Pensione privilegiata

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antoniomlg
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Re: Pensione privilegiata

Messaggio da antoniomlg »

Contareddu ha scritto:Ciao Antoniomig, scusami se faccio casino nelle.rispoate ma ho poca praticabilità. Per la mia pensione di privilegio che non mi è stata ancora data, l'unica documentazione che possiedo e il verbale della CMO 1 (carabinieri dove ho prestato servizio) di Milano con tanto di numero di verbale il quale alla pagina 4 cita nei vari quadri la Tabella A categoria 6 Mig.to Si Assegno rin.le Anni 4AA. Non ho altra documentazione e oersinalmente dopo aver ricevuto questo documento non ho inoltrato nessun tipo di domanda. Per quanto riguarda l'equo indennizzo mi era stata rigettata la richiesta perché superava i 6 mesi dall'evento. Grazie
quindi nel tuo caso il parere del cvcs non c'è mai stato.
sarà cura della sede inps di competenza a chiedere il parere al cvcs tramite il
tuo ministero il previsto parere.

ciao


amaranto56
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Re: Pensione privilegiata

Messaggio da amaranto56 »

Caro collega,in pensione dal 1 giugno 2015 ho presentato contestualmente domanda di ppo e nel mese di Marzo 2016 sono stato convocato dalla CMO per la definizione della pratica.Mi e' stata riconosciuta una tabella di 7^ Ctg rinnovabile si miglioramenti per 4 anni.Il verbale e stato successivamente spedito al C/do Generale
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Re: Pensione privilegiata

Messaggio da amaranto56 »

Caro collega,in pensione dal 1 giugno 2015, ho presentato contestualmente domanda di ppo e nel mese di Marzo 2016 sono stato convocato dalla CMO per la definizione della pratica. Mi e' stata riconosciuta una tabella di 7^ Ctg rinnovabile si miglioramento per 4 anni.Il verbale e' stato successivamente spedito al C/do Generale di appartenenza (GdiF) e poi corredato di tutti i dati spedito nel mese di Ottobre 2016 alla sede Inps di appartenenza.Aspetto da un momento all'altro la liquidazione da parte dell'Inps con la trattenuta del 50% dell'equo infennizzo
panorama
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Re: Pensione privilegiata

Messaggio da panorama »

interessante sentenza della Corte dei Conti.

Ricorso Accolto
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si legge

1) - Chiariva invece in ordine alla seconda pretesa, che la patologia pensionabile indicata era frutto di un sinistro automobilistico verificatosi in data 20.6.1996 in connessone con compiti d’ufficio, in quanto, durante la frequenza del Corso sottufficiali GdF a l’Aquila, si era dovuto recare a Roma in “licenza straordinaria per esami militari” per partecipare al concorso per Ufficiali della GdF con alcuni colleghi e, a causa di un colpo di sonno del conducente, l’auto si era schiantata, con conseguenti fratture e contusioni in capo all’istante. Ma tale dipendenza da causa di servizio era stata esclusa dal Tar Lombardia e poi dal Consiglio di Stato, confermando il verbale della CMO di Milano 20.1.2000.

2) - E' in altri termini necessario, al fine di impedire il compiersi della decadenza, non il semplice accertamento diagnostico dell'infermità invalidante ai fini terapeutici o di carriera, bensì una verificazione amministrativa dell'infermità stessa, completa di esplicito giudizio medico - legale in ordine alla dipendenza o meno da causa di servizio dell'infermità medesima.

3) - In base ai suddetti princìpi, la giurisprudenza di questa Corte dei Conti ha ritenuto idonea, allo scopo, l'esistenza di un documento dell'autorità sanitaria militare competente, nel quale sia contenuta una dichiarazione di dipendenza esplicitamente accettata dall'interessato: cfr., al riguardo, Sezione IV^ Pensioni Militari, n. 68701 del 13.3.1986; Sezione Sardegna, n. 887 del 5.12.1990; id., n. 162 del 19.13.1991; Sezione Lombardia, nn. 143 e 163, entrambe del 1994.

4) - Tale indirizzo risulta confermato dalle stesse Sezioni riunite, secondo le quali la decadenza di cui all'art. 169, t.u. 29 dicembre 1973 n. 1092, non si verifica in caso di constatazione d'infermità comunque intervenuta durante il servizio, purchè con valutazione sulla dipendenza anche negativa e formulata "allo stato degli atti" da organi medico - legali pubblici a fini incidenti sul rapporto d'impiego del dipendente (Corte Conti, sez. riun., 5 dicembre 2001, n. 8/Q, seguite da C.Conti, Sez Emilia, 21.8.2003 n.1820; id., sez Molise, 26.11.2002 n.283; id., sez. Calabria n.287/2012; id., sez. Lombardia n.5/2014; id., sez. Sardegna n.1/2016; id., sez. I app. 171/215 e id, sez. I app. 137/2016).

