pensione priveligiata

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alfredof58
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Re: pensione priveligiata

Messaggio da alfredof58 »

fox59 ha scritto:Non so se può esserti di aiuto, per quanto mi consta, con patologie già riconosciute come SI' dipendenti da causa di servizio, per le quali è stato già percepito l'equo indennizzo, se le cose funzionano a dovere, l'iter dovrebbe essere abbastanza veloce perchè se si chiede la p.p.o. per quelle patologie, non c'è bisogno del parere del Comitato di Verifica che ha già concesso l'equo indennizzo, perciò, nel giro di 16/20 mesi dalla data della domanda, dovresti percepire la p.p.o., con tutti gli arretrati a decorrere dalla data di presentazione, tenendo presente che circa il 50% dell'equo indennizzo che hai percepito ti verrà ritirato. Personalmente ho percepito la p.p.o. a distanza di 16 mesi dalla data di presentazione della domanda.
Ciao scusami ma perchè gli arretrati si prendono dalla presentazione della domanda? Sono stato
più fortunato io allora, li ho presi dalla data del congedo. Ciao


migi61
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Re: pensione priveligiata

Messaggio da migi61 »

alfredof58 ha scritto:
fox59 ha scritto:Non so se può esserti di aiuto, per quanto mi consta, con patologie già riconosciute come SI' dipendenti da causa di servizio, per le quali è stato già percepito l'equo indennizzo, se le cose funzionano a dovere, l'iter dovrebbe essere abbastanza veloce perchè se si chiede la p.p.o. per quelle patologie, non c'è bisogno del parere del Comitato di Verifica che ha già concesso l'equo indennizzo, perciò, nel giro di 16/20 mesi dalla data della domanda, dovresti percepire la p.p.o., con tutti gli arretrati a decorrere dalla data di presentazione, tenendo presente che circa il 50% dell'equo indennizzo che hai percepito ti verrà ritirato. Personalmente ho percepito la p.p.o. a distanza di 16 mesi dalla data di presentazione della domanda.
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Se presenti la domanda entro due anni dal congedo, la decorrenza è sempre quella del pensionamento.Se la domanda è presentata oltre i due anni dalla pensione, la decorrenza è quella della della presentazione domanda.
gino59
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Re: pensione priveligiata

Messaggio da gino59 »

migi61 ha scritto:
alfredof58 ha scritto:
fox59 ha scritto:Non so se può esserti di aiuto, per quanto mi consta, con patologie già riconosciute come SI' dipendenti da causa di servizio, per le quali è stato già percepito l'equo indennizzo, se le cose funzionano a dovere, l'iter dovrebbe essere abbastanza veloce perchè se si chiede la p.p.o. per quelle patologie, non c'è bisogno del parere del Comitato di Verifica che ha già concesso l'equo indennizzo, perciò, nel giro di 16/20 mesi dalla data della domanda, dovresti percepire la p.p.o., con tutti gli arretrati a decorrere dalla data di presentazione, tenendo presente che circa il 50% dell'equo indennizzo che hai percepito ti verrà ritirato. Personalmente ho percepito la p.p.o. a distanza di 16 mesi dalla data di presentazione della domanda.
Ciao scusami ma perchè gli arretrati si prendono dalla presentazione della domanda? Sono stato
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Re: pensione priveligiata

Messaggio da fox59 »

Salve a tutti, scusatemi, non ho mai letto la normativa vigente circa le p.p.o., "mea culpa", però mi è stato sempre detto che la p.p.o., qualora viene concessa, decorre sempre dalla data di presentazione della domanda e che per presentare la domanda per la p.p.o., bisogna farlo entro 2 anni dal congedo altrimenti non si ha più diritto, a meno che qualche patologia che darebbe diritto alla p.p.o. venga riconosciuta come SI' dipendente da causa di servizio dopo il congedo.
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Re: pensione priveligiata

Messaggio da panorama »

Uddite uddite per notizia, ma cosa sta succedendo?
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1) - Il sig. G. M., carabiniere in congedo dal 4.1.2010, transitato nella categoria dell’Ausiliaria, lamenta la mancata concessione della pensione privilegiata per l’ infermità “Ulcera Duodenale”, già indennizzata con D.M. n.240/CC del 9.3.1992;

2) - Con verbale mod. AB n. 304 del 14.5.1975 della CMO di Catanzaro gli veniva diagnosticata l’infermità “ulcera duodenale”, ritenuta “dipendente da causa di servizio” e con successivo verbale mod. n. 2245 del 20.7.1988 della CMO di Catanzaro l’infermità veniva ascritta alla catg 6 tab.A minima; con decreto n.240/CC veniva concesso l’equo indennizzo, previo parere del Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie n. 1741/90 del 24.11.1990.

