spetta la pensione o l'indennità per una volta tanto, secondo la ascrivibilità delle infermità o delle lesioni, oppure non spetta ulteriore trattamento se esse non sono più ascrivibili ad alcuna delle due tabelle di cui sopra.

La somma dei vari periodi per i quali e' accordato l'assegno rinnovabile non può eccedere quattro anni per gli invalidi affetti da un'infermità di cui alla tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e fruenti per la stessa infermità di assegno rinnovabile con superinvalidità. In ogni caso, se alla scadenza dell'assegno la invalidità sia ascrivibile, per miglioramento, ad una categoria inferiore alla prima, gli interessati conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio ed il nuovo trattamento decorrerà dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata l'ascrivibilità della categoria inferiore.

Qualora, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, non spetti la pensione privilegiata ne' altro assegno rinnovabile, il militare che abbia compiuto la necessaria anzianità di servizio consegue la pensione normale dal giorno della scadenza dell'assegno rinnovabile.


Art. 69.
(Indennità per una volta tanto per i militari)

Il militare che abbia contratto infermità o riportato lesioni, dipendenti da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella B annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio e purché non gli spetti la pensione normale, a un'indennità per una volta tanto in misura pari a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica.

E' consentito il cumulo dell'indennità per una volta tanto con la pensione o l'assegno rinnovabile per infermità ascrivibile alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313. Le due attribuzioni si effettuano distintamente, ma l'ammontare dei due trattamenti non potrà in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le infermità classificate alla tabella B fossero state ascritte all'ottava categoria della tabella A.


Art. 70.
(Aggravamento)

Nei casi di aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali sia già stato attribuito il trattamento privilegiato, l'invalido può far valere i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limiti di tempo.

L'interessato può altresì in ogni tempo far valere i suoi diritti, nei casi di aggravamento, qualora sia stato emesso provvedimento negativo di trattamento privilegiato perché le infermità o le lesioni non erano valutabili ai fini della classificazione ovvero quando, ai sensi delle norme concernenti lo stato giuridico del personale, le infermità o le lesioni siano state riconosciute dipendenti da fatti di servizio, ma non invalidanti. Se, eseguiti i prescritti accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità o lesione; a tal fine non si tiene conto delle domande presentate prima del 12 giugno 1965.

Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando si accerti che l'invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata.

La pensione o l'assegno rinnovabile spettanti in caso di aggravamento o di rivalutazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda oppure, qualora risulti più favorevole, dalla data della visita medica e sono corrisposti con deduzione delle quote di pensione o di assegno già riscosse dall'interessato dopo la decorrenza stabilita.

Nel caso di nuova liquidazione di indennità per una volta tanto, quest'ultima è attribuita in aggiunta a quella precedentemente goduta e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, fermo restando il limite massimo di cui al primo comma dell'art. 69.

Qualora spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione o assegno rinnovabile per periodi in cui sia stata già liquidata indennità per una volta tanto, l'importo dell'indennità stessa, limitatamente a detti periodi, viene recuperato mediante trattenuta sui ratei arretrati.

Ove residuino altre somme a debito dell'interessato, il recupero è effettuato sui ratei successivi, in misura non superiore a un quinto dell'importo dei ratei stessi.

Per gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità di cui al successivo art. 104, resta impregiudicata la facoltà di chiedere la revisione della pensione o dello assegno per aggravamento dell'invalidità di servizio ai sensi delle norme contenute nel presente articolo.

Nei confronti dei titolari di pensione privilegiata non si applica, in caso di aggravamento, l'art. 68; il nuovo trattamento spettante è attribuito nella forma della pensione.

Per le denunce di aggravamento di infermità o lesioni delle quali in precedenza non sia stato chiesto l'accertamento si applica l'art. 169.
alessandro60
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Re: Pensione privilegiata

Messaggio da alessandro60 »

Buonasera , un consiglio gentilmente ... premetto che ho riconosciuto come causa di servizio cinque patologie cosi da verbale : Ctg.A6; A8; A8 + due Ctg. B. tutte confermate dal comitato di verifica e indennizzate .
Circa un mese fa, mi è arrivato l'invito a visita della CMO, ove mi è stato chiesto di rifare tutti gli accertamenti delle patologie.
Così con tanta pazienza ho rifatto tutte le visite e accertamenti vari, ma purtroppo con tutta la mia volontà non sono riuscito a fare una gastrocopia,; perché proprio non me la sento , non la sopporto

La mia domanda è : se mi presento senza questa ( gastrocopia con biopsia ) che sarebbe la Ctg.A6. , può succedere che non mi venga concessa la PPO? GRAZIE e SALUTI.
Filippogianni
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Re: Pensione privilegiata

Messaggio da Filippogianni »

Alessandro 60 dovresti contattare la cmo prima di presentarti senza le certificazioni sanitarie richieste dalla cmo. Presentarsi all'invito senza portare certificazioni richieste dalla cmo potrebbe comportare un lungo rinvio per un nuovo invito in cmo . Magari se contatti la cmo spiegando che al momento non sei in grado di affrontare determinati esami perché troppo invasivi eviti un viaggio a vuoto perché quasi sicuramente rinviano il tutto per poi invitarti a visita in altra data .
Consiglio di contattare telefonicamente la cmo spiegando come scritto nel tuo post.
Un saluto
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