5) - Premesso che come già statuito da questa sezione (sent.18.3.2016 n.41), mentre le licenze e i permessi vengono concessi ai singoli militari con apposito provvedimento autorizzativo (artt. 45 e 46 del regolamento di disciplina militare, D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545), la libera uscita è situazione non trascritta sul foglio matricolare perché non costituente una autorizzazione all’allontanamento dal servizio ma un permesso di temporaneo allontanamento fisico, pur permanendo la sussistenza di tutti gli obblighi di servizio, nella specie il L. G., in occasione del sinistro automobilistico verificatosi in data 20.6.1996 era in connessone necessaria con compiti d’ufficio, in quanto, durante la frequenza del Corso sottufficiali GdF a l’Aquila, si era dovuto recare a Roma in “licenza straordinaria per esami militari” da 1 solo giorno per partecipare al concorso per Ufficiali della GdF con alcuni colleghi e, a causa di un colpo di sonno del conducente (legato alla ristrettezza temporale della licenza accordata, alla distanza tra le due sedi ed allo sforzo concorsuale espletato), l’auto si era schiantata, con conseguenti fratture e contusioni in capo all’istante.

6) - Nè va dimenticato che la “licenza straordinaria per esami militari” è un beneficio di natura concessoria, rientrando nella discrezionalità del Comandante del Reparto, nell’an come nella durata, la sua attribuzione, in relazione alle prevalenti esigenze di servizio presenti nel periodo interessato dalla domanda di licenza presentata dall’aspirante, titolare non già di un diritto bensì di un interesse legittimo (cosi Cons.St., sez.IV, 15.7.2008 n.3549).

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LOMBARDIA SENTENZA 204 06/12/2016
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LOMBARDIA SENTENZA 204 2016 PENSIONI 06/12/2016



n.28475 Sent.204/2016


REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

rappresentata ai sensi dell'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205 dal giudice unico per le pensioni prof. Vito Tenore, ha pronunziato la seguente
SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.28475 del registro di segreteria, sul ricorso prodotto da
L. G., nt a Bari il 22.5.197.. e residente in Omissis, via Omissis n.7 cf. Omissis

CONTRO

MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, INPS

OGGETTO: accertamento pensione privilegiata

VISTO il ricorso e tutti gli altri documenti presenti al fascicolo di causa;
VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9; visto il d.lgs. 26.8.2016 n.174;
SENTITE le parti presenti all’udienza dell’1.12.2016, avv. Peco per l’INPS, Ten. G. Vannucci per la G. di F. e il ricorrente di persona.

FATTO

Con ricorso depositato il 4.3.2016 (seguito da memorie depositate il 21.4.2016 ed il 6.5.2016) l’attore, ex maresciallo capo della Guardia di Finanza in congedo a domanda dal 3.9.2007, chiedeva:

a) l’accertamento, con liquidazione da parte dell’Inps, del diritto alla pensione privilegiata ordinaria a vita di 8^ ctg. Tab A dal mese successivo alla presentazione della domanda del 4.7.2012 per l’infermità “cervicoartrosi discopatica” e di 7^ ctg. Tab. A dalla data di presentazione della domanda di aggravamento del 27.11.2013, in luogo dell’indennità una tantum per 4 annualità ex art.69 DPR 1092/73 riconosciutagli dalla CMO di Milano con verbale 24.9.2015 n.1943, per l’infermità “cervicoartrosi con parestie” ma non indennizzata, in base alla determina 18.12.2015 n.9543 della GdF, in quanto (come acclarato anche dalla CMO n.1943/2015 cit.) ritenuta non aggravata ed ascrivibile a tabella B già indennizzata con decreto 2.3.2015 n.4253 per l’infermità “cervicoartrosi discopatica” ;

b) l'accertamento, con liquidazione da parte dell’Inps, del diritto a pensione privilegiata ordinaria a vita per cumulo con quella di cui al punto a) di 6" categoria Tab.A, o, quantomeno, di 7" categoria Tab. “A a far data dal mese successivo a quello di notifica del ricorso, sulla base dell’accertamento della dipendenza da fatti di servizio ai fini di pensione privilegiata ordinaria della patologia “esiti di fratture branche ileo ed ischeo pubiche in esiti di frattura apofisi stil. ulnare e radiale DX in pregr. cont. cranica e rachide L/S” di cui al verbale 2 luglio 2012 n.1133 della C.M.O. di Milano, ascritta alla 8" categoria tab. A e non riconosciuta dipendente ai fini di equo indennizzo (come già avvenuto con pregresso verbale 20.1.2000 della CMO di Milano).

Chiariva il ricorrente in ordine alla prima pretesa, che la CMO di Milano aveva effettuato, in data 24/09/2015, i necessari accertamenti sanitari riscontrando con verbale n.1943 l'ascrivibilità alla Tab. “B” una tantum per quattro annualità ai sensi dell'art 69, d.P.R. n.1092/1973 dell'infermità "Artrosi cervicale e discopatia degenerativa C5-C6 condizionanti radicolopatia cronica C7-T1",” ma che la stessa non era stata indennizzata, in base alla determina 18.12.2015 n.9543 della GdF, in quanto (come acclarato anche dalla CMO n.1943/2015 cit.) ritenuta non aggravata ed ascrivibile a tabella B già indennizzata con decreto 2.3.2015 n.4253 per l’infermità “cervicoartrosi discopatica” . L’attore riteneva tale valutazione incongrua e la censurava.