3) - Con decreto n.160 del 7.8.2013 il Ministero della Difesa respingeva la domanda di pensione di privilegio sulla base degli esiti del Comitato di verifica per le cause di servizio nel verbale n.8509/13 del 23.5.2013 con la motivazione “ l’infermità da cui è affetto l’interessato, è stata giudicata non dipendente da causa di servizio e pertanto manca il fondamento giuridico per poter far luogo al trattamento pensionistico privilegiato”, in contrasto con i precedenti pareri delle CMO e del CPPO in sede di riconoscimento dell’equo indennizzo.
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CALABRIA SENTENZA 230 05/10/2016
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
CALABRIA SENTENZA 230 2016 RESPONSABILITA 05/10/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Il Giudice unico delle Pensioni consigliere Anna BOMBINO

ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 230/2016

Sul ricorso in materia di pensioni militari iscritto al n.20604 del registro di Segreteria, proposto da G. M. (CF:MLAGTN50AO31754T), nato il Omissis a Omissis e residente a Omissis Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Combariati ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Omissis alla via Poerio n.16;

contro il Ministero della Difesa in persona del Ministro pro-tempore,

avverso il D.M. n.160 del 7.8.2013 negatorio del trattamento di pensione privilegiata;

Uditi alla pubblica udienza del 4 ottobre 2016 il relatore dott. Anna Bombino, l’avv. Luigi Combariati per il ricorrente; assente il Ministero resistente;

FATTO

Il sig. G. M., carabiniere in congedo dal 4.1.2010, transitato nella categoria dell’Ausiliaria, lamenta la mancata concessione della pensione privilegiata per l’ infermità “Ulcera Duodenale”, già indennizzata con D.M. n.240/CC del 9.3.1992;

Esponeva il ricorrente che durante il servizio ultratrentennale aveva svolto servizio informativo nell’intera provincia di Catanzaro effettuando lunghe trasferte e sottoponendosi a disagi e prolungate assenze dalla sede di servizio.

Con verbale mod. AB n. 304 del 14.5.1975 della CMO di Catanzaro gli veniva diagnosticata l’infermità “ulcera duodenale”, ritenuta “dipendente da causa di servizio” e con successivo verbale mod. n. 2245 del 20.7.1988 della CMO di Catanzaro l’infermità veniva ascritta alla catg 6 tab.A minima; con decreto n.240/CC veniva concesso l’equo indennizzo, previo parere del Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie n. 1741/90 del 24.11.1990.

A seguito dell’istanza del 29.11.2010, la CMO 2° del Dipartimento di medicina legale di Messina, con verbale modello BL/B n.1291 del 10.11.2011 confermava l’infermità “Ulcera duodenale cicatriziale EGDS accertata”, con iscrizione alla 6° ctg tab.A a vita, non suscettibile di miglioramento.

Con decreto n.160 del 7.8.2013 il Ministero della Difesa respingeva la domanda di pensione di privilegio sulla base degli esiti del Comitato di verifica per le cause di servizio nel verbale n.8509/13 del 23.5.2013 con la motivazione “ l’infermità da cui è affetto l’interessato, è stata giudicata non dipendente da causa di servizio e pertanto manca il fondamento giuridico per poter far luogo al trattamento pensionistico privilegiato”, in contrasto con i precedenti pareri delle CMO e del CPPO in sede di riconoscimento dell’equo indennizzo.

Si opponeva con l’odierno ricorso al decreto del Ministero della Difesa di rigetto della domanda di pensione di privilegio, evidenziando il comportamento contraddittorio e palesemente illegittimo dello stesso circa il mancato riconoscimento della dipendenza dell’infermità de qua da causa di servizio e sostenendo il proprio diritto alla pensione privilegiata, in considerazione dell’avvenuta insorgenza della malattia durante il servizio militare, circostanza quest’ultima che – ad avviso dell’attore- dimostrerebbe la ricollegabilità dell’affezione medesima con il servizio prestato, come già riconosciuto in sede di concessione dell’equo indennizzo.

Con memoria del 4.8.2015 si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa chiedendo il rigetto del gravame ed eccependo in via subordinata la prescrizione quinquennale per i ratei pensionistici precedentemente maturati, con vittoria delle spese.

Alla precedente udienza dibattimentale del 30 ottobre 2015 questo Giudicante rilevava sotto il profilo della dipendenza da causa di servizio l’esistenza di pareri contrastanti espressi dagli organi medico-legali (CMO e CPPO), per cui interpellava l’ULM presso il Ministero della Salute affinchè accertasse in base alla documentazione disponibile, la sussistenza della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e la relativa classifica, con riferimento alla data di visita presso la CMO di Messina del 10.11.2011.

Con verbale n. I.2.CB/2016/119664 del 5 luglio 2016, l’ULM esprimeva il parere che l’infermità “ulcera duodenale” “Non sia dipendente da causa di servizio, né concausa efficiente e determinante di servizio”.

Alla pubblica udienza del 4 ottobre 2016, nessuno intervenuto in rappresentanza del resistente Ministero, l’avv. Combierati si è richiamato agli scritti in atti chiedendo l’accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.

Ai sensi dell’art. 64 e ss. Del T.U. 1092/1973, il diritto alla pensione privilegiata consegue ad una menomazione dell’integrità personale, che abbia carattere invalidante e che sia dipendente da causa di servizio, tale dipendenza sussiste solo quando i fatti di servizio siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante della menomazione stessa.

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte precisato in linea generale che il diritto a pensione privilegiata non è legato al mero manifestarsi di una malattia invalidante durante la prestazione lavorativa, ma alla provata sussistenza anche di un concreto nesso etiologico tra le situazioni cui il soggetto sia stato esposto per poter assolvere agli obblighi di servizio ed il conclamarsi dell’infermità. Al fine del riconoscimento del diritto a pensione di privilegio occorre quindi accertare se l’attività di servizio svolta abbia facilitato, con rapporto causale incidente , l’insorgenza della malattia, ovvero aggravato o accelerato il decorso della stessa, acquisendo il valore di conditio sine qua non, per cui diversamente il fatto patologico non si sarebbe verificato, o avrebbe avuto, se già esistente, una diversa evoluzione (cfr sez IV pensioni militari n.69831/1986; n.77757/92; sez. Sardegna n.418/89).

E’ stato pure escluso che costituisca concausa efficiente e determinante, ai fini del riconoscimento del nesso di causalità tra il servizio e l’infermità denunciata, il servizio che sia stato definito, sotto il profilo medico-legale, come fattore scatenante; tale espressione indica solo l’occasione temporale che ha determinato il manifestarsi di una infermità, la cui etiopatogenesi sia da ricercare in agenti generativi estranei al servizio e che si sarebbe normalmente manifestata anche al di fuori di esso (sez. III civili n.60943/87; Sez. VI militari n.81014/93).

Tanto premesso, va rilevato come l’infermità del G. M. sia stata diagnosticata sin dal 1975 (trascorsi pochi anni dall’inizio del servizio militare) e ritenuta dal CPPO (24.11.1990) meritevole di VII categoria della tabella A (senza esprimersi sulla dipendenza da causa di servizio), ai fini della concessione dell’equo indennizzo.

La CMO di Messina nella visita del 10.11.2011 ha confermato la diagnosi di “ulcera bulbare cicatriziale EGDS accertata”, su cui il Comitato di verifica per le cause di servizio (Adunanza n.230/2013 del 23.5.2013) ha espresso parere che l’affezione non fosse dipendente da causa di servizio.

Tale parere è concorde con quanto riconosciuto dall’ULM, interpellato da questo Giudicante, che nel verbale del 5.7.2013, ha escluso il nesso causale tra l’infermità e il servizio prestato dall’ex militare.