Chiariva invece in ordine alla seconda pretesa, che la patologia pensionabile indicata era frutto di un sinistro automobilistico verificatosi in data 20.6.1996 in connessone con compiti d’ufficio, in quanto, durante la frequenza del Corso sottufficiali GdF a l’Aquila, si era dovuto recare a Roma in “licenza straordinaria per esami militari” per partecipare al concorso per Ufficiali della GdF con alcuni colleghi e, a causa di un colpo di sonno del conducente, l’auto si era schiantata, con conseguenti fratture e contusioni in capo all’istante. Ma tale dipendenza da causa di servizio era stata esclusa dal Tar Lombardia e poi dal Consiglio di Stato, confermando il verbale della CMO di Milano 20.1.2000.

Si costituiva l’Inps che, nel chiedere il rigetto delle domande attoree, eccepiva:

a) il proprio difetto di legittimazione passiva sulla domanda di pensione privilegiata in quanto l’I.N.P.S. dal 1° gennaio 2010 non è affatto competente per tutti i trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2010 in poi relativi a personale militare non in ausiliaria, bensì per tutti i trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2010 in poi relativi a personale militare collocato in riserva dal 1° gennaio 2010 in poi o in congedo assoluto;

b) che, non essendo I.N.P.S. legittimato passivo, la Guardia di finanza aveva ricevuto domanda di pensione privilegiata solo per la cervicoartrosi discopatica e non per gli esiti delle fratture del 1996, in cumulo con la cervicoartrosi discopatia, con conseguente inammissibilità del ricorso per mancanza di previa domanda amministrativa per la pensione afferente la seconda patologia;

c) che le valutazioni medico-legali sul ricorrente fatte dai compenti organi erano corrette e vincolanti per l’Inps e la GdF e che, per la seconda patologia (esiti di fratture) la non riconducibilità a causa di servizio era stata già statuita dal Tar-CdS.

Si costituiva il Ministero della Difesa depositando documentazione.

All’udienza del 9.6.2016 le parti presenti si riportavano agli atti ed il giudice disponeva, con ordinanza, l’acquisizione di parere medico-legale, che veniva depositato dall’UML del Ministero della Salute in data 30.9.2016. L’attore depositava rilievi su tale parere.

All’udienza dell’1.12.2016 le parti presenti si riportavano ai rispettivi atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con lettura in udienza del dispositivo.

D I R I T T O

1. Il ricorso è fondato nei limiti infraprecisati.

In ordine alla prima pretesa del ricorrente volta all’accertamento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria a vita di 8^ ctg. Tab A per l’infermità “cervicoartrosi discopatica” e di 7^ ctg. Tab.A, dalla data di presentazione della domanda di aggravamento del 27.11.2013 (in luogo dell’indennità una tantum per 4 annualità ex art.69 DPR 1092/73 concessagli dalla CMO di Milano con verbale 24.9.2015 n.1943), per l’infermità “cervicoartrosi con parestie”, il parere medico legale 29.9.2016 n.2016/119852 dell’UML del Ministero della Salute, redatto su richiesta di questa Sezione, sulla base di una estremamente accurata disamina della storia militare del L. G. e della relativa doc.ne sanitaria ufficiale e di parte e sulla scorta di esame elettromiografico (pp.1-6 parere), ha accertato in capo ad un adulto di media età una colonna cervicale non rispondente alla età anagrafica, ma compatibile con età più avanzata, connotata da una discopatia, ovvero da disidratazione discale con ridotto spessore e deformabilità, ma non da franche protrusioni o ernie discali, che merita inizialmente due annualità di 8^ ctg di tab.A rinnovabili a partire dalla prima data di riferimento (ovvero dal mese successivo alla presentazione della istanza 4.7.2012) e merita poi, a partire dalla seconda data di riferimento (presentazione domanda di aggravamento, 27.11.2013), pensione vitalizia di 8^ ctg., non potendosi aderire alla richiesta attorea (ribadita in memoria 11.10.2016) di 7^ ctg. per le compiute ragioni medico-legali sviluppate a pp.9 e 10 del suddetto parere, da intendersi qui recepite e non scalfite dai rilievi critici del convenuto. In tali limiti va accolta la prima domanda del ricorrente.

2. Venendo alla seconda pretesa attorea, come è noto, il trattamento privilegiato di pensione militare è sottoposto al termine di decadenza quinquennale dall'art. 9 del D. Lg. Lgt. 1.5.1916, n. 497, norma riprodotta pressochè integralmente dall'art. 169 del D.P.R. n.1092/1973, il quale costituisce il referente fondamentale in materia previdenziale per il pubblico impiego.

Orbene, disponeva il suddetto art. 9, al primo comma (che qui interessa) che "Chiunque ritenga di aver contratto un'infermità a causa di servizio, e lasci decorrere cinque anni dalla cessazione del servizio medesimo senza chiederne la constatazione, decade dal diritto alla pensione privilegiata ".

La decadenza prevista dalla su citata norma - la cui questione di incostituzionalità è stata più volte dichiarata manifestamente infondata da questa Corte dei Conti (cfr., per tutte, IV Sezione pens. mil., 19 giugno 1990 n. 75163 e febbraio 1990 n. 75063) - opera quindi per mero decorso del quinquennio e non può essere impedita dalle dichiarazioni verbali sulle malattie sofferte, rilasciate dal militare in occasione di visite mediche o di ricoveri ospedalieri in costanza di servizio (cfr. IV Sezione pens. mil. 30 gennaio 1989 n. 72890), e neppure dalla presenza di pareri, espressi dal Comandante del corpo militare in ordine alla dipendenza da causa di servizio, nè, infine, dal ricovero ospedaliero disposto a fini terapeutici o di verifica dell'idoneità al servizio ma non allo scopo di una pronunzia sulla dipendenza da causa di servizio (Sezione IV pens. mil. 16 novembre 1988 n. 72797).

Identico è il principio posta dal primo comma del successivo art. 169 T.U. n. 1092/73, che recita: "La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione del servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte".

E' in altri termini necessario, al fine di impedire il compiersi della decadenza, non il semplice accertamento diagnostico dell'infermità invalidante ai fini terapeutici o di carriera, bensì una verificazione amministrativa dell'infermità stessa, completa di esplicito giudizio medico - legale in ordine alla dipendenza o meno da causa di servizio dell'infermità medesima.

In base ai suddetti princìpi, la giurisprudenza di questa Corte dei Conti ha ritenuto idonea, allo scopo, l'esistenza di un documento dell'autorità sanitaria militare competente, nel quale sia contenuta una dichiarazione di dipendenza esplicitamente accettata dall'interessato: cfr., al riguardo, Sezione IV^ Pensioni Militari, n. 68701 del 13.3.1986; Sezione Sardegna, n. 887 del 5.12.1990; id., n. 162 del 19.13.1991; Sezione Lombardia, nn. 143 e 163, entrambe del 1994.

Tale indirizzo risulta confermato dalle stesse Sezioni riunite, secondo le quali la decadenza di cui all'art. 169, t.u. 29 dicembre 1973 n. 1092, non si verifica in caso di constatazione d'infermità comunque intervenuta durante il servizio, purchè con valutazione sulla dipendenza anche negativa e formulata "allo stato degli atti" da organi medico - legali pubblici a fini incidenti sul rapporto d'impiego del dipendente (Corte Conti, sez. riun., 5 dicembre 2001, n. 8/Q, seguite da C.Conti, Sez Emilia, 21.8.2003 n.1820; id., sez Molise, 26.11.2002 n.283; id., sez. Calabria n.287/2012; id., sez. Lombardia n.5/2014; id., sez. Sardegna n.1/2016; id., sez. I app. 171/215 e id, sez. I app. 137/2016).

Tale orientamento, sorretto da argomenti testuali (v. sopra) e logici (ciò che assume giuridica rilevanza non è la patologia in sé, ma la dipendenza della stessa da servizio accertata da competente organo), è espressivo di una corretta interpretazione di un dato normativo frutto di una scelta legislativa ragionevole, immune da censure di incostituzionalità per la sua evidente ratio di fondo: difatti, in materia di termini per la presentazione della domanda di pensione privilegiata di cui all'art. 9 comma 1 d.l. 1 maggio 1916 n. 497 (sostanzialmente riprodotto dall'art. 169 t.u. n. 1092 del 1973) mentre l'imprescrittibilità è determinata da fini sociali e si collega all'indisponibilità del diritto a pensione (che viene protetto in quanto avente carattere alimentare), la decadenza risponde ad esigenze procedurali, nell'interesse superiore del buon andamento dell'amministrazione, in quanto posta dal legislatore per rendere possibile l'acquisizione, entro un ragionevole lasso di tempo, dei necessari elementi di certezza in ordine al nesso di causalità fra infermità e servizio prestato (Corte Conti, sez. IV, 20 giugno 1994, n. 83876).

Tanto premesso in via generale, nel caso di specie la domanda attorea è da ritenere tempestiva.

Ed infatti, risulta chiaramente dalla documentazione agli atti, come il riconoscimento della causa di servizio per l’incidente del 20.6.1996, si concluse con verbale negativo della CMO di Milano del 20.1.2000 (che pur ascrisse le fratture ad 8^ctg. Tab A), seguito da un non vittorioso ricorso al Tar Lombardia (la cui sentenza di rigetto 8.3.2001 n.2088 è stata confermata dal Consiglio di Stato sez. IV, con sentenza 296/2007, depositate entrambe dall’attore) in ordine sempre alla ascrivibilità a causa di servizio dell’incidente.