Lo stesso organo ha fondato il proprio convincimento sulla attenta disamina della documentazione in atti, sui rapporti informativi del servizio svolto dall’istante, sulla stessa consulenza di parte del dott. Cardile il quale ha richiamato quale fattore concausale “…lo stress psico-fisico prolungato…”, senza peraltro indicare fatti o episodi di particolare disagio e/ o sofferenza fisica o psicologica se non il frequente spostamento nel territorio della provincia di competenza, stante la specificità dei compiti ed incarichi ad esso assegnati (servizio informativo).

L’organo, con l’ assistenza dello specialista gastroenterologo, ha espressamente evidenziato “In tale affezione di natura peptica, ad andamento cronico e recidivante, infatti, la prevalente attuale dottrina, oltre alla presenza di fattori endogeno costituzionali (la secrezione cloridro-peptica, le capacità di difesa della mucosa dalle secrezioni stesse), ammette un ruolo patogenetico da parte di alcuni principali fattori esogeni, rappresentati, in particolare, dall’Helicobacter Pylori (organismo saprofita che vive nel muco gastrico, frequente causa di infiammazione locale) e dai farmaci anti-infiammatori steroidei e non steroidei. Al contrario, gli studi controllati, finora effettuati con risultati contraddittori, non sono riusciti a stabile un preciso rapporto tra comparsa di malattia peptica e stress”.

Viene pertanto a decadere l’asserita contraddizione in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione della Difesa nel riconoscere (1992) al dipendente il beneficio dell’equo indennizzo sulla base dei verbali delle CMO e dello stesso CPPO che hanno riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell’infermità conclamata (1975), e negando il beneficio pensionistico in adesione al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio ( v. n. 8509/2013) per esclusione del suddetto nesso di dipendenza causale tra infermità e servizio, atteso che –come rilevato dalla resistente- il CPPO (v. n. 5127/91) aveva espressamente declinato la valutazione in merito alla sussistenza del nesso causale o concausale tra l’ infermità “ulcera duodenale” e il servizio svolto dal militare, valutazione effettuata invece dal CVCS (v.n.8509/2013), in sede di procedura per la concessione della pensione privilegiata, sulle cui conclusioni è concorde il parere dell’ULM.

Il ricorrente del resto non ha mai fornito da parte sua la dimostrazione della fondatezza delle sue pretese pensionistiche, essendosi limitato a ripercorrere le varie fasi del servizio militare nell’Arma ( consulenza dott. Cardile) senza suffragare con elementi certi e sicuri l’insorgenza della affezione gastrica, conclamata sin dal 1975 (ed equamente indennizzata), in correlazione causale o concausale agli incarichi di servizio allo stesso affidati, ponendo in dubbio la validità e consistenza scientifica dei pareri espressi dagli organi a ciò deputati (CVCS e ULM).

Per tutte le suesposte ragioni, il ricorso deve essere rigettato.

In conclusione, il provvedimento impugnato va tenuto esente da qualsiasi censura ed il gravame deve essere respinto.

Per quanto riguarda la regolazione delle spese nulla è a provvedere per le spese di giudizio, operando per le cause previdenziali il principio di gratuità posto dall’art. 10 della legge n.533/1973.

Sussistono, invece, giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese legali, data la natura della causa e le concrete caratteristiche della vicenda.

P.Q.M.

Il giudice unico delle pensioni presso la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la regione Calabria, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,

RESPINGE

Il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese di giustizia.
Spese legali compensate.
Così deciso in Catanzaro, il 4 ottobre 2016
Il GUP
f.to Anna Bombino

Depositata in segreteria il 4/10/2016

Il responsabile delle segreterie pensioni
f.to Gaetanina Manno
Briscola
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Re: pensione priveligiata

Messaggio da Briscola »

Per quale motivo veniva chiesto il parere al C.V.C.S. essendo stato gia' emesso gia' dal C.P.P.O. Il légale Che ha seguito il ricorso in argomento e' esperto in tale materia????????????????????????????Buona serata.
Briscola.
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Re: pensione priveligiata