Dopo tale diniego, amministrativo e giurisdizionale, il ricorrente sembrerebbe non aver posto in essere altri atti volti a far accertare la dipendenza da causa di servizio, se non questo ricorso, notificato il 2.3.2016, a fronte della cessazione dal servizio, per congedo a domanda, in data 3.9.2007. L’istanza pensionistica per l’infortunio del 20.6.1996 potrebbe dunque essere intesa come presentata dall’interessato solo in questa sede (il 2.3.2016 v. sopra), dunque oltre il termine di cinque anni dalla cessazione dal servizio militare, avvenuta il 3.9.2007.

Tuttavia, la constatazione con valutazione sulla dipendenza anche negativa da parte dell'autorità medico - legale competente (cfr, sez. riun n.8/2001 e giur. sopra cit.), avvenuta presso la CMO di Milano il 20.1.2000 (che negò la dipendenza da c.s., ma ascrisse le fratture ad 8^ctg. Tab A), esclude ogni decadenza.

2.1. A fronte di tale tempestivo accertamento nel 2000 (ancorchè negativo) che rende vagliabile in questa sede la domanda senza preclusione derivante da pregressa statuizione del giudice amministrativo circa la non dipendenza da causa di servizio, stante l’autonoma e parallela valutabilità dei fatti in questa sede a fini pensionistici senza preclusioni derivanti da giudicati amministrativi non condivisi, occorre passare al merito.

Giova premettere che il d. P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, all’articolo 64, dispone che il diritto al trattamento pensionistico privilegiato per i dipendenti statali sorga allorquando abbiano subite menomazioni ascrivibili alla tabella A annessa alla legge n. 313 del 1968, e successive modifiche e integrazioni, in derivazione di infermità o lesioni contratte in servizio e nell’adempimento di obblighi del servizio medesimo e quando i fatti di servizio abbiano costituito causa ovvero concausa efficiente e determinante alla contrazione delle infermità medesime.

Il richiamo alle disposizioni in materia di pensioni di guerra contenuto nell’articolo 64 suddetto conduce all’affermazione contenuta nell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, secondo il quale la pensione privilegiata spetta qualora “l’invalidità o la morte (non) siano state causate da dolo o colpa grave del militare oppure quando derivino da fatti che non abbiano relazione col servizio”.

In fattispecie quali quella oggetto della presente controversia il Giudice deve, dunque, procedere ad una verifica concernente la sussistenza delle condizioni di legge innanzi richiamate perché il diritto azionato possa o meno esser affermato in questa sede giudiziale.

Nel caso di specie, quanto alla rilevanza dell’incidente stradale lesivo sofferto dal ricorrente, occorre dunque accertare se esso configuri un’ipotesi di infortunio cosiddetto "in itinere", evenienza che la GdF esclude nel verbale 20.2.2000 n.41 della CMO di Milano, ritenendo che il L. G. fosse “non in servizio” in quanto in licenza straordinaria di gg.1 per sostenere esami a Roma.

Premesso che come già statuito da questa sezione (sent.18.3.2016 n.41), mentre le licenze e i permessi vengono concessi ai singoli militari con apposito provvedimento autorizzativo (artt. 45 e 46 del regolamento di disciplina militare, D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545), la libera uscita è situazione non trascritta sul foglio matricolare perché non costituente una autorizzazione all’allontanamento dal servizio ma un permesso di temporaneo allontanamento fisico, pur permanendo la sussistenza di tutti gli obblighi di servizio, nella specie il L. G., in occasione del sinistro automobilistico verificatosi in data 20.6.1996 era in connessone necessaria con compiti d’ufficio, in quanto, durante la frequenza del Corso sottufficiali GdF a l’Aquila, si era dovuto recare a Roma in “licenza straordinaria per esami militari” da 1 solo giorno per partecipare al concorso per Ufficiali della GdF con alcuni colleghi e, a causa di un colpo di sonno del conducente (legato alla ristrettezza temporale della licenza accordata, alla distanza tra le due sedi ed allo sforzo concorsuale espletato), l’auto si era schiantata, con conseguenti fratture e contusioni in capo all’istante

Pertanto l’infortunio de quo è da considerare, "in itinere", in quanto - per le ragioni che lo accasionarono (nella specie, svolgimento di un concorso per progressione di carriera da sottufficiale ad ufficiale, coerente sviluppo migliorativo per un volenteroso militare e, ne contempo, coerente occasione di crescita professionale e culturale di suoi dipendenti per la GdF), per le circostanze di tempo (orari pertinenti con il viaggio concorsuale autorizzato in un solo giorno) e di luogo (lungo la strada che costituisce il normale percorso per il raggiungimento della Scuola alla sede del concorso) - possa essere posto in relazione con l'obbligo di rientro nella sede di servizio (scuola o caserma).

Nè va dimenticato che la “licenza straordinaria per esami militari” è un beneficio di natura concessoria, rientrando nella discrezionalità del Comandante del Reparto, nell’an come nella durata, la sua attribuzione, in relazione alle prevalenti esigenze di servizio presenti nel periodo interessato dalla domanda di licenza presentata dall’aspirante, titolare non già di un diritto bensì di un interesse legittimo (cosi Cons.St., sez.IV, 15.7.2008 n.3549).

Nel caso di specie poi parte ricorrente, con validi argomenti logici e documentali, ha dimostrato la necessità dell’uso del mezzo automobilistico, stante la pochezza della tratta ferroviaria L’Aquila-Roma ancora oggi, e a maggior ragione all’epoca dei fatti, inidonea a consentire uno spostamento per un concorso in un solo giorno (quello della licenza straordinaria per esami militari) tra le due suddette città.

In conclusione, va riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell’infortunio automobilistico in cui L. G. è incorso in data 20.6.1996 e, avendo l’amministrazione acclarato che la patologia “esiti di fratture branche ileo ed ischeo pubiche in esiti di frattura apofisi stil. ulnare e radiale DX in pregr. cont. cranica e rachide L/S” di cui al verbale 2 luglio 2012 n.1133 della C.M.O. di Milano, è ascrivibile alla 8" categoria tab. A, va accertato il diritto alla corrispondente pensione privilegiata ordinaria, a far data dal 2 aprile 2016 (mese successivo alla notifica del presente ricorso), oltre accessori di legge da tale data al saldo. Tale seconda domanda va dunque accolta

Sussistono motivi per dichiarare la compensazione delle spese di lite tra le parti, stante la complessità della questione, fondata su riscontri medico-legali, ed il parziale accoglimento della prima domanda attorea.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, rappresentata come sopra, definitivamente pronunziando,

ACCERTA che la patologia “cervicoartrosi discopatica” di cui è affetto L. G., nt a Omissis il Omissis e residente in Omissis, via Omissis n.7 cf. Omissis è ascrivibile a due annualità di 8^ ctg di tab.A rinnovabili a partire dalla prima data di riferimento (ovvero dal mese successivo alla presentazione della istanza 4.7.2012) ed è poi ascrivibile, a partire dalla seconda data di riferimento (presentazione domanda di aggravamento, 27.11.2013), a pensione vitalizia di 8^ ctg., con spettanza di tali importi maggiorati di accessori dalla data di maturazione al saldo;

ACCERTA che la patologia “esiti di fratture branche ileo ed ischeo pubiche in esiti di frattura apofisi stil. ulnare e radiale DX in pregr. cont. cranica e rachide L/S” di cui è affetto il suddetto L. G. è ascrivibile alla 8" categoria tab. A, con diritto alla corrispondente pensione privilegiata ordinaria, a far data dal 2 aprile 2016, oltre accessori di legge da tale data al saldo.

Compensa le spese di lite.

Così deciso in Milano, il giorno 1.12.2016.

IL GIUDICE
(prof. Vito Tenore)


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Re: Pensione privilegiata

Messaggio da luiscypher »

antoniomlg ha scritto:
casagamaac ha scritto:Si sono un carabiniere, ed in pensione dal 31 ottobre 2013, il giorno del mio pensionamento, presentai domanda cartacea al mio comando compagnia, dopo circa una settimana, mi comunicarono che dal mese di ottobre 2013 erano cambiate le procedure per la presentazione della domanda per p.p.o. e cioè doveva essere inoltrata online direttamente dall'interessato all'inps, cosa che io effettuati.
Dopo circa un'anno l'inps chiese al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri la mia pratica Sanitaria. Il Comando Generale giro la richiesta al mio Comando di Corpo e dopo circa un'altro anno evase la pratica portandomi a conoscenza di ciò.
Ad oggi non mi hanno fatto sapere più nulla.
Conosco dei colleghi che sono in pensione anno 2014 e 2015 e già sono stati convocati alla C.M.O. chissà perchè???????????

sembrerà strano ma questo tempo potrebbe dipendere dal fatto che forse
hai percepito l'equo indennizzo......

e quindi faranno in modo di lavorare la tua ppo una sola volta

ciao
Ciao, mi potresti indicare passo passo come si fa la domanda di ppo all'INPS? Ci ho provato ma non ci riesco... Grazie...
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antoniomlg
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Re: Pensione privilegiata

Messaggio da antoniomlg »

luiscypher ha scritto:
antoniomlg ha scritto:
casagamaac ha scritto:Si sono un carabiniere, ed in pensione dal 31 ottobre 2013, il giorno del mio pensionamento, presentai domanda cartacea al mio comando compagnia, dopo circa una settimana, mi comunicarono che dal mese di ottobre 2013 erano cambiate le procedure per la presentazione della domanda per p.p.o. e cioè doveva essere inoltrata online direttamente dall'interessato all'inps, cosa che io effettuati.
Dopo circa un'anno l'inps chiese al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri la mia pratica Sanitaria. Il Comando Generale giro la richiesta al mio Comando di Corpo e dopo circa un'altro anno evase la pratica portandomi a conoscenza di ciò.
Ad oggi non mi hanno fatto sapere più nulla.
Conosco dei colleghi che sono in pensione anno 2014 e 2015 e già sono stati convocati alla C.M.O. chissà perchè???????????

sembrerà strano ma questo tempo potrebbe dipendere dal fatto che forse
hai percepito l'equo indennizzo......