Messaggio da alfredof58 »

Scusate, mi sembrava ovvio che parlavamo di domande, presentate entro i due anni.

chiedo Veniaaaaaaaaaaaaaaa.
mixmax
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Re: pensione priveligiata

Messaggio da mixmax »

Piccolo quesito. Cioè vieni riformato SI dipendente cs, fai domanda di ppo e dopo anni ti richiamano a visita presso cmo o si tratta solamente di carte? Grazie.
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Re: pensione priveligiata

Messaggio da antoniomlg »

mixmax ha scritto:Piccolo quesito. Cioè vieni riformato SI dipendente cs, fai domanda di ppo e dopo anni ti richiamano a visita presso cmo o si tratta solamente di carte? Grazie.
altro che carte........
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Giuseppe58x
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Re: pensione priveligiata

Messaggio da Giuseppe58x »

Salve amici,ho prodotto domanda di p.p.o. Novembre 2013,ho due cause di servizio riconosciute ,la 1^ 8 catg max e la seconda una tabella B Max .sul sito dell'Inps risulta "pratica in lavorazione",pensate che verrò di nuovo sottoposto a visita C.M.O.? E quanto tempo ne dovrà ancora passare?Grazie a chi saprà rispondere.Buona serata
NORM62
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Re: pensione priveligiata

Messaggio da NORM62 »

Buona giornata a tutti!
Ciao gino59, credo che il funzionario dell'Inps sia uno/a di quelli che se la mena.....!!!!! Perchè fino ad oggi ancora non ho ricevuto alcuna comunicazione da parte della mia sede di competenza(CE). Compare pero' nel mio profilo,del portale Inps, una nuova pratica "Variazione con provvedimento" fine lavorazione e la data 16.11.2016. Credo che sia solo questione di qualche firma del famoso "FUNZIONARIO/A"!!!!!!
Saluto tutti gli appartenenti al Forum con gli auguri di buone feste e felice anno nuovo!!!!!
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Re: pensione priveligiata

Messaggio da gino59 »

NORM62 ha scritto:Buona giornata a tutti!
Ciao gino59, credo che il funzionario dell'Inps sia uno/a di quelli che se la mena.....!!!!! Perchè fino ad oggi ancora non ho ricevuto alcuna comunicazione da parte della mia sede di competenza(CE). Compare pero' nel mio profilo,del portale Inps, una nuova pratica "Variazione con provvedimento" fine lavorazione e la data 16.11.2016. Credo che sia solo questione di qualche firma del famoso "FUNZIONARIO/A"!!!!!!
Saluto tutti gli appartenenti al Forum con gli auguri di buone feste e felice anno nuovo!!!!!
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Si, lo credo anche io che è solo questione di una firma,ma si
vede che questi ha le mani legate o appiccicate...!!! intanto ti sei attrezzato di carriola...??? eheee

Cmq, vedi di cosa si tratta "Variazione con provvedimento".-Facci sapere,ciaoooooooooo
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Re: pensione priveligiata

Messaggio da panorama »

Ricorso Accolto presso la Corte dei Conti.
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1) - Menomale che il collega CC. si è rivolto alla Corte dei Conti per la P.P.O. anche se, il TAR Sicilia sede di Palermo con la sentenza n.2933/15 ha respinto il suo ricorso per il riconoscimento dell’equo indennizzo.

2) - Inoltre, il Ministero della Difesa, nel merito ha chiesto alla Corte dei Conti il rigetto del ricorso vista il parere negativo del Comitato di verifica e stante l’accertamento definitivo stante l’art.12 del DPR 461/2001.

3) - Ma la Corte dei Conti nella propria competenza e autonomia in materia, ha ritenuto allo scopo di dissipare qualunque dubbio richiedere alla Commissione Medico Legale presso quella sezione giurisdizionale, un parere per accertare, anche alla luce della documentazione acquisita agli atti, nel rispetto del contraddittorio tecnico e della comparazione documentale, la sussistenza o meno di una condizione di causalità tra il servizio, e se essa sia ascrivibile alla relativa categoria di pensione privilegiata richiesta.