e quindi faranno in modo di lavorare la tua ppo una sola volta

ciao
Ciao, mi potresti indicare passo passo come si fa la domanda di ppo all'INPS? Ci ho provato ma non ci riesco... Grazie...
anche io avevo provato a fare da solo on line. ma il sistema non rispondeva.
ed allora mi sono visto costretto a rivolgermi ad un patronato
per loro è stato una procedura molto semplice e veloce in pochi minuti avevo
la copia della domanda presentata on line con il protocollo , ed il tutto
gratis.....
......................................
per cui ti consiglio di rivolgerti ad un patronato.

ciao
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Re: Pensione privilegiata

Messaggio da cigino »

Ti rispondo io che il 01.05
2014 sono andato in pensione .il mese successivo come prescrivela legge tramite il caaf ho presentato la domanda on Line dopo l'addetto mi ha consegnato il cartaceo che ho consegnato al mio comando dopo circa 4 mesi sono stato chiamato alla cmo po' 8 Cat massima a vita dopo circa 6 mesi arretrati meno il 50% equo indennizzo tutto posto non so perché a te stanno impianto tanto tempo.ricordati che gli arretrati vanno dal giorno di presentazione della domanda se ti serve altro a disposizione
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luiscypher
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Re: Pensione privilegiata

Messaggio da luiscypher »

Grazie mille!
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luiscypher
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Re: Pensione privilegiata

Messaggio da luiscypher »

Però, io ho già fatto domanda di aggravamento quando ero ancora in servizio e loro mi hanno convocato a visita alla cmo il prossimo 29 settembre, quindi gli arretrati vanno dal giorno in cui sono andato in pensione, perché è colpa loro se mi hanno convocato dopo un anno e mezzo.
Mi sbaglio?
erricov
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Re: Pensione privilegiata

Messaggio da erricov »

Prima di tutto ci sono da fare alcune considerazioni:
Qual è la categoria della tua causa di servizio A o B?
Nel caso della categoria A puoi ottenere P.P.O. a vita oppure 6, 4 o 2 anni in quest'ultimo caso da rivedere, sarà l'Inps ad inviarti a vista al termine del periodo per valutare se concederti ancora la P.P. oppure revocartela, in quanto la tua patologia è migliorata o addirittura guarita.
In caso di tabella B puoi ottenere la concessione di PP una tantum oppure nulla.
La commissione medica, in base alla/e patologie che ti sono state riconosciute causa di servizio, valuta quale delle suddette categorie assegnarti ed a tale provvedimento l'INPS si uniformerà.
Porta pure documentazione recente ma solo se dai referti si evince che tale patologia sia stabile o aggravata, altrimenti se viene riportato che la patologia è migliorata astieniti dal presentarla. Medico di fiducia? La vedo una spesa superflua.
Se sul verbale con il quale ti è stata riconosciuta categoria A con dicitura PPA a vita. Dormi pure su quattro guanciali la visita è solo una proforma ti verrà concessa PPO a vita.
Spero di essere stato chiaro. Saluti.
JESSICA1995
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Re: Pensione privilegiata

Messaggio da JESSICA1995 »

Ciao Errico, penso che se uno ha ottenuto la poi a vita dopo qualche mese essere stato posto in pensione debba solo fare domanda all'INPS e nulla più. Un saluto.
JESSICA1995
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Re: Pensione privilegiata

Messaggio da JESSICA1995 »

Domanda : avendo ottenuto una pensione privilegiata a vita cat.A/8 a seguito di aggravamento per avere l'aggiornamento della PAL e quindi della pensione basta inserire tramite patronato il verbale della cmo ? Ci sono altre incombenze da parte dell'interessato o dell'INPS?
Grazie a chi sa rispondermi.
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Re: Pensione privilegiata

Messaggio da gino59 »

JESSICA1995 ha scritto:Domanda : avendo ottenuto una pensione privilegiata a vita cat.A/8 a seguito di aggravamento per avere l'aggiornamento della PAL e quindi della pensione basta inserire tramite patronato il verbale della cmo ? Ci sono altre incombenze da parte dell'interessato o dell'INPS?
Grazie a chi sa rispondermi.
====================Io a suo tempo 06/2010, la presentai presso la mia Legione==================
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/de ... 45635&p4=2" onclick="window.open(this.href);return false;
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Re: Pensione privilegiata

Messaggio da oreste.vignati »

Ma uno in forma come te, come fà ad avere la privilegiata????????

Inviato dal mio SM-T560 utilizzando Tapatalk
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Re: Pensione privilegiata

Messaggio da gino59 »

oreste.vignati ha scritto:Ma uno in forma come te, come fà ad avere la privilegiata????????

Inviato dal mio SM-T560 utilizzando Tapatalk
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Re: importo tfs e pensione
Messaggioda juriromeo » mer giu 18, 2014 12:19 pm

gino59 ha scritto:
REVISIONE ARGOMENTO: IMPORTO TFS E PENSIONE
Re: importo tfs e pensione
Messaggio da lory61 » mar giu 17, 2014 10:23 pm

Klaine1964 ha scritto:
angri62 ha scritto:
Klaine1964 ha scritto:
Va bene grazie attendo la risposta di Angri62 che saluto e ringrazio


===se mi posso permettere. contando solo gli anni di servizio
e le maggiorazioni - premetto che c'è un piccolo errore nel calcolo degli anni di servizio con gli anni contributivi,
i 35aa e 6mm sono comprensivi di maggiorazioni che contano solo per il tfs-a meno che non avviene quella ricongiunzione di cui parlavi con Gino.
cmq la pensione netta al mese senza nessuno a carico e senza eventuale PPO € 1.672,83


Vi posto i dati della liquidazione del TFS:
Indennità di fine servizio 49.984,00
Data iscrizione al fondo 10/08/1984
Ultimo gg servizio 17/03/2014
Periodo di servizio AA 29 MM 7 GG 8
Periodo riscatto AA 2 MM 3
Tot periodo AA 31 MM 10 GG 8
Periodo utile AA 32
Stipendio alla cessazione 23.430,00
Mesi convenzionali 14
Reddito di riferimento 14.242,30
Imponibile 28.278,98
IRPEF complessiva 6.440,74
Esenzione 12.202,34
Riduzioni 9.502,68
Aliquota 23%
Recuperi 120,72

NETTO A PAGARE 43.422,54.-

Desidererei sapere se i calcoli sono fatti bene premesso che sono B.C. dal gg della riforma e sono stato arruolato il 09/08/1983 CC ausiliario. Ringrazio per le risposte.-


Ciao Klaine1964, sebbene sia passato un pò di tempo dal lancio del Tuo post, volevo dirti che a mio avviso 43 mila e rotti euro mi sembrano pochini a fronte di 32 anni validi per il trattamento di fine rapporto. Io fossi in Te ci vedrei un pò più in profondità, c'è qualcosa che non quadra, dovresti essere prossimo ai 50.000 netti (più o meno)!!!!!!
Angri62 ed il mio caro amico Socio che dicono!!???
Saluti

============================================================





.....Per quanto mi riguarda direi che la cifra/somma sopra i 43mila€ li dividiamo in 3.....!!!!

....Io, tu ed Angri62......ok...??? vi sta bene...??? un abbraccio fraterno


Ciao uomo pelato con il bastone.........................un salutone, Nino (sorriso)


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Re: importo tfs e pensione
Messaggioda gino59 » mer giu 18, 2014 1:15 pm

juriromeo ha scritto:
gino59 ha scritto:
REVISIONE ARGOMENTO: IMPORTO TFS E PENSIONE
Re: importo tfs e pensione
Messaggio da lory61 » mar giu 17, 2014 10:23 pm

Klaine1964 ha scritto:
angri62 ha scritto:
Klaine1964 ha scritto:
Va bene grazie attendo la risposta di Angri62 che saluto e ringrazio


===se mi posso permettere. contando solo gli anni di servizio
e le maggiorazioni - premetto che c'è un piccolo errore nel calcolo degli anni di servizio con gli anni contributivi,
i 35aa e 6mm sono comprensivi di maggiorazioni che contano solo per il tfs-a meno che non avviene quella ricongiunzione di cui parlavi con Gino.
cmq la pensione netta al mese senza nessuno a carico e senza eventuale PPO € 1.672,83


Vi posto i dati della liquidazione del TFS:
Indennità di fine servizio 49.984,00
Data iscrizione al fondo 10/08/1984
Ultimo gg servizio 17/03/2014
Periodo di servizio AA 29 MM 7 GG 8
Periodo riscatto AA 2 MM 3
Tot periodo AA 31 MM 10 GG 8
Periodo utile AA 32
Stipendio alla cessazione 23.430,00
Mesi convenzionali 14
Reddito di riferimento 14.242,30
Imponibile 28.278,98
IRPEF complessiva 6.440,74
Esenzione 12.202,34
Riduzioni 9.502,68
Aliquota 23%
Recuperi 120,72

NETTO A PAGARE 43.422,54.-

Desidererei sapere se i calcoli sono fatti bene premesso che sono B.C. dal gg della riforma e sono stato arruolato il 09/08/1983 CC ausiliario. Ringrazio per le risposte.-


Ciao Klaine1964, sebbene sia passato un pò di tempo dal lancio del Tuo post, volevo dirti che a mio avviso 43 mila e rotti euro mi sembrano pochini a fronte di 32 anni validi per il trattamento di fine rapporto. Io fossi in Te ci vedrei un pò più in profondità, c'è qualcosa che non quadra, dovresti essere prossimo ai 50.000 netti (più o meno)!!!!!!
Angri62 ed il mio caro amico Socio che dicono!!???
Saluti

=====================================





.....Per quanto mi riguarda direi che la cifra/somma sopra i 43mila€ li dividiamo in 3.....!!!!

....Io, tu ed Angri62......ok...??? vi sta bene...??? un abbraccio fraterno


Ciao uomo pelato con il bastone.........................un salutone, Nino (sorriso)

=========================================================================

....Hai visto...??? e tu non ci credevi....!!! cmq sono rientrato a casa, sano e salvo...ahahhahhaaaa
.....Ciaooooooooooooooooo e grazie del caffè.-
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