La Corte dei Conti conclude:

4) - Nel merito il ricorso è fondato sulla base del parere della Commissione medico legale presso questa sezione giurisdizionale, la quale ha confermato la presenza delle patologie di disturbo dell’adattamento cronico e ipertensione arteriosa, presenti alla data del congedo e ritenendole presupposti per il riconoscimento della pensione privilegiata per causa di servizio, ascrivendole complessivamente alla tab. A cat. VIII a vita.

N.B.: per completezza leggete il tutto qui sotto poichè interessante.
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SICILIA SENTENZA 144 06/03/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA SENTENZA 144 2017 PENSIONI 06/03/2017




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
Il Giudice Unico delle Pensioni
dott. Giuseppe Grasso

ha pronunciato la seguente
Sentenza N. 144/2017

sul ricorso iscritto al n.59234, depositato il 29/6/2011 del registro di segreteria proposto ad istanza di G. S. rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Spanò, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bronte (CT) via Cavallotti n.20.

nei confronti del Comando generale dei carabinieri , Mistero della difesa.

Visto l'atto introduttivo del giudizio, depositato presso la segreteria della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana il 29/6/2011.

Udito nella pubblica udienza del 7/11/2016 l’avv. Spanò per il ricorrente .

Esaminati gli atti e documenti del fascicolo processuale.

FATTO

Con il ricorso in esame il signor G.S. già carabiniere, chiede il riconoscimento della pensione privilegiata da dipendenza da causa di servizio dovuta alla patologia di cardiopatia ipertensiva.

Il ricorrente pertanto, ha chiesto in conseguenza che gli sia riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata.

Si è costituito il Ministero della difesa il quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso vista la sentenza del TAR Sicilia PA n.2933/15, passata in giudicato che ha respinto il ricorso dell’odierno ricorrente per il riconoscimento dell’equo indennizzo e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso vista il parere negativo del Comitato di verifica e stante l’accertamento definitivo stante l’art.12 del DPR 461/2001.

Questo giudice ha ritenuto allo scopo di dissipare qualunque dubbio richiedere alla Commissione Medico Legale presso questa sezione giurisdizionale, un parere per accertare, anche alla luce della documentazione acquisita agli atti, nel rispetto del contraddittorio tecnico e della comparazione documentale, la sussistenza o meno di una condizione di causalità tra il servizio, e se essa sia ascrivibile alla relativa categoria di pensione privilegiata richiesta.

DIRITTO

Il ricorso del signor G. S. deve ritenersi fondato.

Preliminarmente, deve ritenersi ammissibile il ricorso, vista la non rilevanza del giudicato del giudice amministrativo sulla richiesta di riconoscimento di equo indennizzo in questo processo, stante la non rilevanza dell’art.12 del DPR 461/2001, poiché, norma regolamentare, che si pone in contrasto diretto con gli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, negando in concreto la giurisdizione del giudice contabile in materia pensionistica pubblica ad egli attribuita sulla base dell’art.103 comma 2 Cost. difatti il diritto del ricorrente al giudice delle pensioni sulla base di un previo accertamento sull’equo indennizzo, non può essere negato come diritto alla giurisdizione sancito costituzionalmente e tanto meno può essere affermato da una normativa di rango secondario che va disapplicata ai sensi degli art.4 e 5 della legge 2248/1865 all. E, pertanto il ricorso deve ritenersi ammissibile.

Nel merito il ricorso è fondato sulla base del parere della Commissione medico legale presso questa sezione giurisdizionale, la quale ha confermato la presenza delle patologie di disturbo dell’adattamento cronico e ipertensione arteriosa, presenti alla data del congedo e ritenendole presupposti per il riconoscimento della pensione privilegiata per causa di servizio, ascrivendole complessivamente alla tab. A cat. VIII a vita.

Pertanto il ricorso deve essere accolto nei suddetti termini.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana - Il Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso del signor G.S. nei termini di cui in motivazione.

Si ritiene giusta la compensazione delle spese.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 7 novembre 2016.

IL GIUDICE UNICO
F.to dott. Giuseppe Grasso

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.
Palermo, 27 febbraio 2017


Pubblicata il 6 marzo 2017


IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
F.to Piera Maria Tiziana Ficalora
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